Oggetto del Consiglio n. 211 del 30 aprile 1981 - Resoconto
OGGETTO N. 211/81 - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "REVISIONE PER L'ANNO 1980 DELLE ALIQUOTE DI CUI ALL'ART. 2, LETTERA B) DELLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1974, N. 27, RECANTE CONTRIBUTI DI ESERCIZIO ALLE AZIENDE CONCESSIONARIE DI AUTOSERVIZI DI LINEA PER VIAGGIATORI".
Presidente - Per la relazione la parola all'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, Chabod.
Chabod (DC) - Beh, questo provvedimento è dovuto per legge; tutti gli anni lo facciamo.
Presidente - È aperta la discussione generale. I Consiglieri sapranno che su questo argomento ci sono due tipi di intervento; pertanto ci richiamiamo alle passate discussioni.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Tonino. Ne ha facoltà.
Tonino (PCI) - Dopo l'esauriente relazione dell'Assessore Chabod, credo sia necessario sollevare alcuni problemi per quanto riguarda questo intervento della Regione; lo faremo in modo ben più articolato nella Conferenza Regionale sui Trasporti, convocata a breve termine, e aspettiamo di vedere in quella sede quali saranno le tesi portate dall'Assessorato.
Noi ci troviamo di fronte a tre possibilità di intervento nei confronti delle autolinee in concessione: una prima possibilità consiste nell'intervenire sul costo del personale, in pratica pagando la differenza tra i contratti stabiliti, che sono molto bassi, e i salari che giustamente debbono essere riconosciuti ai lavoratori delle autolinee; un secondo intervento consiste nel rinnovamento del parco autobus, e prevede quindi contributi per migliorare il parco di automezzi; il terzo intervento, ed è quello che esaminiamo oggi, riguarda il deficit di gestione che denunciano le società che hanno in esercizio le autolinee. Quest'ultimo è uno dei provvedimenti più delicati, perché è vero che è dovuto per legge, ma sulla quantità e sul come dare i contributi spetta a noi la funzione di controllo; spetta a noi, anzi, il compito non solo di controllare, ma anche di decidere se è conveniente continuare a dare i contributi alle autolinee in questo modo.
La legge regionale del 1974, n. 27, dispone intanto che le imprese che possono beneficiare del contributo regionale devono aver garantito la normale efficienza del servizio e devono aver osservato le disposizioni contrattuali di lavoro nonché le leggi sociali, e che la Giunta potrà comunque concedere i contributi solo dopo che l'impresa abbia provveduto ad eliminare le deficienze del servizio e ad ottemperare agli obblighi di cui si parlava precedentemente. È prevista una documentazione prodotta dalle società concessionarie ed una dichiarazione sottoscritta dalle stesse società; è previsto infine un controllo da parte della Regione sui loro bilanci. È questo meccanismo che secondo noi deve essere rivisto in modo che il controllo sia fatto seriamente; perché sappiamo tutti che il controllo sul bilancio è fatto in modo approssimativo, quando addirittura non è fatto, e che i bilancio sono presentati dalle società e molto spesso sono bilanci di comodo: anche questo va detto! Sono questi elementi che già da soli ci dovrebbero indurre, vista l'ingente somma di denaro che dobbiamo spendere, a ripensare all'intera materia. Azienda regionalizzata, società mista, società concessionaria: questo è un problema che può essere esaminato solo nel momento in cui si hanno elementi più chiari sulla qualità e sulla efficienza del servizio, ma oggi la Giunta si presenta senza dirci se ha adempiuto agli obblighi di controllo sulla qualità del servizio, previsti dall'art. 5 per vedere in fin dei conti se questi soldi sono spesi bene o no. Noi riteniamo, come abbiamo già spiegato in altre occasioni, che questa sia proprio la questione rispetto alla quale le deficienze della Giunta e della Regione sono più macroscopiche, nel senso che non si può continuare a spendere una così ingente quantità di fondi pubblici senza alcun controllo e per dei servizi che sono molto spesso carenti: non credo che sia qui il caso di fare esempi, ma se ne potrebbero fare moltissimi!
Per questa ragione, noi siamo contrari all'approvazione del disegno di legge e ci auguriamo che l'intera questione sia finalmente rimessa in discussione in sede di Conferenza, per poter avere anche una visione unitaria dell'intervento; dovrebbe servire a qualcosa, dovrebbe servire soprattutto a farci aprire gli occhi su esempi come questi che, secondo noi, non sono certamente positivi.
Presidente - Altri chiedono di intervenire in sede di discussione generale? Possiamo considerare chiusa la discussione generale? È opportuno precisarlo, perché se non chiudiamo la discussione generale, dopo la risposta dell'Assessore, ovviamente tutti i Consiglieri possono intervenire nuovamente; forse nel caso precedente non sono stato sufficientemente chiaro.
È chiusa la discussione generale. La parola all'Assessore Chabod per la conclusione.
Chabod (DC) - Rispondo al Consigliere Tonino senza fare alcuna polemica, perché qui ci sarebbe da aprire i capitoli. Ad ogni modo, posso assicurare che la Giunta ha attentamente vagliato questo problema, ha chiesto la copia dei bilanci delle aziende concessionarie, ha fatto insomma tutto quello che poteva, e per questo siamo arrivati a portare il disegno di legge in Consiglio.
Per quanto riguarda la discussione dei problemi sollevati dal collega Tonino, poiché il 7 maggio si terrà il Convegno sui Trasporti, ne parleremo in quella sede, ove tutti potranno dire quello che pensano, e ne trarremo poi le conseguenze. Purtroppo, per il momento non possiamo che approvare questo disegno di legge, perché si tratta di un obbligo di legge; ma d'altra parte, non siete voi che difendete gli operai? Non siamo solo noi a farlo, no? e con questo disegno di legge ci saranno vantaggi anche per i dipendenti delle aziende! Dunque, io propongo di approvare questa legge.
Presidente - Passiamo all'esame dell'articolato.
Presidente - Do lettura dell'art. 1.
Art. 1
Le aliquote di cui alla lettera b) dell'art. 2 della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27, da applicare per l'anno 1980, sono stabilite fino ad un massimo di :
- £. 490 per autobus/Km. per tutte le linee o tratti di linee svolgentisi in territorio regionale i cui capilinea siano a quota inferiore a mt. 800;
- £. 531 per autobus/Km. per tutte le linee o tratti di linea svolgentisi in territorio regionale con almeno un capolinea situato a quota superiore a mt. 800, purché posto nel territorio della Regione Valle d'Aosta, con esclusione di linee che hanno percorso esclusivamente corrente sulla direttrice Torino-Aosta-Courmayeur.
Presidente - Nessuno chiede la parola?
Presidente - Metto in approvazione l'art. 1.
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 28
Maggioranza: 15
Favorevoli: 20
Contrari: 8
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'art. 2.
Art. 2
La Giunta regionale adotta i provvedimenti previsti dagli artt. 9 e 10 della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27.
Presidente - Metto in approvazione l'art. 2.
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 28
Maggioranza: 15
Favorevoli: 20
Contrari: 8
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'art. 3.
Art. 3
L'onere di £. 348.000.000, derivante a carico della Regione per l'applicazione della presente legge, graverà sul capitolo 38000 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1981 e seguenti.
Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) iscritto al capitolo 50000 della parte Spesa del bilancio stesso.
Per gli anni futuri gli oneri necessari saranno iscritti, nei corrispondenti capitoli di spesa, con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.
Presidente - All'art. 3 l'Assessorato alle Finanze ha proposto un emendamento sostitutivo del 2° e del 3° comma. La Commissione Affari Generali e la Commissione per lo Sviluppo Economico lo hanno fatto proprio.
Presidente - Do lettura dell'emendamento sostitutivo del 2° e del 3° comma dell'art. 3:
"Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:
- per il 1981 mediante riduzione di pari importo del fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) settore 2 "Sviluppo economico", iscritto al capitolo 50000 della parte Spesa del bilancio stesso.
- per il 1982 e 1983 con la disponibilità del settore 222 "Sviluppo economico" programma 2.2.2.15.
Per gli anni successivi gli oneri saranno iscritti nei corrispondenti capitoli di spesa, con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione."
Presidente - Metto in approvazione l'emendamento sostitutivo del 2° e del 3° comma dell'art. 3.
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 28
Maggioranza: 15
Favorevoli: 20
Contrari: 8
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'art. 3 così emendato.
Art. 3
L'onere di £. 348.000.000, derivante a carico della Regione per l'applicazione della presente legge, graverà sul capitolo 38000 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1981 e seguenti.
Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente provvede:
- per il 1981 mediante riduzione di pari importo del fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) settore 2 "Sviluppo economico", iscritto al capitolo 50000 della parte Spesa del bilancio stesso.
- per il 1982 e 1983 con la disponibilità del settore 222 "Sviluppo economico" programma 2.2.2.15.
Per gli anni successivi gli oneri saranno iscritti nei corrispondenti capitoli di spesa, con leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.
Presidente - Metto in approvazione l'art. 3 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 28
Maggioranza: 15
Favorevoli: 20
Contrari: 8
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'art. 4.
Art. 4
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1981, sono apportate le seguenti variazioni:
Parte Spesa
Variazione in diminuzione:
Cap. 50000 - Fondo globale per il finanziamento di spesa per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) £. 348.000.000
Variazioni in aumento:
Cap. 38000 - Spese per la concessione di contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori (L.R. 6 agosto 1974, n. 27; L.R. 23 giugno 1975, n. 25; L.R. 5 novembre 1976, n. 45; L.R. 31 maggio 1977, n. 38; L.R. 15 giugno 1978, n. 20; L.R. 26 aprile 1979, n. 28; L.R. 24 aprile 1980, n. 15; L.R. 1981, n.). £. 348.000.000
Presidente - Metto in approvazione l'art. 4.
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 28
Maggioranza: 15
Favorevoli: 20
Contrari: 8
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'art. 5.
Art. 5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Presidente - Metto in approvazione l'art. 5.
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 28
Maggioranza: 15
Favorevoli: 20
Contrari: 8
Il Consiglio approva.
Presidente - Vi sono dichiarazioni di voto prima di passare alla votazione segreta?
La parola al Consigliere Minuzzo.
Minuzzo (PSDI) - Nel dichiarare il voto favorevole a questo disegno di legge, faccio una raccomandazione all'Assessore. Innanzitutto, mi auguro che la Conferenza Regionale sui Trasporti possa dare delle indicazioni precise su tutto questo problema, ma soprattutto raccomando all'Assessore, quando nel prossimo anno si ripresenterà questa legge, se mai verrà fatto, di attenersi strettamente alle disposizioni di legge, quando questo andrà all'esame delle Commissioni , i bilanci delle società che usufruiscono di interventi regionali; dovrà accertarsi che i funzionari dell'Assessorato vadano effettivamente a controllare e ad analizzare questi bilanci, perché ancora una volta ci siamo trovati a dover esprimere un parere su un disegno di legge senza disporre della documentazione necessaria per poterlo fare in maniera seria e a ragion veduta.
Ripeto dunque che nel dichiarare voto favorevole a questo disegno di legge, raccomando all'Assessore, nelle prossime occasioni, si attenersi strettamente alle disposizioni di legge in materia.
Presidente - Altri chiedono di intervenire per dichiarazione di voto? La parola al Consigliere Maquignaz.
Maquignaz (DP) - Noi voteremo a favore del disegno di legge, ricordando l'invito che il Consigliere Voyat ha rivolto in Commissione all'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti perché le aziende concessionarie di autoservizi di linea esaminino la possibilità di istituire nuove linee di collegamento tra alcuni Comuni che, almeno così sembra, attualmente ne sono sprovvisti.
Presidente - Altri chiedono di parlare per dichiarazione di voto? La parola al Consigliere Pedrini.
Pedrini (IPLI) - Siamo d'accordo sul fatto che tutti gli altri problemi li discuteremo il prossimo 7 maggio.
Presidente - Vi sono altri interventi? Se nessuno chiede di parlare, si può passare alla votazione sul complesso della legge.
Presidente - Metto in approvazione la legge nel suo complesso.
Votazione segreta
Presidente - Résultat du vote relatif à l'objet inscrit à l'ordre du jour au n° 24:
Présents: 32
Votants: 32
Majorité: 17
Avis favorables: 22
Avis contraires: 10
Le Conseil approuve.
Esito della votazione:
Presenti: 32
Votanti: 32
Maggioranza: 17
Favorevoli: 22
Contrari: 10
Il Consiglio approva.
Presidente - Colleghi Consiglieri, passiamo all'esame dell'oggetto iscritto al n. 32 dell'ordine del giorno; se ricordate, ieri si era soprasseduto all'esame di questo argomento anche per vedere se era possibile fornire un testo unificato su cui organizzare meglio i nostri lavori e procedere poi alla votazione. Nonostante la fretta, che può forse aver portato ad alcuni errori e di cui la Presidenza si scusa, gli uffici hanno comunque predisposto il testo che vi è stato distribuito e pertanto credo che con maggior facilità di quanto potevamo farlo ieri si possa passare adesso all'esame dell'oggetto iscritto al n. 32 dell'ordine del giorno.
