Oggetto del Consiglio n. 65 del 26 luglio 2018 - Verbale
|
Oggetto n. 65/XV del 26/07/2018 |
DESIGNAZIONE DEI MEMBRI EFFETTIVI E SUPPLENTI DELLA COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI AOSTA. |
Il Presidente FOSSON, dopo una breve illustrazione, dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 28 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
IL CONSIGLIO
Premesso che:
- la legge regionale 10 aprile 1997, n. 11, disciplina i criteri e le procedure per le nomine e le designazioni di competenza regionale e, in particolare, all’articolo 3, comma 1, stabilisce che le nomine indicate nell’allegato A sono attribuite alla competenza del Consiglio regionale;
- ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, recante l'approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, occorre ricostituire la Commissione e la Sottocommissione elettorale circondariale di Aosta;
- in particolare, l'articolo 21, primo comma, e l'articolo 25, primo e secondo comma, del d.p.r. 223/1967 prevedono quanto segue:
"In ogni comune capoluogo di circondario giudiziario, dopo l'insediamento del consiglio provinciale, è costituita, con decreto del Presidente della Corte di appello, una commissione elettorale circondariale presieduta dal Prefetto, o da suo delegato, e composta da quattro componenti effettivi e da quattro componenti supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente designati dal Prefetto, e tre effettivi e tre supplenti designati dal Consiglio provinciale."
"Nei circondari che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti possono essere costituite, su proposta del Presidente della Commissione circondariale, sottocommissioni elettorali in proporzione di una per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000.
Le sottocommissioni sono presiedute dai dipendenti del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere di prefettura, ed hanno la stessa composizione prevista per la Commissione elettorale circondariale".
- l'articolo 22, secondo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono comma del citato d.p.r, dispone quanto segue in merito alla costituzione delle Commissioni elettorali circondariali e, in particolare, in merito alla designazione da parte del Consiglio regionale dei nominativi da proporre al Presidente della Corte d'appello di Torino:
"I componenti, la cui designazione spetta al Consiglio provinciale, sono scelti fra gli elettori dei Comuni del Circondario estranei all'Amministrazione dei Comuni medesimi, sempreché siano forniti almeno del titolo di studio di una scuola media di primo grado ovvero che abbiano già fatto parte di Commissioni elettorali per almeno un biennio, e non siano dipendenti civili o militari dello Stato, né dipendenti della Provincia, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in attività di servizio.
Nella votazione, da effettuarsi distintamente per ciascuna Commissione, ogni Consigliere scrive sulla propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti, purché non inferiore a tre.
A parità di voti, è proclamato eletto il più anziano di età. Con votazione separata e con le stesse modalità, si procede alla elezione dei membri supplenti.
I membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione elettorale circondariale soltanto in mancanza dei componenti effettivi e, per quelli designati dal Consiglio Provinciale, in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti.
Gli adempimenti di cui ai precedenti commi nelle Regioni nelle quali non esistano i Consigli Provinciali vengono espletati dagli organi cui sono devolute le attribuzioni dei Consigli Provinciali medesimi.
I componenti della Commissione elettorale circondariale possono essere rieletti".
Ricordato che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 67/XIV del 25 luglio 2013, aveva designato:
- in seno alla Commissione elettorale circondariale di Aosta, quali membri effettivi, i Signori GOLIA Vincenzo, LAZZARO Salvatore e TAMONE Leonardo e, quali membri supplenti, i Signori CERLOGNE Jean-Baptiste, MAGRO Demetrio e VOLCAN Sergio;
- in seno alla Sottocommissione elettorale circondariale di Aosta, quali membri effettivi, i Signori BONANDINI Elisa, CERISE Luciano e ROLLANDIN Giuseppe e, quali membri supplenti, i Signori BORSELIO Luigi Maria, DIEMOZ Riccardo e PLATEROTI Sergio;
Preso atto che, a seguito dell'attivazione da parte della Segreteria della Giunta regionale della procedura prevista dalla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11, per la designazione di tre membri effettivi e tre supplenti rispettivamente nella Commissione e Sottocommissione elettorale circondariale di Aosta, è stato inserito, con apposito provvedimento dirigenziale, nell'albo regionale delle nomine e designazioni di cui all'articolo 7 della citata legge regione 11/1997, il seguente nominativo, quale membro effettivo e supplente sia della Commissione elettorale circondariale che della Sottocommissione elettorale circondariale di Aosta :
- CASELLI Maria Teresa, nata a Torino il 10.06.1946;
Atteso che l'articolo 11, comma 3, della l.r. 11/1997 prevede che, qualora non ci siano candidature valide presentate, l'organo competente può provvedere a nominare o designare persone che, pur non essendo iscritte all'albo, possiedono i requisiti richiesti in relazione all'incarico da conferire;
Precisato che l'articolo 5, comma 2, della l.r. 11/1997, stabilisce che chi ha ricoperto il medesimo incarico per tre mandati consecutivi, o comunque per dieci anni consecutivi, non può essere immediatamente nominato o designato per ricoprire lo stesso incarico e che il signor CERISE Luciano, quale precedente componente effettivo della sottocommissione elettorale circondariale, si trova in una delle situazioni sopraindicate;
Ritenuto pertanto opportuno proporre al Consiglio di procedere alla designazione di tre membri effettivi e tre supplenti, rispettivamente nella Commissione e Sottocommissione elettorale circondariale di Aosta, tenendo presente quanto previsto dal citato articolo 22 del d.p.r. 223/1967 e dagli articoli 4, 5 e 6 della l.r. 11/1997;
Richiamati il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e la legge regionale 10 aprile 1997, n. 11;
Visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente della Struttura Affari generali della Presidenza del Consiglio, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, sulla legittimità della presente deliberazione;
Proceduto a votazione a schede segrete, con l'assistenza della Consigliera segretario MORELLI e degli scrutatori Consiglieri COGNETTA, FARCOZ e MANFRIN, con il seguente risultato della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: trentacinque;
- Schede valide: trentadue;
- Schede nulle: tre;
- Schede bianche: una;
Hanno riportato voti:
Per la Commissione elettorale circondariale di Aosta:
Effettivi Supplenti
- CIPOLLONE Manuel: undici - CASELLI Maria Teresa: sette
- BIONAZ Laura: sette - MENZIO Laura: undici
- TAMONE Leonardo: undici - CERLOGNE Jean-Baptiste: tre
- LAZZARO Salvatore: due
Per la Sottocommissione elettorale circondariale di Aosta:
Effettivi Supplenti
- UDALI Vittorio: tredici - CHIABOTTO Alessia: dodici
- PLATEROTI Sergio: sette - BALESTRIERI Ercole: nove
- ROLLANDIN Giuseppe: nove - BORSELIO Luigi: otto
DELIBERA
1) di designare in seno alla Commissione elettorale circondariale di Aosta quali membri effettivi i Signori:
- CIPOLLONE Manuel
- BIONAZ Laura
- TAMONE Leonardo
e quali membri supplenti i Signori:
- CASELLI Maria Teresa
- MENZIO Laura
- CERLOGNE Jean-Baptiste;
2) di designare in seno alla Sottocommissione elettorale circondariale di Aosta quali membri effettivi i Signori:
- UDALI Vittorio
- PLATEROTI Sergio
- ROLLANDIN Giuseppe
e quali membri supplenti i Signori:
- CHIABOTTO Alessia
- BALESTRIERI Ercole
- BORSELIO Luigi
---
Prende la parola il Consigliere MANFRIN che chiede una breve sospensione dei lavori.
---
Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 12,03 alle ore 12,12.
______
