Oggetto del Consiglio n. 206 del 29 aprile 1981 - Resoconto
OGGETTO N. 206/81 - RIAPPROVAZIONE AI SENSI DELL'ULTIMO COMMA DELL'ART. 31 DELLO STATUTO DEL DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "APPOSIZIONE DI VINCOLO DI DESTINAZIONE SUGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO ALBERGHIERO".
Presidente - Illustra la relazione l'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, Pollicini, ne ha facoltà.
Pollicini (DP) - Ritengo sia opportuno, in ordine a questo oggetto, verificare i motivi della non apposizione del visto da parte del Prefetto Presidente della Commissione di Coordinamento.
Penso che il Consiglio abbia a sufficienza discusso nel merito quanto questo disegno di legge è stato portato n aula e votato, per cui, non essendo stato approvato dal Presidente della Commissione di Coordinamento, ritengo opportuno verificare le osservazioni che il medesimo ha fatto a questo provvedimento, che sono: "Le esigenze di carattere unitario commesse alla disciplina del vincolo di destinazione alberghiera" e - seconda motivazione - che questo "Attiene a profili di diritto privato, preclusi per definizione alla competenza regionale".
Non intendo entrare in polemica, perché penso che l'argomento sia stato sufficientemente dibattuto in questa aula; vorrei solo rispondere a queste due osservazioni.
La Regione secondo l'art. 2 dello Statuto speciale ha competenza primaria in ordine ad industria alberghiera, materia turistica, ecc. Competenza primaria significa che ha potestà di legiferare e, se questo non bastasse - ma basta, non occorre altro, perché il nostro Statuto è legge costituzionale, e quindi supera una legge ordinaria - nei trasferimenti operati dalla legge 196/78 alla Valle d'Aosta, l'art. 1 parla delle funzioni assegnate alle Regioni, fra le quali esiste anche quella - punto h) - relativa al vincolo alberghiero.
La motivazione di "esigenze di carattere unitario" vorrebbe dire che solo lo Stato è competente per emettere un provvedimento che riguarda tutto il territorio nazionale. Questo tipo di osservazione è contraddetto dallo stesso Prefetto Presidente della Commissione di Coordinamento dal momento che, in data 5 novembre dello scorso anno, ha approvato la legge regionale di proroga del vincolo di destinazione alberghiera per gli alberghi costruiti entro il 6 dicembre 1946. Anche quella allora avrebbe dovuto essere materia di carattere unitario nazionale, eppure il Presidente della Commissione l'ha approvata.
Per quel che riguarda il secondo argomento, "attiene a profili di diritto privato", io dico che anche gli alberghi costruiti prima del '46 - e sono circa 150 - se fosse vera questa motivazione andavano a ledere profili di diritto privato; eppure la stessa persona in quel caso ha approvato quella legge.
Ma a prescindere da questi fatti, che direi costituiscono una questione di merito, c'è la questione di principio della potestà primaria della nostra Regione in questa materia. A proposito di diritto privato, comunque, la sentenza n. 4 della Corte Costituzionale emessa in data 22 gennaio 1981, in tema di vincolo alberghiero - la sentenza è in ordine ad un giudizio di legittimità, inviato nel '75 e dopo 6 anni esaminato dalla Corte Costituzionale su richiesta della Famiglia Torlonia, una povera famiglia romana - la Corte Costituzionale ha deliberato, dicevo, in data 22 gennaio, dicendo che è illegittimo non il vincolo di destinazione alberghiera, ma illegittima è questa legge in relazione al fatto che va a toccare un principio fondamentale della Costituzione, che è quello della uguaglianza fra tutti i cittadini. Cioè in ordine al fatto che erano vincolati gli alberghi fatti prima e non quelli fatti dopo una certa data. Quindi la Corte on è entrata nel merito se sia o no costituzionale il regime di vincolo; ha solo detto che quella legge non era costituzionale in quanto andava a ledere il principio di uguaglianza. A proposito del vincolo, la stessa sentenza dice, a pag. 5, che: "La previsione del vincolo alberghiero sarebbe per un verso riconducibile ai programmi e ai controlli che la legge determina ai sensi dell'art. 41, 3° comma, della Costituzione, per indirizzare l'attività economica, non importa se pubblica o privata e coordinata ai fini sociali. Per altro verso, se si guarda l'immobile adibito ad albergo non già come elemento della scena alberghiera, ma come bene in sé considerato rispetto al proprietario, saremo di fronte ad un limite del tipo prefigurato dall'art. 42, 2° comma, della Costituzione, che serve a garantire ed attuare la funzione sociale della proprietà. Simili configurazioni verrebbero del resto suffragate dal grande ed evidente rilievo socio-economico dell'industria alberghiera, indispensabile al turismo di qualità e di massa e al decisivo apporto che ne consegue per la bilancia dei pagamenti".
E gli artt. 41 e 42 della Costituzione richiamati dicono che: "La iniziativa privata è subordinata all'utilità sociale e deve essere utilizzata e coordinata a fini sociali" - l'art. 41 - e il 42, sempre della proprietà privata, che: "Deve essere limitata allo scopo di assicurare la funzione sociale".
A prescindere quindi da altri discorsi, io chiedo al Consiglio che riapprovi questa legge esclusivamente basandosi sul principio che la Regione ha potestà primaria in materia alberghiera e in materia turistica. Quindi è un fatto costituzionale; non penso che sia il caso di entrare nel merito di un provvedimento che è già stato discusso e votato favorevolmente in questo Consiglio.
Presidente - È aperta la discussione generale. C'è qualcuno che intende prendere la parola?
Ha chiesto di parlare il Consigliere Tonino, ne ha facoltà.
Tonino (PCI) - Sarò molto breve, perché credo sia da accogliere l'invito fatto dall'Assessore Pollicini quando ha sostenuto che occorre dare una risposta del Consiglio alle osservazioni che sono state fatte dal Governo tramite il Presidente della Commissione di Coordinamento, evitando di ripetere argomentazioni sul merito che abbiamo già fatto nella seduta del Consiglio nella quale, il disegno di legge è stato approvato.
Ed è, questa distinzione, secondo noi una questione di grossa importanza, perché si tratta di dare una risposta ad una compressione della nostra potestà e competenza legislativa primaria. Quella che deve dare oggi il Consiglio regionale è perciò, prima di tutto, una risposta in difesa dell'autonomia, in difesa dello Statuto, ed è indubbio che un'analisi attenta delle osservazioni fatte dal Governo porta alla conclusione che si tratta di osservazioni di merito.
Una osservazione è evidentemente paradossale, secondo noi: dover vincolare la possibilità legislativa della Regione all'esigenza di una disciplina unitaria in tutto il paese significa, in sostanza, vincolare la nostra possibilità legislativa a delle norme che ancora debbono uscire. Si tratta, lo ripeto, di un'argomentazione paradossale; non abbiamo norme che ci impediscono di legiferare e dovremmo aspettare delle norme future da parte dello Stato: questo è evidentemente in contrasto con l'indicazione e le competenze che ci sono date dallo Statuto e, come ricordava l'Assessore, anche della legge 196 che ha trasferito competenze amministrative alla Regione.
È di merito anche la seconda osservazione fatta dal Presidente della Commissione di Coordinamento, in quanto è indubbiamente provato che già in altri casi, in altri momenti, la Regione, e le Regioni, hanno legiferato nella materia che ci è in questo caso contestata.
Queste sono, credo, questioni di grossa importanza, ed è sempre stata abitudine di questo Consiglio, qualora le osservazioni entrassero nel merito e non fossero delle giuste osservazioni di legittimità, rispondere fermamente ai tentativi di snaturare il nostro Statuto, di snaturare la nostra capacità legislativo.
Nella stagione dei congressi - chiamiamolo così - dei vari partiti, si è ripetutamente accennato all'esigenza di rivedere e di riformare lo Statuto della nostra Regione, e l'esigenza partiva generalmente dalla necessità di avere maggiore libertà legislativa, maggiori competenze, e soprattutto di superare quelli che sono ancora controlli pedestri e di merito da parte dello Stato. Oggi si tratta di non dare una mano a coloro che invece continuano a voler mantenere questo controllo sulla legislazione regionale.
Queste sono le ragioni di principio per le quali il Gruppo Comunista voterà a favore della riapprovazione della legge, ribadendo, naturalmente, tutte le osservazioni, anche critiche fatte la volta scorsa. In particolare voglio ripetere che il modo in cui era stata utilizzata la potestà primaria della Regione, cioè con un vincolo indifferenziato, non ci aveva soddisfatto. La Regione, nel momento in cui esercita la sua potestà primaria, lo deve fare in modi ben più articolati, ben più complessivi. Ci sono realtà diverse nel nostro territorio, che meritano norme e attenzione diverse da parte della Regione. Questo è mancato; tuttavia, anche in presenza di questa carenza, è indubbia la necessità di frenare una emorragia di alberghi a favore di seconde case e dell'edilizia speculativa. Abbiamo il dovere di porre questo freno in attesa di avere una normativa più precisa e che risponda di più alle esigenze reali che ci sono nella nostra Regione.
Questo era lo spirito con cui abbiamo votato la volta scorsa il provvedimento ed è lo spirito che ci aveva portato anche ad approvare una riduzione di questo vincolo a due anni, e questa resta la nostra convinzione anche oggi. Però, ripetiamo, queste osservazioni di merito andrebbero forse sviluppate di più. Lo abbiamo fatto meglio nell'altra occasione; oggi crediamo sia invece importante rispondere con decisione a quello che è un vero e proprio attacco alla nostra potestà legislative primaria e perciò, di conseguenza, un attacco alla nostra autonomia.
Presidente - Ci sono altri che intendono prendere la parola? Siamo in sede di discussione generale. Possiamo considerare chiusa la discussione generale? L'Assessore Pollicini intende rispondere prima delle dichiarazioni di voto?
La parola all'Assessore Pollicini.
Pollicini (DP) - Molto brevemente. Mi pare giusto rispondere all'intervento del Consigliere Tonino, quando dice che era meglio un vincolo differenziato. D'accordo, però io l'altra volta ho detto che di fronte alla sentenza della Corte Costituzionale che dichiarava illegittimo quel provvedimento perché andava a ledere un principio fondamentale della Costituzione, che era quello dell'uguaglianza di tutti i cittadini, dovevo scegliere fra non fare niente e vincolare tutti. L'ho detto io che il provvedimento, così come eravamo costretti a prenderlo, aveva dei limiti e delle zone di ombra, quindi ero obiettivo.
C'è un fatto importante: svuotare lo Statuto significa svuotare l'autonomia; io richiamo questo all'attenzione dei Consiglieri. Ed è fondamentale, perché qui può essere un fatto in cui vi sono degli interessi diciamo così privati, però è una strada che poi ci porta ad un discorso di cui noi non sappiamo i limiti. Comunque io mi rifiuto di accettare una riappropriazione da parte dello Stato di potestà che aveva prima della nostra autonomia. Questo è un discorso fondamentale. Lo Stato gradualmente si vuol riappropriare in questo modo di prerogative che non gli competono, e questo è un grosso rischio, perché anche quando noi facciamo un Piano regolatore e diciamo che una zona è vincolata e l'altra no, operiamo una limitazione dell'utilizzo della proprietà privata. Cosa vuol dire questo? Vuol dire forse che la Corte Costituzionale un giorno dirà, in base a questo tipo di proposta, che è illegittimo il Piano regolatore che impedisce a una certa zona di essere vincolata, perché questo va a ledere un principio di proprietà privata? Ecco, domandiamo attenzione, perché le prospettive in questa direzione sono piuttosto ampie. Lo strumento fondamentale dell'autogestione del territorio da parte di una comunità è il piano regolatore, e il piano regolatore pone dei vincoli, come li pone questo provvedimento del quale stiamo discutendo; io vorrei richiamare il Consiglio a questi limiti e a questi rischi.
Non ho altro da aggiungere; non intendo fare polemica, non è il momento. Il problema è di altro tipo, è una questione di principio che riguarda il nostro Statuto.
Presidente - Se non ci sono altri che intendono prendere la parola, passiamo all'esame dell'articolato. La riapprovazione di un provvedimento, come voi sapete, prevede, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 31 dello Statuto, la votazione articolo per articolo e poi la votazione finale.
Presidente - Dò lettura dell'art. 1:
Art. 1
Gli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché temporaneamente chiusi o inattivi, sono vincolati a tale destinazione sino al 31 dicembre 1982.
Si intende adibito ad uso di albergo, pensione o locanda, il fabbricato per il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia intervenuto provvedimento di svincolo ai sensi della legislazione in vigore, ovvero non sia stata rilasciata concessione edilizia per una diversa destinazione.
Presidente - Metto in approvazione l'art. 1.
Il Consiglio approva.
Presidente - Dò lettura dell'art. 2:
Art. 2
Rimangono impregiudicati i vincoli di destinazione alberghiera derivanti da altre disposizioni di legge o provvedimenti amministrativi e aventi scadenza oltre il 31 dicembr 1982; è peraltro sospesa, sino a tale data, l'efficacia operativa di qualsiasi clausola che consenta la revoca o l'annullamento anticipato dei vincoli medesimi.
Presidente - Metto in approvazione l'art. 2.
Il Consiglio approva.
Presidente - Dò lettura dell'art. 3:
Art. 3
La legge regionale 5 novembre 1980, n. 46, è abrogata.
Presidente - Metto in approvazione l'art. 3.
Il Consiglio approva.
Presidente - Dò lettura dell'art. 4:
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.
Presidente - Metto in approvazione l'art. 4.
Il Consiglio approva.
Presidente - Ci sono delle dichiarazioni di voto prima della votazione segreta?
Ha chiesto di parlare il Consigliere Viberti, ne ha facoltà.
Viberti (DPROL) - Semplicemente per ribadire la nostra posizione favorevole; in questo caso per la questione di principio, cioè a difesa dello Statuto di autonomia della nostra Regione, nel quale noi abbiamo più volte affermato di credere e per il quale siamo disposti a batterci.
E per un invito a coloro che sono all'interno di questa maggioranza perché sappiano distinguere che sa nel momento opportuno schierarsi dalla parte della Regione in cui vive e di cui crede giustamente di far parte.
Presidente - Ci sono altri che intendono parlare per dichiarazione di voto?
Ha chiesto di parlare il Consigliere Fosson, ne ha facoltà.
Fosson (DC) - Per motivare la posizione del Gruppo della Democrazia Cristiana. Il fatto che la Commissione di Coordinamento abbia respinto la legge così come è stata votata da questo Consiglio in una precedente seduta ha dato modo al nostro partito ed al nostro gruppo di rivedere le proprie posizioni, anche sotto la considerazione di elementi oggettivi.
Noi abbiamo preso atto della posizione degli albergatori, che sono i diretti interessati, dei quali si potrà anche dire non essere osservatori oggettivi, ma abbiamo soprattutto preso atto della posizione dei Presidenti delle Aziende di Soggiorno, che hanno ritenuto questa legge non sufficiente, o non utile ad ottenere lo scopo che si prefiggeva. Perché nell'analisi che l'Assessore Pollicini, o nell'analisi che tutti i Consiglieri possono fare della situazione alberghiera è indubbiamente trainante nel turismo valdostano e nel turismo in generale, e che quindi se la Valle d'Aosta - come tutti, io penso, siamo d'accordo - è fondamentalmente una regione a vocazione turistica, particolare attenzione deve essere dedicata alle aziende alberghiere. L'Assessore Pollicini fa un'analisi precisa quando dice che le aziende alberghiere vanno mantenute al di sopra almeno di un limite fisiologico e che ne va poi sostenuta l'espansione, ma è anche vero - e questa è la differenza di posizione che noi abbiamo - che non basta una legge soltanto di vincolo, e per di più di vincolo discriminatorio - su questo concordiamo con quanto dice Tonino - a risolvere il problema. È vero che il vincolo può essere temporaneo, è vero che il vincolo è una situazione straordinaria, a temine, però noi riteniamo che debbano essere presi dei provvedimenti positivi di incentivo, di facilitazione per chi voglia intraprendere, o continuare l'attività alberghiera.
Quindi la nostra posizione si differenzia proprio sul merito di questa legge. A questo proposito noi avevamo richiesto alle forze di maggioranza ed alla Giunta di soprassedere per lo meno per questo Consiglio alla riapprovazione della legge in oggetto; questo non è stato possibile e noi ne prendiamo atto. La logica conseguenza sarebbe quindi che noi votassimo contro questo provvedimento; noi invece ci asteniamo, così come ci siamo già astenuti sugli articoli, proprio per un principio, quel principio che è stato richiamato da tutti: ribadire la potestà legislativa primaria della Regione in materia di industria alberghiera e di turismo che ci viene riconosciuta dallo Statuto.
Questa è la nostra posizione, quindi dichiaro l'astensione del nostro Gruppo.
Presidente - Ci sono altri che intendono prendere la parola per dichiarazione di voto?
Ha chiesto di parlare il Consigliere De Grandis, ne ha facoltà.
De Grandis (PRI) - Io voterò a favore di questo disegno di legge, non solo perché lo ritengo utile e necessario per gli obiettivi che intende raggiungere, motivi per i quali l'ho già votato nella precedente seduta, ma anche perché condivido pienamente le motivazione adottate dall'Assessore al Turismo per la riapprovazione senza modificazioni, nel significato di voler ribadire i diritti della nostra autonomia.
Presidente - Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta, Consigliere Andrione, ne ha facoltà.
Andrione (UV) - Alcune brevi considerazioni in materia, non per prolungare questa discussione, perché credo che le posizioni siano chiare, ma perché mi sembra di dover sottolineare che se qualcuno trasforma l'albergo in mini alloggi è un ex albergatore, non un albergatore.
L'altra questione è che per una volta tanto in questa materia gioca a nostro favore - diciamo così, la situazione è un po' confusa - il fatto che la giurisdizione italiana è sempre in ritardo - una volta si diceva di una guerra, ma qui è di almeno tre conflitti. Questa legge infatti prevede di per sé, e questo secondo me era il punto sbagliato della stessa, una durata estremamente limitata, perché si parla del 31 dicembre dell'82. Pertanto la procedura conflittuale - e hanno ragione Tonino e Pollicini di dire che è un campo una questione specifica di applicazione dello Statuto - la questione conflittuale di fronte alla Corte costituzionale verrà evocata probabilmente nel 1987 o '88, se tutto va bene; come dicono i meridionali "a babbo morto, e non solo morto, ma profondamente sotterrato." Quindi noi facciamo una questione di puro principio. E affermiamo ancora una volta - e mi dispiace che ci sia sempre il vilipendio in agguato - che, cosa strana, ogni volta che intervengono dei grossi interessi - vedasi la legge 865 sugli espropri e roba di questo genere, - Corte Costituzionale, Consiglio di Stato, in mezzo a un mare di affermazioni che bisogna pianificare, difendere il territorio ecc., danno sempre, sarà una pura coincidenza, ragione ai privati.
Presidente - Ci sono altri che intendono prendere la parola? Nessuno intende prendere la parola, pertanto si passa alla votazione segreta per la riapprovazione del disegno di legge.
Vi ricordo che la maggioranza richiesta è di diciotto.
Votazione a scrutinio segreto
Esito della votazione:
Presenti: 29
Votanti: 26
Astenuti: 3
Maggioranza: 18
Favorevoli: 19
Contrari: 7
Il Consiglio approva.
Presidente - Colleghi Consiglieri, penso che siate d'accordo con me sul fatto che il Consiglio oggi ha lavorato intensamente e che pertanto, anche su richiesta di alcuni colleghi, si possono interrompere qui i lavori che saranno ripresi domani mattina alle ore 9,30.
La seduta è sospesa.
La seduta ha termine alle ore 19,10.
