Oggetto del Consiglio n. 614 del 26 novembre 1981 - Resoconto
OGGETTO N. 614/81 - PROPOSTA DI LEGGE CONCERNENTE: "NORME PER FAVORIRE L'INSERIMENTO NELLA VITA SOCIALE DELLE PERSONE CON DIFFICOLTÀ PSICHICHE, FISICHE E SENSORIALI".
Presidente - Il Consiglio riprende i suoi lavori.
Ha chiesto di parlare l'Assessore alla Sanità ed Assistenza sociale, Rollandin, ne ha facoltà.
Rollandin (UV) - Con questo stato d'animo penso che parlare di andicappati sia perfettamente in tono. Ritengo doverose alcune precisazioni su quanto ha già detto il Consigliere Nebbia.
Questa legge riguarda non solo tutti i Dicasteri che possono poi essere interessati all'applicazione, ma interessa in modo preminente l'attività dei Comuni, e a questo proposito voglio ricordare che in questa fase di elaborazione è mancato l'appoggio e la valutazione dell'Amministrazione Comunale e che questo è stato sentito come una carenza effettiva, in quanto sarebbe stato importante vedere i risvolti di una legge di questo tenore una volta applicata.
Una delle preoccupazioni principali nella celebrazione di questo anno dell'andicappato è quella di proporre qualcosa che non si esaurisca nell'arco di un anno, ma che sia propositivo e di programma per l'avvenire; soprattutto sia attuativo e pratico. Questa legge, che ricalca nei principi - come hanno detto i proponenti - l'idea originaria, cerca di avere in tutti gli edifici, in particolare quelli pubblici, il rispetto delle norme già codificate, che sono state finora disattese dappertutto.
L'ho già detto in altre riunioni; basta fare un giro nei Comuni della Valle o nei palazzi regionali, nelle strutture sanitarie pubbliche, assistenziali, previdenziali, dove dovrebbe essere garantito l'accesso agli andicappati, per vedere come le norme del DPR 384 siano state disattese in toto.
Allora è giusto che sia rivolta ora un'attenzione particolare all'attuazione di questo decreto, che viene qui richiamato e che segue delle circolari già emanate a questo proposito.
Si entra poi in un campo più delicato, che è quello delle abitazioni civili, dove si chiede da parte della popolazione uno sforzo di crescita culturale; si chiede cioè l'accettazione di determinati vincoli da considerarsi come una possibilità in più per rendere qualificante una struttura che deve servire di comune appoggio. Infatti l'andicappato non è solo quello per nascita, ma è quello che può purtroppo colpire a tutte le età, per il quale dobbiamo cercare di trovare una soluzione indipendentemente dalla famiglia che purtroppo ne è colpita, e dall'abitazione che ha per ospite questa famiglia. C'è stato ricordato come sia importante che ci si adegui a queste strutture negli edifici a carattere collettivo e sociale.
Per quanto riguarda i mezzi di locomozione valgono due ordini di considerazioni: una già emersa anche nel recente dibattito avuto con l'Assessorato del Comune di Aosta e con i rappresentanti qualificati qui nel Palazzo regionale, riguarda i trasporti pubblici, i quali al fine di ottenere i finanziamenti che loro possono competere, debbono essere vincolati ad un adeguamento delle caratteristiche minime per permettere l'accesso anche ai portatori di andicaps fisici; l'altra concerne l'adeguamento delle strutture private, le quali sono già contemplate da una delibera regionale già pronta, che fissa delle tariffe per venire incontro agli interventi tecnici necessari. Valgano le stesse osservazioni per quanto riguarda le attività creative e sportive.
C'è inoltre questa Commissione, già proposta e presente nel D.L. originario, che avrà un compito importantissimo in quanto servirà alla consultazione degli organi amministrativi per vedere quale sia l'attuazione e come possa essere migliorata di volta in volta la parte che con questa legge quadro viene proposta. È quindi necessario che queste leggi, che non vengono proposte per demagogia o solo per darsi una facciata, ma con l'intento di compiere, per quanto possibile, dei piccoli passi indispensabili per dare una soluzione concreta ad un problema che non si può più pensare di risolvere solo con i proclami e le dichiarazioni; in concreto infatti tutti sono abbastanza egoisti nel non considerare l'andicap se non quando capita nella famiglia o parente più prossimo. Questo è un discorso già sollevato in altre riunioni, si tratta essenzialmente di una crescita culturale, in questo caso della nostra Regione ma in generale del Paese; vale a dire bisogna cambiare l'atteggiamento con cui viene affrontato il problema dell'andicappato, cioè quello pietistico, che non è l'atteggiamento ideale, ma anzi diventa per l'andicappato un nuovo elemento emarginante.
Dobbiamo tenere conto degli andicaps psichici che sono - come ricordava il Consigliere Nebbia - quelli di più difficile soluzione e che al di là di queste norme, devono vedere impegnate tutte le forze sociali per garantire quella partecipazione che possa aiutare ad affrontare questo problema, che non si può risolvere in tempi brevi, né con leggi, né con provvedimenti amministrativi.
Presidente - È aperto il dibattito sulla proposta di legge n. 253. Ha chiesto di parlare il Consigliere Péaquin, ne ha facoltà.
Péaquin (PCI) - Il Consigliere Nebbia ha ricordato prima come questo D.L. abbia avuto una serie innumerevole di rinvii; oggi finalmente sembra che il Consiglio sia deciso ad approvare questa nuova proposta, che è stata mediata e concordata dall'Assessorato alla Sanità ed Assistenza, dai proponenti e che deve passare attraverso la Commissione, la quale credo abbia in qualche modo contribuito alla modifica di alcune proposte, seppure di lieve entità. Non voglio stare a ripetere tutto quanto si è detto in quest'anno dedicato all'handicappato nei diversi convegni tenutisi in varie località della nostra Regione, promossi da vari Enti, Biblioteche, partiti politici, per sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema degli andicappati. Sappiamo come sia immensamente difficile affrontare questi problemi proprio perché c'è una posizione culturale di arretratezza nei loro confronti, che è la vera barriera da abbattere. Esaminando questa proposta, verrebbe voglia di avanzare ulteriori modifiche, però mi rendo conto che andare a ricercare la perfezione potrebbe portarci ad una situazione di blocco, mentre credo che quanto stiamo per fare oggi sia un passo misurato, ma con delle probabilità di successo.
Non fa onore alla Valle d'Aosta ed ai Comuni della Valle il fatto che nessun Comune abbia risposto ai quesiti posti dall'Assessorato alla Sanità sul D.L. d'iniziativa socialista di prima; non so spiegarmi se il motivo di questo loro silenzio sia dovuto ad impreparazione, a poca sensibilità nell'affrontare questo problema, o alla mancanza di mezzi e di possibilità di esaminarlo. Vale la pena di prendere in considerazione anche questo fra i motivi per cui i Comuni non hanno risposto: abbiamo tutti presente del resto come la maggior parte dei Comuni della nostra Regione si dibatta in gravi difficoltà a volte solo per avere ricoperto un posto di messo comunale oppure di segretario comunale.
Volevo, proprio nel momento di discussione di questa legge che prevede l'abbattimento delle barriere architettoniche, porre all'attenzione del Consiglio un altro problema concernente la legge finanziaria che dovrà essere approvata dai due rami del Parlamento, ad iniziare dal Senato, il 1° di settembre. Un comunicato stampa è pervenuto ai Capigruppo del Consiglio regionale per segnalare da parte dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili una situazione di difficoltà per quanto previsto nella legge finanziaria con l'art. 24 dove si prevede di abolire quelle norme che avrebbero permesso di dare un maggiore finanziamento alle persone invalide e civili. Il nostro Consiglio in quest'occasione dovrebbe esprimersi per condannare l'atteggiamento del Governo che in un anno così importante fa dei tagli a delle categorie molto precise, ed in particolare prevede l'abolizione dei benefici previsti dalla legge n. 33/80. Ed in questo senso, unitamente al Consigliere Mafrica, vorremmo proporre al Consiglio la votazione di un o.d.g. che esprima la propria solidarietà alla categoria degli invalidi civili in generale; nella quale includiamo gli andicappati, ritenendo l'autosufficienza finanziaria un elemento importante nella rimozione delle condizioni di emarginazione degli invalidi civili; vorremmo invitare i Gruppi parlamentari del Senato a tenere nella dovuta considerazione le esigenze di tanti cittadini, a cui la legge n. 33 del 1980 - che il Governo propone di modificare - aveva consentito di uscire da una situazione di deprimente dipendenza economica.
Presidente - Ha chiesto di parlare l'Assessore Rollandin, ne ha facoltà.
Rollandin (UV) - A proposito dell'o.d.g. che è stato presentato, vorrei chiarire alcuni concetti. Ritengo giusta l'osservazione fatta nei confronti di una categoria, qui si parla in particolare di un problema ed il Consigliere Péaquin diceva che l'approvazione dell'approvazione dell'art. 24 della legge finanziaria sarà una penalizzazione non indifferente delle conquiste codificate con la legge n. 33. Non si può essere d'accordo su questo, però se si fa un o.d.g. di questa portata in relazione alla legge finanziaria, allora bisogna considerare anche altri aspetti, perché se è vero questo, è altrettanto vero che sono inammissibili i tagli sulle protesi, un'aberrazione i tagli sui soggiorni climatici, un provvedimento iniquo il ticket. Chiedo che ci si esprima in modo concreto e completo sugli articoli della legge finanziaria che riguardano i tagli; teniamo conto che su questo aspetto specifico sia i Presidenti delle Giunte, sia gli Assessori alla Sanità, hanno proposto osservazioni di merito, degli emendamenti che hanno fatto propri in una conferenza dei Presidenti delle Giunte, che secondo notizie in nostro possesso non hanno sortito alcun effetto perché i tickets vengono mantenuti ed i tagli, predisposti con delle varianti, ci saranno comunque. Si dice che i tagli saranno relativi in quanto saranno predisposte altre fonti di finanziamento e che non sono stati fatti i calcoli giusti; valga per tutti il calcolo della spesa '81, dove c'era la diatriba se il calcolo giusto era di Lire 19.000 miliardi o i 21.900 miliardi erano i calcoli della Sanità rispetto a quelli del Tesoro. Si è arrivati ad una definizione sulla base di rendicontazioni eseguite congiuntamente da Tesoro e Sanità portando le spese a 22.004 miliardi. Direbbero chiaramente che la spesa è quella e su questo sono spese fisse che dovranno essere finanziate con una variazione di bilancio per l'81.
Se si deve prendere una posizione su cui non solo concordo, ma che è stata oggetto di o.d.g. specifici presentati dal Consiglio Sanitario e da tutti gli organi politici, alle sedi competenti, questa dev'essere globale e non a livello specifico per una categoria. Sono d'accordo in linea di principio che l'art. 24 sia penalizzato, ma non che ci si limiti solo a questo, per cui chiedo di considerare per un attimo questo o.d.g. fra l'altro sapendo a priori che non avrà nessun effetto, perché tutte le posizioni prese ufficialmente dal Presidente della Giunta e dall'Assessorato alla Sanità sono servite solo a vedere passare della carta da una Commissione all'altra. Si potrebbe modificare questo o.d.g., riunendoci per renderlo completo, e trasformarlo in un'elencazione degli articoli della legge finanziaria che si chiede con voto unanime di respingere, di modo che non appena arriveranno a prenderlo, lo metteranno dall'altra parte e diranno: "Anche la Valle d'Aosta". Ci sono infatti altre Regioni che hanno fatto così già prima di noi, in armonia con la posizione dell'Assessore alla Sanità, senza nessun esito perché ormai le Commissioni si sono già espresse.
Ore 17,59 presidenza del Presidente Giulio Dolchi.
Presidente - Ha chiesto di parlare il Consigliere Lustrissy, ne ha facoltà.
Lustrissy (DP) - Sull'o.d.g. vorrei dire che, pur stimando opportuna la proposta, è da prendere in considerazione quanto ha detto adesso l'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, Rollandin, per cui se i presentatori sono d'accordo, potremmo riunirci domani mattina o magari nel momento più opportuno per riesaminare l'o.d.g. e completarlo. Il problema è molto più vasto che non questo, più particolare, che riguarda la duplicazione di pensione; sappiamo benissimo quanto dibattito ha acceso questo problema nel paese per cui vogliamo considerarlo nel contesto dei provvedimenti della legge finanziaria nei confronti di queste categorie, di modo che non vengano penalizzate ulteriormente.
Per quanto riguarda il progetto di legge rielaborato dalla Commissione in accordo con i proponenti, ci dichiariamo favorevoli alla sua approvazione.
Presidente - Ha chiesto di parlare il Consigliere Mafrica, ne ha facoltà.
Mafrica (PCI) - L'o.d.g. da noi presentato ha comunque la sua importanza e anche gli o.d.g. dei Consigli regionali o le prese di posizione degli Assessori potranno servire almeno a creare una opinione favorevole o contraria ad un provvedimento qual è la legge finanziaria. Se è però opportuno ampliarlo ad altre questioni previste nella legge finanziaria, siamo d'accordo. La proposta del Consigliere Lustrissy è la più semplice, perché il rivedere questo o.d.g. in Consiglio richiederebbe del tempo, mentre è opportuno che domani mattina la Commissione Sanità recepisca altre indicazioni da noi fornite ed approvi per conto del Consiglio (se il Consiglio non sarà più riunito) oppure riporti in Consiglio (se il Consiglio sarà riunito) un o.d.g. su questa materia.
Presidente - Ha chiesto di parlare il Consigliere Carlassare, ne ha facoltà.
Carlassare (DPROL) - Prendo molto brevemente la parola per annunciare il mio voto favorevole alla legge in questione. Purtroppo per me si è trattato di sommaria lettura della legge perché non ho partecipato alle discussioni precedenti questa seduta, ma penso sia una buona legge, che sicuramente si potrà migliorare.
Per quanto riguarda l'o.d.g. se ci resta il tempo, potremmo insieme iniziare già a discuterlo fino da stasera, chiedendo magari una riunione dei Capigruppo in modo da poter votare - come Consiglio - l'o.d.g. già in questa seduta.
Presidente - Domani mattina il Consiglio certamente proseguirà i suoi lavori per l'esame dell'oggetto 22 bis, pertanto anche se finirà gli altri argomenti iscritti all'o.d.g. entro stasera, la proposta del Consigliere Lustrissy mi sembra la più valida.
Mentre la Commissione esamina la possibilità di un testo, riunendosi mezz'ora prima, il Consiglio precede con l'esame del provvedimento legislativo e soprassiede solo alla votazione dell'o.d.g. che sarà votato domani mattina, sempre in adunanza consiliare. Mi sembra questa fosse la proposta del Consigliere Lustrissy.
Se il Consiglio non ha obiezioni su questo modo di procedere, consideriamo chiusa la discussione e passiamo all'esame dell'articolato.
Do lettura dell'art. 1.
Art. 1
(Finalità)
La Regione promuove e sostiene, nelle materie di propria competenza, ogni intervento rivolto a consentire il mantenimento nel proprio contesto sociale delle persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali e a favorirne il pieno inserimento nella vita pubblica.
Tali obiettivi sono realizzati attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche, mediante l'assegnazione privilegiata o la realizzazione di alloggi, l'adeguamento dei trasporti, la promozione delle attività ricreative e sportive ed ogni altra iniziativa non espressamente prevista dall'ordinamento scolastico e dalle leggi regionali 20 giugno 1978, n. 47, e 11 agosto 1981, n. 54.
Presidente - Ha chiesto di parlare il Consigliere Tonino, ne ha facoltà.
Tonino (PCI) - Sull'art. 1 faccio una dichiarazione di voto che vale per tutta la legge, senza ripetere le osservazioni che ha fatto il Consigliere Péaquin che naturalmente condivido. Il valore della legge che oggi votiamo, è quello di dare il quadro dei comportamenti della Regione nel settore ed è una cosa tutt'altro che inutile, perché - come è stato ricordato - la legge dello Stato risale al 1971, mentre quella del DPR al 1978.
Sono passati anni nel frattempo, e con difficoltà si è fatta strada in mezzo a noi, tra gli Amministratori regionali, la necessità di avere un quadro di comportamento. È indubbiamente vero che i Comuni hanno dimostrato fin'ora una scarsa sensibilità, però è vero anche che come Regione dobbiamo fissare dei criteri e dare delle indicazioni più precise, che è quello che in sostanza la legge cerca di fare. Un'analisi attenta dell'articolato di questa proposta ci riporta ad una serie di adempimenti che la Regione dovrà svolgere nel futuro: si tratta di adempimenti che hanno la funzione di indirizzare l'attività dei Comuni da una parte e dei privati dall'altra, perché è chiaro che se non ci sono suggerimenti ed indicazioni per adeguare gli strumenti e la normativa urbanistica, si procederà con una certa difficoltà. D'altronde è un dato di fatto che gli strumenti urbanistici sono approvati dalla Giunta regionale e non mi risulta che fra le osservazioni fatte dalla Giunta nell'approvarli ci siano mai state indicazioni per applicare il DPR del '78, n. 384.
È un problema di comportamento e di consapevolezza generale che ci sta di fronte, così come la necessità di fare in modo che le abitazioni civili rispettino le indicazioni del DPR 384 non è solo un fatto volontaristico, ma di indirizzo da una parte, e, dall'altra, di agevolazioni economiche previste dall'art. 5 della legge, se si vuole fare in modo che i privati siano interessati a riadattare le loro abitazioni per superare le barriere architettoniche.
In sostanza concordiamo sull'importanza di sensibilizzare di più; questa è una legge quadro che ha la sua importanza, che ha al suo interno delle norme che impegneranno in futuro questo Consiglio e la Giunta regionale a fare degli atti concreti, dei quali c'è più bisogno.
Presidente - Metto in approvazione l'art. 1 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'art. 2.
Art. 2
(Enti Pubblici)
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge debbono essere recepite nei regolamenti edilizi comunali e nei piani urbanistici le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, adegua la propria legislazione in materia urbanistica, turistica, scolastica, di lavori pubblici, di trasporti e di edilizia pubblica, alle finalità ed ai contenuti della presente legge.
Presidente - Metto in approvazione l'art. 2 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'art. 3.
Art. 3
(Abitazioni civili)
Gli accessi agli edifici con più di due alloggi da adibirsi a civile abitazione devono prevedere varchi e porte esterne allo stesso livello dei percorsi pedonali o con essi raccordati mediante rampe.
Gli accessi devono avere una luce netta minima di 1,50 mtr.
Le zone antistanti e retrostanti l'accesso devono essere in piano e allo stesso livello ed estendersi, rispettivamente ciascuna zona, per una profondità di 1,50 mtr.
Qualora sia indispensabile prevedere una soglia, il dislivello massimo non deve superare i 2,5 cm.
Negli edifici con più di tre piani fuori terra l'ascensore, ove non previsto, deve presentare le seguenti caratteristiche:
una cabina di dimensioni minime di 1,50 mtr. di lunghezza e 1,37 mtr. di larghezza;
la porta della cabina di luce libera minima pari a 0,90 cm.
una luce libera sul ripiano di fermata, anteriormente alla porta della cabina, di almeno 1,50 mtr.
L'ascensore deve, altresì, possedere tutte quelle altre caratteristiche atte a consentire il trasporto degli invalidi su poltrone a rotelle, ivi compreso un agevole raccordo con l'accesso.
Le norme di cui al presente articolo si applicano dopo tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Presidente - Metto in approvazione l'art. 3 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'art. 4.
Art. 4
(Edifici a carattere collettivo e sociale)
Le strutture da adibirsi a pubblico spettacolo ed a pubblici esercizi, nonché a sale e luoghi per riunioni, devono essere realizzate secondi gli standards tipologici di abolizione delle barriere architettoniche previsti dalle vigenti norme.
Gli accessi da adibirsi ad esercizi pubblici in genere, compresi quelli per attività commerciali, devono uniformarsi, ove tecnicamente possibile, alle prescrizioni di cui al primo e secondo comma del precedente articolo 3.
Presidente - Ha chiesto di parlare il Consigliere Lustrissy, ne ha facoltà.
Lustrissy (DP) - Sull'art. 4 che riguarda gli edifici a carattere collettivo volevo raccomandare alla Giunta, in modo particolare al Presidente della Giunta, tramite l'Assessore alla Sanità, che oltre alle direttive già emanate, riguardanti la vigilanza, degli organi preposti al rilascio delle licenze edilizie, ci sia un richiamo generale ai Sindaci dei Comuni, affinché la vigilanza in rapporto a quegli edifici pubblici a carattere collettivo sia più concreta. Mi riferisco a quegli edifici alberghieri che hanno esposto l'apposito distintivo segnaletico sull'accessibilità della struttura agli invalidi, mentre in realtà non offrono nessuna possibilità di accesso a questa categoria.
Per cui avendo a disposizione adesso questo strumento di legge ed anche la possibilità di intervenire in modo più efficace nei confronti dell'autorità che ha la vigilanza sull'applicazione di questa normativa, si dovrà verificare se questi segni distintivi trovano una corrispondenza su un'effettiva accessibilità di questi esercizi pubblici alla categoria di cui stiamo discutendo.
Presidente - Ha chiesto di parlare l'Assessore alla Sanità ed Assistenza sociale, Rollandin, ne ha facoltà.
Rollandin (UV) - Concordo con le osservazioni del Consigliere Lustrissy. È vero che l'Amministrazione regionale deve svolgere la sua opera di controllo e d'incentivo nell'applicazione delle norme statali, in particolare la 384; a questo proposito è stata inviata a tutti i Sindaci una circolare del Presidente della Giunta, dove si ricordava che, com'è noto, le norme del regolamento 384 indicato in oggetto sono volte ad eliminare gli impedimenti fisici, comunemente definiti barriere architettoniche, che sono di ostacolo alla vita di relazione dei minorati. Tali norme si riferiscono in particolare alle strutture pubbliche di carattere collettivo-sociale e riguardano le nuove costruzioni e quelle già esistenti, nel caso che le ultime siano sottoposte a ristrutturazione, da cui seguiva poi l'elencazione. Quindi volevo informare che era già stata preoccupazione della Giunta emanare questa circolare.
Presidente - Metto in approvazione l'art. 4 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'art. 5.
Art. 5
(Privati)
Ai privati che costruiscono alloggi di abitazione o esercizi di qualsiasi genere aperti al pubblico o che provvedano al loro adattamento in conformità alle norme di cui al DPR 27 aprile 1978, n. 384, sono concesse agevolazioni finanziarie secondo norme regolamentari da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Presidente - Metto in approvazione l'art. 5.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'art. 6.
Art. 6
(Mezzi di locomozione)
La Giunta regionale è autorizzata:
- ad erogare contributi nelle spese per gli adattamenti degli autoveicoli e nelle spese per il pagamento degli interessi su mutui per l'acquisto di autoveicoli, a favore di persone titolari di patente automobilistica di categoria F, residenti in Valle d'Aosta;
- a stipulare convenzioni con autisti di piazza e autonoleggiatori per il trasporto di persone non deambulanti.
Le condizioni, le modalità, i requisiti per fruire dei predetti benefici, nonché gli importi dei contributi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
Presidente - Metto in approvazione l'art. 6 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'art. 7.
Art. 7
(Mezzi di trasporto pubblici)
La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto alle società di trasporto urbano ed extraurbano che adattino i loro mezzi per consentirvi l'accesso di persone impedite nei movimenti, anche su sedie a rotelle.
Nell'ambito della legislazione regionale concernente interventi a favore di aziende concessionarie di autoservizi di linea, potranno essere inserite norme che prevedano tariffe agevolate per persone anziane e handicappate.
Presidente - Metto in approvazione l'art. 7 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'art. 8.
Art. 8
(Attività ricreative e sportive)
La Giunta regionale è autorizzata a stipulare accordi o convenzioni con le federazioni sportive del C.O.N.I., con centri di avviamento allo sport, con circoli ricreativi e culturali, per favorire la pratica sportiva o ricreativa da parte delle persone handicappate.
Presidente - Metto in approvazione l'art. 8 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'art. 9
Art. 9
(Commissione consultiva e di proposta)
È istituita una apposita Consulta regionale con funzioni di consulenza e di proposta nei confronti della Regione per i problemi concernenti le persone handicappate.
La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta:
a) da tre Consiglieri regionali, con rappresentanza della minoranza, di cui uno con funzioni di Presidente;
b) da un rappresentante dell'Associazione dei Sindaci della Valle d'Aosta;
c) da un funzionario di tutti gli Assessorati regionali, designati dai rispettivi Assessori;
d) dal Presidente dell'Unità Sanitaria Locale della Valle di Aosta;
e) dal coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta;
f) da un rappresentante dell'Ufficio regionale della Motorizzazione Civile;
g) da un rappresentante del Corpo dei vigili del fuoco;
h) da un rappresentante dell'Istituto Autonomo per le case popolari;
i) da sei rappresentanti designati dalle associazioni locali degli handicappati.
Presidente - Metto in approvazione l'art. 9 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'art. 10.
Art. 10
(Oneri)
Per gli oneri finanziari derivanti dagli impegni previsti dalla presente legge, vi provvederà un apposito provvedimento legislativo entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Presidente - Metto in approvazione l'art. 10 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'art. 11.
Art. 11
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Presidente - Metto in approvazione l'art. 11 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Il Consiglio è chiamato a pronunciarsi sul complesso della legge per votazione segreta.
Votazione a scrutinio segreto
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 28
Maggioranza: 15
Favorevoli: 27
Contrari: 1
Il Consiglio approva.
