Oggetto del Consiglio n. 2145 del 22 dicembre 2011 - Resoconto
OGGETTO N. 2145/XIII - Reiezione della proposta di legge: "Disposizioni in materia di contenimento dei costi della politica. Soppressione dell'assegno vitalizio spettante ai Consiglieri regionali e riduzione dei contributi finanziari per il funzionamento dei gruppi consiliari. Modificazioni alle leggi regionali 8 settembre 1999, n. 28, e 17 marzo 1986, n. 6".
CAPO I
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 8 SETTEMBRE 1999, N. 28
Articolo 1
(Modificazione all'articolo 6)
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 28 (Interventi per il contenimento della spesa in materia di previdenza dei consiglieri regionali. Costituzione dell'Istituto dell'assegno vitalizio. Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali)), le parole: "stabiliti dall'Ufficio di Presidenza in misura non superiore al doppio della trattenuta obbligatoria a carico del consigliere regionale" sono sostituite dalle seguenti: "quantificati dall'Ufficio di Presidenza in misura non superiore alla trattenuta obbligatoria a carico del consigliere regionale".
Articolo 2
(Modificazioni all'articolo 7)
1. Il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 28/1999 è sostituito dal seguente:
"1. Nel regime della capitalizzazione, l'ammontare dell'assegno vitalizio è costituito dalla rendita, mensile e posticipata, determinata applicando al capitale accantonato, come definito all'articolo 6, comma 1, coefficienti di conversione variabili in funzione dell'età, del sesso e della reversibilità. Nel regolamento di applicazione di cui all'articolo 1, comma 2, sono indicati i parametri necessari ai fini del calcolo dei predetti coefficienti di conversione.".
2. Il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 28/1999 è abrogato.
CAPO II
MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 17 MARZO 1986, N. 6
Articolo 3
(Modificazione all'articolo 4)
1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 17 marzo 1986, n. 6 (Funzionamento dei Gruppi consiliari), è sostituito dal seguente:
"1. I contributi finanziari per gli oneri di funzionamento dei Gruppi consiliari e per le spese di aggiornamento, studio e documentazione, compresa l'acquisizione di consulenze, nonché per l'organizzazione di convegni e conferenze per diffondere le conoscenze sull'attività dei Gruppi stessi e promuovere la partecipazione sulle questioni di competenza del Consiglio regionale, sono erogati a favore dei rispettivi capigruppo nelle seguenti misure fisse mensili:
a) euro 1.000 per componente, fino al secondo;
b) euro 500 per componente, dal terzo al decimo;
c) euro 300 per componente, a partire dall'undicesimo.".
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 4
(Soppressione dell'assegno vitalizio)
1. A decorrere dalla XIV legislatura è soppresso l'assegno vitalizio spettante ai consiglieri regionali ai sensi della l.r. 28/1999.
2. Per i consiglieri regionali in carica nel corso della XIII legislatura o cessati dal mandato entro la XIII legislatura si applicano le disposizioni inerenti all'assegno vitalizio di cui alle leggi regionali 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali)), e 28/1999.
3. Per i consiglieri regionali rieletti nella XIV legislatura o in legislature successive l'esercizio del mandato non produce alcun ulteriore effetto giuridico ed economico rispetto all'ammontare dell'assegno vitalizio già maturato nel corso delle precedenti legislature.
Articolo 5
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2012.
Presidente - Passiamo alla proposta di legge n. 164 presentata dai colleghi del gruppo ALPE.
Pongo in votazione l'articolo 1:
Consiglieri presenti e votanti: 32
Favorevoli: 7
Contrari: 25
Il Consiglio non approva.
Presidente - Ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del Regolamento interno, essendo stato respinto l'articolo 1, la proposta di legge decade.
Il Consiglio
respinge pertanto la proposta di legge n. 164: "Disposizioni in materia di contenimento dei costi della politica. Soppressione dell'assegno vitalizio spettante ai Consiglieri regionali e riduzione dei contributi finanziari per il funzionamento dei gruppi consiliari. Modificazioni alle leggi regionali 8 settembre 1999, n. 28, e 17 marzo 1986, n. 6".
