Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 2216 del 8 febbraio 2012 - Resoconto

OGGETTO N. 2216/XIII - Disegno di legge: "Modificazioni di leggi regionali concernenti interventi assistenziali a favore di persone fisiche e contributi a favore di associazioni e istituti di patronato".

Articolo 1

(Modificazioni alla legge regionale 23 dicembre 1981, n. 82)

1. L'articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 1981, n. 82 (Nuove norme per l'estensione agli affetti da tubercolosi, non soggetti all'assicurazione obbligatoria, delle provvidenze economiche previste per gli assistiti dell'istituto nazionale della previdenza sociale), è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

Le provvidenze economiche assistenziali di cui alla presente legge sono concesse previa presentazione di apposita domanda alla struttura regionale competente in materia di invalidità civile, di seguito denominata struttura competente, la quale provvede ad accertare la sussistenza dei requisiti amministrativi e reddituali previsti dalla normativa statale vigente.

L'accertamento delle condizioni per il diritto all'assegno di cura o di sostentamento previsto dalla normativa statale vigente è effettuato dalle commissioni mediche collegiali di cui alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 11 (Testo unico in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti), secondo le modalità ivi previste per l'accertamento dell'invalidità civile.

Le provvidenze sono concesse con provvedimento del dirigente della struttura competente entro sessanta giorni decorrenti, rispettivamente, dal ricevimento della domanda o dall'accertamento sanitario.".

2. Gli articoli 5, 6, 7 e 8 della l.r. 82/1981 sono abrogati.

Articolo 2

(Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:

"1. La ripartizione dei contributi tra le associazioni di cui all'articolo 1 avviene sulla base di un sistema a punteggio stabilito con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, tenuto conto dell'assetto organizzativo delle singole associazioni e dei programmi di attività per l'anno cui il contributo si riferisce.".

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 12/1994 è abrogato.

3. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 12/1994, le parole: "struttura regionale competente in materia di disabilità" sono sostituite dalle seguenti: "struttura regionale competente in materia di politiche sociali".

Articolo 3

(Modificazioni alla legge regionale 9 aprile 1996, n. 9)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 aprile 1996, n. 9 (Contributi a favore di istituti di patronato e di assistenza sociale operanti in Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:

"1. La ripartizione dei contributi tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui all'articolo 1 avviene sulla base di un sistema a punteggio stabilito con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, tenuto conto dell'assetto organizzativo degli istituti interessati e delle attività svolte nell'anno antecedente a quello cui il contributo si riferisce.".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 9/1996, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

"1bis. La deliberazione di cui al comma 1 definisce altresì ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, relativo alla concessione dei contributi, ivi compresa la documentazione da allegare alla relativa domanda.".

3. L'articolo 3 della l.r. 9/1996 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

(Procedure)

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui alla presente legge, gli istituti di patronato e assistenza sociale devono presentare alla struttura regionale competente in materia di politiche sociali, di seguito denominata struttura competente, entro il 30 aprile di ogni anno, apposita domanda riferita all'attività svolta nell'anno precedente.

2. La struttura competente verifica l'attività di patrocinio e l'organizzazione degli istituti di patronato anche per il tramite dell'Ispettorato regionale del lavoro di Aosta.".

4. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 9/1996, le parole: "della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "del dirigente della struttura competente".

Articolo 4

(Modificazione alla legge regionale 9 aprile 2003, n. 10)

1. L'articolo 4 della legge regionale 9 aprile 2003, n. 10 (Provvidenze economiche a favore di nefropatici cronici e trapiantati. Abrogazione delle leggi regionali 7 dicembre 1979, n. 70, e 15 luglio 1985, n. 43), è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

(Requisiti)

1. Le provvidenze sono concesse ai soggetti di cui all'articolo 3 che abbiano un indicatore regionale della situazione economica equivalente, pari o inferiore alla soglia di accesso definita dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 9), della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario per il triennio 2002/2004).".

Articolo 5

(Disposizione transitoria)

1. Sino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione delle deliberazioni di cui agli articoli 2, comma 1, della l.r. 12/1994 e 2, comma 1, della l.r. 9/1996, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, della presente legge, i contributi previsti dalle predette leggi continuano ad essere concessi con il sistema di punteggio ivi stabilito.

Articolo 6

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Presidente - La parola al relatore, Consigliera Hélène Impérial.

Impérial (UV) - Merci M. le Président.

Un petit projet de loi celui qu'on s'apprête à voter, qui, allant modifier la loi régionale n° 82/1981, a le mérite de poursuivre la logique de la simplification des procédures d'évaluation auxquelles des citoyens plus faibles comme les malades de tuberculose doivent se soumettre et cela est bien illustré dans l'article 1er, qui transfère aux services régionaux compétents et aux commissions médicales existantes pour les invalides et les sourds-muets la tâche de vérifier le respect des requis pour accéder au soutien économique.

La stessa logica governa gli articoli 2, 3 e 4, che modificano le leggi regionali n. 12/1994 e n. 6/1996, che stabiliscono ancora come sia la struttura regionale competente in materia di politiche sociali attraverso una deliberazione regionale a definire i punteggi e le modalità di erogazione di contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta. Un disegno di legge che, ricordo, è stato votato all'unanimità in commissione e che ha trovato il favore sostanziale di tutti i rappresentanti auditi dei patronati e delle associazioni interessate dall'intervento normativo in discussione.

Un aspetto interessante è emerso in commissione a latere della discussione sul disegno di legge e su quest'ultimo in modo particolare vi chiederei di soffermare la vostra attenzione: si tratta del carico di lavoro sempre crescente e la difficoltà ad affrontarlo, che caratterizza l'attività dei patronati e delle associazioni che, nati nel dopoguerra grazie all'attività di volontariato, si trovano oggi a sopperire alle carenze organizzative di importanti istituti di previdenza. Il ruolo previsto dalla legge italiana per il patronato è quello di tutelare i diritti individuali di qualsiasi cittadino presente sul territorio nazionale. L'attività di assistenza e consulenza di un patronato è mirata al conseguimento di prestazioni previdenziali, sanitarie e di carattere socio-assistenziale, incluse quelle in materia di emigrazione e immigrazione. Hanno inoltre la facoltà di poter accedere a banche dati dei vari enti preposti all'erogazione della prestazione, previa autorizzazione dell'assistito. Un ruolo importante quello dei patronati e delle associazioni, che mai come in questo momento di crisi dei tradizionali sistemi previdenziali offre una rete "protettiva" alternativa a vantaggio di categorie disagiate.

Possiamo dunque dire che siamo ad un punto di partenza e non di arrivo e a tal proposito mi piace richiamare l'impegno assunto dai Commissari in V Commissione di approfondire questa tematica, compatibilmente con la situazione economico-finanziaria e a vantaggio di chi, meritoriamente, si occupa come noi della tutela dei diritti dei cittadini.

Presidente - La discussione generale è aperta.

La parola al Consigliere Segretario Rigo.

Rigo (PD) - Il disegno di legge alla nostra attenzione interviene su alcune leggi regionali ma non presenta particolari modifiche se non quelle di semplificare e aggiornare la normativa esistente. Proprio per questo l'iter in commissione è stato veloce e, nello stesso tempo, proficuo. Ecco perché il parere espresso da tutti i Commissari è stato favorevole e io approfitto però di questa occasione per fare alcune considerazioni. La prima è relativa all'iter che ha caratterizzato questo disegno di legge e quello, approvato la scorsa seduta consiliare, inerente all'artigianato valdostano di tradizione. Sia questo provvedimento sia l'altro hanno visto le commissioni competenti, la quinta in particolare, esprimere parere nella stessa seduta in cui si sono svolte le audizioni degli Assessori, dei tecnici e delle associazioni interessate. Ciò vuol dire che, quando l'urgenza è motivata e l'articolato è chiaro, anche le forze di minoranza non avanzano questioni di forma o di sostanza per prolungare - perché, caro Assessore Marguerettaz, non amiamo le sceneggiate neanche in commissione - i tempi necessari all'approvazione dei disegni di legge. Lo voglio precisare, perché nei corridoi o in qualche intervista e in aula si generalizza e si addita alla pubblica opinione la minoranza come composta da gruppi politici sempre poco responsabili e collaborativi, testardamente contrari a tutto; non è così e più avanti avremo modo di spiegare quando e perché rimaniamo invece fermi sulle nostre posizioni critiche, non per questioni di parte, ma per chiare e definite ragioni. La seconda considerazione riguarda invece la tecnica legislativa. L'ho già sollevata in commissione, ma voglio ribadirla qui al facente funzione di Presidente: l'Assessore Marguerettaz.

Il disegno di legge n. 174, ma anche, a mio avviso, il n. 173, quello sull'artigianato, vanno a modificare, in parte, vecchie leggi regionali che a loro volta sono state via via modificate. A volte le note in calce sono un lungo elenco di commi e lettere sostitutivi a cui si vanno ad aggiungere le parti innovative; in questo caso si tratta di piccole parti innovative. Non sarebbe più opportuno, in questi casi, scegliere la via della scrittura completa di un nuovo testo legislativo? Un testo completamente nuovo capace di rispondere a due obiettivi: l'innovazione normativa e la chiarezza, la semplificazione per tutti coloro che avranno la necessità di consultare o di ottemperare alla norme previste dalle leggi regionali. Può succedere che un cittadino fa riferimento ad una legge pubblicata sul bollettino, ma non ha i trascorsi e diventa complicato accedervi. Certo, per gli uffici si tratta di un onere maggiore, ma è un lavoro utile alla collettività e invito quindi l'Assessore Marguerettaz e la Giunta regionale a valutare se, nel futuro, questa considerazione possa diventare indirizzo per gli uffici dell'amministrazione.

La terza questione riguarda l'audizione in commissione sul disegno di legge n. 174 dei patronati e delle associazioni sociali. Non ci sono state particolari osservazioni nel merito del provvedimento se non una richiesta, indirizzata alla Giunta, di attenzione alle piccole associazioni nel formulare il sistema a punteggio. I referenti dei patronati e dei CAAF hanno però sollevato una questione che merita un rimando in Consiglio regionale e all'Assessore competente. Una questione che, in qualche misura, si collega alla scorsa seduta consiliare e alla risposta data all'interpellanza sull'informatizzazione dei servizi erogati dall'INPS. L'Assessore Lanièce, rispondendo alla collega Fontana, ha ricordato che la normativa in atto è nazionale e che, comunque, a detta dell'INPS regionale, il processo di informatizzazione in atto non ha causato particolari problemi ai cittadini. L'istituto, nella fase di avvio del processo ha sentito i patronati, che hanno garantito la loro piena collaborazione; nessuna segnalazione di servizio è poi giunta agli uffici regionali dell'Assessorato: ho riassunto l'intervento dell'Assessore, spero di averlo fatto bene. Una risposta formalmente corretta, seppur in breve, che ha ripercorso le tappe e richiamato le norme che regolano il sistema informatizzato; una risposta preparata dagli uffici che, giustamente, hanno chiesto informazioni alla Direzione regionale dell'INPS; una risposta però burocratica ad una questione che non è solo amministrativa. La riprova l'abbiamo avuta venerdì 27 gennaio in commissione, quando i referenti dei patronati sono stati unanimi nell'evidenziare una difficile gestione del rapporto fra utenti e pubblica amministrazione in genere (giustamente lo ha ricordato nella sua relazione la collega Impérial). L'ultima novità dell'INPS va ad aggravare una situazione che i patronati e i CAAF hanno difficoltà a gestire. Le preoccupazioni espresse sono state espresse civilmente e con l'intenzione di far conoscere realmente come stanno le cose. Le associazioni devono far fronte a normative nazionali e regionali sempre più complesse e numerose. Il nuovo sistema previdenziale per esempio e la conseguente informatizzazione sono la punta estrema del disagio dei cittadini. La normativa è complessa, a volte farraginosa, quella per la ricongiunzione ad esempio, e molte volte non basta essere capaci di affrontare la parte tecnica, quella relativa all'informatizzazione.

I patronati sono sempre più impegnati a garantire un servizio per i cittadini a fronte di decisioni assunte in altre sedi, senza nessun coinvolgimento, e di contributi finanziari che diminuiscono perché direttamente collegati al tasso di occupazione nazionale: meno occupati, meno contributi. E poi sono le strutture che non reggono più il continuo, quotidiano flusso di persone che hanno bisogno di documenti e certificati. Come può intervenire la Regione? A mio avviso, in due modi. Il primo è quello di riconoscere il lavoro che portano avanti queste associazioni considerandole attori importanti di un modello trasparente e corretto di gestione della cosa pubblica. Questo vuol dire incontrarli, condividere i loro problemi, verificare se e dove è possibile venire incontro alle loro richieste. Per esempio, in questa vicenda attrezzare un tavolo di incontro fra i patronati, la Direzione regionale dell'INPS, l'Assessorato per verificare insieme procedure e possibilità di miglioramenti. Ci sono piccole cose, come quella del telefono o quella del calendario degli appuntamenti, anche loro devono calendarizzare gli appuntamenti, che, con disponibilità reciproche, potrebbero venire superati pur rimanendo nel solco della normativa in essere. Il secondo è quello di utilizzare meglio gli attuali sportelli delle associazioni. Questo significa semplificare e coordinare le numerose disposizioni che sovrintendono alla erogazione di contributi e servizi per i cittadini valdostani, in una parola coinvolgere di più per "sfruttare", fra virgolette, le loro potenzialità al meglio. Insomma io credo che le risposte debbano avere due versanti: quello burocratico-amministrativo e quello politico. La crisi della politica oggi riflette lo stato delle istituzioni e il rapporto della pubblica amministrazione con i cittadini. Tutti noi assistiamo all'appannarsi dell'impegno politico, inteso come impegno di partecipazione. Fra gli stimoli che si sono in questi anni affievoliti uno è quello della forza degli ideali e la stessa percezione del ruolo insostituibile della politica in quanto decisivo per la soluzione dei problemi di cambiamento e sviluppo della società, a cui si legano i destini individuali e collettivi delle persone. Se tale percezione si è affievolita, insieme con la forza degli ideali, è anche per effetto di una perdita di efficacia, persuasività e inclusività del sistema politico.

Tornando a noi e all'INPS, i cambiamenti in atto della burocrazia sono validi e importanti nella misura in cui affrancano, non indeboliscono, la capacità delle persone di migliorare la loro vita quotidiana. Ecco, la mission dell'Assessore deve essere quella di favorire positivamente questi processi, sapendo bene però nel caso dell'INPS, che il miracolo delle nuove tecnologie informatiche fornisce soltanto, in modo fino ad ieri imprevedibile, accessi preziosi alla burocrazia, ma la rete non può essere il fine della democrazia rappresentativa che è quello della corresponsabilità nella solidarietà e non può pertanto produrre disagio ed esclusione per coloro che, anche solo per motivi generazionali, non la padroneggiano.

Si dà atto che, dalle ore 12,13, assume la presidenza il Vicepresidente André Lanièce.

Presidente - La parola alla Consigliera Patrizia Morelli.

Morelli (ALPE) - Grazie Presidente.

Non chiedo la verifica della maggioranza in aula, ma mi sembra evidente che non c'è. Il mio intervento sarà molto sintetico, anche perché è già stato detto tutto dai colleghi che mi hanno preceduto e questo disegno di legge ha avuto un iter in commissione assolutamente sereno e di condivisione. È un disegno di legge utile che va a semplificare procedure di assegnazione di contributi a favore dei malati di tubercolosi, dei nefropatici, dei trapiantati, modificando leggi esistenti e andando a conformarsi a quella che è la realtà dei fatti.

Per quanto riguarda la tubercolosi, la nuova norma prevede di utilizzare le commissioni di invalidità civile invece dell'apposita commissione in ragione dell'esiguo numero di casi che ci è stato testimoniato dall'Assessore Lanièce, che ci ha parlato di tre soli casi al momento attuale, quindi ci pare opportuno semplificare le procedure.

Per quanto riguarda nefropatici e trapiantati, c'è la modifica dell'indicatore di riferimento sulla cui base viene concesso il contributo e la possibilità per la Giunta di fissare la soglia di accesso, eliminando il parametro fisso del reddito. L'Assessore in commissione ci ha detto che proporrà immediatamente di alzare la soglia per i trapiantati in ragione dell'esiguo numero di cittadini valdostani in questa condizione, nell'intenzione di andare a generalizzare il più possibile l'attribuzione del contributo. Il disegno di legge prevede che sia la Giunta a stabilire con delibera il sistema di punteggio per attribuire i contributi ai patronati e alle associazioni, al fine di poterli modificare a seconda delle esigenze. Anche questa è una modifica che ci pare sensata e che trova il favore delle associazioni e dei patronati, di cui abbiamo audito i rappresentanti in commissione. Come ha già fatto sia il collega Rigo che la relatrice Impérial, mi preme sottolineare come il momento dell'audizione sia stata l'occasione per un confronto con i patronati e le associazioni su un altro aspetto: quello della difficile situazione in cui essi si trovano ad operare, con un carico di lavoro che si fa sempre più pressante in considerazione del momento di necessità dettato dalla crisi economica e dalle sue ricadute sulle fasce più deboli e anche in funzione del fatto che l'INPS non svolge più attività di sportello, dunque molte più pratiche rispetto al passato devono essere espletate on line, penalizzando le persone meno pronte e meno evolute da questo punto di vista.

Il ruolo dei patronati è dunque sempre più importante e va riconosciuto dall'Amministrazione regionale ed è questo l'impegno che in V Commissione ci siamo presi, chiediamo all'Assessore, ma forse dobbiamo chiederlo al Presidente della Giunta...di farsene carico con la collaborazione della commissione stessa. Su tale disegno di legge confermiamo il nostro voto favorevole già espresso in commissione.

Presidente - Se non ci sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione generale.

La parola all'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert Lanièce.

Lanièce A. - Grazie Presidente.

Volevo solo fare un intervento che puntualizzasse per gli atti del Consiglio di cosa trattano nello specifico queste modifiche di leggi che sono state citate prima. Alcune cose sono state già dette, quindi i tre argomenti che sono stati oggetto di questa modifica sono: il primo sulla tubercolosi, la legge n. 82/1981, una vecchia legge ormai, la quale prevedeva che l'accertamento sanitario per il diritto all'assegno di cura e di sostentamento fosse effettuato da una commissione sanitaria composta dal Capo Servizio di medicina legale dell'USL, da un medico dell'USL e da un medico designato dalle organizzazioni sindacali. Nel caso di ricorso per motivi sanitari, la legge regionale prevede un'ulteriore commissione, la stessa legge stabilisce che le provvidenze assistenziali sono concesse con deliberazione della Giunta regionale e il provvedimento di diniego adottato addirittura dall'Assessore regionale, con possibilità di ricorso. Siamo quindi su una procedura che è ampiamente superata. Considerato che i casi di TBC sono pochi (si tratta di tre casi) la nostra legge prevede la concessione di un'indennità giornaliera, un'indennità post sanatoriale e assegno di cura o di sostentamento solo a favore dei cittadini affetti da TBC, che non presentano i requisiti amministrativi di almeno 52 contributi versati nell'arco della vita lavorativa per ottenere tali indennizzi dall'INPS. Le commissioni sopracitate non sono mai state istituite, la concessione delle indennità è sempre stata fatta con provvedimento dirigenziale. Questo disegno di legge elimina tali commissioni e prevede la possibilità di utilizzare le commissioni di invalidità civile, che già esistono, per accertare i requisiti sanitari per la TBC. Il procedimento sarà quindi quello che, in caso di TBC, il reparto competente dell'ospedale segnala tutti i casi all'INPS, che accerta i requisiti sanitari di tutti i soggetti segnalati, in caso di esito positivo - se si tratta di TBC umana -, l'INPS accerta i requisiti amministrativi e i contributi versati chiaramente. Se non ci sono i requisiti amministrativi per ottenere l'indennità giornaliera dall'INPS, il soggetto può presentare domanda in Assessorato, servizio invalidità civile, per l'indennità giornaliera e quella post sanatoriale. Il servizio accerta i requisiti amministrativi e reddituali e, in caso di esito favorevole, si concede l'indennità giornaliera e al termine della stessa quella post sanatoriale con provvedimento dirigenziale. Al termine dell'erogazione dell'indennità post sanatoriale il soggetto può presentare domanda per ottenere l'assegno di cura o di sostentamento al servizio di invalidità civile, che accerta i requisiti amministrativi e reddituali; l'accertamento della riduzione delle capacità di guadagno per effetto della TBC verrà effettuato da una delle commissioni di invalidità civile già istituite ai sensi della legge n. 11/1999.

Il secondo argomento riguarda gli articoli 2 e 3, che trasferiscono il sistema a punteggio, i punti e il loro dettaglio dalla legge ad una deliberazione di Giunta per rendere il sistema più snello. Tale modifica è stata illustrata ai patronati e alle associazioni e il sistema punteggio sarà concordato con questi ultimi. Qualora ci fossero delle necessità di modificare anche di un solo punto il sistema a punteggio, la procedura sarà più veloce in quanto il secondo comma dell'articolo 3 prevede delle modifiche del procedimento amministrativo relativo alla concessione di contributi ai patronati per allineare la nostra legge al regolamento ministeriale del 2008. Su tale punto devo dire che c'è stata una buona collaborazione ed è stata una richiesta delle associazioni e dei patronati di avere un modello più flessibile per quanto riguarda la valutazione dei punteggi, sui quali poi verrà erogato il contributo. Nell'ultimo anno e mezzo abbiamo avuto più volte occasione di incontrare i patronati e le associazioni, personalmente, e i responsabili del Servizio invalidità civile, quindi accolgo la sollecitazione della collega Morelli, ma ritengo di porre già l'attenzione necessaria ad un settore importante di istituzioni che si occupano direttamente dei problemi concreti dei pensionati e dei lavoratori.

Per quanto riguarda il terzo punto, nefropatici e trapiantati, abbiamo ricordato come l'articolo 4 modifica la legge regionale n. 10/2003 e in particolare si specifica che l'indicatore viene calcolato nell'IRSE, mentre nella legge attualmente è scritto: "indicatore della situazione economica". Inoltre nel comma attuale ci sono delle parti che si contraddicono, nel senso che si stabilisce che la soglia di accesso è definita dalla Giunta regionale e poi si riferisce al limite di reddito definito annualmente per fruire della pensione di invalidità civile. Si propone quindi di eliminare dalla legge il riferimento al limite reddituale per percepire la pensione di inabilità. La Giunta potrà quindi decidere se alzare la soglia di accesso per la concessione delle provvidenze a favore dei trapiantati e mantenere quella attuale per quanto riguarda gli emodializzati. Questa era la considerazione che abbiamo fatto riferita al numero dei trapiantati, quindi l'intenzione è quella di alzare la soglia per permettere l'accesso ai contributi a tali categorie di pazienti, che hanno un iter pesante.

Per quanto riguarda il discorso sulla semplificazione, questo è un ulteriore esempio concreto, poi verso fine legislatura ci sarà l'occasione di fare la somma di tutti gli interventi che si fanno per quanto concerne la semplificazione delle procedure. Ci sono ancora degli aspetti che gravano soprattutto sulle persone anziane, che non hanno dimestichezza con l'informatica.

Per quanto riguarda la questione dell'INPS, avevo detto l'altra volta che monitorizzavo, infatti sto raccogliendo notizie riguardo a questo aspetto e, se ci saranno delle criticità vere e proprie, sarà mia cura sollecitare la direzione di tale Istituto. Questo era l'impegno che mi ero preso nella precedente seduta del Consiglio e che ribadisco oggi, volevo sottolineare come tale disegno di legge va nel solco di quello che avevamo detto ad inizio legislatura, ossia di cercare di semplificare e questo è un esempio concreto. Grazie.

Presidente - Passiamo ora all'esame dell'articolato.

Pongo in votazione l'articolo 1:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - All'articolo 2 vi è l'emendamento n. 1 della V Commissione, che recita:

Emendamento

Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 12/1994, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge, dopo le parole: "con deliberazione della Giunta regionale," sono inserite le seguenti: "previa illustrazione alla Commissione consiliare competente,".

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo così emendato:

Articolo 2

(Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:

"1. La ripartizione dei contributi tra le associazioni di cui all'articolo 1 avviene sulla base di un sistema a punteggio stabilito con deliberazione della Giunta regionale, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, tenuto conto dell'assetto organizzativo delle singole associazioni e dei programmi di attività per l'anno cui il contributo si riferisce.".

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 12/1994 è abrogato.

3. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 12/1994, le parole: "struttura regionale competente in materia di disabilità" sono sostituite dalle seguenti: "struttura regionale competente in materia di politiche sociali".

Stesso risultato. All'articolo 3 vi è l'emendamento n. 2 della V Commissione, che recita:

Emendamento

Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 9/1996, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge, dopo le parole: "con deliberazione della Giunta regionale" sono inserite le seguenti: "previa illustrazione alla Commissione consiliare competente,".

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo così emendato:

Articolo 3

(Modificazioni alla legge regionale 9 aprile 1996, n. 9)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 aprile 1996, n. 9 (Contributi a favore di istituti di patronato e di assistenza sociale operanti in Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:

"1. La ripartizione dei contributi tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui all'articolo 1 avviene sulla base di un sistema a punteggio stabilito con deliberazione della Giunta regionale, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, tenuto conto dell'assetto organizzativo degli istituti interessati e delle attività svolte nell'anno antecedente a quello cui il contributo si riferisce.".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 9/1996, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

"1bis. La deliberazione di cui al comma 1 definisce altresì ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, relativo alla concessione dei contributi, ivi compresa la documentazione da allegare alla relativa domanda.".

3. L'articolo 3 della l.r. 9/1996 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

(Procedure)

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui alla presente legge, gli istituti di patronato e assistenza sociale devono presentare alla struttura regionale competente in materia di politiche sociali, di seguito denominata struttura competente, entro il 30 aprile di ogni anno, apposita domanda riferita all'attività svolta nell'anno precedente.

2. La struttura competente verifica l'attività di patrocinio e l'organizzazione degli istituti di patronato anche per il tramite dell'Ispettorato regionale del lavoro di Aosta.".

4. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 9/1996, le parole: "della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "del dirigente della struttura competente".

Stesso risultato. Articolo 4: stesso risultato. Articolo 5: stesso risultato. Articolo 6: stesso risultato.

Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità.