Oggetto del Consiglio n. 523 del 14 novembre 1979 - Verbale
OGGETTO N. 523/79 - Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la nomina ad un posto di Capo Servizio di Ragioneria presso la Segreteria generale dell'Amministrazione regionale. Approvazione del bando. Delega alla Giunta.
Con legge regionale 20 giugno 1979, n. 43, venne istituito, fra l'altro, presso la Segreteria generale dell'Amministrazione regionale un posto di Capo servizio di ragioneria.
Trattandosi di posto iniziale della carriera direttiva, la copertura dello stesso deve essere effettuata a mezzo di concorso pubblico, per titoli ed esami.
La Giunta regionale propone, pertanto, che
Il Consiglio regionale
accertato che presso la Segreteria generale è vacante un posto di Capo servizio di Ragioneria (carriera direttiva - ruolo del personale di ragioneria - gruppo regionale A/3).
Ravvisata la necessità di procedere alla copertura del posto di cui trattasi mediante concorso pubblico, per titoli ed esami.
Vista la legge regionale 20 giugno 1979, n. 43.
Visto il titolo IV, capo I della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni.
deliberi
1) di approvare il sottoriportato bando di concorso per l'espletamento del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la nomina ad un posto di Capo servizio di ragioneria presso la Segreteria generale dell'Amministrazione regionale, stabilendo che il termine di pubblicazione sia ridotto a 45 giorni ai sensi dell'articolo 84 della legge regionale 28.7.1956, n. 3;
2) di delegare alla Giunta regionale gli atti necessari all'espletamento del concorso di cui si tratta.
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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA NOMINA AD UN POSTO DI CAPO SERVIZIO DI RAGIONERIA PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE.
Articolo 1
È indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per la nomina ad un posto di Capo Servizio di Ragioneria presso la Segreteria generale dell'Amministrazione regionale (carriera direttiva, ruolo del personale di ragioneria, gruppo regionale A/3).
L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria del concorso di cui si tratta, per la copertura di altri posti di Capo Servizio di ragioneria che si rendessero vacanti fino ad un anno dalla data di approvazione della graduatoria stessa.
Al posto predetto è attribuito il seguente trattamento economico annuo lordo:
- stipendio iniziale tabellare di annue lorde lire 2.990.000, oltre alle indennità di cui alle leggi regionali 30 gennaio 1962, n. 2, 4 agosto 1975, n. 36, 6 giugno 1977, n. 40 e 4 giugno 1979, n. 33, l'indennità integrativa speciale, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e la tredicesima mensilità da corrispondere secondo le norme in vigore per i dipendenti regionali.
Lo stipendio iniziale tabellare è aumentato ad annue lorde lire 3.370.000 dopo 2 anni, a lire 3.800.000 dopo 6 anni, a lire 4.290.000 dopo 10 anni e a lire 4.840.000 dopo 14 anni.
Lo stipendio annuo tabellare è suscettibile di aumenti biennali in ragione del 4%.
Tutti i predetti emolumenti sono soggetti alle ritenute di legge previdenziali, assistenziali ed erariali.
Agli effetti dell'attribuzione del trattamento economico, sarà valutato, in misura varia, il servizio prestato presso altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 1974, n. 14.
Articolo 2
Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso del diploma di Ragioniere e del diploma di Laurea in Economia e Commercio o titolo equipollente.
Sono altresì ammissibili i dipendenti regionali, privi del prescritto titolo di studio, che risultino titolari, da almeno un quinquennio, di un posto di ruolo nella carriera di concetto e che nell'ultimo biennio abbiano riportato la qualifica di "ottimo".
I concorrenti dovranno, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
1) essere cittadini italiani;
2) godere dei diritti politici;
3) essere di buona condotta morale e civile;
4) conoscere la lingua francese;
5) essere di sana costituzione fisica ed essere esenti da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;
6) avere adempiuto agli obblighi di leva;
7) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 35°, salvo le eccezioni di legge;
8) non essere stati revocati, né dispensati, né licenziati per accertata colpa grave da un impiego pubblico o privato.
Il limite massimo di età non si applica agli aspiranti che siano titolari di posti di ruolo presso pubbliche Amministrazioni.
Articolo 3
La domanda di ammissione, redatta in competente bollo, se recapitata a mano, dovrà pervenire alla Presidenza della Giunta regionale, entro le ore 18 del......; la data e l'ora di arrivo della domanda saranno stabilite e comprovate dal bollo a data e dall'ora di arrivo che, a cura della Segreteria della Presidenza della Giunta regionale, saranno apposte su di essa. Se inviata per posta, dovrà essere inoltrata in plico raccomandato presentato entro il termine suddetto all'Ufficio postale di partenza: farà fede la data del timbro postale apposto sulla domanda stessa.
Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:
1) nome, cognome, data e luogo di nascita. I candidati che abbiano superato il limite massimo di età dovranno dichiarare in base a quale titolo hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
2) il possesso della cittadinanza italiana;
3) i1 Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) se hanno riportato o meno condanne penali; in caso affermativo le condanne riportate;
5) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
6) la indicazione del domicilio o del recapito;
7) i servizi prestati come impiegati privati o di pubbliche Amministrazioni e le cause di eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di impiego privato o pubblico.
La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un Notaio o dal Segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, ai sensi dell'art. 20 della legge 4.1.1968, n. 15.
Per i dipendenti di Enti pubblici è sufficiente il visto del rispettivo Capo Ufficio.
Articolo 4
I concorrenti dovranno allegare alla domanda i seguenti documenti:
1) i titoli di studio di cui al 1° comma dell'art. 2, salvo nel caso di ammissione ai sensi del 2° comma dell'articolo stesso. Il diploma deve essere prodotto in originale o in copia autentica. Sarà ammesso il certificato solo quando non fosse stato rilasciato il documento originale ma tale circostanza dovrà risultare dal certificato stesso;
2) gli eventuali titoli che conferiscono diritto alla partecipazione al concorso con precedenze e preferenze per la nomina, nonché gli altri titoli (di studio, di servizio e vari), che il concorrente riterrà opportuno di presentare nel proprio interesse. I documenti relativi ai titoli predetti debbono essere prodotti in competente bollo e debitamente legalizzati ove occorra;
3) l'elenco, in carta libera, di tutti i documenti prodotti in allegato alla domanda di partecipazione al concorso.
Articolo 5
Il concorrente che risulterà utilmente collocato nella graduatoria dovrà far pervenire alla Presidenza della Giunta regionale nel termine perentorio di trenta giorni - decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avrà ricevuto l'ordine in tale senso dall'Amministrazione interessata - i seguenti documenti - in competente bollo:
1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana, da rilasciarsi dal Comune di residenza. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non residenti nel territorio nazionale, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;
3) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che ai termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato medico, rilasciato da un Medico regionale o provinciale o dall'Ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;
6) situazione di famiglia;
7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare per coloro che abbiano prestato servizio militare o, in caso negativo, il certificato di esito di leva, debitamente vidimato, o certificato di iscrizione nelle liste di leva. I candidati che abbiano partecipato ad azioni di guerra debbono presentare, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa;
8) certificato di regolare condotta morale e civile, da rilasciarsi dal Sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno.
Articolo 6
I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 8 del precedente articolo 5 dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando di concorso.
Articolo 7
I concorrenti i quali, alla data del presente bando, si trovino in servizio quali titolari di posti di ruolo o inquadrati nei ruoli aggiunti presso pubbliche Amministrazioni, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 6 e 8 del precedente articolo 5.
In sostituzione di tali documenti i concorrenti possono produrre un certificato, rilasciato in competente bollo dall'amministrazione pubblica presso cui prestano servizio, che ne attesti la permanenza in servizio, nonché la copia in bollo dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio rilasciata dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.
I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti all'Arma dei Carabinieri, ai Corpi delle Guardie di Pubblica Sicurezza e delle Guardie di Finanza, possono presentare soltanto i seguenti documenti:
1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato generale del casellario giudiziale;
3) certificato, rilasciato in competente bollo dal Comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.
Articolo 8
I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Scaduto tale termine non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo delle domande stesse.
Articolo 9
Agli effetti della formazione della graduatoria, in caso di parità di merito, ferme restando le preferenze e precedenze stabilite dalle leggi dello Stato, saranno osservate le disposizioni previste dall'articolo 93 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico per il personale della Regione, approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni.
Articolo 10
Il nominato che senza giustificato motivo non assuma servizio entro venti giorni dalla data di comunicazione della nomina, è dichiarato decaduto dalla nomina stessa; l'Amministrazione regionale provvederà alla nomina di altro aspirante che ha conseguito l'idoneità seguendo l'ordine di graduatoria.
Articolo 11
La nomina del vincitore è fatta in via di esperimento per il periodo di un anno, trascorso il quale acquista carattere di stabilità.
Articolo 12
L'esame di concorso comprende le seguenti prove:
a) esame preliminare di lingua francese consistente in una prova di dettatura ed in una conversazione;
b) due prove scritte vertenti sulle seguenti materie:
a) ragioneria e contabilità applicate alle Regioni;
b) lo stato giuridico ed economico del personale della Regione Valle d'Aosta;
c) diritto del lavoro;
c) una prova orale vertente sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti materie:
- diritto costituzionale e amministrativo;
- scienza delle finanze;
- ordinamento della Regione Valle d'Aosta;
- norme in materia di assistenza e di previdenza dei dipendenti degli enti locali.
Coloro che non riporteranno la sufficienza nella prova di lingua francese o in ciascuna prova scritta, non saranno ammessi alle prove successive.
Articolo 13
La sede e la data di inizio delle prove di esame saranno comunicate agli interessati almeno dieci giorni prima delle prove stesse.
Articolo 14
Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le norme previste per l'assunzione in servizio del personale regionale di cui alla legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni.
Andrione (U.V.) - Per quanto riguarda i punti n. 16 e n. 17, si tratta di due oggetti del tutto normali, cioè i concorsi pubblici per due posti disponibili e con le abituali procedure.
Dolchi (P.C.I.) - Metto allora in discussione il punto n. 16 dell'ordine del giorno di cui ha già parlato il Presidente della Giunta. Ci sono obiezioni? Ci sono richieste di chiarimenti? Metto in approvazione, per alzata di mano, il punto n. 16. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: ventiquattro
Votanti: ventiquattro
Maggioranza: tredici
Favorevoli: ventiquattro
Il Consiglio approva all'unanimità.
Il Consiglio
delibera
1) di approvare il sottoriportato bando di concorso per l'espletamento del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la nomina ad un posto di Capo servizio di ragioneria presso la Segreteria generale dell'Amministrazione regionale, stabilendo che il termine di pubblicazione sia ridotto a 45 giorni ai sensi dell'articolo 84 della legge regionale 28.7.1956, n. 3;
2) di delegare alla Giunta regionale gli atti necessari all'espletamento del concorso di cui si tratta.