Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 894 del 18 novembre 2014 - Resoconto

OGGETTO N. 894/XIV - Disegno di legge: "Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci)".

Presidente - La parola al collega Farcoz.

Farcoz (UV) - Merci Président.

Il disegno di legge interviene sulla legge regionale 17 marzo 1992, n. 9: "Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste da sci", al fine di disciplinare il procedimento per la costituzione della servitù coattiva di pista ed altri aspetti della materia. In particolare, disciplina la durata della servitù, le facoltà che spettano al titolare della stessa, il diritto del proprietario del fondo servente ad un'indennità determinata e la possibilità di esproprio per la realizzazione delle opere accessorie all'utilizzo delle piste. La legge nazionale 363 del 2003 aveva determinato che "l'individuazione da parte delle Regioni delle aree sciabili attrezzate equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito dalle Regioni". Con il recepimento regionale (legge regionale 27 del 2004) è indicato che "la classificazione delle piste di sci effettuata ai sensi dell'articolo 3 della legge del 17 marzo del 1992, n. 9, equivale ad ogni effetto all'individuazione delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 2 della legge 363 del 2003". Peraltro, sempre nel 2004, è emanata la legge regionale 11 sugli espropri e servitù, che prevede procedure specifiche per la costituzione in via coattiva di servitù o espropri. I tre testi risultavano slegati e di difficile applicazione.

Questo testo di disegno di legge soddisfa quindi l'esigenza di armonizzare i testi normativi, introducendo i procedimenti istruttori corretti. In particolare, la norma disciplina il procedimento di costituzione coattiva di servitù di pista anche nei casi di piste di sci già classificate ed utilizzate in base ad accordi privatistici con il proprietario del fondo interessato, allorquando l'accordo venga a mancare...venga a scadere.

Un altro aspetto che è disciplinato è quali facoltà siano conferite dalla costituzione della servitù di pista, sinora mai specificate se non nelle normative di altre Regioni o Province che hanno già attuato appieno la legge nazionale 363 del 2003.

Il disegno di legge tiene anche conto delle esigenze dei proprietari sia durante l'utilizzo delle piste sia al termine della gestione, salvaguardando il più possibile l'uso dei fondi, ipotizzando delle indennità di servitù e imponendo il ripristino dei terreni dopo l'utilizzo. Inoltre, è tenuto in conto il principio generale secondo il quale il proprietario del terreno gravato dalla servitù non può in alcun modo impedire od ostacolare l'uso della servitù, né compiere alcuna azione che tenda a diminuirne l'esercizio o a renderlo più incomodo. Viceversa il titolare della servitù non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente e deve consentire al termine della stagione, per quanto è possibile, l'uso per cui esso è destinato. La modalità di determinazione delle indennità è demandata ad una deliberazione attuativa della Giunta regionale, che dovrebbe individuare dei criteri tali da garantire la congruità dei valori di indennità in funzione del contesto geografico e turistico oltre che dell'uso del fondo.

Un aspetto innovativo è introdotto dall'articolo 5, che reca la disciplina del procedimento di espropriazione delle aree necessarie alla costruzione delle opere accessorie attinenti alla manutenzione e alla funzionalità della pista, ancorché al di fuori del perimetro della pista, nel caso in cui il soggetto interessato alla classificazione non ne abbia la disponibilità. Il comma 7, inoltre, disciplina il procedimento di espropriazione nei casi di piste da sci già classificate. Per opere accessorie si intendono, ad esempio, le sale di pompaggio, le cabine elettriche, i bacini di accumulo delle acque, le strade di accesso, le opere di protezione da frane, valanghe e inondazioni.

In conclusione il testo recepisce appieno le norme statali, chiarendo aspetti ambigui e creando una base di lavoro utile ai gestori delle piste, come ai proprietari, al fine di rendere congrua la gestione delle aree sciabili, così importanti per l'economia valdostana. Merci.

Presidente - Grazie collega Farcoz. La parola al collega Chatrian.

Chatrian (ALPE) - Grazie.

Riteniamo necessario il fatto di aver voluto affrontare, anche se un po' in ritardo, tale tema, soprattutto per armonizzare i testi esistenti con le indicazioni che arrivano dal livello nazionale e anche a seguito della nostra legge, che comunque è datata, quindi è positivo il fatto che si vada ad armonizzare. Faccio tre considerazioni in breve: la prima è che è positivo il fatto che si vada ad armonizzare quelle che sono le indennità, a nostro avviso...pregresse e soprattutto per il futuro, valutando la congruità dei valori delle indennità in funzione del contesto geografico e turistico e anche oltre all'uso del fondo. Penso che, dato che comunque si va a modificare l'impianto legislativo...coatto su certe operazioni, è giusto che ci sia un giusto indennizzo e soprattutto un'armonizzazione dell'indennizzo, ci risulta in commissione che fino ad oggi non sia così armonizzato tra le varie società.

Il secondo passaggio, a nostro avviso, interessante è che tiene conto delle esigenze dei proprietari sia durante l'utilizzo delle piste, com'è stato detto dal collega Farcoz, sia al termine della gestione, salvaguardando il più possibile l'uso dei fondi. A nostro avviso, questo è un altro tema importante.

Terza considerazione: viene ridisciplinato, quindi viene modificato dal punto di vista legislativo, quali facoltà siano conferite dalla costituzione della servitù di pista sinora mai specificate se non nella normativa di altre Regioni. Questo è un fatto positivo e viene recepito all'interno del nostro impianto. A nostro avviso, questi sono dunque dei punti di forza e soprattutto vanno a dare delle risposte puntuali.

Ultima considerazione: si disciplina il procedimento per la costituzione della servitù coattiva di pista in un altro aspetto della materia, quindi la durata della servitù è importante, perché anche su questo riteniamo necessario intervenire, le facoltà che spettano al titolare della stessa, comunque da ribadire a livello contrattuale tra il contraente e la parte che...il diritto del proprietario del fondo servente...con un'indennità determinata come dicevo prima, quindi si vanno a chiarire certe posizioni. Peccato non aver emendato...su un articolo dove si declina, giustamente, che è la Giunta che andrà ad inserire i criteri o che cosa...forse un passaggio in commissione...però, se lo farete, senza andare a modificare la legge, per noi è un passaggio in più per avere maggiori informazioni, perché oltretutto nelle vallate laterali è un dossier che si affronta sovente e, come voi sapete molto bene, ad oggi non è stato armonizzato e ci sono delle problematiche e delle criticità. Noi ci asterremo su questa legge, ma riteniamo utile e necessario il lavoro che avete fatto e che, a nostro avviso, è stato comunque ben fatto. Grazie.

Presidente - Grazie collega Chatrian. Altri? La parola al collega Donzel.

Donzel (PD-SIN.VDA) - Grazie Presidente.

Nonostante l'ora tarda, questo provvedimento di legge è un provvedimento molto importante in quanto, pur nell'ambito della legislazione regionale, recepisce dei principi nazionali che erano attesi per qualificare meglio il rapporto tra i proprietari dei terreni e le società delle piste che utilizzano questi terreni. Naturalmente è imprescindibile il ragionamento sull'importanza che hanno le piste da sci nella nostra economia regionale, sul ruolo straordinario che svolgono per il nostro turismo, ma io avevo chiesto in commissione una premessa almeno nell'ambito della relazione della legge che in qualche modo ammorbidisse quello che è l'impianto normativo, perché qua comunque si parla di diritto ad espropriare un bene e penso che in una società dove la proprietà privata...mi fa un po' strano essere stato io a porre questo tema, perché insomma vengo tacciato di comunismo a piè pari, ma noi abbiamo il rispetto per la persona, per i valori, per i diritti di questa società e quindi avevamo chiesto che anche nell'approccio a questi temi ci fosse un certo ragionamento, se non altro come premessa: uno, rispetto al tema applicativo, perché non passi così a qualche dirigente di consiglio di amministrazione l'idea che adesso può prendere, espropriare i beni...

(interruzione di un Consigliere, fuori microfono)

...no, lo dicevo in termini di atteggiamento, perché la legge è molto esplicita in questo senso, e soprattutto avevo chiesto, presente credo fosse anche l'Assessore, un ragionamento sul fatto che noi abbiamo un domaine skiable straordinario, ampio, che quindi ci volesse la qualificazione massima di questo domaine skiable, senza andare soprattutto nelle aree che sono periferiche, dove sappiamo che ormai non c'è più dove fai la pista di sci, la riempi come niente fosse...una certa attenzione anche al territorio e questo fosse detto in modo chiaro, che andiamo soprattutto a fare questo disegno di legge per qualificare meglio quei beni straordinari che già abbiamo, non nell'intenzione di andare a fare piste da sci "chissà dove vai", che oggi non hanno più quella redditività economica se non sono in comprensori particolari e straordinari come quelli che già ci sono.

Mi dispiace che queste premesse non siano state colte e che insomma ci si sia limitati a questo ragionamento, che sicuramente renderà più chiara la procedura amministrativa e burocratica, ma io spero che ci sia quella sensibilità, che comunque nella legge viene riportata, di una capacità di trattativa privata che precede sempre quel momento finale che poi è l'esproprio. Condivido anche il concetto di chiarire bene quali sono i rapporti di servitù e soprattutto anche la tempistica, è molto importante che qui venga fuori la tempistica, che consente, una volta che magari alcune parti di piste o anche strutture vengono abbandonate, la possibilità di rientrare quanto più possibile nella proprietà originaria. Da questo punto di vista, quindi ci sarà un'astensione da parte del nostro gruppo.

Presidente - Grazie collega Donzel. Altri? Se non ci sono altri, chiudo la discussione generale. Per la dichiarazione di voto non vedo nessuno...per la replica...credo che sia tutto chiaro, quindi passiamo alla votazione dell'articolo 1. Prego i colleghi di votare l'articolo 1. La votazione è chiusa.

Presenti: 33

Votanti: 17

Favorevoli: 17

Astenuti: 16 (Bertin, Bertschy, Certan, Chatrian, Cognetta, Donzel, Fabbri, Ferrero, Gerandin, Grosjean, Guichardaz, Morelli, Nogara, Roscio, Rosset, Laurent Viérin)

Il Consiglio approva.

Articolo 2. Stesso risultato. Articolo 3. Si vota però con l'emendamento della IV Commissione, che è allegato al disegno di legge che avete nelle vostre mani, quindi votiamo l'articolo 3 emendato. Stesso risultato? Stesso risultato. Articolo 4. Stesso risultato. Articolo 5. Stesso risultato. Articolo 6. Stesso risultato. L'articolo 7 lo dobbiamo mettere in votazione, se l'articolo 7 non ha 18 voti, non possiamo dichiarare la dichiarazione d'urgenza, quindi io lo metto in votazione...

(interruzione di un Consigliere, fuori microfono)

...il fatto è che il collega Isabellon ha avuto...allora votiamo l'articolo 7 per dichiarazione d'urgenza. Grazie colleghi. La votazione è chiusa.

Presenti: 33

Votanti: 33

Favorevoli: 33

Il Consiglio approva all'unanimità.

Metto in votazione il testo nel suo complesso. I colleghi sono pregati di votare. La votazione è chiusa.

Presenti: 33

Votanti: 17

Favorevoli: 17

Astenuti: 16 (Bertin, Bertschy, Certan, Chatrian, Cognetta, Donzel, Fabbri, Ferrero, Gerandin, Grosjean, Guichardaz, Morelli, Nogara, Roscio, Rosset, Laurent Viérin)

Il Consiglio approva.

Passiamo ora ad analizzare gli ultimi due punti che sono le due risoluzioni che sono state iscritte dall'aula, la prima risoluzione è il punto 33.03.