Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 153 del 4 ottobre 2018 - Resoconto

OGGETTO N. 153/XV - Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 della gestione straordinaria in liquidazione per l'esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent, a norma dell'articolo 8 della legge regionale 21 dicembre 1993, n. 88.

Fosson (Presidente) - La parola all'assessore Aggravi per l'illustrazione del punto 34.01 all'ordine del giorno.

Aggravi (LEGA VDA) - Do lettura della relazione per l'approvazione del bilancio al 31/12/2017 della gestione straordinaria in liquidazione della Casino de la Vallée.

La Casino de la Vallée gestione straordinaria è stata istituita nel 1993 con legge n. 88, la legge n. 36/2001 ha istituito la Casino de la Vallée S.p.A. e ha autorizzato la messa in liquidazione della gestione straordinaria: la liquidazione ha avuto corso dal primo gennaio 2003. La legge regionale n. 88/93 attribuisce alla gestione straordinaria la personalità giuridica di diritto privato, così la gestione straordinaria può essere inquadrata come una società di diritto regionale.

L'articolo 3 della legge n. 88/83 prevede che la gestione straordinaria sia amministrata da un comitato di gestione, mentre il comma 4 dell'articolo 8 prevede l'approvazione del bilancio annuale di esercizio da parte del Consiglio regionale. Di fatto il ruolo del Consiglio nell'approvazione del bilancio è assimilabile al ruolo svolto dall'assemblea degli azionisti nelle società di diritto privato. Con l'avvio della liquidazione il comitato di gestione è stato sostituito dal liquidatore, incarico inizialmente affidato al ragioniere Romano Bo deceduto il 9 ottobre 2016. L'incarico è oggi affidato al dottor Andrea Bo. La funzione e oggetto principale della liquidazione è stato assolto già all'inizio della procedura di liquidazione. Ad oggi di fatto la procedura di liquidazione si protrae unicamente, obbligatoriamente, per gestire i contenziosi nell'ottica di difesa dalle pretese finanziarie di terzi, un contenzioso che nel tempo si è via via ridotto, ancorché si rileva l'abnorme durata della procedura di liquidazione, conseguente al comportamento tenuto dal gruppo Lefebvre in sede contenziosa, che si oppone in ogni grado di giudizio alle numerose sentenze a lui avverse per le quali, godendo del fatto che le società del gruppo hanno sede in paradisi fiscali, non provvede al pagamento delle spese di giudizio a cui sono state condannate. Il bilancio è pertanto formato da poche poste, benché significative; non ci sono tuttavia né immobili né personale dipendente. Proprio per questo motivo a fine 2012 con l'articolo 23, della legge 11 dicembre 2012, n. 34, si è previsto che a decorrere dal primo gennaio 2013 il collegio dei revisori, di cui all'articolo 5, è soppresso e non dà luogo agli adempimenti di revisione contabile previsti dalla medesima legge. Il bilancio della gestione straordinaria è così in parte semplificato e si risparmiano i costi per la revisione contabile.

Quanto al contenzioso, riporto quanto indicato nella relazione del liquidatore nella nota integrativa, evidenziando che, in data 17 e19 gennaio 2018, sono state depositate le sentenze di Cassazione relative al contenzioso in corso con le società del gruppo Lefebvre ed aventi ad oggetto le richieste di riconoscimento di somme correlate ai contratti per la concessione in uso o locazione della banca dati e altri beni.

Con la sentenza n. 903/2018 la Corte Suprema di Cassazione riconosce, senza eccezioni, le ragioni della Casinò gestione straordinaria in liquidazione, respingendo il ricorso per revocazione di parte avversa con condanna alle spese.

Con la sentenza n. 126/2018, relativa al ricorso ordinario nell'ambito del contenzioso delle cosiddette "cause riunite", la Corte Suprema di Cassazione accoglie negli aspetti fondamentali le ragioni della Casinò gestione straordinaria in liquidazione, rinviando il giudizio alla Corte di merito esclusivamente per l'esame delle domande concernenti i beni immobili, fermo restando che ogni valutazione in merito è prematura in quanto necessariamente demandata all'esame dei contenuti dell'eventuale riassunzione del giudizio in Corte d'Appello da parte della controparte e all'approfondito esame della sentenza e dell'eventuale ricostruzione di controparte.

Il bilancio della gestione straordinaria al 31 dicembre 2017 non rileva particolari evoluzioni del contenzioso degne di nota ed evidenzia nel conto economico un risultato di esercizio in utile di mille euro. Nello specifico, nello stato patrimoniale, con una liquidità di 167.910 euro, debiti complessivi per 88.310 e crediti per euro 84.702, compresi i crediti lordi per spesa giudiziaria al netto del fondo di svalutazione di circa 2 milioni di euro, le cui probabilità di riscossione risultano a oggi remote per i motivi sin qui evidenziati.

Presidente - La IV Commissione si è espressa con parere favorevole a maggioranza.

Non ci sono interventi, pertanto pongo in votazione la proposta di deliberazione.

La votazione è aperta.

La votazione è chiusa. Comunico l'esito della votazione:

Presenti: 34

Votanti : 26

Favorevoli: 26

Astenuti: 8 (Bertin, Minelli, Mossa, Nasso, Pulz, Russo, Sorbara, Vesan)

Il Consiglio approva.