Oggetto del Consiglio n. 2462 del 6 giugno 2012 - Resoconto
OGGETTO N. 2462/XIII - Disegno di legge: "Modificazioni alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria)".
Articolo 1
(Modificazione all'articolo 15)
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria), è sostituita dalla seguente:
"b) otto rappresentanti dei cacciatori, designati dagli appartenenti alle otto circoscrizioni venatorie di cui all'articolo 17, nella misura di un rappresentante per ciascuna di esse, di cui uno con funzione di vicepresidente;".
Articolo 2
(Modificazioni all'articolo 17)
1. Il comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 64/1994 è sostituito dal seguente:
"1. Per l'elezione dei rappresentanti dei cacciatori, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), sono istituite le seguenti circoscrizioni venatorie:
a) circoscrizione venatoria numero 1, comprendente il territorio dei comuni di Courmayeur, Pré-Saint-Didier, La Thuile, Morgex, La Salle;
b) circoscrizione venatoria numero 2, comprendente il territorio dei comuni di Saint-Nicolas, Avise, Arvier, Valgrisenche, Introd, Rhêmes-Saint-Georges, Rhêmes-Notre-Dame, Villeneuve, Valsavarenche, Saint-Pierre, Aymavilles, Cogne, Sarre;
c) circoscrizione venatoria numero 3, comprendente il territorio dei comuni di Saint-Rhémy-En-Bosses, Saint-Oyen, Etroubles, Gignod, Allein, Doues, Roisan, Ollomont, Valpelline, Oyace, Bionaz, Aosta;
d) circoscrizione venatoria numero 4, comprendente il territorio dei comuni di Jovençan, Gressan, Charvensod, Saint-Christophe, Pollein, Brissogne, Quart, Saint-Marcel, Nus, Fénis;
e) circoscrizione venatoria n. 5, comprendente il territorio dei comuni di Valtournenche, Torgnon, Antey-Saint-André, Chamois, La Magdeleine, Verrayes, Saint-Denis, Chambave, Pontey, Châtillon, Saint-Vincent, Emarèse;
f) circoscrizione venatoria numero 6, comprendente il territorio dei comuni di Ayas, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Montjovet, Champdepraz, Verrès, Issogne, Arnad;
g) circoscrizione venatoria numero 7, comprendente il territorio dei comuni di Fontainemore, Lillianes, Perloz, Pont-Saint-Martin, Donnas, Bard, Hône, Pontboset, Champorcher;
h) circoscrizione venatoria numero 8, comprendente il territorio dei comuni di Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Gaby, Issime.".
2. Il comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 64/1994 è sostituito dal seguente:
"2. Le circoscrizioni venatorie si compongono di sezioni comunali cacciatori costituite da un minimo di nove e un massimo di ottanta cacciatori.".
3. Il comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 64/1994 è sostituito dal seguente:
"3. I cacciatori sono assegnati di diritto alla sezione comunale cacciatori del Comune di residenza; essi possono essere assegnati, a richiesta, ad altra sezione comunale cacciatori dal Comitato regionale per la gestione venatoria, in base ai posti disponibili e secondo una graduatoria di priorità definita dal Comitato stesso, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 5, comma 3, lettera g).".
4. Al comma 4 dell'articolo 17 della l.r. 64/1994 dopo le parole: "Qualora il numero dei cacciatori" sono aggiunte le seguenti: "residenti nel Comune".
Articolo 3
(Modificazione all'articolo 18)
1. Dopo il comma 7 dell'articolo 18 della l.r. 64/1994 è inserito il seguente:
"7bis. I capi di ungulati selvatici abbattuti nel corso di interventi di controllo sono inviati ai centri di lavorazione abilitati, ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale.".
Articolo 4
(Modificazioni all'articolo 25)
1. Al comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 64/1994, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", che rilascia apposita ricevuta e comunica tempestivamente alla struttura regionale competente in materia di fauna selvatica il rinvenimento o l'abbattimento del capo. La predetta disposizione non si applica nel caso di ritrovamento di palchi caduchi di cervidi.".
2. Il comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 64/1994 è sostituito dal seguente:
"2. Qualora la struttura regionale competente in materia di fauna selvatica riconosca che gli esemplari di fauna selvatica di cui al comma 1 non rivestono particolare interesse scientifico, questi possono essere lasciati in detenzione ai soggetti che li hanno rinvenuti, secondo le modalità di cui all'articolo 27.".
Articolo 5
(Modificazioni all'articolo 27)
1. Il comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 64/1994 è sostituito dal seguente:
"1. Fatte salve le disposizioni statali e comunitarie vigenti in materia, è consentita la detenzione di trofei, di preparazioni tassidermiche o di parti di animali il cui possesso, per rinvenimento, acquisto o altro, sia stato denunciato alle stazioni forestali competenti per territorio e dei quali la struttura regionale competente in materia di fauna selvatica non abbia riconosciuto, entro sessanta giorni dalla denuncia medesima, un particolare interesse scientifico.".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 64/1994, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:
"1bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai palchi caduchi di cervidi, alle loro parti o agli oggetti preparati con gli stessi, il cui possesso è libero e non necessita di denuncia.".
3. Dopo il comma 1bis dell'articolo 27 della l.r. 64/1994, come inserito dal comma 2, è inserito il seguente:
"1ter. Per la detenzione di trofei, di preparazioni tassidermiche e di parti di animali selvatici prelevati durante l'attività venatoria è sufficiente il possesso del documento di certificazione dell'abbattimento, rilasciato dal personale operante presso i centri di controllo dei capi abbattuti o presso le Stazioni forestali.".
Articolo 6
(Modificazioni all'articolo 29)
1. Al comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 64/1994, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) con una canna ad anima rigata, a caricamento manuale o a ripetizione semiautomatica, di calibro superiore o uguale a millimetri 5,6 e, in quest'ultimo caso, camerata per cartuccia con bossolo a vuoto di altezza/lunghezza superiore o uguale a millimetri 40;".
2. Al comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 64/1994, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) con due o tre canne, di cui una o due ad anima liscia, di calibro non superiore al 12 e, per la caccia agli ungulati, non inferiore al 20 e una o due ad anima rigata di calibro superiore o uguale a millimetri 5,6 e, in quest'ultimo caso, camerata per cartuccia con bossolo a vuoto di altezza/lunghezza superiore o uguale a millimetri 40.".
Articolo 7
(Modificazione all'articolo 31)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 64/1994, è inserito il seguente:
"2bis. Per le specie cacciabili soggette ad assegnazione nominativa, al fine di assicurare il legame cacciatore - territorio, i capi prelevabili in una determinata unità gestionale sono ripartiti, prioritariamente, nelle sezioni comunali cacciatori situate nel territorio in cui ricade l'unità gestionale medesima.".
Articolo 8
(Modificazioni all'articolo 33)
1. Al comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 64/1994 le parole: "e rilasciato dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato" sono sostituite dalle seguenti: "e rilasciato dal Comitato regionale per la gestione venatoria".
2. Al comma 2 dell'articolo 33 della l.r. 64/1994, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
"ebis) per i cacciatori che non hanno mai praticato l'esercizio venatorio in Zona Alpi o in Valle d'Aosta, alla verifica della conoscenza delle disposizioni regionali in materia venatoria e della biologia e riconoscimento delle specie di selvaggina presenti sul territorio regionale e sottoposte a pianificazione venatoria, attraverso specifico esame le cui modalità di svolgimento sono definite con deliberazione della Giunta regionale, dinanzi alla commissione di cui all'articolo 35.".
Articolo 9
(Modificazioni all'articolo 35)
1. Il comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 64/1994 è sostituito dal seguente:
"1. La commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione venatoria di cui all'articolo 34 e per la verifica di cui all'articolo 33, comma 2, lettera ebis), è nominata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali.".
2. Il comma 3 dell'articolo 35 della l.r. 64/1994 è sostituito dal seguente:
"3. La commissione è composta da:
a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di gestione faunistica, in qualità di esperto in legislazione venatoria e in ecologia ambientale, con funzioni di presidente, o suo sostituto;
b) un esperto in vertebrati omeotermi in possesso di diploma di laurea, o suo sostituto;
c) un esperto in armi e munizioni da caccia e relativa legislazione, o suo sostituto;
d) un medico esperto in norme di pronto soccorso, o suo sostituto.
Articolo 10
(Modificazione all'articolo 36)
1. Il comma 4 dell'articolo 36 della l.r. 64/1994 è sostituito dal seguente:
"4. Per l'ammissione all'esame di abilitazione venatoria occorre aver frequentato uno specifico corso di preparazione, comprendente lezioni teorico-pratiche sulle materie oggetto d'esame, nonché aver partecipato ad uscite sul campo in occasione di censimenti o altre attività di gestione della fauna selvatica organizzati dalla struttura regionale competente in materia di gestione faunistica con la collaborazione, anche di tipo economico, del Comitato regionale per la gestione venatoria, anche avvalendosi di strutture specifiche tra cui il Centro d'educazione regionale faunistica. I contenuti e le modalità di partecipazione e svolgimento del corso sono stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.".
Articolo 11
(Sostituzione dell'articolo 37)
1. L'articolo 37 della l.r. 64/1994 è sostituito dal seguente:
"Articolo 37
(Programma d'esame)
1. L'esame di cui all'articolo 36 consiste in:
a) una prova pratica di tiro e maneggio delle armi;
b) una prova teorica sulle seguenti materie:
1) zoologia applicata alla caccia, con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;
2) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
3) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;
4) norme di pronto soccorso, con particolare riferimento all'ambiente montano.".
Articolo 12
(Disposizioni transitorie)
1. Per le sezioni comunali cacciatori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno un numero di iscritti superiore a ottanta, la disposizione di cui all'articolo 17, comma 2, della l.r. 64/1994, come sostituita dall'articolo 2, comma 2, della presente legge, trova applicazione a far data dall'approvazione del Piano regionale faunistico-venatorio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri ivi stabiliti. Nelle more dell'applicazione della disposizione, nessun nuovo cacciatore può essere assegnato alle predette sezioni, anche se residente in uno dei comuni facenti parte delle medesime.
2. Le disposizioni di cui alla lettera ebis) del comma 2 dell'articolo 33, al comma 4 dell'articolo 36 e all'articolo 37 della l.r. 64/1994, come modificate dalla presente legge, trovano applicazione a far data dalle sessioni d'esame relative all'anno 2013.
Presidente - La parola al relatore, Consigliere Bieler.
Bieler (UV) - La chasse est née avec l'homme. Dans nos vallées peu habitées d'autrefois, la présence faunique de chaque espèce était très riche. La pratique de la chasse donnait aux familles nombreuses la possibilité de se nourrir, mais il s'agissait d'une activité très dangereuse, car réalisée dans un contexte difficile tant pour la nature des lieux que pour les grands prédateurs tels que l'ours, le loup ou le lynx, qui étaient nombreux à l'époque.
Les instruments pour la chasse étaient peu efficaces, mais sa pratique rapportait de temps en temps un peu d'argent qui permettait de payer les taxes que l'Etat appliquait déjà à l'époque. Les autorisations et les paiements nécessaires afin de pouvoir chasser, que les seigneurs imposaient à leurs sujets, ont fait en sorte que la chasse en Vallée d'Aoste a toujours été réglementée et qu'une culture de la chasse s'est transmise de génération en génération. II y a eu des périodes durant lesquelles la chasse a été interdite sur une vaste partie de notre territoire, parce que les animaux qui le peuplaient s'étaient numériquement réduits et c'est précisément à ce bon sens que nous devons la sauvegarde de certaines espèces.
A partir des premières années du XIXe siècle, parmi ceux qui furent les premiers à interpréter ce sens de protection pour garder une bonne présence d'animaux sauvages, nous trouvons quelques familles de Gressoney dont j'ai eu le plaisir de lire quelques marques d'estime comme celle-ci: "des hommes courageux et respectueux de tout, de ce respect réservé et digne qui à travers la chasse également transmet, dans leurs récits, la signification la plus authentique et pure de la tradition Walser". C'est la fin de concepts médiévaux, dictés aussi par la moindre nécessité de se procurer de la nourriture par la chasse; de nouvelles sensibilités naissent et les exigences dictent de nouvelles règles.
Nel frattempo, però, sia la prima che la seconda guerra mondiale sono state un evento disastroso anche per la selvaggina, molti si improvvisarono cacciatori facendo razzia di tutto ciò che trovavano; perciò, finiti quei tragici eventi, nascono iniziative rivolte ad una politica di protezione e conservazione. I passaggi salienti sono avvenuti soprattutto con l'istituzione nel 1947 del Comitato regionale per la caccia; nel 1953 viene costituita la riserva regionale della Valle d'Aosta; nel 1957 la prima grande regolamentazione, la limitazione giornaliera delle catture; viene emanata nel 1973 la legge che recita: "Regolamenti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio venatorio". La limitazione stagionale di tre camosci viene introdotta nel 1972 senza plafond, che verrà portato successivamente a 800 capi, poi ridotti a 600 nel 1978 e 500 nel 1982. Nel 1983 la quota stagionale di camosci scende a due, la marmotta a tre. Nel 1986 viene chiusa la caccia alla marmotta per un ricorso al TAR. Nel 1990 viene inserito fra le specie cacciabili il cinghiale, soprattutto per i danni arrecati all'agricoltura e l'anno successivo, in via sperimentale, viene introdotto nel "carnet de chasse" il capriolo. Da qualche anno si caccia in Valle d'Aosta anche la specie cervo.
Nel 1991 la più grande rivista italiana del settore scriveva in un editoriale: "Un'attenta gestione venatoria ha fatto della Valle d'Aosta un paradiso venatorio". Proprio questo serio ed attento modo di interpretare la caccia ha portato, con l'introduzione del piano regionale faunistico venatorio, la grande svolta per una caccia "moderna": la caccia di selezione. I prelievi sono perciò mirati e numericamente rapportati ai censimenti delle varie specie che i cacciatori effettuano con cadenza regolare ogni anno; si fanno: agli ungulati, ai galliformi, ai lagomorfi. Un altro aspetto fondamentale che ha determinato il grande cambiamento rispetto alla caccia tradizionale è stato il legame al territorio imposto ai cacciatori dalle normative che si sono succedute.
II disegno di legge alla nostra attenzione va a modificare alcuni articoli, proprio per rafforzare questa sintonia tra cacciatore e gli areali nei quali abitualmente svolge la sua attività, introducendo anche un numero massimo di elementi componenti le sezioni, che è in numero di 80, in modo da rendere omogenea la distribuzione dei cacciatori rispetto agli ettari di territorio disponibili. La necessità manifestatasi affinché ci potesse essere un utilizzo sempre più razionale delle prede raggiunge pienamente l'obiettivo con l'articolo di legge che prevede l'introduzione dei centri per la lavorazione delle carni. Con la sburocratizzazione operata dal nuovo testo legislativo la detenzione dei trofei e delle preparazioni tassidermiche sarà permessa con la semplice attestazione dell'abbattimento presso i centri di controllo, e per i palchi caduchi di cervi e caprioli non sarà più necessario alcun permesso da parte dell'autorità competente. Queste sono le novità più importanti per chi avesse intenzione di intraprendere un'attività legata all'utilizzo delle prede, anche qui da noi come in altri paesi attorno all'arco alpino, realizzando oggetti ornamentali con i palchi, oppure offrendo ai propri ospiti menu a base di selvaggina locale. Molto importanti anche i corsi di preparazione per gli esami all'abilitazione venatoria, per il maneggio delle armi ed il loro miglior utilizzo che, con l'articolo novellato, diventano obbligatori.
Colgo l'occasione per ringraziare a nome di tutti i cacciatori valdostani l'Assessore Isabellon, il dottor Oreiller e tutti coloro che hanno lavorato affinché anche queste ultime modifiche all'impianto normativo rendano la nostra attività sempre più efficace ed in armonia con l'ambiente. Grazie.
Presidente - Ricordo che il disegno di legge ha avuto parere favorevole a maggioranza della III Commissione e si voterà su un nuovo testo. Sono stati presentati tre emendamenti dall'Assessore Isabellon.
Dichiaro aperta la discussione generale. La parola al Consigliere Giuseppe Cerise.
Cerise G. (ALPE) - Grazie Presidente.
Non abbiamo particolari considerazioni da fare su questo disegno di legge. L'attività venatoria è un oggetto di forte contrapposizione spesso fra cacciatori, da una parte, ed associazioni protezionistiche, dall'altra, che crediamo abbiamo entrambi delle buone ragioni a sostegno delle loro sensibilità. E poi c'è quella componente - credo maggioritaria - non direttamente coinvolta, alla quale personalmente appartengo, che non è cacciatore, ma che non disdegna un buon piatto di selvaggina, sperando che questa sia stata prelevata nel rigoroso rispetto delle regole.
Dunque il nostro ruolo oggi è quello di approvare un disegno di legge che disciplini nel modo più corretto possibile questa attività; un contributo importante è quello che accresce la professionalità dei cacciatori con dei corsi specifici e quant'altro. È in questa ottica che abbiamo seguito con attenzione l'iter di questa legge già in commissione, le audizioni dell'Assessore e dei responsabili della struttura competente, nonché del Presidente del comitato, delle associazioni venatorie, e successivamente le informazioni che abbiamo assunto presso la struttura competente hanno dissipato alcuni dubbi che nutrivamo su questo aspetto.
Devo dire che un ruolo sostanziale è stata anche la conoscenza specifica del relatore, collega Bieler, che ringrazio per la disponibilità a fornire, ad ignoranti in materia come il sottoscritto, elementi di valutazione per poi addivenire a delle scelte e potersi pronunciare. Mi fa piacere anche la citazione che ha voluto riportare nella relazione, che dà dignità alla caccia. Qui vorrei solo fare una piccola osservazione. Ci sono due tipi di caccia in Valle d'Aosta: questo si riferisce alla caccia della nobiltà probabilmente, ma c'era anche l'altro tipo di caccia che era quello della sussistenza e della sopravvivenza in certe realtà. La caccia di nobiltà era stata lungamente praticata dal nostro re, che pare però non si limitasse solo all'avifauna ed agli ungulati, ma spaziasse...
Ciò detto, voteremo questa legge confortati dal fatto che la vigilanza poi è affidata a delle professionalità collaudate, quali il Corpo forestale regionale.
Ma permettetemi di sottolineare una questione di metodo. In commissione avevamo chiesto di poter audire i rappresentanti delle due sezioni più direttamente interessate da questo provvedimento legislativo, riscontrando una posizione di chiusura, e ce ne rammarichiamo. Non per questo abbiamo rinunciato a continuare un ragionamento in senso propositivo, anche perché le ragioni dette a riunione conclusa sono state: "mah, se sentiamo quelli, è chiaro che sollevano dei problemi". Non possiamo adottare giustificazioni simili, credo che se dobbiamo audire solo quelli che sappiamo essere consenzienti...no, credo che il ruolo delle audizioni sia quello di sentire tutti i ragionamenti, e poi farne una sintesi e dare elementi di valutazione. Credo che il ruolo delle commissioni sia quello. Mi dispiace doverlo sottolineare, sottolineature di questo genere arriveranno anche in seguito, perché non è l'unico caso dove, quando si chiede un'apertura, di poter meglio affrontare una problematica, c'è un momento di chiusura. Grazie.
Presidente - La parola alla Consigliera Carmela Fontana.
Fontana (PD) - Grazie Presidente.
Il disegno di legge n. 188 interviene sulla legge regionale 27 maggio 1994, sono delle norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria. La commissione competente ha audito sia il Presidente Durand sia le associazioni Arcicaccia, Enarcaccia e Federcaccia. Nella discussione sul disegno di legge hanno portato il loro contributo con delle proposte per migliorare il testo, in parte recepite dalla commissione. Sappiamo che il confronto su questo disegno di legge c'è stato ed è stato anche molto animato.
Riteniamo questo disegno di legge migliorativo e, per questi motivi, diamo il nostro parere favorevole. Grazie.
Presidente - Se non ci sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione generale.
La parola all'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Isabellon.
Isabellon (UV) - Grazie Presidente.
Credo che, ad iniziare dall'intervento del relatore, che ringrazio, perché ha seguito molto a fondo tutto il percorso di questo disegno di legge, intervenendo in particolare in commissione per alcuni aspetti pure di dettaglio, ma che a volte sono quelli significativi, perché il tema della caccia è un tema molto dibattuto all'interno del mondo venatorio e dei singoli cacciatori... Sappiamo che per formazione i cacciatori hanno il loro modo di vivere la caccia, che è quello che alla fine rappresenta il fascino di questa attività molto diffusa sul nostro territorio storicamente, con tutte le sue particolarità. Ci sono delle realtà diverse pur nel nostro piccolo territorio, quindi per arrivare ad una condivisione non è stato facile, e non è stato facile il dibattito in commissione, come non è stato facile il dibattito nel mondo venatorio. È stato ricordato giustamente anche dagli intervenuti che c'è stato un momento di ricerca di condivisione, che credo ha portato ad un buon risultato.
L'obiettivo che ci si era posti era quello di andare a mettere mano alla legge n. 64 del 1994, legge che ha visto, nel momento della sua applicazione, tutta una serie di passaggi, non ultimo quello importante che più di 10 anni fa ha visto la regolamentazione nuova della caccia con l'introduzione della caccia di selezione attorno al 2000, una caccia che ha sempre di più cercato di legare il territorio al cacciatore e viceversa. Questo è stato uno dei motivi per cui abbiamo cercato di proporre delle modifiche che andassero in questa direzione, con la riorganizzazione delle circoscrizioni e delle sezioni locali.
Per tranquillizzare il collega Cerise, credo che una richiesta magari di sentire delle sezioni...questo è stato svolto da tutti in maniera approfondita, dal Comitato caccia per il suo dibattito interno, dalle associazioni che sono state anch'esse audite, quindi non ci sono problemi in questo senso. Ricordo che altri obiettivi che sono stati presi in considerazione sono quelli della semplificazione sia di carattere burocratico, cioè la semplificazione per la detenzione dei trofei...e l'ultimo emendamento che abbiamo presentato oggi in aula va nella direzione di semplificare la detenzione e le procedure per una corretta detenzione dei trofei...credo sia stata sviluppata a 360 gradi, in particolare riconoscendo il cacciato.
Per quel che riguarda i corsi di preparazione all'esame, questo è stato oggetto di modifica per creare, nell'ottica della maggior formazione, una maggiore preparazione per i nuovi cacciatori: questa era un'esigenza che era emersa dal mondo venatorio.
Per quel che riguarda gli altri emendamenti, a parte l'emendamento n. 2 che è una piccola correzione per un piccolo errore materiale all'articolo 11, l'emendamento n. 3 è quello che va a rassicurare per la continuità amministrativa degli organi rappresentativi del mondo venatorio nel periodo transitorio, che va dall'entrata in vigore della presente legge fino all'elezione dei nuovi rappresentanti delle circoscrizioni venatorie e delle sezioni comunali cacciatori, previste con l'entrata in vigore della nuova legislatura; quindi si è stata attenzione anche a questi aspetti.
Con questo ringrazio tutti coloro che hanno partecipato al dibattito, in particolare ringrazio per una presa di coscienza da parte del mondo venatorio, come è stato ricordato dal collega Bieler, che è relatore, ma anche cacciatore. È una legge che ha cercato di raggiungere il miglior compromesso possibile fra esigenze che a volte sono diverse, ma che sono accumunate da un'unica passione. Questo credo abbia fatto prevalere il buon senso e di questo si deve dare atto a tutti coloro che, a fronte di qualche iniziale perplessità o contrarietà, hanno cercato di raggiungere un punto di equilibrio e di mettere in evidenza quello che unisce e non quello che divide. Grazie a tutti per la partecipazione alla predisposizione di questo disegno di legge che oggi andiamo a votare.
Presidente - Procediamo all'esame dell'articolato. Ricordo che si vota il nuovo testo predisposto dalla III Commissione.
Pongo in votazione l'articolo 1:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 33
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Articolo 2: stesso risultato. Articolo 3: stesso risultato. Articolo 4: stesso risultato.
All'articolo 5 c'è l'emendamento n. 1 dell'Assessore Isabellon, che recita:
Emendamento
Il comma 3 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"3. Dopo il comma 1bis dell'articolo 27 della 1.r. 64/1994, come inserito dal comma 2, è inserito il seguente:
"1ter. Per la detenzione di trofei, di preparazioni tassidermiche e di parti di animali selvatici prelevati durante l'attività venatoria, in Valle d'Aosta o al di fuori di essa, è sufficiente il possesso del documento di certificazione dell'abbattimento.".".
Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo così emendato:
Articolo 5
(Modificazioni all'articolo 27)
1. Il comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 64/1994 è sostituito dal seguente:
"1. Fatte salve le disposizioni statali e comunitarie vigenti in materia, è consentita la detenzione di trofei, di preparazioni tassidermiche o di parti di animali il cui possesso, per rinvenimento, acquisto o altro, sia stato denunciato alle stazioni forestali competenti per territorio e dei quali la struttura regionale competente in materia di fauna selvatica non abbia riconosciuto, entro sessanta giorni dalla denuncia medesima, un particolare interesse scientifico.".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 64/1994, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:
"1bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai palchi caduchi di cervidi, alle loro parti o agli oggetti preparati con gli stessi, il cui possesso è libero e non necessita di denuncia.".
3. Dopo il comma 1bis dell'articolo 27 della l.r. 64/1994, come inserito dal comma 2, è inserito il seguente:
"1ter. Per la detenzione di trofei, di preparazioni tassidermiche e di parti di animali selvatici prelevati durante l'attività venatoria, in Valle d'Aosta o al di fuori di essa, è sufficiente il possesso del documento di certificazione dell'abbattimento.".
Stesso risultato. Articolo 6: stesso risultato. Articolo 7: stesso risultato. Articolo 8: stesso risultato. Articolo 9: stesso risultato. Articolo 10: stesso risultato.
All'articolo 11 c'è l'emendamento n. 2 dell'Assessore Isabellon, che recita:
Emendamento
Prima del numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 37 della 1.r. 64/1994, come sostituito dall'articolo 11, è inserito il seguente:
"01) legislazione venatoria;"
Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo così emendato:
Articolo 11
(Sostituzione dell'articolo 37)
1. L'articolo 37 della l.r. 64/1994 è sostituito dal seguente:
"Articolo 37
(Programma d'esame)
1. L'esame di cui all'articolo 36 consiste in:
a) una prova pratica di tiro e maneggio delle armi;
b) una prova teorica sulle seguenti materie:
1) legislazione venatoria;
2) zoologia applicata alla caccia, con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;
3) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
4) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;
5) norme di pronto soccorso, con particolare riferimento all'ambiente montano.".
Stesso risultato.
All'articolo 12 c'è l'emendamento n. 3 dell'Assessore Isabellon, che recita:
Emendamento
Dopo il comma 2 dell'articolo 12 è aggiunto il seguente:
"3. I rappresentanti dei cacciatori già designati nel Comitato regionale per la gestione venatoria, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b), della l.r. 64/1994, come modificata dall'articolo 1 della presente legge, dalle circoscrizioni venatorie di cui all'articolo 17, comma 1, della 1.r. 64/1994, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, continuano a permanere in carica fino al termine della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.".
Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo così emendato:
Articolo 12
(Disposizioni transitorie)
1. Per le sezioni comunali cacciatori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno un numero di iscritti superiore a ottanta, la disposizione di cui all'articolo 17, comma 2, della l.r. 64/1994, come sostituita dall'articolo 2, comma 2, della presente legge, trova applicazione a far data dall'approvazione del Piano regionale faunistico-venatorio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri ivi stabiliti. Nelle more dell'applicazione della disposizione, nessun nuovo cacciatore può essere assegnato alle predette sezioni, anche se residente in uno dei comuni facenti parte delle medesime.
2. Le disposizioni di cui alla lettera ebis) del comma 2 dell'articolo 33, al comma 4 dell'articolo 36 e all'articolo 37 della l.r. 64/1994, come modificate dalla presente legge, trovano applicazione a far data dalle sessioni d'esame relative all'anno 2013.
3. I rappresentanti dei cacciatori già designati nel Comitato regionale per la gestione venatoria, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b), della l.r. 64/1994, come modificata dall'articolo 1 della presente legge, dalle circoscrizioni venatorie di cui all'articolo 17, comma 1, della l.r. 64/1994, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, continuano a permanere in carica fino al termine della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Stesso risultato.
Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 33
Il Consiglio approva all'unanimità.