Oggetto del Consiglio n. 3294 del 15 marzo 2018 - Resoconto
OGGETTO N. 3294/XIV - Interpellanza: "Contestazione di sanzioni amministrative nei confronti della società Sitrasb da parte del Nucleo di polizia tributaria".
Grosjean (Président) - Point n° 7 de l'ordre du jour. La parole au Conseiller Cognetta pour l'illustration.
Cognetta (GM) - Con questa interpellanza faccio il punto rispetto a quanto evidenziato, attraverso l'attività ispettiva tipica dei Consiglieri e anche mia, in relazione ad un verbale di contestazione fatto dal Nucleo di polizia tributaria alla società Sitrasb agli inizi di dicembre di quest'anno. Ora, senza voler entrare nel dettaglio tecnico all'interno dell'interpellanza, volevo capire dal Presidente, che risponderà sicuramente a nome della società: "a quali periodi d'imposta si riferiscono le violazioni rilevate"; quali sanzioni amministrative o pecuniarie in generale questo fatto comporterà per la società e quindi eventualmente che danno verrà cagionato alla società e, infine, se è intenzione del Governo dare indicazione a Sitrasb affinché si rivalga su chi ha commesso degli errori, perché sono errori ripetuti negli anni di gestione molto specifica e quindi io immagino che il responsabile amministrativo che ha fatto questo tipo di operazione abbia un qualche tipo di responsabilità, però non sta a me dirlo, vorrei ascoltare la risposta del Presidente.
Président - La parole au Président de la Région pour la réponse.
Viérin (UVP) - Come ricordava il collega Cognetta, è una questione del passato e della società e quindi riporterò le risposte che sono riferite al passato e sono riferite alla società.
A quali periodi di imposta si riferiscono le violazioni. La società ci comunica che il verbale di contestazione è riferito agli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. Nello specifico, il verbale evidenzia tre rilievi: due di tipo formale relativi ai rapporti fiscali con le società svizzere e il terzo invece è relativo all'interpretazione di una norma specifica per le società concessionarie di opere pubbliche, che è contenuta in un DPR del 1986 in materia di imposte sui redditi, quindi questo è per situare il periodo.
Per quanto riguarda la domanda: "quali sanzioni amministrative sono state contestate...", la società ha depositato all'Agenzia delle entrate le proprie osservazioni e in data 15 febbraio 2018 ha presentato istanza di accertamento con adesione riferita all'anno 2012, è già stato effettuato il primo contraddittorio il 23 febbraio 2018 e l'Agenzia delle entrate ha riconosciuto la validità delle tesi difensive della società riferite ai primi due rilievi, procedendo quindi all'annullamento degli stessi.
Per quanto riguarda il terzo rilievo, è stato rilevato un errore interpretativo della normativa, modificata nel 2011, e quindi la Sitrasb ha correttamente calcolato la quota deducibile degli accantonamenti effettuati, però la deduzione è stata fatta interamente nel 2012. Sono questioni tecniche, però per dire che alla fine il rilievo riguarda la sola competenza temporale e la società comunica che l'Agenzia delle entrate ha riconosciuto l'applicabilità della riduzione di un terzo della sanzione prevista e poi ha riconosciuto un ulteriore abbattimento del 50 percento, proprio rilevando che questo è stato un errore di interpretazione. La sanzione per il 2012 quindi ammonta a 8900 euro, per il 2013, 2014 e 2015 per lo stesso errore interpretativo la società regolarizzerà la propria posizione avvalendosi del ravvedimento operoso; per il 2016 invece la società vanterà un credito e quindi farà una dichiarazione integrativa.
Per quanto riguarda l'ultima domanda: "se è intenzione del Governo dare indicazioni alla società...", come abbiamo detto più volte, chiaramente la società, essendo una questione di competenza interamente e completamente degli organi amministrativi della società, adotterà le determinazioni del caso secondo le disposizioni di legge.
Président - La parole au collègue Cognetta pour la réplique.
Cognetta (GM) - La società ha dato una risposta senza però darla con completezza in quanto manca effettivamente qual è stata la sanzione iniziale, perché la sanzione iniziale - adesso, se ho capito bene, in qualche modo è stata ridotta, ma si sta ancora parlando e quindi non si sa esattamente come andrà a finire - era una sanzione di svariate centinaia di migliaia di euro, non proprio soltanto di 8 mila euro: 8 mila euro è l'ultima parte in effetti, mentre, per quanto riguarda i primi due punti, era una sanzione molto più alta. Parliamo di diverse centinaia di migliaia di euro, perché era stata sbagliata la gestione degli incassi da parte della società svizzera, diciamo nel passaggio di soldi tra la società svizzera e la società italiana.
Ora, io spero che non accadano più questi errori e soprattutto che non ci siano grosse ripercussioni sulla società, perché all'inizio la situazione era davvero disastrosa da un punto di vista economico, perché, quando si applicano sanzioni di quella natura, lei capisce bene che ci sono dei grossi problemi all'interno. Vede però, mi preme sottolineare questo all'interno della società: il fatto che se determinate persone hanno seguito male l'evoluzione normativa dell'iter e comunque ciò che viene fatto negli anni rispetto alle leggi... e sostanzialmente la norma era cambiata nel 2011 e non ce se ne è accorti per cinque anni... mi sembra che in quella società c'erano da fare dei correttivi piuttosto importanti, perché lei comprenderà che chi dovrebbe seguire correttamente l'evoluzione della norma e non lo fa poi accumula negli anni degli errori che possono causare danni di questo tipo. Io spero che la società a questo punto risolva con la commissione tributaria, o comunque nell'ambito del contenzioso, una multa che all'inizio era effettivamente enorme, perché parlavamo di tantissimi soldi. Cercherò di capire successivamente ancora che altro è accaduto rispetto alla gestione economica nel suo complesso, perché ci sono anche altre questioni che restano in sospeso rispetto a questa società.
