Oggetto del Consiglio n. 454 del 14 novembre 1978 - Verbale
OGGETTO N. 454/78 - PROPOSTA DI LEGGE STATALE CONCERNENTE: "MODIFICHE ALLA LEGGE 2 MAGGIO 1974, N. 195: CONTRIBUTO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DEI PARTITI POLITICI".
Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sulla seguente proposta di legge statale, presentata dai Consiglieri Salvadori, Voyat e Clusaz, concernente: "Modifiche alla legge 2 maggio 1974, n. 195: Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici", proposta trasmessa in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 25 e 26 ottobre 1978:
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Ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione della Repubblica Italiana la Valle d'Aosta ha diritto ad un solo Senatore ed inoltre in base alla ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, ai sensi dell'articolo 56 della Costituzione, la Valle d'Aosta ha pure un solo Deputato.
Tale peculiare situazione che non si riscontra in nessuna altra Regione italiana fa sì che in sede delle elezioni politiche molto raramente un partito presenta il suo candidato da solo, ma le liste sono formate, generalmente, da coalizioni tra partiti nazionali e movimenti locali per cui il Senatore ed il Deputato eletti, anche se iscritti ad un partito, rappresentano un elettorato ben più vasto.
Da qui sono sorte in passato difficoltà per stabilire come vanno ripartiti i contributi erogati dallo Stato ai sensi della legge 2 maggio 1974, n. 195, senza danneggiare le forze politiche locali che fanno capo ai movimenti regionalisti.
Per ovviare tali inconvenienti si ritiene opportuno sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 121, 2° comma della Costituzione, l'allegata proposta di legge statale concernente "Modifiche alla legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici".
Nell'articolo 1 della proposta di legge vengono presi in considerazione i contributi per il rimborso delle spese elettorali, mentre nell'articolo 2 si fa riferimento ai contributi per l'esplicazione dei propri compiti e per l'attività funzionale dei partiti o movimenti politici.
La ripartizione delle somme sarà effettuata dal Presidente del Consiglio regionale in base a norme regolamentari da approvarsi dal Consiglio entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge.
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Art. 1
All'articolo 2 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è aggiunto il seguente nuovo comma:
"I contributi spettanti per il Senatore ed il Deputato della Valle d'Aosta, in qualunque lista siano stati eletti ed a qualunque gruppo siano iscritti, sono versati, a cura dei Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta che provvederà, in base ad apposite norme regolamentari da approvarsi dal Consiglio regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a ripartire le somme riscosse tra tutti i partiti, gruppi o movimenti rappresentati nel Consiglio regionale".
Art. 2
All'articolo 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è aggiunto il seguente nuovo comma:
"I contributi spettanti per il Senatore ed il Deputato della Valle d'Aosta, a qualunque partito o movimento essi appartengano ed a qualsiasi gruppo essi siano iscritti, devono, a cura dei Presidenti delle Camere essere versati al Presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta che provvederà a ripartirli secondo le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente".
Art. 3
La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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Le Conseiller SALVADORI rappelle que cette proposition de loi est un des engagements électoraux de l'Union Valdôtaine. À ce propos il souligne la proposition très intéressante du Groupe Communiste après le débat qu'on a fait au Conseil régional sur l'élection du Parlement Européen qui se déroule dans le sens de reconnaître l'exigence de la minorité valdôtaine d'avoir ses représentants.
Les difficultés pour la répartition des fonds que l'État a alloués aux forces politiques se relient au système uninominal adopté pour les élections du Député et du Sénateur de la Vallée d'Aoste. C'est pourquoi on propose que ces fonds de l'État soient distribués à toutes les forces politiques représentées au Conseil régional.
Il rappelle que le Sénat de la République, à la suite d'une intervention du Sénateur Filliétroz, avait déjà approuvé à l'unanimité un ordre du jour dans lequel on disait: "si invita il Governo a prendere in esame e predisporre un provvedimento di finanziamento alle forze politiche rappresentative delle minoranze etnico-linguistiche nazionali non considerate dal disegno di legge in esame, bensì presenti nelle assemblee legislative delle Regioni a Statuto speciale, assegnando i fondi da ripartirsi tra le predette forze politiche e i rispettivi Consigli regionali".
Il demande aussi que la Présidence du Conseil prédispose rapidement le règlement de répartition de ces contributions.
Il Consigliere RICCARAND, premesso che la proposta di legge in esame è determinata dalla peculiarità del collegio elettorale valdostano, rileva tuttavia come con le modifiche proposte non si superano i limiti propri della legge statale sul finanziamento ai partiti, limiti che egli individua nel fatto che si identificano come unici soggetti politici i partiti e nelle modalità di erogazione del contributo. Egli propone pertanto un emendamento all'articolo 1, per il quale le somme siano utilizzate per il finanziamento e la promozione dell'attività di tutti i partiti, gruppi o movimenti politici operanti in Valle d'Aosta, al fine di sostenere anche l'attività dei gruppi politici che non hanno una propria rappresentanza nel Consiglio regionale. Propone, inoltre, che, in attesa che la proposta di legge compia il suo iter presso le Camere, si dia subito attuazione al nuovo meccanismo, impegnando il Deputato e il Senatore eletti a versare i fondi alla Presidenza del Consiglio e nominando una Commissione per la predisposizione di un apposito regolamento. In tal modo già a partire dal prossimo anno si potrebbe introdurre il sistema di ripartizione dei fondi relativi al finanziamento dei partiti previsto dalla proposta di legge.
Le Conseiller VOYAT propose de supprimer l'article 3 qui se rapporte uniquement à la promulgation de la loi.
Il Consigliere DUJANY, pur dichiarandosi sostanzialmente d'accordo sulla proposta di legge e concordando con le affermazioni del Consigliere Riccarand, ritiene che la Presidenza del Consiglio debba provvedere tempestivamente alla redazione del regolamento affinché si possa avere la nuova ripartizione già dal 1° gennaio, altrimenti, osserva, la lunghezza dell'iter parlamentare rischia di travolgere le buone intenzioni sottese alla proposta di legge in esame.
Il Consigliere TONINO, ricordato il parere favorevole del suo Gruppo alla proposta di legge, ribadisce la necessità e l'urgenza che la Presidenza del Consiglio ponga mano alla redazione del previsto regolamento. Sull'utilizzazione dei fondi esprime l'avviso che essi debbano essere distribuiti nel rispetto del pluralismo democratico, in misura proporzionale alla consistenza dei partiti, evitando tuttavia una loro dispersione a favore di qualsiasi gruppo che si formi nella Regione.
Il Consigliere NEBBIA si dichiara contrario all'emendamento proposto dal Consigliere Riccarand considerando che esso porta con sé il pericolo di una frantumazione dei movimenti politici e un grosso contenzioso elettorale. Propone inoltre che, in via transitoria e considerati gli accordi in atto fra i partiti, si adotti un regolamento provvisorio.
Il Consigliere RICCARAND fa presente che proprio in sede di regolamento si potrà stabilire quali sono le formazioni politiche che hanno diritto al contributo e le condizioni richieste per usufruire del finanziamento. In secondo luogo, circa le perplessità manifestate dal Consigliere Nebbia, ribadisce la necessità e la validità di un'iniziativa regionale, pur nel rispetto degli accordi esistenti fra i partiti, al fine di modificare il sistema previsto dalla legge statale.
Il Consigliere DUJANY, rilevato che il Consiglio ha manifestato la volontà di dare attuazione tempestiva al sistema previsto dalla legge, prescindendo dai tempi dell'iter parlamentare, chiede che con decorrenza 1° gennaio 1979 si dia attuazione alla regolamentazione prevista nella legge, sia pure in via transitoria.
Il Presidente DOLCHI chiarisce che la proposta del Consigliere Dujany deve formare oggetto di una deliberazione del Consiglio regionale. Precisa inoltre che non compete all'Ufficio di Presidenza predisporre il testo del regolamento, ma esso si farà parte diligente al fine di mettere in condizione la Conferenza dei Capigruppo e tutti i Gruppi e partiti politici presenti in Consiglio di giungere ad un testo concordato. Chiede, infine, che i proponenti precisino all'Ufficio di Presidenza a quale assemblea legislativa la proposta di legge deve essere inoltrata.
Le Conseiller SALVADORI déclare d'être disponible afin qu'une Commission spéciale ou la Conférence de Chefs de groupe soient chargées de la rédaction du règlement. Il déclare encore d'être contre la proposition du Conseiller Riccarand parce que cette formule permettrait de donner des fonds au M.S.I. aussi.
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio all'esame e all'approvazione dei singoli articoli della proposta di legge statale:
Articolo 1
Si dà che all'articolo 1 il Consigliere Riccarand ha presentato il seguente emendamento:
ART. 1
Sopprimere la parte successiva a "entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge" sostituendola con "a utilizzare le somme riscosse per il finanziamento e la promozione dell'attività di tutti i partiti, gruppi o movimenti politici operanti in Valle d'Aosta".
Il Consigliere TONINO annuncia il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento proposto dal Consigliere Riccarand ritenendo valido il principio che il contributo per il finanziamento dei partiti sia erogato ai movimenti, gruppi e partiti rappresentati nel Consiglio regionale.
Il Consigliere RICCARAND, preso atto del rifiuto della maggioranza dei Gruppi consiliari di accettare l'emendamento, osserva che non si vuol trarre alcuna indicazione dal risultato ottenuto dal referendum sulla legge relativa al finanziamento dei partiti politici. Ritiene strumentali le considerazioni svolte dal Consigliere Salvadori, in quanto il Gruppo del M.S.I. non è attualmente rappresentato nel Consiglio regionale, ma rileva che se in futuro questo Gruppo ottenesse una sua rappresentanza nel Consiglio, avrebbe, in base alla legge, diritto al finanziamento.
Si dà atto che l'emendamento presentato dal Consigliere Riccarand non è approvato dal Consiglio con voti contrari trenta e voti favorevoli uno (Consiglieri presenti: trentacinque, votanti: trentuno, astenutisi dalla votazione i Consiglieri Dujany, Lanivi, Maquignaz e Pollicini).
Si dà atto che l'articolo 1 è approvato, nel testo presentato dai Consiglieri Salvadori, Voyat e Clusaz, con trentaquattro voti favorevoli (Consiglieri presenti: trentacinque, votanti e favorevoli: trentaquattro, astenutosi il Consigliere Riccarand).
Articolo 2
Si dà atto che l'articolo 2 è approvato con trentaquattro voti favorevoli (Consiglieri presenti: trentacinque, votanti e favorevoli: trentaquattro, astenutosi il Consigliere Riccarand).
Articolo 3
Si dà atto che l'emendamento soppressivo dell'articolo 3, presentato dal Consigliere Voyat è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentacinque).
IL CONSIGLIO
- preso atto che i singoli articoli ed il testo nel suo complesso della proposta di legge statale in esame sono stati approvati;
- ai sensi del 2° comma dell'art. 121 della Costituzione;
- ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: trentacinque);
DELIBERA
di proporre al Parlamento l'allegato progetto di legge statale, concernente: "Modifiche alla legge 2 maggio 1974, n. 195: Contributo dello Stato al finanziamento dei Partiti politici", presentandolo al Senato della Repubblica.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1
All'articolo 2 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è aggiunto il seguente nuovo comma:
"I contributi spettanti per il Senatore ed il Deputato della Valle d'Aosta, in qualunque lista siano stati eletti ed a qualunque gruppo siano iscritti, sono versati, a cura dei Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta che provvederà, in base ad apposite norme regolamentari da approvarsi dal Consiglio regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a ripartire le somme riscosse tra tutti i partiti, gruppi o movimenti rappresentati nel Consiglio regionale".
Art. 2
All'articolo 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è aggiunto il seguente nuovo comma:
"I contributi spettanti per il Senatore ed il Deputato della Valle d'Aosta, a qualunque partito o movimento essi appartengano ed a qualsiasi gruppo essi siano iscritti, devono, a cura dei Presidenti delle Camere essere versati al Presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta che provvederà a ripartirli secondo le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente".
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