Oggetto del Consiglio n. 2578 del 25 gennaio 2017 - Resoconto
OGGETTO N. 2578/XIV - Disegno di legge: "Disposizioni in materia di agibilità. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta)".
Rosset (Presidente) - Punto n. 23.01 dell'ordine del giorno. Ha chiesto la parola il collega Isabellon, ne ha facoltà.
Isabellon (UV) - Legge regionale sull'agibilità (DL n. 89). Il presente disegno di legge reca: "Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta)" allo scopo di integrare l'istituto dell'agibilità degli edifici nella disciplina regionale. Infatti, l'agibilità è ad oggi regolamentata in Valle d'Aosta solo dalla normativa statale ossia dal titolo III e in particolare dagli articoli 24 e 25 del DPR n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Il testo di legge proposto all'esame dell'Assemblea ha quindi l'obiettivo di normare in modo compiuto l'istituto dell'agibilità in ambito regionale, di semplificare l'iter amministrativo e al tempo stesso di regolamentare fattispecie particolari, quali, ad esempio, il caso di assenza del certificato di collaudo statico o il caso di edifici esistenti privi del certificato di agibilità, che la normativa statale non disciplina.
Nella stesura del disegno di legge n. 89 sono stati recepiti gli elementi di semplificazione al DPR n. 380/2001 in materia di agibilità introdotti attraverso il recente decreto legislativo n. 222 del 25 novembre 2016 (noto come decreto Madia), volti in particolare a introdurre l'istituto della segnalazione certificata in sostituzione del rilascio del certificato di agibilità, garantendo tempi più brevi per l'attestazione della stessa. In particolare, procedendo verso la semplificazione amministrativa, anche il disegno di legge regionale introduce la segnalazione certificata di agibilità (SCIA), ovvero l'agibilità non viene più richiesta, ma viene dichiarata al Comune dal committente, che quindi può utilizzare la costruzione immediatamente (siano essi appartamenti, autorimesse, negozi, attività produttive) a far data dalla presentazione della segnalazione stessa, senza necessariamente attendere la conclusione del procedimento presso l'Amministrazione comunale. Rispetto alla legge statale, che fissa in 15 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura la scadenza per presentare la segnalazione certificata di agibilità, quella regionale amplia questi termini portandoli a 60 giorni, agevolando in tal modo il cittadino.
Inoltre, la norma regionale provvede a risolvere il problema legato al rilascio del certificato di agibilità in assenza del collaudo statico delle strutture (fattispecie non prevista a livello nazionale neanche dopo le semplificazioni introdotte dal decreto legislativo n. 222): il testo di legge, infatti, prevede che, in assenza del collaudo statico, può essere presentato il certificato di idoneità strutturale, i cui contenuti saranno definiti per il tramite dell'adozione di una deliberazione della Giunta regionale.
Il disegno di legge introduce inoltre la possibilità di attestare l'agibilità attraverso la segnalazione certificata anche per le costruzioni che non sono oggetto di interventi edilizi, situazione non prevista dall'attuale normativa statale. Questa disposizione non è obbligatoria, ma si configura come una facoltà in capo al proprietario dell'immobile. La regolamentazione di tale fattispecie si è resa necessaria per dare una risposta alle numerose richieste pervenute agli uffici comunali di rilascio di certificati di agibilità per immobili esistenti, ma non oggetto di interventi edilizi, finalizzati a perfezionare i contratti di compravendite o per il rilascio di mutui bancari. Per garantire il più ampio ricorso a questo tipo di opportunità, è stata prevista, per le costruzioni esistenti prive di interventi edilizi e realizzati in data antecedente al 1975, la possibilità di acquisire l'agibilità anche con altezze interne dei locali abitabili non inferiori a metri 2,20, fatti salvi gli ulteriori requisiti di igiene e salubrità di cui al decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, come integrati dall'articolo 95 della legge n. 11/1998. Infine, in un'ottica di semplificazione amministrativa, così come peraltro introdotto dal decreto Madia SCIA 2, viene previsto che con l'acquisizione del collaudo, o in alternativa del certificato di idoneità strutturale, siano assolti gli obblighi del rilascio del certificato di rispondenza di cui all'articolo 62 del DPR n. 380/2001. Ad oggi, infatti, ai fini del rilascio del certificato di agibilità, occorre che il Comune acquisisca anche un certificato attestante la perfetta rispondenza di quanto costruito alle norme sismiche, che deve essere rilasciato dal competente ufficio tecnico regionale, nella fattispecie l'Ufficio sismico, senza il quale l'agibilità non può essere rilasciata.
Il disegno di legge si compone di cinque articoli. L'articolo 1 inserisce l'articolo 63 bis dopo l'articolo 63 della legge regionale n. 11/1998. Più precisamente, i commi 1 e 2 definiscono ciò che l'agibilità attesta, il comma 3 indica per quali interventi edilizi è necessaria l'agibilità, il comma 4 stabilisce che sul titolo abilitativo deve essere indicata la necessità o meno di produrre, a seguito dell'intervento edilizio, la segnalazione certificata di agibilità. Ciò consente una maggiore chiarezza nei confronti dei cittadini che sono a conoscenza della necessità di predisporre la SCIA agibilità già a partire dall'atto autorizzativo. Il comma 5 introduce la principale novità rispetto all'attuale normativa statale, stabilendo che l'agibilità può essere riferita anche a costruzioni esistenti prive del certificato di agibilità, al fine di consentire ai soggetti interessati di acquisire tale certificato anche successivamente (ad esempio in caso di compravendite, mutui) di cui dicevamo prima, purché i locali abitabili abbiano un'altezza minima non inferiore a metri 2,20. Il comma 6 riprende la norma statale in merito alla cosiddetta "agibilità parziale o frazionata", esplicitando, in ragione del titolo abilitativo, la possibilità di attestare l'agibilità anche per parti del medesimo intervento, attestato da un unico titolo abilitativo, sia che si tratti di singoli edifici o singole porzioni della costruzione, sia che il riferimento sia a singole unità immobiliari. Il comma 7 rinvia ad apposita deliberazione della Giunta regionale l'eventuale definizione di ulteriori aspetti legati all'istituto dell'agibilità, con particolare riferimento ai casi in cui quest'ultima non è dovuta, anche al fine di uniformarne la disciplina sul territorio regionale.
L'articolo 2 inserisce l'articolo 63 ter dopo l'articolo 63 bis, sempre della legge n. 11/1998, più precisamente: il comma 1 introduce lo strumento della segnalazione certificata di agibilità e stabilisce i termini entro cui questa deve essere presentata all'ufficio competente del Comune. Con l'introduzione di tale strumento si azzerano gli attuali tempi di attesa per l'ottenimento del certificato di agibilità, prevedendone la segnalazione diretta da parte dei soggetti aventi titolo una volta ultimati i lavori. Il comma 2 disciplina le modalità di presentazione della segnalazione certificata di agibilità nel caso in cui la stessa riguardi soltanto parti dell'intero intervento edilizio (riferimento ad agibilità parziale di cui sopra). Il comma 3 stabilisce i contenuti della segnalazione certificata di agibilità. In particolare, la lettera a) di tale comma risolve la questione legata all'incombenza di acquisire, presso l'Ufficio sismico regionale, un ulteriore certificato volto ad attestare la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alla normativa sismica, come richiesto dall'articolo 62 del DPR n. 380/2001, così come previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 222/2016. Il certificato di collaudo, o in alternativa il certificato di idoneità strutturale, assorbirà il certificato di rispondenza di cui all'articolo 62 del DPR n. 380/2001, eliminando la duplicazione degli adempimenti. La stessa formulazione è proposta anche per i casi di agibilità senza opere, di cui al successivo comma 8 lettera b). Inoltre, come previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 222/2016, per opere strutturali minori è possibile depositare la "dichiarazione di regolare esecuzione" a firma del direttore dei lavori strutturali al posto del certificato di collaudo. Il comma 4 chiarisce che l'uso delle costruzioni può essere iniziato sin dalla data di presentazione all'ufficio competente della segnalazione certificata di agibilità, annullando pertanto gli attuali tempi di attesa. I commi 5, 6 e 7 disciplinano il regime sanzionatorio previsto per la mancata presentazione della segnalazione certificata di agibilità nei tempi previsti, stabilendo per le sanzioni gli stessi importi previsti dalla norma statale. Il comma 8 disciplina le modalità di presentazione della segnalazione certificata di agibilità per gli edifici attualmente privi del certificato di agibilità e in assenza di opere (caso non prevista a livello nazionale). Il comma 9 chiarisce che nei casi di edifici esistenti privi di agibilità, se la stessa era già prevista secondo la legge vigente all'epoca della realizzazione dell'ultimo intervento edilizio, ossia dal 1994 (DPR n. 425/1994: regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto), si applicano le sanzioni di cui al comma 5.
L'articolo 3 prevede l'inserimento dell'articolo 63 quater dopo l'articolo 63 ter della legge n. 11/1998, al fine di stabilire le modalità e i tempi entro cui l'ufficio competente del Comune deve effettuare i controlli per verificare se l'agibilità, così come dichiarata dal cittadino, risponde alle norme di legge vigenti. I tempi per i controlli sono fissati entro 60 giorni.
L'articolo 4 prevede l'inserimento dell'articolo 63 quinquies dopo l'articolo 63 quater della legge n. 11/1998. In particolare, l'articolo riprende la norma statale (articolo 26 del DPR n. 380/2001) e intende chiarire che la presentazione della segnalazione certificata di agibilità non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso, ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto n. 1265/1934 (Approvazione del Testo unico delle leggi sanitarie).
L'articolo 5, infine, reca una disposizione transitoria, che esclude dall'applicazione della nuova norma i procedimenti in corso alla data dell'entrata in vigore della legge regionale di modificazione alla legge regionale n. 11/1998.
Presidente - Ha chiesto la parola il collega Gerandin, ne ha facoltà.
Gerandin (GM) - È indubbio che il lavoro messo in piedi è un lavoro che ha portato alla stesura di un disegno di legge che ha visto comunque nel suo iter il coinvolgimento anche degli ordini professionali. Sono state fatte delle osservazioni, in questo disegno di legge sono state recepite, indubbiamente è un disegno di legge che fa chiarezza su molti aspetti. Assessore, però vengo al sodo: io voterò contro questo disegno di legge, ma non per il disegno di legge in sé; io voterò contro dopo aver avuto il testo della bozza della delibera di Giunta applicativa. Se nel vostro programma c'è la semplificazione, io le chiedo veramente, Assessore, di fare un esame di coscienza e di ritirare questa bozza di delibera, è tutto meno che semplificazione! Io non so se saranno 100-120 pagine con schemini, con disegnini...è una cosa fuori dal mondo! In più le ricordo, Assessore, che c'era un impegno di coinvolgere, anche nella stesura della delibera, gli ordini professionali e c'era un impegno - se vogliamo, politico - di dire che l'idoneità statica e l'allegato B erano oggetto di linee guida e non di delibera di Giunta regionale. Ora, io non so perché, com'è successo, cos'è successo, non mi importa di saperlo, per cui mi dispiace - lo dico in tutta sincerità - ma io voterò contro il disegno di legge solo dopo aver letto la bozza della delibera di Giunta applicativa, che non ha nessun senso di essere impostata in questa maniera. Creerà problemi a non finire, soprattutto per quello che riguarda il rischio sismico fino al 2013 e quant'altro. Noi questo lo sappiamo, penso che glielo abbiano detto, per cui o in quest'aula si dice che questa delibera va rivista, oppure il mio voto sarà contrario: non per la legge, ma per i contenuti della delibera.
Presidente - Ha chiesto la parola il collega Marquis, ne ha facoltà.
Marquis (SA) - Alcune considerazioni nella qualità di Presidente della III Commissione consiliare, che è stata incaricata di seguire l'iter istruttorio di questo disegno di legge. È stato un iter al quale si è lavorato da un po' di tempo, in quanto sono state fatte diverse audizioni anche interessanti, alle quali hanno partecipato i rappresentanti degli ordini professionali, i rappresentanti dei collegi dei professionisti che hanno determinato anche l'apertura di un tavolo di lavoro negli assessorati competenti per esaminare e concertare il disegno di legge in proposta. La normativa prevede sostanzialmente sino ad oggi che i certificati di agibilità vengono rilasciati a seguito di iter previsti dai decreti nazionali: il DPR n. 380 che è stato recentemente innovato nel 2016. Credo sia da apprezzare lo sforzo che è stato fatto dagli assessorati competenti per cercare, nell'ambito della potestà legislativa della Regione, di intervenire per andare a disciplinare e a rendere più aderente alla nostra realtà questa materia. Una materia sicuramente complessa sia sotto il profilo delle discipline che tocca, perché è multidimensionale perché interessa tutti gli aspetti nell'ambito delle costruzioni: dal settore delle strutture, del sismico a quello dell'impiantistica; sia anche perché ci riferiamo ad un patrimonio immobiliare del tutto caratteristico rispetto a quello che c'è in altre Regioni. Un patrimonio immobiliare che spesso e volentieri si trova anche in assenza di collaudi statici, quindi la Regione con gli assessorati competenti ha preso in esame queste questioni e si è introdotta la possibilità a livello regionale di sostituire il collaudo statico, laddove non è presente, con un certificato di idoneità strutturale che dovrà essere rilasciato dai professionisti abilitati.
Un'altra innovazione che ritengo importante che è stata introdotta è quella che il certificato di agibilità in Valle d'Aosta potrà riuscire ad ottenersi, nella facoltà chiaramente del proprietario dell'immobile, anche laddove non sia in presenza di interventi di carattere edilizio.
Dagli incontri avuti nelle audizioni è emersa da parte di tutti la consapevolezza - così come ha detto il collega Gerandin prima - della difficoltà e della complessità di questa materia; si è addivenuti anche nell'ultima occasione di audizione a questa consapevolezza comune, nella quale c'è stato il confronto con i rappresentanti dell'Assessorato, con i tecnici che hanno predisposto questa iniziativa e si è considerata tutti assieme questa difficoltà e ci si è anche accordati sul fatto che occorrerà fare poi il punto della situazione dopo un periodo di prima applicazione della norma che entrerà in vigore, proprio per recepire quelle casistiche che nella circostanza non saranno state contemplate perché sicuramente, come dicevo prima, per la complessità e la caratterizzazione del nostro patrimonio, vi saranno delle situazioni che dovranno essere riconsiderate, però credo che questo rappresenti un passo avanti, un passo utile, un'opportunità che la Valle d'Aosta si è data nell'esercizio delle proprie prerogative. Mi rendo anche conto che bisognerebbe cercare, laddove possibile, di andare al massimo incontro al discorso della semplificazione, una semplificazione che sul piano del principio condividiamo tutti, ma che poi sul piano pratico non sempre si riesce a raggiungere. In questo caso ritengo anche che un grosso ostacolo sia la complessità della materia che viene trattata.
Presidente - Ha chiesto la parola il collega Roscio, ne ha facoltà.
Roscio (ALPE) - Ho ascoltato i colleghi che mi hanno preceduto e anche la relazione, e in particolar modo alcuni spunti che ci ha fornito il collega Marquis, Presidente della III Commissione. Da un lato, si è ricordato in un primo tempo l'iter che ha avuto questo disegno di legge: diciamo che l'iter è stato piuttosto travagliato, nel senso che la prima stesura che è arrivata in commissione era una stesura dove era emerso che si era lavorato in maniera del tutto autonoma rispetto ai portatori di interesse, tant'è vero che gli ordini e anche i piccoli proprietari che erano stati convocati in commissione avevano denunciato questo fatto dicendo che nessuno era stato coinvolto nella stesura. Già allora avevamo chiesto di fermare l'iter e fortunatamente siamo stati ascoltati per cercare di migliorare, risolvere le numerose criticità che vi erano, alcune anche connesse, come ha detto il collega Marquis, alla complessità del tema.
Il testo che viene oggi presentato risolve alcune questioni, ma ne lascia aperte molte altre: da un lato, in linea generale il disegno di legge interviene sulla legge regionale n. 11/1998, che è una legge molto importante, una legge che riguarda l'urbanistica, la disciplina urbanistica e la pianificazione territoriale e va ad inserire una parte recependo sostanzialmente innovazioni derivate dal livello nazionale. Se è vero che già nel tempo passato il nostro gruppo aveva sollevato alcune questioni, come, per esempio, quello della sismica, l'Assessore si ricorda i problemi legati all'applicazione, ci lascia un po' perplessi il modo in cui se n'è usciti da questo tema. In questo senso: si è ricordata nella relazione la semplificazione come una sorta di cavallo di battaglia, ma sembra quasi più una semplificazione per l'Amministrazione più che per il cittadino, perché in alcuni casi le incombenze di cui deve farsi carico il cittadino per riuscire ad ottenere questa certificazione di agibilità non sono da sottovalutare anche a livello di costi. Da un lato, vi è tutta la parte che riguarda la parte strutturale, quindi la sismica, ma anche la parte sull'efficientamento energetico, la parte sugli impianti e in alcune parti della legge sembra quasi - se non abbiamo interpretato male - che qualora un cittadino in un condominio volesse avere questa certificazione, dovrebbe provvedere a sue spese a dichiarare che le parti comuni sono a norma. Questo diventa piuttosto oneroso dal nostro punto di vista, soprattutto per i costi che il cittadino si deve sobbarcare. Anche quando andiamo a vedere tutti gli allegati all'attestazione che devono essere prodotti, ci sono alcune cose che non vengono proprio via "a gratis", come si suol dire. È vero che la dichiarazione sull'idoneità strutturale bypassa la dichiarazione da parte dell'Ufficio sismico di una certificazione ulteriore, ma per il cittadino alla fine i costi vi sono, perché non può il singolo cittadino dichiarare di per sé se l'edificio è strutturalmente a posto oppure no.
Vi sono quindi diverse questioni che rimangono irrisolte, tant'è vero che anche il collega Marquis ha ricordato che, data l'estrema complessità e data la difficoltà nel poter capire tutte le casistiche che si presenteranno - e questo lo valutiamo positivamente -, bisognerà fermarsi e fare il punto della situazione da qui ad un anno, un anno e mezzo per andare a vedere quali effetti sortirà questa legge, perché si capisce fin da oggi che alcune criticità importanti vi sono. Questo, andando a fare una valutazione generale, ci sembra un po' che la politica abbia abdicato dal suo ruolo, lasciando libera invece la parte burocratica di sistemare una questione, questo in danno dei cittadini, non per semplificare, tant'è vero che le perplessità vengono riconosciute anche nel campo dei colleghi della maggioranza.
Una cosa che ci lasciava perplessi, ma che sembra sia stata risolta era anche una disomogeneità nell'applicazione delle norme già esistenti. Ci hanno garantito in sede di commissione che saranno fatti dei corsi di formazione adeguati per gli uffici tecnici dei Comuni, in modo tale che perlomeno la norma trovi identica applicazione, cosa che oggi non avveniva perché era veramente un puzzle di interpretazioni, ma questo dovrebbe garantire almeno un'applicazione uniforme.
Dal nostro punto di vista, se è vero che alcune cose sono state recepite, rimangono ancora troppe questioni sul campo che la legge, anche per com'è scritta, lascia irrisolte. Un'altra questione, sempre a carico dei cittadini, è il fatto che è vero che basta una certificazione, nel senso che la norma dice: noi come istituzione lasciamo al cittadino l'onere di dichiarare la conformità delle strutture, degli impianti, ma è anche vero che non c'è mai nessuno che dà una garanzia al cittadino. Mentre una volta c'era una sorta di silenzio assenso per cui, trascorso un termine, il cittadino era tutelato, ora questo viene meno, per cui vi è anche una preoccupazione perché, nel momento in cui si forma un contenzioso che potrebbe essere banalmente un contenzioso tra un proprietario e un inquilino moroso che non vuole pagare, solleva la questione per cui contesta il certificato prodotto dal proprietario, e comincia una serie di problemi perché l'Amministrazione non è obbligata a fare i controlli, non è obbligata a rilasciare nessun certificato e chi ha redatto questa cosa si trova a dover giustificare un documento di cui però nessuno ha sancito la legittimità. Dal nostro punto di vista, quindi è bene che si sia messo mano ad un problema reale, però ci sembra che la risoluzione del problema sia ancora lontana sia per quanto riguarda la semplificazione che per quanto riguarda i costi a carico dei cittadini.
Presidente - Non ci sono altre richieste di intervento, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha chiesto la parola l'Assessore Baccega, ne ha facoltà.
Baccega (SA) - Credo che il provvedimento, che ha avuto un iter piuttosto lungo e che ha visto un coinvolgimento significativo degli ordini e delle associazioni, e che è andato sul tavolo tecnico più volte per essere visto e rivisto, alla fine possa essere considerato un'importante legge che va proprio nella direzione della semplificazione amministrativa più volte richiamata in quest'aula. È vero che è una materia estremamente complessa, è vero che bisognerà ritornarci probabilmente per dare ulteriori risposte, ma credo che l'impianto che è stato approvato vada proprio nella direzione di dare risposte concrete laddove c'era in particolare un certo vuoto in Regione. È una legge che introduce nella normativa regionale l'agibilità degli edifici, con quella forma chiamata di autocertificazione che viene fatta attraverso la segnalazione certificata di agibilità. Va anche evidenziato il fatto che il disegno di legge prevede la possibilità di produrre il certificato di idoneità strutturale, proprio nella logica della semplificazione che sostituisce il collaudo statico e consente di superare quella procedura che è un passaggio delicato dell'attestazione prevista da parte dell'Ufficio sismico ai fini dell'agibilità. Devo dire quindi che è un disegno di legge estremamente partecipato, non travagliato, dove tutti hanno potuto dare un forte contributo a trovare la soluzione migliore per produrre un testo che fosse efficace e per i professionisti e per i cittadini, quindi un lavoro importante che ci ha visti impegnati per parecchi mesi e che ha visto questo forte coinvolgimento.
Chiudo questo breve intervento con i ringraziamenti: dobbiamo sicuramente ringraziare la dottoressa Chantal Trèves dell'Urbanistica e l'ingegnere delle Opere pubbliche, che hanno in qualche modo impegnato tutti gli uffici per mesi rispetto a questo provvedimento. Vanno ringraziati anche gli ordini e le associazioni che hanno sicuramente dato un fattivo contributo alla stesura della legge. Va ringraziato sicuramente il collega Isabellon, che ha prodotto la relazione al Consiglio. Va ringraziata la III Commissione che ha lavorato e ha sviluppato moltissime sedute su questo argomento. Come abbiamo avuto modo di dire in commissione, dopo la fase di approfondimento rispetto alle tematiche in campo, qualora sia necessario, io credo che potremo tornare a fare delle valutazioni rispetto ai provvedimenti presi.
Presidente - Ha chiesto la parola l'Assessore Bianchi, ne ha facoltà.
Bianchi (UV) - Come hanno sottolineato tutti quelli che sono intervenuti, è un'importante legge che va a colmare un vuoto amministrativo della legge n. 11, in quanto l'istituto dell'agibilità veniva regolamentato con normativa statale. Oggi abbiamo legiferato in tal senso. Si va verso la semplificazione - questo lo sottolineo -, sicuramente è una materia molto complessa, quindi certamente non entriamo in tutte le casistiche. Non mi sto a dilungare in quanto già negli interventi che mi hanno preceduto si è avuto modo di spiegare il contenuto della legge, ma mi soffermerei sulla delibera attuativa come previsto dall'articolo 63 bis della legge n. 11/1998 introdotto all'articolo 1 della nuova legge in materia di agibilità oggi in esame. La Giunta regionale ha in previsione di licenziare, non appena la legge regionale sarà vigente, una specifica deliberazione per definire i criteri e le modalità per l'applicazione della legge stessa, allo scopo di evitare difformità interpretative da parte delle diverse Amministrazioni comunali, perché questo - com'è già stato sottolineato - era uno dei più grandi problemi che c'erano su questa materia. I contenuti tecnici di tale atto sono già stati predisposti e tengono conto degli esiti dei numerosi incontri svolti nei mesi scorsi tra le strutture regionali interessate: gli ordini, i collegi professionali, lo staff tecnico del CELVA. Infatti tale delibera è destinata a completare il disegno di legge normativo sull'agibilità, esplicitandone le modalità di applicazione. Il processo di integrazione dell'istituto dell'agibilità nella normativa regionale sarà concluso con un evento informativo destinato proprio ai tecnici dei Comuni e del SUEL, com'è già stato sottolineato in commissione. A mio avviso, quindi, è una legge che va a colmare comunque un vuoto amministrativo e nel tempo valuteremo se ci saranno delle modifiche da farsi, ma sicuramente è un'importante legge che va nella direzione della semplificazione a favore dei cittadini perché ad oggi, alcuni cittadini che non potevano chiedere l'agibilità, con questa legge possono richiederla.
Presidente - Non ci sono altre richieste di intervento, possiamo proseguire. Proseguiamo con la presa visione del disegno di legge, del nuovo testo proposto dalla III Commissione. Articolo 1. Non ci sono richieste, dichiaro aperta la votazione. La votazione è chiusa.
Presenti: 34
Votanti: 34
Favorevoli: 27
Contrari: 7
Il Consiglio approva.
Articolo 2. Stesso risultato. Articolo 3. Stesso risultato. Articolo 4. Stesso risultato. Articolo 5. Stesso risultato. Articolo 6. Stesso risultato. Metto in votazione il disegno di legge nella sua completezza. Dichiaro aperta la votazione. La votazione è chiusa.
Presenti: 34
Votanti: 34
Favorevoli: 27
Contrari: 7
Il Consiglio approva.