Oggetto del Consiglio n. 2302 del 6 aprile 2023 - Verbale
Oggetto n. 2302/XVI del 06/04/2023
APPROVAZIONE DI RISOLUZIONE: "AVVIO IN SEDE DI 1A COMMISSIONE CONSILIARE DI UNA RICOGNIZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE AL FINE DI PERFEZIONARNE LA RELATIVA DISCIPLINA".
Il Presidente BERTIN, dopo una breve illustrazione, propone di procedere all'esame della risoluzione, presentata insieme ai Consiglieri CARREL, CHATRIAN, CRETIER, MANFRIN, MARGUERETTAZ, MARQUIS, MARZI e RESTANO ed iscritta al punto 77 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
Intervengono la Consigliera MINELLI, il Presidente BERTIN, i Consiglieri SAMMARITANI e MARQUIS.
IL CONSIGLIO
- con voti favorevoli trentatré e voti contrari due (presenti e votanti: trentacinque);
APPROVA
la sottoriportata
RISOLUZIONE
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE
VISTI gli articoli 15, commi secondo e quarto, e 27,
comma secondo, della legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 4 "Statuto speciale per la Valle
d'Aosta";
VISTA la legge regionale 22 aprile 2002, n. 4 "Disciplina del referendum previsto dall'articolo 15, quarto comma, dello Statuto speciale";
VISTA la legge regionale 25 giugno 2003, n. 19 "Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale";
RILEVATO che la richiamata legge regionale 25 giugno
2003, n. 19 contempla tre principali tipologie referendarie,
precisamente referendum propositivo (Capo I, Sezione II),
abrogativo (Capo II) e consultivo (Capo V), cui si affiancano il
referendum consultivo ai sensi dell'art. 42 dello Statuto speciale,
per l'ipotesi di istituzione di nuovi Comuni o di modificazioni
delle relative circoscrizioni e denominazioni (Capo IV), e il
referendum C.d. "confermativo" di cui al citato art. 15, comma 4,
dello
Statuto, disciplinato dalla richiamata legge
regionale 22 aprile 2002, n. 4; ![]()
RILEVATA, inoltre, la presenza di ulteriori istituti di partecipazione diretta, segnatamente l'iniziativa legislativa popolare (Capo I, Sezione I della stessa legge regionale 19/2003), e il diritto di petizione di cui all'art. 36 del regolamento interno per il funzionamento del Consiglio regionale;
OSSERVATO come, nei circa venti anni di vigenza di tale
disciplina, si siano registrati casi di
attivazione di alcuni degli strumenti previsti - in
particolare l'iniziativa legislativa popolare, il referendum
propositivo e il diritto di petizione - e, da ultimo, anche il
referendum consultivo;
RILEVATO, tuttavia, come la disciplina complessivamente considerata presenti talune lacune e necessiti di un maggior coordinamento;
RILEVATO, in particolare, che, in tal senso, ha avuto modo di esprimersi, in più occasioni, la Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare (d'ora in poi, Commissione), di cui al Capo III della richiamata legge regionale 25 giugno 2003, n. 19;
RICHIAMATO, in proposito, in tema di referendum
propositivo, il parere reso dalla Commissione,
in data 6 giugno 2007, a seguito della risoluzione
approvata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 2671, in
data 19 aprile 2007, avente ad oggetto "Verifica della
compatibilità della procedura prevista dalla legge regionale
19/2003 con le materie di cui all'articolo 15 dello Statuto
speciale", nella parte in cui - pur confermando la sottoponibilità
a referendum propositivo delle leggi in materia elettorale già
espressa con proprie deliberazioni pubblicate sul B.U.R. n. 35 in
data 22 agosto 2006 rileva, tra l'altro, la mancata armonizzazione
tra la disciplina del referendum propositivo e quella del
referendum confermativo, in ipotesi di concomitante attivazione dei
due strumenti, invitando il Consiglio regionale ad approvare una
legge interpretativa o una legge integrativa della disciplina
vigente;![]()
RICHIAMATA, altresì, sempre in tema di referendum
propositivo, la deliberazione della Commissione sull'ammissibilità
di una proposta di legge di iniziativa popolare da sottoporre a
referendum propositivo depositata, ai sensi della legge regionale
25 giugno 2003, n. 19, in data 25 gennaio 2022, recante
"Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme
per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta).
Abrogazione della legge regionale 7 agosto 2007, n. 21" (B.U.R. n.
20 in data 22 aprile 2022) che, concludendo, in punto
ammissibilità, in senso contrario rispetto al proprio precedente
parere, ribadisce la necessità che il legislatore regionale emani
una legge atta a risolvere "le antinomie e la
situazione di 'blocco' che inevitabilmente si possono verificare
qualora il referendum propositivo abbia esito negativo e la legge
approvata dal Consiglio regionale presenti contenuto difforme dalla
proposta popolare";
RICHIAMATA, in tema di legge di iniziativa popolare, la
deliberazione della Commissione sull'ammissibilità di una proposta
di legge di iniziativa popolare depositata, ai sensi della legge
regionale 25 giugno 2003, n. 19, in data 2 gennaio 2016, recante
"Modificazioni alla legge regionale 25 giugno 2003, n. 19
(Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare, del referendum
propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell'articolo 15,
secondo comma, dello Statuto speciale)" (BUR n. 15 in data 5 aprile
2016) che, pur non ravvisando profili di ammissibilità, rileva come
il prospettato mutamento di ratio in tema di limiti di
proponibilità di iniziative legislative popolari (nella specie,
l'eliminazione delle leggi di programmazione in materia urbanistica
e di tutela ambientale tra quelle che non possono fare oggetto di
interventi di iniziativa legislativa popolare) avrebbe dovuto
essere accompagnato dalla conseguente armonizzazione della
disciplina inerente i referendum abrogativo e
propositivo, in punto limiti di ammissibilità;
RICHIAMATI, infine, in tema di referendum consultivo, i
pareri e le note rese dai Professori Massimo Luciani e Andrea
Morrone, in sede di approfondimento della richiesta di referendum
consultivo di iniziativa popolare sulla proposta di legge regionale
n. 58/XVI, recante "Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio
1993, n. 3 (Norme per l'elezione del consiglio regionale della
Valle
d'Aosta). Abrogazione della legge regionale 7 agosto
2007, n. 21", depositata in data 24 maggio 2022, dai quali si
evince come, anche in relazione a tale tipologia referendaria, la
disciplina presenti
profili di incertezza e lacunosità;![]()
EVIDENZIATO come i limiti complessivamente riscontrabili all'interno della disciplina finiscano per depotenziare l'efficacia degli strumenti di partecipazione diretta di cui l'ordinamento regionale dispone;
RILEVATA, a fronte dell'esperienza sinora maturata,
l'opportunità di favorire una sempre più
effettiva valorizzazione degli spazi di
partecipazione diretta da parte della popolazione valdostana;
IMPEGNA
la prima Commissione consiliare ad avviare un'attività di ricognizione ed approfondimento della disciplina vigente in materia di istituti di partecipazione popolare e delle relative criticità, in vista della predisposizione - in un congruo periodo di tempo - di una proposta di legge diretta al perfezionamento della stessa, con particolare riguardo ad una più chiara tipizzazione dei vari strumenti partecipativi e al relativo coordinamento procedurale e sostanziale.
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