Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 3305 del 15 marzo 2018 - Resoconto

OGGETTO N. 3305/XIV - Disegno di legge: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Modificazioni alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge europea 2009), in conformità alla direttiva n. 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva n. 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Legge europea regionale 2018".

Farcoz (Presidente) - Punto n. 19 all'ordine del giorno.

La parole au collègue Bianchi pour l'illustration.

Bianchi (UV) - Il disegno di legge in oggetto reca disposizioni modificative di norme regionali in attuazione di vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, con particolare riferimento alla direttiva 2014/52/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, in materia di valutazione dell'impatto ambientale di progetti pubblici e privati. In particolare l'intervento normativo in esame modifica la legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge europea 2009), che al Titolo I reca "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui alle direttive 2001/42/CE e 2011/92/UE", recependo, soprattutto in relazione alla necessità di adeguamento degli allegati tecnici relativi alla VIA, le novità introdotte dalla predetta direttiva, il cui termine finale di recepimento era fissato al 16 maggio 2017.

In ambito statale la direttiva in esame è stata recepita dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, che ha modificato ampiamente il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e che la Regione autonoma Valle d'Aosta ha deciso di impugnare dinanzi alla Corte costituzionale limitatamente agli articoli 5, 16, comma 2 e 22 e i commi dal 1 al 4 e il 23, comma 4 e 24. In particolare i principali profili di illegittimità costituzionale rilevati dalla Regione sono connessi alla rideterminazione dei procedimenti di VIA di competenza regionale mediante la disciplina ex novo del provvedimento autorizzatorio unico regionale per i procedimenti di VIA di competenza regionale, estendendone l'ambito di applicazione ben oltre i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge 9 luglio 2015, n. 114 "Legge di delegazione europea" riferito alla mera "semplificazione e armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale anche in relazione al coordinamento e all'integrazione con altre procedure volte al rilascio di pareri e autorizzazioni a carattere ambientale", con riduzione dei poteri legislativi della Regione, cui è attribuita dal decreto la mera disciplina di aspetti organizzativi volti ad assicurare che le procedure siano conformi alla disciplina statale, con particolare riferimento alla regolamentazione dettagliata del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 104/2017. La Regione ha contestato, inoltre, l'obbligo di adeguamento cui è connesso, in caso di inerzia, l'esercizio di un potere sostitutivo attribuito alla competenza regionale. L'udienza relativa al predetto ricorso è fissata al 19 giugno 2018.

Tuttavia, posto che il recepimento delle direttive europee, secondo l'articolo 117 della Costituzione, spetta sia allo Stato che alle Regioni, in quanto, nelle materie di loro competenza, queste "provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza", la nostra Regione ha deciso di modificare la legge regionale n. 12/2009 proprio in attuazione della predetta direttiva europea, il cui termine di recepimento era tra l'altro decorso, anche per evitare eventuali procedure di infrazione da parte dell'Unione europea nei confronti dello Stato e il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti della Regione inadempiente.

Le modificazioni introdotte alla legge regionale n. 12/2009 non riguardano aspetti regolati dai citati articoli del decreto legislativo n. 104, oggetto dell'impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale, ma aspetti meramente tecnici o procedurali, derivanti dall'attuazione della direttiva stessa o contenuti in altri articoli, non impugnati, dal predetto decreto e correlati ad esigenze di semplificazione del procedimento. Pertanto il presente disegno di legge non inficia il ricorso in itinere.

Le modifiche introdotte dal presente disegno di legge più significative sono:

- un rafforzamento della tutela dei siti della rete Natura 2000 (articolo 15). Ricadono infatti in ambito di VIA anche gli interventi all'interno di tali siti individuati ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 8/2007;

- viene normato l'istituto di richiesta di pareri preliminari (articolo 15bis);

- si è ritenuto opportuno dedicare uno specifico articolo al suddetto istituto (che di fatto già avviene di prassi con la denominazione di "quesiti" rivolti dal proponente alla Struttura competente) per allinearsi con una relativa disposizione introdotta nella disciplina normativa nazionale. A tale proposito si sottolinea che la richiesta del CPEL di specificare meglio i possibili esiti del suddetto parere preliminare non è stata accolta, in quanto si ritiene già esauriente e specificato nell'articolo che il parere preliminare può anche determinare in merito alla non necessità di attivare una procedura di verifica di VIA, in quanto così recita: "La struttura competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie determinazioni indicando se le modificazioni, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere sottoposti alla procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA", quindi la modifica richiesta dal CPEL riguarda una fattispecie di esito già insita nell'articolato, pertanto non si è ritenuto di accogliere le modifiche richieste;

- il parere di VIA viene espresso con provvedimento dirigenziale (articolo 24) e non più con delibera di Giunta;

- le disposizioni relative al monitoraggio degli interventi sono state uniformate a quanto disposto dalla direttiva (articolo 26);

- la parte sanzionatoria è stata riscritta recependo la norma nazionale (articolo 27) con un sensibile aumento delle sanzioni che risultano sensibilmente aumentate (in certi casi anche quadruplicate);

- gli allegati sono stati solo marginalmente modificati recependo alcune modifiche della norma nazionale. Si precisa che non è stato recepito l'allegato 2bis della norma nazionale, in quanto oggetto di ricorso (tale allegato introduce una nuova procedura di competenza nazionale, la verifica di assoggettabilità a VIA nazionale, di fatto adducendo alla competenza nazionale varie tipologie progettuali quali infrastrutture a rete, metanodotti, acquedotti, eccetera);

- l'unica innovazione è la maggiore precisazione della definizione di allevamenti intensivi adeguata alla realtà regionale, concordata con la competente Struttura dell'Assessorato dell'agricoltura.

Come previsto dalla legge regionale n. 54/1998, è stato richiesto il previsto parere del Consiglio permanente degli enti locali. Tale parere (n. 4/2018) ha chiesto di riformulare il testo proposto per la lettera b) all'articolo 25bis (Rapporto tra provvedimento di VIA e autorizzazione), in modo da renderlo più facilmente leggibile e applicabile. Tale richiesta è stata accolta, previo confronto con la competente Struttura in sede di Commissione consiliare.

Président - Nous sommes en discussion générale. La parole au collègue Roscio.

Roscio (ALPE) - Per quanto riguarda il recepimento delle norme e delle direttive europee, il gruppo di ALPE non ha sostanziali osservazioni da fare, poiché il recepimento è praticamente un atto dovuto. Occorre rilevare che la nostra Regione aveva già una sua norma relativa alla valutazione di impatto ambientale, ma il Governo italiano è andato un po' oltre. È questo l'aspetto dubbio che avevamo sollevato in Commissione, perché con il decreto legislativo n. 104 lo Stato italiano ha superato i dettami della direttiva europea andando ad intervenire su prerogative che invece erano proprie della Regione (è stato anche ricordato dal collega Bianchi nella sua relazione). La Regione ha pertanto ritenuto opportuno di difendersi, di difendere le proprie prerogative, e il giudizio ha ancora da venire, ci vorranno alcuni mesi per avere una sentenza.

Sebbene questo disegno di legge non intervenga sugli articoli che sono stati impugnati di fronte alla Corte costituzionale, ma va sostanzialmente a recepire alcuni dettami più tecnici che altro, l'unico aspetto dubbio che avevamo sollevato in Commissione era questo: dato che il giudizio deve ancora pervenire, non è che poi ne sarà in qualche modo condizionato o se ne terrà conto nel momento in cui ci sarà il pronunciamento? A fronte di questo c'è stata la disponibilità di fare un approfondimento tecnico. L'Ufficio legale è intervenuto e ci ha rassicurati dicendo che ciò in alcun modo avrebbe pregiudicato qualunque esito dinanzi alla Corte costituzionale, per cui tutto quanto era stato fatto e portato avanti dalla Giunta non destava preoccupazione, non vi erano problemi. Questa era l'unica perplessità sollevata in sede di Commissione.

Per quanto riguarda invece il merito, da quello che possiamo leggere, il fatto di recepire le norme e le direttive europee sulla procedura di VIA chiarisce certi aspetti e, per altri, forse addirittura ne migliora le procedure, per cui da quel lato non abbiamo nulla da obiettare. Abbiamo però ritenuto opportuno sollevare - ma l'aveva già fatto anche il collega Bianchi - alcune perplessità, perché avevamo questo grande dubbio nei confronti di questo disegno di legge.

Presidente - Ricordo che siamo in discussione generale. Se non ci sono altri interventi, chiudo la discussione generale. Qualcuno vuole replicare? Allora passiamo all'esame dell'articolato.

Articolo 1. Non ci sono interventi. Mettiamo in votazione l'articolo 1. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.

Presenti: 30

Votanti : 27

Favorevoli: 27

Astenuti: 3 (Cognetta, Gerandin, Padovani)

Il Consiglio approva.

Articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12: stesso risultato.

All'articolo 13 vi è l'emendamento 1 della III Commissione. Metto in votazione l'articolo comprensivo dell'emendamento. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.

Presenti: 30

Votanti : 27

Favorevoli: 27

Astenuti: 3 (Cognetta, Gerandin, Padovani)

Il Consiglio approva.

Articoli 14, 15, 16 e allegato A, che sostituisce gli allegati A, B, F, G e H: stesso risultato.

Prima di mettere in votazione il disegno di legge nel suo complesso, chiedo se ci sono interventi. Collega Borrello, prego.

Borrello (AC-SA-PNV) - Per dichiarazione di voto, Presidente.

Se da una parte la direttiva europea n. 52/2014 deve essere recepita (sono le norme che lo dicono), dall'altra parte, al di là dei posizionamenti maggioranza/opposizione e Governo, a difesa della prerogativa dell'autonomia della Valle d'Aosta avevamo chiesto delle delucidazioni all'Ufficio legale per quanto riguarda eventuali implicazioni che poteva avere questa modifica del decreto legislativo n. 104/2017, anche a seguito del ricorso prodotto dall'Amministrazione regionale per l'invasione di competenze che questo stesso decreto legislativo prevede rispetto alle competenze della Valle d'Aosta.

Ringrazio sia l'Assessore Guichardaz che il Presidente della III Commissione che hanno convocato l'Ufficio legale all'interno della Commissione stessa. Lo dico senza spirito polemico, nella totale consapevolezza di difendere le prerogative autonomistiche della Valle d'Aosta riguardo alla tutela delle proprie competenze. Avendo avuto rassicurazioni e garanzie in tal senso, voteremo a favore.

Presidente - Non ci sono altri interventi. Metto in votazione l'intero disegno di legge n. 129. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.

Presenti: 31

Votanti : 27

Favorevoli: 27

Astenuti: 4 (Bertin, Cognetta, Gerandin, Padovani)

Il Consiglio approva.