Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 474 del 7 aprile 2021 - Resoconto

OGGETTO N. 474/XVI - D.L. n. 13: "Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2021".

Bertin (Presidente) - Punto 4 all'ordine del giorno. Si esamina il nuovo testo predisposto dalla I Commissione, che comprende anche un emendamento della V Commissione. Per la relazione il Presidente della I Commissione, a nome anche delle altre commissioni, poiché l'atto è stato esaminato da tutte le commissioni. Il consigliere Restano si è prenotato.

Restano (VdA Unie) - Tocca al Presidente della I Commissione presentare questo disegno di legge che ha visto collaborare tutte le Commissioni insieme al Governo regionale, ma soprattutto insieme agli uffici, perché si tratta di una legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2021. In effetti è finalizzato alla manutenzione periodica del sistema normativo regionale e modifica venticinque leggi regionali afferenti ambiti diversi e si compone di ventisei articoli distinti per settori di intervento. Il filone seguito è quello di non mutare radicalmente la disciplina legislativa vigente e di apportare modifiche necessarie, volte a migliorare la comprensione del testo e/o coniugare meglio le varie leggi in vigore con le nuove normative con le quali in qualche modo hanno un collegamento.

Si tratta quindi di un disegno di legge prevalentemente di modifiche proposte dagli uffici, come ho detto prima. Abbiamo seguito un metodo di lavoro per cui ogni Commissione ha esaminato gli articoli di rispettiva competenza e dove l'ha ritenuto necessario ha apportato le modifiche del caso. La II Commissione si è riunita quattro volte, mentre le altre Commissioni si sono riunite una volta cadauna e poi al termine ci si è riuniti una volta per l'approvazione del testo e per l'approvazione degli emendamenti.

Trattandosi di modifiche prevalentemente tecniche con poco apporto politico, io propongo al Consiglio di dare per letta la relazione e mi soffermerei invece su quegli articoli del disegno di legge che ritengo abbiano una valenza più politica. La relazione, che devo dire è estremamente tecnica, è stata predisposta dalla segreteria della I Commissione in maniera accurata e dettagliata e per questo li ringrazio.

Per quanto riguarda invece gli articoli di maggior rilievo e portata per la popolazione, mi soffermerei su alcuni. Cerco di concentrare la vostra attenzione sull'articolo 2, "Interventi regionali a favore di una fondazione per la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio musicale tradizionale e per lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale". Questo articolo modifica l'articolo 6 della legge n. 8 del 1992, al fine di ridefinire il criterio per l'erogazione del contributo ivi previsto a favore della Fondazione Maria Ida Viglino, a titolo di concorso al finanziamento delle relative attività. La disposizione vigente, come modificata dall'articolo 7 comma 1 della legge regionale n. 3 del 2020, prevede che il contributo sia erogato in misura non superiore al 90 percento dell'ammontare della spesa per il personale sostenuta nell'esercizio precedente e comunque entro i limiti degli stanziamenti di bilancio. Pur continuando a determinare l'importo massimo del contributo in base all'ammontare della spesa per il personale, la modificazione proposta prevede al comma 1 di commisurarlo non alla spesa sostenuta nell'esercizio precedente, bensì alla spesa prevista in sede di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso, consentendo di anticipare i tempi per l'erogazione dei contributi. Al fine di assicurare la massima trasparenza nella determinazione della predetta spesa, il comma 2 che proponiamo propone di inserire all'articolo 6 della legge n. 8 1992 il comma 1bis, che prevede l'obbligo per la fondazione di comunicare all'Amministrazione regionale, prima dell'approvazione del predetto bilancio preventivo, il piano del fabbisogno del personale, in modo da consentire la formulazione di eventuali rilievi. Quanto sopra, come detto, per addivenire a un contenimento della spesa pubblica in linea come viene già fatto con altre amministrazioni pubbliche.

L'articolo 6 riguarda la modifica della legge regionale n. 32 del 2001: "Finanziamenti regionali per l'effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa". L'articolo 6 aggiunge all'articolo 5 della legge n. 32 del 2001 il comma 2ter secondo cui, limitatamente alla stagione invernale 2020/2021, cioè quella che abbiamo appena chiuso, per la liquidazione della spesa non rilevano le soglie minime previste dalla legge relative al periodo di funzionamento e alla percentuale di percorribilità delle piste. Questo perché, vista la pandemia, la norma prevedeva di avere almeno il 50 percento del chilometraggio delle piste complessive battuto e un certo periodo di apertura; considerato il periodo pandemico non abbiamo volutamente battuto tutte le piste, quindi non si raggiunge il 50 percento e neppure il periodo di tempo di apertura.

Ciò detto, il servizio erogato dagli impianti a fune è stato fondamentale per l'attività sportiva dei nostri ragazzi, per mantenere un minimo di turismo, quello che il periodo pandemico ci permetteva e quindi mandando anche in rosso i conti degli impianti a fune. Per questo si è deciso, e spero che lo si faccia all'unanimità, di andare incontro alle nostre società per dare un contributo al fine della battitura piste. Quindi un'attenzione particolare al mondo dello sci, al mondo del turismo che ha offerto un servizio alla Valle d'Aosta in questo difficile periodo.

L'articolo 7 modifica l'articolo 4 della legge n. 8 del 24 giugno 2002, "Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1980". La disposizione vigente prevede al comma 2bis che i complessi ricettivi all'aperto non sono equiparabili alle costruzioni e non sono soggetti al rilascio del titolo abitativo di tipo edilizio ai sensi della normativa urbanistica vigente; tra le altre, anche le case mobili. Al fine di superare criticità interpretative l'articolo 7 modifica il predetto comma 2bis dell'articolo 4 della legge n. 8 del 2002, introducendo una definizione delle dimensioni massime che non deve possedere la fattispecie di allestimento mobile, cioè la casa mobile. Dette dimensioni massime corrispondono a metri quadri 25 nel caso di un vano e metri quadri 35 nel caso di due vani, che differiscono pertanto da quelle minime previste dalla normativa statale per le abitazioni o strutture a carattere residenziale, che corrispondono a metri quadri 28 nel caso di un vano e 38 nel caso di due vani. Con questo articolo si intende risolvere un problema reale e pratico in vista del prossimo futuro e della prossima stagione turistica, andando incontro a quelli che sono i prodotti offerti dal mercato per quanto riguarda le case mobili, ma soprattutto a quelle che sono le caratteristiche morfologiche del nostro territorio e delle nostre attività ricettive che abbiamo preso in esame con questo articolo.

L'articolo 8 modifica l'articolo 13 della legge regionale n. 2 del 2003, "Tutela e valorizzazione dell'artigianato di tradizione", che disciplina le botteghe scuola. Nella formulazione vigente l'articolo 13 della legge n. 2 del 2003 prevede al comma 1 che la Regione promuova i corsi di formazione teorica e pratica per l'apprendimento delle tecniche di produzione di oggetti dell'artigianato di tradizione, purché siano effettuati presso imprese artigiane iscritte all'albo delle imprese artigiane o presso le cooperative iscritte al registro regionale degli enti cooperativi che esercitano le attività di produzione artigianali tipiche tradizionali della regione. Detti corsi sono finalizzati a consentire la partecipazione all'esperienza lavorativa e alla vita di bottega, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge regionale 2 del 2003, a giovani particolarmente dotati e motivati. Il comma 1 modifica il comma 1 dell'articolo 13, ampliando la modalità di possibile effettuazione dei predetti corsi attraverso la previsione che gli stessi possano essere svolti anche presso sedi messe a disposizione da soggetti terzi. Il comma 2 modifica invece il comma 2 dell'articolo 13 sostituendo la parola "giovani" con la parola "soggetti", in modo da ampliare la platea dei beneficiari delle attività delle botteghe scuola, infatti per giovani si intendono solo i soggetti non superiore a 35 anni. Con questo articolo si vuole permettere ai maestri artigiani di trasmettere il loro sapere agli allievi, che non sono solo gli allievi con età inferiore ai 35 anni, perché in questo periodo pandemico noi lo intendiamo anche come un'opportunità di lavoro da offrire a tutta la popolazione valdostana che vuole cimentarsi in questa difficile e particolare attività.

L'articolo 11 modifica l'articolo 3 della legge n. 18 del 2008, "Interventi regionali per lo sviluppo dello sci nordico". Individua gli interventi per i quali è prevista la concessione di contributi regionali, tra i quali sono compresi la realizzazione e l'adeguamento dei tracciati, l'acquisto e l'installazione di sistemi di innevamento programmato al servizio delle piste, nonché la realizzazione di sistemi di produzione e stoccaggio della neve, snow farm, l'acquisto di segnaletica e di pannelli informativi, l'acquisto di veicoli battipista, di motoslitte e la messa in sicurezza dei tracciati. Il comma 1 inserisce al comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 18 del 2008 la lettera dter, che include nei predetti interventi anche la realizzazione dei sistemi integrati di bigliettazione, necessari per migliorare l'offerta del settore dello sci nordico quale ausilio tecnologico indispensabile per permettere l'acquisto on line e la gestione integrata dei dati di tutti i comprensori sciistici valdostani. Anche in questo caso, come l'articolo citato in precedenza, è un'attenzione al mondo dello sci che in questo periodo pandemico ha offerto un servizio alla popolazione e a quei pochi turisti che sono venuti in Valle d'Aosta, ma soprattutto ha offerto un servizio ai giovani permettendo loro di praticare sport all'aperto e di prevenire quelle malattie psicologiche di cui tanto si è parlato. Questa è forse la vera prevenzione.

Mi sembra che l'attività dello sci alpinismo e dello sci nordico in questo periodo abbia dato un valore aggiunto alla nostra regione, infatti vi è stato un incremento del 40 percento dell'attività e per tale ragione questo Consiglio rivolge a queste attività una particolare attenzione.

L'articolo 14 inserisce, dopo l'articolo 3 della legge n. 3 del 2011, "Disposizioni in materia di autonomia funzionale e nuova disciplina dell'organizzazione amministrativa del Consiglio Regionale della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale n. 26 del 1991 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale), inserisce l'articolo 3bis e introduce al comma 1 il Comitato paritetico di controllo e valutazione dei risultati delle politiche regionali, composto da sei consiglieri regionali, in modo da garantire la presenza paritaria della maggioranza e delle minoranze, nominato dal Consiglio regionale con votazione a scrutinio palese su proposta del Presidente sentita la Conferenza dei Capigruppo. Ai sensi del comma 2, il Comitato si avvale, per lo svolgimento delle sue funzioni, di un apposito ufficio interno di supporto specialistico a carattere giuridico e amministrativo. L'Ufficio di Presidenza garantisce il necessario supporto organizzativo e finanziario per l'espletamento delle funzioni del Comitato. Il comma 3 demanda al regolamento interno del Consiglio la definizione degli strumenti e delle modalità di esercizio della funzione di controllo e valutazione dei risultati delle politiche regionali.

Si tratta di un importante articolo che permette al Consiglio di riappropriarsi di alcune funzioni proprie, quali la valutazione analitica e di sostanza delle norme che il Consiglio produce. Si tratta quindi di valutare le norme che il Consiglio propone e approva, per poi eventualmente arrivare a una loro modifica legislativa per migliorare quelli che sono gli atti prodotti, ma soprattutto l'efficacia degli atti sulla popolazione. Si tratta di un'attività di indirizzo e coordinamento che permetterà di rendere più efficaci ed efficienti le norme che noi produciamo.

L'articolo 17 modifica il comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 8 del 2016, "Disposizioni in materia di promozione degli investimenti", secondo cui la Regione valorizza le strategie e i progetti di imprese industriali medie e grandi che realizzino ricadute positive in termini di produzione, innovazione e occupazione nel territorio regionale, con particolare riguardo alla specializzazione intelligente del sistema produttivo, espungendo il riferimento alla necessaria dimensione media o grande delle predette imprese. La modificazione adatta la legislazione alle indicazioni fornite dall'Unione Europea circa la necessità di sostenere le attività di ricerca e sviluppo, estendendo l'ambito di applicazione della legge regionale per la promozione del sistema produttivo locale caratterizzato dalla presenza di piccole imprese e per la ricerca di nuove soluzioni connesse al mutato scenario socioeconomico, nel rispetto delle aree tematiche della strategia di specializzazione intelligente regionale.

Anche in questo caso si è voluta fare una scelta ben precisa, considerate le caratteristiche della nostra regione e del tessuto produttivo che è caratterizzato da imprese molto piccole rispetto a quello che è lo scenario europeo. Si è voluto adattare la nostra norma andando incontro al tessuto imprenditoriale senza attendere i tempi delle leggi europee, che a ben dire forse non sappiamo mai neanche se arriveranno a prendere in considerazione delle imprese delle dimensioni di quelle che interessano la nostra regione. Quindi è un passo avanti che le imprese si aspettavano da tempo e che andava fatto, al di là del periodo pandemico.

L'articolo 19 modifica l'articolo 6 della legge regionale n. 18 del 2016, "Disposizione per l'armonizzazione della legge n. 107 del 2015. Riforma del sistema nazionale di istruzione, formazione e deroga per il riordino delle disposizioni legislative vigenti con l'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta". Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 18 del 2016, rubricato in "prove di conoscenza linguistica", prevede che entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge l'Assessore regionale competente in materia di istruzione definisca con proprio decreto tipologie e modalità per l'effettuazione delle prove di conoscenza della lingua francese e inglese, di cui all'articolo 5 del decreto 44 del 2016. Questo ultimo articolo prevede che, in considerazione del sistema scolastico bi/plurilingue della regione, nelle istituzioni scolastiche della Valle d'Aosta si svolga, in aggiunta alle prove INVALSI di cui al decreto n. 286 del 2004 previste per il restante territorio nazionale, una prova di conoscenza della lingua francese e inglese, secondo le modalità definite dalla Regione e che sia introdotta a partire dalla scuola primaria l'insegnamento in lingua inglese di discipline non linguistiche con modalità CLIL.

L'articolo 19 in esame modifica l'articolo 6 della legge n. 18 del 2016, introducendo il comma 1bis, secondo cui la prova di lingua tedesca si sostituisce a quella di lingua inglese nelle scuole primarie e secondarie di primo grado della comunità walser facenti parte dell'istituzione scolastica dell'Unité des Communes valdôtaines walser e Mont Rose, sulla base di quanto previsto dall'articolo 40bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, secondo cui le popolazioni di lingua tedesca dei Comuni della Valle del Lys individuati con legge regionale hanno diritto alla salvaguardia delle proprie caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali. Alle popolazioni di cui al primo comma è garantito l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole, attraverso gli opportuni adattamenti alle necessità locali. Il successivo comma 1ter prevede inoltre che la prova di conoscenza della lingua tedesca si aggiunga in via facoltativa a quella di conoscenza della lingua inglese nelle scuole secondarie di secondo grado che prevedono nel proprio programma di studi l'insegnamento della lingua tedesca.

Con questo articolo andiamo a valorizzare il particolarismo linguistico della Regione autonoma Valle d'Aosta e quindi anche la nostra autonomia. Non è un obbligo per la scuola secondaria di secondo grado, ma è una scelta che quindi va intesa come un'opportunità che questo Consiglio vuole dare e quindi acquisisce un ulteriore valore aggiunto; si tratta di una precisa scelta di campo che intende valorizzare il nostro particolarismo linguistico.

L'articolo 22 modifica il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 5 del 2020, "Ulteriori misure urgenti per il sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", secondo cui le disposizioni dell'articolo 20 comma 5bis della legge regionale n. 17 del 2016, "Nuove discipline degli aiuti regionali in materia di cultura e di sviluppo rurale", si applicano a decorrere dal primo gennaio 2021.

L'articolo 20 comma 5bis della legge regionale n. 16 del 2017 prevede che coloro che risultano debitori di somme concesse alla Regione, anche per il tramite dell'agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura, AREA VdA, a titolo di anticipo di alcuni aiuti previsti dal programma di sviluppo rurale 2007-2013, 2014-2020 per le campagne agrarie 2007-2008-2009 e per le campagne 2015-2016, non possano beneficiare degli aiuti di cui alla legge n. 17 del 2016. Per poter accedere agli aiuti i beneficiari possono tuttavia richiedere che la somma prevista a titolo di aiuto a fondo perduto sia in tutto o in parte introitato in commutazione di incasso dalla Regione o autorizzando, ai sensi dell'articolo 1269 del Codice civile, la Regione stessa a liquidare la somma prevista a titolo di aiuto in tutto o in parte in favore di AREA VdA.

L'articolo 22 proposto differisce ulteriormente sino al primo gennaio 2022 la data a partire dalla quale trovano applicazione le predette disposizioni. Si prosegue in questo caso con un'attenzione al mondo agricolo, consentendo ancora per un anno di usufruire di queste agevolazioni anche alle imprese agricole che sono state negli anni che ho citato in difficoltà, permettendo quindi di utilizzare questi fondi per andare a coprire il debito che avevano verso la Regione o verso l'AREA.

Presidente - Con l'illustrazione della relazione fatta dal consigliere apriamo la discussione generale. Qualcuno intende intervenire? Non vedo richieste di intervento. Chiudo la discussione generale.

Ci sono delle repliche? Non vedo richieste, pertanto passiamo all'esame dell'articolato della legge e al voto degli stessi.

Come abbiamo evidenziato in precedenza, le modalità di svolgimento di questo Consiglio sono miste, pertanto anche la votazione: per i consiglieri presenti in aula il voto sarà come sempre espresso in modo elettronico in aula e con successiva chiamata dei consiglieri presenti in remoto che voteranno su chiamata.

Esaminiamo, come detto, il testo prodotto dalla I Commissione e iniziamo dall'articolo 1. Non vedo richieste di intervento, pertanto possiamo mettere in votazione l'articolo 1. La votazione è aperta. Invito il collega Segretario a collegarsi con i Consiglieri presenti via zoom.

Appello nominale dei consiglieri presenti in remoto sulla piattaforma zoom.

Lavevaz (UV) - Favorevole.

Marzi (AV-SA) - Favorevole.

Planaz (LEGA VDA) - Mi astengo.

Presidente - La votazione è chiusa.

Esito della votazione:

Presenti: 35

Votanti : 21

Favorevoli: 21

Astenuti: 14 (Aggravi, Baccega, Brunod, Carrel, Distort, Foudraz, Ganis, Lavy, Manfrin, Perron, Rollandin, Sammaritani, Spelgatti, Planaz)

Il Consiglio approva.

Posso dare lo stesso risultato per l'articolo 2? Stesso risultato. Articolo 3, stesso risultato. Articolo 4, stesso risultato. Articolo 5, stesso risultato. Articolo 6, stesso risultato. Articolo 7, stesso risultato. Articolo 8, stesso risultato. Articolo 9, stesso risultato. Articolo 10, stesso risultato. Articolo 11, stesso risultato. Articolo 12, stesso risultato. Articolo 13, stesso risultato. Articolo 14, stesso risultato. Articolo 15, stesso risultato. Articolo 16, stesso risultato. Articolo 17, stesso risultato. Articolo 18, stesso risultato. Articolo 19, stesso risultato. Articolo 20, stesso risultato. Articolo 21, stesso risultato. Articolo 22, stesso risultato. Articolo 23, stesso risultato. Articolo 24, stesso risultato. Articolo 25, stesso risultato. Articolo 26, stesso risultato.

Passiamo adesso al voto della legge nel suo insieme. La votazione è aperta. Invito il collega Segretario a collegarsi con i consiglieri presenti via zoom.

Appello nominale dei consiglieri presenti in remoto sulla piattaforma zoom.

Lavevaz (UV) - Favorevole.

Marzi (AV-SA) - Favorevole.

Planaz (LEGA VDA) - Astenuto.

Presidente - La votazione è chiusa.

Esito della votazione:

Presenti: 35

Votanti: 21

Favorevoli: 21

Astenuti: 14 (Aggravi, Baccega, Brunod, Carrel, Distort, Foudraz, Ganis, Lavy, Manfrin, Perron, Rollandin, Sammaritani, Spelgatti, Planaz)

Il Consiglio approva.