Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 446 del 6 marzo 2019 - Resoconto

OBJET N° 446/XV - Communications du Président du Conseil régional.

Rini (Presidente) - Alla presenza di 34 Consiglieri possiamo iniziare i lavori di questa seduta. Punto n. 1 all'ordine del giorno.

Deux propositions d'acte administratif ont été présentées:

- "Approvazione del piano pluriennale 2019-2021 per lo sviluppo del sistema informativo regionale, di cui alla legge regionale 12 luglio 1996, n. 16 - Attuazione delle linee guida per l'agenda digitale in Valle d'Aosta";

- "Approvazione del programma di dismissione dei beni immobili di Vallée d'Aoste Structure s.a r.l. ai sensi della legge regionale 18 giugno 2004, n. 10".

Je vous informe aussi qu'à partir du 19 février 2019 les réunions suivantes ont eu lieu:

Bureau de Présidence: une fois

Conférence des Chefs de groupe: une fois

Ie Commission: une fois

IIe Commission: deux fois

IIIe Commission: trois fois

IVe Commission: deux fois

Ve Commission: une fois

IIe Commission et IVe Commission ensemble: deux fois

Commission spéciale CVA: une fois.

Dans sa réunion d'hier la Conférence des Chefs de groupe a décidé d'inscrire à l'ordre du jour de cette séance l'acte amministratif suivant: "Autorizzazione alla Casinò de la Vallée S.p.A. a disporre di immobili, ai sensi dell'articolo 6 del disciplinare per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent", approuvé par la IIe et IVe Commission lundi 4 mars. Après on ira l'inscrire.

J'ai le plaisir enfin de vous informer que depuis lundi 4 mars, Gabriele Iannizzi, étudiant en classe de cinquième du Lycée scientifique Bérard d'Aoste, représente la Vallée d'Aoste à la 23e session du Parlement Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Comme vous le savez, le Parlement Jeunesse réunit, chaque année, près d'une centaine de jeunes qui dans le cadre d'une simulation parlementaire, tiennent le rôle de députés, de ministres, ou de journalistes. Cette année la discussion porte sur les violences sexuelles dans l'espace public, le remboursement des soins de santé, le désarmement, l'accompagnement des parents dans l'éducation des enfants. Les valdôtains peuvent participer grâce à l'Entente liant le Conseil de la Vallée avec les Parlements de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du Canton du Jura. Nous souhaitons naturellement un bon travail à Gabriele, qui sera à Bruxelles jusqu'à vendredi 8 mars.

Est-ce qu'il y a des requêtes d'intervention sur mes communications en tant que Président? La parole au collègue Gerandin.

Gerandin (MOUV') - Abbiamo ricevuto un'integrazione all'ordine del giorno che corrisponde al punto n. 3.01, laddove c'è la presa d'atto della sospensione del collega Marco Sorbara dalla carica di Consigliere e, in tale atto si legge: "Vista la nota protocollo n. 1926 del 1° marzo 2019 con cui il Presidente della Regione, in qualità di Prefetto, ha notificato al Presidente del Consiglio regionale il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 febbraio 2019, con il quale è stata accertata la sospensione del signor Marco Sorbara dalla carica di Consigliere regionale a seguito dell'applicazione da parte dell'Autorità giudiziaria della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere di cui all'articolo 285 del Codice di procedura penale". Ora, in quest'atto non c'è alcun riferimento alla data della sospensione del collega Sorbara. Si legge da fonti giornalistiche che la decorrenza sarebbe quella del 7 dicembre 2018, ma io mi chiedo come mai un atto così importante non sia allegato affinché ci permetta di ricostruire la vicenda. Se è stata una dimenticanza o quant'altro, noi le chiederemmo di avere copia di questo decreto prima di proseguire la discussione in quest'Aula, perché vorremmo avere coscienza di cosa eventualmente voteremo in Aula.

Presidente - Grazie, collega Gerandin, perché ci dà la possibilità di affrontare anche tale questione. Collega Manfrin, vuole la parola prima? Allora rispondo dopo al collega Gerandin.

Manfrin (LEGA VDA) - Semplicemente per associarmi alla richiesta fatta dal collega Gerandin. Ritengo che quest'Aula, per valutare debitamente la sua prosecuzione e lo svolgimento dei lavori abbia necessità di prendere visione di questo documento e valutarne i contenuti.

Presidente - Grazie, perché così chiariamo, mi sembra corretto chiarire, anche se poi in quest'Aula c'è chi è più titolato di me per spiegare dal punto di vista giuridico questa anomalia. In realtà non si tratta neanche di un'anomalia, ma porta effettivamente una data antecedente all'esecuzione materiale perché, come ben potete comprendere, è una materia delicata, è un arresto che viene fatto in maniera congiunta di un numero importante di soggetti e, ovviamente, deve essere coordinato e fatto simultaneamente. Questo sicuramente e verosimilmente è quello che ha portato a dilatare i tempi di un mese e mezzo più o meno rispetto ad altre vicende. Nel merito del D.P.C.M., effettivamente questa criticità era già stata sollevata e non solo dalla nostra Regione. Negli altri casi dove è stata applicata questa misura si sono trovati davanti alla stessa criticità. Anche se si potevano comunque trarre le conclusioni, giustamente l'allora Presidente della Conferenza dei Presidenti del Consiglio aveva sollevato esplicitamente tale questione per avere sia un parere pro veritate - a dir la verità è intervenuta anche la Corte di Cassazione a mettere una parola tombale su questa vicenda - che sull'interpretazione. Ovviamente a logica uno non poteva sapere prima dell'applicazione della misura cautelare, però giustamente è stato richiesto da parte dell'allora Presidente della Conferenza un parere pro veritate e, ripeto, poi è intervenuta la Cassazione a Sezioni Unite.

Comunque, a fugare ogni dubbio circa la possibile retroattività della sospensione del Consigliere Sorbara, mi sembra opportuno e dirimente leggervi parte di questa lettera. Sarà poi mia premura, collega Gerandin, farvi avere la copia della lettera che il Presidente della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea aveva scritto nel luglio 2017 - qui riguardava casi di altre Regioni, ma che ovviamente prevedono la stessa identica fattispecie - all'allora Presidente del Consiglio dei Ministri. Vi riporto letteralmente quanto detto: "Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri degli Affari regionali e dell'Interno, ha adottato diversi suoi decreti con cui ha accertato della sospensione di diritto di componenti di Consigli regionali incorsi in una delle cause di sospensione ivi previste. Da tali provvedimenti, come notificati ai Consigli regionali interessati a cura del Prefetto del capoluogo della Regione, al fine di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge, emerge che la sospensione del Consiglio regionale decorrerebbe in modo retroattivo dalla data del provvedimento giurisdizionale a cui la sospensione è riconnessa. Scrivo perché sul punto si è formata una giurisprudenza ormai consolidata della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha chiarito definitivamente che è la notifica al Consiglio regionale a determinare l'efficacia della sospensione di diritto e che, pertanto, essa decorre dal momento della ricezione della notifica del provvedimento medesimo". Vi do anche il riferimento della sentenza della Cassazione riunita in Sezioni Unite: è quella del 28 maggio 2015, la n. 11131. Se avete piacere, vi facciamo avere tutta la documentazione che ovviamente è stata studiata e approfondita dagli uffici della Presidenza, e li ringrazio. Vi è anche un parere pro veritate del professor Luboz, se non sbaglio, che sarà nostra premura fornirvi. La ratio di questa soluzione ermeneutica è stata esplicitata da ultimo in un'ulteriore sentenza della Cassazione civile - ripeto, anche se a logica di ratio della norma ci si arriva comunque - che su questo è stata molto chiara con una sentenza della Sezione I del 3 aprile 2017, la n. 8618, resa con riferimento ad un Deputato dell'Assemblea regionale siciliana. "Con tale pronuncia la Corte di Cassazione, nel ribadire in proprio orientamento, ha precisato che la suddetta interpretazione consente di evitare, in caso di ritardo nell'emanazione dell'atto amministrativo di accertamento della causa di sospensione, che una parte di quest'ultima resti confinata sul piano virtuale, in contrasto con le esigenze di effettività dell'istituto". La lettera terminava ovviamente con un invito allo stesso a recepire l'orientamento della Cassazione.

Spero di essere stata chiara. Distribuiremo ovviamente tutta la documentazione giuridica di supporto. La parola al collega Manfrin.

Manfrin (LEGA VDA) - Presidente, la ringrazio per avere fatto un quadro giuridico assolutamente importante. Noi però ovviamente chiederemo di sospendere il Consiglio fino a quando non verrà consegnata e non ci sarà stato il tempo di esaminare la documentazione relativa, che appunto è stata richiesta. Riteniamo che per poter inquadrare e proseguire i nostri lavori al meglio sia necessario poter esaminare tutte le carte,

Presidente -Credo che questa si ponga come una questione pregiudiziale dei lavori, quindi chiederei poi all'Aula di esprimersi. Su questo ovviamente noi vi faremo avere tutta la documentazione. Non abbiamo ritenuto di inviarla poiché non è né una presa di posizione politica, né tecnica, ma addirittura giurisprudenziale, quindi credo che sul punto non ci sia niente da chiarire nel merito, in quanto si è espresso ovviamente chi di dovere in maniera molto chiara e puntuale, come ho ricordato.

Prego, la parola al collega Sammaritani.

Sammaritani (LEGA VDA) - Credo che l'istanza di sospensione abbia una motivazione fondamentale. A parte che nel diritto amministrativo le questioni sono sempre piuttosto complesse e a volte di lana caprina, devo dire che, al di là della retroattività della decorrenza della sospensione, l'aspetto fondamentale è quello del possibile travolgimento di tutti gli atti che sono stati assunti nel medio tempore. Direi pertanto che è proprio questa la questione da esaminare, perché è vero che esistono dei principi in ambito di diritto amministrativo, quali quello del tempus regit actum, vale a dire che l'atto venga consolidato nel momento in cui si viene a realizzare, indipendentemente dalle vicende che ipoteticamente lo possono travolgere, però è anche vero che in un caso come il nostro - che probabilmente è un unicum - abbiamo avuto un governo che è caduto grazie al voto determinante di una persona la quale formalmente doveva essere già sospesa. Direi pertanto che è un caso di particolare delicatezza anche dal punto di vista politico, prima ancora che giuridico; quindi un approfondimento da parte nostra mi pare doveroso sia a livello amministrativo, ma ancor più a livello politico, per rispondere all'esterno a questo tipo di criticità.

Presidente - Collega Sammaritani, come dicevo prima, sicuramente lei conosce la materia molto meglio di me, ma sa bene che, al di là della ricostruzione giurisprudenziale che abbiamo fatto, vige comunque - al di là della fattispecie in oggetto di cui sarà mia premura distribuirvi tutta la documentazione - un principio giuridico sacrosanto, quello del "funzionario di fatto", che ovviamente lei conosce molto bene. Per cui il soggetto in questione, nel periodo che va dall'emanazione del provvedimento all'esecuzione del provvedimento stesso, ha esercitato le sue funzioni ovviamente in piena titolarità, pur non essendo a conoscenza del provvedimento. Questo è un principio giuridico consolidato, al di là di quello che abbiamo ricostruito con le sentenze; come dicevo, il principio del funzionario di fatto ricopre e investe ovviamente tutti gli atti portati avanti dal soggetto in questione.

Detto questo, se come forze di minoranza volete una sospensione per chiarire e leggere questi atti, ovviamente in questo caso la sospensione è concessa.

Prego, collega Spelgatti.

Spelgatti (LEGA VDA) - Vogliamo assolutamente una sospensione, sospensione che non sarebbe stato necessario chiedere se voi vi foste comportati correttamente, perché voi siete talmente consci della gravità del problema che si pone che nei riferimenti degli atti che abbiamo oggi non avete messo quello che in realtà sapete e che appunto è apparso su fonti giornalistiche, vale a dire la retroattività che è stata indicata in relazione alla misura cautelare. Voi non l'avete messo negli atti in maniera tale da non mettere la pulce nell'orecchio, ma nello stesso tempo vi siete però preparati tutta la difesa che oggi avete sottomano con sentenze e tutto quanto. È una difesa, perché oggi avete portato le sentenze, avete portato tutto poiché sapevate già che determinate problematiche sarebbero state sollevate. Se voi aveste messo a disposizione della minoranza tutti gli atti correttamente, facendo tranquillamente riferimento anche al problema della retroattività, anche noi avremmo potuto eventualmente studiare tutta la questione e avremmo potuto fare eventualmente una battaglia giuridica in questa sede, visto e considerato che voi vi siete preparati con sentenze e quant'altro.

Ripeto: il vostro comportamento non è stato assolutamente all'insegna della correttezza, perché sapete esattamente che questo è un problema grave dal punto di vista giuridico. È poi ancora più grave dal punto di vista politico perché, indipendentemente da tutto - voi potevate essere in buona fede o non in buona fede, Sorbara poteva essere in buona fede o non in buona fede -, quello che è determinante è il fatto che questo governo è stato comunque eletto con il voto determinante del diciottesimo, che appunto era Sorbara. Se fosse stato un caso di giurisprudenza normale, se ci fosse stata un'elezione con un'altra maggioranza, quindi con un ribaltone a 19, a 20 o quant'altro, il voto di Sorbara non sarebbe stato determinante. Peccato che in realtà quel voto è stato assolutamente determinante! Quindi, dal punto di vista politico - a parte giuridico - si apre una voragine in relazione alla legittimità di questo governo in carica.

Presidente - La collega Spelgatti ha fatto tanta confusione; mentre il suo collega Sammaritani era stato molto puntuale e aveva centrato il nodo della questione, lei ha fatto veramente una grande confusione.

Innanzitutto non permetto assolutamente di dire che si è mancato di correttezza, perché in questo caso lei accusa gli uffici della Presidenza del Consiglio e, se mi permette in quanto garante di quest'Aula e garante della Presidenza, non glielo permetto, perché gli uffici hanno operato nella massima correttezza, non c'entra nulla la politica. Giustamente lei ha tutto il diritto di fare le considerazioni politiche che farà nella fase successiva della discussione e lì giustamente dirà legittimamente quello che ha detto qui, ma se mi permette ora è fuori tema.

Qui stiamo parlando di una questione meramente tecnica e giuridica affrontata dalla Presidenza per il tramite dei suoi uffici che, ripeto, ringrazio per l'efficiente lavoro seppure in una condizione molto complessa e complicata. Forse lei non seguiva il Consiglio regionale, noi non ci siamo preparati con delle sentenze per rispondere a questo, questo si chiama "lavoro", si chiama "approfondimento". Questa questione è stata sviscerata in passato, poiché, ahimè, questa situazione si era già presentata. Se lei avesse seguito i Consigli regionali passati, avrebbe visto che tutto questo è già stato detto e affrontato, è tutto agli atti, quindi non c'è nessuna difesa. Non capisco questo tono accusatorio nei confronti della Presidenza, perché il caso per noi non esiste. Ovviamente la Presidenza del Consiglio si è fatta carico, con la massima serietà e come è giusto che sia, di tutti gli approfondimenti giuridici, cosa che è stata fatta e, nel caso di specie, non ci sono impedimenti tecnici giuridici.

Detto questo, altra cosa sono le considerazioni che lei ha fatto, legittime, politiche, ma che però deve fare in un'altra sede, non in questa. Sono contenta di farla sorridere, anche se in realtà su questo passaggio c'è poco da sorridere, perché è una questione tecnica e c'è da rispettare il lavoro che gli uffici della Presidenza hanno fatto con molta serietà, in maniera molto, molto precisa e puntuale. Non c'entra nulla con la parte politica. Qui dobbiamo semplicemente garantire il funzionamento dell'Aula e dei nostri organismi e questo è stato fatto, né più, né meno.

Ora sarà nostra premura farvi avere tutti gli atti affinché possiate ovviamente verificarli. Nel concludere faccio presente che anche nella stesura dell'atto non c'è stata alcuna volontà di omettere alcunché, ma abbiamo semplicemente riproposto lo stesso identico atto fatto in passato e fatto in tutte le Regioni d'Italia dove questa procedura è stata portata avanti.

Il Consiglio è sospeso per un quarto d'ora, giusto per analizzare gli atti. Li facciamo distribuire. Abbiamo fatto una copia per Capogruppo perché la documentazione è un po' corposa. Il Consiglio è sospeso.

La seduta è sospesa dalle ore 9:28 alle ore 9:51.

Rini (Presidente) - Ci sono richieste di intervento? Ha chiesto la parola il collega Sammaritani.

Sammaritani (LEGA VDA) - Come avevo già anticipato nel precedente intervento, è evidente che si tratta di una questione molto peculiare, perché è un caso che costituisce un unicum a livello nazionale. Perché dico questo? Lo dico sotto il profilo della nostra peculiare posizione, anche politica, e di quelle che sono le conseguenze di questa situazione. Evidentemente sono state già assunte varie decisioni in materia e sono quelle cui lei, Presidente, ha fatto correttamente riferimento pure dal punto di vista giuridico. C'è una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, quindi direi il supremo organo dal punto di vista giurisdizionale, normativo e nomofilattico addirittura del nostro sistema giudiziario, però è evidente che occorre segnalare la peculiarità.

Questa sentenza ci ha detto che l'effetto costituivo della sospensione si ha soltanto nel momento in cui vi è la notifica al Consiglio regionale e quindi effettivamente non il 7 dicembre, ma la data successiva, che è molto più recente. Questo è vero ed è consolidato in questo principio. Bisogna dire però che tale decisione, che si ricollega anche a una pronuncia della Corte Costituzionale - sempre a livello di criticità costituzionali di queste norme che potrebbero anche involgere il diritto all'elettorato passivo, quindi pure in quest'ottica -, è stata esaminata anche dalla Corte di Giustizia europea e si fa riferimento ad una visione dal punto di vista soggettivo, del soggetto che viene colpito da questo provvedimento.

Per quanto riguarda noi, invece, questa caratteristica peculiare è il fatto che dal punto di vista politico questa norma, questa interpretazione della Corte di Cassazione fa sì che per esempio un governo, così come anche un bilancio, siano stati approvati con il voto di un soggetto che, in realtà, seppur solo virtualmente, era già di fatto sospeso. Questo confligge un pochino con la ratio della norma, se vogliamo, per questo dico che è peculiare il nostro caso, perché la ratio della norma sarebbe quella di evitare che soggetti coinvolti in fatti di criminalità organizzata possano prendere parte o incidere sull'azione amministrativa degli organi, quello che invece è effettivamente avvenuto. Ci sono i soliti due interessi contrapposti e bisogna valutare qual è quello preponderante. Si va quindi a confliggere con quella che è l'interpretazione normativa sotto un profilo strettamente giuridico, cioè dicendo: "sì, l'effetto costitutivo non può che essere soltanto dal momento in cui viene questo provvedimento", che di fatto è un provvedimento automatico che il Presidente del Consiglio dei Ministri firma soltanto in un procedimento e che suggella un procedimento formatosi nel tempo che arriva poi alla sospensione. Pensate, la motivazione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite la trovate proprio nella sentenza ed è anche per dire che solo così la sospensione è vera, sennò altrimenti sarebbe solo virtuale, perché se il provvedimento ritarda di molto, magari di mesi, si avrebbe che, facendolo decorrere dal punto di vista proprio reale fin dall'origine, per alcuni mesi lui ha esercitato lo stesso e solo per gli altri mesi poi viene sospeso davvero. Questo a noi in realtà interessa poco, noi abbiamo un interesse contrario, quello della ratio della norma: evitare che un soggetto colpito da un provvedimento di sospensione e quindi c'è questo fumus di possibilità che possa essere stato condizionato da altre forze a prendere determinate decisioni, possa influire sulle decisioni dell'organo del quale fa parte. Ecco quindi la contrapposizione di due problematiche che, nel nostro caso, ha una valenza politica elevatissima, perché questo governo attuale è delegittimato. È qui il problema: è delegittimato non per la legge, perdonate l'ossimoro e la contraddizione, però è delegittimato politicamente, ancora una volta e ancora di più. È pertanto evidente che la conclusione di tutto questo ragionamento è che questo governo si dovrebbe dimettere.

Presidente - Ha chiesto la parola il collega Manfrin.

Manfrin (LEGA VDA) - Ringrazio ovviamente il collega Sammaritani per avere brillantemente inquadrato il problema, per motivi professionali le sue conoscenze sono certamente superiori a quelle di tutti noi, però ci tengo a evidenziare un paio di questioni.

Nella documentazione che ci ha fornito, Presidente, lei ha allegato una lettera predisposta dall'allora Presidente del Consiglio delle Regioni in data 18 luglio 2017 in cui si esponevano tutta una serie di valutazioni e di elencazioni giuridiche chiedendo un'interpretazione all'allora Presidente del Consiglio, all'allora Ministro per gli Affari regionali e all'allora Ministro dell'Interno. Di questo però non sappiamo se ci sia stata una risposta o no. Se non vi è stata una risposta, è evidente che la questione è chiaramente sospesa e non vi è una pronuncia definitiva su questo e allora è evidente che ci troviamo nella situazione chiaramente illustrata dal collega Sammaritani. Se, invece, una risposta c'è stata in tal senso, allora è evidente che è necessario esaminare anche questa risposta per poter correttamente prendere le decisioni e anche valutare l'attuale situazione della Giunta e di questo Consiglio. A questo proposito, io non posso peraltro non citare la presa di posizione di un eminente membro di questo Consiglio, nonché figura istituzionale, tale Augusto Rollandin che, a quasi due anni di distanza - oggi siamo il 6, allora era il 3 marzo 2017 - disse: "L'efficacia della sospensione parte dalla data della sentenza", e vi fu anche uno scontro istituzionale ai tempi, perché l'allora Presidente della Regione Augusto Rollandin sosteneva che quel provvedimento avesse efficacia retroattiva, mentre invece l'allora Presidente del Consiglio sosteneva che non l'avesse. Se anche un membro di questa maggioranza si è espresso con questa chiarezza e questa nettezza all'interno di quest'Aula, ci pare pertanto evidente che questa Giunta sia nettamente minata dalle fondamenta a livello chiaramente giuridico, a livello istituzionale e anche a livello politico.

Presidente - Grazie, colleghi, chiudiamo qui la discussione e proseguiamo con i lavori.

Collega Sammaritani, ho apprezzato il suo intervento, perché ha effettivamente focalizzato la questione che è tutta squisitamente politica e non giuridico-tecnica.

Collega Manfrin, la risposta a quella lettera e l'interpretazione al quesito giuridico non l'ha data naturalmente né l'allora Presidente Gentiloni, né - non me ne voglia - neanche il Presidente Rollandin. Loro non danno interpretazioni giuridiche, possono solo dare delle valutazioni politiche. Le risposte giuridiche sono arrivate dalle sentenze della Corte di Cassazione che le ho ricordato, giusto per risponderle, collega.

Per questa Presidenza del Consiglio tutti gli atti adottati e approvati dal Consigliere in questione dal 7 dicembre alla data dell'esecuzione della misura cautelare sono ovviamente legittimi. Qualora qualcuno - di quest'Aula o non - nutrisse dei dubbi sulla legittimità degli atti stessi, lo invito ad eccepirli nelle sedi opportune. Detto questo, vi chiedo di poter proseguire con i lavori. Ancora su questo punto, collega? Poi vi chiedo veramente di andare avanti con la discussione.

Collega Manfrin, le do la parola per la replica su questo, poi chiudiamo qua e proseguiamo con i lavori.

Manfrin (LEGA VDA) - Solo per eccepire parte della sua risposta perché, se il Presidente della Regione si esprime all'interno di quest'Aula, noi possiamo fare due ipotesi sul perché si esprima e sul perché motivi una sua presa di posizione. Possiamo ritenere che il Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta si esprima intuitu personae perché legge un documento e ritiene sponte sua che questo documento abbia quell'interpretazione o possiamo pensare - e ritengo che questa sia forse l'interpretazione migliore e più ficcante - che il Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta per elaborare quel parere e quella posizione si sia avvalso del supporto degli uffici giuridici a sua disposizione. In questo caso, se da una parte il Presidente della Regione ai tempi si espresse dicendo che secondo lui la decorrenza della sospensione partiva dal momento in cui c'era la data della sentenza, è evidente che se l'ha fatto sponte sua non ha certo reso un buon servizio a quest'Aula, ma si è espresso, e in questo momento lei, Presidente, con le sue affermazioni, sta delegittimando politicamente chiaramente quanto affermato; se, invece, si è espresso a supporto di quella teoria grazie a un supporto giuridico e legislativo fornito dagli uffici, è allora evidente che qui non c'è un'interpretazione univoca autentica, che tale questione non è stata ben delineata e che i rilievi che noi abbiamo fornito sono assolutamente fondati.

Presidente - Io non so in base a quali pareri e se allora ne avesse. Noi, però, come Presidenza del Consiglio, ci muoviamo solamente seguendo le norme, non abbiamo nessun ruolo politico, che è tecnico in questo caso. Ovviamente siamo supportati dai nostri uffici giuridici all'interno del Consiglio e, soprattutto, siamo supportati dalle sentenze emesse dalla Corte di Cassazione.