Oggetto del Consiglio n. 447 del 14 novembre 1978 - Verbale

OGGETTO N. 447/78 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "CONCESSIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE ALLA FORTUNA WEST S.P.A. DI ARNAD PER LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI RISTRUTTURAZIONE E RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE".

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Concessione di garanzia fideiussoria della Regione alla Fortuna West S.p.A. di Arnad per la realizzazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 25 e 26 ottobre 1978:

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L'allegato disegno di legge ha lo scopo di consentire alla Fortuna West S.p.A., di Arnad, di accedere ad un finanziamento a tasso agevolato di L. 1.100 milioni accordato alla Società con D.M. 21 dicembre 1977, ai sensi della legge 8 agosto 1972, n. 464, per la realizzazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale da effettuare nello stabilimento ex Appel di Arnad.

La proposta si basa sulle seguenti considerazioni:

1. Nel febbraio 1976 la messa in liquidazione della Appel S.p.A. ha aggravato, con la riduzione di 143 posti di lavoro, la già precaria situazione occupazionale dei comuni di fondo Valle della Comunità Montana Evançon;

2. La Regione, per ridurre l'elevato tasso di disoccupazione - soprattutto femminile - della zona, ha promosso il programma di ristrutturazione di cui si tratta con l'obiettivo di mantenere e/o creare circa 160 posti di lavoro attraverso una operazione di riorganizzazione aziendale volta a:

2.1 - rendere competitiva la esistente linea di camiceria, pressoché dimezzando il personale addetto, ma mantenendo inalterata la produzione giornaliera di camicie;

2.2 - introdurre una nuova linea per la produzione di abbigliamento sportivo.

3. La concessione alla Fortuna West S.p.A. di un mutuo regionale a tasso agevolato di lit. 550 milioni - disposto con deliberazione della Giunta regionale n. 3051, del 17 giugno 1977, ai sensi della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni - è stata praticamente vanificata dalle difficoltà frapposte dall'Istituto di credito interpellato al riguardo e sostanziatesi in una riduzione del mutuo a 300 milioni ed in una interminabile istruttoria;

4. Sulla base di quanto sopra esposto e ad evitare un drastico ridimensionamento del piano aziendale come conseguenza del ridotto e ritardato finanziamento regionale, la Società ha optato per il finanziamento a tasso agevolato nel frattempo concesso dallo Stato ai sensi della citata legge 464/1972 rinunciando espressamente al mutuo già accordato dalla Regione.

5. I principali connotati del finanziamento sono i seguenti:

5.1 - mutuatario: Fortuna West S.p.A. - Arnad;

5.2 - mutuante: Banco di Napoli - Istituto di credito di diritto pubblico

5.3 - importo concesso: Finanziamento di lit. 1.100 milioni - a fonte di investimenti previsti in lit. 1.734 milioni - ai sensi della legge n. 464/1972 comunicato con nota del 16 agosto 1978;

5.4 - Tasso: secondo le disposizioni di legge vigenti all'atto della stipula del contratto;

5.5 - Durata: anni 10 incluso un periodo massimo di 1 anno per il preammortamento da terminare entro il 31 dicembre 1978;

5.6 - Ammortamento: in 9 anni mediante 18 semestralità costanti, consecutive e posticipate, comprensive di capitale ed interessi;

6. Come si evince dal testo del d.d.l. la garanzia fideiussoria regionale si riduce progressivamente in base al piano di ammortamento e si estingue non appena il mutuatario avrà rimborsato al mutuante avrà rimborsato al mutuante i primi 450 milioni di lire del capitale. Tale garanzia viene inoltre concessa a fronte dei seguenti impegni del mutuatario:

6.1 - a realizzare il piano di investimenti come approvato con il D.M. sopracitato e a consentire, per la durata della fideiussione, i controlli che la Giunta regionale riterrà opportuno disporre per verificare l'attuazione del piano;

6.2 - trasmettere semestralmente alla Regione gli estratti conto relativi all'operazione creditizia in argomento.

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Disegno di legge regionale n. 11

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ............................................... n. ....: "CONCESSIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE ALLA FORTUNA WEST S.P.A. DI ARNAD PER LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI RISTRUTTURAZIONE E RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE".

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1

La Giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fideiussoria della Regione, nell'interesse della Fortuna West S.p.A. di Arnad, fino alla concorrenza massima di lit. 450 milioni, a parziale garanzia del credito di lit. 1.100 milioni accordato alla predetta Società dal Banco di Napoli ai sensi della legge 8 agosto 1972, n. 464, per la realizzazione del piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale di cui al Decreto del Ministro per l'Industria e Commercio 21 dicembre 1977, registrato alla Corte dei Conti in data 3 marzo 1978.

La garanzia fideiussoria comprende anche gli interessi, le spese, le imposte e gli altri accessori richiesti dall'Istituto di credito di cui al comma precedente e scadrà non appena il mutuatario avrà rimborsato all'Istituto di credito mutuante i primi 450 milioni di lire del capitale complessivo accreditato, con riduzione a scalare secondo il piano di ammortamento.

ART. 2

Contestualmente al rilascio della fideiussione di cui al precedente art. 1 il mutuatario dovrà impegnarsi:

1. a realizzare le operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale come previste nel piano approvato con il Decreto del Ministro per l'industria e Commercio 21 dicembre 1977;

2. a consentire per la durata della fideiussione, l'effettuazione di tutti i controlli di bilancio, contabilità e tecnici che la Giunta regionale riterrà opportuno disporre per verificare l'attuazione del piano di cui al precedente punto 1);

3. a trasmettere semestralmente alla Regione gli estratti conto relativi all'operazione creditizia di cui alla presente legge.

ART. 3

Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l'Assessore regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso il Banco di Napoli per i mutui di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 464, nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione stessa.

La Giunta regionale è autorizzata a revocare la garanzia fideiussoria, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio regionale, nel caso la società mutuataria non ottemperi alle condizioni di cui al precedente articolo 2).

ART. 4

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge, valutati in annue lire 20.000.000, graveranno sul capitolo 2610 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 e sul corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni successivi.

Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 4890 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978.

Per gli anni futuri l'onere di L. 20.000.000 sarà iscritto con la legge approvativa del bilancio di previsione.

ART. 5

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione

Cap. 4890 - Contributi, concorso in spese per mutui, sussidi e interventi per iniziative e manifestazioni economiche e per lo sviluppo delle attività economiche.

L. 20.000.000

Variazioni in aumento

Cap. 2610 - Oneri derivanti dalle garanzie della Regione in dipendenza di disposizioni legislative (legge regionale 1° aprile 1975, n. 7)

L. 20.000.000

Nell'allegato I è aggiunto quanto segue:

legge regionale n.

"Garanzia fideiussoria della Regione presso il Banco di Napoli a favore della S.p.A. Fortuna West di Arnad"

L. 450.000.000

ART. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

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Il Presidente della Giunta ANDRIONE, intervenendo, fa presente che la Fortuna West senza il finanziamento regionale rinuncerebbe a continuare la propria attività ad Arnad per trasferirsi nel Mezzogiorno dove per l'industria sono previste ben più consistenti provvidenze. Dopo aver illustrato gli investimenti attuati dalla società, sottolinea che le ordinazioni sono buone e fanno sperare. L'intervento regionale si è reso necessario a causa del protrarsi dell'istruttoria per l'erogazione dei fondi regionali di rotazione.

Il Consigliere RICCARAND sottolinea che il disegno di legge in discussione è in pratica privo del parere della Commissione consiliare permanente per l'Industria e il Commercio, che l'aveva rinviato alla Giunta richiedendo chiarimenti, mai più pervenuti, sulle correzioni apportate rispetto al testo originale.

Inoltre, nel rilevare che la Regione dà una garanzia su un finanziamento già coperto dalla garanzia dello Stato, fa presente che l'intento della Regione dà adito a numerose perplessità in relazione alle numerose difficoltà frapposte sia dall'Istituto del medio credito sia dal Banco di Napoli alla concessione di mutui alla Fortuna West.

Il Consigliere MINUZZO, in qualità di Presidente della Commissione Industria e Commercio, spiega come il disegno di legge sia privo del parere della Commissione, che lo aveva rinviato alla Giunta, in quanto non vi era concordanza con il testo presentato, e mancava la copertura finanziaria, ma rileva che il disegno di legge in esame non è più tornato in Commissione per il prescritto parere.

Il Consigliere NEBBIA, rilevato che gli strumenti utilizzati finora dalla Regione per incentivare l'attività industriale, quali, ad esempio, i fondi di rotazione, non sono sempre adeguati allo scopo, in quanto presuppongono nell'imprenditore industriale una notevole solidità finanziaria, dichiara di essere favorevole all'intervento previsto dal provvedimento in esame, purché gli si conferisca il carattere di eccezionalità. Nel contempo è necessario impegnare il Presidente della Giunta a mettere allo studio nuove forme d'incentivazione dell'attività industriale.

Il Consigliere DUJANY si dichiara preoccupato per questo intervento della Regione effettivamente nuovo nel settore industriale. Ricorda che la Fortuna West ha in affitto un'area attrezzata di proprietà regionale, che costituisce già di per sé un trattamento di favore della Regione nei confronti di questa ditta. Dopo aver rilevato che non è possibile che un imprenditore non sia in grado di garantire un mutuo di 1.100.000.000 e che un intervento quale quello proposto si colloca nell'ottica della Regione quale ente assistenziale nei confronti dell'industria, afferma la necessità di riesaminare globalmente gli interventi della Regione nel settore industriale.

Il Consigliere TONINO, premesso che si è di fronte a un nuovo e pericoloso tipo di intervento della Regione nel settore industriale, fa presente come alcuni interrogativi relativi a questa azienda siano ancora senza risposta. In particolare non si conosce se gli impegni assunti dalla Fortuna West nei confronti della Regione e delle Organizzazioni Sindacali siano stati rispettati. Inoltre in tema di controllo che la Regione deve esercitare sull'attuazione del piano di ristrutturazione, permangono interrogativi circa le modalità e gli strumenti a disposizione della Regione per l'effettuazione dei controlli stessi.

Il Presidente ANDRIONE fa presente che le banche accettano soltanto due tipi di garanzie: quella data con beni immobili o la fideiussione di enti pubblici, e per la prima pretendono come garanzia il triplo del valore del mutuo richiesto. Riferendosi alle domande poste dal Consigliere Riccarand, osserva come la garanzia fideiussoria dello Stato, unita a quella di beni immobili oppure alla fideiussione di enti pubblici assicuri all'imprenditore la copertura totale della somma richiesta, del resto la fideiussione concessa alla Fortuna West costa alla Regione molto meno dei fondi di rotazione e non la espone a rischi abnormi trattandosi di un credito privilegiato.

Pur concordando con il Consigliere Nebbia sull'opportunità di studiare piani generali d'intervento, ritiene tuttavia che nel settore industriale sia necessario procedere anche caso per caso, considerata la diversità di situazioni delle varie imprese. Sui controlli assicura che la Giunta, nel disporli, si avvarrà del contributo dei rappresentanti sindacali aziendali previsto dall'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300. L'obiettivo fondamentale rimane il risanamento di quella zona sotto il profilo industriale, assicurandone il mantenimento degli attuali livelli di occupazione.

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Il Consigliere DUJANY intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia l'astensione del suo Gruppo sul provvedimento in quanto ritiene che l'operazione proposta modifichi, in linea di principio, il sistema di interventi della Regione nel settore industriale qui di seguito.

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in esame, pone ai voti, per alzata di mano, l'emendamento aggiuntivo proposto dal Consigliere Nebbia all'articolo 1, che prevede l'aggiunta dopo le parole: "La Giunta regionale" delle parole: "in considerazione della necessità di ridurre l'elevato tasso di disoccupazione, soprattutto femminile, della zona di Arnad e in via eccezionale".

Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente DOLCHI accerta e comunica che il Consiglio con voti favorevoli ventinove (Consiglieri presenti: trentatré; votanti: ventinove; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Dujany, Lanivi, Maquignaz e Pollicini) ha approvato l'emendamento aggiuntivo del Consigliere Nebbia.

Articolo 1

Si dà atto che l'articolo 1 è approvato dal Consiglio nel testo emendato con ventinove voti favorevoli (Consiglieri presenti: trentatré; votanti: ventinove, astenutisi dalla votazione i Consiglieri Dujany, Lanivi, Maquignaz e Pollicini).

Il Consigliere RICCARAND interviene per illustrare l'emendamento da lui presentato all'articolo 2 e sottolinea la necessità che il controllo operato dalla Giunta sull'attuazione del piano di ristrutturazione sia effettuato con la collaborazione dei rappresentanti sindacali e aziendali previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, pone ai voti, per alzata di mano, l'emendamento aggiuntivo proposto dal Consigliere Riccarand all'articolo 2, che prevede l'aggiunta dopo le parole: "che la Giunta regionale riterrà opportuno disporre" delle parole: ", anche avvalendosi del contributo dei rappresentanti sindacali aziendali previsti dall'art. 19 della legge statale 20 maggio 1970, n. 300,".

Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente DOLCHI accerta e comunica che il Consiglio con voti favorevoli trenta (Consiglieri presenti: trentatré; votanti: trenta; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Dujany, Lanivi e Pollicini) ha approvato l'emendamento aggiuntivo del Consigliere Riccarand.

Articolo 2

Si dà atto che l'articolo 2 è approvato dal Consiglio nel testo emendato con voti favorevoli ventinove (Consiglieri presenti: trentadue, votanti: ventinove; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Dujany, Lanivi e Pollicini).

Articoli 3, 4, 5 e 6

Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati dal Consiglio, nel testo predisposto dalla Giunta, con voti favorevoli ventinove (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: ventinove, astenutisi dalla votazione i Consiglieri Dujany, Lanivi, Pollicini).

Il Consigliere VOYAT, intervenendo per dichiarazione di voto, ritiene che l'intervento proposto sia migliore dei fondi di rotazione, in quanto si tratta di un finanziamento dello Stato, si realizza un investimento di 1.100.000.000 al posto dei 550 milioni che l'impresa aveva richiesto alla Regione e infine perché i rischi inerenti alla garanzia prestata dalla Regione sono molto limitati nel tempo.

Il Consigliere TONINO, ribadita la necessità di una politica industriale della Regione incentrata sui controlli nell'attuazione dei programmi delle varie imprese, annuncia il voto favorevole del suo Gruppo, giustificato dalla eccezionalità e gravità della situazione occupazionale.

Il Consigliere NEBBIA si dichiara favorevole al disegno di legge, pur riaffermando l'eccezionalità dell'iniziativa e prende atto delle dichiarazioni del Presidente della Giunta al fine di individuare nuove forme di intervento regionale per il sostegno dell'attività industriale.

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i sei articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Clusaz, Lanièce e Péaquin, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trentatré;

- Voti favorevoli: ventotto;

- Voti contrari: uno;

- Astenutisi dalla votazione i Consiglieri Dujany, Lanivi, Maquignaz e Pollicini.

Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Concessione di garanzia fideiussoria della Regione alla Fortuna West S.p.A. di Arnad per la realizzazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale".

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Disegno di legge regionale n. 11

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ..................................................................... n. .....: "CONCESSIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE ALLA FORTUNA WEST S.P.A. DI ARNAD PER LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI RISTRUTTURAZIONE E RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE".

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1

La Giunta regionale, in considerazione della necessità di ridurre l'elevato tasso di disoccupazione, soprattutto femminile, della zona di Arnad ed in via eccezionale, è autorizzata a concedere la garanzia fideiussoria della Regione, nell'interesse della Fortuna West S.p.A. di Arnad, fino alla concorrenza massima di lit. 450 milioni, a parziale garanzia del credito di lit. 1.100 milioni accordato alla predetta Società dal Banco di Napoli ai sensi della legge 8 agosto 1972, n. 464, per la realizzazione del piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale di cui al Decreto del Ministro per l'Industria e Commercio 21 dicembre 1977, registrato alla Corte dei Conti in data 3 marzo 1978.

La garanzia fideiussoria comprende anche gli interessi, le spese, le imposte e gli altri accessori richiesti dall'Istituto di credito di cui al comma precedente e scadrà non appena il mutuatario avrà rimborsato all'Istituto di credito mutuante i primi 450 milioni di lire del capitale complessivo accreditato, con riduzione a scalare secondo il piano di ammortamento.

ART. 2

Contestualmente al rilascio della fideiussione di cui al precedente art. 1 il mutuatario dovrà impegnarsi:

1 - a realizzare le operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale come previste nel piano approvato con il Decreto del Ministro per l'Industria e Commercio 21 dicembre 1977;

2 - a consentire, per la durata della fideiussione, l'effettuazione di tutti i controlli di bilancio, contabilità e tecnici che la Giunta regionale riterrà opportuno disporre, anche avvalendosi del contributo dei rappresentanti sindacali aziendali previsti dall'art. 19 della legge statale 20 maggio 1970, n. 300, per verificare l'attuazione del piano di cui al precedente punto 1);

3 - a trasmettere semestralmente alla Regione gli estratti conto relativi all'operazione creditizia di cui alla presente legge.

ART. 3

Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l'Assessore regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso il Banco di Napoli per i mutui di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 464, nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione stessa.

La Giunta regionale è autorizzata a revocare la garanzia fideiussoria, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio regionale, nel caso la società mutuataria non ottemperi alle condizioni di cui al precedente articolo 2.

ART. 4

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge, valutati in annue lire 20.000.000, graveranno sul capitolo 2610 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 e sul corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni successivi.

Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 4890 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978.

Per gli anni futuri l'onere di L. 20.000.000 sarà iscritto con la legge approvativa del bilancio di previsione.

ART. 5

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziari 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione

Cap. 4890 - Contributi, concorso in spese per mutui, sussidi e interventi per iniziative e manifestazioni economiche e per lo sviluppo delle attività economiche

L. 20.000.000

Variazioni in aumento

Cap. 2610 - Oneri derivanti dalle garanzie della Regione in dipendenza di disposizioni legislative (legge regionale 1° aprile 1975, n. 7)

L. 20.000.000

Nell'allegato I è aggiunto quanto segue:

Legge regionale................... n............

"Garanzia fideiussoria della Regione presso il Banco di Napoli a favore della S.p.A. Fortuna West di Arnad

L. 450.000.000

ART. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

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