Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 162 del 29 marzo 1982 - Resoconto

OGGETTO N. 162/VII - DISEGNO DI LEGGE N. 340, PRESENTATO DALLA GIUNTA REGIONALE IN DATA 21.1.1982, CONCERNENTE: "NORME PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI".

PRESIDENTE: Colleghi Consiglieri, al disegno di legge è allegato il parere che la Commissione per l'Assetto del Territorio e Tutela dell'Ambiente e la Commissione per la Sicurezza Sociale hanno espresso nel corso di una riunione congiunta. Al parere sono sottoriportati gli emendamenti proposti dalla maggioranza dei membri delle due Commissioni. C'è poi una planimetria che l'Assessore Rollandin chiede che sia distribuita ai Consiglieri, e infine una serie di emendamenti proposti dal Gruppo Comunista.

La Presidenza farà subito distribuire ai colleghi il parere delle Commissioni e la planimetria, in modo che se l'Assessore nella sua relazione vi farà dei riferimenti, il Consiglio possa seguire senza difficoltà. Nel frattempo facciamo fotocopiare l'elenco degli emendamenti proposti dal Gruppo Comunista, elenco che subito dopo distribuiremo ai Consiglieri.

Per la relazione ha facoltà di parlare l'Assessore alla Sanità e Assistenza Sociale Rollandin.

ROLLANDIN - (U.V.): So che purtroppo trattare questo argomento dopo pranzo non servirà da digestivo; spero almeno che non addormenti completamente l'Assemblea.

Il problema dei rifiuti solidi e la possibilità di arrivare ad una legge-quadro che dia un definitivo assestamento a questa problematica sono da tutti visti come cosa urgente. Può sembrare facile - e mi richiamo a una relazione che è stata presentata in un congresso su questo problema - afferrare l'idea di una società in stabile equilibrio ecologico ed economico, è invece tanto lontana dalla nostra esperienza da richiedere una vera e propria rivoluzione copernicana nella mentalità umana.

Un conto è assuefarsi all'idea, un altro è passare ai fatti e alle azioni concrete; è quanto mai urgente che il contenuto dei limiti dello sviluppo venga accettato con tutta la sua urgenza da vasti strati di opinione pubblica, da scienziati e uomini politici.

Possiamo parlare a ragion veduta di risorsa-rifiuti solo se acquisiamo fino in fondo la coscienza della finitezza delle risorse, della capacità limitata dei sistemi ambientali di tollerare quote di inquinanti artificiali via via crescenti all'interno dei sistemi naturali. Questo significa non cercare di distruggere o rendere inoperanti le leggi di un'economia moderna e delle sue necessità tecnologiche, ma trovare forme e strumenti tecnologici che rendano compatibili questi ultimi con le leggi ecologiche.

Abbiamo poco tempo a disposizione, poiché già gravi danni sono stati arrecati agli ecosistemi naturali e alla disponibilità di risorse e materie prime; il compito che abbiamo davanti è quello di impedire che si inneschi un meccanismo di reazione, all'interno dei cicli naturali, di tali proporzioni da diventare uno dei più gravi fattori limitanti delle esigenze del nostro sviluppo. In questo senso, il problema dei rifiuti rappresenta per tutti coloro che hanno responsabilità nella tutela dell'ambiente e della salute della popolazione una vera e propria sfida, non solo ecologica ma anche economica.

In particolare, riferendo alcuni esempi di altri Paesi, va detto che in Olanda dove è sviluppatissima la tecnologia del recupero e della commercializzazione degli scarti riattivanti, il Governo nazionale favorisce incentivi differenziati per favorire tecnologie diverse dall'incenerimento e dalla discarica controllata, considerati come sistemi di smaltimento di transizione.

In Danimarca ed in Svezia, dove esiste una legislazione specifica da oltre dieci anni, è stata assegnata ai Comuni responsabilità assoluta ed esclusiva in materia di rifiuti solidi; in Inghilterra si sta superando la normativa attuale attraverso la messa a punto di una legge specifica che stabilisca un regime di autorizzazione per l'eliminazione di ogni tipo di rifiuti.

C'è quindi un panorama ampio di accenni complessi di norme che regolano la gestione dei materiali che possono divenire preziose risorse o anche trasformarsi in fattori di contaminazione irreversibili degli ecosistemi naturali. In particolare, negli ultimi venti anni i rifiuti sono cambiati in qualità e in quantità; soltanto tra il 1951 e il 1971 è raddoppiata la produzione pro capite dei rifiuti; si è passati da 0,3 - 0,4 a 0,7 Kg./giorno per abitante; si è inoltre modificato il loro potere calorifico inferiore utile, passato da 1000 a 1700 Kcal. per Kg., ed è diminuito il peso specifico dei rifiuti, col diminuire del loro contenuto percentuale dei rifiuti vegetali.

Si può così affermare ora che in Italia si producono circa 120-130 milioni di tonnellate annue di rifiuti dall'agricoltura e dalla zootecnia, circa 40 milioni di tonnellate/anno di rifiuti industriali e circa 20 milioni di tonnellate/anno di rifiuti solidi urbani. Questi dati li ho riferiti per inquadrare brevemente il problema e per spiegare il perché sia così urgente arrivare ad una definizione con legge.

Per giungere a questi risultati, la Giunta si è valsa del lavoro che è stato portato avanti da una Commissione, che ha cercato di analizzare tutti i sistemi attualmente esistenti; già in una precedente riunione avevo riferito della serie di riunioni che sono state fatte, e nelle quali si sono analizzate le proposte che di volta in volta venivano vagliate anche con l'ausilio di esperti e recandosi, in alcuni casi, a fare dei sopralluoghi per verificare di persona le possibilità di applicazione di certi sistemi: infatti, quelli che potevano andar bene in determinate zone, con determinati presupposti, potevano rivelarsi a livello locale, tenuto conto delle particolarità della nostra Regione, privi di quelle possibilità di attuazione che sulla carta sembravano avere.

La Commissione era composta dai Consiglieri Fosson, Lustrissy, Voyat, Tonino, dall'Ing. Grosjacques, dal Dr. Barbero e dal Dr. Janin Rivolin, che hanno partecipato attivamente a tutte le riunioni e hanno permesso di arrivare alla stesura di quel documento, che è stato allegato, nel quale è stata predisposta un'analisi, seppur non dettagliata nei particolari - perché sarebbe stato necessario riempire dei volumi per fare un esame completo - che può essere di ausilio per la lettura del provvedimento che viene sottoposto alla discussione del Consiglio.

Nell'elaborare il presente disegno di legge, si è tenuto conto della normativa esistente a livello nazionale e a livello CEE; nella relazione che è stata predisposta si fa riferimento appunto alla normativa in materia: in particolare, la CEE ha adottato in data 15 luglio 1975 una direttiva intesa ad armonizzare le varie legislazioni nazionali in materia di rifiuti solidi e a favorire una più ampia regolamentazione nel settore della protezione ambientale e del miglioramento della qualità della vita.

Tale direttiva impegna gli Stati membri ad adottare entro 24 mesi le misure necessarie per adeguare la propria legislazione ai principi approvati in sedi comunitarie, tra i quali assumono particolare rilievo quello che chi inquina paga e quello rivolto a favorire il recupero dei rifiuti di materiali riutilizzabili per contribuire alla soluzione dei gravi problemi connessi alla conversione in materie prime di fonti energetiche. La legislazione nazionale è ancora piuttosto antiquata, in quanto in Italia è in vigore la legge n. 336 del 20.3.1941 che riguarda la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e che essendo di quarant'anni fa è oggi ovviamente inadeguata in relazione sia ai nuovi sistemi di smaltimento sia al nuovo assetto istituzionale dello Stato con l'attuazione dell'ordinamento regionale. Per quanto riguarda le proposte di legge giacenti attualmente in Parlamento non sto a leggere quanto richiamato nella relazione dato che è stata distribuita a tutti i Consiglieri.

Sulla base di queste premesse si è cercato di coinvolgere le varie organizzazioni interessate al problema, e in particolare si è cercato di avere il coinvolgimento dei Comuni che, per scelta della Giunta, rimangono gli organismi a cui viene data la massima potestà in questo campo, pur restando della Regione la definizione degli strumenti per attivare determinati principi. Ai Comuni è stato inviato tutto il materiale che è a disposizione dei Consiglieri, per avere un parere: in un primo tempo si erano dati dei termini di tempo troppo stretti, poi si è lasciato tutto il tempo necessario per discutere la proposta; in seguito si è fatta una riunione sul problema all'Associazione Sindaci e in quella sede si è cercato di evidenziare le possibilità reali di risolvere il problema dei rifiuti con il progetto di legge che viene oggi sottoposto all'attenzione del Consiglio; si è cercato di chiarire i problemi legati alle strutture già esistenti, alle impostazioni che i Comuni si erano dati in attuazione delle norme in vigore, e fra queste in particolare l'ultima legge, approvata nell'81, e concernente la discarica controllata con la scelta delle aree; c'è stato quindi un produttivo scambio di vedute su quelle che erano le necessità che dovevano essere tenute presenti anche per quanto riguarda le norme finanziarie.

La scelta di fondo è stata quindi imperniata sui Comuni: infatti, sono i Comuni che con proprio regolamento definiscono il modo di attivazione dei sistemi di raccolta all'interno, ed è l'Associazione di Comuni, quindi i Comuni raggruppati, che gestisce poi il secondo anello di passaggio, cioè il trasporto dal Comune al punto definitivo di raccolta e di smaltimento.

Nel tener conto di questo progetto si è dovuto fare riferimento alle difficoltà particolari che l'orografia della nostra Regione crea e comporta; quanto alla viabilità - che è uno degli aspetti più incisivi a livello di costi su questi sistemi di raccolta - è stato attentamente vagliato se era conveniente avere un punto di riferimento unico o più punti di riferimento, che cosa voleva dire avere un'unica struttura o più strutture; è stato fatto un confronto dei costi tra i vari sistemi e da questo è derivata la scelta di un unico punto di riferimento, scelta determinata dalle condizioni che è necessario comunque garantire al momento in cui si ha un impianto di smaltimento.

Sulla scelta e sull'organizzazione, a livello normativo, si è tenuto conto della necessità di prendere in considerazione sia i rifiuti urbani sia i rifiuti speciali, e tra i rifiuti speciali vanno ricordati in modo particolare i fanghi: il loro smaltimento è un problema che sta scoppiando un pò in tutte le Regioni in quanto la normativa, che è evidenziata nella legge Merli e sue applicazioni successive, deve tener conto della necessità dello smaltimento di questo tipo di rifiuti - i fanghi sono il prodotto ultimo della depurazione delle acque - altrimenti si entra in un circolo vizioso: cioè si smaltisce da una parte producendo nuovi rifiuti che non sappiamo come eliminare: è quello che succedeva per alcuni rifiuti industriali, i quali venivano affidati a delle ditte che caricavano tutto in un'autobotte e poi andavano a scaricare in riva ai fiumi un pò più lontano, magari nel Comune limitrofo che non si accorgeva di quello che succedeva. Questi fatti non appartengono a un passato remoto, sono dell'altro ieri!

Su questo aspetto specifico esistono precisi termini di legge che impongono delle scadenze alle Regioni, in particolare entro giugno, per individuare un sistema di smaltimento dei fanghi; è chiaro infatti che se a livello regionale si ha un piano per la depurazione delle acque si deve anche indicare il modo per smaltire i fanghi che residuano.

Con questo disegno di legge si dà precisa attuazione anche a questo dispositivo di legge; noi abbiamo scelto l'abbinamento a livello di zona dell'impianto di depurazione delle acque con quello per lo smaltimento dei fanghi. Nella piantina che vi è stata distribuita potete vedere nella stessa zona l'interconnessione esistente tra i due sistemi di depurazione delle acque: infatti lì c'è la possibilità di vedere costruito l'impianto di depurazione per tutto il Consorzio dei Comuni di Aosta e circondario, che potrà provvedere anche alla depurazione delle acque di un impianto come quello che viene indicato; nel contempo i fanghi, senza costi di trasporto, possono essere utilizzati e quindi smaltiti da questo impianto.

A questo punto, occorre prendere in considerazione le finalità che hanno ispirato la Giunta nella elaborazione di questo disegno di legge; sono finalità ecologiche, che hanno risvolti a livello turistico e a livello sanitario, finalità economiche e finalità culturali.

A livello di finalità ecologico-turistiche, va detto subito che il problema non ha bisogno di altri chiarimenti, di altre spiegazioni: penso che le tristi fotografie, che sempre più spesso compaiono su varie riviste che prendono in considerazione il problema dell'inquinamento del suolo siano sufficienti a far capire l'effetto che ha la presentazione di immagini - in una Regione che vuole giustamente avere determinati privilegi turistici - di discariche incontrollate o peggio di sversamenti disordinati nelle varie zone del territorio, nei piccoli villaggi. Solo questo crea già notevoli problemi sul piano turistico.

Dal punto di vista sanitario, è chiaro che l'inquinamento del suolo non rimane limitato, tant'è vero che, purtroppo, stiamo notando che l'inquinamento delle falde acquifere è sempre più pronunciato ed è determinato in particolare proprio dall'inquinamento del suolo, provocato dallo sversamento incontrollato dei rifiuti solidi; si crea anche qui un circolo vizioso: il ciclo acqua-aria-sole-acqua porta ad un inquinamento generale.

Per quanto riguarda le discariche, c'è un grosso problema a livello di profilassi; qui richiamo solo due casi specifici. Il primo riguarda la profilassi della rabbia: da tutte le parti si è detto chiaramente che se si vuole lottare efficacemente contro una malattia che sta creando dei problemi enormi a livello nazionale ed internazionale, la prima cosa da fare è evitare l'aumento del numero delle volpi, quindi della possibilità di contagio; anche nella nostra Regione si è dimostrato che l'aumento del numero delle volpi è in relazione all'aumentata concentrazione dei rifiuti solidi e delle discariche. Come ho detto, prescindendo dalle misure profilattiche rappresentate dalle vaccinazioni, che pure vengono fatte, il problema della rabbia può essere vinto puntando alla diminuzione, a livello di ecosistema compatibile, del numero delle volpi; questo può essere fatto con un'azione in positivo promuovendo la caccia alla volpe, come è stato fatto in alcune Regioni, ma si sono creati problemi non indifferenti; l'altra via, invece, quella appunto della riduzione delle discariche, consente di raggiungere un equilibrio con dei metodi che ritengo più omogenei e più compatibili con l'ambiente.

Il secondo problema è quello che riguarda la lotta che in certe Regioni è già stata messa in atto contro i ratti. Può sembrare una cosa ridicola, ma il problema è serio, basta pensare alle difficoltà che in questo senso ha avuto l'America, dove la questione si è rivelata in tutta la sua drammaticità. Notoriamente molte malattie gravi che scoppiano a distanza di tempo dal contagio, sono portate dai ratti, il cui numero è molto aumentato: basta andare, del resto, alla discarica di Arnad e vedere che cosa succede all'intorno. Si può capire quindi la necessità di arrivare al più presto a questa definizione.

C'è poi l'aspetto economico. Questo va tenuto in debita considerazione: come è precisato anche nella legge che regola i bilanci dei Comuni la tassa sulla raccolta dei rifiuti solidi deve essere tale da pareggiare i costi nell'ambito di ciascun Comune; è chiaro che se si trova un sistema per recuperare una parte dei costituenti dei rifiuti solidi - come qui viene proposto - chiaramente possono diminuire le tasse che il singolo cittadino deve pagare; teniamo conto dei risparmi che con questo sistema si possono ottenere recuperando la cellulosa, i metalli e il vetro; in particolare per la carta ricordiamo che l'Italia importa carta straccia da altri Paesi che l'hanno recuperata, in quantità che spaventano; questo incide in modo negativo sulla bilancia dei pagamenti del nostro Paese. C'è poi anche un altro vantaggio, perché riducendo la necessità di produzione di cellulosa dagli alberi, si riducono anche le cause di uno sfruttamento selvaggio delle foreste, cosa che purtroppo è avvenuta in diversi Paesi; questo fatto ha un risvolto positivo anche sulla funzione di disinquinamento dell'aria.

Per quanto riguarda i metalli, non sfugge a nessuno come sia interessante il riutilizzo di questi materiali; è notorio che il metallo recuperato con questi sistemi costa meno di quello estratto nelle miniere, calcoli e dati alla mano.

L'ultimo procedimento è quello del recupero del materiale organico, che con un processo di demineralizzazione può produrre biogas, cioè gas naturale che può essere in vario modo sfruttato.

Tutte queste finalità che ho brevemente richiamato, sia turistiche, sia sanitarie, sia economiche possono essere raggiunte solo se c'è un salto di qualità e quindi una crescita culturale che chiaramente non sarà facile. Non è semplice cambiare le abitudini, non è semplice aumentare la sensibilità della gente al risparmio, soprattutto di questa portata e in questo modo. A livello teorico potrebbe essere il sistema più semplice perché si tratta semplicemente di una divisione all'origine dei singoli materiali, però sappiamo che le abitudini inveterate di buttare l'insieme dei rifiuti in un unico sacchetto troveranno notevoli difficoltà ad essere superate e sostituite da altre che si ispirino ai principi fondamentali di questa legge.

Questi si basano su due considerazioni fondamentali: la prima, è quella della raccolta differenziata che consente di evitare qualsiasi spesa di partenza in quanto carta, vetro, metalli e rifiuti organici possono seguire fin dall'origine destinazioni diverse; la seconda, riguarda il processo di smaltimento: noi abbiamo scelto un sistema che permette la compattazione e quindi la riduzione di volume dei rifiuti.

Questo, da una parte consente un recupero del territorio perché si riduce lo spazio occupato per l'accatastamento di questo materiale; dall'altra, favorisce le possibilità di fermentazione, quindi di produzione del biogas che deriva da questo processo. Il biogas è prodotto dalla fermentazione naturale; sappiamo che in molte zone di discariche preesistenti stanno già sfruttando la fermentazione naturale, che però è stata molto più lenta in quanto non c'è stato il preventivo processo di compattazione; la produzione di biogas è comunque già notevole.

Sono stati fatti a questo proposito dei calcoli che indicano la produzione annua di biogas e che rendono il discorso anche economicamente interessante. C'è un progetto - che eventualmente potrà essere distribuito per evitare di leggere tutta una serie di numeri - dal quale si vede che nel primo anno non si ha una produzione rilevante del gas, ma con l'aumento dei metri cubi di rifiuti la produzione del biogas aumenta e al secondo anno è già di 1030 metri cubi per crescere in progressione: 2000, 2800, 3700, 4400 fino ad arrivare, al decimo anno, a 7119 metri cubi. La composizione del biogas, che deriva dalla completa trasformazione della frazione organica presente nei rifiuti solidi, è la seguente: in massima parte, 50/55%, metano, e per il 30/35% anidride carbonica.

Un fatto importante è rappresentato dall'indicazione dell'area ove installare l'impianto di smaltimento. Questa scelta è stata imposta dalla necessità di ridurre al massimo i tempi, perché la situazione sta diventando insostenibile in quasi tutte le zone: non si sa più come far fronte a questa massa di rifiuti che viene giornalmente prodotta. L'individuazione dell'area, come ho detto prima, è legata alla possibilità di depurare le acque e nel contempo di utilizzare i fanghi per la produzione di biogas; questo poi può essere a sua volta utilizzato per far funzionare il sistema.

Per quanto riguarda le spese, queste saranno oggetto di discussione nel bilancio in quanto si è già previsto un finanziamento per questo settore per evitare anche qui che i tempi diventino lunghi. Da parte di tutti gli organismi che sono stati interessati abbiamo avuto la sollecitazione a risolvere al più presto - e questo penso che sia scontato - questo problema.

Fra i vari sistemi che sono stati analizzati - e che adesso non sto a richiamare uno per uno perché penso che sarebbe un dilungarsi eccessivo su dei dati che tutti i Consiglieri posseggono dato che nella relazione, anche se per certi versi non molto dettagliata, abbiamo indicato tutte le ipotesi prese in considerazione: dalla discarica incontrollata, al sistema di compostaggio, al sistema di triturazione, al sistema di incenerimento con tutti i suoi risvolti negativi (diossina e problemi relativi), al sistema Rossi che sembrava fosse la panacea di tutti i mali e rispondesse a previsioni miracolistiche, che abbiamo cercato di verificare - quello da noi scelto è indicato in questo progetto che potrà essere suscettibile di miglioramento in relazione alle nuove tecniche, ma che al momento risolve il problema nel senso che individua compiti e strutture che possono essere realizzate in tempi brevi; il che naturalmente darà una mano a risolvere i grossi problemi dei Comuni.

Come ho detto precedentemente, qui i Comuni sono parte attiva, entrano in tutta l'organizzazione: il Comune, con proprio regolamento, organizza la raccolta a livello locale, cosa che molti avevano già fatto, e gestisce anche la fase successiva: in questa, l'Associazione dei Comuni tramite i propri organi provvede direttamente oppure indirettamente - in quanto è previsto che si possa costituire qualsiasi altra forma associativa - alla raccolta e al trasporto nella zona indicata per lo smaltimento.

Si è evitato, in una legge-quadro, di dare indicazioni che poi lasciassero di nuovo in piedi la discussione sulla scelta del metodo da utilizzare; a livello locale infatti non esiste solo il problema dello smaltimento, ma poiché tutti i sistemi comportano l'inquinamento delle acque, si pone anche il problema di creare altre strutture, che hanno costi di gestione notevolissimi.

Con il nostro progetto si lancia una grossa sfida alla possibilità che la popolazione capisca il problema nel suo complesso e accetti il discorso delle risorse economiche da salvare e del rispetto dell'equilibrio ecologico.

PRESIDENTE: Colleghi Consiglieri, è aperta la discussione generale.

Riconfermo in apertura della discussione generale che al testo di disegno di legge presentato dalla Giunta e su cui ha relazionato l'Assessore Rollandin sono stati proposti emendamenti da parte della Commissione, emendamenti che ogni Consigliere ha in allegato; ci sono poi emendamenti che il Gruppo consiliare Comunista ha presentato in Commissione e qui riconfermato, dei quali viene ora distribuito il testo in aula.

Ha chiesto di parlare il Consigliere Tonino. Ne ha facoltà.

TONINO - (P.C.I.): Io credo che occorra innanzitutto fare un'affermazione e condividere una delle preoccupazioni dell'Assessore, quella di arrivare al più presto a una definizione, nella nostra Regione, di tutta l'organizzazione della raccolta dei rifiuti e anche alla ricerca del metodo più opportuno di smaltimento dei rifiuti stessi. Noi abbiamo espresso in Commissione un parere sostanzialmente negativo su questo progetto di legge pur affermando la necessità di arrivare presto ad un provvedimento legislativo che metta ordine all'interno del settore.

Senza riprendere in considerazione tutti i metodi di smaltimento, io credo sia necessario per parte nostra fare alcune considerazioni sulla politica generale relativa allo smaltimento dei rifiuti, in modo che sia chiaro prima di entrare nel merito del disegno di legge qual è il nostro orientamento di fondo.

Noi produciamo, secondo la relazione che è stata allegata, in Valle d'Aosta circa 8 etti di rifiuti al giorno per ogni persona, il che equivale a 3 quintali per anno per persona; a questi occorre aggiungere una quantità notevole di rifiuti che è prodotta dai turisti. E' indubbio che questa enorme massa di materiale contiene una certa quantità di energia dispersa sotto diverse forme; dunque, la scelta che abbiamo di fronte può essere quella di sprecare tutta questa energia contenuta nei rifiuti oppure di tentare in qualche modo un conveniente recupero.

E' fuori di dubbio che il metodo oggi usato nella Regione, con il quale ci si limita sostanzialmente a scaricare in modo incontrollato, è quello più negativo; ed è fuor di dubbio - non sto a ripeterlo - che sono molto gravi i danni e i pericoli per l'ambiente e per l'uomo che il metodo della discarica incontrollata produce nel nostro ambiente. Come affrontare questi problemi?

Noi crediamo che la prima necessità sia quella di avere uno strumento conoscitivo, e cioè di sapere con sufficiente precisione quale composizione ha il rifiuto nella nostra Regione, come è distribuito sul territorio regionale, quali sono le variazioni che si producono per effetto della stagione turistica, per costruire su questi dati una mappa dei rifiuti che serva come elemento conoscitivo di base. Da questo punto di vista il lavoro che è stato fatto nella Commissione che citava l'Assessore, ha dato alcune indicazioni di massima che tuttavia bisogna rendere molto più precise: probabilmente, riuscire a costruire in modo preciso una mappa dei rifiuti è un risultato che si potrà ottenere con la gestione; certo è che soltanto conoscendo bene la produzione, la quantità dei rifiuti, è possibile anche fare una scelta che sia la più appropriata.

Ha detto l'Assessore che non solo la quantità ma anche la qualità del rifiuto è cambiata in questi ultimi anni, ma noi crediamo che dovrebbe essere ancora ancora meglio analizzata perché è fuori dubbio che il rifiuto prodotto dal turista è di una qualità diversa rispetto a quella del rifiuto che produce il cittadino che abita e vive normalmente nei Comuni della nostra Regione. Quale sistema usare per lo smaltimento?

Non credo sia il caso di spendere molte parole sul metodo dell'incenerimento, perché è stato dimostrato ed è ben noto che questo sistema col tempo trasferisce fattori di inquinamento dal terreno all'aria ed inoltre richiede energia per il suo funzionamento così che il bilancio energetico, se così possiamo chiamarlo, di quel sistema di smaltimento è negativo.

Scartato questo sistema, così come sono da guardare con molta perplessità e con molti dubbi altri sistemi molto sofisticati, che pure sono citati nella relazione ma che sicuramente per la produzione di rifiuto esistente nella nostra Regione richiederebbero investimenti sproporzionati, noi crediamo che il metodo della discarica controllata, se gestita correttamente, può essere un sistema da utilizzare subito perché può essere anche una soluzione transitoria prima di arrivare a scelte più innovative, che si stanno sperimentando. In particolare, il sistema che maggiormente sta interessando è quello della produzione di biogas utilizzando la frazione organica del rifiuto solido urbano; fino a poco tempo fa mi risulta che questo metodo era usato soltanto per i liquami prodotti da allevamenti zootecnici, però ci sono esperienze di realizzazione di impianti che combinano i rifiuti solidi urbani ai liquami urbani per la produzione di biogas; ed è questa una direzione che crediamo sia importante e doveroso seguire.

Per quanto riguarda la raccolta differenziata, anche questo crediamo sia uno dei settori da sviluppare: la differenziazione del rifiuto nel momento della raccolta è un metodo per ridurre la quantità del rifiuto da smaltire e allo stesso tempo per avere un recupero diretto, immediato, di una parte del rifiuto.

Queste sono le considerazioni nostre che sono contenute anche come orientamenti di fondo nel disegno di legge che oggi stiamo discutendo. Tuttavia ci sono delle osservazioni al disegno di legge, che riguardano essenzialmente quattro ordini di questioni: la prima è proprio il modo con cui si propone la raccolta differenziata; la seconda riguarda i metodi di smaltimento e il modo con cui questi vengono scelti; la terza riguarda la struttura della legge, che impropriamente l'Assessore ha chiamato legge-quadro ma che secondo noi non ne ha le caratteristiche perché è una legge che entra in questioni molto particolari; il quarto punto riguarda il problema della gestione e del coinvolgimento dei Comuni e delle Comunità Montane, le quali sono completamente trascurate nel disegno di legge presentato dalla Giunta.

Sulla raccolta differenziata, la prima osservazione che va fatta è che l'art.4, laddove prevede in modo tassativo che lo smaltimento dei rifiuti deve essere differenziato a seconda che si tratti di carta, metalli, vetro o rifiuti organici, costituisce una imposizione che è difficilissima da ottenere; non esistono esperienze di una raccolta differenziata così articolata all'origine e corriamo anche il rischio - e su questo sono state esaurienti le garanzie date in Commissione dall'Assessore - di aumentare il costo della raccolta in modo notevole: si parla di aumenti del costo della raccolta che toccano il 40%, e siccome questi costi debbono essere pagati dal cittadino attraverso le tariffe, rischiamo di avere immediatamente un inasprimento delle tariffe che si ripercuoterà sul bilancio delle famiglie. Ma soprattutto, come ho accennato, la raccolta fatta in quel modo rischia di fallire, perché molto complessa e difficoltosa; basta riflettere su come si sono articolate nel Paese le varie esperienze di raccolta, soprattutto della carta e del vetro perché credo non esistano esperienze di raccolta differenziata dei metalli, o almeno, se l'Assessore non ha esempi da portare in questa sede, non mi risultano che esistano esperienze di raccolta del ferro.

Per quanto riguarda la raccolta della carta, come è noto essa può essere fatta in due modi: o presso le famiglie, ed è la scelta che si fa con questo disegno di legge, oppure istituendo nei Comuni dei veri e propri centri di raccolta.

Nel nostro Paese ci sono state alcune esperienze di raccolte fatte direttamente nelle famiglie, ma sempre di più viene avanti l'esperienza dei centri di raccolta sistemati adeguatamente nella città.

Uno degli esempi che ho sotto mano è quello della città di Parma, dove fin dal 1975 è stato avviato un sistema di raccolta mediante utilizzazione di trespoli con sacchi bianchi di tipo condominiale, posti accanto agli analoghi trespoli con sacchi neri per i rifiuti usuali; la raccolta, che è stata preceduta da una ricerca di mercato sulla possibilità e sulle modalità di collocamento dei prodotti, ha interessato una zona campione di circa il 20% della popolazione: è stata cioè un'esperienza campione; il risultato della raccolta è stato questo: ogni abitante ha conferito annualmente 15 Kg. di carta, cioè una quantità non molto rilevante; sul piano dei costi occorre rilevare che la raccolta è costata 128 lire per ogni Kg. di carta raccolta a fronte di un ricavo di circa 30 lire al Kg.; da questo punto di vista, credo siano effettivamente da rivedere alcune cifre che sono contenute nella relazione che accompagna il nostro disegno di legge.

Successivamente l'esperienza è stata modificata introducendo l'uso di cassonetti dislocati in zone campione, e cioè sistemando nei quartieri, nei punti in cui è maggiore la produzione di carta, cassonetti che vengono svuotati una volta alla settimana. In questo modo si è raggiunto un conferimento annuo di 17 Kg. per abitante con un ricavo medio di 35 lire al Kg. alla vendita e con un costo dell'attività di raccolta che è sceso a 82,90 lire al Kg.

Questo esempio della città di Parma indica come un graduale avviamento della raccolta differenziata per zone campione - anziché l'imposizione di una raccolta differenziata all'origine, cioè nelle case sistemando cassonetti di diversi colori in tutti i punti di raccolta, abitui l'opinione pubblica a conferire in modo differenziato senza incidere sensibilmente sui costi di raccolta, costi che si ripercuotono, lo ripeto, sulle tariffe da applicare ai singoli cittadini.

Io avrei anche altre esperienze da riportare, ma voglio per brevità parlare soltanto di quella che è stata condotta nel Comune di Padova, che ho qui documentata, e della quale riferisco soltanto in merito al tipo di scelta che è stata fatta; anche nella città di Padova si sono individuati dei centri di raccolta, che non sono tutti centri di smistamento dei rifiuti; in questi centri di raccolta si sono predisposti dei cassonetti colorati nei quali si è richiesto di collocare la carta. Anche in questi casi si è avuto un disavanzo nella gestione che è abbastanza limitato e si aggira attorno alle 40 lire al Kg. di prodotto.

Queste notizie che ho citato di esperienze di altre Regioni fanno aumentare le perplessità che abbiamo su una raccolta differenziata che venga fatta nel modo indicato nel disegno di legge; noi riteniamo sia invece necessario orientarsi verso una raccolta differenziata all'origine soprattutto per due materiali che già oggi sono facilmente separabili, cioè la carta ed il vetro, sostenere questa raccolta differenziata con una adeguata campagna pubblicitaria, ma allo stesso tempo limitare il numero dei centri di raccolta in modo che non si abbia un eccessivo aumento dei costi per la raccolta stessa e con esso un inasprimento delle tariffe.

Per quanto riguarda la struttura di questo disegno di legge che l'Assessore ha definito legge-quadro, dicevo prima che la nostra opinione è diversa ed è che questa non è una legge-quadro perché fa subito una scelta, quella della compattazione, scelta che poi non ritorna alla verifica del Consiglio perché l'art. 21 del disegno di legge, al 2° comma, prevede che qualsiasi altro intervento aggiuntivo sarà deciso dalla Giunta regionale e non verrà in discussione in Consiglio regionale.

Una legge-quadro, invece, dovrebbe fissare dei criteri di carattere generale, degli indirizzi che debbono essere osservati da chi gestisce, in questo caso dai Comuni e dalle Comunità Montane, però dovrebbe allo stesso tempo prevedere gli strumenti affinché questi indirizzi della Regione siano periodicamente controllati nell'aula del Consiglio regionale.

E' su questa tematica che abbiamo predisposto una serie di emendamenti piuttosto consistenti, ma entrerò nel merito più tardi, nella discussione articolo per articolo. Qui mi preme sottolineare una cosa, che il complesso delle operazioni di raccolta e di smaltimento non può non essere contenuto in un piano che affronti le questioni dettagliatamente e in un modo complessivamente migliore di quanto non faccia la relazione al disegno di legge o il disegno di legge stesso.

La strada più giusta, secondo noi, è quella di prevedere la formazione di un piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di prevedere che almeno a scadenza biennale, ma ancor meglio ogni anno, questo piano venga in Consiglio per la sua verifica e per le eventuali modifiche dovute all'evoluzione che subisce questo settore, in cui la sperimentazione ha come tutti sappiamo una grande importanza.

Per quanto riguarda la gestione, la legge opera una scelta che abbiamo detto in Commissione di non condividere, quella di affidare le operazioni di smaltimento all'Associazione dei Comuni, la quale dovrebbe avvalersi in sostanza del Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale; la nostra opinione è che, fermo restando il diritto del Consiglio regionale di verificare annualmente le funzioni di indirizzo, siano affidate ai Comuni autonomamente tutte le operazioni di raccolta, mentre le operazioni di smaltimento dovrebbero essere compito di un organismo nuovo, che è un Consorzio tra Comuni e Comunità Montane ....(Interruzione) .... Tu mi spiegherai che è così, io non l'ho capito in questo modo! La cosa fondamentale è che ci siano funzioni di indirizzo regionali e che da parte dei Comuni e delle Comunità Montane ci sia la possibilità di creare un organismo in grado di attuare gli indirizzi del Consiglio.

Per quanto riguarda il sistema di smaltimento, abbiamo detto in Commissione che non ci ha convinto la scelta della compattazione e voglio sinteticamente spiegare le nostre perplessità: intanto, la compattazione non è un metodo di smaltimento: è un trattamento dei rifiuti parziale, che riduce il volume dei rifiuti stessi, e che secondo la nostra opinione compromette, anche, la possibilità di produrre il biogas dalla fermentazione anaerobica del rifiuto solido urbano; si dice infatti, in una parte della relazione che non ho sotto mano, che l'entità della compattazione dovrà essere regolata in funzione del tipo di materiale organico previsto affinché sia possibile una fermentazione in grado di produrre il biogas.

Viene da chiedere perciò, a questo punto, se è il caso e quali sono le ragioni di un investimento così grosso - si parla di 2 miliardi, ma le previsioni sono probabilmente di spendere molto di più - per ridurre solamente il volume dei rifiuti, quando con sistemi molto semplici è possibile operare una separazione dei componenti del rifiuto solido, una prima vagliatura, una triturazione e una leggera riduzione del volume; mescolando quindi il rifiuto così trattato al liquame proveniente dai depuratori si possono creare le condizioni ideali per la produzione del biogas.

In sostanza non si riesce a capire il perché di una scelta così grossa, di un investimento così grande, il perché di una scelta come quella della compattazione; va anche ricordato che in Europa esiste un solo esempio: si tratta del compattatore di Palermo, che tra l'altro non funziona e che ha richiesto investimenti colossali; non ci sono esempi vicini, o almeno noi non li conosciamo, di compattatori che funzionino in modo soddisfacente; noi comunque non conosciamo altre esperienze di questo genere, può darsi che l'Assessore ne abbia presenti delle altre.

Queste sono le nostre osservazioni generali sul disegno di legge. La strada che noi abbiamo indicato in quegli emendamenti che poi esamineremo con calma, è quella di andare subito al varo di una legge regionale, di avere un minimo di tempo sufficiente per fare meglio un piano operativo per lo smaltimento dei rifiuti, e su questo piano, avere una effettiva partecipazione e coinvolgimento dei Comuni: è abbastanza ridicola la forma di coinvolgimento dei Comuni che si è avuta su questo provvedimento: 20 giorni di tempo per esprimere un parere e un incontro con l'Associazione dei Sindaci, senza discutere né su quanto costerà il complesso del sistema né su come si articolerà il sistema di raccolta sul territorio. Un progetto più completo deve far partecipare i Comuni anche su questi elementi. Noi crediamo che la strada più giusta sia quella di predisporre un piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti, discutere perciò non sugli articoli già formulati, di un disegno di legge, ma su delle scelte concrete per arrivare in un secondo tempo all'individuazione del sistema di smaltimento più adatto.

Come dicevo, noi non condividiamo la scelta della compattazione perché mancano esperienze; crediamo che nella nostra Regione sia molto più semplice in sostanza prevedere un sistema, successivo alla raccolta differenziata, che operi una vagliatura dei rifiuti portando alla separazione delle parti migliori del rifiuto, e tratti convenientemente la componente organica per la produzione di biogas, senza ricorrere a investimenti enormi sconsigliati dalle esperienze che conosciamo, tutt'altro che positive.

Ci sarebbero anche molte altre cose da dire in merito alla pignoleria con cui la legge entra nel merito della disposizione dei cassonetti o di altri particolari, scelte delle quali noi crediamo sia opportuno non dir niente in una legge-quadro e dire invece molto, in accordo con i Comuni, in quello che deve essere il piano. E' abbastanza discutibile che scelte di quella natura siano contenute in una legge-quadro, che dovrebbe essere modificata volendo cambiare anche soltanto le disposizioni rispetto ai cassonetti o a cose di questo genere. Noi proponiamo che quella parte del disegno di legge sia stralciata e che sia appunto sostituita da questo momento partecipativo nella determinazione del piano regionale dello smaltimento dei rifiuti.

Le proposte, dicevo prima, che noi avanziamo sono sostanzialmente quella di andare gradualmente verso una raccolta differenziata della carta e del vetro seguendo esperienze in corso in altre Regioni e facendo in modo che con impianti poco costosi e anche di piccole dimensioni si vada ad una successiva vagliatura del materiale; a questo punto, dalla combinazione tra la frazione organica dei rifiuti e i liquami di fogna si può arrivare alla produzione di biogas, a sua volta utilizzato per gli usi che sono facilmente individuabili nella nostra Regione.

Queste sono alcune osservazioni generali sul disegno di legge; mi riservo poi di entrare nel merito, articolo per articolo, per spiegare meglio il significato degli emendamenti.

PRESIDENTE: Colleghi Consiglieri, nessun altro è iscritto a parlare in sede di discussione generale. Vi invito a farlo anche per avere un'idea dell'ampiezza del dibattito. Si iscrivono il Consigliere Carlassare e il Consigliere Nebbia. Nessun altro?

E' iscritto a parlare il Consigliere Carlassare. Ne ha facoltà.

CARLASSARE - (Democrazia Proletaria - Nuova Sinistra): Nell'affrontare questo tema possono esserci due atteggiamenti di fondo, due atteggiamenti mentali diversi. Il primo consiste nel riesaminare in modo critico, portando tutta una serie di dati molto precisi e dettagliati, la validità o meno dei sistemi presentati e che si intendono attuare con questo disegno di legge. L'altro consiste nel fare dei rilievi basandosi sul buonsenso e sui comportamenti quotidiani che ognuno di noi ha all'interno della propria casa.

Va detto, per prima cosa, che indubbiamente il problema dei rifiuti è un problema importantissimo, che va affrontato in tutta la sua gravità perché effettivamente bisogna riuscire a risolvere una volta per tutte il problema dell'inquinamento che è stato evidenziato dall'Assessore nella sua relazione, non ignorando, anche, il problema dell'inquinamento visivo: vedere mucchi di immondizie in giro per il paesaggio non è sicuramente una bella cosa, tanto più considerando tutte le conseguenze che possono derivarne sul piano della salute, della trasmissione di malattie e di tutte queste cose. Ritengo quindi che sia giusto e corretto affrontare questo problema.

Un rilievo di fondo, sempre basandomi non su una competenza tecnica specifica, che non ho, ma su un ragionamento fondato sul buonsenso, è che ritengo che questo disegno di legge sia troppo rigido, e dia poche possibilità di essere modificato e rivisto sulla base di un'esperienza che si verrà realizzando col passare degli anni; dico questo, perché in giro per il mondo, in tutti gli altri Paesi che hanno dovuto affrontare - ed è quasi tutta l'umanità che deve farlo! - questi problemi, ci sono state amare sorprese sui risultati delle scelte fatte di volta in volta. Mi richiamo a cose anche già dette, per esempio a quando si era pensato di aver risolto il problema dell'inquinamento con il sistema dell'incenerimento e si è scoperto che questo metodo determinava delle quantità di diossina notevoli che riproducevano inquinamento in un modo diverso, più subdolo, e addirittura più difficile da risolvere di quanto non lo fossero le discariche incontrollate.

C'è anche un'altra considerazione secondo me di fondo, che dovrebbe convincerci della necessità di una legge non permissiva ma elastica, in modo che ci sia la possibilità di modificarla appunto sulla base dell'esperienza: la considerazione è che il tipo di rifiuto che l'uomo produce è in rapidissima mutazione; quindi, tanto per fare un esempio così ci comprendiamo, sino a 10-15 anni fa il problema delle plastiche o dei detersivi non biodegradabili era quasi sconosciuto; adesso ci troviamo di fronte a una situazione tale che nel problema dello smaltimento dei rifiuti questo è uno degli elementi chiave, degli elementi fondamentali da risolvere.

La critica di fondo a questo disegno di legge è dunque quella di prestarsi male a quelle modificazioni che, secondo me, certamente saranno necessarie sulla base dell'esperienza e quindi delle differenti esigenze che potranno emergere con l'attuazione della legge stessa.

C'è poi un elemento che rende, secondo me, di difficile applicabilità questa legge, se non addirittura di impossibile realizzazione: si tratta della raccolta differenziata all'origine che così come proposta nel disegno di legge è troppo articolata e complessa. Bisognerebbe almeno fare una distinzione ben precisa tra quelli che sono i rifiuti prodotti dalle industrie o da grosse concentrazioni e quello che è il rifiuto solido che viene prodotto quotidianamente da una famiglia.

Riflettiamo un attimo su come all'interno delle nostre case noi produciamo i rifiuti: intanto, c'è da dire che ci sono almeno due tipi di raccolta: ci sono abitazioni nelle quali la raccolta dei rifiuti avviene con il secchiello che ciascuna famiglia ha in cucina, dopodiché si prende il sacchetto, lo si porta giù o fuori dalla porta dove ci sono i bidoni della spazzatura; l'altro tipo di raccolta è quello delle pattumiere nei condomini, che mi pare sia molto diffuso, e per il quale ognuno di noi butta nella pattumiera gli avanzi, i rifiuti che vengono prodotti all'interno della casa. Ora, io non vedo come nei condomini che hanno le pattumiere gli abitanti possano riuscire a fare la raccolta differenziata visto che la pattumiera è unica e quindi tutti i rifiuti vengono buttati lì. E' molto difficile ....(Interruzione).... Questione di organizzazione, è vero! ....(Interruzione).....

Ecco, no, si farà anche in Svizzera, gli Svizzeri sono bravi! D'altra parte, dove non ci sono le pattumiere, il fatto di dover fare questa cernita di quattro categorie di rifiuti, significa non solo avere quattro bidoni fuori dalla porta o giù nel cortile, ma significa avere quattro bidoncini anche in casa! Perché credo che una volta che noi abbiamo buttato in un unico sacchetto il materiale, non ci sia nessuno, neanche gli Svizzeri, disposto a fare la scelta dopo, al momento del conferimento nei vari bidoni colorati che ci ritroviamo nel cortile! Va fatto prima! E allora questa raccolta differenziata significa in termini pratici, reali e concreti che dobbiamo tenere in casa quattro bidoncini della spazzatura ....(Interruzione).... Ma, insomma, i giornali sono un tipo di rifiuto che si seleziona già di per sé, però la carta con cui è incartata la verdura che vado ad acquistare nel negozio, questa diventa già più difficile metterla da parte con i giornali!

Noi dobbiamo cercare di ragionare nei termini reali di una cucina normale, di una normale abitazione, e con gli spazi che ci sono avere il bidoncino rosso, il bidoncino bianco, il bidoncino verde e il bidoncino azzurro dove buttare i vari rifiuti è secondo me quasi impossibile per gli spazi; inoltre diventa anche estremamente difficile fare una cernita così precisa ed accurata tenendo presente, per esempio, che quando stappi la bottiglia tu hai la bottiglietta da buttare da una parte, il tappo da buttare dall'altra e via dicendo! Io ritengo che sia improponibile e irrealizzabile per quanto riguarda i rifiuti domestici questa cernita così precisa e così dettagliata.

Ritengo invece che sia fattibile - e sono d'accordo con quanto detto prima dal Consigliere Tonino - una cernita basata su due categorie fondamentali di rifiuti, perché questo, se vogliamo, è un tipo di comportamento che viene assolutamente naturale, e c'è già di fatto: tenere i giornali e la carta da una parte, compreso anche il vetro perché diventa facile selezionarlo, e mettere tutti gli altri rifiuti in un unico sacchetto ....(Interruzione) .... no, perché il vetro e la carta tu li puoi raccogliere in un unico spazio! Perché insomma, quando sei a casa, cos'è che fai? Diventa assolutamente normale mettere i giornali da una parte, o fai la raccolta, o lo butti via o lo dai quando passano ogni sei mesi quelli delle Mani Tese! E' una cosa normale; e il resto dei rifiuti, siano essi organici, siano essi il cartoncino che non sono riuscito a capire se è di plastica o di cartone della Centrale del Latte, gli avanzi della pasta, o che altro, diventa logico e naturale buttarli all'interno di un unico sacchetto; la successiva vagliatura si sposta a valle, dove la cosa diventa realizzabile e, stando alle cifre che ha fornito il collega Tonino, costerebbe addirittura meno. Non si creerebbero inoltre condizioni di insoddisfazione, anche perché poi dovresti quasi andare in giro casa per casa a verificare che il comportamento sia effettivamente questo sin dall'origine, se no ti ritrovi con un casino unico, perché va a finire che nei bidoni giù, oppure quando hai le pattumiere, come fai a verificare chi ci ha buttato certe cose?

Ritengo perciò che questo sia un punto da modificare proprio perché irrealizzabile, perlomeno per quanto riguarda i rifiuti familiari, delle case di abitazione, dove secondo me è assolutamente improponibile questo tipo di cernita di materiale.

PRESIDENTE: E' iscritto a parlare il Consigliere Nebbia.

Ne ha facoltà.

NEBBIA - (P.S.I.): Le cose che voglio dire non sono molte perché in Commissione sono già state illustrate e accolte le nostre osservazioni con gli emendamenti che la Commissione stessa ha presentato.

Le nostre preoccupazioni erano di due origini: una, la prima, relativa ai tempi di attuazione, e l'emendamento che prevede entro l'anno l'attuazione della costruzione degli impianti ci può andar bene; l'altra, la seconda, relativa alla gestione, che ci sembrava troppo rigidamente configurata nell'attribuire tra l'Assemblea dei Comuni e l'Unità Sanitaria Locale tutte le competenze. Gli emendamenti presentati ci trovano comunque consenzienti, e voteremo a favore di questa legge.

Le considerazioni che vogliamo fare saranno piuttosto brevi e di scarso ordine, però voglio far rilevare, senza entrare in polemica con chi mi ha preceduto, che questo Consiglio regionale con la legge regionale 23 febbraio 1981 n. 14, che viene abrogata con questo provvedimento che ne riprende molti aspetti e particolarmente la parte relativa alle sanzioni, aveva già previsto lo sversamento differenziato da parte dei Comuni dei rifiuti solidi urbani.

Ora, sembra abbastanza difficile che possa avvenire lo sversamento differenziato se non si fa la raccolta differenziata; le cose sono quindi collegate. Per questo motivo, la discussione che oggi si fa su questo argomento è inutile, perché è come mettere in discussione una legge che già il Consiglio ha approvato da più di un anno.

Ma il punto sul quale noi vogliamo attirare l'attenzione, al di là delle cifre che sono state presentate, dei conteggi di maggiori o minori costi che hanno sì un valore, ma relativo, è l'aspetto didattico o di educazione permanente della popolazione. Ora, chi ha un po' più di anni degli altri - io non penso di averne molti ma ho qualche anno sulla groppa - può ricordare come si viveva alla fine della guerra o negli anni appena successivi, e può ricordare che la cosiddetta civiltà dei consumi allora non esisteva e c'era una particolare attenzione per il recupero di qualsiasi oggetto, di qualsiasi strumento, di qualsiasi cosa che rappresentasse una ricchezza o che si potesse riutilizzare, recuperare, riciclare.

Negli anni successivi, in conseguenza del boom economico, della diminuzione dei costi dell'energia e di una crescita culturale sotto certi aspetti positiva ma anche negativa, ci si è abituati a non tener conto assolutamente dell'ambiente che ci circonda, degli oggetti che si usano, di tutto quello che viene a contatto con la nostra persona. Ci si è abituati a buttare tutto, a non tenere in conto più nulla. Direi che, fortunatamente, le successive crisi energetiche hanno fatto riscoprire il valore delle cose e di tutto quello che concerne la vita umana, e quindi il fatto di richiedere quasi ogni giorno a chiunque di pensare se un oggetto può e deve essere recuperato, se può ancora servire magari sotto altra forma o se può essere buttato impunemente, ecco, questa è una conquista culturale, una crescita culturale che ci deve far pensare; ed è in questo senso che noi riteniamo che si debba proseguire sulla strada intrapresa più di un anno fa, anche se non ci nascondiamo le difficoltà, anche se sappiamo che, per esempio, nel centro storico di Aosta o in alcune frazioni di montagna ci potranno essere dei problemi, ma pensiamo che la linea intrapresa sia quella giusta perché quello che deve interessare tutti non è solamente il risparmio economico energetico, ma anche la crescita culturale della popolazione. E non solo della nostra popolazione, ma anche di quella che in Valle d'Aosta viene a passare un certo tempo, dei turisti, che vediamo spesso indifferenti all'ambiente, al paesaggio, alla pulizia e che dobbiamo cercare di convincere a comportarsi differentemente.

Perché questa legge può anche avere effetti in un altro modo, non solo nel senso di cui si è discusso, ma se sufficientemente salvaguardata delle Forze dell'Ordine in genere, dalle Guardie Forestali, può permettere anche di mantenere pulito il territorio; come era scritto ieri su "La Stampa" in una mezza pagina di pubblicità pagata dalla Regione, la Valle d'Aosta invita i turisti a non incendiare i boschi; ecco, se sapremo far osservare questa legge noi potremo garantire a tutti, alla nostra popolazione e ai turisti, un territorio integro che possa essere salvaguardato anche per i discendenti e non invece inquinato continuamente e completamente dai nostri scarichi.

PRESIDENTE: Colleghi Consiglieri, non c'è più nessuno iscritto a parlare. Chi chiede di intervenire?

La parola al Consigliere Fosson.

FOSSON - (D.C.): Penso che del problema che è oggetto del disegno di legge che stiamo discutendo si sia già parlato per lunghi anni; ci sono state Commissioni Speciali per gli inceneritori, per il trattamento dei rifiuti, Commissioni che hanno visitato impianti di mezzo mondo senza arrivare ad una soluzione conclusiva; ecco, noi pensiamo che la presentazione di questo disegno di legge, con tutti i difetti che pure esso può avere, sia se non altro un punto di arrivo e un punto di partenza. Un punto di arrivo nel senso che siamo finalmente arrivati a stabilire dei principi, delle norme su una questione di così grande importanza; d'altra parte, è un punto di partenza nel senso che successivamente questa legge dovrà essere calibrata, dovrà essere modificata a seconda dell'evoluzione dei tempi e dei risultati che avrà dato.

E' ovvio che il tema della raccolta dei rifiuti solidi, dei rifiuti in generale è diventato più scottante in questi ultimi decenni; la civiltà dei consumi, la civiltà che stiamo vivendo ci ha portato a produrre e a consumare con un ritmo sempre crescente, sempre più intenso; è quindi un problema che non possiamo non affrontare, è un problema indifferibile.

D'altra parte, i tipi di raccolta e di trattamento dei rifiuti solidi urbani sono estremamente differenziati e sono tutti quanti, allo stato attuale, ancora ad uno stadio sperimentale: non vi sono delle soluzioni definitive e che vadano bene comunque. Da un punto di vista teorico ci sono diverse possibilità, ma nell'applicazione pratica si ritrovano poi dei fatti estremamente negativi: accennava prima qualcuno, giustamente, all'incenerimento, che produce diossina e quindi inquinamenti ancora più gravi; alle discariche controllate o non controllate e ad altri tipi di trattamenti. Ciò detto, noi riteniamo che questa legge sia un punto di partenza, doveroso da parte della Regione la quale doveva dare una risposta a questo problema e lo ha fatto; riteniamo perciò che in futuro questo Consiglio regionale insieme con i Comuni e con gli altri enti locali dovrà verificare quanto è stato fatto e valutare quanto dovrà essere modificato.

Anche noi - lo abbiamo esposto - abbiamo delle perplessità, soprattutto sulla raccolta separata; altri hanno già illustrato le difficoltà che possono nascere, noi abbiamo raccomandato e raccomandiamo ancora una sua gradualità. E mi spiego: come hanno già detto altri, ci sono dei costi estremamente alti nella raccolta separata, c'è un problema di educazione e di cultura cui faceva riferimento il Consigliere Nebbia. La raccolta separata è quindi un punto di arrivo; noi però dobbiamo tendere a questo obiettivo e in questo senso noi accettiamo che la raccolta differenziata sia inserita in questo disegno di legge.

E ancora, ci possono essere dei dubbi sul fatto di avere scelto un solo impianto, ci potranno essere dei costi di trasporto eccessivi: è vero che nella relazione di accompagnamento della legge i conti tornano, però queste sono cose che dovranno essere verificate in pratica. La stessa scelta fondamentale del sistema della compattazione può non essere il meglio, altri parlavano di sistemi più sofisticati, avevamo anche esaminato la possibilità di estrarre gasolio dai rifiuti, cosa che giustamente è stata scartata per la sua particolare sofisticazione; potevamo scegliere la triturazione in alternativa alla compattazione, ma questi sono discorsi tecnici che in Consiglio forse vanno un pochino al di là dell'ambito della discussione; ogni proposta sul piano tecnico, fra l'altro, può dimostrare sulla carta dei risultati ottimi: le verifiche vanno poi fatte nella realtà. Questa scelta della compattazione, è vero, conosce una sola esperienza in tutta l'Europa, quella di Palermo, che non è nemmeno delle più positive; fatalmente noi dobbiamo fare da cavia, come si deve fare da cavia in ogni scelta di questo tipo.

Comunque, espresse queste perplessità e queste osservazioni, pur riservandoci di apportare modifiche se si renderanno necessarie, noi siamo sostanzialmente favorevoli a questo disegno di legge, perché una risposta precisa pur con tutte le responsabilità conseguenti la Regione doveva darla.

PRESIDENTE: Ci sono altri che intendono prendere la parola? Siamo in sede di discussione generale. Nessuno più chiede la parola? Nessuno più presenta emendamenti? Allora colleghi Consiglieri, dichiaro chiusa la discussione generale.

La parola all'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale Rollandin.

ROLLANDIN - (U.V.): Le considerazioni che sono state fatte in merito a questo problema sono senz'altro accettabilissime; io penso - e l'ho detto nell'illustrazione - che nel momento in cui si propone un discorso di questo tipo, si propone una sfida che come tutte le sfide ha i suoi lati di rischio. Ho parlato espressamente di una sfida culturale, perché bisogna cercare di portare a un'evoluzione la mentalità della popolazione nel senso di essere più consapevoli del costo effettivo di una determinata cosa; spesso non si tengono in considerazione determinati fattori economici, che sono legati anche a questi fatti: tant'è vero - ed è stato ricordato da alcuni prima - che in un momento in cui tutte le risorse costavano estremamente poco si poteva anche far finta di essere nel Paese di Bengodi e continuare tranquillamente a sperperare; ma nel momento in cui - e lo abbiamo visto sul problema delle risorse energetiche - c'è la crisi, ecco che si cercano, giustamente, delle soluzioni alternative. Evviva! Perché finalmente si possono cercare e trovare anche delle valide soluzioni alternative!

Sull'esame che è stato fatto da parte del Consigliere Tonino, io ritengo di aver già dato prima una risposta, con l'illustrazione e con la presentazione di questo disegno di legge, che ho definito legge-quadro anche se non ha la struttura della legge-quadro, che trattando di un problema indica tutte le soluzioni alternative possibili e poi rimanda a un successivo provvedimento la scelta concreta. Anzi, è stata una scelta ben precisa quella di definire anche molti dettagli, perché l'enunciazione di principi generali avrebbe lasciato aperte tutte le principali questioni scaricando sui Comuni la responsabilità delle scelte concrete.

Leggi-quadro in un senso proprio sono state adottate da altre Regioni, che si sono limitate ad imporre ai Comuni - ai quali spetta prendere provvedimenti attuativi - la salvaguardia degli aspetti economici, ecologici, sanitari. Ma i Comuni chiedono che cosa fare e in che modo, perciò il problema si trova esattamente al punto di partenza.

Ora, la necessità a mio avviso era quella di dare degli indirizzi, e in tal senso ritengo che questa sia una legge-quadro, che tiene in considerazione quali sono gli aspetti organizzativi che vengono seguiti innanzitutto a livello di Comune; a questo proposito, ripeto che al Comune si è data la più ampia garanzia di autonomia, in quanto un Comune può organizzarsi come meglio crede: se leggiamo l'articolo dove si parla dei cassonetti, vediamo che non c'è scritto dove vanno messi, ma che essi sono necessari perché l'organizzazione deve essere fatta operando all'origine la separazione dei vari rifiuti. E' il Comune che stabilisce il punto di conferimento, non lo diciamo noi! Noi diciamo solo che la raccolta deve essere differenziata e a tale scopo si utilizzano o cassonetti diversi o cassonetti con scomparti separati.

Sul problema della discarica controllata penso che si sia già discusso, in altri termini, in altre occasioni, si siano già indicati i gravi rischi che questa comporta; perciò non sto ad entrare nei particolari.

La formazione di biogas che si ottiene con questo sistema - lo ripeto - è favorita dal processo di compattazione, perché la compressione crea le condizioni di temperatura necessarie per aumentare quei processi fermentativi che altrimenti sarebbero più lenti: i rifiuti non compattati avrebbero difficoltà a mantenere quelle condizioni anaerobiche che già è difficile raggiungere pur con questo metodo, il quale comunque le favorisce. E' per questo che si sceglie questo sistema.

Sulla questione dell'aumento dei costi, basterebbe leggere le relazioni che sono state fatte per sapere che il problema della raccolta differenziata crea le condizioni per dei risparmi energetici; tutte le relazioni, da qualsiasi parte siano state fatte e sotto qualsiasi ottica, dimostrano che l'optimum sta nella scelta della raccolta differenziata a monte.

Produrre una tonnellata di acciaio a partire dai rifiuti metallici costa di meno che a partire dal minerale; la stessa cosa per la carta: teniamo presente che nel nostro Paese si inceneriscono o si sotterrano ogni anno circa 4 milioni di tonnellate di carta e di altri metalli cellulosici, mentre si importano dall'estero circa 600 mila tonnellate di carta riciclata dai rifiuti. Questi dati fanno certo riflettere sull'entità dello spreco e sull'assurdità del consumo indiscriminato e dello sperpero che si fa attualmente.

C'è poi il discorso dei tempi per l'attuazione: abbiamo detto che c'è un certo lasso di tempo dall'approvazione della legge al momento in cui questo sistema verrà attuato perché i Comuni si adeguino; penso perciò che ci sia tempo sufficiente per dare alla gente le motivazioni e lo stimolo ad utilizzare questo sistema; l'intervallo di tempo, 2 anni o un anno e mezzo, credo che sia sufficiente anche per l'organizzazione a livello comunale.

Per quanto riguarda i controlli, vorrei ricordare che nel disegno di legge se ne parla espressamente e si dice dove, come e da chi vengono fatti i controlli sulle qualità e sul funzionamento di questo sistema; all'art. 26, oltre che su questo aspetto, si dispone anche che: "Con scadenza periodica almeno annuale la Giunta regionale verifica l'osservanza delle disposizioni della presente legge, il regolare funzionamento delle stazioni di raccolta e dell'impianto di compattazione".

Questo aspetto, dunque, è garantito. Così come, lo ripeto, è garantita al massimo l'autonomia comunale, che qui viene rispettata in assoluto. Sia per i Comuni che per l'Associazione dei Comuni, il soggetto sta nell'autorità del Consiglio comunale, che su questo dispone come meglio crede.

La difficoltà di garantire con impianti piccoli, che comunque sarebbero antieconomici per la difficoltà di gestirli, il mantenimento delle caratteristiche e dei requisiti igienici, è accertata; perciò non è assolutamente il caso di riesaminare il disegno di legge sotto questa ottica, perché proprio la difficoltà di avere un certo numero di tonnellate di rifiuti concentrati crea problemi che, ad esempio, certe città chiaramente non hanno. Teniamo anche conto che l'individuazione della zona non è casuale: cioè, essa è stata fatta considerando tutti i presupposti per utilizzare al meglio questo sistema, quindi per evitare i danni dai liquami che ne escono, per controllare meglio le condizioni igieniche, ecc.

Inoltre l'impianto, piccolo o grande che sia, richiede un impianto di depurazione, che ha dei costi estremamente elevati. Ora, se noi disperdiamo miriadi di questi impiantini, sia per il costo di funzionamento, sia per le difficoltà di mantenere le garanzie igienico-sanitarie noi aumentiamo di molto i problemi attinenti alla gestione.

Per quanto riguarda le esperienze - e qui mi riferisco anche a quanto diceva il Consigliere Fosson - non è che noi facciamo da cavia, perché l'Inghilterra, la Scozia, la Svezia, a quanto mi risulta, fanno parte dell'Europa e lì ci sono impianti di questo genere in funzione: io posso darvi le fotografie di questi impianti che funzionano; perciò, non vorrei che qualcuno parlasse solo di Palermo, perché queste altre esperienze sono documentate, non è che facciamo da cavie!

Non vogliamo considerare l'America, dove gli impianti sono più che numerosi. Va bene, non voglio parlarne, ma dell'Europa, fino a prova contraria fanno parte anche l'Inghilterra e i Paesi che ho nominato! Quindi non siamo i primi a fare questa esperienza!

Le discussioni che sono state portate avanti con i Comuni penso che siano state produttive, in quanto hanno permesso di evidenziare le loro difficoltà nel focalizzare le possibilità di intervento e di organizzazione della gestione; con i chiarimenti che abbiamo dato mi pare che i problemi si siano ridotti; ma soprattutto c'è un fatto da considerare: con l'entrata in vigore della legge regionale n. 14, che richiamava il Consigliere Nebbia, tutti i Comuni avevano l'obbligo di individuazione di una zona come punto di raccolta e tutti i Comuni, tranne due o tre, vi avevano già provveduto - è una Commissione congiunta che interessava l'Assessorato alla Sanità, al Turismo e all'Agricoltura che valutava le proposte dei Comuni - e quindi hanno già, di fatto, creato i presupposti per procedere verso questa direzione. Con la differenza che adesso tutta l'organizzazione è controllata e molto più dettagliata.

Le considerazioni che ha fatto il Consigliere Carlassare, effettivamente sono basate sul buonsenso, ma quando mi viene detto che la legge è troppo rigida, io devo rispondere che o si fanno certe scelte e si fissano determinati obiettivi, che poi abbiamo un certo tempo per raggiungere, oppure si abbozza un progetto più generico, più permissivo che poi di fatto non realizza nessun obiettivo. E' vero quello che il Consigliere Carlassare ha detto circa la difficoltà, ad esempio in città, di selezionare più tipi di rifiuti; vorrà dire che il sistema del conferimento condominiale che ora riguarda l'insieme dei rifiuti servirà solo per un tipo di rifiuti, quello organico. Per la carta ed il vetro - come diceva prima il Consigliere Carlassare - già ora esiste una certa disponibilità alla raccolta differenziata, anche perché a questo proposito è stata fatta sia a livello di scuole che di altri organismi, una campagna promozionale; quando si celebra la festa dell'albero nelle scuole, in effetti cosa si cerca di fare? Di individuare la possibilità di un risparmio della cellulosa; lo stesso discorso di sensibilizzazione è alla base della raccolta della carta. Ma qui va fatta una precisazione: il Consigliere Carlassare ha detto, ed è vero, che ci sono dei sistemi per raccogliere la carta in un passaggio successivo, cioè nella vagliatura finale; ora, però, a quel punto la carta vale molto meno, perché è stata bagnata - e abbiamo visitato uno di questi impianti, a proposito del quale ci sono state espresse grosse riserve per quanto riguarda la carta che viene così recuperata - è parzialmente macerata e comunque è stata mescolata con l'insieme degli altri rifiuti; perciò il valore di mercato è ridotto a un terzo: nella relazione si parla di un valore della carta fra le 80 e le 90 lire, che ultimamente è ancora salito; fra le 30 e le 35 lire è il valore invece della carta recuperata con il sistema della vagliatura finale.

Ora è chiaro che il pezzetto di carta della verdura, secondo l'esempio del Consigliere Carlassare, potrà essere buttato tra i rifiuti organici, ma la raccolta che viene fatta in modo sostanziale è quella che ha un risvolto economico valido, perché teniamo conto che, dove l'esperienza è andata a male, perlomeno ha coperto la spesa di raccolta.

A Torino, dove hanno fatto la raccolta differenziata del vetro e di certi metalli, addirittura non avevano bisogno di provvedere alla raccolta perché c'erano delle persone che andavano di nascosto a prelevare questi rifiuti che poi vendevano; questo non è un esempio lontano, è a Torino! Sappiamo quanti girano nelle discariche per portarsi via il ferro, che ha un mercato! Ora, si dice: per la carta, va bene, c'è già abbastanza l'abitudine a separarla; per il vetro, pure va bene; la cosa diventa difficile per il ferro, le scatolette. A questo proposito va detto che è possibile mettere una grigliatura metallica con elettrodi, con vari sistemi, che al momento dello sversamento del materiale ne recuperi questa componente. Però teniamo presente che la scatoletta che io ho buttato via separatamente, dopo averla vuotata del contenuto, è facilmente recuperabile, ma quella che viene buttata insieme agli altri rifiuti si riempie di nuovo del materiale organico insieme al quale è stata gettata; in questo caso non si riesce a recuperare il solo materiale ferroso perché la scatoletta non si riesce a svuotarla del contenuto, in quanto il sistema di grigliatura con nastri rotanti non è in grado di farlo.

Ora, non è che qui si voglia castigare a tutti i costi la vita domestica con obblighi fastidiosi - ma poi ripeto si tratterebbe di tenere due sacchetti anziché uno perché abbiamo detto che per il vetro e le bottiglie non ci sono difficoltà o problemi particolari per la raccolta separata - ma si tratta di cominciare ad abituarsi a selezionare i rifiuti domestici e ad eliminarli appunto separatamente. Non sarà semplice, l'ho detto prima, però questo comportamento può effettivamente portare oltre che ad una diminuzione del volume dei rifiuti a una riduzione, indirettamente, delle spese. Questo è accertato. Si obietta che si devono aumentare i giri di raccolta, ma teniamo presente che la frequenza con cui si deve provvedere alla raccolta di un certo tipo di rifiuti si può conoscere rapidamente; anche quando i Comuni hanno messo i bidoni con i sacchetti nei quali si conferiscono rifiuti indistinti, subito non si sapeva valutare quale sia la capienza dei bidoni, ma dopo una o due settimane si sapeva già se si doveva fare il giro una volta alla settimana o due volte alla settimana o tre volte alla settimana; e si era notato anche che nelle festività i rifiuti aumentavano mentre in altri periodi, di morta, diminuivano.

Questo fatto, i singoli Comuni l'hanno regolato in modo esemplare. Addirittura, ci sono già arrivati dei regolamenti interni che dispongono in merito a questo servizio di raccolta. La quantità dei rifiuti prodotti, come ho già detto in Commissione, complessivamente è sempre 100, anche se il conferimento avviene separatamente: la carta potrà essere recuperata una volta alla settimana o una volta ogni 15 giorni, a seconda dell'organizzazione che il Comune si vuole dare; lo stesso vale per il vetro: qui ci sono fotografie, esempi; a Torino addirittura separano le bottiglie a seconda delle dimensioni; arrivano a queste finezze!

Quindi non è che noi abbiamo fatto niente di speciale! Il resto è materiale indistinto, da una parte l'organico e dall'altra il materiale ferroso; certo, all'inizio ci sarà chi continua a gettare rifiuti indistintamente, ma è un processo che può essere fatto gradualmente in quanto c'è un certo lasso di tempo, ci sono due anni; la necessità di procedere con gradualità mi sembra una preoccupazione anche giusta, perché bisogna avere il tempo di dare una spiegazione valida alla popolazione e soprattutto sensibilizzare con campagne adeguate certi ambienti in particolare, che possono darci una mano: penso alle scuole; effettivamente, qui una campagna di promozione può essere valida e dare dei risultati. A tutto questo si faranno verifiche che è giusto che avvengano a determinati punti.

Come il Consigliere Nebbia ha già ricordato, la legge che era stata approvata in Consiglio, appunto la n. 14, ha già creato alcune di queste premesse; si potrà partire da queste per arrivare al recupero progressivo di energia.

Ho già detto al Consigliere Fosson che non abbiamo bisogno di sperimentare dei sistemi, che già sono consolidati in altre zone europee, se non vogliamo guardare fuori dal Continente; quindi non penso che ci sia da fare salti nel buio. Con questo, chiaramente, non voglio far credere che la Giunta orientandosi in questa direzione non si sia resa conto di quali possono essere le difficoltà e la lunghezza nel tempo di un processo di questo genere; tuttavia questa direzione può e deve essere seguita per un fatto essenzialmente di crescita culturale e di risparmio energetico. Risparmio energetico che anche se in questo momento almeno per quanto riguarda il petrolio sembra poter avere un momento di pausa, deve rappresentare una scelta di fondo e un indirizzo generale in un Paese, come il nostro, che è debitore con l'esterno anche della carta straccia!

Un'ultima cosa, di carattere tecnico: all'art. 23, 1° comma, è scritto: "Le imprese che intendono effettuare", ma c'è un errore; la parola "intendono" deve essere sostituita dalla parola "devono". Non si tratta di un emendamento, ma di un errore materiale.

PRESIDENTE: Colleghi Consiglieri, passiamo all'esame dell'articolato. Do lettura dell'art.1:

TITOLO I

Disposizioni Generali

Art. 1

(Principi Generali)

La presente legge disciplina lo smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi nelle varie fasi di conferimento, raccolta, trasporto, trattamento e recupero come stabilito negli articoli seguenti.

Lo smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi costituisce attività di pubblico interesse, ai fini della tutela della salute e del benessere della collettività e dei singoli, della protezione dall'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo nonché da ogni inconveniente derivante da rumori ed odori, della salvaguardia della flora e della fauna, della tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Lo smaltimento dei rifiuti deve tener conto delle necessarie interazioni con le disposizioni regionali di risanamento delle acque, applicative della legge 10.5.1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni.

PRESIDENTE: All'art. 1 non sono stati presentati emendamenti nè dalla Commissione nè dal Gruppo Comunista.

Ha chiesto di parlare il Consigliere Tonino. Ne ha facoltà.

TONINO - (P.C.I.): Ho chiesto di parlare sull'art.1 perché prima di dichiarare il nostro atteggiamento sul voto rispetto alla legge volevo fare alcune precisazioni che mi sembrano necessarie.

Intanto, per chiarire un equivoco: nessuno di noi mette in dubbio la validità della raccolta differenziata e tanto meno il valore di crescita culturale della raccolta differenziata; quello che secondo noi è discutibile e che come ho detto prima, chiaramente, non condividiamo, è che la raccolta differenziata sia fatta all'origine in quel modo: la nostra opinione - e in questo senso siamo d'accordo sulla legge che abbiamo votato a suo tempo - è che noi dobbiamo dare l'indicazione della raccolta differenziata e assieme a questo dobbiamo indicare la necessità di raccogliere la carta e il vetro, ma soprattutto dobbiamo fare in modo che questa raccolta differenziata pesi il meno possibile sui costi. Perché noi non siamo assolutamente convinti dell'ottimismo dell'Assessore relativamente ai costi, visto che - e lo ripeto - questi sono aumentati laddove si è fatto questo tipo di esperienza; teniamo conto poi che in nessuna di quelle località si è fatta un'esperienza di suddivisione di tutti i cassonetti in quattro scomparti così come viene indicato - e lo vedremo meglio quando discuteremo articolo per articolo - in questo disegno di legge. Qui viene detto questo, che ogni cassonetto viene diviso in quattro parti, oppure ci sono quattro cassonetti, ecco! Queste sono le due alternative! Per cui è inevitabile che lì i costi aumenteranno, perché aumenteranno i passaggi, perché le operazioni non saranno più automatiche come sono adesso: mi spiegava l'Assessore in Commissione che i cassonetti divisi in quattro si devono togliere a mano. La nostra opinione è che lì i costi andranno ad aumentare, perciò è su come è fatta la raccolta differenziata che non siamo d'accordo.

Rispetto poi alla scelta della compattazione e, diciamo così, alla superficialità con cui l'Assessore ha scartato la possibilità di una vagliatura del materiale, io credo che debba essere fatta questa considerazione molto semplice: noi raccoglieremo in modo differenziato, se ci va bene, il 10% di carta: molto meno probabilmente; le esperienze che sono riportate in un articolo che riguarda Padova riferiscono il dato dell'8/9% del rifiuto; raccoglieremo un pò di vetro; la raccolta del ferro, invece, è un'incognita; d'altra parte, noi avremo sicuramente il compattatore che compatta una serie di materiali che in teoria, ma soltanto in teoria, diciamo che devono essere recuperati; infatti sicuramente il compattatore schiaccerà e butterà in discarica controllata una parte di metallo, una parte di vetro e via di questo passo. Questo mi fa dire che con ogni probabilità un impianto che semplicemente faccia la vagliatura costa sicuramente molto meno, e non compromette assolutamente le possibilità di sviluppo successivo, soprattutto per la produzione di biogas.

Questa è l'osservazione di fondo che facciamo rispetto a questo impianto; poi, noi non conosciamo le esperienze dell'Inghilterra e resta il fatto che questo sistema da noi non lo usa nessuno: una ragione di più per avere maggiori elementi di giudizio, maggiori garanzie che non quelle che sono contenute nella relazione che ci è stata consegnata.

Da questo punto di vista, ho notato che la relazione originale è stata integrata da due pagine, che tra l'altro hanno un carattere diverso, che sembrano tirate fuori da un dépliant pubblicitario: basterebbe leggerne alcuni passi: "La ASWS Italiana propone in proposito una risposta aggiornata sia in funzione di rispetto dell'ambiente sia in ragione dei costi di investimento"; cioè, voglio dire, toni che sanno molto di dépliant pubblicitario su esperienze che nessuno di noi ha mai visto applicate e che hanno - questo è il punto - anche dei costi notevoli; di qui la nostra grossa perplessità nel fare già oggi questo tipo di scelta.

Credo anche sia da chiarire che noi abbiamo proposto una miriade di impiantini distribuiti nella Regione; la proposta che noi facciamo è di andare avanti rispetto a quello che si sta facendo: individuazione dei comprensori di raccolta, punti di raccolta igienicamente adeguati e individuazione inizialmente di un unico centro regionale; con una maggiore conoscenza può darsi che si renda necessario anche fare altre cose, per esempio iniziare gradualmente a trattare il rifiuto che viene portato nel centro regionale. Ecco, questa è la nostra tesi.

Si potrebbe - e questo è il senso della proposta del piano - rinviare la decisione, senza ritardare i tempi, al momento in cui l'Assessore dovrà venire in Consiglio per presentare il progetto finanziario per l'acquisizione del compattatore; ebbene, in quel momento venga con qualcosa di più, venga con maggiori elementi, e in quella sede poi si deciderà. Quindi non si tratta di rinviare tutto alle calende greche, ma di spostare di un mese, di due mesi, comunque del tempo necessario perché l'Assessore predisponga il progetto finanziario per l'acquisto. Questa è la proposta che noi facciamo, e tengo a precisare che non è assolutamente una proposta dilatoria.

Ho fatto queste brevissime considerazioni, perché probabilmente altre possono essere fatte sugli articoli, per dire che in questo disegno di legge ci sono degli articoli che condividiamo e degli altri articoli che vogliamo modificare. L'art. 1 è un articolo di principi, che noi riconosciamo; ma siccome già in Commissione l'Assessore ha dimostrato di non poter accettare emendamenti ulteriori, noi su questi articoli che in sostanza condividiamo ci asteniamo e chiederemo naturalmente la votazione sugli emendamenti che riguardano gli articoli che non condividiamo.

PRESIDENTE: Ci sono altri che chiedono la parola sull'art. 1? Ci sono dichiarazioni di voto?

Metto in approvazione l'art. 1:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 25;

Votanti: 16;

Astenuti: 9 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Minuzzo, Péaquin e Tonino);

Favorevoli: 16.

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Colleghi Consiglieri, vi saremmo grati se voleste prendere posto perché il Consigliere Segretario trova più agevole fare i conti e anche perché ci saranno da votare degli emendamenti ed è richiesta tutta la vostra attenzione. Grazie.

Do lettura dell'articolo 2:

Art. 2

(Classificazione dei rifiuti)

I rifiuti solidi e semisolidi vengono classificati nelle seguenti categorie:

1) Rifiuti urbani:

a) rifiuti interni: le immondizie e gli ordinari rifiuti della vita civile provenienti da fabbricati a qualsiasi uso adibiti e insediamenti turistici di qualsiasi tipo;

b) rifiuti esterni: le immondizie ed i rifiuti provenienti dalla pulizia delle aree pubbliche o comunque anche temporaneamente destinate ad uso pubblico;

c) rifiuti voluminosi: i rifiuti insoliti per volume e dimensione, quali i beni di consumo durevole di arredamento o di impiego domestico.

2) Rifiuti speciali:

a) residui di lavorazioni industriali, artigianali e agricole, partite di merci avariate od obsolete;

b) rifiuti provenienti da ospedali, case di cura, ambulatori, laboratori di analisi ed affini;

c) residui di olii combustibili, lubrificanti o materiali impregnati di tali sostanze;

d) residui delle macellazioni;

e) fanghi provenienti dalla depurazione delle acque di rifiuto urbano ed industriale;

f) materiali provenienti da demolizioni e scavi;

g) carcasse di autoveicoli e pneumatici;

h) rifiuti prodotti nei rifugi alpini;

i) altri rifiuti con caratteristiche particolari e insolite per qualità e quantità.

3) Rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani interni:

a) residui provenienti da attività industriali, artigianali, commerciali e agricole aventi la composizione di rifiuti urbani interni.

PRESIDENTE: Qualcuno chiede la parola? Vi sono dichiarazioni di voto?

Metto in approvazione l'art. 2:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 26;

Votanti: 18;

Astenuti: 8 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin e Tonino);

Favorevoli: 18;

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3:

Art. 3

(Definizione delle attività)

Agli effetti delle presenti norme valgono le seguenti definizioni:

1) conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati e successivamente consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;

2) raccolta: le operazioni di prelievo e ritiro dei rifiuti nell'ambito del perimetro entro cui è istituito il servizio di raccolta;

3) trasporto: le operazioni di movimentazione dei rifiuti per portarli al luogo di trattamento o di recupero;

4) trattamento: le operazioni di eliminazione, trasformazione e recupero dei rifiuti;

5) smaltimento: il complesso delle attività sopradescritte;

6) impianto di smaltimento: il complesso della struttura immobiliare e degli apparati meccanici e tecnici di ammasso atti a riutilizzare, riciclare, recuperare, confinare o rendere innocui i rifiuti.

PRESIDENTE: Qualcuno chiede la parola? Ci sono dichiarazioni di voto?

Metto in approvazione l'art. 3:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 26;

Votanti: 18;

Astenuti: 8 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin e Tonino);

Favorevoli: 18

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 4:

Art. 4

(Criteri di smaltimento)

Lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, nonché dei rifiuti speciali di cui alla lettera a), punto 2), dell'art .2, deve assicurare, nel quadro delle finalità di cui all'art. 1, il recupero dei materiali riutilizzabili ed il loro utilizzo a fini economici. A tale scopo, fin dal conferimento, lo smaltimento dei rifiuti deve essere differenziato a seconda che si tratti di:

- carte e materie plastiche in genere;

- metalli;

- vetro;

- rifiuti organici.

PRESIDENTE: A questo articolo sono stati presentati un emendamento sostitutivo dell'ultimo periodo e un emendamento soppressivo; il primo dei due, presentato dal gruppo comunista, è il seguente:

Al quinto rigo, dopo il punto, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

"A tale scopo i Comuni, le Comunità Montane e i loro Consorzi stabiliscono le modalità atte a favorire il recupero attraverso un conferimento differenziato dei rifiuti."

Qualcuno intende prendere la parola sull'emendamento?

La parola al Consigliere Tonino.

TONINO - (P.C.I.): Illustro brevemente l'emendamento; si tratta di non fare quella scelta così tassativa che è prevista dall'art. 4; la nostra opinione - e l'articolo andrebbe visto insieme al successivo art. 4 bis che noi proponiamo di inserire nel disegno di legge è di dire che spetta ai Comuni e alle Comunità Montane individuare le modalità atte a favorire il recupero. In che modo? Questo è indicato nel piano regionale, predisposto dal Consiglio regionale, che dà delle indicazioni.

Tra l'altro, credo che rispetto alla raccolta differenziata, non l'abbiamo detto prima, ma sicuramente esistono situazioni particolari, diverse tra i vari Comuni; perciò è nel piano regionale, verificabile annualmente, e non solo nei controlli che fa periodicamente la Giunta, che è possibile individuare le modalità per fare bene la raccolta differenziata.

Si tratta perciò di un principio, di non dire che la raccolta si fa in quel modo dappertutto, ma di dire che spetta ai Comuni e alle Comunità Montane stabilire come farla; noi dobbiamo limitarci a dare degli indirizzi generali, rispettando l'autonomia dei Comuni, delle Comunità Montane e dei vari Consorzi.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale Rollandin. Ne ha facoltà.

ROLLANDIN - (U.V.): Avevo già espresso, in sede di Commissione, le nostre perplessità su questo modo di procedere, in particolare per quanto riguarda la necessità e l'urgenza che non è più di mesi, non è più di anni, ma è ravvicinata di prevedere contestualmente un sistema di smaltimento dei rifiuti solidi e un sistema di smaltimento e depurazione dei fanghi: quest'ultimo, per legge, deve essere definito a livello regionale entro il 30 giugno 1982.

Questi problemi non sono più dilazionabili! Ora, la proposta, come è stata presentata in questo disegno di legge, è articolata e prevede una verifica del comportamento relativo alla raccolta differenziata, ma ne affida l'organizzazione ai Comuni e all'Associazione dei Comuni.

Non è tanto per principio che siamo contrari al tipo di impostazione che propone il gruppo comunista, ma per il fatto che riteniamo che si debba fare subito una scelta ben precisa e definita e non rinviare a successive definizioni le caratteristiche della raccolta differenziata: è chiaro poi che a livello locale ogni Comune individua come meglio crede i punti dove mettere i raccoglitori; noi diciamo soltanto che questi sistemi devono garantire la scelta della selezione all'origine.

Per il resto, l'autonomia del Comune, nel regolamento, è assoluta; e così è per l'Associazione tra i Comuni limitrofi, che non devono provvedere al trasporto. A questo proposito basterebbe pensare a qual è l'incidenza dei costi di trasporto in bassa valle per la raccolta dei materiali; è una cosa da tenere in seria considerazione.

Ripeto, quindi, che non è sui principi che siamo in contrasto con le posizioni del gruppo comunista e di nuova sinistra, ma sul fatto che questo provvedimento deve contenere oltre a dei principi generali anche una ben definita scelta di base.

Pertanto, sull'articolato che ci propone il Consigliere Tonino, noi ci asterremo. Ribadisco ancora una volta che non è in discussione la raccolta differenziata come principio, ma il fatto che, secondo noi, è necessario fissare fin da ora quali sono gli obiettivi da raggiungere, sia pure entro un ampio spazio di tempo. Contemporaneamente seguiranno il loro corso le verifiche e i controlli.

Noi riteniamo perciò di dover aspettare altro tempo; del resto, nove anni di meditazioni in Commissioni varie è un tempo sufficientemente lungo anche per chi è asceta ed ha bisogno di una riflessione profonda.

Ritengo che si debba arrivare a delle soluzioni senza ulteriormente dilazionare i tempi.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'emendamento all'art.4 proposto dal gruppo comunista:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 27;

Votanti: 8;

Astenuti: 19 (Andrione, Berti, Chabod, Clusaz, Lanièce, Lanivi, Lustrissy, Marcoz, Martin, Fosson, Nebbia, Pollicini, Ramera, Rolando, Rollandin, Tamone, Tripodi, Viglino e Voyat);

Favorevoli: 8.

Il Consiglio non approva.

PRESIDENTE: Passiamo all'esame del secondo emendamento.

E' presentato dalla Commissione; si tratta di un emendamento soppressivo, di cui do lettura:

All'art. 4, primo comma, sopprimere le parole: "e materie plastiche in genere."

Qualcuno chiede la parola su questo emendamento?

La parola all'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale Rollandin.

ROLLANDIN - (U.V.): Penso che sia già stato spiegato ed è sufficientemente chiaro. Comunque, il problema è legato alla qualità della carta e quindi al prezzo che può spuntare quando è separata da ogni altro tipo di rifiuti, compreso il materiale plastico; l'emendamento è stato proposto proprio a seguito delle informazioni che si sono avute sul mercato della carta, che hanno consigliato di evitare la promiscuità tra carta e plastica.

PRESIDENTE: Altri chiedono la parola?

Metto in approvazione l'emendamento soppressivo all'art. 4, proposto dalla Commissione:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 28;

Votanti: 20;

Astenuti: 8 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin e Tonino); Favorevoli: 20

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art.4 così emendato:

Art. 4

(Criteri di smaltimento)

Lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, nonché dei rifiuti speciali di cui alla lettera a), punto 2) dell'art. 2, deve assicurare, nel quadro delle finalità di cui all'art.1, il recupero dei materiali riutilizzabili ed il loro utilizzo, a fini economici. A tale scopo, fin dal conferimento, lo smaltimento dei rifiuti dev'essere differenziato a seconda che si tratti di:

- carte;

- metalli;

- vetro;

- rifiuti organici.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 4, testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 28;

Votanti: 28;

Favorevoli: 20;

Contrari: 8

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: A questo punto dobbiamo esaminare la proposta di inserimento di un art.4 bis. Si tratta di un emendamento aggiuntivo di un intero articolo, che è stato presentato dal gruppo comunista e del quale do lettura:

Art. 4 bis

(Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti)

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone un progetto di piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti con i seguenti contenuti:

a) determinazione dei perimetri ottimali dei bacini, rispettivamente per i servizi di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento in genere;

b) individuazione delle zone preferenziali per la localizzazione degli impianti di smaltimento;

c) indicazione dei sistemi di trattamento più idonei in relazione alle esigenze e alle caratteristiche dei perimetri territoriali considerati;

d) individuazione della quantità e qualità dei rifiuti da smaltire, nonché delle possibilità di recupero e di produzione di energia;

e) valutazione degli investimenti necessari per la realizzazione del piano stesso.

Il progetto di piano predisposto dalla Giunta regionale viene inviato ai Comuni e alle Comunità Montane e all'Unità Sanitaria Locale che, nei 60 giorni successivi, debbono far pervenire alla Regione eventuali proposte di modifica.

Terminata la fase di consultazione il progetto di piano è approvato dal Consiglio regionale, previo parere delle competenti Commissioni consiliari.

Il piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti viene aggiornato, almeno con scadenza biennale, seguendo le stesse procedure indicate nei commi precedenti.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione.

La parola al Consigliere Tonino.

TONINO - (P.C.I.): L'Assessore si è già espresso sull'art. 4 bis; tuttavia, credo sia necessario capire perché lo proponiamo. Qui si tratta di dare una funzione un pò più dignitosa al Consiglio. Il piano, che dovrebbe essere verificato annualmente o almeno ogni due anni, in che cosa consiste? In un progetto che sia argomentato e in cui si discuta dei perimetri individuati dai Comuni: l'Assessore diceva che i Comuni l'hanno già fatto; bene, valutiamoli! Si parli dell'individuazione della zona in cui deve essere fatto lo smaltimento; sia data spiegazione argomentata dei sistemi di smaltimento e infine sia fatta la valutazione degli investimenti necessari per realizzare questo complesso di iniziative.

Noi, invece, oggi facciamo delle scelte a metà, la maggior parte non argomentate, e in Consiglio voteremo soltanto i provvedimenti di finanziamento; e anche in quel momento senza poter discutere di come funziona la cosa.

Noi chiediamo semplicemente di razionalizzare. L'Assessore ha detto: guardate le leggi-quadro fatte da altre parti! Ebbene, le leggi-quadro fatte dalle altre Regioni, tutte, prevedono il piano regionale di smaltimento dei rifiuti, e in esso sono contenute e indicate le scelte, i bacini e i provvedimenti finanziari del Consiglio.

Perciò, si tratta di una norma che, secondo noi, migliora la legge e, lo ripeto, non ritarda nulla, perché da adesso in avanti questa Giunta dovrà fare le cose che noi abbiamo indicato qui e dovrà venire in Consiglio per i provvedimenti di finanziamento.

Queste cose dovrebbero essere secondo noi un tutt'uno e costituire il piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti.

PRESIDENTE: Colleghi Consiglieri, c'è qualcuno che chiede la parola?

Metto in approvazione l'emendamento aggiuntivo di un art. 4 bis, proposto dal gruppo comunista:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 27;

Votanti: 8;

Astenuti: 19 (Andrione, Chabod, Clusaz, Faval, Lanièce, Lanivi, Lustrissy, Marcoz, Martin, Fosson, Nebbia, Pollicini, Ramera, Rolando, Rollandin, Tamone, Tripodi, Viglino, Voyat);

Favorevoli: 8

Il Consiglio non approva.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 5:

Art. 5

(Gestione dei rifiuti)

Le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, nonché dei rifiuti speciali di cui alla lettera a), punto 2, dell'art. 2, competono ai Comuni ed alla Associazione dei Comuni di cui all'art. 2 della legge regionale 22.1.1980, n. 2 che le esercitano nelle forme e secondo le modalità previste dalla presente legge.

Allo smaltimento degli altri rifiuti speciali sono tenuti a provvedere a proprie cura e spese i produttori dei rifiuti stessi, secondo i criteri e le modalità di cui agli artt. 16, 17, 18, 19 e 20.

PRESIDENTE: All'art. 5 è stato proposto un emendamento presentato dal gruppo comunista, che prevede la sostituzione del primo comma. Questo emendamento però viene a cadere automaticamente in quanto fa richiamo all'art. 4 bis il cui inserimento nel disegno di legge era proposto da un emendamento che il Consiglio non ha approvato. L'emendamento relativo all'art. 5 è considerato decaduto.

Qualcuno chiede la parola? Ci sono dichiarazioni di voto?

Metto in approvazione l'art. 5:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29;

Votanti: 29;

Favorevoli: 21;

Contrari: 8

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 6:

Art. 6

(Competenze dei Comuni)

I Comuni esplicano le attività di smaltimento dei rifiuti provvedendo ai fini del conferimento ed alla raccolta. Tali attività, esercitate direttamente o mediante concessione ad imprese specializzate, sono disciplinate con apposito regolamento deliberato dal Consiglio comunale. In particolare detto regolamento, nel rispetto del criterio della raccolta differenziata di cui all'art. 4 deve stabilire:

a) i perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti;

b) le modalità per il conferimento differenziato e di raccolta;

c) le modalità atte ad assicurare la tutela igienico-sanitaria nell'esercizio delle attività espletate con particolare riguardo alle stazioni di raccolta;

d) la tassa per l'operazione di smaltimento, ivi comprese le attività espletate dall'Associazione dei Comuni ai sensi dell'art. 5, nei limiti consentiti dalla vigente legislazione statale.

I regolamenti sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, il quale, a tal fine, può avvalersi della consulenza del servizio di igiene pubblica e ambientale, dell'alimentazione e della sicurezza nei luoghi di lavoro dell'U. S. L. della Valle d'Aosta.

I regolamenti vigenti devono essere adeguati alla presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

PRESIDENTE: A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Qualcuno chiede la parola? Ci sono dichiarazioni di voto?

Metto in approvazione l'art. 6:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 21

Astenuti 8 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Doichi, Mafrica, Péaquin e Tonino)

Favorevoli: 21

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 7:

Art. 7

(Forme di gestione delle attività)

Per l'esercizio delle attività di cui all'art. 6, i Comuni possono fare ricorso ad una delle seguenti forme di gestione:

a) gestione autonoma da parte di ciascun Comune;

b) gestione in forma associativa mediante convenzione fra Comuni;

c) affidamento dell'attività ad altro Comune adeguatamente attrezzato.

I criteri di ripartizione delle spese delle gestioni di cui al precedente comma devono essere tali da attribuire equamente a tutti i Comuni interessati i benefici ottenibili dalle economie di scala. A tal fine i criteri devono essere commisurati a parametri quali la popolazione, la quantità dei rifiuti prodotta, la distanza fra le stazioni di raccolta.

PRESIDENTE: A questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo proposto dal Partito Comunista, di cui do lettura: "Al punto c) aggiungere ".... o alla Comunità Montana".

Ha chiesto di parlare il Consigliere Tonino. Ne ha facoltà.

TONINO - (P.C.I.): Nell'art. 7 è incomprensibile il motivo per cui viene esclusa la possibilità che i Comuni deleghino questa attività alla Comunità Montana.

I Comuni possono provvedere all'esercizio delle attività di smaltimento ricorrendo alla gestione autonoma, oppure alla gestione in forma associativa mediante convenzione fra Comuni, oppure, addirittura, all'affidamento ad un altro Comune adeguatamente attrezzato. Non si capisce perché l'esercizio di quelle attività non lo possano affidare alla Comunità Montana ....(Interruzione ....) Per fare dispetto ai D.P.? Non lo so! Capisco l'avversione viscerale di questa Giunta per le Comunità Montane, ma ci sembra un'incongruenza!

PRESIDENTE: Qualcuno chiede la parola? La parola all'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale Rollandin.

ROLLANDIN - (U.V.): D'accordo che parlando di rifiuti solidi si può adeguatamente parlare di viscere, ma io mi astengo dai rifiuti solidi!

Ma veniamo al punto. Qui si sta parlando della raccolta a livello comunale, ed è impensabile che avendo un punto di raccolta unico, la gestione sia affidata alla Comunità Montana; infatti, al massimo l'associazione avviene tra due Comuni. Teniamo presente che qui si fa riferimento al primo punto di raccolta, quello successivo è l'associazione dei Comuni che può demandarla a qualsiasi altro Ente. Non è che si voglia escludere la Comunità Montana, ma si tratta di fare un discorso di costi, quindi di opportunità e di scelte organizzative che non potranno mai superare un'articolazione molto limitata: qui passano zona per zona, Comune per Comune! Cioè, il punto di raccolta più è vicino e meno costa! La raccolta può essere fatta con vari sistemi, ad esempio con containers come viene già fatto in certi punti, ma a livello locale, a meno che non si voglia privilegiare la grande impresa che monopolizzi tutto, sono organizzazioni comunali che gestiscono questo tipo di trasporto come del resto avviene anche adesso, con dei mezzi relativamente di piccolo costo. Se noi invece ipotizziamo una gestione affidata alla Comunità Montana tagliamo fuori tutte quelle gestioni che adesso operano a livello comunale. E' una scelta!

Io ritengo che a livello dei singoli Comuni, con l'esperienza che abbiamo - e di questo vedo che anche altri piani tengono conto perché citano espressamente le esperienze fatte - le raccolte sono organizzate a livello locale. Abbiamo anche detto che è un passo in avanti rispetto alla legge che prevedeva un punto di raccolta per ogni Comune. Quindi non si tratta di non tenere conto di una realtà, si tratta di dare un'indicazione che è corretta in quanto in termini gestionali non è giustificata un'alternativa! Non mi sembra di fare così delle scelte aprioristiche.

PRESIDENTE: Colleghi Consiglieri, per dichiarazione di voto ha chiesto di parlare il Consigliere Tonino. Ne ha. facoltà.

TONINO - (P.C.I.): Per dire che manteniamo l'emendamento, perché non si capisce come mai una delega alla Comunità Montana non possa abbassare i costi ....(Interruzione)....

ROLLANDIN - (U.V.): Perché li paga la Comunità Montana!?

TONINO - (P.C.I.): No, perché si organizza il sistema di appalto di questo servizio ad una scala più alta e perciò più conveniente!

Questa è una di quelle possibilità che secondo me non vanno assolutamente escluse, anzi sono convinto che un'analisi dei modi con cui i Comuni appaltano, singolarmente o associati in due all'impresa privata il servizio di raccolta potrebbe dimostrare opportuna una razionale organizzazione a livello più ampio, con dei maggiori benefici per i Comuni! Qui sì che non sarei per escludere aprioristicamente questa possibilità, perché è da dimostrare che non sia vantaggioso.

PRESIDENTE: Altri chiedono la parola, per dichiarazione di voto?

Metto in approvazione l'emendamento proposto dal Gruppo Comunista:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 30

Votanti: 8

Astenuti: 22 (Andrione, Berti, Bordon, Clusaz, De Grandis, Faval, Fosson, Lanièce, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Marcoz, Martin, Nebbia, Pollicini, Ramera, Rolando, Rollandin, Tamone, Tripodi, Viglino e Voyat).

Favorevoli: 8

Il Consiglio non approva.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 7 nel suo testo originale:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 29

Favorevoli: 21

Contrari: 8

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 8:

Art. 8

(Competenze dell'Associazione dei Comuni)

L'Associazione dei Comuni espleta le attività di smaltimento dei rifiuti provvedendo alle operazioni di trasporto ed al trattamento.

Compete altresì all'Associazione lo smaltimento di rifiuti speciali derivanti dalla depurazione di acque di scarico urbane o dal trattamento dei rifiuti solidi e semisolidi urbani nonché lo smaltimento dei fanghi residuati da processi produttivi o da impianti di depurazione di acque industriali.

Per l'esercizio di tali attività l'Associazione dei Comuni opera mediante gli organi dell'Unità Sanitaria Locale di cui all'art. 19 della legge regionale 22.1.1980, n. 2, ferme restando le vigenti norme che disciplinano l'attività di tali organi in quanto compatibili con la presente legge.

PRESIDENTE: A questo articolo è stato proposto un emendamento soppressivo presentato dal Gruppo Comunista; con esso si propone la soppressione dell'intero art. 8.

Metto in approvazione l'emendamento soppressivo presentato dal Gruppo Comunista:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 8

Astenuti: 21 (Andrione, Bordon, Clusaz, De Grandis, Faval, Fosson, Lanièce, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Marcoz, Martin, Nebbia, Pollicini, Ramera, Rolando, Rollandin, Tamone, Tripodi, Viglino e Voyat)

Favorevoli: 8

Il Consiglio non approva.

PRESIDENTE: All'art. 8 è stato presentato anche un emendamento aggiuntivo proposto dalla Commissione; ne do lettura: "All'ultimo comma, dopo le parole "l'Associazione dei Comuni opera" è aggiunta la parola "anche".

Metto in approvazione l'emendamento proposto dalla Commissione:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 21

Astenuti: 8 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin e Tonino)

Favorevoli: 21

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 8 così emendato:

Art. 8

(Competenze dell'Associazione dei Comuni)

L'Associazione dei Comuni espleta le attività di smaltimento dei rifiuti provvedendo alle operazioni di trasporto ed al trattamento.

Compete altresì all'Associazione lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dalla depurazione di acque di scarico urbane o dal trattamento dei rifiuti solidi e semisolidi urbani nonché lo smaltimento dei fanghi residuati da processi produttivi o da impianti di depurazione di acque industriali.

Per l'esercizio di tale attività l'Associazione dei Comuni opera anche mediante gli organi dell'Unità Sanitaria Locale di cui all'art. 19 della legge regionale 22.1.1980, n. 2, ferme restando le vigenti norme che disciplinano l'attività di tali organi in quanto compatibili con la presente Legge.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 8 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 29

Favorevoli: 21

Contrari: 8

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 9:

Art. 9

(Esercizio delle attività dell'Associazione)

L'Associazione dei Comuni, nell'osservanza dei criteri della differenziazione e dell'economicità dell'utilizzo dei rifiuti, espleta le attività di cui all'art. 8 direttamente o mediante concessione.

Apposito regolamento, approvato dall'Assemblea dell'Associazione su proposta del Comitato di gestione dell'U.S.L., disciplina l'esercizio delle attività attribuite.

In particolare detto regolamento deve stabilire:

a) le modalità di trasporto dei rifiuti dalle stazioni di raccolta all'impianto di trattamento;

b) le modalità per la conservazione, la cessione ed il trasporto dei rifiuti inorganici e dei compatti;

c) le modalità per il funzionamento dell'impianto di trattamento.

Il regolamento è approvato dalla Giunta regionale secondo le modalità di cui al penultimo comma del precedete articolo 6.

PRESIDENTE: A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo, proposto dal Gruppo Comunista; l'emendamento è però decaduto perché si richiama ad un precedente emendamento, non approvato dal Consiglio.

All'art. 9 è stato presentato anche un emendamento proposto dalla Commissione; ne do lettura: "Alla lettera c) le parole "modalità per il funzionamento" sono sostituite dalle parole: "modalità per la manutenzione ed il funzionamento".

Metto in approvazione l'emendamento proposto dalla Commissione:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 21

Astenuti: 8 (Bajocco, Carlassare, Caral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaque Tonino)

Favorevoli: 21

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 9 così emendato:

Art. 9

(Esercizio delle attività dell'Associazione)

L'Associazione dei Comuni, nell'osservanza dei criteri della differenziazione e dell'economicità dell'utilizzo dei rifiuti, espleta le attività di cui all'art. 8 direttamente o mediante concessione.

Apposito regolamento, approvato dall'Assemblea dell'Associazione su proposta del Comitato di gestione dell'U.S.L., disciplina l'esercizio delle attività attribuite.

In particolare detto regolamento deve stabilire:

a) le modalità di trasporto de rifiuti dalle stazioni di raccolta all'impianto di trattamento;

b) le modalità per la conservazione, la cessione ed il trasporto de rifiuti inorganici e dei compatti;

c) le modalità per la manutenzione ed il funzionamento dell'impianto di trattamento.

Il regolamento è approvato dalla Giunta regionale secondo le modalità di cui al penultimo comma del precedente art. 6.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 9 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 29

Favorevoli: 21

Contrari: 8

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 10:

Art. 10

(Personale addetto allo smaltimento dei rifiuti)

Il Comune e l'Associazione dei Comuni, per l'assunzione in servizio e la disciplina del rapporto di lavoro del personale addetto allo smaltimento dei rifiuti, applicano le norme e gli accordi vigenti per i dipendenti degli Enti locali.

Il personale addetto allo smaltimento dei rifiuti deve essere selezionato con visita medica da parte dei competenti servizi dell'U.S.L. della Valle d'Aosta diretta ad accertare l'idoneità fisica al particolare tipo di lavoro e deve essere sottoposto a visita di controllo ogni sei mesi onde accertare la persistenza della suddetta idoneità fisica.

Il personale deve essere dotato a cura del datore di lavoro di indumenti igienicamente idonei e delle attrezzature necessarie all'esplettamento dell'attività cui è destinato.

Al personale addetto a qualunque fase dello smaltimento dei rifiuti è fatto obbligo delle vaccinazioni, e di tutte le misure di profilassi previste da leggi e regolamenti vigenti in materia di igiene e sanità pubblica nonché di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

PRESIDENTE: All'art. 10 non vi sono emendamenti. Vi sono dichiarazioni di voto?

Metto in approvazione l'art. 10:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 21

Astenuti: 8 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin e Tonino)

Favorevoli: 21

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 11:

Titolo II

Conferimento, raccolta e trasporto rifiuti urbani

Art. 11

(Conferimento)

I rifiuti urbani ed assimilati sono conferiti a cura del produttore mediante preventiva selezione, separando la carta e materie plastiche in genere, i metalli ed il vetro, fra loro e dai rimanenti rifiuti prodotti.

A tal fine i Comuni provvedono a collocare, in punti prestabiliti igienicamente idonei e di facile accesso per la raccolta, appositi cassonetti per la immissione separata dei rifiuti.

I cassonetti possono essere collocati in numero pari al tipo omogeneo di rifiuti da immettere di cui al 1° comma, ovvero, possono essere predisposti in maniera che la carta e materie plastiche in genere, i metalli ed il vetro siano immessi nello stesso cassonetto, in spazi separati a seconda del tipo di rifiuto immesso, ed in un cassonetto apposito siano destinati i restanti rifiuti.

Il cassonetto per la carta e materie plastiche e quello per i rifiuti in genere devono essere dotati di contenitori di plastica.

I contenitori ed i cassonetti devono essere di colore diverso a seconda del tipo di rifiuti da immettere. I colori adottati devono essere unici per tutto il territorio regionale e tali da non recare pregiudizio al paesaggio.

All'acquisto dei contenitori e dei cassonetti provvede, secondo le indicazioni dei Comuni, l'Associazione dei Comuni ai sensi delle norme di cui al Capo VIII della legge regionale 22.12. 1980, n. 61 in quanto compatibili.

Il produttore è tenuto a conservare rifiuti in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante.

E' fatto divieto di conferire assieme ai rifiuti interni anche i rifiuti voluminosi o speciali di cui alla presente legge.

PRESIDENTE: All'art. 11 sono stati presentati emendamenti sia dalla Commissione che dal Gruppo comunista. Il Gruppo comunista propone un emendamento sostitutivo dell'intero art. 11; la Commissione propone un emendamento soppressivo di cui do lettura: "Al primo, terzo e quarto comma, sono soppresse le parole "e materie plastiche in genere".

Il Consigliere Tonino ritiene che sia decaduto anche l'emendamento che propone un articolo sostitutivo dell'attuale art. 11?

La parola al Consigliere Tonino.

TONINO - (P.C.I.): Sì, in effetti anche in questo caso noi facciamo riferimento ad un emendamento, relativo all'art. 5, che non è stato approvato anzi non è stato neppure messo ai voti perché già decaduto.

Il fine della sostituzione dell'articolo - e questa è anche una dichiarazione di voto sull'art. 11 - è quello di superare quelle indicazioni tassative che secondo noi sono assurde per una legge-quadro e che invece dovrebbero, ripeto, essere valutate Comune per Comune e quindi essere contenuti in un piano regionale anziché in una legge-quadro.

Qui è attinente anche il discorso che facevo prima sulla necessità di iniziare gradualmente la raccolta differenziata e soprattutto di iniziarla in modo che tenga conto delle varie realtà locali. Nel disegno di legge invece si parla di cassonetti che devono essere collocati in numero pari al tipo omogeneo di rifiuti da immettere, oppure predisposti in maniera che la carta e le materie plastiche in genere, i metalli ed il vetro siano immessi nello stesso cassonetto, in spazi separati. Si tratta di un'indicazione tassativa, che oltre ad essere costosissima probabilmente non funzionerà.

PRESIDENTE: Colleghi Consiglieri, viene dichiarato decaduto l'emendamento sostitutivo che era stato proposto dai colleghi del Gruppo comunista.

Metto in approvazione l'emendamento presentato dalla Commissione, e che ho precedentemente letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 29

Favorevoli: 21

Contrari: 8

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 11 così come emendato:

TITOLO II

Conferimento, raccolta e trasporto rifiuti urbani

Art. 11

(Conferimento)

I rifiuti urbani e assimilati sono conferiti a cura del produttore mediante preventiva selezione, separando la carta, i metalli ed il vetro, fra loro e dai rimanenti rifiuti prodotti.

A tal fine i Comuni provvedono a collocare, in punti prestabiliti igienicamente idonei e di facile accesso per la raccolta, appositi cassonetti per l'immissione separata dei rifiuti.

I cassonetti possono essere collocati in numero pari al tipo omogeneo di rifiuti da immettere di cui al primo comma, ovvero, possono essere predisposti in maniera che la carta, i metalli ed il vetro siano immessi nello stesso cassonetto, in spazi separati a seconda del tipo di rifiuto immesso, ed in un cassonetto apposito siano destinati i restanti rifiuti.

Il cassonetto per la carta e quello per i rifiuti in genere devono essere dotati di contenitori di plastica.

I contenitori ed i cassonetti devono essere di colore diverso a seconda del tipo di rifiuti da immettere. I colori adottati devono essere unici per tutto il territorio regionale e tali da non recare pregiudizio al paesaggio.

All'acquisto dei contenitori e dei cassonetti provvede, secondo le indicazioni dei Comuni, l'Associazione dei Comuni ai sensi delle norme di cui al Capo VIII della legge regionale 22.12.1980, n. 61 in quanto compatibili.

Il produttore è tenuto a conservare i rifiuti in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante.

E' fatto divieto di conferire assieme ai rifiuti interni anche i rifiuti voluminosi o speciali di cui alla presente legge.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 11 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 29

Favorevoli: 21 ?

Contrari: 8

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 12:

Art. 12

(Rifiuti voluminosi)

Alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti voluminosi provvedono i Comuni. I detentori che intendono disfarsi di tali rifiuti sono tenuti a conferirli secondo modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 6.

PRESIDENTE: A questo articolo non sono stati proposti emendamenti.

Metto in approvazione l'art. 12:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31

Votanti: 23

Astenuti: 8 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin e Tonino)

Favorevoli: 23

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 13:

Art. 13

(Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani)

La raccolta e trasporto dei rifiuti urbani od assimilati prodotti all'interno del perimetro di raccolta stabilito ai sensi del precedente articolo 6 devono essere eseguiti i modo da mantenere differenziati i rifiuti conferiti ai sensi dell'art. 1 e da evitare ogni dispersione o sversamento di materiale, effetto maleodorante o pericoli per l'igiene.

La frequenza della raccolta è stabilita dal regolamento di cui all'art 6 e può essere diversificata a seconda del tipo di rifiuto da raccogliere.

I Comuni, in relazione alle modalità ed alle forme di gestione stabilite nell'esercizio delle attività attribuite con la presente legge costituiscono, in appositi luoghi igienicamente idonei e di facile accesso ai mezzi di trasporto, stazioni di raccolta per l'ammasso dei rifiuti ai fini del trasporto all'impianto di smaltimento o dal prelevamento per la riutilizzazione.

Le stazioni di raccolta consistono in aree coperte destinate all'ammasso per tipo omogeneo di rifiuti di cui all'art. 11, ovvero, in attrezzature mobili, tipo containers, distinguibili tra loro a seconda del tipo di rifiuti immesso e predisposte per il trasporto.

La gestione della stazione di raccolta spetta al Comune che l'ha costituita, secondo le indicazioni stabilite nel regolamento di cui all'art. 9.

E' vietato costituire stazioni di raccolta sotto forma di discarica ancorché controllata, intendendosi per discarica il terreno adibito allo sversamento dei rifiuti ed alla loro copertura.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni provvedono alla chiusura delle discariche comunali esistenti ed alla relativa bonifica. In caso di inerzia delle Amministrazioni comunali, l'Associazione dei Comuni provvede in via sostitutiva.

PRESIDENTE: A questo articolo è stato proposto il seguente emendamento presentato dalla Commissione: All'ultimo comma sostituire le parole: "entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge" con le seguenti: "entro un anno dall'entrata in funzione dell'impianto".

Qualcuno chiede la parola? Ci sono dichiarazioni di voto?

Metto in approvazione l'emendamento proposto dalla Commissione:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31

Votanti: 23

Astenuti: 8 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin e Tonino)

Favorevoli: 23

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 1 così come emendato:

Art. 13

(Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani)

La raccolta e trasporto dei rifiuti urbani od assimilati prodotti all'interno del perimetro di raccolta stabilito ai sensi del precedente art. devono essere eseguiti in modo da mantenere differenziati i rifiuti conferiti ai sensi dell'art. 11 e da evitare ogni dispersione o sversamento di materiale, effetto maleodorante o pericoli per l'igiene.

La frequenza della raccolta è stabilita dal regolamento di cui all'art. 6 e può essere diversificata a seconde del tipo di rifiuto da raccogliere.

I Comuni, in relazione alle modalità ed alle forme di gestione stabilite nell'esercizio delle attività attribuite con la presente legge costituiscono, in appositi luoghi igienicamente idonei e di facile accesso ai mezzi di trasporto, stazioni di raccolta per l'ammasso dei rifiuti ai fini del trasporto all'impianto di smaltimento o del prelevamento per la riutilizzazione.

Le stazioni di raccolta consistono in aree coperte destinate all'ammasso per tipo omogeneo di rifiuti di cui all'art. 11, ovvero, in attrezzature mobili, tipo containers, distinguibili fra loro a seconda del tipo di rifiuti immesso e predisposte per il trasporto.

La gestione della stazione di raccolta spetta al Comune che l'ha costituita, secondo le indicazioni stabilite nel regolamento di cui all'art. 9.

E' vietato costituire stazioni di raccolta sotto forma di discarica ancorché controllata, intendendosi per discarica il terreno adibito allo sversamento dei rifiuti ed alla loro copertura.

Entro un anno dall'entrata in funzione dell'impianto, i Comuni provvedono alla chiusura delle discariche comunali esistenti ed alla relativa bonifica. In caso di inerzia delle Amministrazioni comunali, l'Associazione dei Comuni provvede in via sostitutiva.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 13 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31

Votanti: 24

Astenuti: 7 (Bajocco, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin e Tonino)

Favorevoli: 23

Contrari: 1

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 14:

Art. 14

(Rifiuti prodotti all'esterno del perimetro di raccolta)

I rifiuti urbani interni od assimilati prodotti all'esterno del perimetro nel quale è effettuata la raccolta devono essere conferiti dagli interessati nei modi di cui all'art. 11 e nel luogo indicato dal Comune.

PRESIDENTE: A questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

Metto in approvazione l'art. 14:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31

Votanti: 23

Astenuti: 8 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin e Tonino)

Favorevoli: 23

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 15:

Art. 15

(Pulizia delle aree pubbliche)

La pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico e lo smaltimento dei rifiuti da esse derivanti spettano ai Comuni che vi provvedono ai sensi della presente legge.

Il servizio è prestato entro i limiti territoriali fissati dal Comune e periodicamente aggiornati secondo le necessità.

PRESIDENTE: Anche a questo articolo non sono stati proposti emendamenti. Metto in approvazione l'art. 15:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti : 31

Votanti: 23

Astenuti: 8 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin e Tonino)

Favorevoli: 23

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 16:

TITOLO III

Disciplina rifiuti speciali

Art. 16

(Smaltimento dei rifiuti delle istituzioni sanitarie)

I rifiuti comunque prodotti negli ospedali ed istituti di cura e prevenzione, pubblici o privati, che siano assimilabili per qualità a quelli urbani, possono essere conferiti nei modi previsti dalla presente legge.

I rifiuti che presentano pericolo per la salute pubblica devono essere inceneriti sul posto in appositi impianti.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 16:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31

Votanti: 23

Astenuti: 8 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin e Tonino)

Favorevoli: 23

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 17:

Art. 17

(Smaltimento dei fanghi)

Lo smaltimento dei fanghi derivanti dalla depurazione delle acque di scarico urbane è effettuato a cura dell'Associazione dei Comuni.

Lo smaltimento dei fanghi residuati da processi produttivi o da impianti di depurazione di acque industriali è regolato da apposite convenzioni stipulate con i produttori dei fanghi stessi.

In ogni caso devono essere osservati i criteri e le disposizioni impartite con la deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque, dall'inquinamento, pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 1977, n. 48.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 17:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31

Votanti: 23

Astenuti: 8 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin e Tonino)

Favorevoli: 23

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 18:

Art. 18

(Veicoli a motore, rimorchi e simili)

I veicoli a motore, i rimorchi e simili che per volontà dei proprietari o per disposizione di legge siano destinati alla demolizione, debbono essere conferiti dal proprietario stesso esclusivamente in appositi centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione ovvero all'impianto di compattazione di cui all'art. 20.

La scelta delle aree da adibire a centro di raccolta di cui al precedente comma è effettuata dalla Giunta regionale, che ne stabilisce anche la superficie massima, sentito il Comune interessato, nel rispetto delle esigenze della tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni censiscono i centri o le aree comunque adibiti a raccolta di carcasse di autoveicoli, ne trasmettono i dati alla Giunta regionale e provvedono altresì secondo le disposizioni della Giunta stessa, per la modifica o chiusura delle aree o centri riconosciuti non conformi alle norme della presente legge.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 18:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31

Votanti: 23

Astenuti: 8 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin e Tonino)

Favorevoli: 23

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 19:

Art. 19

(Pulizia rifugi alpini)

Periodicamente e, comunque, almeno annualmente, i Comuni provvedono per la raccolta dei rifiuti prodotti nei rifugi alpini compresi nel proprio territorio.

A tal fine concordano con i soggetti gestori dei rifugi la data di raccolta e possono avvalersi, previa autorizzazione del Presidente della Giunta regionale, anche dell'elicottero.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 19:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31

Votanti: 23

Astenuti: 8 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin e Tonino)

Favorevoli: 23

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 20:

Art. 20

(Smaltimento di altri rifiuti speciali)

Lo smaltimento di tutti i rifiuti speciali, salvo quanto disposto nei precedenti articoli 16, 17, 18 e 19, viene effettuato:

a) mediante apposite convenzioni con i Comuni o l'Associazione dei Comuni in conformità alle disposizioni della presente legge;

b) direttamente dal produttore medesimo.

Le operazioni relative allo smaltimento comunque eseguite devono esser autorizzate dal Comune interessato.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 20:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31

Votanti: 23

Astenuti: 8 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin e Tonino)

Favorevoli: 23

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 21:

TITOLO IV

Trattamento dei rifiuti

Art. 21

(La compattazione)

I rifiuti assoggettati alla disciplina della presente legge, ove non direttamente recuperabili attraverso il conferimento e la raccolta diversificata, devono essere trattati mediante compattazione consistente nella elevata compressione dei rifiuti al fine di ottenere compatti disidratati che si mantengano tali anche nel tempo, con possibilità di utilizzo igienicamente sicuro.

La Giunta regionale, in relazione alle condizioni territoriali del luogo in cui è ubicato l'impianto ed a quelle di mercato, stabilisce l'eventuale trattamento aggiuntivo che deve subire il compatto in funzione del successivo utilizzo.

Altri sistemi di trattamento diversi da quello previsto nel presente articolo possono essere impiegati su autorizzazione del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima, sentite le competenti Commissioni del Consiglio regionale.

PRESIDENTE: Colleghi Consiglieri, il Gruppo comunista ha proposto un emendamento soppressivo dell'intero Titolo IV, cioè degli artt. 21, 22 e 23. Vi chiedo di essere pazienti, ma siccome trattiamo articolo per articolo bisognerà fare tre votazioni anche se il risultato può essere considerato scontato; oltretutto, all'art. 22 è stato proposto anche un emendamento della Commissione.

Metto in approvazione l'emendamento proposto dal Gruppo comunista, limitatamente alla soppressione dell'art. 21:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31

Votanti: 8

Astenuti: 23 (Andrione, Berti, Bordon, Clusaz, De Grandis, Faval, Fosson, Lanièce, Lanivi, Lustrissy, Mappelli, Maquignaz, Marcoz, Martin, Nebbia, Pollicini, Ramera, Rolando, Rollandin, Tamone, Tripodi, Viglino e Voyat)

Favorevoli: 8

Il Consiglio non approva.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 21:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31

Votanti: 31

Favorevoli: 23

Contrari: 8

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 22:

Art. 22

(Impianto di compattazione)

L'impianto di compattazione per il trattamento di cui all'art. 20 ubicato nel territorio del Comune d Brissogne, nell'area già destinata a discarica controllata.

L'impianto deve essere dotato delle apparecchiature necessarie per la depurazione del liquame spillato dalla compressione, nonché delle attrezzature e di ogni altro elemento ausiliario, tecnico ed immobiliare, necessario al funzionamento dell'impianto nell'osservanza delle norme di cui alla presente legge e delle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria e di sicurezza.

Il progetto e l'elaborato tecnico relativo all'impianto sono approvati dalla Giunta regionale.

Alla realizzazione dell'impianto provvede l'Amministrazione regionale.

PRESIDENTE: A questo articolo è stato proposto un emendamento soppressivo presentato dal Gruppo comunista.

Metto in approvazione l'emendamento soppressivo dell'intero art. 22:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31

Votanti: 8

Astenuti: 23 (Andrione, Berti, Bordon, Clusaz, De Grandis, Faval, Fosson, Lanièce, Lanivi, Lustrissy, Mappelli, Maquignaz, Marcoz, Martin, Nebbia, Pollicini, Ramera, Rolando, Rollandin, Tamone, Tripodi, Viglino e Voyat)

Favorevoli: 8

Il Consiglio non approva.

PRESIDENTE: Sempre all'art. 22 è stato presentato un emendamento proposto dalla Commissione; ne do lettura: "Al primo comma, dopo la parola "controllata" sono aggiunte le parole: "e/o in altre aree adiacenti di Comuni limitrofi"."

Metto in approvazione l'emendamento proposto dalla Commissione:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31

Votanti: 31

Favorevoli: 23

Contrari: 8

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 22 così come emendato:

Art. 22

(Impianto di compattazione)

L'impianto di compattazione per il trattamento di cui all'art. 20 ubicato nel territorio del Comune d Brissogne, nell'area già destinata a discarica controllata e/o in altre aree adiacenti di Comuni limitrofi.

L'impianto deve essere dotato delle apparecchiature necessarie per la depurazione del liquame spillato dalla compressione, nonché delle attrezzature e di ogni altro elemento ausiliari tecnico ed immobiliare, necessari al funzionamento dell'impianto nell'osservanza delle norme di cui alla presente legge e delle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria di sicurezza.

Il progetto e l'elaborato tecnico relativo all'impianto sono approvati dalla Giunta regionale.

Alla realizzazione dell'impianto provvede l'Amministrazione regionale.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 22 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Votanti: 31

Favorevoli: 23

Contrari: 8

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: All'art. 23 di cui darò subito lettura, deve essere apportata la correzione cui faceva riferimento l'Assessore Rollandin. Al primo rigo per un errore materiale, è stata scritta la parola "intendono" in luogo della parola "devono".

Do lettura dell'art. 23:

Art. 23

(Smaltimento dei rifiuti per conto di enti pubblici e privati)

Le imprese che devono effettuare lo smaltimento dei rifiuti per conto degli enti competenti ai sensi della presente legge o di privati, devono richiedere al Presidente della Giunta regionale una apposita autorizzazione.

Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente è subordinato alla dimostrazione da parte dell'impresa richiedente, del possesso di un'idonea capacità tecnica ed organizzativa e di una adeguata attrezzatura che risponda ai principi generali della presente legge ed alle norme particolari relative alle attività che l'impresa intenda svolgere.

PRESIDENTE: Anche questo articolo ha un emendamento abrogativo proposto dal Gruppo comunista.

Metto in approvazione l'emendamento abrogativo proposto dal Gruppo comunista:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31

Votanti: 8

Astenuti: 23 (Andrione, Berti, Bordon, Clusaz, De Grandis, Faval, Fosson, Lanièce, Lanivi, Lustrissy, Mappelli, Maquignaz, Marcoz, Martin, Nebbia, Pollicini, Ramera, Rolando, Rollandin, Tamone, Tripodi, Viglino e Voyat)

Favorevoli: 8

Il Consiglio non approva.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 23:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31

Votanti: 31

Favorevoli: 23

Contrari: 8

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 24:

TITOLO V

Disposizioni finanziarie, controlli e sanzioni

Art. 24

(Contributi)

La Regione, per l'acquisto delle attrezzature necessarie alla raccolta, al trasporto ed alla costituzione delle stazioni di raccolta, concede ai Comuni e all'Associazione dei Comuni contributi in conto capitale ed in conto interessi, secondo un piano di finanziamento approvato dal Consiglio regionale.

I contributi in conto capitale sono concessi fino alla misura del 70% della spesa ritenuta ammissibile. I contributi in conto interessi sono concessi nella misura percentuale costante del 7,50% della spesa globale ritenuta ammissibile, per la durata massima di 35 annualità. I contributi in interesse si intendono elevati al 10%, qualora siano contratti con Istituti di Credito diversi dalla cassa Depositi e Prestiti.

Gli enti interessati alla concessione dei contributi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, devono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale corredata da una relazione tecnica che illustri le modalità di esercizio delle attività di smaltimento e le relative forme di gestione, le caratteristiche tecnologiche delle attrezzature da impiegare, i costi di gestione, gli utili economici ricavabili, i fondi già disponibili.

PRESIDENTE: A questo articolo è stato proposto il seguente emendamento presentato dal Gruppo comunista: "Al l° comma le parole "...e all'Associazione dei Comuni..." sono sostituite con le parole "Comunità Montane e loro Consorzi"." Anche questo emendamento è però da considerarsi decaduto perché si riferisce a un precedente emendamento non approvato dal Consiglio.

Metto in approvazione l'art. 24:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31

Votanti: 31

Favorevoli: 23

Contrari: 8

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 25:

Art. 25

(Obbligo di smaltimento)

Chiunque detenga rifiuti è tenuto a smaltirli secondo le modalità previste dalla presente legge.

E' fatto divieto di abbandonare o depositare rifiuti di qualsiasi genere su aree pubbliche o private, nonché scaricare o gettare rifiuti nei corsi d'acqua, canali, laghi.

Nel caso di violazione di detto obbligo il Sindaco, qualora sussistano motivi sanitari, igienici e di tutela dell'ambiente, notifica ai trasgressori l'intimazione a provvedere al trasporto nei luoghi di raccolta o di trattamento indicando altresì il tempo entro il quale il trasgressore deve provvedere. In caso di inosservanza il Sindaco provvede d'ufficio, nei modi e termini di legge, ponendo le spese a carico del trasgressore.

PRESIDENTE: A questo articolo è stato proposto il seguente emendamento presentato dalla Commissione: "Al secondo comma, dopo la parola "laghi" aggiungere le parole "stagni e altre zone umide"."

Metto in approvazione l'emendamento presentato dalla Commissione:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 32

Votanti: 24

Astenuti: 8 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin e Tonino)

Favorevoli: 24

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 25 così come emendato:

Art. 25

(Obbligo di smaltimento)

Chiunque detenga rifiuti è tenuto a smaltirli secondo le modalità previste dalla presente legge.

E' fatto divieto di abbandonare o depositare rifiuti di qualsiasi genere su aree pubbliche o private, nonché scaricare o gettare rifiuti nei corsi d'acqua, canali, laghi, stagni e altre zone umide.

Nel caso di violazione di detto obbligo il Sindaco, qualora sussistano motivi sanitari, igienici e di tutela dell'ambiente, notifica ai trasgressori l'intimazione a provvedere al trasporto nei luoghi di raccolta o di trattamento indicando altresì il tempo entro il quale il trasgressore deve provvedere. In caso di inosservanza il Sindaco provvede d'ufficio, nei modi e termini di legge, ponendo le spese a carico del trasgressore.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 25 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 32

Votanti: 24

Astenuti: 8 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin e Tonino)

Favorevoli; 24

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 26:

Art. 26

(Controlli)

Con scadenza periodica almeno annuale la Giunta regionale verifica l'osservanza delle disposizioni della presente legge, il regolare funzionamento delle stazioni di raccolta dell'impianto di compattazione.

Tali controlli sono effettuati da funzionari dell'Amministrazione regionale esperti nei settori sanitario, della tutela dell'ambiente e del territorio scelti da un apposito elenco annualmente redatto con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della medesima.

I funzionari incaricati hanno accesso a tutti gli atti dei soggetti gestori delle attività di cui alla presente legge, né ad essi può essere opposto il segreto d'ufficio.

I soggetti gestori delle attività di cui alla presente legge sono tenuti a dare all'Amministrazione regionale tutte le informazioni richieste sull'organizzazione, gestione ed esercizio delle attività e sulle attrezzature impiegate, a consentire l'esame dettagliato, nonché a fornire la propria collaborazione alle operazioni di controllo mettendo a disposizione il personale e le attrezzature.

I risultati dei controlli sono trasmessi alla Giunta regionale, agli enti interessati ed ai comitati di zona di cui all'art. 10 della legge regionale 22.1.1980, n. 2.

PRESIDENTE: Qualcuno chiede la parola? Ci sono dichiarazioni di voto?

La parola al Consigliere Tonino.

TONINO - (P.C.I.): L'art. 26 è quello che dispone un controllo della Giunta da effettuarsi almeno ogni anno; siccome l'Assessore aveva fatto cenno alla possibilità di un controllo del Consiglio, chiedo se si riferiva a questo articolo ...(Interruzione).... Credo che questo art. 26 sia l'ulteriore dimostrazione che in Consiglio non viene più niente! E cioè che tutte le modifiche successive e i controlli sono affidati alla Giunta. Comunque, mi auguro che la Giunta abbia almeno l'intenzione di sottoporre alla discussione del Consiglio e delle Commissioni le questioni che eventualmente emergeranno.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 26:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 32

Votanti: 32

Favorevoli: 24

Contrari: 8

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 27:

Art. 27

(Statistiche e registri)

E' fatto obbligo ai Comuni e all'Associazione dei Comuni provvedere al rilevamento statistico di tutti i dati inerenti la produzione dei rifiuti ed il loro smaltimento.

L'Associazione dei Comuni deve tenere appositi registri di carico e scarico da cui risultino tipo, quantità e provenienza dei rifiuti trasportati nell'impianto di compattazione, quantità e destinazione dei compatti, quantità e destinazione dei rifiuti recuperati ammassati nelle stazioni di raccolta e nell'impianto.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 27:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 32

Votanti: 24

Astenuti: 8 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin e Tonino)

Favorevoli: 24

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 28:

Art. 28

(Sanzioni amministrative)

A chiunque violi le disposizioni inerenti lo smaltimento dei rifiuti, gli obblighi e i divieti di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) da L. 20.000 a L. 60.000 per cose singole o per un insieme di cose anche racchiuse in contenitore, il cui trasporto sia agevolmente effettuabile a mano;

b) da L. 80.000 a L. 240.000 per cose singole o per loro complessi per il cui trasporto si reputi necessario o sia stato accertato l'uso di un mezzo a trazione animale, ovvero di un mezzo motorizzato a tre ruote destinato al trasporto di cose, ovvero di un mezzo motorizzato a tre o quattro ruote destinato al trasporto di persone, ovvero per l'abbandono di carcasse di automobili, motociclette od altri mezzi di locomozione;

c) da L. 200.000 a L. 600.000 per oggetti singoli o per loro complessi per il cui trasporto si reputi necessario o sia stato accertato l'uso di un mezzo motorizzato a quattro o più ruote destinato al trasporto di cose.

Le imprese e le aziende che non osservino gli obblighi ed i divieti di cui alla presente legge, per lo smaltimento dei rifiuti speciali, sono sottoposte alla sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.000.000.

Le sanzioni amministrative di cui sopra sono ridotte della metà qualora il trasgressore provveda, all'atto della contestazione dei fatti, ai recupero di quanto gettato o lasciato.

Le sanzioni amministrative previste sono altresì raddoppiate quando la violazione sia effettuata da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima del levar del sole.

A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, gli importi di cui al presente articolo sono annualmente rivalutati con decreto del Presidente della Giunta regionale nella misura dell'aumento dell'indice medio del costo della vita nell'anno precedente rilevato dall'Istituto Centrale di Statistica.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Tonino. Ne ha facoltà.

TONINO - (P.C.I.): Solo per una domanda all'Assessore. Qui si parla di sanzioni contro chiunque violi i contenuti di questa legge. Si applicano anche a chi non rispetta la raccolta differenziata? Ecco, questa è la domanda che faccio, perché le multe vanno da 20 a 60 mila per cose singole, no? Questa è la domanda.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Carlassare. Ne ha facoltà.

CARLASSARE : - (Dem. Proletaria - Nuova Sinistra): Io vorrei chiedere se sono previsti anche dei controlli domiciliari, per vedere se i singoli bidoncini sono ...(Interruzione)... Anche la polizia svizzera pare che sia efficiente!

PRESIDENTE: Altri chiedono di intervenire?

Metto in approvazione l'art. 28:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 32

Votanti: 32

Favorevoli: 24

Contrari: 8

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 29:

Art. 29

(Accertamento infrazioni)

Per l'accertamento delle infrazioni e le relative sanzioni si applicano le disposizioni della legge statale 24.12.1975, n. 706.

I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dai Comuni qualora l'accertamento dell'infrazione sia avvenuto ad opera di agenti comunali e, negli altri casi, dalla Regione.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 29:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 32

Votanti: 24

Astenuti: 8 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin e Tonino)

Favorevoli: 24

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 30:

Art. 30

(Proventi)

I proventi delle sanzioni amministrative di spettanza regionale saranno introitati al Cap. 7700 "Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni" della parte entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 30:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 32

Votanti: 24

Astenuti: 8 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin e Tonino)

Favorevoli: 24

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 31:

Art. 31

(Abrogazione di legge)

Dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le norme della legge regionale 23.2.1981, n. 14 ed ogni altra norma incompatibile.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 31:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 32

Votanti: 24

Astenuti: 8 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin e Tonino)

Favorevoli: 24

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 32:

Art. 32

(Contabilità)

Al bilancio dell'U.S.L. della Valle d'Aosta, previa autorizzazione ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 14.7.1980, n.595, saranno iscritti appositi capitoli nella Parte Entrata, al Titolo V - Entrate per partite di giro e nella Parte Spesa al Titolo IV - Spese per partite di giro.

Le entrate e le uscite di cui al primo comma, non possono essere distratte per qualsiasi motivo.

Al termine di ogni esercizio finanziario, il Comitato di Gestione dell'U.S.L. della Valle d'Aosta deve comunicare a ciascun Comune i costi sostenuti ed i proventi derivanti da tariffe di utenza per il servizio di smaltimento e dalla cessione dei rifiuti.

Contestualmente, ai fini dell'imposizione della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi per l'anno successivo, il Comitato di Gestione comunica - in base ad apposito provvedimento di ripartizione dei costi fra i Comuni effettuata secondo parametri stabiliti annualmente dalla Giunta regionale - la quota di costo attribuita a ciascun Comune al netto dei proventi.

PRESIDENTE: Al 1° comma di questo articolo è stato proposto un emendamento da parte del Gruppo Comunista. In quarto si richiama a un emendamento precedente non approvato dal Consiglio è da considerarsi decaduto.

Metto in approvazione l'art. 32:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 32

Votanti: 32

Favorevoli: 24

Contrari: 8

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 33:

Art. 33

(Oneri)

Per gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvederà, con apposito provvedimento legislativo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 33:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 32

Votanti: 24

Astenuti: 8 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin e Tonino).

Favorevoli: 24

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Ci sono dichiarazioni di voto sul complesso della legge?

Ha chiesto di parlare il Consigliere Tonino. Ne ha facoltà.

TONINO - (P.C.I.): Non voglio rubare altro tempo al Consiglio tuttavia, credo sia necessario spiegare che noi votiamo contro un disegno di legge che è fatto male e non contro evidentemente la necessità di avere una legge che regoli questo importante argomento, cosa che del resto è dimostrata dalla serie di emendamenti che noi ritenevamo migliorativi e che abbiamo presentato ma che non sono stati accettati dalla maggioranza.

Questo è un argomento sul quale tutto è discutibile, e lo ha ammesso lo stesso Assessore regionale introducendo la discussione; nel primo intervento ha detto che tutto è affidato alla sperimentazione e all'evoluzione di fatti che devono essere seguiti giorno per giorno. C'è chi è disponibile a far da cavia, come l'amico Consigliere Fosson; noi non siamo disponibili a fare da cavia per un progetto di legge che fa scelte non argomentate e che soprattutto, lo ripeto, non salvaguarda le funzioni che sono tipiche di questo Consiglio.

Le leggi-quadro dovrebbero essere fatte in modo da dare facoltà al Consiglio di verificare sistematicamente, annualmente, i principi e gli indirizzi che spetta al Consiglio regionale porre. Troppe funzioni invece sono delegate alla Giunta, troppe decisioni sono affidate soltanto alla Giunta e questa è un'altra di quelle ragioni per le quali un Gruppo che è all'opposizione e che ha il compito e il dovere di controllare, evidentemente non può essere d'accordo. Noi volevamo e faremo anche in futuro azioni perché il controllo sia esercitato dal Consiglio nel suo complesso.

Queste sono le ragioni per cui noi riteniamo che questo disegno di legge debba essere respinto.

PRESIDENTE: Altri chiedono di intervenire? Nessuno chiede la parola per dichiarazione di voto?

Si passa allora alla votazione segreta sul complesso della legge.

- Votazione segreta -

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 33

Votanti: 33

Favorevoli: 21

Contrari: 12

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Colleghi Consiglieri, in base anche all'esperienza dell'anno scorso, si propone che la trattazione degli oggetti iscritti ai nn. 21 e 22 dell'ordine del giorno avvenga in un'unica discussione generale. Perché si abbia una certa continuità nella discussione è stato richiesto all'Assessore alle Finanze Ramera se gentilmente, malgrado l'ora tarda, volesse fare la sua relazione adesso, in modo da iniziare domani mattina la discussione generale. L'Assessore Ramera è d'accordo.

Pertanto, il Consiglio è chiamato questa sera ad ascoltare la relazione introduttiva agli oggetti iscritti ai nn. 21 e 22 dell'ordine del giorno che saranno oggetto di discussione generale domani mattina.