Oggetto del Consiglio n. 3350 del 22 febbraio 2024 - Verbale

Oggetto n. 3350/XVI del 22/02/2024

APPROVAZIONE DI RISOLUZIONE: "SALVAGUARDIA DELLE PREROGATIVE STATUTARIE DELLA VALLE D'AOSTA".

Il Vicepresidente MARGUERETTAZ propone di procedere all'esame della risoluzione, presentata dai Consiglieri AGGRAVI, BRUNOD, PLANAZ, LUCIANAZ e RESTANO ed iscritta in via d'urgenza al punto 60.02 dell'ordine del giorno dell'adunanza in corso (oggetto n. 3346/XVI).

Illustra il Consigliere AGGRAVI.

Intervengono il Presidente della Regione TESTOLIN, che propone un emendamento, i Consiglieri AGGRAVI, favorevole all'emendamento, e SAMMARITANI, l'Assessore agli affari europei, innovazione, PNRR e politiche nazionali per la montagna, CAVERI, e la Consigliera MINELLI.

IL CONSIGLIO

- con l'emendamento presentato dal Presidente della regione TESTOLIN;

- con voti favorevoli ventiquattro (presenti: trentatré; votanti: ventiquattro; astenuti: nove, i Consiglieri DISTORT, FOUDRAZ, GANIS, GUICHARDAZ Erika, LAVY, MANFRIN, MINELLI, PERRON e SAMMARITANI);

APPROVA

la sottoriportata

RISOLUZIONE

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

RICORDATO che nella seduta del 23 gennaio 2024 il Senato ha approvato in prima lettura il disegno di legge d'iniziativa governativa sull'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario e che questo è oggi assegnato alla I Commissione Affari Costituzionali in sede referente della Camera;

VISTI i contenuti del testo di legge approvato dal Senato e RICORDATO che il testo definitivo potrà presentare ulteriori modifiche rispetto a quello oggi trasmesso alla Camera;

RILEVATO che nel testo attuale:

- al comma 1 dell'articolo 1 si fa riferimento "all'insularità" nell'ambito del rispetto dei principi di unità giuridica ed economica, di coesione economica, sociale e territoriale;

- al comma 2 dell'articolo 1 è previsto che "l'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relative a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione dei relativi livelli essenziali delle prestazioni";

- al comma 3 dell'articolo 3 tra gli ambiti di riferimento dei LEP sono tra l'altro indicati l"'istruzione", la "tutela della salute" e "il governo del territorio";

- al comma 1 dell'articolo 4 è previsto che "qualora dalla determinazione dei LEP [...] derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si può procedere al trasferimento delle funzioni solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie volte ad assicurare i medesimi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio nazionale, ivi comprese le Regioni che non hanno sottoscritto le intese, al fine di scongiurare disparità di trattamento tra Regioni.";

- al comma 1 dell'articolo 9 è previsto che "dall'applicazione della presente legge e di ciascuna intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.";

- al comma 2 dell'articolo 11 si prevede che con riferimento alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome si applicano le previsioni di cui all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

RICHIAMATI i contenuti degli articoli 116, 117, 118 e 119 della Costituzione;

RICHIAMATI i contenuti del nostro Statuto speciale di Autonomia ed in particolare quanto previsto agli articoli 1, 2, 3, 4, 26, 29, nonché a quelli del TITOLO IX con particolare riferimento all'articolo 44;

RICORDATA l'iniziativa dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale del Nord Italia e della Sardegna che nell'ottobre scorso, nell'ambito del festival "L'Italia delle Regioni", hanno consegnato al Presidente del Consiglio una bozza di proposta di modifica dei rispettivi Statuti;

SENTITA la risposta del Governo regionale all'interpellanza Intendimenti del Governo regionale a seguito dell'approvazione del Senato del disegno di legge sull'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a Statuto ordinario iscritta all'ordine del giorno dell'odierno Consiglio Valle al punto n. 27;

RIBADITA la necessità di attivare quanto prima un dialogo con il Ministero per gli affari regionali e le autonomie sui possibili futuri effetti sulle Regioni a Statuto speciale dell'attuazione dell'autonomia differenziata a favore delle Regioni a Statuto ordinario;

RIBADITA INOLTRE la necessità di considerare anche la montagna tra i riferimenti da rispettare nell'ambito dei principi di coesione economica, sociale e territoriale anche in linea con quanto statuito dall'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

IMPEGNA

il Presidente della Regione a farsi promotore attivo delle problematiche rappresentate in premessa nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome congiuntamente con l'Assessore agli Affari europei, Innovazione, PNRR e Politiche nazionali per la Montagna in qualità di coordinatore della "Commissione Affari istituzionali e Generali - Materia Politiche per la Montagna";

IMPEGNA ALTRESI'

il Presidente della Regione a chiedere ai Parlamentari valdostani di farsi parte attiva nell'ambito del relativo iter parlamentare per:

- ribadire i principi di coesione economica, sociale e territoriale anche per i territori transfrontalieri e di montagna riconosciuti dall'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1 del ddl sull'autonomia differenziata;

- prevedere nel testo finale del ddl la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, affinché, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti speciali, al conferimento di nuove o ulteriori funzioni statali di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, le medesime autonomie speciali possano provvedere con norme di attuazione dei rispettivi statuti o con altre modalità e procedure previste dagli statuti medesimi e che le predette norme definiscano anche il correlato adeguamento delle entrate della Regione o della Provincia autonoma per il finanziamento dei conseguenti oneri aggiuntivi in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di federalismo fiscale dalla legge 5 maggio 2009, n. 42.

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