Oggetto del Consiglio n. 3564 del 18 aprile 2024 - Verbale
Oggetto n. 3564/XVI del 18/04/2024
REIEZIONE DI MOZIONE: "IMPEGNO A PREDISPORRE UNA RICOGNIZIONE DEI CROCIFISSI PRESENTI NELLE AULE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI".
Il Presidente BERTIN dichiara aperta la discussione sulla mozione indicata in oggetto, presentata dai Consiglieri MANFRIN, LAVY, GANIS, FOUDRAZ, PERRON, DISTORT e SAMMARITANI e iscritta al punto 47 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
Illustra il Consigliere MANFRIN.
Replica l'Assessore ai beni e alle attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali, Jean-Pierre GUICHARDAZ.
Si dà atto che dalle ore 11,52 assume la presidenza il Vicepresidente MARGUERETTAZ.
Replicano i Consiglieri MANFRIN e DISTORT.
Si dà atto che dalle ore 12,03 riassume la presidenza il Presidente BERTIN.
Replica il Consigliere SAMMARITANI.
Prendono la parola, per dichiarazione di voto, l'Assessore Jean-Pierre GUICHARDAZ (astensione), i Consiglieri MINELLI (astensione), MANFRIN (favorevole) e SAMMARITANI (favorevole).
IL CONSIGLIO
- con voti favorevoli nove (presenti: trentaquattro; votanti: nove; astenuti: venticinque, i Consiglieri AGGRAVI, BARMASSE, BERTIN, BERTSCHY, BRUNOD, CARREL, CAVERI, CHATRIAN, CRETIER, DI MARCO, GROSJACQUES, GUICHARDAZ Erika, GUICHARDAZ Jean-Pierre, JORDAN, LAVEVAZ, LUCIANAZ, MALACRINÒ, MARGUERETTAZ, MARZI, MINELLI, PADOVANI, PLANAZ, RESTANO, SAPINET e TESTOLIN);
NON APPROVA
la sottoriportata
MOZIONE
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE
VISTA la circolare del Ministero dell’Istruzione n. 68 del 22/11/1922;
VISTA la circolare del Ministero dell’Istruzione n. 8823 08/04/1923;
VISTO il R.D. n. 1297 del 1928;
VISTA la legge 641/1967, che estende le disposizioni contenute nel R.D. del 1928 alle scuole medie, confermando, de facto, le suddette disposizioni;
CONSIDERATO che sia il Concordato del 1929 sia la sua revisione nel 1985 hanno recepito senza eccepire le sopracitate disposizioni;
VISTO il parere del Consiglio di Stato - Adunanza Sezione II. Parere 27 aprile 1988, n. 63;
VISTO il Decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, "Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTA la Direttiva del Ministero dell’Istruzione del 03/10/2002 (prot. n. 2666); Nota 03/10/2002 (prot. n. 2667);
VISTO il Parere 16 luglio 2002 dell’Avvocatura dello Stato di Bologna;
VISTA la Risoluzione della commissione Cultura della Camera dei deputati n° 8-00061 del 06/11/2003;
VISTA la Sentenza 17-22 marzo 2005, n. 1110 del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto Sezione III;
VISTA la Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 18/03/2011 - Ricorso n. 30814/06 - Lautsi e altri c. Italia;
CONSIDERATO che nelle circolari e negli articoli citati si dispone che fra gli arredi scolastici figuri il crocefisso e che esso venga affisso alle pareti di ogni aula;
CONSIDERATO che il parere del Consiglio di Stato n°556 del 15/02/2006 "Esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche" sancisce che:
1) "Il riferimento alla natura del regime che governava il Paese all'epoca dell'emanazione delle citate norme regolamentari e al loro utilizzo talvolta strumentale, non può affatto comportare la loro abrogazione, sia perché si tratta di considerazioni metagiuridiche, sia perché la norma, una volta emanata, prescinde dalla sua occasione storica e mantiene la sua validità fino a che non intervenga un atto o fatto giuridico (e non storico) a valenza abrogativa";
2) "Neppure va sottaciuta la circostanza che le norme sull'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche risalgono addirittura al 1859, in un contesto storico di profonda laicità dello Stato, desumibile dal noto aforisma cavouriano libera Chiesa in libero Stato";
3) "Il principio di laicità non risulta compromesso dall'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche poiché il crocifisso deve poi essere considerato non solo come simbolo di un'evoluzione storica e culturale, e quindi dell'identità del nostro popolo, ma quale simbolo altresì di un sistema di valori di libertà, eguaglianza, dignità umana e tolleranza religiosa e quindi anche della laicità dello Stato, che trovano espresso riconoscimento nella nostra Carta costituzionale";
4) "In sostanza, nel momento attuale, mentre non si ravvisano elementi positivi di concreta discriminazione in danno dei non appartenenti alla religione cattolica, il crocifisso in classe presenta, dal canto suo, una valenza formativa di nessun peso qualificante ai predetti fini di libertà e può e deve essere inteso, anzi, come uno dei simboli dei principi di libertà, eguaglianza e tolleranza e infine della stessa laicità dello Stato, fondanti la nostra convivenza e ormai acquisiti al patrimonio giuridico, sociale e culturale d'Italia".
CONSIDERATO che la sentenza del T.A.R. del Veneto Sezione terza, sentenza n.1110/2005, sancisce che
1) "Quanto alla ricostruzione del fondamento regolamentare del provvedimento gravato, non resta che richiamare la ripetuta ordinanza di questo TAR n. 56 del 2004, la quale ha rilevato come l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche sia espressamente prescritta da due disposizioni, l’art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965, recante disposizioni sull’ordinamento interno degli istituti di istruzione media, e dall’art. 119del r.d. 26 aprile 1928 n. 1297 (e, in particolare, nella Tabella C allo stesso allegata), riferito agli istituti di istruzione elementare, norme che si riconnettono storicamente all’art. 140 r.d. n. 4336 del 1860, contenente il regolamento di attuazione della celebre legge Casati (l. n. 3725 del 1859), che includeva, per l’appunto, il crocifisso tra gli arredi delle aule scolastiche, poi confermato dal regolamento di cui al r.d. 6 febbraio 1908 n. 150 (allegato D relativo all’art. 112). I due citati regi decreti del 1924 e del 1928, sebbene risalenti, sarebbero tuttora in vigore, come confermato dal parere 27 aprile 1988 n. 63/1988, reso dalla II Sezione del Consiglio di Stato e, sebbene non espressamente richiamati nell’atto impugnato, ne fondano la legittimità ."
2) "Il citato art. 118 del r.d. 965/24 - incluso nel capo XII intitolato «dei locali e dell’arredamento scolastico» - dispone che ogni istituto d’istruzione media «ha la bandiera nazionale; ogni aula, l’immagine del Crocifisso e il ritratto del Re»; l’art. 119 del r.d. 1297/28, a sua volta, stabilisce che gli arredi delle varie classi scolastiche sono elencati nella tabella C, allegata allo stesso regolamento: e tale elencazione include il crocifisso per ciascuna classe elementare.
Tali previsioni, anteriori al Trattato ed al Concordato tra la Santa Sede e l’Italia - cui fu data esecuzione con la legge 27 maggio 1929, n. 810 - non appaiono contrastare con le disposizioni contenute in quegli atti pattizi, in cui nulla viene stabilito relativamente all’esposizione del crocifisso nelle scuole, come in qualsiasi ufficio pubblico; inoltre, come rileva il Consiglio di Stato nel parere n. 63/1988, le modificazioni apportate al Concordato con l’Accordo, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, «non contemplando esse stesse in alcun modo la materia de qua, così come nel Concordato originario, non possono influenzare, né condizionare la vigenza delle norme regolamentari di cui trattasi», mancando i presupposti di cui all’art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale. In particolare, prosegue lo stesso parere, «non appare ravvisabile un rapporto di incompatibilità con norme sopravvenute né può configurarsi una nuova disciplina dell’intera materia, già regolata dalle norme anteriori»: sicché, in conclusione, poiché le disposizioni in parola «non attengono all’insegnamento della religione cattolica, né costituiscono attuazione degli impegni assunti dallo Stato in sede concordataria, deve ritenersi che esse siano tuttora legittimamente operanti»".
3) "Nell'attuale realtà sociale, il crocifisso debba essere considerato non solo come simbolo di un'evoluzione storica e culturale, e quindi dell'identità del nostro popolo, ma quale simbolo altresì di un sistema di valori di libertà, eguaglianza, dignità umana e tolleranza religiosa e quindi anche della laicità dello Stato, principi questi che innervano la nostra Carta costituzionale";
CONSIDERATO che le direttive, le risoluzioni ed i pareri citati confermano la validità e l’attualità delle circolari di cui sopra, e che la Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo definisce che "non sussistono elementi che provino l'eventuale influenza sugli alunni dell'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche";
EVIDENZIATO che sulla questione si è anche espressa, recentemente, la Corte di Cassazione civile, Sezioni Unite, con sentenza n. 24414 del 09 settembre 2021 che ha stabilito definitivamente che, l’affissione sulle mura del crocefisso "non può essere ritenuto atto discriminatorio nei confronti di chi non confessa il credo religioso e/o comunque non lo condivide";
IMPEGNA
l'Assessore competente a predisporre l'effettuazione di una ricognizione nelle aule degli Istituti scolastici di competenza e, nel caso sprovviste, disporre la fornitura e l'installazione dei crocefissi mancanti.
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