Oggetto del Consiglio n. 2879 del 25 ottobre 2023 - Resoconto
OGGETTO N. 2879/XVI - Interrogazione: "Modalità di computo dei tirocini sostenuti dai docenti disposta dal Regolamento della Commissione didattica del corso di Laurea Magistrale in Scienze della formazione primaria".
Bertin (Presidente) - Punto n. 12. Risponde l'assessore Jean-Pierre Guichardaz.
Guichardaz J. (FP-PD) - Mi chiedete quale sia la differenza tra scuola paritaria, scuola pareggiata e scuola privata.
Nell'ordinamento vigente vi sono due tipologie di scuole non statali: le scuole paritarie e le scuole non paritarie.
La legge 62/2000 ha stabilito infatti che, dopo tre anni dalla sua entrata in vigore, tutte le scuole non statali previste dall'ordinamento allora vigente, tra cui anche le scuole pareggiate, sarebbero state ricondotte alle due tipologie citate.
Le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico e sono inserite nel sistema nazionale d'istruzione insieme alle scuole regionali statali; per gli alunni la regolare frequenza della scuola paritaria costituisce assolvimento dell'obbligo di istruzione; in particolare, il riconoscimento della parità garantisce le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato e l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore legale delle scuole regionali statali.
Le scuole non paritarie sono sempre di natura privata e sono iscritte in elenchi regionali aggiornati ogni anno, reperibili sul sito Internet dell'Ufficio scolastico regionale competente per territorio.
Se da un lato la regolare frequenza della scuola non paritaria da parte degli alunni costituisce assolvimento all'obbligo di istruzione, dall'altro essa non può rilasciare titoli di studio aventi valore legale né attestati intermedi o finali con valore di certificazione legale. Pertanto gli studenti devono sostenere un esame di idoneità al termine di ogni percorso scolastico, oppure se vogliono trasferirsi in una scuola regionale statale o paritaria.
Si precisa comunque che attualmente non vi sono scuole non paritarie né scuole private nella Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Domanda 2: "Quale sia la motivazione che porta al già richiamato regolamento della Commissione didattica" - aggiungo della facoltà di Scienze della formazione primaria - "Ad applicare il coefficiente dello 0,5 nell'ambito del computo dei CFU per le quote di tirocinio sostenute da docenti a tempo indeterminato e determinato presso scuole primarie dell'infanzia private, docenti di discipline religiose, sportive e artistiche presso scuole primarie dell'infanzia pubblica".
Abbiamo sentito nel merito l'Università della Valle d'Aosta, trattandosi di argomento molto specifico e soprattutto di regole risalenti a oltre dieci anni fa.
Intanto volevo approfittare per ringraziarla, collega Aggravi, perché con la sua iniziativa mi ha dato modo di esplorare un tema che, altrimenti, non credo che avrei mai approfondito; soprattutto quest'interrogazione mi ha sollecitato a guardare un po' oltre i nostri confini, giusto per capire cosa avviene altrove.
Mi riservo quindi - sempre nel sacrosanto rispetto dell'autonomia dell'Ateneo valdostano, al termine della lettura di questo contributo inviatomi dall'Università della Valle d'Aosta - di fare una breve digressione sull'argomento che magari può servire ad aprire quantomeno un dibattito sulla questione del riconoscimento delle quote di tirocinio per quanto riguarda proprio il corso di Scienze della formazione primaria
Leggo quanto mi è stato trasferito dall'Università: "Per tutto quanto attiene ai criteri di riconoscimento dei crediti formativi universitari, CFU, le strutture didattiche operano entro l'autonomia riconosciuta dalla legge e fondano la loro valutazione su considerazioni coerenti con gli obiettivi formativi dei corsi di studio. Il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria dell'Università della Valle d'Aosta ha stabilito, con decreto rettorale n. 8/2012 del 10 febbraio 2012, di adottare un orientamento volto ad attribuire un valore formativo all'attività di supplenza svolta dagli studenti, purché ricorra la condizione di un'attività caratterizzata da una congrua continuità durante l'anno scolastico che è stata fissata in cento giorni minimi di insegnamento. Fatta questa premessa, il regolamento della Commissione didattica deve essere inteso come uno strumento volto a ridurre i margini di discrezionalità nella valutazione delle richieste di riconoscimento CFU attraverso la definizione di casistiche dettagliate. Peraltro, all'atto delle richieste di riconoscimento CFU, gli studenti sottoscrivono una dichiarazione di presa visione dei contenuti del regolamento; qualora le condizioni poste dal regolamento siano ritenute discriminanti, gli studenti possono rivolgersi alle loro rappresentanze presso il Consiglio di Dipartimento per sollevare richieste di un'eventuale revisione".
Mi dicono che non sono mai pervenute istanze a oltre dieci anni di distanza dall'adozione del regolamento: si vede che andava bene a tutti.
"Definito un principio, ossia la supplenza nel sistema scolastico pubblico, che ha un valore formativo, lo stesso principio non poteva escludere le scuole paritarie né le private laddove esistenti, tuttavia esse, a giudizio della struttura didattica" - poi dico cosa penso io di questa cosa - "non offrono quella completezza di esperienze garantite dalla scuola regionale statale e coerenti con gli obiettivi formativi dell'ordinamento didattico del corso di laurea in Scienze della formazione primaria. A titolo di maggior chiarezza questa nota riporta alcune opportunità formative offerte dalle scuole regionali che rispondono appieno agli obiettivi del corso di laurea".
Leggo le motivazioni addotte proprio da questa struttura didattica. Mi dicono:
La possibilità di compiere esperienze in scuole caratterizzate da diverse ubicazioni e da specifici bisogni didattici: scuole di città, di Bassa Valle, di montagna, pluriclassi. Garantire questa pluralità di esperienze è tra gli elementi qualificanti il tirocinio. Un supplente temporaneo, soprattutto se ancora studente, cambierà scuola se non nel corso dell'anno scolastico, sicuramente nell'anno successivo, perché vincolato ai meccanismi impersonali delle graduatorie. L'opportunità dei supplenti delle scuole private di poter far conto su chiamate dirette se offre loro una maggiore probabilità di conferma da un incarico all'altro, al tempo stesso li priva di una pluralità di esperienze ritenute qualificanti e formative.
Seconda considerazione: "L'opportunità di maturare esperienze in competenze ritenute rilevanti a livello ministeriale nella formazione degli insegnanti, dai percorsi d'inclusione degli studenti stranieri alle strategie di approccio a situazioni di disagio sociale o familiare, dalla messa in atto di didattiche specifiche per gli studenti in italiano L2, lingua 2 - vale a dire gli studenti stranieri che studiano l'italiano - all'acquisizione di aggiornate competenze docimologiche, ossia basate sullo studio di criteri scientifici di valutazione negli esami, nei concorsi e sulla tecnica relativa di applicazione pratica di tali criteri.
Altro, punto: la possibilità di maturare e condividere esperienze didattiche con insegnanti la cui competenza è certificata dal possesso del ruolo dell'abilitazione.
E per ultima considerazione: la possibilità di partecipare a progettazioni didattiche che coinvolgono il corso di laurea e i suoi singoli componenti.
Infine, precisa la nota inviatami dall'Università, con la quale chiedevo le ragioni delle scelte contenute nel regolamento del 2012, che: "Non vi sono motivazioni specifiche da fornire per gli insegnanti delle discipline religiose, sportive e artistiche nelle scuole pubbliche dell'infanzia e primarie".
Questo è quanto mi è stato fornito dall'Università per spiegare le motivazioni di alcune scelte contenute nel regolamento, non di tutte come abbiamo visto, considerato che su alcune non è stata fornita una qualunque ragione.
Presumo che la struttura didattica odierna abbia dovuto fare uno sforzo di ricostruzione di queste argomentazioni, quindi che questo contributo sia il frutto di una sintesi di discussione ed elaborazioni che immagino abbiano animato nel 2012 il dibattito sul regolamento.
Per quanto mi riguarda - e ripeto che lo dico con il massimo rispetto per l'autonomia dell'Università e in particolare della facoltà di Scienze della formazione, in questo caso - il fatto che non vi siano argomenti a supporto della riduzione del coefficiente a 05, per l'attività dei docenti di discipline religiose, sportive, artistiche, nelle scuole pubbliche dell'infanzia primaria, dice già di una valutazione sostanzialmente poco solida, quantomeno a mio modesto parere.
L'errore che fa questa motivazione - sempre a mio parere - è di fare classifiche d'importanza tra insegnanti e insegnamenti.
Si tenga presente che spesso musica e ginnastica - immagino che la musica rientri nelle discipline artistiche, me l'hanno confermato - sono prese in carico da insegnanti che hanno specifiche competenze oltre al loro percorso ordinario di studi. Nel caso specifico della musica posso citare il caso di mia moglie che insegna alle primarie musica oltre alle sue materie ordinarie, cioè matematica, geometria e scienze, in quanto diplomata in pianoforte presso un Conservatorio pubblico e, in aggiunta al diploma di scuola magistrale, cioè il titolo che occorreva trent'anni anni fa per l'accesso all'insegnamento nella scuola primaria, possiede una successiva laurea in Scienze d'informazione primaria conseguita mentre già lavorava, per arricchimento personale e non per necessità.
Tutto questo per dire che lei è stata investita del compito di fare musica proprio perché era l'unica che aveva queste competenze, acquisite altrove.
Non credo che un insegnante di ginnastica, soprattutto oggi che è previsto un laureato in scienze motorie per le classi quarte e quinte della scuola primaria, possa essere considerato come un insegnante di serie B.
Per quanto riguarda le differenze tra scuole paritarie e pubbliche in termini di riconoscimento di quote di tirocinio, devo dire che non ho trovato nella mia esplorazione su Internet regolamenti che diminuiscano, in questo caso, della metà il valore dell'insegnamento e degli insegnanti, a seconda che insegnino in una scuola dell'infanzia o primaria paritaria.
Il fatto che vi sia una parità riconosciuta per legge tra alcune scuole non regionali o non statali e la scuola pubblica credo significhi che la qualità dell'insegnamento sia analoga, a prescindere dall'opportunità o meno di fare esperienze in più scuole o di poter partecipare a progettazioni didattiche che coinvolgono il corso di laurea o i suoi singoli componenti con le motivazioni che le ho letto.
Lascio questa mia riflessione agli atti, invitando l'Università a interrogarsi sull'attualità di questa regolamentazione che francamente, a mio modesto parere, ha dei punti di debolezza e direi anche qualche incongruenza.
Presidente - Consigliere Aggravi per la replica.
Aggravi (RV) - Io ho apprezzato anche la sua conclusione e la sua riflessione, nel senso che, quando mi sono stati segnalati questi casi, e lo dico anche da ex studente... spesso non si va a contestare per evitare poi delle conseguenze successive - diciamoci la verità - perché nessuno vuole entrare nell'autonomia dell'Università, però i fatti sono questi e vado per ordine, perché ho poco tempo.
Mi sembra di capire che l'uso del termine "Scuola pareggiata" non ci dovrebbe più essere, perché il mondo è stato diviso tra le scuole paritarie, le non paritarie e poi ci sono anche le straniere; effettivamente sul sito del MIUR sono andato a recuperarmi quello che lei giustamente mi ha detto, quindi la scuola pareggiata non dovrebbe più esistere.
Mi chiedo - perché mi sono state fatte vedere - come mai in realtà in più di una si citi il discorso della scuola pareggiata, che non ci dovrebbe più essere.
La seconda domanda - quella dell'applicazione di un coefficiente dello 0,5 - mi è parsa assurda perché, ripeto, non sono un esperto di formazione, però in un regolamento didattico non si fa differenza riguardo ai tirocini e si rimanda alla Commissione del tirocinio. All'interno del Regolamento della Commissione didattica del corso si trova effettivamente quell'applicazione di quello 0,5.
Se il legislatore - o chi ha diviso il mondo tra scuole paritarie e scuole non paritarie - per l'appunto, ha previsto che la scuola non paritaria preveda il famoso esame di idoneità al termine del percorso, vuol dire che il mondo è diviso in due, quindi la paritaria è simile a una scuola pubblica, che ha gli stessi elementi e la stessa qualità d'insegnamento e anche d'insegnamento dell'insegnamento che servono a chi vuole addentrarsi in quel mondo e a chi vuole diventare un formatore e un docente.
Mi chiedo: "Che senso ha questo coefficiente se non una discriminazione? "; torniamo sempre al termine successivo.
Mi viene anche da dire un'altra cosa: non ho dei dati, però comunque si possono ricavare - o comunque c'è un mood mi viene da dire, non mi viene il termine italiano - rispetto a tirocini e supplenze.
Spesso e volentieri le scuole paritarie pare che siano molto più propense a fornire posti per tirocini e supplenze, più della scuola pubblica a sé stante, quindi mi viene da dire: "La fonte principale di possibilità di supplenza di tirocinio è discriminata rispetto all'altra", ma se è paritaria, cambia l'azionista (entro nel mio campo) però la qualità è la stessa. Questo perché altrimenti dovremmo dividere la scuola pubblica, la scuola privata e la scuola diversa, perché altrimenti qui siamo soltanto a un livello che non mi è chiaro, ma è una questione di coerenza. Dico questo perché, se ho dato una certificazione di parità a una scuola che ha un altro azionista, io mi chiedo perché poi in realtà ci siano queste differenze.
Io osservo, come giustamente ha fatto lei, quello che vedo e, oggettivamente, mi sarei aspettato un po' più logica ma forse, purtroppo, chi ha fatto gli studi che ho fatto io, divide il mondo tra dare e avere, quindi è un mondo troppo semplificato rispetto a regolamenti e complicazioni. Ripeto, la cosa più strana è che mi trovo un regolamento didattico che deve stare sopra che dice delle cose e un regolamento che dovrebbe regolare l'attività della Commissione che va a restringere il campo.
Mi sarei aspettato che il regolamento superiore dividesse già in due il campo, però io ho voluto portare all'attenzione dell'Aula questo caso proprio perché mi sembrava estremamente strano quello che avveniva.
Lo dico perché poi c'è la necessità di formare non solo in aula ma anche fuori determinate qualifiche, in particolare chi sceglie di fare formazione primaria o qualsiasi altra formazione, ossia coloro che dovrebbero poi formare il nostro domani e oggettivamente, se iniziamo da qui, mi sembra una cosa abbastanza strana. Per tali ragioni l'ho voluto portare all'attenzione di tutti, ma soprattutto per il discorso della scuola pareggiata non sono riuscito a trovare comprensione e quindi ho voluto chiedere lumi e mi sembra che, alla fine, non sia andato tanto distante dalle ricerche ho fatto.
Se esiste una scuola paritaria, tale deve essere perché altrimenti è non paritaria e quindi va trattata come tale.