Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 705 del 23 maggio 2019 - Resoconto

OGGETTO N. 705/XV - Interpellanza: "Rispetto della normativa di riferimento nell'assunzione di due operatori tecnici presso i Presidi ospedalieri Parini e Beauregard".

Farcoz (Président) - Point n° 51 de l'ordre du jour. La parole au collègue Manfrin pour l'illustration.

Manfrin (LEGA VDA) - Come ho già evidenziato nel testo che ho presentato, appunto, con questa interpellanza, con questa iniziativa consiliare chiedo un chiarimento relativamente alla normativa utilizzata nell'assunzione di due operatori tecnici, categoria B, posizione B. Questa richiesta di chiarimento si origina dal fatto che questo concorso fa riferimento all'assunzione a tempo indeterminato tramite una chiamata pubblica. Lo strumento della chiamata pubblica - l'ho già ampiamente peraltro anche spiegato la scorsa volta sempre in quest'aula al collega Bertschy - tende a premiare le persone disoccupate da maggiore tempo e con il reddito più basso. Oggi però non parliamo di capacità delle persone selezionate, bensì della normativa utilizzata per la suddetta assunzione. Infatti nel bando pubblico che immagino che voi abbiate leggo quali riferimenti normativi vengono richiamati: il regolamento regionale n. 1/2013, la delibera di Giunta regionale n. 2148/2009 e la delibera di Giunta regionale n. 1317. Ho cercato quindi di esaminare, alla luce di questi riferimenti normativi, appunto, da quale normativa traesse forza questa chiamata pubblica. La delibera di Giunta regionale n. 1317 modifica un punto trascurabile della delibera n. 2148. La delibera n. 2148 invece dice una cosa molto interessante all'articolo 2, che è intitolato: "Avviamento di personale a selezione pubblica presso l'Amministrazione regionale, gli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e gli Enti locali della Valle d'Aosta" e precisamente al 2.1: "L'Amministrazione regionale, gli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e gli Enti locali Valle d'Aosta possono fare richiesta di avviamento di personale a selezione pubblica per le assunzioni a tempo determinato". L'assunzione a tempo determinato quindi è concessa con la chiamata pubblica, ma non quella a tempo indeterminato, così come invece è stato fatto nella chiamata pubblica che vi ho citato. Il regolamento regionale invece - anche questo citato nel bando quale normativa di riferimento - è ancora più tranchant. All'articolo 4, che è intitolato: "Assunzione di personale a tempo indeterminato" dice: "ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge regionale 22/2010, l'assunzione a tempo indeterminato del personale degli enti di cui all'articolo 1 avviene mediante concorso, corso-concorso o, limitatamente ai profili appartenenti alla categoria A, anche mediante avviamento degli iscritti alle liste dei centri per l'impiego". Questo regolamento peraltro è un allegato della legge regionale, come dice lo stesso titolo del regolamento: un allegato alla legge regionale n. 22. Sempre l'articolo 41 "Reclutamento" dice: "L'assunzione a tempo indeterminato del personale degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, avviene sulla base di programmi annuali, che costituiscono articolazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno, mediante procedure selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscono l'accesso dall'esterno e - badate bene - per le figure professionali di categoria A, l'assunzione può essere disposta mediante avviamento degli iscritti alle liste dei centri per l'impiego", anche qui bene evidenziato.

Comprenderete quindi che mi risulta incomprensibile come si possano citare fra la normativa di riferimento due delibere di Giunta e un regolamento allegato a una legge regionale, che dicono tutti che si può, sì, assumere con chiamata pubblica, ma solo a tempo determinato e solo se la risorsa è di categoria A. Oltre a questo, un'ulteriore stranezza: se prenderete la graduatoria finale che è allegata a questo bando, scoprirete che, oltre ai nomi e cognomi - hanno partecipato 22 persone -, ci sono anche dei punteggi. Il primo classificato ha il punteggio di 148, il secondo di 123, le due riserve hanno il punteggio di 122, il terzo, e 121 il quarto. Scorriamo la graduatoria e abbiamo tre persone a 100, 99, 94, 93, 82. Al punto n. 13 la persona in graduatoria ha il punteggio di 120, che è quindi superiore rispetto a quelli che sono davanti a lui. Quello successivo a lui, quello dopo di lui, il n. 14, ha 98 di punteggio, ma è sempre sotto coloro che invece hanno un punteggio inferiore, infatti sopra a lui hanno un punteggio di 82, di 93, di 94, eccetera. Così anche quello al n. 15, che ha il punteggio di 88, ma viene messo dietro quello che invece ha il punteggio di 82, che è al numero 12. Comprenderà che questa somma di stranezze mi ha fatto scrivere questa interpellanza per tramite della quale le chiedo se la summenzionata chiamata pubblica abbia rispettato la normativa di riferimento e, in caso contrario, quali siano le azioni che l'Amministrazione intende mettere in campo per porvi rimedio. Io, Assessore, glielo dico davvero con le migliori intenzioni, perché ho letto la normativa, ho guardato i riferimenti, ho letto la graduatoria e sono rimasto assolutamente perplesso. Mi auguro che lei possa chiarire.

Dalle ore 23:44 riassume la presidenza il Presidente Rini.

Rini (Presidente) - La parola all'Assessore Baccega.

Baccega (UV) - Io non so se riuscirò a chiarire, perché quanto le dirò non è nient'altro che quello che mi ha scritto l'Azienda USL rispetto al processo che hanno adottato relativamente a questa chiamata pubblica. Appunto l'Azienda USL mi dice che nel corso del 2018 ha fatto richiesta al Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione servizi per l'impiego, Centro per l'impiego di Aosta, di procedere con una chiamata pubblica per due operatori tecnici, categoria B, posizione B, da destinare ai Presidi ospedalieri di Umberto Parini e Beauregard. L'avviamento a selezione è stato effettuato nel rispetto delle norme ai sensi dell'articolo 16, della legge n. 56 del 1987, che sono le norme sull'organizzazione del mercato del lavoro e della delibera di Giunta regionale n. 21/1948 del 2009. Più precisamente, il citato articolo 16 della legge n. 56 del 1987 dispone espressamente che le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivi funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento, gli attuali centri per l'impiego. Tali enti possono dunque assumere, anche a tempo indeterminato, con chiamata pubblica, presso i CPI, fino al livello B compreso, per il quale appunto è sufficiente la licenza media. Per completezza informativa, voglio dire che gli enti del comparto regionale, di cui l'Azienda USL non fa parte, seguono invece una normativa differente, i cui riferimenti nello specifico sono da ricondurre alla legge regionale n. 22 del 2010, articolo 41, comma 11 e al regolamento regionale n. 1/2013, articoli 4 e 5. Questi enti possono assumere per il tramite di chiamata pubblica, facendo riferimento ai centri per l'impiego, per il livello A, anche a tempo indeterminato e dal livello B fino al livello D, per il solo tempo determinato. Questa differenza deriva dalla potestà legislativa della nostra Regione in materia di personale, in base all'articolo 2 dello Statuto speciale. Questo è quanto mi hanno detto. Se lei riscontra delle anomalie, faccia i passi che ritiene opportuni, questo lo posso dire.

Presidente - Per la replica, la parola al collega Manfrin.

Manfrin (LEGA VDA) - Ovviamente questo è implicito, non c'era neanche bisogno di dirlo. Io la inviterei soltanto a leggere, perché se lei si fosse fatto consegnare il bando, vedrebbe che gli uffici le hanno scritto dei riferimenti normativi... ce l'ha! Allora, guardi, legga: normativa di riferimento...

(interruzione dell'Assessore Baccega, fuori microfono)

... no, ma lei legga. Lei mi ha detto che un riferimento normativo è la legge n. 56/1987. È corretto?

(nuova interruzione dell'Assessore Baccega, fuori microfono)

... perfetto. Ora, legga dove c'è scritto: "normative di riferimento". Lei legge: "legge n. 56/1987"? No, lo dico io...

(nuova interruzione dell'Assessore Baccega, fuori microfono)

... sì, ma guardavo... così lo facciamo in diretta. Faccia questo controllo, abbiamo il tempo. Se lei legge n. 56/1987, io mi siedo e le chiedo scusa. In caso contrario, gli uffici le hanno scritto quello che in realtà non è...

(nuova interruzione dell'Assessore Baccega, fuori microfono)

... perfetto, ma guardi, è una riga... c'è scritto: "normative di riferimento". Nelle normative di riferimento c'è scritto: "regolamento regionale n. 1/2013, delibera di Giunta regionale n. 2148 e delibera di Giunta regionale n. 1317". Ora, lei immagini che una persona risponde a una chiamata pubblica, guarda la normativa di riferimento e vede scritte queste tre normative, queste tre leggi. Io sono stato ancora più estensivo e sono andato a prendere anche i riferimenti normativi della legge regionale a cui il regolamento n. 1/2013 è allegato. Come ho avuto modo di dirle, come peraltro ha anche letto lei successivamente, c'è scritto effettivamente che le assunzioni si possono fare per chiamata pubblica a tempo indeterminato, ma soltanto se il profilo è il profilo A. Ne consegue, proprio per l'autonomia in materia di assunzioni che lei ha ben ricordato, che si deve seguire la normativa regionale, questo è evidente, perché anche nella legge n. 56/1987 viene fatto presente che vi sono le assunzioni sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato "fatto salvo per le articolazioni regionali delle autonomie": questo è scritto in maniera molto chiara, ma la legge n. 56/1987 non è ricompresa nella normativa di riferimento. Ne consegue quindi evidentemente che o qui c'è una carenza di istruttoria nella chiamata pubblica - e questo è un grave errore -, oppure è stata fatta un'assunzione illegittima e questo è un errore ancora più grave, ma delle due l'una.