Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 32 del 14 gennaio 1982 - Resoconto

OGGETTO N. 32/VII - PROPOSTA DI LEGGE CONCERNENTE: "ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE DI STUDIO LEGISLATIVO PER LA RIFORMA DELLA ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA REGIONALE ED IL RIORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI".

PRESIDENTE: Colleghi Consiglieri, in proposito ci sono degli emendamenti, li avete nel parere della Commissione. Se il Consiglio è d'accordo, darei la parola a uno dei Consiglieri proponenti.

La parola al Consigliere Lustrissy.

LUSTRISSY (D.P.): Questa legge è stata un pochino in quarantena a causa del parere negativo dell'Assessorato alle Finanze sul finanziamento dell'iniziativa stessa.

Già in sede di prima discussione, in Commissione, tutti i Gruppi avevano concordato su questa proposta di legge e avendo trovato la soluzione al problema finanziario insieme all'Assessore alla Sanità, con le modifiche che sono riportare a verbale, credo che, a questo punto, la proposta di legge possa assumere corpo e possa realizzare l'intento, che da lungo tempo ci proponiamo di rivedere il discorso della legislazione regionale, che incide sulle competenze oggi trasferite ai Comuni, e di definire con più precisione quelli che dovranno essere i compiti istituzionali delle Comunità Montane. Questo alla luce delle recenti innovazioni legislative, sul piano dell'organizzazione degli Enti locali, che si sono avute con i decreti di trasferimento 616 e con la legge di attuazione dello Statuto 196, che hanno assegnato ai Comuni della Valle d'Aosta nuovi compiti e funzioni, e con la legge istitutiva delle Comunità Montane. Viene proposta quindi l'istituzione di una Commissione legislativa composta da tre membri esperti di discipline giuridiche e amministrative, affinché predispongano nei termini previsti dalla normativa questi tre progetti di legge di riorganizzazione di funzioni degli Enti locali, e quindi il Consiglio possa procedere all'esame dell'intera problematica.

Noi ci auguriamo che, se la legge verrà approvata, il Presidente della Giunta, con la delega che gli viene affidata dalla presente legge, possa al più presto istituire questa Commissione di studio e si pervenga quindi alla definizione di tale problema.

PRESIDENTE: Colleghi Consiglieri, è aperta la discussione sulla proposta di legge n. 192.

Ha chiesto di parlare il Consigliere Tonino; ne ha facoltà.

TONINO (P.C.I.): Il nostro Gruppo è d'accordo sulla proposta di legge presentata dal Gruppo dei Democratici Popolari ed è d'accordo anche sugli emendamenti che sono stati decisi a livello di Commissione.

Voglio sinteticamente ricordare perché siamo favorevoli a questo studio e mi rifaccio alle premesse della proposta di legge che sono contenute nella relazione. La necessità di fare in modo che la Regione si orienti verso il metodo della programmazione della spesa e che svolga, soprattutto, funzioni di indirizzo, di coordinamento, di controllo, cercando di decentrare tutte le funzioni amministrative, è un'affermazione, lo abbiamo già detto molte volte, che non può che trovarci consenzienti. Noi abbiamo, tra l'altro, presentato, proprio in materia di delega di funzioni amministrative verso i Comuni e le Comunità Montane, le nostre proposte di legge che, ci auguriamo, vengano discusse al più presto e che, comunque, saranno supportate dalla ricerca frutto di questa legge. Questa premessa quindi ci trova maggiormente d'accordo onde evitare che la Regione svolga troppe funzioni di amministrazione attiva.

Seconda osservazione molto importante: un processo di delega e di definizione dei compiti degli Enti locali non può essere disgiunto da una riforma della macchina regionale. Anche questa è un'affermazione che abbiamo fatto molte volte e vediamo con favore che è stata ripresa da questa proposta di legge, tant'è che fa un tutt'uno dello studio proposto: la riforma dell'apparato regionale da un lato e la definizione di un decentramento di funzioni amministrative dall'altro.

Sono, perciò, questi i cardini fondamentali del processo di riorganizzazione della macchina amministrativa nella nostra Regione, verso i quali bisogna andare con decisione in tempi brevi se si vuole fare in modo che la Regione funzioni meglio, che ci sia un allargamento della partecipazione, un coinvolgimento anche degli altri livelli nella decisione e nella amministrazione attiva.

Siamo infine d'accordo che se non si va rapidamente in tale senso i rischi, che sono indicati nella relazione del progetto di legge, di aumento dei residui passivi, di aumento della lentezza di spesa della Regione, di aumento di un accentramento regionale che oggi è esasperato, sono rischi reali.

Crediamo che sia necessario arrivare alla proposta nei tempi brevi possibili, altrimenti rischiamo di dilazionare ancora un'esigenza che, invece, è molto urgente. Si tratta, in sostanza, partendo dagli studi e dalle ricerche esistenti, di fissare, utilizzando degli esperti, alcuni filoni fondamentali su cui muoversi; questi filoni fondamentali possono a loro volta essere oggetto di studi più settoriali che deve necessariamente fare il Consiglio regionale, la Giunta regionale.

Dette queste cose, riconfermo il parere favorevole del nostro Gruppo.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Tamone; ne ha facoltà.

TAMONE (U.V.): Sono d'accordo con questa proposta di legge, già concordata con il Consigliere Lustrissy, vorremmo solo modificarla per quanto concerne il tempo concesso a questa Commissione per operare, perché ci pare che tre mesi siano pochi anche se sono rinnovabili. Cerchiamo di essere credibili già in partenza.

Avevamo chiesto a Lustrissy di modificare la dicitura "tre mesi", che si trova all'ultimo comma dell'art. 2, in "sei mesi". Mi pare che il Consigliere Lustrissy si fosse già dichiarato favorevole, quindi chiedo questo semplicissimo emendamento.

PRESIDENTE: Possiamo considerare chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'art. 1:

Art. 1

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad istituire una Commissione di studi legislativi per la riforma dell'organizzazione amministrativa regionale e del riordinamento degli enti locali.

La Commissione, presieduta dal Presidente della Regione o da un Consigliere regionale da lui delegato, è composta da non più di sette membri scelti tra docenti universitari di materie giuridiche, economiche e finanziarie, e docenti nelle stesse materie della scuola secondaria di secondo grado appartenenti ai ruoli regionali e da un segretario, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, che ne dà comunicazione al Consiglio regionale.

Per l'espletamento dei compiti di segreteria, il Presidente della Giunta istituisce direttamente apposito gruppo di lavoro disponendo contestualmente le assegnazioni di personale.

PRESIDENTE: All'art. 1, terza riga del secondo comma, è stato presentato il seguente emendamento sostitutivo; la parola "sette" è sostituita dalla parola "tre".

Ha chiesto di parlare il Consigliere Lustrissy; ne ha facoltà.

LUSTRISSY (D.P.): Volevo fare presente che è stata apportata una modifica anche alla relazione al disegno di legge che è contenuto nel verbale. L'ultimo capoverso viene sostituito con quello contenuto nel verbale della relazione.

PRESIDENTE: Se il Consigliere Lustrissy è d'accordo, la Segreteria della Presidenza provvede d'ufficio alla sostituzione.

Metto in approvazione l'emendamento proposto dalla Commissione all'art. 1, e cioè la terza riga del 2° comma, la parola "sette" con la parola "tre".

Esito della votazione:

Presenti: ventotto

Votanti: ventotto

Favorevoli: ventotto

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. I nel testo emendato:

Art. 1

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad istituire una Commissione di studi legislativi per la riforma della organizzazione amministrativa regionale e del riordinamento degli Enti locali.

La Commissione, presieduta dal Presidente della Regione o da un Consigliere regionale da lui delegato, è composta da non più di tre membri scelti tra docenti universitari di materie giuridiche, economiche e finanziarie, e docenti nelle stesse materie della scuola secondaria di secondo grado appartenenti ai ruoli regionali e da un segretario, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, che ne dà comunicazione al Consiglio regionale.

Per l'espletamento dei compiti di segreteria, il Presidente della Giunta istituisce direttamente apposito gruppo di lavoro disponendo contestualmente le assegnazioni di personale.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l' art. I testé letto:

Esito della votazione:

Presenti: ventotto

Votanti: ventotto

Favorevoli ventotto

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2:

Art. 2

La Commissione provvede all'elaborazione di progetti articolati:

a) riforma dell'Amministrazione regionale.

A tal fine, in particolare, si avrà riguardo: all'esigenza di superare l'attuale assetto organizzativo sulla base di principi di efficienza, collegialità, partecipazione e pubblicità dell'azione amministrativa; ai più funzionali modelli organizzativi individuati dalla legislazione più avanzata; ai principi e criteri contenuti nella legge 22 luglio 1975, n. 382; l'attuazione del più ampio decentramento di funzioni ai Comuni ed alle Comunità Montane.

b) di riforma dell'ordinamento degli Enti locali.

A tal fine, in particolare, si avrà riguardo alla ristrutturazione degli Enti locali su livelli comunali e di Comunità, entrambi destinatari del più ampio decentramento, con riferimento ai modelli organizzativi: individuati dalla legislazione più avanzata, nonché agli studi effettuati nell'ambito dei paesi della Comunità Europea in materia di servizi pubblici degli Enti locali.

L'elaborazione dei progetti deve essere definita nel termine di tre mesi a decorrere dalla data di insediamento della Commissione. Tale termine può essere prorogato, con decreto motivato, dal Presidente della Regione, che ne dà comunicazione al Consiglio regionale.

PRESIDENTE: C'è l'emendamento all'art. 2 presentato dal Consigliere Tamone in sede di discussione generale.

Nessuno chiede la parola su tale proposta. Metto, quindi, in approvazione l'emendamento:

Esito della votazione:

Presenti : ventotto

Votanti : ventotto

Favorevoli: : ventotto

Il Consiglio approva all' unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2 nel testo emendato:

Art. 2

La Commissione provvede all'elaborazione di progetti articolati:

a) riforma dell'Amministrazione regionale.

A tal fine, in particolare, si avrà riguardo: all'esigenza di superare l'attuale assetto organizzativo sulla base di principi di efficienza, collegialità, partecipazione e pubblicità dell'azione amministrativa; ai più funzionali modelli organizzativi individuati dalla legislazione più avanzata; ai principi e criteri contenuti nella legge 22 luglio 1975 n. 382; l'attuazione del più ampio decentramento di funzioni ai Comuni e alle Comunità Montane.

b) di riforma dell'ordinamento degli Enti Locali.

A tal fine, in particolare, si avrà riguardo alla ristrutturazione degli enti locali su livelli comunali e di Comunità, entrambi destinatari del più ampio decentramento, con riferimento ai modelli organizzativi: individuati dalla legislazione più avanzata, nonché agli studi effettuati nell'ambito dei paesi della Comunità Europea in materia di servizi pubblici degli Enti locali.

L'elaborazione dei progetti deve essere definita nel termine di sei mesi a decorrere dalla data di insediamento della Commissione. Tale termine può essere prorogato, con decreto motivato, dal Presidente della Regione, che ne dà comunicazione al Consiglio regionale.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 2 testé letto:

Esito della votazione:

Presenti : ventotto

Votanti : ventotto

Favorevoli : ventotto

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3:

Art. 3

Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione può avvalersi degli uffici dell'Amministrazione regionale, che sono tenuti a fornire la documentazione ed ogni altro elemento utile richiesto, anche relativi agli enti sottoposti al controllo dell'Amministrazione regionale.

Il Presidente della Giunta, su richiesta della Commissione può conferire ad esperti incarichi a tempo determinato per l'effettuazione di indagini, studi e ricerche sui tempi particolari.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 3 testé letto:

Esito della votazione:

Presenti : ventotto

Votanti : ventotto

Favorevoli : ventotto

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 4:

Art. 4

Ai membri della Commissione ed agli esperti di cui all'art. 3, oltre al rimborso delle spese di viaggio e delle spese di soggiorno regolarmente documentate, sono corrisposti compensi determinati con decreti del Presidente della Regione.

PRESIDENTE: All'art. 4 è stato presentato un emendamento sostitutivo, proposto dalla Commissione.

Do lettura dell'emendamento:

"Ai membri della Commissione ed agli esperti di cui all'art. 3, oltre al rimborso delle spese di viaggio e delle spese di soggiorno regolarmente documentate, sono corrisposti compensi determinati con deliberazione della Giunta regionale".

PRESIDENTE: Pongo in approvazione l'emendamento testé letto:

Esito della votazione:

Presenti : ventotto

Votanti : ventotto

Favorevoli : ventotto

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Questo emendamento sostituisce l'art. 4 originario.

Do lettura degli artt. 5 e 6:

Art. 5

Per il funzionamento della Commissione, ivi compresi gli emolumenti, i gettoni di presenza, le indennità ed il rimborso spese di trasporto per missioni ai componenti, nonché per tutte le altre attività concernenti l'espletamento dei compiti istituzionali della Commissione, è autorizzata, a carico dei bilancio della Regione, la spesa di 15 milioni per l'anno finanziario in corso.

Art. 6

Al pagamento delle spese previste dalla presente legge si provvede con apertura di credito a favore di un dirigente del ruolo amministrativo in servizio alla Presidenza della Giunta regionale.

PRESIDENTE: E' stato presentato un emendamento soppressivo degli artt. testé letti. Metto in approvazione tale emendamento:

Esito della votazione:

Presenti : ventotto

Votanti : ventotto

Favorevoli : ventotto

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 7 che diventa art. 5 nella nuova numerazione:

Art. 5

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con le disponibilità del capitolo 22200 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1982.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 5 testé letto:

Esito della votazione:

Presenti : ventinove

Votanti : ventinove

Favorevoli : ventinove

Il Consiglia approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 6 nella nuova stesura:

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

PRESIDENTE: Metto in votazione l' art. 6 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti : ventinove

Votanti : ventinove

Favorevoli : ventinove

Il Consiglio approva all' unanimità

PRESIDENTE: Non ci sono dichiarazioni prima della votazione segreta.

Si passa alla votazione segreta sul complesso della legge:

Esito della votazione a scrutinio segreto:

Presenti : ventinove

Votanti : ventinove

Favorevoli : ventidue

Contrari : sette

Il Consiglio approva