Oggetto del Consiglio n. 2485 del 22 novembre 2016 - Resoconto
OGGETTO N. 2485/XIV - Disegno di legge: "Disposizioni in merito alla proroga dell'efficacia di graduatorie di procedure selettive pubbliche".
Rosset (Presidente) - Punto n. 21 dell'ordine del giorno. Ha chiesto la parola il Vicepresidente Farcoz; ne ha facoltà.
Farcoz (UV) - Il presente disegno di legge dispone la proroga fino al 31 dicembre 2017 dell'efficacia e della validità delle graduatorie di procedure selettive pubbliche bandite dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 22/2010, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, cui attingere sia per le assunzioni a tempo determinato che per quelle a tempo indeterminato, al fine di contribuire al contenimento della spesa pubblica. La possibilità di attingere dalle graduatorie in vigore per la stipulazione di contratti a tempo determinato è soggetta al rispetto del limite massimo dei trentasei mesi di durata massima complessiva dei medesimi contratti. Infatti, in base all'articolo 19 del decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni), applicabile anche alla pubblica amministrazione, la stipulazione di un contratto a termine per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria tra datore di lavoro e lavoratore è consentito per un periodo non superiore ai trentasei mesi. A tal proposito, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiarito che solamente il superamento di un nuovo concorso pubblico a tempo determinato da parte del soggetto già titolare di un rapporto di lavoro a termine consente di azzerare la durata del contratto precedente ai fini del computo del limite massimo dei trentasei mesi.
L'esplicitazione del divieto di stipulazione di nuovi contratti in caso di raggiungimento del limite dei trentasei mesi si rende anche necessaria in relazione all'evoluzione giurisprudenziale in materia di conseguenze risarcitorie in caso di violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione di lavoratori a tempo determinato. In particolare, la giurisprudenza, di recente, ha ritenuto che, in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione, il dipendente ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni), al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione, con esonero dall'onere di provare in concreto il danno subito. L'esplicita previsione dei casi in cui si è fatto divieto di attingere dalle graduatorie in caso di pregressi rapporti di lavoro a termine è volta quindi ad evitare situazioni che possono creare contenziosi pregiudizievoli per le Amministrazioni interessate.
Il presente disegno di legge si compone di due articoli. L'articolo 1 è suddiviso in quattro commi: il comma 1 prevede che l'efficacia delle graduatorie di procedure selettive pubbliche bandite dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 22/2010, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, è prorogata sino al 31 dicembre 2017; il comma 2 stabilisce che le graduatorie la cui efficacia sia prorogata ai sensi del comma 1, non possono essere utilizzate per nuove assunzioni a tempo determinato di chi, pur utilmente collocato nella medesima graduatoria, abbia precedentemente stipulato con lo stesso ente contratti di lavoro a tempo determinato mediante utilizzo della medesima graduatoria per la stessa categoria e/o posizione per una durata complessiva, anche non continuativa, pari o superiore ai trentasei mesi. Inoltre, le predette graduatorie non possono essere utilizzate per le assunzioni a tempo determinato di chi, pur utilmente collocato nella medesima graduatoria, abbia precedentemente stipulato con lo stesso ente contratti di lavoro a tempo determinato mediante utilizzo della medesima graduatoria per la stessa categoria e/o posizione per una durata complessiva, anche non continuativa, tale da determinare, per effetto della nuova assunzione, il superamento del periodo di trentasei mesi, anche non continuativi. Il comma 3 prevede che i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge stipulati per effetto dell'utile collocazione nelle graduatorie di procedure selettive pubbliche bandite dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 22/2010 con soggetti che, alla data dell'entrata in vigore del medesimo, abbiano operato alle dipendenze dello stesso ente per un periodo pari o superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati mediante utilizzo della medesima graduatoria per la stessa categoria e/o posizione, non possono essere in ogni caso ulteriormente prorogati per effetto della proroga dell'efficacia delle graduatorie, ai sensi del comma 1, e cessano improrogabilmente al 31 dicembre 2016. Il comma 4, infine, stabilisce che i contratti di lavoro a tempo determinato in essere con soggetti che, alla data dell'entrata in vigore del presente disegno di legge, abbiano operato presso lo stesso ente per la stessa categoria e/o posizione nella medesima graduatoria per un periodo inferiore ai trentasei mesi, anche non continuativi, possono essere prorogati per il solo periodo tale da determinare il raggiungimento dei trentasei mesi complessivi.
L'articolo 2 reca infine la dichiarazione d'urgenza.
Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Chatrian; ne ha facoltà.
Chatrian (ALPE) - Per annunciare il voto positivo del nostro gruppo su questo disegno di legge, in quanto va a prorogare l'efficacia delle graduatorie di procedure selettive pubbliche. Pensiamo sia utile in questo momento allargare il fronte, di conseguenza noi voteremo il disegno di legge n. 95.
Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Cognetta; ne ha facoltà.
Cognetta (M5S) - Per annunciare, per quanto mi riguarda, un voto di astensione su questo provvedimento. La motivazione è molto semplice: io avrei preferito - se così si può dire - che non si ponesse un limite ai trentasei mesi, in quanto ci sono molte persone che, ahimè, lavorano già da anni e quindi a questo punto saranno sicuramente fuori dagli uffici. Questa proroga si poteva prendere in considerazione, l'ho visto anche con gli uffici, magari era una scelta più difficile, però si è preferito andare in questa direzione. Ritengo che questo da un lato metterà qualcuno nella possibilità di entrare al lavoro, ma dall'altro qualcuno ne resterà fuori, quindi non me la sento di votare a favore e preferisco un voto di astensione.
Presidente - Ha chiesto la parola il Presidente della Regione; ne ha facoltà.
Rollandin (UV) - Je remercie le rapporteur et la IIe Commission pour le travail fait sur ce projet de loi, que nous estimons important pour la double raison que les collègues, et surtout le collègue Chatrian, ont déjà explicitée.
Mi dispiace che il collega Cognetta venga a dire cose che assolutamente non corrispondono alla normativa già esplicitata con la relazione, ossia che si possa andare oltre i trentasei mesi, perché è esattamente l'opposto della normativa vigente. Anzi, è stato spiegato che chi fa questa operazione è responsabile e deve pagare a questi soggetti i mesi che hanno lavorato in più. Questo è scritto in una norma specifica, chiara, non l'abbiamo fatto per far entrare qualcun altro, l'abbiamo fatto per evitare i casi di condanna come quelli che ci sono stati in questi mesi: chi ha superato i trentasei mesi è condannato a pagarli con tutte le conseguenze del caso; è scritto, non è un'opzione. Le chiederei di rettificare questo, perché non è così.
L'altra questione non credo abbia bisogno di spiegazioni: abbiamo prorogato di un anno, e credo che su questo ci fosse l'unanimità, perché obiettivamente andava nella logica di evitare di bandire un altro concorso, dato che c'era ancora una graduatoria aperta. Mi sembrava un'economia importante, tanto più che c'è l'accordo generale. Non ci sono possibilità di equivoco, perché la norma è chiarissima su questo punto. Purtroppo i casi di condanna dei tribunali, nel momento in cui le persone interessate fanno ricorso, sono multipli; questo lascia abbastanza perplesse le amministrazioni interessate e le mette in difficoltà.
Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Cognetta; ne ha facoltà.
Cognetta (M5S) - Non mi sembra di aver detto che in questo modo l'Amministrazione favorisce qualcuno a scapito di qualcun altro, ho semplicemente detto che in questo modo entrerà chi fino ad oggi magari era in graduatoria, ma non riusciva ad entrare perché c'era un certo numero di posti ed erano già occupati da certe persone; queste persone che hanno fatto trentasei mesi o anche più usciranno dall'Amministrazione ed entreranno nelle successive. Punto numero uno.
Punto numero due. La norma può dire ciò che preferisce, e probabilmente è anche ciò che dice lei, ma io non me la sento di votarla, non la ritengo corretta. Potrebbe anche essere la norma migliore del mondo, ma se sono qui per esprimere un voto, su questa norma che dopo trentasei mesi obbliga le persone ad uscire, io dico che non mi va bene. Avrei preferito di gran lunga che ci fossero dei percorsi di stabilizzazione, però sappiamo che c'è un limite nelle assunzioni; avrei preferito che tutte queste cose non fossero state fatte, che una persona che ha fatto un concorso sapesse che fine fa. Purtroppo non è così e allora ho deciso di astenermi. Giusta o sbagliata che sia la mia posizione, Presidente, giuste o sbagliate che siano le leggi, io ho il diritto, fino a prova contraria, di esprimere le mie opinioni e di votare di conseguenza. Io non mi sento di votare a favore, quindi preferisco astenermi. Se fossi completamente contrario non mi preoccuperei, ho votato tante volte da solo in modo contrario. Ripeto: ci sono cose che mi vanno bene e altre che non mi vanno bene, ma credo che passerà lo stesso.
Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Gerandin; ne ha facoltà.
Gerandin (GM) - Per annunciare il mio voto favorevole, anche perché lo ritengo un atto quanto mai opportuno e necessario. Considerato che attualmente abbiamo ancora tanti idonei non vincitori di concorso, il mio non può che essere un voto favorevole, pur essendo dispiaciuto per il discorso dei trentasei mesi, ma quello purtroppo non dipende assolutamente dall'interpretazione della volontà politica. Dispiace sicuramente per questo e mi unisco a quello che diceva prima. Sono però convinto che non ci fosse altra strada, anche perché non possiamo andare di fronte a contenziosi che già adesso obbligano le amministrazioni a pagare costi perfino salati. Il mio voto è pertanto favorevole, perché lo ritengo un atto quanto mai opportuno e necessario.
Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Fabbri; ne ha facoltà.
Fabbri (UVP) - Per annunciare, come gruppo dell'Union Valdôtaine Progressiste, il nostro voto favorevole ad un provvedimento che è assolutamente di buonsenso. Non voglio ripetere quanto già detto dai miei colleghi, ma il risparmio per l'amministrazione pubblica nell'indire un nuovo concorso, la possibilità di rimanere in graduatoria fino ai trentasei mesi per chi ne ha diritto, l'evitare contenziosi con le Amministrazioni ci sembra che non possa essere che un provvedimento di assoluto buonsenso e che quindi possa essere votato favorevolmente.
Presidente - Se non ci sono altre richieste di intervento, possiamo mettere in votazione l'articolo 1. Dichiaro aperta la votazione. La votazione è chiusa.
Presenti: 31
Votanti : 30
Favorevoli: 30
Astenuti: 1 (Cognetta)
Il Consiglio approva.
Articolo 2: stesso risultato.
Mettiamo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Dichiaro aperta la votazione. La votazione è chiusa.
Presenti: 32
Votanti : 31
Favorevoli: 31
Astenuti: 1 (Cognetta)
Il Consiglio approva.
