Oggetto del Consiglio n. 332 del 10 giugno 1982 - Resoconto
OGGETTO N. 332/VII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE RICREATIVO-SPORTIVE DI INTERESSE TURISTICO".
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali Pollicini, ne ha facoltà.
POLLICINI - (D.P.): Si tratta della realizzazione di un primo stralcio del programma delle infrastrutture turistico-sportive, approvato da questo Consiglio l'11 giugno dello scorso anno, in relazione alla cifra messa a disposizione dal bilancio, tenendo presente che 500 milioni debbono ancora essere destinati per saldare il pagamento del Palazzetto dello Sport di Saint-Vincent. In ordine a questa scelta c'è l'intervento per certe opere considerate fattibili nel corso di questo anno e prioritarie, le quali certamente non risolveranno i problemi complessivi della proposta del piano delle infrastrutture ma rappresentano un avvio che dovrebbe costituire l'elemento di propulsione per continuare seguendo quelle che sono le linee dell'indirizzo apparse nella proposta approvata dal Consiglio. Mi auguro che nel tempo questo programma, che è stato definito programma a scorrimento, troverà la sua realizzazione.
PRESIDENTE: Ricordo al Consiglio che c'è il parere favorevole della 1^ Commissione, analogamente quello della III^ Commissione che ha esaminato la proposta in data 31 maggio, ed il parere favorevole dell'Assessorato alle Finanze.
Passiamo all'esame dell'articolato: do lettura dell'art. 1.
Art. 1
(Finalità della legge)
La Regione Valle d'Aosta interviene per favorire la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive, con ciò intendendosi qualsiasi impianto idoneo a consentire la pratica di uno o più sport.
Le infrastrutture oggetto della presente legge devono essere altresì finalizzate a soddisfare anche la domanda sportiva che scaturisce dalla clientela turistica.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 1 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2.
Art. 2
(Programma d'intervento)
L'intervento regionale si attua attraverso un programma triennale a scorrimento, nel quale vengono indicate sia le opere di livello regionale, la cui realizzazione è totalmente a carico del bilancio regionale, sia le opere di livello locale, da realizzarsi dalle Comunità montane al cui finanziamento la Regione contribuisce ai sensi della presente legge.
Il programma triennale a scorrimento è approvato, su proposta della Giunta, con deliberazione del Consiglio regionale.
La proposta di programma è elaborata dall'Assessorato del Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, e viene inviata per esame, alle Comunità montane, che devono formulare eventuali osservazioni entro 90 giorni dalla data di ricezione. Il Consiglio regionale esamina e si esprime in merito al documento presentato dalla Giunta e alle osservazioni delle Comunità montane.
Eguale procedura è seguita per ogni modifica del programma.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 2 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3.
Art. 3
(Coerenza con la normativa urbanistica e di settore)
Le infrastrutture ricreativo-sportive oggetto della presente legge debbono rispettare le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti a scala comunale e intercomunale, nonché le norme vigenti, nazionali e regionali, in materia di impianti sportivi.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 3 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 4.
Art. 4
(Opere di livello regionale)
La Regione costruisce direttamente e a proprie spese impianti ricreativo-sportivi quando essi siano qualificati come opere di livello regionale nel programma di intervento di cui all'art. 2 della presente legge.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 4 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 5.
Art. 5
(Opere di livello locale)
I contributi regionali alle Comunità montane possono essere concessi per l'acquisizione delle aree e per la realizzazione degli impianti, fino ad un massimo del 60% della spesa ritenuta ammissibile.
Le domande devono essere presentate all'Assessorato regionale del Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, corredate dalla seguente documentazione:
a) domanda in carta legale firmata dal rappresentante o dai rappresentanti legali dell'Ente, corredata di copia dell'atto o degli atti deliberativi con i quali gli organismi comunitari competenti autorizzano la presentazione della domanda;
b) planimetria delle aree interessate e progetti delle attrezzature e degli impianti previsti;
c) documentazione dimostrativa dell'onere derivante dall'applicazione delle norme nazionali e regionali vigenti in materia di espropri per pubblica utilità, nel caso di acquisizione di aree, e computo metrico estimativo, nel caso di costruzione di attrezzature e impianti;
d) documentazione comprovante l'avvenuta costituzione del consorzio, qualora la domanda sia presentata da un consorzio di Comunità.
La documentazione è esaminata dall'Assessorato del Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, che provvede a stralciare o a ridurre le voci di spesa non ammissibili a contributo.
L'ammontare del contributo è determinato in base alla spesa ritenuta ammissibile dall'Assessorato.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 5 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 6.
Art. 6
(Modalità di decisione)
Le decisioni in merito alla concessione dei contributi e alla realizzazione diretta delle opere di cui alla recente legge sono assunte con deliberazione della Giunta regionale.
PRESIDENTE: Metto in approvazione L'art. 6 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 7.
Art. 7
(Convenzioni con istituti di credito)
La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Istituto per il credito sportivo, con la Cassa depositi e prestiti e con altri istituti di credito, per facilitare la concessione di mutui a tasso agevolato a favore degli enti locali per la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 7 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 8.
Art. 8
(Norma transitoria)
In fase di prima applicazione della presente legge il documento approvato dal Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 11.8.1976, n. 33, in data 11.6.1981, e recante come oggetto: "Programma triennale per la realizzazione di attrezzature turistico-sportive 1981-1983" costituisce il programma triennale a scorrimento di cui al precedente art. 2.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 8 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 9.
Art. 9
(Norma transitoria)
Limitatamente all'esercizio finanziario 1982 possono essere concessi contributi a Comunità Montane, Comuni e a loro consorzi al fine di consentire il completamento di infrastrutture per le quali siano già stati erogati finanziamenti ai sensi delle leggi regionali 28.8. 1971, n. 14; 11.8.1976, n. 33 e successive proroghe e modificazioni.
Detti contributi sono concedibili con le modalità e nelle misure stabilite dall'art. 5 della presente legge.
Analogamente possono essere stanziate ulteriori somme per consentire il completamento di opere già dichiarate di interesse regionale e ammesse a finanziamento ai sensi delle citate leggi 28.8.1971, n. 14; 11.8.1976, n. 33, e successive proroghe e modificazioni.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 9 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 10.
Art. 10
(Norme finanziarie)
Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, previste e autorizzate per anni cinque a decorrere dall'esercizio 1982 in annue lire 3.000.000.000, graveranno: per lire 2.500.000.000 sul cap. 37575 "Spese per il potenziamento delle attrezzature turistiche e sportive" del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1982 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci; per lire 500.000.000 sull'istituendo cap. 22845"Contributi alle Comunità Montane per il potenziamento delle attrezzature turistiche e sportive" del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1982 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.
All'onere di cui al comma precedente si fa fronte:
- per l'anno 1982 mediante prelievo della somma di £ 3.000.000.000 dal cap. 50050 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento)" - allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1982;
- per gli anni 1983-1984 mediante utilizzo delle risorse disponibili del bilancio pluriennale 1982-1984 relative: ai programma 2.2.2.12. "Interventi promozionali per il turismo" per lire 5.000.000.000; al programma 2.1.1. -"Finanza locale" per £ 1.000.000.000, all'uopo integrato di pari importo con riduzione del programma 2.2.2.12. "Interventi promozionali per il turismo".
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 10 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 11.
Art. 11
Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1982 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazione in diminuzione
Cap. 50050 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento)
£ 3.000.000.000
Variazioni in aumento
2.1. Interventi a carattere generale 2.1.1. Finanza locale
Cap. 22845 (di nuova istituzione)
- Contributi alle Comunità Montane per il potenziamento delle attrezzature turistiche e sportive - L.R.
£ 500.000.000
Cap. 37575 - Spese per il potenziamento delle attrezzature turistiche e sportive
L.R.
£ 2.500.000.000
Totale in aumento £ 3.000.000.000
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 11 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 12
Art. 12
Al bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1982-1984 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazione in diminuzione:
2.2.2. Sviluppo economico
2.2.2.12. Interventi promozionali per il turismo
Anno 1983 £ 500.000.000
Anno 1984 £ 500.000.000
Totale in diminuzione £ 1.000.000.000
Variazione in aumento:
2.1. Interventi a carattere generale 2.1.1. Finanza locale
Anno 1983 £ 500.000.000
Anno 1984 £ 500.000.000
Totale in aumento £ 1.000.000.000
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 12 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 13.
Art. 13
(Dichiarazione d'urgenza)
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 13 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 23
Votanti: 23 Maggioranza:18 Favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Metto in approvazione la legge nel suo complesso per scrutinio segreto.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
