Oggetto del Consiglio n. 126 del 11 marzo 1981 - Resoconto
OGGETTO N. 126/81 - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SOCIO-SANITARIO REGIONALE".
Presidente - Chiede di parlare l'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, Rollandin, ne ha facoltà.
Rollandin (UV) - Mancava all'avvio definitivo della riforma, in quanto gestione dell'Unità Sanitaria Locale, un elemento che completa quelle quattro leggi fondamentali e necessarie al buon funzionamento dell'Unità Sanitaria Locale. Sono state infatti già approvate le tre leggi che riguardano l'istituzione del servizio, i ruoli nominativi e il bilancio (le norme e la gestione del patrimonio).
Con questa legge, che riguarda l'articolazione organizzativa ed il funzionamento del servizio socio-sanitario, si individuano i servizi fondamentali per la gestione dell'Unità Sanitaria Locale. È un punto basilare e riveste l'importanza di associare in servizi principali ed essenziali l'attività finora svolta e l'attività che si potrà svolgere in relazione alla nostra regione.
Si tiene infatti conto di accorpamenti che prima non erano previsti: si prevedono otto servizi principali che riguardano: il servizio di igiene pubblica ambientale dell'alimentazione e della sicurezza nei luoghi di lavoro - ed ecco perché questa mattina c'era quell'aggancio che mi sembrava giusto di ricordare -, il servizio di medicina legale, il servizio di assistenza sanitaria di base - che è fondamentale e legato ai distretti -, il servizio di assistenza sanitaria specialistica, ospedaliera ed extra-ospedaliera, integrativa dell'assistenza di base e in questo va vista l'assistenza farmaceutica che in altre regioni è stata vista come servizio a sé stante e invece, come ho già detto nella Commissione, abbiamo ritenuto di accorpare in questo servizio in quanto la parte farmaceutica, pur rilevante, è vista essenzialmente come servizio ospedaliero, e di fatto esiste un prontuario terapeutico ospedaliero regionale già approvato - e in continuo aggiornamento - che è un dato fondamentale per un'applicazione corretta della cura "intra mura". È poi in attuazione un prontuario terapeutico da estendere al resto della regione, che servirà da base per l'attività regionale a livello farmaceutico, tenendo conto che una parte delle farmacie, quelle municipalizzate, rimanga comunque escluso da questo sistema, e questo è l'indirizzo che va avanti a livello regionale. Quindi la parte farmaceutica che viene inserita è la parte delle farmacie rurali dislocate sul territorio che si vedranno inserite in questo discorso di assistenza integrativa, e quindi accorpate in questo servizio.
Poi c'è il servizio di igiene e assistenza veterinaria, il servizio socio-assistenziale, e con questo sottolineo che come regione abbiamo scelto di decentrare già questo servizio che la legge 833 non prende ancora in considerazione in quanto si aspetta sempre la riforma del servizio sociale: noi abbiamo già previsto qui un coordinatore che affianchi i due coordinatori previsti dalla legge 833, proprio per supplire alle carenze che la normativa statale ha lasciato e per realizzare un armonico coordinamento tra l'attività sul territorio e l'attività ospedaliera.
Poi c'è il servizio per l'amministrazione del personale e l'esercizio dell'attività amministrativa - altro servizio indispensabile essenzialmente all'organizzazione del lavoro -, ed il servizio economico e finanziario per le attività economali, provveditoriali e gestione del patrimonio che regola la parte finanziaria tenendo conto delle indicazioni della legge che è stata approvata in questo Consiglio.
Con questa articolazione di servizi, che verrà coordinata da personale che abbia l'esperienza sufficiente e che in applicazione del 761 si trovi nelle posizioni di regola apicali, verranno ad operare questi coordinatori di servizi e costituiranno l'ufficio di direzione.
Questo ufficio di direzione è il fulcro dell'attività del comitato di gestione, in quanto il comitato di gestione è l'organo politico che agisce - e quindi amministra - per conto dei comuni, poiché l'Unità Sanitaria Locale è una delega dei comuni e non una delega regionale (pur potendo avere l'Unità Sanitaria Locale delle deleghe in quanto anche la nostra legge n. 2 lo prevede - delle deleghe espresse da parte della regione - come ne ha dallo Stato), è una delega dicevo che i comuni danno agli amministratori, oltre che per la sua competenza all'assemblea, per gestire la materia sanitaria e socio-assistenziale nella nostra regione.
Per portare avanti correttamente questo discorso è quindi essenziale che ci sia un buon funzionamento, un coordinamento reciproco tra l'attività dei coordinatori di questi servizi e la parte politica e amministrativa.
I coordinatori dei servizi, a loro volta, hanno bisogno di poter contare su delle unità operative che tengono conto delle figure mediche e para-mediche legate all'attività del singolo servizio. In più, nell'attuazione dell'art. 17 della legge 833 che prevede l'organizzazione del lavoro a livello di dipartimento, è previsto un ufficio che tenga conto delle possibilità di utilizzare del personale dei vari servizi, personale che rimane - come è detto qui - a livello di dipendenza specifica legata al servizio che agisce in determinati momenti e per determinate attività in funzione di un particolare progetto, e mi riferisco qui ai progetti obiettivo menzionati sia dal Piano Sanitario Nazionale, e previsti in futuro dal Piano Sanitario Regionale.
Che cosa sono i progetti obiettivo: sono delle individuazioni di problemi urgenti, particolarmente importanti, che devono vedere impegnate un insieme di forze che devono essere tra loro collegate a quel fine. Abbiamo già l'esperienza del dipartimento materno infantile che integra l'utilizzo della struttura ospedaliera e della struttura consultoriale; è un'integrazione che via via si sta effettuando in quanto utilizza degli operatori per entrambe le strutture e quindi si supera quella divisione, sovente artificiosa, fra servizi, collegando quindi anche le prestazioni attuate all'interno dell'ospedale con quelle attuate all'esterno. Si supera così una barriera a livello psicologico: difatti abbiamo visto che a livello di utenza del servizio consultoriale, nel momento in cui si poteva garantire la presenza degli stessi operatori nella struttura ambulatoriale e nella struttura ospedaliera, questa utenza è aumentata proprio perché c'era una correlazione diretta tra l'utilizzo in un certo momento e l'utilizzo ad un secondo livello. Quindi l'attività deve essere svolta dalle unità operative che sono parte integrante del servizio e che utilizzano le varie strutture che qui vengono accorpate - in quanto tutte le strutture esistenti nella nostra Regione saranno a disposizione di questa articolazione dei servizi e quindi saranno presidi dell'Unità Sanitaria Locale. Preciso che tutti i presidi delle ex mutue sono ceduti con vincolo di destinazione ai singoli Comuni, però l'utilizzo è legato all'U.S.L.
Quindi ritengo che con queste precisazioni questa legge e la sua formulazione siano coerenti con le necessità regionali e tengano conto di un'impostazione di lavoro, quindi un'organizzazione di lavoro, a cui ci si richiamava questa mattina, che vede impegnato il comitato di gestione, per una parte, e i comitati di zona per realizzare, e progressivamente attuare, quella riforma di cui sovente si parla a sproposito.
Presidente - Colleghi Consiglieri, è aperta la discussione.
Faccio presente che agli articoli 4 e 7 sono proposti emendamenti da parte della Commissione, mentre sono proposte correzioni formali, che potremmo anche chiamare emendamenti, all'art. 12 e all'art. 13 da parte dell'Assessore Rollandin, come risulta dagli allegati.
Vi viene distribuito in questo momento quell'ordine del giorno che è stato rivoltato, ne potremo parlare dopo, a cui manca ancora la firma del Consigliere Minuzzo che potrà apporla non appena rientrerà in aula.
Chiede di parlare il Consigliere Péaquin, in sede di discussione generale sul disegno di legge in discussione all'oggetto n. 24, ne ha facoltà.
Péaquin (PCI) - Non ho molto da dire, perché una discussione già abbastanza lunga è stata fatta in sede di Commissione.
Avevamo chiesto in Commissione chiarimenti su parecchi articoli. I chiarimenti ci sono stati dati e sono stati anche apportati degli emendamenti ad alcuni articoli di questa legge.
Pertanto desidero solo dire che il nostro gruppo è favorevole a questo disegno di legge.
Presidente - Ci sono altri che chiedono di parlare? Nessuno è iscritto a parlare, nessuno chiede la parola, passiamo all'esame dell'articolato.
Presidente - Do lettura dell'art. 1.
Articolo 1
(Scopo della legge)
La presente legge disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del servizio socio-sanitario regionale secondo i principi ed i criteri di cui alla legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2 ed in armonia con le disposizioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.
Presidente - Colleghi Consiglieri, per l'art. 1 qualcuno chiede la parola? Nessuno chiede la parola.
Metto in approvazione l'art. 1.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'art. 2.
Articolo 2
(Articolazioni dell'unità sanitaria locale)
L'organizzazione dell'unità sanitaria locale si articola in:
a) servizi
b) unità operative
c) ufficio di direzione
L'Unità sanitaria locale esercita le funzioni in materia di sanità ed assistenza articolandole in:
1) aree funzionali dell'assistenza socio-sanitaria di base coincidenti con i distretti sanitari di base;
2) aree funzionali integrative dell'assistenza di base, denominate aree di assistenza specialistica, territorialmente coincidenti con l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale o con ambiti pluridistrettuali.
L'unità sanitaria locale eroga le prestazioni attraverso i presidi, gli uffici ed i distretti operanti in base all'articolazione organizzativa e funzionale di cui al presente articolo ed in conformità ai criteri di cui all'art. 29 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2.
Presidente - Metto in approvazione l'art. 2.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'art. 3.
Articolo 3
(I servizi)
I servizi sono l'unità organizzativa fondamentale dell'unità sanitaria locale per l'esercizio di attività connesse ed il conseguimento di obiettivi omogenei.
L'unità sanitaria locale si articola nei seguenti servizi:
1) Servizio di igiene pubblica ed ambientale, dell'alimentazione e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
2) Servizio di medicina legale;
3) Servizio di assistenza sanitaria di base;
4) Servizio di assistenza sanitaria specialistica, ospedaliera ed extra ospedaliera, integrativa dell'assistenza di base;
5) Servizio di igiene ed assistenza veterinaria;
6) Servizio socio-assistenziale;
7) Servizio per l'amministrazione del personale e l'esercizio dell'attività amministrativa;
8) Servizio economico-finanziario e per le attività economali provveditoriali e di gestione del patrimonio.
Ulteriori o diverse articolazioni della unità sanitaria locale, anche derivanti dall'aggregazione dei servizi individuali ai sensi del precedente comma, possono essere previste dal piano socio-sanitario regionale.
Ai predetti servizi fanno capo tutti i presidi, uffici e distretti dell'unità sanitaria locale in relazione alle specifiche funzioni di prevenzione, cura e riabilitazione di loro competenza.
Presidente - Metto in approvazione l'art. 3.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'art. 4.
Articolo 4
(L'organizzazione dei servizi)
In armonia con le disposizioni di cui all'art. 31 della legge regionale 20 gennaio 1980, n. 2, l'organizzazione, il coordinamento, il funzionamento e la direzione del personale dei servizi sono assicurati dall'Ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale di cui all'art. 7.
L'organizzazione ed il funzionamento dei servizi devono assicurare l'esercizio delle funzioni e delle competenze di ciascun servizio in conformità alle aree funzionali di cui al precedente articolo 2.
A tal fine, i servizi si articolano nelle unità operative di cui al successivo articolo 6 ed operano altresì mediante una struttura centrale, alle dipendenze del responsabile di ciascun servizio, costituita da uffici per la organizzazione e la direzione formati da personale individuato dall'Ufficio di direzione fra tutti i servizi in rapporto alle attività che ciascun servizio deve esercitare in conformità al piano socio-sanitario regionale ed ai relativi progetto obiettivo.
La struttura, le competenze ed il funzionamento dei servizi sono disciplinati da apposito regolamento emanato dall'assemblea generale dell'unità sanitaria locale in conformità ad uno schema-tipo predisposto dalla Giunta regionale in relazione al piano socio-sanitario regionale ed alle disposizioni della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2.
Presidente - All'art. 4 c'è un emendamento della Commissione che riguarda il 3° comma che dovrebbe essere soppresso e sostituito da quelle parole che sono scritte nel Parere, e cioè: "... a tal fine i servizi, si articolano nell'unità operativa di cui al successivo art. 6".
Chiede di parlare l'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, Rollandin, ne ha facoltà.
Rollandin (UV) - Solo due parole per spiegare il motivo di questo emendamento. Come ha già detto Péaquin, lo si è discusso in Commissione: si trattava di evitare che si interpretasse questa struttura centrale con un'ulteriore burocratizzazione dell'articolazione dei servizi.
Con questa dizione penso che sia più comprensibile che cosa si intende fare con questa articolazione.
Presidente - Allora è ben chiaro: al 3° comma rimangono le prime tre righe e si annullano le altre 11.
Metto in approvazione l'emendamento proposto dalla Commissione.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'art. 4 nel testo emendato.
Articolo 4
(L'organizzazione dei servizi)
In armonia con le disposizioni di cui all'art. 31 della legge regionale 20 gennaio 1980, n. 2, l'organizzazione, il coordinamento, il funzionamento e la direzione del personale dei servizi sono assicurati dall'Ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale di cui all'art. 7.
L'organizzazione ed il funzionamento dei servizi devono assicurare l'esercizio delle funzioni e delle competenze di ciascun servizio in conformità alle aree funzionali di cui al precedente articolo 2.
A tal fine, i servizi si articolano nelle unità operative di cui al successivo articolo 6.
La struttura, le competenze ed il funzionamento dei servizi sono disciplinati da apposito regolamento emanato dall'assemblea generale dell'unità sanitaria locale in conformità con uno schema-tipo predisposto dalla Giunta regionale in relazione al piano socio-sanitario regionale ed alle disposizioni della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2.
Presidente - Metto in approvazione l'art. 4 emendato.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'art. 5.
Articolo 5
(I responsabili dei servizi)
A ciascuno dei servizi di cui all'art. 3 è preposto un responsabile, che dipende direttamente dall'ufficio di direzione, nominato dal Comitato di gestione dell'unità sanitaria locale nel rispetto delle norme di cui al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.
Al servizio socio-assistenziale è preposto un responsabile in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza, scelto dal Comitato di gestione anche tra il personale a disposizione ai sensi dell'art. 36, secondo comma, della legge regionale 22 gennaio 1981, n. 2.
Il responsabile del servizio, nel periodo in cui rimane in carica, è tenuto ad osservare il tempo pieno.
I responsabili dei servizi di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) di regola devono appartenere al ruolo sanitario con riferimento ai quadri di specifica professionalità.
Il responsabile dei servizio risponde al Comitato di gestione, all'ufficio di direzione ed al rispettivo coordinatore di settore, di cui all'art. 31, della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, della corretta attuazione delle direttive e delle decisioni adottate da tali organi.
In particolare, il responsabile del servizio:
1) predispone i programmi complessivi di attività del servizio e ne promuove e verifica lo stato di attuazione;
2) dispone l'utilizzo più razionale del personale e delle risorse strumentali assegnati al servizio;
3) garantisce l'ordinato funzionamento delle unità operative di competenza; nonché i collegamenti funzionali tra le stesse e nei rapporti con le unità operative di altri servizi, in particolare quando siano inserite nei dipartimenti;
4) garantisce il rispetto dei livelli assistenziali delle prestazioni erogate dalle unità operative del servizio, nonché di quelle erogate mediante strutture ed operatori convenzionati;
5) risponde dei beni assegnati al servizio ai sensi delle vigenti disposizioni.
Nel caso in cui il responsabile del servizio sia nominato coordinatore, ai sensi della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, conserva la responsabilità del proprio servizio.
Presidente - Metto in approvazione l'art. 5.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'art. 6.
Articolo 6
(Le unità operative)
Le unità operative sono articolazioni dei servizi, formate da personale in possesso dei necessari requisiti professionali, organizzate per l'erogazione di prestazioni di competenza di ciascun servizio.
Il piano socio-sanitario regionale, in rapporto alle competenze dei servizi, indica le unità operative corrispondenti a ciascun servizio e la loro organizzazione e strutturazione nei distretti sanitari di base o per aree di assistenza sanitaria e sociale integrative dell'assistenza di base.
Le unità operative svolgono, con presenza stabile o periodica, la loro attività in una o più strutture dell'unità sanitaria locale in relazione alle esigenze degli utenti ed in conformità al piano socio-sanitario regionale.
Alla direzione di ciascuna unità operativa è preposto un responsabile nel rispetto dei requisiti di professionalità ed esperienza di cui al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.
Le unità operative fanno capo sotto il profilo del funzionamento complessivo al coordinatore di distretto di cui all'art. 27 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2 e rispondono gerarchicamente al responsabile del servizio di appartenenza.
Presidente - Metto in approvazione l'art. 6.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'art. 7.
Articolo 7
(L'Ufficio di direzione)
L'Ufficio di direzione è composto da tutti i responsabili dei servizi di cui al precedente articolo 3.
L'Ufficio di direzione costituisce organo tecnico-consultivo del Comitato di gestione nei confronti del quale ha facoltà di proposta in ordine a specifici problemi connessi con l'organizzazione e il funzionamento dei servizi.
Dei pareri e delle proposte espressi dall'Ufficio di direzione deve essere fatta esplicita menzione nelle deliberazioni del Comitato di gestione.
Nell'esercizio dei compiti di cui all'art. 33 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, fanno altresì capo all'Ufficio di direzione:
- l'assegnazione, nell'ambito delle decisioni del Comitato di gestione, delle strutture, degli strumenti e del personale ai servizi ed il loro coordinato utilizzo;
- gli affari generali e legali;
- l'informazione ed il coordinato svolgimento delle indagini epidemiologiche in relazione alle indicazioni della programmazione sanitaria nazionale e socio-sanitaria regionale;
- l'educazione per la tutela della salute psico-fisica della persona;
- la direzione del personale dell'unità sanitaria locale nell'ambito delle decisioni del comitato di gestione;
- le attività di segreteria degli organi collegiali dell'unità sanitaria locale.
Per l'esercizio dei propri compiti l'Ufficio di direzione si avvale degli uffici della struttura centrale di cui al precedente art. 4 i quali, a tal fine, sono coordinati dall'Ufficio di direzione.
Alle riunioni dell'Ufficio di direzione sono chiamati a partecipare i responsabili di unità operative ed i coordinatori del dipartimento, ove si tratti di questioni che interessano direttamente l'unità operativa o il dipartimento.
Nell'esercizio dei propri compiti e, comunque, con cadenza almeno mensile, l'Ufficio di direzione, tramite il coordinatore che lo presiede, convoca apposite riunioni con tutti i coordinatori dei distretti sanitari di base di cui all'art. 27 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2.
Delle riunioni dell'Ufficio di direzione deve essere redatto processo verbale.
Presidente - C'è un emendamento soppressivo proposto dalla Commissione: riguarda il 5° comma che viene soppresso e sostituito da quello che è trascritto sul Parere della Commissione: "Per l'esercizio delle proprie funzioni ed attività l'Ufficio di direzione si avvale di uffici costituiti con personale individuato dall'Ufficio di direzione medesimo, in rapporto al piano socio-sanitario regionale ed ai relativi progetti obiettivo, fra i servizi interessati".
Allora metto in approvazione l'emendamento.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'art. 7 nel testo emendato.
Articolo 7
(L'Ufficio di direzione)
L'Ufficio di direzione è composto da tutti i responsabili dei servizi di cui al precedente articolo 3.
L'Ufficio di direzione costituisce organo tecnico-consultivo del comitato di gestione nei confronti del quale ha facoltà di proposta in ordine a specifici problemi connessi con l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi.
Dei pareri e delle proposte espressi dall'ufficio di direzione deve essere fatta esplicita menzione nelle deliberazioni del Comitato di gestione.
Nell'esercizio dei compiti di cui all'art. 33 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, fanno altresì capo all'Ufficio di direzione:
- l'assegnazione, nell'ambito delle decisioni del Comitato di gestione, delle strutture, degli strumenti e del personale ai servizi ed il loro coordinato utilizzo;
- gli affari generali e legali;
- l'informazione ed il coordinato svolgimento delle indagini epidemiologiche in relazione alle indicazioni della programmazione sanitaria nazionale e socio-sanitaria regionale;
- l'educazione per la tutela della salute psico-fisica della persona;
- la direzione del personale dell'unità sanitaria locale nell'ambito delle decisioni del Comitato di gestione;
- le attività di segreteria degli organi collegiali dell'unità sanitaria locale.
Per l'esercizio delle proprie funzioni ed attività l'Ufficio di direzione si avvale di uffici costituiti con personale individuato dall'Ufficio di direzione medesimo, in rapporto al piano socio-sanitario regionale ed ai relativi progetti obiettivo, fra i servizi interessati.
Alle riunioni dell'Ufficio di direzione sono chiamati a partecipare i responsabili di unità operative ed i coordinatori di dipartimento, ove si tratti di questioni che interessano direttamente l'unità operativa o il dipartimento.
Nell'esercizio dei propri compiti e, comunque, con cadenza almeno mensile, l'ufficio di direzione, tramite il coordinatore che lo presiede, convoca apposite riunioni con tutti i coordinatori dei distretti sanitari di base di cui all'art. 27 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2.
Delle riunioni dell'Ufficio di direzione deve essere redatto processo verbale.
Presidente - Pongo in votazione l'art. 7 nel testo emendato.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'art. 8.
Articolo 8
(I coordinatori)
I coordinatori dell'Ufficio di direzione sono nominati nei limiti e secondo le procedure di cui all'art. 8 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.
Per la nomina dei coordinatori, in caso di pluralità di aventi pari titolo, il comitato di gestione può richiedere che gli interessati propongano candidatura mediante presentazione di apposito documento esplicante le modalità di esercizio delle funzioni del coordinamento in rapporto alle finalità ed obiettivi dell'unità sanitaria locale.
I coordinatori sono responsabili del funzionamento dell'Ufficio di direzione.
Presidente - Pongo in votazione l'art. 8.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'art. 9.
Articolo 9
(I Presidi)
I presidi sono strutture tecnico-funzionali complesse gestite in forma integrata nell'ambito di ciascuno dei servizi di cui al precedente articolo 3 ed organizzate per l'erogazione delle prestazioni dell'unità sanitaria locale da parte di una o più unità operative.
A seconda del bacino di utenza, i presidi si distinguono in:
a) Presidi distrettuali, organizzati per l'erogazione di prestazioni per un bacino di utenza corrispondente al distretto di cui all'art. 26 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2;
b) Presidi polidistrettuali, organizzati per l'erogazione di prestazioni polispecialistiche per un bacino di utenza corrispondente a più distretti;
c) Presidi zonali, organizzati per la erogazione di prestazioni per un bacino di utenza corrispondente al territorio dell'unità sanitaria locale.
I presidi sono indicati dal piano socio-sanitario regionale il quale ne determina altresì la costituzione ed eventuale articolazione, le specifiche caratteristiche ed individua le unità operative che li utilizzano.
Presidente - Pongo in votazione l'art. 9.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'art. 10.
Articolo 10
(Il presidio distrettuale)
Il presidio distrettuale si configura come centro di servizi differenziati ed integrati, organizzato in un unico presidio o articolato in più stabilimenti.
Fanno parte dei presidi distrettuali gli ambulatori dei medici convenzionati ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e le farmacie.
Il presidio distrettuale è la sede di raccordo per l'esercizio delle attività di cui all'art. 27 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2 e indicate dal piano socio-sanitario regionale. In esso vengono erogate le prestazioni specialistiche integrative dell'assistenza di base erogabili a tale livello ed esercitate le funzioni organizzative, di informazione e documentazione ed amministrativo-burocratiche connesse alle attività delle unità operative presenti in via permanente o periodica nel distretto, al fine di garantire al cittadino il maggior decentramento delle funzioni amministrative e socio-sanitarie previste dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali.
Presidente - Pongo in votazione l'art. 10.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'art. 11.
Articolo 11
(Il presidio polidistrettuale)
Il presidio polidistrettuale si configura come struttura che eroga prestazioni integrative a quelle di livello distrettuale o di particolare complessità.
Il bacino di utenza di tale presidio è individuato dal piano socio-sanitario regionale.
L'attività sanitaria espletata da tale presidio può svolgersi anche nell'ambito dell'ospedale e comunque deve essere strettamente coordinata con tale struttura.
Il lavoro degli operatori di detti presidi deve essere fondamentalmente improntato alla interdisciplinarietà ed esercitato in équipes, in stretto collegamento con le unità operative stabilmente collocate nei distretti sanitari di base.
Nella costituzione di tale presidio, il piano socio-sanitario regionale può stabilire che, con separata organizzazione, nell'ambito di tale presidio siano esercitate le attività attribuite al presidio di cui al precedente articolo.
Presidente - Pongo in votazione l'art. 11.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'art. 12.
Articolo 12
(I presidi zonali)
Sono presidi zonali la struttura centrale amministrativo-organizzativa della unità sanitaria locale di cui al precedente articolo 4, la struttura di laboratorio per l'espletamento delle attività di igiene pubblica-ambientale e sanità pubblica, lo stabilimento ospedaliero.
Il piano socio-sanitario regionale determina l'organizzazione ed il funzionamento della struttura di laboratorio di cui al precedente comma, in coordinamento con la struttura di laboratorio di analisi presente nell'ospedale.
Lo stabilimento ospedaliero è la struttura dell'unità sanitaria locale per la diagnosi e cura degli infermi in costanza di ricovero collegata funzionalmente ed operativamente con le altre strutture dell'unità sanitaria locale.
Il piano socio-sanitario regionale determina i criteri per l'articolazione dell'ospedale in armonia con i principi di cui al secondo comma dell'art. 17 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Presidente - Per quanto concerne l'articolo 12 c'è un emendamento di carattere formale e correttivo, che riguarda le ultime parole del I comma, dove è scritto: "... lo stabilimento ospedaliero" deve leggersi "... gli stabilimenti ospedalieri", perché in tal senso si sono sempre pronunciati gli altri articoli; poi c'è la proposta di cancellare, alla riga I, la parola "centrale", come negli emendamenti illustrati dall'Assessore.
Metto in approvazione solamente l'emendamento relativo alla eliminazione della parola "centrale", perché per l'altro si tratta di una correzione puramente formale.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'art. 12 nel suo testo emendato.
Articolo 12
(I presidi zonali)
Sono presidi zonali la struttura amministrativo-organizzativa della unità sanitaria locale di cui al precedente art. 4, la struttura di laboratorio per l'espletamento delle attività di igiene pubblica-ambientale e sanità pubblica, gli stabilimenti ospedalieri.
Il piano socio-sanitario regionale determina l'organizzazione ed il funzionamento della struttura di laboratorio di cui al precedente comma, in coordinamento con la struttura di laboratorio di analisi presente nell'ospedale.
Lo stabilimento ospedaliero è la struttura dell'unità sanitaria locale per la diagnosi e cura degli infermi in costanza di ricovero collegata funzionalmente ed operativamente con le altre strutture dell'unità sanitaria locale.
Il piano socio-sanitario regionale determina i criteri per l'articolazione dell'ospedale in armonia con i principi di cui al secondo comma dell'art. 17 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
P residente - Metto in approvazione l'art. 12 nel suo testo emendato.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'art. 13.
Articolo 13
(Organizzazione dei presidi)
Alle esigenze amministrative di ciascun presidio provvedono, per la parte di competenza, i relativi servizi della unità sanitaria locale, tramite personale della struttura centrale e delle unità operative collocato nei distretti sanitari di base. Il servizio di assistenza sanitaria integrativa di base di cui al punto 4) del precedente art. 3, tramite i propri uffici centrali, provvede alla vigilanza igienico-sanitaria ed alle esigenze organizzative dei presidi di livello polidistrettuali e degli stabilimenti ospedalieri della unità sanitaria locale.
Alle esigenze di organizzazione interne dei presidi distrettuali provvede il coordinatore del distretto secondo le indicazioni dei responsabili del servizio competente per materia.
L'organizzazione dei presidi è coordinata dall'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale.
Presidente - C'è un emendamento che consiste nell'inserimento al I comma della sostituzione della parola "centrale" con le seguenti: "di cui al 5° comma del precedente art. 7".
Metto in approvazione l'emendamento dell'art. 13.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'art. 13 nel suo testo emendato.
Articolo 13
(Organizzazione dei presidi)
Alle esigenze amministrative di ciascun presidio provvedono, per la parte di competenza, i relativi servizi della unità sanitaria locale, tramite personale della struttura di cui al 5° comma del precedente art. 7 e delle unità operative collocato nei distretti sanitari di base. Il servizio di assistenza sanitaria integrativa di base di cui al punto 4) del precedente art. 3, tramite i propri uffici centrali, provvede alla vigilanza igienico-sanitaria ed alle esigenze organizzative dei presidi di livello polidistrettuale e degli stabilimenti ospedalieri della unità sanitaria locale.
Alle esigenze di organizzazione interna dei presidi distrettuali provvede il coordinatore del distretto secondo le indicazioni dei responsabili del servizio competente per materia.
L'organizzazione dei presidi è coordinata dall'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale.
Presidente - Metto in votazione l'art. 13 nel testo emendato.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'art. 14.
Articolo 14
(I dipartimenti)
I dipartimenti sono aggregazioni funzionali di unità operative dello stesso servizio o di più servizi, finalizzate all'espletamento di attività affini e complementari e dirette a favorire la globalità dell'intervento, l'interdisciplinarietà del lavoro, un più stretto rapporto fra la struttura ospedaliera ed il territorio, la partecipazione del personale interessato, lo sviluppo di attività di aggiornamento e ricerca, l'economicità della gestione.
Il dipartimento è coordinato da un comitato direttivo, presieduto dal coordinatore, formato da tutti i responsabili delle unità operative facenti parte del dipartimento o da una rappresentanza degli altri operatori eletta secondo le indicazioni del regolamento dell'unità sanitaria locale. Il comitato direttivo ha il compito di esprimere indirizzi tecnici ed organizzativi cui uniformare le attività e può inoltre formulare proposte al comitato di gestione e all'ufficio di direzione.
Il coordinatore preposto al dipartimento, nominato dal comitato di gestione con incarico non superiore a tre anni, sovrintende al funzionamento del dipartimento ed assicura il collegamento funzionale tra le unità operative aggregate nel dipartimento, rappresenta il comitato direttivo e tiene i contatti necessari con il comitato di gestione e l'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale.
Il comitato direttivo si riunisce con periodicità almeno mensile.
Il coordinatore ed il comitato direttivo per le esigenze di carattere amministrativo si avvalgono di addetti delle unità operative del servizio di cui al punto 7) del precedente articolo 3, indicate dall'ufficio di direzione.
Con periodicità semestrale il coordinatore convoca la conferenza del personale assegnato alle unità operative aggregate nel dipartimento.
Alle riunioni del comitato direttivo ed alle conferenze del personale hanno facoltà di partecipare i membri del comitato di gestione ed i coordinatori dell'ufficio di direzione.
Il piano socio-sanitario regionale individua i dipartimenti, le unità operative che ne fanno parte ed i relativi criteri organizzativi.
In sede di prima applicazione del presente articolo devono essere costituiti i seguenti dipartimenti:
- materno-infantile;
- emergenza-accettazione;
- salute mentale.
Presidente - Pongo in votazione l'art. 14.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'art. 15.
Articolo 15
(L'organizzazione distrettuale)
Espletano permanentemente la propria attività nell'ambito di ciascun distretto le unità operative del servizio di assistenza sanitaria di base, nonché le unità operative del servizio socio-assistenziale e degli altri servizi di cui alla presente legge la cui attività in conformità ai criteri e alle prescrizioni di piano socio-sanitario regionale ed alla natura dell'intervento appartengono all'area dell'assistenza socio-sanitaria di base.
Le attività espletate a livello distrettuale sono svolte assicurando la unitarietà e globalità degli interventi e sono organizzate in modo da consentire la più stretta integrazione tra tutte le attività che in tale ambito vengono espletate siano esse proprie dell'assistenza di base o integrative di questa.
Gli addetti delle unità operative di distretto sotto il profilo organizzativo sono coordinati dal coordinatore del distretto e, in rapporto alle loro diverse professionalità e funzioni, rispondono gerarchicamente al responsabile del servizio competente per materia.
Il coordinatore di distretto, nominato dal comitato di gestione su motivata proposta dell'ufficio di direzione, vigila sul funzionamento complessivo delle unità operative presenti nel distretto, assicura il collegamento organizzativo fra gli operatori, ha facoltà di proposta all'ufficio di direzione sulla base delle indicazioni emerse dall'espletamento delle attività e delle forme dirette di partecipazione popolare esercitate a livello distrettuale.
Sotto il profilo funzionale il coordinatore fa capo ai coordinatori dell'ufficio di direzione. Il coordinatore di distretto è nominato per un periodo non superiore a tre anni e può essere revocato e rinnovato nell'incarico.
Il coordinatore è tenuto ad osservare il tempo pieno.
Presidente - Metto in approvazione l'art. 15.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'art. 16.
Articolo 16
(Consiglio regionale di sanità e sicurezza sociale)
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è istituito, con decreto del presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, il consiglio regionale di sanità e sicurezza sociale, organo di consulenza, di consultazione e proposta alla Giunta regionale in materia di programmazione e pianificazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali.
Il Consiglio è nominato per la durata di un triennio, coincidente con la durata del piano socio-sanitario regionale ed è composto:
a) dall'Assessore regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale, che lo presiede;
b) dal Presidente del Comitato di gestione dell'unità sanitaria locale;
c) da quattro rappresentanti dei lavoratori dipendenti designati dalle organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative;
d) da tre rappresentanti dei lavoratori autonomi coltivatori diretti, artigiani e commercianti designati dalle rispettive organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative;
e) da un rappresentante dei datori di lavoro designato unitariamente dalle organizzazioni regionali maggiormente rappresentative;
f) da un rappresentante dei medici, farmacisti, biologi, veterinari, chimici, designato dal relativo ordine professionale della Regione;
g) da quattro rappresentanti dei sindacati medici designati congiuntamente dai sindacati medici maggiormente rappresentativi in campo nazionale presenti nella Regione;
h) da un rappresentante della categoria degli esercenti le professioni sanitarie non mediche designato unitariamente dai relativi collegi professionali;
i) da un rappresentante della categoria degli operatori dell'assistenza sociale, designato unitariamente dai relativi collegi o associazioni professionali;
l) da due funzionari dell'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale di cui uno dirigente della programmazione socio-sanitaria regionale;
m) dal dirigente dell'ufficio regionale di urbanistica;
n) dai dirigenti dei seguenti Assessorati regionali: pubblica istruzione, agricoltura, industria e commercio;
o) da cinque esperti designati dal Consiglio regionale scelti preferibilmente tra docenti di comprovata qualificazione rispettivamente in materia di biometria e statistica sanitaria, epidemiologia, ingegneria sanitaria, farmacologia, economia sanitaria;
p) dal dirigente l'ufficio regionale per la programmazione;
q) dai tre coordinatori dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale;
r) dal delegato regionale del CONI.
Per ogni membro effettivo deve essere nominato, con le stesse modalità sopra previste, un membro supplente che subentra in caso di impedimento od assenza del titolare.
L'articolazione in sezioni, le modalità di funzionamento e le funzioni della segreteria del Consiglio sono disciplinate con regolamento emanato dal Consiglio regionale, sentito il Consiglio stesso.
Presidente - Pongo in votazione l'art. 16.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'art. 17.
Articolo 17
(Organizzazione del sistema informativo socio-sanitario)
Il piano socio-sanitario regionale determina, secondo le indicazioni del piano sanitario nazionale, l'organizzazione del sistema informativo del servizio socio-sanitario regionale.
La sede gestionale del suddetto sistema informativo è ubicato nell'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale presso il quale, a tal fine, la Giunta regionale - su proposta dell'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale - provvede per l'impianto e l'utilizzazione dei necessari strumenti di elaborazione elettronica e/o elettromeccanografica.
Presidente - Metto in approvazione l'art. 17.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'art. 18.
Articolo 18
(Rinvio a successive leggi regionali)
Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articolo 16, 17 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il primo piano socio-sanitario regionale o altre specifiche leggi regionali dettano norme integrative della presente legge.
Presidente - Metto in approvazione l'art. 18.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'art. 19.
Articolo 19
(Abrogazione di norme)
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 29 novembre 1978, n. 60, fatte salve le norme di cui all'art. 5, in armonia con le norme di cui all'art. 26 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2.
Presidente - Metto in approvazione l'art. 19.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Do lettura dell'art. 20.
Articolo 20
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Presidente - Metto in approvazione l'art. 20.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Metto ora in approvazione la legge nel suo complesso. Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto.
Il Consiglio è chiamato a pronunciarsi per votazione segreta sul complesso della legge.
Votazione segreta
Esito della votazione:
Présents: 29
Votants: 29
Majorité: 15
Avis favorables: 25
Avis contraires: 4
Le Conseil adopte.
