Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 1688 del 9 marzo 2011 - Resoconto

OGGETTO N. 1688/XIII - Disegno di legge: "Istituzione dell'Avvocatura regionale".

Art. 1

(Avvocatura regionale)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 59 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta), presso la Presidenza della Regione, è istituita l'Avvocatura regionale alla quale compete in via generale la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Amministrazione regionale dinanzi alla magistratura ordinaria, amministrativa e contabile.

2. L'Avvocatura regionale provvede, in particolare:

a) alla tutela legale dei diritti e degli interessi dell'Amministrazione regionale e alla connessa difesa in giudizio dell'Amministrazione regionale;

b) alla formulazione delle proposte alla Giunta regionale, in collaborazione con i dirigenti delle strutture regionali di volta in volta competenti, in ordine all'avvio delle liti attive e passive e all'opportunità di transigere o di conciliare le liti;

c) alla cura dei rapporti con l'Avvocatura dello Stato, in collaborazione con le strutture regionali competenti, in tutti i casi in cui il patrocinio della predetta Avvocatura si rende obbligatorio in relazione a contenziosi afferenti all'esercizio di funzioni prefettizie;

d) alla formulazione delle proposte alla Giunta regionale di affidamento di incarichi esterni di patrocinio per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale o quando questi si rendano necessari in relazione alla specificità o alla particolare complessità delle materie trattate o al grado o alla sede della circoscrizione della autorità giurisdizionale competente, nonché alla cura degli adempimenti amministrativi e contabili connessi;

e) alla consulenza agli organi e alle strutture regionali nelle questioni connesse al contenzioso;

f) alla cura degli adempimenti e degli atti inerenti ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato avverso atti o provvedimenti adottati dall'Amministrazione regionale;

g) all'assunzione degli oneri relativi al patrocinio legale per gli amministratori e i dipendenti regionali nei casi e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

3. All'Avvocatura regionale è preposto un avvocato dirigente, scelto tra i dirigenti della qualifica unica dirigenziale in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e degli altri requisiti di legge per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 3, comma quarto, lettera b), del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, ed incaricato con le modalità stabilite per il conferimento dei restanti incarichi dirigenziali dalla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), o, nei limiti di cui all'articolo 20, comma 5, della medesima l.r. 22/2010, ad un soggetto esterno che abbia esercitato la professione di avvocato per almeno cinque anni precedenti il conferimento dell'incarico; il trattamento economico complessivo spettante è stabilito dal contratto collettivo regionale per l'area separata della dirigenza e tiene conto della rilevanza dell'attività professionale svolta.

4. L'Avvocatura relaziona annualmente al Presidente della Regione in merito allo stato del contenzioso che interessa l'Amministrazione regionale e alle necessità organizzative e funzionali della struttura, alla quale è assegnato il personale amministrativo necessario alla cura degli adempimenti amministrativi e contabili di competenza.

5. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, la dotazione organica dell'Amministrazione regionale, definita ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013), è incrementata di due unità di personale appartenenti alla categoria D. La copertura dei posti è disposta in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, della l.r. 40/2010. Al predetto personale, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, compete un'indennità stabilita in sede di contrattazione collettiva decentrata ai sensi dell'articolo 47, comma 5, della l.r. 22/2010, correlata allo svolgimento delle funzioni di assistenza legale dell'Amministrazione regionale.

6. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, in ordine all'iscrizione dei dirigenti e dei funzionari addetti all'Avvocatura regionale all'elenco speciale di cui al all'articolo 3, comma quarto, lettera b), del r.d.l. 1578/1933, convertito, con modificazioni, dalla l. 36/1934.

Art. 2

(Disposizione transitoria)

1. Alla definizione dell'assetto organizzativo e funzionale dell'Avvocatura regionale si provvede non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Restano fermi gli incarichi di patrocinio già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso e di quelli successivi.

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 1, commi 5 e 6, è determinato in euro 115.000, a decorrere dall'anno 2011.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013 nell'unità previsionale di base 1.2.1.10 (Trattamento economico del personale regionale).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede mediante l'utilizzo per pari importi degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013 nell'unità previsionale di base 1.2.1.12 (Altri interventi per il personale regionale).

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Président - La parole au rapporteur, le Conseiller Caveri.

Caveri (UV) - Mi rimetto alla relazione scritta.

Président - La discussion générale est ouverte.

La parole au Conseiller Louvin.

Louvin (ALPE) - Abbiamo lavorato bene in commissione su questo disegno di legge e sono stati esaminati i profili necessari, non stiamo a fare ricostruzioni di quadro o di altro. Mi preme anche perché ciascuno di noi ha le proprie debolezze costituzionali e la mia è quella di venire da una categoria che è interessata a questa vicenda... siccome ha avuto apprezzamento nella sostanza e comunque una valutazione complessivamente positiva da parte dell'ordine professionale, vogliamo sottolineare dal nostro punto di vista di Amministrazione regionale, di Consiglieri l'utilità dello strumento "Avvocatura" come scelta politica. L'abbiamo fatta a suo tempo come scelta nelle norme di attuazione di richiedere questo tipo di strumento, di poterci svincolare dall'Avvocatura dello Stato, che è stata una via obbligata, o comunque esclusiva in un certo senso per tanti anni, quindi è un bene che la Regione possa attrezzarsi in questo modo. Una sottolineatura soltanto riguarda i caratteri di indipendenza che, come ci è stato autorevolmente ricordato dal Presidente dell'Ordine degli avvocati, devono mantenere i professionisti che lavorano nell'Amministrazione regionale in quel ruolo. Rispetto a questo, c'è stata un'apprezzabile modificazione soprattutto della norma transitoria come era prevista inizialmente, ma nella definizione elastica che è stata individuata rimangono delle ampie praterie. Noi chiediamo che ci sia molta attenzione a tale punto di vista, perché sappiamo che ce ne sarà dal punto di vista deontologico da parte dell'Ordine professionale degli avvocati nel garantire queste condizioni di indipendenza, che poi vuol dire semplicemente che non devono poter essere rimossi dall'oggi al domani senza motivazione gli avvocati che svolgono attività presso l'Avvocatura regionale e quindi che sia utilmente tutelata questa posizione non di inamovibilità, ma di stabilità tendenziale che devono avere. Credo poi che sia anche alla fine - Presidente, lo dico a lei e ai colleghi, alcuni dei quali hanno svolto la funzione di Presidente della Regione - nel nostro interesse di avere degli avvocati che siano dei consulenti interni rispetto al contenzioso, che diano dei pareri indipendenti, autorevoli e non sempre o non tendenzialmente piegati... perché alla fine ci troviamo tutti a portarne i danni. A nostro avviso, ci sono le condizioni affinché questo ramo dell'amministrazione si sviluppi adeguatamente, l'esperienza che ha avuto il Comune di Aosta è inversa alla nostra, perché è uscita dalla logica dell'avvocatura. Io ho espresso a suo tempo alcune riserve su tale scelta, perché mi pareva che, indipendentemente dalle persone, fosse un servizio utile ed economicamente remunerativo per l'Amministrazione avere all'interno queste risorse, speriamo che questo possa servire all'Amministrazione regionale per avere un utile servizio.

Voteremo a favore della legge.

Président - La parole au Conseiller Rigo.

Rigo (PD) - Grazie Presidente. Due parole per alcune valutazioni in merito al nostro atteggiamento nei riguardi di questo disegno di legge. Credo che con tale proposta la Giunta intenda costituire una struttura interna, preposta alla materia legale e, come già ricordato, credo che voglia rispondere a due principi: efficienza da una parte ed economicità dall'altra. Il primo: il fatto di disporre di un ufficio interno, capace di assicurare una completa conoscenza dei meccanismi dovrebbe consentire alla Regione una più efficiente ed efficace tutela legale. Il secondo, riguarda l'economicità dell'azione amministrativa, che dovrebbe essere assicurata in questo caso a vantaggio del bilancio regionale.

Vorrei fare un richiamo importante: per i lavori della commissione, come ha ricordato il collega Caveri nella sua relazione scritta, è stata utile l'audizione del Presidente dell'Ordine degli avvocati della Valle d'Aosta che, con garbo e capacità professionali, ci ha spiegato che una norma, contenuta originariamente, nel disegno di legge era ritenuta in contrasto con il principio di indipendenza ed autonomia dei funzionari avvocati. Il nuovo testo predisposto dalla II Commissione dà sostanza quindi al richiamo del Presidente Paolo Caveri e ci consente oggi di evitare di incorrere in uno spiacevole incidente di percorso.

Votiamo a favore anche noi del disegno di legge.

Président - La parole au Président de la Région, Rollandin.

Rollandin (UV) - Intervengo solo perché è doveroso ringraziare anzitutto i colleghi e il relatore, che ha seguito questo tema non facile, che arriva buon ultimo ad una definizione nella nostra regione, perché la gran parte delle altre Regioni si sono già dotate di questo strumento. È uno strumento molto importante per quanto riguarda la legittimazione che la Regione può avere attraverso una consulenza importante di un organo interno su quello che propone, anche se devo dire che anche chi mi ha preceduto ha potuto vedere che gli organi interni in genere hanno sempre cercato di essere molto obiettivi sulle valutazioni. Con questo chiaramente abbiamo uno strumento in più, e credo sia significativo e vada nella logica da tutti auspicata. Ringrazio anche l'Ufficio legislativo che ha seguito questo tema e che ha avuto un ruolo importante, ma soprattutto credo che le valutazioni fatte in commissione siano state tali da poter avere l'unanimità oggi in aula, il che credo sia significativo della bontà della legge. Grazie ancora.

Presidente - Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolato.

Pongo in votazione l'articolo 1:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 32

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Articolo 2: stesso risultato. Articolo 3: stesso risultato.

Pongo in votazione la legge nel suo insieme:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 33

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Con tale punto abbiamo terminato i lavori di questo pomeriggio. Il Consiglio è convocato per domani mattina alle nove.

La seduta è tolta.

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La seduta termina alle ore 19,54.