Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 3117 del 10 gennaio 2024 - Resoconto

OGGETTO N. 3117/XVI - Interrogazione: "Versamento delle somme dovute dalla Regione in adempimento della sentenza 305/2023 del Tribunale ordinario di Aosta".

Bertin (Presidente) - Punto n. 16. Risponde il Presidente della Regione.

Testolin (UV) - Gli interroganti chiedono per conoscere la data in cui RAV verserà le somme dovute, così come predisposto dalla sentenza citata in premessa. L'interrogazione è stata assegnata alla Presidenza della Regione ma, in realtà, la questione ha interessato l'Avvocatura regionale solo per la parte di contenzioso e non per il merito del procedimento. Tuttavia è stato pertanto interessato anche il Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, che ha fornito le seguenti informazioni: l'articolo 19 della legge regionale 15/2021 prevede, tra l'altro, l'adozione del programma annuale degli interventi di politica attiva del lavoro, di cui all'articolo 5 della legge regionale 7/2003, tra i quali "Misure a sostegno dell'occupazione per i cittadini di imprese", cui requisiti e modalità procedimentali sono definiti con deliberazione della Giunta regionale 1004/2021.

Nella fattispecie era previsto un contributo per le assunzioni a tempo indeterminato di personale dipendente, a fronte dell'impegno a mantenerli in forza per 24 mesi, con possibilità di un'unica sostituzione entro 120 giorni in caso di dimissioni, morte o licenziamento del dipendente per giustificato motivo, soggettivo o giusta causa. Qualora al termine dei 24 mesi il personale inizialmente assunto ed eventualmente sostituito nei termini previsti non fosse risultato più in forza, veniva applicata la revoca del contributo stesso, come previsto dall'articolo 13 della deliberazione che ho citato precedentemente. Le aziende beneficiarie potevano optare al momento della presentazione della domanda per il pagamento anticipato rispetto ai 24 mesi o di osservazione a seguito della presentazione di una fideiussione, oppure al pagamento alla scadenza. In data 26 novembre 2021 l'azienda in questione chiedeva il suddetto contributo per l'assunzione a tempo determinato di una dipendente optando per il pagamento anticipato. In data 24 febbraio 2022, a seguito della concessione del contributo, l'Azienda presentava la fideiussione prevista dal bando per il pagamento anticipato del contributo e i competenti uffici del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione provvedevano quindi a disporre la liquidazione. Dai controlli effettuati a cura del Dipartimento bilancio e finanze, che è quello deputato a erogare le somme, risultava tuttavia un pignoramento da parte dell'Agenzia delle entrate nei confronti dell'azienda beneficiaria e per tale ragione il pagamento veniva bloccato dai suddetti uffici e le somme custodite dall'Amministrazione. Successivamente l'azienda impugnava il pignoramento presso il Tribunale di Aosta, giungendo infine alla sentenza n. 305 che è citata nell'interrogazione in data 24 ottobre 2023. Nel frattempo tuttavia in data 21 settembre 2023 il contributo veniva revocato per mancato rispetto degli impegni assunti dall'azienda nel momento in cui partecipava al bando, in quanto la dipendente incentivata si era dimessa nel periodo di osservazione, senza essere stata sostituita nel termine di 120 giorni, come previsto dalla DGR 1004/2021. Pertanto, poiché la sentenza riguarda il pignoramento di somme non più dovute, l'Amministrazione regionale non può più procedere al pagamento presso l'azienda stessa.

Presidente - Per la replica, ha chiesto la parola il consigliere Manfrin, ne ha facoltà.

Manfrin (LEGA VDA) - Grazie Presidente, grazie per la sua risposta. Qui però dobbiamo considerare due questioni, cioè da una parte una questione che abbiamo osservato più volte: il fatto che un sostegno che la Pubblica Amministrazione dà ad un'impresa o anche per estensione, per esempio, pensando al bonus social, a sostegno delle famiglie in una condizione di necessità, sia pignorabile o meno. Questa sentenza, così come altre e così come giustamente il collega Sammaritani ha spesso eccepito e osservato, evidenzia che questo non sia possibile ma che, nonostante questo, sia accaduto, però la sentenza dispone di reintegrare questo contributo.

La questione che si pone è un'altra, cioè è vero che la dipendente ha dato le dimissioni; è altrettanto vero che se io do un contributo per assumere un dipendente - quindi significa che io non ho i fondi necessari per assumerlo e stabilizzarlo - e nel frattempo, una volta che ho questa somma, questa somma viene pignorata dall'Agenzia delle entrate, io non ho più le disponibilità economiche per sostenere questo dipendente; stiamo parlando del 2021, oggi siamo nel 2024. È evidente che si sarebbe dovuto sobbarcare l'impegno di sostenere l'esborso economico per due anni, aspettando l'esito di una sentenza, ed evidentemente se io non ero in grado prima di stabilizzare un dipendente, non posso esserlo nel corso di due anni senza avere il necessario contributo.

Secondo noi, c'è necessità di approfondire ancora la questione perché è vero che quelle norme non sono state rispettate rispetto a quanto previsto sia dalla legge che dalla delibera di Giunta, ma dall'altra parte ci sono delle condizioni sopravvenute che, secondo noi, meritano un approfondimento ed è un approfondimento che faremo anche noi nel corso delle prossime settimane.

Presidente - Sospendiamo brevemente il Consiglio per arieggiare i locali. Il Consiglio è sospeso.

La seduta è sospesa dalle ore 10:56 alle ore 11:15.