Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 103 del 18 febbraio 1982 - Resoconto

OGGETTO N. 103/VII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "PROROGA DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE PRESSO ISTITUTI E AZIENDE BANCARIE, PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI E DI FIDO BANCARIO A FAVORE DELLA COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE E FONTINA DELLA VALLE D'AOSTA".

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore all'Agricoltura e Foreste Marcoz. Ne ha facoltà.

MARCOZ - (U.V.): Aggiungo solo, rispetto a quanto messo in relazione, che le forme di fontina prodotte lo scorso anno '81 e conferite dalle latterie alla Cooperativa sono state 59.482 di 1? qualità (55%), quelle di seconda qualità 44.384 pari al 41%; mentre quelle degli alpeggi sono state 31.804 di prima qualità e 16.484 di seconda qualità. Il prezzo realizzato per quanto riguarda la latteria di prima qualità è stato di 6.000 lire, di seconda qualità di lire 5.750; per quelle di alpeggio il prezzo realizzato è stato di 6.750 lire per quelle di prima qualità e di 6.500 lire per quelle di seconda qualità.

PRESIDENTE: Si passa alla votazione dell'articolato.

Do lettura dell'art. l:

Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata a concedere la proroga della garanzia fideiussoria della Regione, per la durata di un anno, presso Istituti di Credito e Aziende Bancarie, nell'interesse ed a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, s.r.l., con sede in Saint-Christophe, per operazioni di finanziamento delle spese per le attività inerenti alle finalità statutarie della Cooperativa stessa, fino alla concorrenza massima di complessive lire 3.000.000.000.

La garanzia fideiussoria comprende altresì gli interessi, le spese, le imposte e gli accessori richiesti dagli Istituti di credito mutuanti.

Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 1 testè letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: ventisette.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2:

ART. 2

La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale è subordinata all'impegno, da parte della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, di sottoporre le proprie contabilità ed operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli, in ogni più ampia forma, disposti dalla Giunta regionale, nonché allo impegno di trasmettere alla Regione - Assessorato Agricoltura e Foreste - gli elenchi mensili nominativi delle operazioni effettuate a favore dei conferenti quantitativi di formaggio "Fontina".

La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale è altresì subordinata all'impegno, da parte degli Istituti di Credito Agrario e delle Aziende Bancarie, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie contabili della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 2 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, Votanti e Favorevoli: ventisette.

Il Consiglio approva all'unanimità;

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3:

ART. 3

Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di sua assenza od impedimento, l'Assessore alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli Istituti di Credito e le Aziende Bancarie, previamente concordate ed approvate con deliberazione della Giunta regionale, nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

La Giunta regionale è, altresì, autorizzata a revocare in ogni tempo, la garanzia fideiussoria, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 3 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, Votanti e Favorevoli: ventisette.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 4:

ART. 4

Ai sensi della legge regionale 1.4.1975, n. 7 gli oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge valutati in £. 10.000.000 faranno carico al Cap. 51000 del bilancio di previsione per l'anno 1981, sullo stanziamento già iscritto in base alla L.R. 29.12.1980, n. 64.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Mafrica. Ne ha facoltà.

MAFRICA - (P.C.I.): Un chiarimento su questo articolo: qui si parla ancora del bilancio di previsione per l'anno '81. Ha senso approvare oggi una legge che faccia riferimento al bilancio del 1981?

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore all'Agricoltura e Foreste Marcoz. Ne ha facoltà.

MARCOZ - (U.V.): Non è che la legge riguardi l'anno 1981; è la spesa preventivata per la fideiussione, per la quale ci vuole una certa garanzia bancaria, che viene presa nel capitolo ancora disponibile dell'anno 1981. La fideiussione parte nell'anno 1982. I fondi necessari per la copertura di questa legge vengono presi nel capitolo di bilancio dell'anno 1981.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 4 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, Votanti e Favorevoli: ventisette.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Metto in approvazione la legge nel suo complesso:

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti 29

Votanti 29

Favorevoli 27

Contrari 2

Il Consiglio approva