Oggetto del Consiglio n. 466 del 28 novembre 1978 - Verbale
OGGETTO N. 466/78 - RIORDINO DELLA MATERIA RIGUARDANTE L'ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ. (Interpellanza del Consigliere Nebbia)
Il Presidente DOLCHI annuncia che l'ordine del giorno prevede lo svolgimento della seguente interpellanza, presentata dal Consigliere Nebbia, concernente: "Riordino della materia riguardante l'espropriazione per pubblica utilità", interpellanza trasmessa in copia ai Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:
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Ill.mo Signor PRESIDENTE
del Consiglio regionale
SEDE
Il sottoscritto Consigliere regionale chiede alla Presidenza del Consiglio di porre all'ordine del Consiglio la seguente
INTERPELLANZA
CONSIDERATO che l'ammontare delle indennità di espropriazione per pubblica utilità è stabilito con legge 22 ottobre 1971, n. 865, modificata dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10;
CONSIDERATO inoltre che la Regione Valle d'Aosta ha disposto indennità integrative con la L.R. 11.11.74, n. 44, modificata dalla L.R. 21.3.1975, n. 6;
RILEVATO come dai meccanismi di applicazione delle leggi summenzionate consegua che per lo Stato l'indennità di espropriazione dei fondi coltivati direttamente dal proprietario equivale a tre volte a quella destinata al proprietario semplice non coltivatore diretto, mentre per la Regione tale indennità è di poco superiore o quasi pari, e, in caso di coltivazioni di particolare pregio, può addirittura risultare inferiore (del 2% nel caso di prati irrigui arborati posti fuori dai centri edificati);
CONVINTO che la politica della Regione debba essere indirizzata a non rivalutare la rendita di posizione ed a sostenere invece il lavoro dell'agricoltore evitandogli ingiuste penalizzazioni;
INTERPELLA
la Giunta regionale onde conoscere se intende presentare al Consiglio per l'approvazione un disegno di legge che preveda, con il riordino della materia, un più ampio riconoscimento del lavoro dell'agricoltore unito ad una riconsiderazione perequativa delle rendite di posizione di chi agricoltore coltivatore diretto non è.
Aosta, 2 novembre 1978
F.to: Giuseppe Nebbia
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Il Consigliere NEBBIA evidenziando il fatto che la Regione indennizza maggiormente i proprietari terrieri e non tutela sufficientemente i conduttori dei fondi, chiede alla Giunta se è suo intendimento procedere alla revisione della legge in questione al fine di tutelare maggiormente i coltivatori diretti in modo che questi possano reperire altrove delle aree di terreno necessarie per lo svolgimento della loro attività.
Il Presidente della Giunta ANDRIONE esprime delle perplessità sull'opportunità di riordinare la materia dell'espropriazione in quanto la proprietà fondiaria della nostra Regione è talmente spezzettata che difficilmente l'esproprio può compromettere il sostentamento del coltivatore diretto.
Osserva inoltre che la legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, è fondata sulla differenziazione del criterio di valutazione dei terreni a seconda del loro valore.
Evidenzia infine il fatto che vi sono delle difficoltà pratiche nell'individuazione del coltivatore diretto per cui si riserva di approfondire questo aspetto.
Conclude comunque affermando che se dovessero essere apportate modificazioni alle disposizioni in materia di espropri, queste dovrebbero riguardare le espropriazioni di aree fabbricabili dalle quali derivano i danni maggiori nei confronti dei proprietari.
Il Consigliere NEBBIA precisa che l'intendimento dell'interpellanza è stato quello di evitare discriminazioni tra proprietari di terreni e imprenditori agricoli e non.
Il Consiglio prende atto.
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