Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 67 del 11 febbraio 1981 - Resoconto

OGGETTO N. 67/81 - RIAPPROVAZIONE CON MODIFICAZIONI DEL DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DELLE ATTIVITÀ PREVENTIVE, CURATIVE E RIABILITATIVE RELATIVE ALLA SALUTE MENTALE".

Presidente - La parola all'Assessore alla Sanità e Assistenza sociale Rollandin, ne ha facoltà.

Rollandin (UV) - Il disegno di legge n. 209 è stato rinviato con delle osservazioni che riguardano tre articoli: l'art. 6, l'art. 11 e l'art. 16.

L'art. 6 riguardava essenzialmente un errore materiale, in quanto si parlava di infermiera professionale, anziché parlare di infermieri professionali.

L'art. 11, che è il punto principale, riguardava un'interpretazione che era stata data alla dizione di cartella sanitaria (come accennavo già stamattina nell'illustrare l'interpellanza) che era stata ritenuta lesiva di quanto stabilito dall'art. 27 della Legge 833, dove si vietava espressamente di annotare sul libretto sanitario i trattamenti sanitari obbligatori di cui all'art. 33 della Legge 833.

È chiaro che l'intendimento della cartella sanitaria non è certo quello di fungere da libretto sanitario, che ha tutt'altra funzione, e questo era già stato spiegato al momento della discussione. Il libretto deve registrare quei dati che l'interessato può presentare in qualsiasi momento - in relazione alle sue necessità - al medico, o a chi per esso, e deve essere aggiornato su tutto il suo passato sanitario.

La cartella sanitaria, invece, deve avere un compito che è molto più limitato e riguarda un'attività che viene svolta sul territorio, come all'interno della struttura, temporaneamente e occasionalmente.

La specificazione che viene aggiunta come modifica all'art. 11, in modo da evitare che sia interpretato come norma in contrasto ai dettati della 833, tende appunto a specificare questo particolare, e quindi a superare questo inghippo.

Difatti si dice anche che nella relazione allegata che l'art. 27 sancisce il divieto di riportare nel libretto sanitario i provvedimenti relativi ai trattamenti obbligatori e non anche i trattamenti e gli accertamenti conseguenti a tali provvedimenti. Cosa che appunto si vuole evitare nella cartella.

Quindi questo è detto in modo specifico e toglie ogni dubbio in proposito.

Per quanto riguarda la norma sanitaria, cioè l'art. 16, è prevista una cifra che tiene conto di quello che potrà essere l'avvio del servizio anche in relazione al territorio, proprio per far si che le parole non rimangano tali. Cioè, se i principî che riteniamo validi rimangono solo tali, non è con la legge che risolviamo il problema dell'assistenza psichiatrica e del recupero delle persone attualmente ricoverate nei nosocomi, nonché il problema dell'assistenza a livello territoriale. Diamo delle indicazioni precise su come avviare questo discorso interessando i Comuni e i Distretti; cosa che si sta già attuando a livello di informazione e di riunione.

È chiaro che per arrivare alla soluzione definitiva ci vuole tempo. I Distretti, in quanto raggruppamento di Comuni, hanno già tutti gli elementi di valutazione per il dimensionamento di queste strutture sul territorio. Esse devono avere una propria collocazione e una propria strutturazione particolare, tenendo conto anche degli handicap specifici e quindi della necessità di avere un'attrezzatura adeguata.

Queste norme sono a conoscenza dei Comuni; teniamo conto che questa legge va abbinata alla Legge n. 47 (cioè quella in cui si parla degli anziani e dei portatori di handicap) che tiene già conto delle misure che possono essere apportate per questo tipo di intervento. Quindi con queste modifiche che sono essenzialmente tecniche, riteniamo che possa essere attuato un disegno di legge che non è stato contestato a livello di principio.

Presidente - Colleghi Consiglieri, una precisazione. Le variazioni riguardano gli artt. 6, 11 e 16, come è stato detto dall'Assessore Rollandin; il disegno di legge, salvo questi emendamenti, cioè quello che è stato approvato, non è stato trasmesso a tutti i colleghi per una carenza, nel momento della formazione degli allegati, della macchina duplicatrice, per cui non è stato possibile dare ai colleghi Consiglieri il nuovo testo: è il vecchio testo con questi tre emendamenti adesso illustrati dall'Assessore.

Esistono comunque alcune copie che sono a disposizione di chiunque voglia consultarle. È aperta la discussione generale quindi sull'allegato n. 19.

La parola al Consigliere Viberti; ne ha facoltà.

Viberti (DPROL) - Devo dire che non mi sento molto invogliato ad intervenire di nuovo su questo argomento, perché l'Assessore a più riprese, ha dimostrato di non intendere ragioni. E vorrei ricordare ai colleghi una discussione avuta sulla Legge 22/7 n. 33 che dettava normative in materia dei servizi di pronto soccorso.

All'art. 6 c'erano due commi: stazione di ambulanze nel primo comma, mentre il secondo recitava: "l'ospedale generale, è dotato di una autoambulanza per i trasferimenti di pazienti ricoverati". In quell'occasione, su proposta del Gruppo comunista, si era tentato di fare passare un emendamento concernente appunto l'aumento ipotetico del numero di ambulanze (da una a più ambulanze) questo per evitare che in futuro, di fronte ad una nuova necessità, sia obbligatorio per non contravvenirle, modificare la legge. Anche in quell'occasione la coerenza che stamattina ho definito già teutonica dell'Assessore ha prevalso e neanche questo modesto, per non dire necessario, piccolo emendamento è stato accettato. Quindi bisogna spiegare ancora una volta che l'illegittimità è costituita dalla cartella e non è sufficiente, né tantomeno necessario, ribadire che i provvedimenti, di cui all'art. 33 della citata legge 833 non possono essere riportati. Quello che bisogna fare per rispondere alle osservazioni della Commissione regionale di coordinamento è di togliere la cartella. Queste sono valutazioni che fa l'Assessore e se ritiene di insistere (come pare più che certo) nei suoi convincimenti, manterrà la nuova formulazione dell'art. 11. Noi voteremo naturalmente contro, perché questa pericolosa mania di schedare, evidenzia il concetto che si ha di queste persone, che continuano ad essere considerate come dei diversi e come tali vanno controllati.

Di questo passo, con il numero di leggi che vengono portate in questo Consiglio e concernenti la sanità, con schede, cartelle e cartelline, c'è da aspettarsi che un giorno ci vedremo presentare una scheda che chiede la provenienza etnica, magari da compilarsi in collaborazione con la Questura.

Una considerazione ancora: lo stesso organo dello Stato non ha saputo fare dei rilievi sostanziali, dimostrando che la concezione dominante, anche a livello di Stato, nonostante che i principi vengano costantemente difesi, è quella che assai bene interpreta l'Assessore.

Presidente - Altri desiderano la parola in sede di discussione generale? Consideriamo chiusa la discussione generale, colleghi Consiglieri.

La parola all'Assessore alla Sanità e Assistenza Sociale Rollandin; ne ha facoltà.

Rollandin (UV) - Molto brevemente, solo per ribadire il discorso della necessità di avere una cartella clinica, che penso sia più uno strumento di lavoro che un tipo di schedatura.

Ritengo sia come togliere la cartella clinica all'interno di un ospedale, dove il rilievo e l'andamento della malattia vengono fatti in un certo modo. Anche all'esterno di un certo reparto è necessario avere delle osservazioni; e la cartella serve di comunicazione se i sanitari interessati sono diversi. Non si tratta quindi di schedare un ammalato ma di trascrivere l'andamento clinico di una determinata malattia.

Teniamo conto che per tutti questi dati, nel momento in cui si volesse intervenire, o arrivare a dei correttivi, è necessario avere un aggiornamento continuo e per farlo è necessario prima raccoglierli. Ora, come si fa tale raccolta se non si hanno strumenti di osservazione?

Quindi non vogliamo andare contro a dei principi giusti; vogliamo solo dare agli operatori uno strumento di lavoro adeguato.

Presidente - Colleghi Consiglieri, siamo chiamati a votare l'articolo. Ci sono dei colleghi che intendono fare dichiarazioni di voto prima della votazione palese?

La parola al Consigliere Tonino per dichiarazione di voto; ne ha facoltà.

Tonino (PCI) - Non era evidentemente il caso oggi di ripetere le argomentazioni che ci hanno portato a votare contro la legge che è stata rinviata per questioni che sono da considerarsi marginali. Ricordo che sul problema della scheda proprio uno degli emendamenti che avevamo presentato non era stato accettato. Le modifiche introdotte non vanno perciò ad intaccare il contenuto della legge che avevamo criticato la volta scorsa. Queste sono le ragioni per cui, ovviamente, anche in questa occasione, voteremo contro le proposte fatte dall'Assessore.

Presidente - Altri per dichiarazione di voto? La parola al Consigliere Viberti; ne ha facoltà.

Viberti (DPROL) - Oltre a tutte le considerazioni già effettuate nel corso di quella epica discussione tenutasi all'interno di questo Consiglio, vorrei rimarcare un altro motivo che mi spinge oggi a votare contro. Ed è il fatto che l'Assessore, ancora una volta fa riferimento ai principi con delle motivazioni che secondo me restano assai discutibili. E un'altra cosa dispiace, che purtroppo al dibattito, oggi molto più modesto, non abbia potuto assistere il folto pubblico di altre occasioni, perché, oltre ai nastri registrati, è importante che anche nella memoria della gente si imprimano le responsabilità assunte dagli Amministratori.

Presidente - Altri per dichiarazioni di voto prima della votazione palese? Nessun altro; allora passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'art. 1:

Art. 1

Ai sensi e per i fini di cui agli artt. 34 e 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale istituita con legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2 e del complesso dei servizi generali per la tutela della salute, le funzioni e le attività di prevenzione, cura e riabilitazione relative alla salute mentale, sono esercitate in forma dipartimentale, attraverso il dipartimento per la salute mentale.

Il dipartimento per la salute mentale è la struttura organizzativa che, nel quadro delle finalità e degli obiettivi della programmazione socio-sanitaria regionale e secondo l'articolazione organizzativa dell'Unità sanitaria locale, viene costituita per l'esercizio coordinato delle attività per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle malattie mentali e dal disturbo psichico in genere.

Presidente - Nessuno chiede la parola, nessuno fa dichiarazioni di voto. Metto in approvazione l'art. 1.

Esito della votazione:

Presenti: 29

Votanti: 28

Favorevoli: 17

Contrari: 11

Astenuti: 1 (De Grandis)

Il Consiglio approva.

Presidente - Do lettura dell'art. 2:

Art. 2

Fanno parte del dipartimento per la salute mentale:

- le unità operative del Servizio di assistenza sanitaria di base;

- le unità operative integrative dei servizi di base di:

. assistenza psichiatrica e tutela della salute mentale;

. medicina;

. malattie infettive;

. geriatria;

. neuropsichiatria infantile;

. psicologia;

- le unità operative competenti per la tutela della salute negli ambienti e luoghi di lavoro;

- il servizio socio-assistenziale.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 2

Esito della votazione:

Presenti: 29

Votanti: 28

Favorevoli: 17

Contrari: 11

Astenuti: 1 (De Grandis)

Il Consiglio approva.

Presidente - Do lettura dell'art. 3

Art. 3

Il dipartimento per la salute mentale opera secondo schemi di lavoro che assicurino la globalità dell'intervento, l'interdisciplinarietà del lavoro, la continuità terapeutica, il coordinamento fra i servizi e presidi che fanno parte del dipartimento medesimo, la partecipazione del personale interessato, lo sviluppo dell'attività di aggiornamento professionale e di ricerca, l'economicità della gestione.

Il dipartimento, nell'ambito delle finalità e degli obiettivi del piano sanitario regionale e dell'articolazione organizzativa dell'unità sanitaria locale, provvede in particolare:

- alla promozione e tutela della salute mentale;

- alla diagnosi, cura ed urgenza psichiatrica;

- alla consulenza psichiatrica;

- alla riabilitazione e reinserimento sociale;

- alla rilevazione dei dati statistici ed epidemiologici della salute mentale;

- alla formazione di una coscienza sanitaria e sociale per la tutela della salute mentale nell'ambito della scuola, della famiglia, nei luoghi di lavoro e, in genere, nelle collettività.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 3.

Esito della votazione:

Presenti: 29

Votanti: 28

Favorevoli: 17

Contrari: 11

Astenuti: 1 (De Grandis)

Il Consiglio approva.

Presidente - Do lettura dell'art. 4

Art. 4

Le funzioni e le attività del dipartimento per la salute mentale sono esercitate attraverso i servizi, i presidi e le strutture integrative dei distretti sanitari di base o secondo ambiti di lavoro multidistrettuali, nonché mediante la struttura ospedaliera dell'unità sanitaria locale nei casi di cui all'art. 34, 4° comma, della legge 23 dicembre 1978, numero 833 e di ricovero volontario.

Nella prospettiva e fino all'adozione del piano sanitario regionale, il dipartimento per la salute mentale esercita le funzioni e le attività di cui alla presente legge, secondo gli indirizzi programmatici ed i criteri organizzativi di cui nell'allegato alla presente legge.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 4

Esito della votazione:

Presenti: 29

Votanti: 28

Favorevoli: 17

Contrari: 11

Astenuti: 1 (De Grandis)

Il Consiglio approva.

Presidente - Do lettura dell'art. 5

Art. 5

Il servizio di assistenza psichiatrica e tutela della salute mentale è l'unità operativa del dipartimento previsto dalla presente legge, che mediante il complesso dei servizi e dei presidi del dipartimento medesimo, provvede in particolare alle attività di diagnosi, cura, riabilitazione e consulenza psichiatrica nonché al trattamento di cui all'art. 34, 4° comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il servizio espleta la propria attività, di norma, nell'ambito dei servizi e dei presidi dei distretti sanitari di base o nelle strutture integrative di questi, integrandosi con i servizi che operano nei singoli distretti.

Per i casi di ricovero volontario ed i trattamenti che non possono essere espletati nei servizi o presidi territoriali, il servizio può avere una disponibilità massima di quindici posti letto, ivi compresi i posti letto per il trattamento obbligatorio.

Gli interventi terapeutici urgenti per alterazioni psichiche determinatesi in condizioni e circostanze che non consentono di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere, sono assicurati attraverso la disponibilità di medici del servizio di assistenza psichiatrica e tutela della salute mentale, mediante l'organizzazione e nelle strutture del dipartimento di emergenza ospedaliera.

A tal fine il dipartimento di emergenza dispone di idonei locali e stabilisce le necessarie intese operative, organizzative e professionali con i medici del servizio.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 5.

Esito della votazione:

Presenti: 29

Votanti: 28

Favorevoli: 17

Contrari: 11

Astenuti: 1 (De Grandis)

Il Consiglio approva.

Presidente - Do lettura dell'art. 6 con l'emendamento illustrato dall'Assessore.

Art. 6

Nell'attesa dell'approvazione della pianta organica da parte dell'unità sanitaria locale e dell'inquadramento nel ruolo nominativo regionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, il servizio di cui al precedente articolo è dotato del seguente organico:

- un posto di primario

- due posti di aiuto

- sei posti di assistente

- un posto di capo sala

- ventun posti di personale sanitario ausiliario

- cinque posti di personale esecutivo

- uno psicologo

- un assistente sociale

I posti di personale sanitario ausiliario, entro cinque dall'entrata in vigore della presente legge, devono essere ricoperti con personale avente la qualifica di infermiere professionale.

A tal fine, la Regione, ai sensi della legge 3 giugno, 1980, n. 243 e per i fini di cui all'art. 64, penultimo comma, della legge 23 dicembre 1978. n. 833, provvede all'aggiornamento ed alla riqualificazione del personale infermieristico che opera nel servizio.

Il personale medico, di assistenza infermieristica, psicologo e di assistenza sociale opera in collaborazione con i servizi e presidi del dipartimento cui il servizio appartiene, secondo modalità dirette ad assicurare la corretta ed armonica integrazione delle diverse professionalità ed a realizzare il lavoro di gruppo. Il personale medico e psicologo opera a livello ospedaliero ed extra ospedaliero. Il personale di assistenza infermieristica e di assistenza sociale opera oltre che a livello ospedaliero; nell'ambito dei servizi del dipartimento che fanno capo al distretto in cui è ubicata la struttura del servizio.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 6 emendato.

Esito della votazione:

Presenti: 29

Votanti: 28

Favorevoli: 17

Contrari: 11

Astenuti: 1 (De Grandis)

Il Consiglio approva.

Presidente - Do lettura dell'art. 7.

Art. 7

I presidi ed i servizi per la riabilitazione ed il reinserimento sociale di cui al precedente articolo 2 sono istituiti dall'Unità sanitaria locale, nel quadro degli interventi promossi dalla programmazione socio-sanitaria regionale per l'attuazione della legge regionale 20 giugno 1978, n. 47, secondo criteri che assicurino sul piano strutturale ed organizzativo la polivalenza delle strutture ed il costante adeguamento al mutare delle esigenze terapeutiche ed assistenziali da soddisfare in rapporto alla evoluzione tecnico-politica del sistema assistenziale socio-sanitario definito dalla Regione.

Tali servizi e presidi devono essere razionalmente distribuiti nell'ambito dell'Unità sanitaria locale, tenuto conto delle situazioni clinico-sociali rilevate, dell'età e delle necessità di mantenere e reinserire, per quanto possibile, le persone interessate nel proprio nucleo familiare, ovvero di inserirle in altro nucleo idoneo e comunque, nel proprio normale ambiente di vita.

La costituzione dei presidi e dei servizi di cui al presente articolo e le modalità di esercizio delle relative attività di riabilitazione e reinserimento sociale, sono stabiliti in collaborazione con i comitati di zona interessati di cui all'articolo 10 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2.

La localizzazione e le caratteristiche architettoniche di ogni presidio devono assicurare l'osservanza delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

I presidi devono essere organizzati in forma residenziale o semiresidenziale, per esigenze assistenziali a carattere residenziale permanente e per interventi educo-assistenziali.

Le prestazioni assistenziali, medico-generiche e specialistiche per i soggetti ospitati nei presidi, devono essere assicurate nell'ambito della organizzazione dei servizi del distretto in cui la struttura è ubicata.

Fra i presidi di cui al presente articolo è compresa, secondo l'indicazione della programmazione socio-sanitaria regionale, la struttura del servizio di assistenza psichiatrica e tutela della salute mentale di cui al precedente articolo 5.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 7.

Esito della votazione:

Presenti: 29

Votanti: 28

Favorevoli: 17

Contrari: 11

Astenuti: 1 (De Grandis)

Il Consiglio approva.

Presidente - Do lettura dell'art. 8.

Art. 8

L'unità sanitaria locale, nell'ambito delle attività di riabilitazione e reinserimento sociale, di intesa con i comitati di zona interessati in cui all'art. 10 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2 promuove, secondo le indicazioni della programmazione socio-sanitaria regionale, interventi per l'inserimento delle attività di formazione professionale, la formazione professionale, la riabilitazione lavorativa e l'occupazione dipendente o autonoma dei soggetti assistiti dalla presente legge.

Tali interventi, attuati attraverso l'organizzazione dei distretti sanitari di base, sono predisposti in collaborazione con le imprese e cooperative che operano nei vari settori della produzione e della prestazione di servizi e con il servizio competente per la tutela della salute negli ambienti e luoghi di lavoro, evitando, di norma, forme occupazionali di tipo specifico o protetto.

In conformità ai principi di cui al presente articolo, nell'ambito del piano sanitario regionale, dovranno altresì essere riordinati i centri ed i corsi di cui alla legge regionale 3 gennaio 1977, n. 2.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 8.

Esito della votazione:

Presenti: 29

Votanti: 28

Favorevoli: 17

Contrari: 11

Astenuti: 1 (De Grandis)

Il Consiglio approva.

Presidente - Do lettura dell'art. 9.

Art. 9

L'unità sanitaria locale, nel quadro di attuazione dei programmi di tutela della salute della maternità, infanzia ed età evolutiva, assicura, mediante l'unità operativa di neuro-psichiatria infantile, le attività di prevenzione e diagnosi precoce, di cura e riabilitazione nei casi di minorazioni neuromotorie, sensoriali e psichiche.

Tali attività sono espletate nei servizi e presidi dei distretti sanitari di base, secondo ambiti di lavoro multi-distrettuali, ed a livello ospedaliero, nel reparto di pediatria, in collaborazione con il complesso dei servizi per l'assistenza materno-infantile, nel quadro organizzativo del dipartimento per la salute mentale. Nell'ambito di tale attività sono altresì espletate le funzioni sanitarie ed assistenziali relative ai minori affetti da disturbi dell'intelligenza e del comportamento o da menomazioni fisiche e sensoriali, attualmente esercitate presso il centro regionale medico-psico-pedagogico e nell'ambito scolastico, adottando a tal fine, per quanto di competenza degli organi della scuola, le necessarie intese.

L'unità operativa di neuropsichiatria infantile, nell'esercizio delle attività di cui al presente articolo, espleta, in particolare, funzioni:

- di impostazione e verifica periodica dei programmi di controllo sullo sviluppo neuromotorio, sensoriale e psichico effettuati routinariamente o periodicamente nei servizi dei distretti sanitari di base;

- di inquadramento diagnostico, impostazione del trattamento e sua verifica nei casi individuati di danno neuromotorio, sensoriale e psichico;

- di diagnosi e terapia mediante l'integrazione con il reparto di pediatria, nei casi che necessitano di cure ospedaliere;

- di formazione professionale permanente del personale con il quale l'unità operativa di neuropsichiatria infantile collabora nell'ambito dell'organizzazione interdisciplinare dell'attività espletata e del dipartimento cui appartiene.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 9.

Esito della votazione:

Presenti: 29

Votanti: 28

Favorevoli: 17

Contrari 11

Astenuti: 1 (De Grandis)

Il Consiglio approva.

Presidente - Do lettura dell'art. 10.

Art. 10

Per l'esercizio delle attività di riabilitazione e di reinserimento sociale previste dalla presente legge, il dipartimento per la salute mentale si avvale di personale medico e non medico con funzioni di riabilitazione che opera nell'organizzazione dei servizi e presidi dei distretti sanitari di base e nella struttura ospedaliera, nel rispetto delle attribuzioni e delle qualifiche funzionali indicate nella pianta organica del personale dell'unità sanitaria locale.

Nell'attesa del piano sanitario regionale e della determinazione della pianta organica del personale dell'unità sanitaria locale, all'esercizio delle attività di cui al primo comma si provvede mediante l'inserimento di tecnici della riabilitazione (fisiokinesiterapisti, logopedisti ecc.) in rapporto alle necessità rilevate nell'ambito degli organismi operativi di cui all'art. 10 della legge regionale 11 novembre 1977. n. 65. In via prioritaria, a tale scopo, deve essere utilizzato il personale medico e non medico con funzioni di riabilitazione utilizzato presso il centro regionale di medicina preventiva.

Presidente - Metto in votazione l'art. 10.

Esito della votazione:

Presenti: 29

Votanti: 28

Favorevoli: 17

Contrari 11

Astenuti: 1 (De Grandis)

Il Consiglio approva.

Presidente - Do lettura dell'art. 11 con l'emendamento illustrato dall'Assessore.

Art. 11

Nell'esercizio delle attività e funzioni di cui alla presente legge, nonché ai fini informativi e di rilevazione statistica ed epidemiologica, per ogni soggetto assistito nell'ambito della struttura organizzativa del dipartimento per la salute mentale viene istituita una apposita cartella personale contenente dati personali, sociali, sanitari e assistenziali, nonché la registrazione degli interventi effettuati nell'ambito del dipartimento medesimo.

Nella cartella personale non possono essere riportati i provvedimenti di cui all'art. 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e deve altresì essere garantito l'anonimato ai sensi dell'art. 95 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

Tale cartella è conservata dai servizi dei distretti sanitari di base interessati i quali provvedono altresì al relativo aggiornamento in collaborazione con il servizio o presidio che ha effettuato le prestazioni sanitarie o assistenziali.

Il modello di cartella personale tipo è definito dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Sanità ed assistenza Sociale. Nell'uso e conservazione della cartella personale deve essere osservata la rigorosa applicazione del segreto professionale e d'ufficio.

La cartella personale con successivi provvedimenti della Giunta regionale sarà adeguata a quanto disposto in merito agli strumenti informativi ai sensi dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 11 emendato.

Esito della votazione:

Presenti: 29

Votanti: 28

Favorevoli: 17

Contrari 11

Astenuti: 1 (De Grandis)

Il Consiglio approva.

Presidente - Do lettura dell'art. 12.

Art. 12

Il dipartimento per la salute mentale è diretto da un coordinatore il quale a tal fine, si avvale di un comitato direttivo, presieduto dal coordinatore. I componenti il comitato direttivo esercitanti attività sanitarie ed attività socio-assistenziali devono essere in numero pari fra loro.

Il comitato direttivo ha il compito di esprimere indirizzi tecnici ed organizzativi cui uniformare l'attività ai sensi e per i fini di cui alla presente legge e può inoltre formulare proposte al comitato di gestione ed all'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale.

Il coordinatore è nominato dal comitato di gestione fra i responsabili dei servizi che fanno parte del dipartimento. La nomina ha durata annuale. Il coordinatore rappresenta il comitato direttivo e tiene i contatti necessari con il comitato di gestione e l'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale.

Con periodicità semestrale, ai fini della consultazione di base sul funzionamento del dipartimento, il coordinatore convoca la conferenza del personale assegnato ai servizi che fanno parte del dipartimento.

Alle riunioni del comitato direttivo ed alla conferenza del personale hanno facoltà di partecipare i membri del comitato di gestione ed i coordinatori dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 12.

Esito della votazione:

Presenti: 29

Votanti: 28

Favorevoli: 17

Contrari 11

Astenuti: 1 (De Grandis)

Il Consiglio approva.

Presidente - Do lettura dell'art. 13.

Art. 13

Con riferimento all'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il termine entro il quale deve cessare la temporanea deroga per cui negli ospedali psichiatrici possono essere ricoverati, a loro richiesta, coloro che vi sono stati ricoverati anteriormente al 16 maggio 1978 e che necessitano di trattamento psichiatrico in condizioni di degenza ospedaliera, è fissato al 31 dicembre 1980.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 13.

Esito della votazione:

Presenti: 29

Votanti: 28

Favorevoli: 17

Contrari 11

Astenuti: 1 (De Grandis)

Il Consiglio approva.

Presidente - Do lettura dell'art. 14.

Art. 14

Nell'ambito delle attività e delle funzioni esercitate ai sensi e per i fini di cui alla presente legge, l'unità sanitaria locale provvede alle funzioni di educazione sanitaria e sociale, di prevenzione ed intervento contro l'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope e contro l'alcoolismo.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 14.

Esito della votazione:

Presenti: 29

Votanti: 28

Favorevoli: 17

Contrari 11

Astenuti: 1 (De Grandis)

Il Consiglio approva.

Presidente - Do lettura dell'art. 15.

Art. 15

Nel quadro delle finalità e degli obiettivi di cui alla presente leggi, la Regione promuove le attività di formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale del personale che opera nell'ambito del dipartimento per la salute mentale.

Tali attività devono essere a carattere pluridisciplinare ed atte a garantire la necessaria preparazione tecnica e pratica corrispondente agli effettivi bisogni degli utenti ed alle esperienze lavorative e problemi urgenti dell'attività svolta.

Ove necessario, ai fini dell'esercizio delle attività di cui al presente articolo, la Regione, mediante intese o convenzioni, può avvalersi del concorso degli enti o istituzioni scientifiche e di ricerca pubblici o privati o di esperti idonei a garantire il corretto svolgimento tecnico-scientifico delle attività di formazione da realizzare.

Presidente - Metto in votazione l'art. 15.

Esito della votazione:

Presenti: 29

Votanti: 28

Favorevoli: 17

Contrari 11

Astenuti: 1 (De Grandis)

Il Consiglio approva.

Presidente - Do lettura dell'art. 16 con l'emendamento illustrato dall'Assessore e in più c'è la correzione ovvia, per cui invece di anno finanziario '80 si intende '81.

Art. 16

Alla copertura delle spese per l'attuazione della presente legge, previste in annue lire 600 milioni circa, si provvede:

- mediante il fondo sanitario nazionale, con la quota annua assegnata alla Regione ai sensi dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per la erogazione di prestazioni a carattere sanitario;

- mediante i fondi di cui ai capitoli di spesa n. 40700 e 41650 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1981;

- mediante i fondi di cui all'art. 37 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2;

- mediante i fondi di cui al capitolo di spesa n. 42550 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981, nell'ambito del programma di realizzazione delle strutture di cui alla legge regionale 10 giugno 1978, n. 47;

- mediante i fondi di cui al capitolo di spesa n. 49100 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981.

Presidente: Metto in votazione l'art. 16 emendato.

Esito della votazione:

Presenti: 29

Votanti: 28

Favorevoli: 17

Contrari 11

Astenuti: 1 (De Grandis)

Il Consiglio approva.

Presidente - Do lettura dell'art. 17.

Art. 17

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Presidente - L'art. 17, colleghi, è la richiesta d'urgenza del provvedimento. Faccio presente ai colleghi Consiglieri, nel caso qualcuno intendesse rivedere la sua posizione, che è richiesta la maggioranza speciale.

Una legge è dichiarata urgente dal Consiglio della Valle a maggioranza assoluta dei suoi componenti, pertanto la maggioranza richiesta non è più di 15 ma di 18.

La parola al Consigliere Viberti per la dichiarazione di voto; ne ha facoltà.

Viberti (DPROL) - Dichiaro che voterò contro anche questo articolo, proprio per rispondere all'atteggiamento sempre rigido dell'Assessore alla Sanità.

Presidente - Altri per dichiarazione di voto?

Metto in approvazione l'art. 17.

Esito della votazione:

Presenti: 29

Votanti: 29

Maggioranza: 18

Favorevoli: 18

Contrari: 11

Il Consiglio approva.

Presidente - Do lettura dell'allegato alla legge:

(...Omissis...)

Presidente - Metto in approvazione l'allegato alla legge.

Esito della votazione:

Presenti: 30

Votanti: 29

Favorevoli: 18

Contrari: 11

Astenuti: 1 (De Grandis)

Il Consiglio approva.

Presidente - Ci sono Consiglieri che non hanno fatto dichiarazione di voto prima ed intendono farla ora prima della votazione segreta? Nessuno? Procediamo allora alla votazione.

Colleghi Consiglieri, gli scrutatori mi fanno presente che la votazione è nulla, perché le palline messe nell'urna non corrispondono ai resti, pertanto, a norma di Regolamento, il Consiglio è chiamato a votare nuovamente ed immediatamente per votazione segreta l'oggetto n. 19.

Esito della votazione segreta:

Presenti: 31

Votanti: 30

Favorevoli: 18

Contrari: 12

Astenuti: 1 (De Grandis)

Il Consiglio approva.

Presidente - Proporrei il seguente programma di lavori: terminare con l'oggetto n. 20 che credo non ci porti via molto tempo, poi, oggi pomeriggio, con la trattazione di tutti gli altri oggetti in ordine (21-22-23-24) e terminare con la relazione orale dell'Assessore alle Finanze sul Bilancio. Per cui intenderei, se il Consiglio è d'accordo, fare in modo che si lavori dalle ore 16 alle ore 18, dando poi la parola alle ore 18 circa all'Assessore alle Finanze, dopo di che la seduta verrà sospesa e ripresa domattina alle ore 9,30 per l'inizio della discussione generale sulle due leggi che la Presidenza propone di abbinare nella discussione e iscritte all'o.d.g. ai nn. 12 e 13. Siamo d'accordo su questo programma di lavoro?

Il Consiglio prende atto.