Oggetto del Consiglio n. 242 del 25 giugno 1976 - Verbale
OGGETTO N. 242/76 - Disegno di legge regionale concernente: "Interventi per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse turistico".
Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Interventi per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse turistico", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 25 e 26 giugno 1976:
In materia di infrastrutture sportive la Valle d'Aosta presenta tuttora carenze notevoli. Questo fatto oltre ad avere indiscutibili riflessi negativi sul piano sociale, sotto il profilo della qualità di vita della popolazione residente, costituisce altresì un dato assai sfavorevole anche sul piano strettamente turistico in quanto, soprattutto in conseguenza delle lamentate carenze, l'offerta turistica valdostana appare assai poco diversificata e dunque qualitativamente poco competitiva rispetto a quella di altre zone con essa direttamente concorrenti, quali il Vallese, la Savoia e, in Italia, il Trentino-Alto Adige.
Nell'arco dei cinque anni della sua operatività la legge regionale 28 agosto 1971, n. 14 "Concessione di contributi a Comuni e a Consorzi di Comuni della Valle d'Aosta nelle spese per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive", nonostante gli scarsi fondi ad essa destinati, ha indubbiamente consentito di ovviare ad alcune delle carenze più gravi; essa è però giunta a scadenza il 31 dicembre 1975, per cui la Regione non dispone attualmente di alcuno strumento che consenta di intervenire efficacemente nel campo delle infrastrutture ricreativo-sportive.
La proposta di legge che si sottopone all'attenzione del Consiglio regionale ha pertanto lo scopo di ovviare a tale situazione. Essa ricalca in gran parte lo schema della legge precedente, rispetto alla quale sono però state introdotte numerose sostanziali modifiche scaturite sia dall'esperienza finora acquisita, sia dalla necessità di tener conto dell'esistenza di nuovi importanti organismi quali le Comunità Montane.
Uno dei punti maggiormente caratterizzanti la normativa proposta è anzi proprio quello di riservare i contributi concedibili da parte della Regione per la realizzazione di infrastrutture sportive alle sole Comunità montane, così da incentivare la definizione di politiche di intervento a livello comprensoriale, particolarmente necessarie in questo campo al fine di evitare inutili dispersioni o inefficienti utilizzi degli scarsi mezzi a disposizione.
Per la stessa ragione si è inoltre ritenuto indispensabile consentire l'erogazione di contributi solo ad opere comprese in specifici programmi di intervento adottati dalle Comunità e approvati dal Consiglio regionale.
La necessità di soddisfare l'accennata esigenza di una attenta programmazione degli interventi è stata ancora ribadita nel caso delle opere di interesse regionale, che dovranno essere anch'esse inserite in un apposito piano di interventi a scala regionale, da approvarsi da parte del Consiglio regionale entro il 1976, con il quale dovranno armonizzarsi i piani delle singole Comunità e che dovrà altresì contenere gli indirizzi programmatici che dovranno ispirare i piani stessi.
Nel solo caso delle opere già ammesse a finanziamento ai sensi della sopracitata legge 28 agosto 1971, n. 14, e limitatamente all'anno 1976, si è inoltre ritenuto opportuno consentire l'erogazione di ulteriori somme anche a favore di Comuni e Consorzi di Comuni, senza attendere l'approvazione dei piani di intervento, così da evitare non solo eccessivi ritardi nel completamento delle opere in questione, con prevedibili cospicui incrementi di costi, ma anche il blocco competo degli interventi regionali in materia di impianti sportivi durante il periodo di elaborazione degli accennati piani.
Si precisa infine che il funzionamento della legge proposta per quanto concerne il corrente esercizio finanziario è assicurato dalle somme all'uopo stanziate sul capitolo 271 del bilancio della Regione per l'anno 1976.
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Disegno di legge regionale n. 211
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ...................... n. ......: INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE RICREATIVO-SPORTIVE DI INTERESSE TURISTICO.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la concessione a Comunità montane della Valle di Aosta, anche costituito in consorzio, di contributi in conto capitale nelle spese per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse turistico.
Le infrastrutture di cui al comma precedente dovranno essere comprese in un programma di intervento nel settore, adottato dalla Comunità e approvato dal Consiglio regionale.
I predetti piani dovranno armonizzarsi con un piano di intervento a scala regionale da approvarsi da parte del Consiglio regionale entro l'anno 1976 e nel quale saranno previste sia le opere di interesse regionale da realizzarsi integralmente a carico del bilancio regionale, secondo quanto previsto dal successivo articolo 7, sia gli indirizzi programmatici cui dovranno ispirarsi i soprammenzionati piani di intervento comunitario per quanto concerne le opere di interesse sub regionale.
Ai fini della presente legge si intende per infrastruttura ricreativo-sportiva qualsiasi attrezzatura idonea a consentire la pratica di uno o più sport, nonché le aree verdi attrezzate.
Art. 2
I contributi regionali possono essere concessi per l'acquisizione delle aree e per la realizzazione degli impianti, fino ad un massimo dell'80% della spesa ritenuta ammissibile.
Art. 3
Le domande per la concessione dei contributi regionali previsti dalla presente legge devono essere presentate all'Assessorato regionale del Turismo, Antichità e Belle Arti corredate della seguente documentazione:
a) domanda in carta legale firmata dal rappresentante o dai rappresentanti legali degli enti, corredata di copia dell'atto o degli atti deliberativi con i quali gli organi comunitari competenti autorizzano la presentazione della domanda;
b) planimetria delle aree interessate e progetti delle attrezzature e degli impianti previsti;
c) documentazione dimostrativa dell'onere derivante dall'applicazione delle norme nazionali e regionali vigenti in materia di espropri per pubblica utilità, nel caso di acquisizione di aree, e computo metrico estimativo, nel caso di costruzione di attrezzature e impianti;
d) documentazione comprovante l'avvenuta costituzione del Consorzio, qualora la domanda sia presentata da un Consorzio di Comunità.
La documentazione è esaminata dall'Assessorato del Turismo, Antichità e Belle Arti, che provvede a stralciare o a ridurre le voci di spesa non ammissibili a contributo.
La percentuale di contributo è determinata in base alla spesa ritenuta ammissibile dal predetto Assessorato.
Art. 4
Le infrastrutture ricreativo-sportive oggetto delle domande di contributo di cui alla presente legge debbono rispettare le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti a scala comunale e a scala intercomunale, nonché le norme regionali e nazionali vigenti in materia di impianti sportivi.
Art. 5
Le decisioni in merito alla concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono assunte con deliberazione del Consiglio, previo parere della Commissione consiliare permanente per il Turismo, o della Giunta regionale, secondo le rispettive competenze di spesa.
Art. 6
Le spese derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli della presente legge, previste ed autorizzate per anni cinque in annue massime Lire 200 milioni, sono finanziate sull'apposito capitolo 855 ("Contributi per il potenziamento delle attrezzature turistiche e sportive") del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1976, previo prelievo di pari somma dal capitolo 271 della Parte Spesa del bilancio stesso, e sul corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni 1977, 1978, 1979 e 1980.
Art. 7
La Regione può costruire direttamente e a proprie spese impianti ricreativo-sportivi quando gli impianti stessi siano riconosciuti dal Consiglio regionale di particolare interesse regionale e siano pertanto inseriti nel piano degli interventi di competenza regionale di cui al terzo comma dell'articolo 1 della presente legge.
Le spese derivanti dall'applicazione del presente articolo, previste ed autorizzate per anni cinque in annue lire 800 milioni, sono finanziate sull'apposito capitolo 844 ("Spese per il potenziamento delle attrezzature turistiche e sportive") del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1976, previo prelievo di pari somma dal capitolo 271 della Parte Spesa del bilancio stesso, e sul corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni 1977, 1978, 1979 e 1980.
Art. 8
Norme transitorie
Limitatamente all'esercizio finanziario 1976 possono essere concessi contributi a Comuni e Consorzi di Comuni al fine di consentire il completamento di infrastrutture già ammesse a contributo ai sensi dell'articolo 2 e seguenti della legge regionale 28 agosto 1971, n. 14.
Detti contributi sono concedibili nelle percentuali massime già stabilite dalla legge predetta.
Analogamente possono essere stanziate ulteriori somme per consentire il completamento di opere già dichiarate di interesse regionale e ammesse a finanziamento ai sensi dell'articolo 7 della citata legge 28 agosto 1971, n. 14.
Art. 9
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazioni in aumento:
Cap. 844 "Spese per il potenziamento delle attrezzature turistiche e sportive"
|
L. |
800.000.000 |
Cap. 855 "Contributi per il potenziamento delle attrezzature turistiche e sportive"
|
L. |
200.000.000 |
Variazioni in diminuzione:
Cap. 271 "Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale - allegato F)"
|
L. |
1.000.000.000 |
Art. 10
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
L'Assessore al Turismo, Antichità e Belle Arti, MILANESIO illustra il disegno di legge affermando trattarsi dell'aggiornamento di una legge regionale scaduta il 31 dicembre 1975. Si propone, infatti, di riservare i contributi concedibili da parte della Regione per la realizzazione di infrastrutture sportive alle sole Comunità montane, che nel frattempo sono state istituite, così da incentivare la definizione di politiche di intervento a livello comprensoriale, particolarmente necessarie in questo campo, per evitare inutili dispersioni o inefficienti utilizzi degli scarsi mezzi a disposizione.
Il Consigliere QUEY dichiara di condividere l'impostazione generale della legge, in particolare, perché costituisce un modo per promuovere in concreto l'attività delle Comunità montane. Chiede, poi, alcuni chiarimenti in merito a quella parte dell'art. 1 che prevede che i programmi di intervento delle Comunità montane debbano armonizzarsi con il piano di intervento a scala regionale da approvarsi da parte del Consiglio entro l'anno 1976.
Il Consigliere CHANU, nel cogliere una certa contraddizione tra le affermazioni fatte dal Presidente della Giunta al mattino e l'illustrazione dell'Assessore Milanesio, ribadisce la validità delle Comunità montane e, quindi, il favore del Gruppo dei Democratici Popolari al disegno di legge in discussione che, di fatto, rivitalizza questi organi del decentramento amministrativo.
Il Consigliere DOLCHI osserva che, per quanto riguarda l'acquisizione delle aree, sarebbe opportuno ribadire che ci si avverrà degli strumenti introdotti dalla legge 865. Propone, poi, che l'impegno di bilancio previsto in 5 anni sia ridotto a 3 in considerazione della precaria situazione economica del Paese per consentire, in caso di necessità, di destinare il denaro ad interventi in settori più vitali.
Il Consigliere LANIVI sostiene che per il finanziamento della legge, oltre al bilancio della Regione, si potrebbero prendere in considerazione anche altre fonti come l'Istituto di Credito Sportivo, cui hanno largamente attinto numerose Regioni. Insiste, quindi, sulla necessità che l'Assessorato al Turismo eserciti la funzione di guida nei confronti degli enti locale, perché le scelte e le richieste si inseriscano in una visione programmatica e funzionale.
L'Assessore al Turismo, Antichità e Belle Arti, MILANESIO conferma che la Giunta con questa legge intende attuare il decentramento scegliendo un interlocutore, la Comunità montana, che ha anche una dimensione programmatica che bene si inserisce nel piano che la Regione intende adottare entro il 1976.
Sottolinea, quindi, che, sia la somma messa a bilancio: un miliardo, e la durata: cinque anni, possono subire dei ritocchi o degli aggiustamenti e in sede di redazione del piano e per la valutazione che il Consiglio riterrà opportuno fare in futuro. Per quanto riguarda, infine, l'Istituto di Credito Sportivo, comunica che sono già stati presi contatti con il Presidente dell'Istituto stesso e che sono allo studio le modalità tecniche per consentire anche alla Valle d'Aosta di poter contrarre i mutui agevolati di cui si è parlato.
Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione ed invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.
Articolo 1
Si dà atto che l'articolo 1 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei).
Articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7
Si dà atto che gli articoli da 2 a 7 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto).
Articolo 8
Si dà atto che all'articolo 8 è stato proposto, da parte della Commissione consiliare permanente per il Turismo, Antichità e Belle Arti, il seguente emendamento:
Il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
"Limitatamente all'esercizio finanziario 1976 possono essere concessi contributi a Comuni e a Consorzi di Comuni al fine di consentire il completamento e l'ampliamento di infrastrutture già esistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.
Detti contributi sono concedibili con le modalità e nelle misure già stabilite dalla legge regionale 28 agosto 1971, n. 14".
Si dà atto che l'emendamento è approvato dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette).
Si dà atto che l'articolo 8 così emendato è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette).
Articoli 9 e 10
Si dà atto che gli articoli 9 e 10 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette).
Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato e comunicato che i dieci articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Maquignaz, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: ventisei;
- Voti favorevoli: ventidue;
- Voti contrari: quattro.
Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Interventi per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse turistico".
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Disegno di legge regionale n. 211
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ...................... n. ......: INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE RICREATIVO-SPORTIVE DI INTERESSE TURISTICO.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la concessione a Comunità montane della Valle d'Aosta, anche costituite in consorzio, di contributi in conto capitale nelle spese per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse turistico.
Le infrastrutture di cui al comma precedente dovranno essere comprese in un programma di intervento nel settore, adottato dalla Comunità e approvato dal Consiglio regionale.
I predetti piani dovranno armonizzarsi con un piano di intervento a scala regionale da approvarsi da parte del Consiglio regionale entro l'anno 1976 e nel quale saranno previste sia le opere di interesse regionale da realizzarsi integralmente a carico del bilancio regionale, secondo quanto previsto dal successivo articolo 7, sia gli indirizzi programmatici cui dovranno ispirarsi i soprammenzionati piani di intervento comunitario per quanto concerne le opere di interesse sub-regionale.
Ai fini della presente legge si intende per infrastruttura ricreativo-sportiva qualsiasi attrezzatura idonea a consentire la pratica di uno o più sport, nonché le aree verdi attrezzate.
Art. 2
I contributi regionali possono essere concessi per l'acquisizione delle aree e per la realizzazione degli impianti, fino ad un massimo dell'80% della spesa ritenuta ammissibile.
Art. 3
Le domande per la concessione dei contributi regionali previsti dalla presente legge devono essere presentate all'Assessorato regionale del Turismo, Antichità e Belle Arti corredate dalla seguente documentazione:
a) domanda in carta legale firmata dal rappresentante o dai rappresentanti legali degli enti, corredata di copia dell'atto o degli atti deliberativi con i quali gli organi comunitari competenti autorizzano la presentazione della domanda;
b) planimetria delle aree interessate e progetti delle attrezzature e degli impianti previsti;
c) documentazione dimostrativa dell'onere derivante dall'applicazione delle norme nazionali e regionali vigenti in materia di espropri per pubblica utilità, nel caso di acquisizione di aree, e computo metrico estimativo, nel caso di costruzione di attrezzature e impianti;
d) documentazione comprovante l'avvenuta costituzione del Consorzio, qualora la domanda sia presentata da un Consorzio di Comunità.
La documentazione è esaminata dall'Assessorato del Turismo, Antichità e Belle Arti, che provvede a stralciare o a ridurre le voci di spesa non ammissibili a contributo.
La percentuale di contributo è determinata in base alla spesa ritenuta ammissibile dal predetto Assessorato.
Art. 4
Le infrastrutture ricreativo-sportive oggetto delle domande di contributo di cui alla presente legge debbono rispettare le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti a scala comunale e a scala intercomunale, nonché le norme regionali e nazionali vigenti in materia di impianti sportivi.
Art. 5
Le decisioni in merito alla concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono assunte con deliberazione del Consiglio, previo parere della Commissione consiliare permanente per il Turismo, o della Giunta regionale, secondo le rispettive competenze di spesa.
Art. 6
Le spese derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli della presente legge, previste ed autorizzate per anni cinque in annue massime Lire 200 milioni, sono finanziate sull'apposito capitolo 855 ("Contributi per il potenziamento delle attrezzature turistiche e sportive") del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1976, previo prelievo di pari somma dal capitolo 271 della Parte Spesa del bilancio stesso, e sul corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni 1977, 1978, 1979 e 1980.
Art. 7
La Regione può costruire direttamente e a proprie spese impianti ricreativo-sportivi quando gli impianti stessi siano riconosciuti dal Consiglio regionale di particolare interesse regionale e siano pertanto inseriti nel piano degli interventi di competenza regionale di cui al terzo comma dell'articolo 1 della presente legge.
Le spese derivanti dall'applicazione del presente articolo, previste ed autorizzate per anni cinque in annue Lire 800 milioni, sono finanziate sull'apposito capitolo 844 ("Spese per il potenziamento delle attrezzature turistiche e sportive") del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1976, previo prelievo di pari somma dal capitolo 271 della Parte Spesa del bilancio stesso, e sul corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni 1977, 1978, 1979 e 1980.
Art. 8
Limitatamente all'esercizio finanziario 1976 possono essere concessi contributi a Comuni e a Consorzi di Comuni al fine di consentire il completamento e l'ampliamento di infrastrutture già esistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.
Detti contributi sono concedibili con le modalità e nelle misure già stabilite dalla legge regionale 28 agosto 1971, n. 14.
Analogamente possono essere stanziate ulteriori somme per consentire il completamento di opere già dichiarate di interesse regionale e ammesse a finanziamento ai sensi dell'art. 7 della citata legge 28 agosto 1971, n. 14.
Art. 9
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazioni in aumento:
Cap. 844 "Spese per il potenziamento delle attrezzature turistiche e sportive"
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L. |
800.000.000 |
Cap. 855 "Contributi per il potenziamento delle attrezzature turistiche e sportive"
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200.000.000 |
Variazioni in diminuzione:
Cap. 271 "Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale - Allegato F)"
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1.000.000.000 |
Art. 10
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
