Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 1659 del 23 febbraio 2011 - Resoconto

OGGETTO N. 1659/XIII - Proposta di legge: "Disposizioni in materia di autonomia funzionale e nuova disciplina dell'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale)".

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Autonomia del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispone di piena autonomia funzionale, organizzativa, contabile e di uso del patrimonio assegnato che esercita, in armonia con la Costituzione e lo Statuto speciale, attraverso la presente legge, il proprio regolamento interno, gli atti di organizzazione e i regolamenti adottati dall'Ufficio di presidenza.

2. L'autonomia del Consiglio regionale costituisce il presupposto essenziale per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni, con particolare riferimento a quelle:

a) di rappresentanza della comunità valdostana;

b) di normazione;

c) di indirizzo politico, controllo e valutazione dei risultati delle politiche regionali;

d) di promozione della partecipazione dei cittadini all'attività del Consiglio regionale;

e) di informazione e comunicazione istituzionale;

f) di sensibilizzazione dei cittadini alle tematiche di particolare rilievo istituzionale, culturale e sociale;

g) di diffusione della conoscenza sulla storia, sulle istituzioni e sul particolarismo regionali.

Articolo 2

(Attribuzioni del Consiglio regionale)

1. Spetta al Consiglio regionale l'esercizio delle funzioni normative di competenza della Regione e delle altre funzioni che gli sono attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto speciale e dalle leggi, fermo restando quanto disposto dal regolamento interno per il funzionamento del Consiglio.

Articolo 3

(Organi interni del Consiglio regionale)

1. Sono organi interni del Consiglio regionale:

a) il Presidente del Consiglio;

b) l'Ufficio di presidenza;

c) la Conferenza dei Capigruppo;

d) le Commissioni consiliari.

2. Gli organi interni del Consiglio regionale esercitano le attribuzioni stabilite dal regolamento interno per il funzionamento del Consiglio regionale.

3. Gli atti adottati dal Consiglio regionale e dai suoi organi interni concernenti l'organizzazione amministrativa, la gestione del personale, nonché l'acquisizione di beni, servizi e supporti funzionali all'esercizio delle attività consiliari, costituiscono esercizio del potere di autoorganizzazione del Consiglio regionale.

Articolo 4

(Organismi autonomi istituiti presso il Consiglio regionale)

1. Sono organismi autonomi istituiti presso il Consiglio regionale:

a) il Difensore civico;

b) la Consulta regionale per le pari opportunità;

c) il Co.Re.Com.

2. Per garantire lo svolgimento delle proprie funzioni, gli organismi di cui al comma 1 dispongono di particolari forme di autonomia, secondo quanto stabilito dalle rispettive leggi regionali istitutive, che ne disciplinano anche i rapporti con gli organi di direzione politica e con la struttura organizzativa del Consiglio regionale.

3. L'Ufficio di presidenza stabilisce i criteri e le modalità per l'acquisizione di beni, servizi e supporti funzionali all'esercizio delle attività degli organismi di cui al comma 1, nonché per l'attivazione delle coperture assicurative, in misura comunque non superiore a quanto previsto per i Consiglieri regionali.

CAPO II

AUTONOMIA CONTABILE

Articolo 5

(Bilancio e rendiconto del Consiglio regionale)

1. L'autonomia contabile del Consiglio regionale è esercitata nel rispetto delle disposizioni regionali e statali in materia e sulla base della disciplina prevista con il regolamento di contabilità approvato dall'Ufficio di presidenza.

2. L'ammontare dello stanziamento di cui all'articolo 60, comma 2, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), è quantificato dall'Ufficio di presidenza e comunicato alla Giunta regionale ai fini dell'iscrizione nel disegno di legge di bilancio della Regione, in modo tale da garantire la completa autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio regionale, dei propri organi interni e degli organismi autonomi istituiti presso il Consiglio regionale, di cui all'articolo 4.

3. Al fine della quantificazione di cui al comma 2, l'Ufficio di presidenza stabilisce le misure da porre in essere per concorrere agli obiettivi complessivi di finanza pubblica.

4. Il bilancio di previsione è approvato ogni anno dal Consiglio regionale, sulla base del progetto deliberato dall'Ufficio di presidenza.

5. L'approvazione del bilancio di previsione del Consiglio regionale precede quella del bilancio di previsione della Regione, in modo che quest'ultimo riporti le previsioni fissate nel bilancio del Consiglio e il relativo ammontare.

6. I risultati della gestione contabile annuale del Consiglio regionale sono riportati nel rendiconto, approvato dal Consiglio regionale su proposta dell'Ufficio di presidenza.

Articolo 6

(Tesoreria)

1. Il Consiglio regionale dispone di un proprio servizio di tesoreria che è affidato e gestito conformemente a quanto previsto dal proprio regolamento di contabilità.

Articolo 7

(Patrimonio in uso al Consiglio regionale)

1. Per garantire l'esercizio delle proprie funzioni, al Consiglio regionale è assegnato in uso un patrimonio immobiliare che gestisce autonomamente.

2. I beni immobili regionali attribuiti in uso al Consiglio regionale sono individuati sulla base di apposite intese tra l'Ufficio di presidenza e la Giunta regionale, che definiscono altresì le modalità di gestione del patrimonio stesso.

3. L'Ufficio di presidenza provvede alla destinazione dei locali e degli altri beni immobili necessari all'espletamento delle attività del Consiglio regionale, dei propri organi e degli organismi autonomi di cui all'articolo 4.

Articolo 8

(Attività negoziale)

1. L'Ufficio di presidenza provvede autonomamente all'acquisizione dei beni e servizi necessari allo svolgimento delle proprie funzioni, sia in forma diretta che mediante affidamento a terzi.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Ufficio di presidenza può avvalersi anche degli uffici della Giunta regionale sulla base di apposite intese tra l'Ufficio di presidenza e la Giunta regionale.

3. Per la gestione dei sistemi informativi propri e degli organismi di cui all'articolo 4 e per l'acquisizione di beni e servizi, l'Ufficio di presidenza può avvalersi direttamente delle società di capitali appositamente costituite dall'Amministrazione regionale.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 9

(Principi fondamentali di organizzazione)

1. L'Ufficio di presidenza esercita le proprie autonome competenze funzionali, organizzative e contabili ispirandosi al modello delle assemblee parlamentari e sulla base dei seguenti principi:

a) distinzione tra le funzioni di indirizzo politico e di direzione amministrativa;

b) inquadramento del personale in un apposito organico, ferma restando l'unicità del ruolo regionale;

c) unicità dello stato giuridico e del trattamento economico del personale;

d) unicità della gestione del personale e dei relativi istituti;

e) valorizzazione delle risorse umane e professionali, promozione delle competenze e della formazione;

f) garanzia di pari opportunità per le lavoratrici ed i lavoratori;

g) trasparenza, efficacia ed economicità della gestione;

h) semplificazione amministrativa e flessibilità organizzativa.

2. L'Ufficio di presidenza definisce la propria struttura organizzativa anche al fine di assicurare il conseguimento dei seguenti risultati:

a) la qualità della produzione normativa, con particolare riferimento all'adozione di metodologie e tecniche finalizzate a garantire l'efficacia e la fattibilità delle leggi;

b) il controllo sull'attuazione delle leggi e dei regolamenti e la valutazione delle politiche regionali;

c) l'efficacia dell'informazione e della comunicazione istituzionale sull'attività del Consiglio, interna ed esterna, anche attraverso l'impiego e lo sviluppo di sistemi informatici e telematici;

d) l'attivazione di percorsi formativi volti allo sviluppo ed alla valorizzazione delle risorse umane e professionali;

e) la promozione dei rapporti di cooperazione internazionale, con particolare riferimento ai paesi dell'area francofona;

f) il controllo su costi, rendimenti e risultati dell'attività svolta dalla struttura organizzativa, anche attraverso un apposito sistema di misurazione e valutazione della performance.

Articolo 10

(Ufficio di presidenza)

1. Il Presidente del Consiglio e l'Ufficio di presidenza esercitano, ciascuno secondo le proprie attribuzioni, le funzioni di indirizzo politico.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, sono di competenza dell'Ufficio di presidenza e del Presidente del Consiglio le attribuzioni che le leggi regionali in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale attribuiscono, rispettivamente, alla Giunta regionale e al suo Presidente.

3. L'Ufficio di presidenza sovraintende e coordina, anche sulla base dei principi di partecipazione e responsabilizzazione del personale, le strutture organizzative dirigenziali preordinate all'esercizio delle funzioni del Consiglio.

4. In particolare, sono di competenza dell'Ufficio di presidenza le seguenti attribuzioni:

a) definizione delle competenze dell'Ufficio di presidenza e della dirigenza, sulla base del principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo politico e di direzione amministrativa di cui alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale);

b) determinazione dell'articolazione, della graduazione e delle funzioni delle strutture organizzative dirigenziali;

c) programmazione del fabbisogno di personale della dotazione organica del Consiglio regionale ai fini della definizione, con la legge finanziaria, della dotazione organica stessa;

d) assegnazione del personale alle singole strutture organizzative dirigenziali;

e) conferimento degli incarichi dirigenziali di Segretario generale e di secondo livello;

f) definizione delle modalità per la copertura dei posti vacanti nella dotazione organica del Consiglio regionale;

g) definizione di specifiche modalità per la misurazione e la valutazione della performance;

h) coinvolgimento nei diversi livelli in cui si articola la contrattazione collettiva regionale di lavoro, secondo le modalità di cui all'articolo 20;

i) nomine e designazioni, d'intesa con la Giunta regionale, in comitati, commissioni ed organi che riguardino anche il personale del Consiglio regionale.

Articolo 11

(Strutture organizzative dirigenziali)

1. Le strutture organizzative dirigenziali del Consiglio regionale sono definite per aree di funzioni omogenee e sono costituite da:

a) la Segreteria generale;

b) le strutture organizzative dirigenziali di secondo livello.

2. L'Ufficio di presidenza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 9, istituisce le strutture organizzative dirigenziali, definendone contestualmente l'articolazione, la graduazione, le competenze, le interrelazioni, le risorse e le responsabilità.

3. Le strutture organizzative dirigenziali esercitano le proprie funzioni in reciproco rapporto di collaborazione ed integrazione e possono articolarsi in uffici, individuati sulla base di criteri di omogeneità funzionale o in relazione a funzioni specifiche.

4. Gli incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'Amministrazione regionale sono determinati, per il Consiglio regionale, nel numero massimo di due.

Articolo 12

(Segreteria del Presidente del Consiglio)

1. Per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali, il Presidente del Consiglio si avvale di una segreteria composta dal segretario particolare, che ne è responsabile, e da un massimo di tre dipendenti regionali appartenenti alle categorie e assegnati all'organico del Consiglio regionale.

2. Il segretario particolare è posto alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio. L'incarico e l'eventuale revoca sono disposti dall'Ufficio di presidenza, su proposta del Presidente del Consiglio. L'incarico è conferito a tempo determinato e ha durata comunque non superiore alla durata in carica del Presidente del Consiglio. I requisiti soggettivi, il rapporto di lavoro e il trattamento economico del segretario particolare del Presidente del Consiglio sono disciplinati dall'articolo 12 della l.r. 22/2010.

3. Al termine dell'assegnazione presso la segreteria del Presidente, il personale appartenente alle categorie è ricollocato presso la struttura di provenienza; sono fatti salvi eventuali trasferimenti nel frattempo intervenuti in applicazione delle disposizioni che disciplinano la mobilità interna. Il personale regionale appartenente alle categorie assegnato alla segreteria del Presidente del Consiglio può essere sostituito per l'intera durata del periodo di assegnazione.

Articolo 13

(Ufficio stampa)

1. Il Consiglio regionale, al fine di assicurare ai cittadini il diritto all'informazione ed alla partecipazione, cura l'attività di comunicazione attraverso l'Ufficio stampa, istituito presso la Presidenza del Consiglio.

2. L'attività dell'Ufficio stampa del Consiglio regionale è indirizzata al perseguimento delle seguenti finalità:

a) cura dell'informazione giornalistica ai mezzi di comunicazione di massa, mediante stampa, audiovisivi e strumenti telematici;

b) diffusione delle informazioni sulle attività degli organi interni del Consiglio regionale e degli organismi autonomi istituiti presso il Consiglio regionale;

c) promozione di conoscenze allargate e diffuse su temi di rilevante interesse generale;

d) promozione dell'immagine del Consiglio regionale;

e) redazione di servizi on-line.

3. L'Ufficio stampa del Consiglio regionale è diretto da un addetto responsabile che assume la qualifica di Capo Ufficio stampa, coadiuvato da un addetto Vice Capo Ufficio stampa, entrambi in possesso di laurea o di iscrizione almeno decennale all'albo nazionale dei giornalisti, e da un numero di addetti alle attività giornalistiche e di informazione non superiore a due. Gli ulteriori requisiti soggettivi degli addetti all'Ufficio stampa del Consiglio regionale, il rapporto di lavoro, il trattamento economico e giuridico dei medesimi, nonché le competenze e le attribuzioni dell'Ufficio stampa sono disciplinati dall'articolo 15 della l.r. 22/2010.

4. Gli incarichi al personale addetto all'Ufficio stampa sono conferiti con deliberazione dell'Ufficio di presidenza, su proposta del Presidente del Consiglio. Gli incarichi di Capo e Vice Capo Ufficio stampa sono revocabili in qualsiasi momento dall'Ufficio di presidenza e hanno durata comunque non superiore alla durata in carica di quest'ultimo.

Articolo 14

(Incarichi di diretta collaborazione)

1. Il Presidente del Consiglio può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del supporto di collaboratori in numero non superiore a due, nominati sulla base di un rapporto fiduciario.

2. Il rapporto di lavoro dei collaboratori di supporto è regolato da contratti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Il contenuto degli incarichi, le modalità di determinazione del trattamento economico e i rapporti con le strutture organizzative dirigenziali sono disciplinati dall'Ufficio di presidenza. Gli incarichi cessano, in ogni caso, alla scadenza dalla carica del Presidente del Consiglio.

Articolo 15

(Sistema di misurazione e valutazione della performance)

1. L'Ufficio di presidenza, in attuazione dei principi di trasparenza, efficacia ed economicità della gestione di cui all'articolo 9, al fine di promuovere l'efficienza dell'impiego delle risorse e la valorizzazione delle competenze del personale, garantisce l'introduzione di un idoneo sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale.

2. Il sistema di misurazione e valutazione della performance è definito dall'Ufficio di presidenza, in conformità alle disposizioni previste dal capo IV della l.r. 22/2010.

CAPO IV

PERSONALE E RAPPORTO DI LAVORO

Articolo 16

(Personale del Consiglio regionale)

1. Il personale del Consiglio regionale rappresenta la risorsa essenziale per l'esercizio delle funzioni istituzionali che sono svolte attraverso l'impiego delle specifiche competenze richieste.

2. Fermi restando l'unicità del ruolo regionale, dello stato giuridico e del trattamento economico del personale, i dipendenti del Consiglio regionale sono inquadrati in un apposito organico.

3. Il personale dirigente del Consiglio regionale appartiene alla qualifica unica dirigenziale dell'Amministrazione regionale.

4. Per la gestione amministrativa del personale e dei relativi istituti, ivi compresa la gestione dei procedimenti disciplinari, il Consiglio regionale si avvale dei competenti uffici della Giunta regionale.

Articolo 17

(Dotazione organica e assegnazione del personale)

1. Il personale del Consiglio regionale è posto alle dipendenze del Consiglio che esercita tale attribuzione attraverso l'Ufficio di presidenza.

2. L'Ufficio di presidenza, nel rispetto dei principi di organizzazione di cui all'articolo 9, definisce la ripartizione della dotazione organica in categorie, posizioni e profili professionali, suddivisa per ogni struttura organizzativa dirigenziale.

3. In conformità alle determinazioni di cui al comma 2, l'Ufficio di presidenza, sentiti i dirigenti delle strutture organizzative dirigenziali, dispone l'assegnazione del personale alle strutture medesime, in modo da valorizzare la professionalità di ogni dipendente.

4. L'Ufficio di presidenza, in relazione ad ogni sopravvenuta esigenza di adeguamento dell'organizzazione e nel rispetto delle procedure previste ai commi 2 e 3, determina le conseguenti modifiche alla dotazione organica delle strutture organizzative dirigenziali e la relativa assegnazione del personale.

Articolo 18

(Reclutamento del personale)

1. I concorsi per l'accesso ai posti della dotazione organica del Consiglio regionale sono indetti con deliberazione dell'Ufficio di presidenza.

2. Per la copertura dei posti della dotazione organica del Consiglio regionale, sono banditi appositi concorsi, fatta salva la possibilità di utilizzare le graduatorie dei concorsi banditi per la copertura dei posti dell'organico della Giunta regionale. Analoga facoltà di utilizzo delle graduatorie dei concorsi indetti dall'Ufficio di presidenza è data alla Giunta regionale per la copertura dei posti del proprio organico.

Articolo 19

(Mobilità del personale)

1. Tra gli organici del Consiglio e della Giunta regionale la mobilità del personale è attuata d'intesa tra la Giunta e l'Ufficio di presidenza.

2. La mobilità del personale tra le strutture organizzative dirigenziali del Consiglio regionale è disposta dall'Ufficio di presidenza.

CAPO V

RELAZIONI SINDACALI

Articolo 20

(Relazioni sindacali)

1. L'Ufficio di presidenza partecipa al sistema delle relazioni sindacali disciplinato dal Titolo III della l.r. 22/2010.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Comitato regionale per le politiche contrattuali di cui all'articolo 48 della l.r. 22/2010 è integrato da un rappresentante del Consiglio regionale, individuato dall'Ufficio di presidenza.

3. La delegazione trattante di parte pubblica è integrata da un dirigente appartenente all'organico del Consiglio regionale quando sussistano specifiche esigenze legate all'autonomia funzionale e organizzativa del Consiglio regionale e all'inquadramento del personale del Consiglio regionale in un apposito organico.

4. Le decisioni risultanti dagli esiti delle relazioni sindacali sono adottate dall'Ufficio di presidenza con atto distinto da quello della Giunta regionale.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

(Rinvio)

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano la l.r. 22/2010, nonché le disposizioni normative e contrattuali in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale del comparto unico regionale.

Articolo 22

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale);

b) il regolamento regionale 16 giugno 1993, n. 2 (Regolamento di organizzazione dei servizi del Consiglio regionale);

c) i commi 2 e 3 dell'articolo 58 del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta).

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER IL TRIENNIO 2011-2013

Articolo 23

(Riduzione dei costi di funzionamento)

1. In applicazione della disposizione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, l'Ufficio di presidenza, sulla base delle spese risultanti dal rendiconto per l'anno 2009, determina con proprio atto l'ammontare complessivo della riduzione delle proprie spese di funzionamento indicate dal citato articolo 6. Tale ammontare è assicurato dall'Ufficio di presidenza anche mediante una modulazione delle percentuali di risparmio in misura diversa rispetto a quanto disposto dall'articolo 6 del d.l. 78/2010.

Articolo 24

(Disposizioni finanziarie)

1. Il trasferimento a carico del bilancio della Regione a favore del bilancio del Consiglio è ridotto di euro 864.000 per l'anno 2011 e di euro 555.760 per gli anni 2012 e 2013.

Articolo 25

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Président - La parole au rapporteur, le Conseiller Salzone.

Salzone (SA-UdC-VdA) - Questa proposta di legge abroga la legge n. 26/1991, "Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale", e si pone l'obiettivo di ridefinire il perimetro dell'autonomia del Consiglio regionale, disciplinandone l'autonomia funzionale e la struttura organizzativa ed amministrativa.

Il principio di autonomia del Consiglio regionale costituisce un valore irrinunciabile per ogni moderna democrazia ed è peraltro sancito e rimarcato nella nostra Costituzione in quanto fondamento stesso del libero esercizio della sovranità popolare. La stessa Corte costituzionale e gli Statuti delle Assemblee, infatti, sin dall'istituzione delle Regioni stesse, avevano garantito il ruolo di tale autonomia organizzativa ed amministrativa. Con lo stesso indirizzo, la presente proposta di legge, al fine di garantire lo svolgimento di tali funzioni, riconosce un'apposita copertura immunitaria, riconducibile a quella attribuita al Parlamento nazionale. Con questa norma quindi, in attuazione con quanto previsto dalla Costituzione e dallo Statuto speciale ed in particolar modo all'articolo 19, là dove si esplica il fondamento dell'autonomia del nostro Consiglio regionale, si vuole ribadire la piena autonomia funzionale, organizzativa, contabile e patrimoniale al Consiglio regionale stesso. Lo scopo è quello di riconfermare e migliorare nell'ambito della già sottolineata autonomia, l'attribuzione di un'ampia facoltà di disporre le proprie modalità di funzionamento dei propri organi e della propria struttura organizzativa.

L'autonomia dell'Assemblea legislativa valdostana si concretizza in un'ampia facoltà di decidere in merito alle modalità di funzionamento dei propri organi e della propria struttura organizzativa, provvedendo inoltre autonomamente all'utilizzo delle risorse finanziarie e dei beni patrimoniali assegnati. In questo ambito, la proposta di legge osserva le disposizioni dell'articolo 14 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 - che ha introdotto la nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta e che ha abrogato la legge n. 45/1995 -, stabilisce quindi i principi dell'organizzazione della struttura amministrativa e del personale assegnato all'apposito organico del Consiglio regionale, e sancisce la partecipazione del Consiglio stesso al sistema delle relazioni sindacali, sottolineando le specifiche peculiarità rispetto alla disciplina generale in materia.

L'autonomia del Consiglio regionale è peraltro esercitata attraverso il Regolamento interno e i provvedimenti adottati dal proprio Ufficio di Presidenza ed è articolata dagli organi interni (Presidente del Consiglio, Ufficio di Presidenza, Conferenza dei Capigruppo e Commissioni consiliari). Al suo interno il Consiglio regionale individua gli organismi autonomi: il Difensore civico, la Consulta regionale per le pari opportunità e il Comitato regionale per le comunicazioni. Schematicamente, la proposta di legge tocca i seguenti argomenti: l'autonomia contabile del Consiglio, la sua organizzazione amministrativa, il personale e i conseguenti rapporti di lavoro, le relazioni sindacali e le disposizioni transitorie in materia di razionalizzazione della spesa per il triennio 2011/2013.

Merita qualche precisazione ulteriore la parte riguardante le disposizioni transitorie, finalizzate a garantire, nell'ambito dell'autonomia consiliare, il rispetto delle disposizioni nazionali in materia di contenimento della spesa pubblica. Infatti, il decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, meglio conosciuto come "manovra Tremonti", ha previsto una vasta serie di disposizioni per il contenimento della spesa degli enti pubblici. Alcune di queste disposizioni trovano diretta applicazione nelle Regioni senza la necessità di adottare apposite leggi regionali di recepimento (ad esempio, il limite delle assunzioni nell'impiego pubblico, il blocco dei rinnovi contrattuali, eccetera); altre, invece - come la nostra -, sono qualificate dal decreto n. 78/2010 come disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica e pertanto non si applicano in via diretta alle Regioni, ma necessitano di disposizioni regionali di attuazione.

Naturalmente, al fine di garantire il concorso del Consiglio agli obiettivi complessivi di risanamento finanziario, la proposta di legge individua una procedura che, senza eludere la manovra e gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, rimane rispettosa dell'autonomia regionale, ed in particolare del Consiglio, e delle scelte di autoorganizzazione dell'Ufficio di Presidenza. Infatti, sono stati calcolati i contenimenti di spesa derivanti dall'applicazione matematica dell'articolo 6 della legge n. 78/2010 e, ferma restando tale cifra, l'articolo demanda all'Ufficio di Presidenza l'individuazione dei capitoli di bilancio sui quali operare le riduzioni di spesa anche mediante una modulazione delle percentuali di risparmio in misura diversa rispetto a quanto previsto dall'articolo 6 stesso. Il totale delle riduzioni ammonta a euro 1.179.408.

L'assegnazione a carico del bilancio della Regione a favore del bilancio del Consiglio per l'anno 2011, inizialmente pari a euro 15.412.000, cifra già ridotta di euro 315.500 per concorrere al rispetto del patto di stabilità, deve essere ulteriormente ridotta di euro 864.00, al fine di assicurare il contenimento della spesa imposto dall'articolo 6 del decreto legge n. 78 per il sopra calcolato importo di euro 1.179.000 euro e "rotti". A tal fine, la presente proposta di legge dispone un'ulteriore riduzione di euro 864.000 del trasferimento a favore del bilancio del Consiglio per l'anno 2011, e di euro 555.760 per gli anni 2012 e 2013 (anni per i quali lo stanziamento era già ulteriormente ridotto). In esito alle operazioni sopraccitate lo stanziamento a favore del bilancio del Consiglio per l'anno 2011 risulta ridotto del 7,50 percento rispetto al bilancio 2010. Grazie.

Si dà atto che, dalle ore 15,54, assume la presidenza il Vicepresidente André Lanièce.

Presidente - Dichiaro aperta la discussione generale.

La parola alla Consigliera Patrizia Morelli.

Morelli (ALPE) - Brièvement, juste pour expliciter le positionnement de notre groupe.

En commission des collègues se sont engagés dans l'analyse de cette proposition de loi; malheureusement aujourd'hui ils ne sont pas présents, donc nous allons essayer d'expliciter tout de même notre position là-dessus.

Nous entrevoyons dans ce dessein de loi des points de force et des points de faiblesse: les points de force sont constitués essentiellement dans le fait que l'autonomie complète, fonctionnelle et organisationnelle du Conseil soit garantie, c'est quelque chose que nous partageons, ainsi que nous partageons également la volonté de réduire les frais de fonctionnement, cela va dans le sens que nous avons déjà plusieurs fois explicité. Quant aux points de faiblesse à notre avis - et cela se concrétise aussi dans la présentation d'un amendement - on aurait pu faire davantage pour garantir la transparence des actes du Conseil. Nous croyons que la transparence soit une valeur à favoriser toujours, car les citoyens doivent être mis dans la condition de connaître au mieux et avec le plus de facilité et d'accessibilité ce qui est décidé par les institutions, et donc nous irons maintenir un amendement qui a déjà été présenté en commission et qui a reçu un avis négatif; toutefois, nous estimons que ce soit important de le garder pour une question de principe, car nous estimons que la transparence soit une valeur à sauvegarder toujours.

Presidente - La parola al Presidente Alberto Cerise.

Cerise A. (UV) - Grazie Presidente.

Ho ascoltato con devota commozione l'intervento della collega Morelli per questa sua difesa passionale, quasi eroica della trasparenza...probabilmente è qualcosa che ha scoperto lei! Allora mi permetto di fare qualche considerazione in merito alla trasparenza, perché secondo me, prima di essere trasparenti, bisogna essere coerenti, cosa che stranamente qui non funziona. A me piacerebbe avere a che fare con delle persone che sono coerenti, dopodiché riconosco loro anche della trasparenza.

Qui mi trovo in Ufficio di Presidenza, siamo rappresentanti della maggioranza e rappresentanti della minoranza, tutti firmiamo con dovizia di informazione questa proposta di legge...credevo che fosse un fatto condiviso, mi sono anche stupito, perché là dove c'è della minoranza sono contento se si comporta da minoranza, e invece no! Mi trovo poi, anzi mi dicono che il gruppo ALPE in sede di commissione presenta degli emendamenti per rendere più trasparente questa legge che altrimenti è opaca, cioè presenta delle zone d'ombra nelle quali i membri dell'Ufficio di Presidenza possono sprofondare in peccati tipo quelli del settimo comandamento. Io non c'ero in commissione, ma prendo atto delle dichiarazioni - devo dire un po' alla "Caifa" - espresse dal collega Bertin che, tutto inorridito, anche lui cavalca la tigre della trasparenza e dice: come, ci avete bocciato questi emendamenti - dimenticando che il suo compagno di partito aveva votato la legge - per cui voi siete gente che non volete la trasparenza, la trasparenza è patrimonio nostro e ve lo proponiamo, siamo qua a difenderlo in favore del popolo che senza questa trasparenza vive nell'oscurità! Quindi prendo atto di questa posizione con un po' di stupore, perché mi sono chiesto se il collega Bertin parla con il collega Chatrian, altrimenti mi rendo disponibile ad aprire un tavolo di confronto in maniera che questi si parlino e si evitino questi numeri!

Oggi arriviamo in Consiglio e mi trovo degli emendamenti che, ancora una volta, cambiano di firma...non sono più Bertin e Louvin, ma sono Chatrian e Morelli...è quantomeno pittoresco questo modo di confrontarsi! Mi sono chiesto: non sarà il caso che qui c'è della gente che ha delle idee e vorrebbe avere dei comportamenti, o poi invece c'è o potrebbe esserci un grande suggeritore che le idee e i comportamenti glieli fa cambiare? Perché se così è, bisogna che in Ufficio di Presidenza e nelle altre sedi venga lui, altrimenti perdiamo solo del tempo. A questo riguardo vorrei ricordare al cosiddetto "grande"... che io ipotizzo, facciamo finta che ci sia, visto che non c'è, questo grande suggeritore...bene, questo "grande suggeritore" potrebbe essere uno che ha fatto quattro campagne elettorali per diventare candidato alle regionali e una campagna per diventare candidato al Parlamento europeo; se andiamo a fare l'inventario del suo buon dire, scopriamo che la parola "trasparenza" lui non l'ha quasi mai usata e sicuramente non l'ha mai usata per quanto riguarda questo tipo di argomento. Devo dire che questo mi pare sia quasi un autogol! Vi dirò di più...mi sbaglio Presidente?

(interruzione del Presidente Rollandin, fuori microfono)

...infatti non sto facendo dei nomi, mi dispiace, sto parlando per astratto...devo evitare? A me non sembra proprio il caso, visto che qui mi trovo davanti ad un balletto di firme a cui non so a chi dare la responsabilità! Voglio solo notare...allora facciamo così...uno dei vostri membri, anzi, firmatario di questi emendamenti, è stato per cinque anni al mio posto e, per una volta che una signorina che lavorava qua dentro gli disse: se rendiamo pubbliche le delibere dell'Ufficio di Presidenza, si beccò un "cazzuolone" tale per cui per gli altri quattro anni non fece più una proposta di questo genere! Allora, attenzione a come si usa il termine di trasparenza e anche come si diventa portavoce di idee e di attitudini.

Volevo solo invitarvi ad essere prudenti con il termine di "trasparenti", "non trasparenti", perché affermare che con questo disegno di legge - siccome non sono stati accolti i vostri emendamenti - si vive nel peccato della non trasparenza... Vi voglio ricordare che sono vissuti in questo "peccato" dei signori che si chiamavano Caveri Severino, Bréan Giuseppe, Pareyson Enrico, Filliétroz Giuseppe, Marcoz Oreste, Montesano Giuseppe, Dolchi Giulio per ben due volte, Cout Enzo, Stévenin François, Louvin Roberto e Perron Ego...evidentemente tutti noti occultatori delle verità segrete dell'Ufficio di Presidenza!

Allora mi viene da pensare, e qui lo dico con molta...per certi versi anche con un po' di dispiacere, perché in realtà dietro queste argomentazioni così nobili, tipo quelle di volere inserire delle modifiche in un disegno di legge, delle affermazioni apparentemente nobili come quelle della trasparenza, della partecipazione, del controllo, nei fatti quello che si vuole fare...e siccome sono qui da quindici anni e l'ho già visto fare da qualcuno che non era seduto lì, ma era seduto un po' più in là...si vuole sempre usare piano piano lo strumento del grimaldello, con il quale entrare non con lo scopo di far conoscere e di far partecipare, ma con lo scopo di diffamare, strumentalizzare, inceppare, magari usare il ricattino politico: se non mi date questo, dopo metto in piazza quest'altro... Illuminante, a questo riguardo, è stato il comportamento del vostro gruppo ad inizio di legislatura con quanto è successo con l'acquisto dei mezzi, dove addirittura ci si è preoccupati di fare un grande scandalo su una cosa che alla fine era ben dimostrabile, rappresentava un risparmio, un'economia ed un'efficienza per l'Amministrazione!

Tornerò su questo argomento, perché presumo che voi qualcosa abbiate da dire, magari riuscite anche a convincermi che se si accettano quegli emendamenti, siamo tutti più trasparenti. In ogni caso, per quello che mi riguarda, chiederò ai colleghi della maggioranza di votare contro questi emendamenti.

Presidente - La parola al Vice-presidente Chatrian.

Chatrian (ALPE) - Grazie Presidente. Parlo a titolo personale, in primis.

Penso che in questi due anni e mezzo non ho mai strumentalizzato su nessun dossier, non ho mai aizzato o eventualmente creato delle condizioni tanto per crearle; penso che il dibattito politico sia sempre avvenuto in quest'aula mettendo nero su bianco atti amministrativi, procedure...come abbiamo discusso questa mattina serenamente e tranquillamente, ma soprattutto distinguendo tecnicamente i ruoli: quelli, da una parte, della politica e, dall'altra, quelli amministrativi. Faccio parte dell'Ufficio di Presidenza come rappresentante della minoranza, sovente chiedo spiegazioni in Ufficio di Presidenza, penso che altri colleghi ne possano essere testimoni; non ho tutte le competenze su tutti i dossier, cerco di capirne di più, soprattutto se legati ad appalti e non solo.

Mi dispiace, Presidente, che oggi lei parli agli assenti, non potevano firmare gli emendamenti gli assenti, dato che non sono in aula...

(interruzione del Presidente del Consiglio, fuori microfono)

...ma dato che qualcuno oggi non è presente, forse non poteva firmare quegli emendamenti! Non penso di vivere nel peccato, sono certo di essere coerente sulle mie posizioni e ho votato questa proposta di legge in Ufficio di Presidenza soprattutto per due motivi: uno che è ben esplicitato all'articolo 5...se si ricorda, Presidente, sono arrivato in ritardo per motivi personali in quell'Ufficio di Presidenza e ho apprezzato la chiarezza inserita all'articolo 5, dove si garantisce la completa autonomia funzionale e organizzativa del Consiglio regionale: questo, a mio avviso, è il punto di forza di questa proposta di legge, forse l'unico. Ho ribadito in Ufficio di Presidenza che ci eravamo posizionati in maniera negativa sulla modifica della "45"...penso che il dibattito politico sia stato fatto in aula, e l'ho fatto direttamente portando, alla luce delle mie conoscenze e competenze, i punti di forza e i punti di debolezza di quel disegno di legge, di quella proposta e di quelle modifiche.

Ci parliamo all'interno del gruppo, stia tranquillo, Presidente, non abbiamo dei suggeritori, abbiamo però dei colleghi che hanno presentato gli stessi emendamenti, le stesse modifiche in altre commissioni, vedi quella del Regolamento, che probabilmente va in una direzione diversa, probabilmente...dato che mi ha citato più volte, volevo fare un po' di chiarezza. Ecco perché la volontà è stata quella di presentare ieri, in commissione, l'inserimento di questo emendamento che va nella direzione da noi auspicata. Poi se si vogliono fare delle dietrologie degli ultimi 30 o 40 anni, mi tiro indietro e non ho assolutamente voglia di fare queste affermazioni e aprire la discussione sul passato, penso che dobbiamo guardare al presente e poi al futuro.

Ci tenevo a fare queste considerazioni e ribadire quali erano i concetti espressi in Ufficio di Presidenza, che mi avevano portato ad approvare questa proposta di legge, volevo essere trasparente e chiaro come di solito cerco di essere su qualsiasi documento e qualsiasi posizionamento nel momento in cui intervengo. Grazie.

Presidente - Se nessun altro chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

La parola al Consigliere Donzel.

Donzel (PD) - Per dichiarazione di voto. Come Partito Democratico, non facendo parte dell'Ufficio di Presidenza, non abbiamo partecipato alla prima stesura di questo provvedimento che abbiamo poi conosciuto in sede di commissione e, in quella sede, abbiamo potuto apprezzare, come riportato dal relatore, l'importanza di questo provvedimento che ha visto un ampio consenso intorno ad esso per l'importanza che esso ha e che va ribadita per l'autonomia funzionale del Consiglio regionale. Spesso ci appelliamo all'esigenza di valorizzare la parte consiliare, legislativa rispetto a quella esecutiva, questa è una di quelle occasioni e mi dispiace che la parte destruens polemica, che comunque atteneva esclusivamente ad una piccola parte di questo provvedimento, abbia occupato parte della discussione, quando invece la discussione dovrebbe essere su come in ogni occasione noi riusciamo a valorizzare i lavori di questo Consiglio ed a dargli pienezza!

Da parte del nostro gruppo c'è un voto convinto a questo provvedimento, nell'auspicio che si rafforzi ancora di più nella nostra Regione il ruolo di questa Assemblea consiliare, perché - come sta dimostrando tutto il mondo - difficile è il cammino della democrazia e, quanto più riusciamo a valorizzare le istituzioni che la rappresentano - e questa è la massima istituzione di rappresentanza democratica della nostra Regione -, tanto più riusciamo a costruire un mondo migliore per il domani.

Presidente - La parola al Presidente Alberto Cerise.

Cerise A. (UV) - Per qualche considerazione conclusiva. Vorrei ricordare come con questo disegno di legge si vanno a fare...non tanto e non solo perché la cosa è stabilita dalla normativa nazionale, ma perché nella riarticolazione della spesa disponibile...si vanno a fare dei tagli che sono molto significativi ed anche educativi. Mi piacerebbe citarne qualcuno, ad esempio le pubblicazioni a fini promozionali che diminuiscono del 52 percento rispetto al 2010, le spese per la rappresentanza che diminuiscono del 29 percento rispetto al 2010 e del 45 percento rispetto al 2009; ancora: per iniziative istituzionali siamo ad una riduzione del 21 percento, le consulenze vengono ancora ridotte al 16,67 percento. Ricordo che noi, per quanto riguarda le consulenze, siamo in una situazione particolare, perché i nostri consulenti sono quelli che lavorano nell'ufficio del Difensore civico e pochi altri, non abbiamo consulenze di altro tipo.

Ma quello che vorrei sottolineare è come questo disegno di legge abbia avuto un percorso nel quale c'è stato un dibattito sereno, approfondito e costruttivo con la Giunta, quindi credo che questo Consiglio, nell'approvare questo disegno di legge, compia un atto che onora la Costituzione là dove questa, per rimediare alla concentrazione di potere dell'Esecutivo, sollecita da parte delle assemblee una presa di consapevolezza e di impegno. È un rafforzamento anche nel quadro istituzionale. Rimarca, questa legge, il ruolo del Consiglio in rapporto a quello dell'Esecutivo, però senza percorrere la strada della competizione, dell'antagonismo e peggio ancora della conflittualità; è invece la strada della leale collaborazione e di una sinergica azione rivolta al bene ed all'efficienza dell'azione politica: questi credo che siano i punti di forza di questa normativa. Questo passo in avanti è sicuramente prodromico per una crescita politica dell'Assemblea che dia maggiore visibilità al Consiglio stesso, e quindi rende questa Assemblea sempre più dialogante con la cittadinanza che fuori di qui aspetta da noi delle azioni.

Ringrazio quindi il relatore per la sua puntuale e chiara esposizione, ringrazio i membri dell'Ufficio di Presidenza, e voglio ringraziare il Presidente della Regione per il lavoro fatto assieme all'insegna di questa collaborazione efficace. Mi dispiacerà se mancherà il voto del gruppo ALPE, perché è comunque una mancanza o, se volete, un vuoto su una proposta di legge tutta interna al Consiglio che, proprio in quanto tale, e tenuto conto che delle motivazioni così impegnative non ci sono per dire di no...ecco, il loro voto sarebbe stato ancora più qualificante per questa Assemblea.

Presidente - Procediamo all'esame dell'articolato. Ricordo che sulla proposta di legge c'è stato il parere favorevole a maggioranza della I e II Commissione in seduta congiunta e che è stato presentato un emendamento firmato dai colleghi Chatrian e Morelli.

Pongo in votazione l'articolo 1:

Consiglieri presenti: 30

Votanti e favorevoli: 28

Astenuti: 2 (Chatrian, Patrizia Morelli)

Il Consiglio approva.

Presidente - Articolo 2: stesso risultato. Articolo 3: stesso risultato. Articolo 4: stesso risultato.

Pongo in votazione l'articolo 5:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 6:

Consiglieri presenti: 31

Votanti e favorevoli: 29

Astenuti: 2 (Chatrian, Patrizia Morelli)

Il Consiglio approva.

Presidente - Articolo 7: stesso risultato. Articolo 8: stesso risultato. Articolo 9: stesso risultato.

All'articolo 10 vi è l'emendamento n° 1 presentato dal gruppo ALPE.

La parola alla Consigliera Patrizia Morelli.

Morelli (ALPE) - Très brièvement, car il est déjà clair de quoi il s'agit.

Je n'ai pas la prétention d'avoir inventé la transparence, loin de là, mais je ne pense pas non plus que, parce qu'une chose n'a pas été faite pendant les 30 ans passés, on ne puisse pas l'introduire pour aller dans le sens d'une amélioration et dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure, Président Cerise: de faire comprendre aux gens de l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur de cette salle!

Et donc nous proposons quand même notre amendement, qui va dans le sens de rendre public dans le Bulletin officiel de la Région et dans le site du Conseil les délibérations d'intérêt général.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n° 1 presentato dal gruppo ALPE, che recita:

Emendamento

Dopo il comma 4 dell'articolo 10 è inserito il seguente:

"5. La pubblicità dei lavori dell'Ufficio di Presidenza è assicurata mediante la pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale del Consiglio regionale, delle deliberazioni di interesse generale. Non sono resi pubblici i provvedimenti aventi rilevanza meramente interna, individuati con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.".

Consiglieri presenti: 30

Votanti: 26

Favorevoli: 2

Contrari: 24

Astenuti: 4 (Donzel, Carmela Fontana, Rigo, Tibaldi)

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 10:

Consiglieri presenti: 30

Votanti e favorevoli: 28

Astenuti: 2 (Chatrian, Patrizia Morelli)

Il Consiglio approva.

Presidente - Articolo 11: stesso risultato. Articolo 12: stesso risultato. Articolo 13: stesso risultato. Articolo 14: stesso risultato. Articolo 15: stesso risultato. Articolo 16: stesso risultato. Articolo 17: stesso risultato. Articolo 18: stesso risultato. Articolo 19: stesso risultato. Articolo 20: stesso risultato. Articolo 21: stesso risultato. Articolo 22: stesso risultato.

Pongo in votazione l'articolo 23:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Articolo 24: stesso risultato. Articolo 25: stesso risultato.

Pongo in votazione la legge nel suo complesso:

Consiglieri presenti: 30

Votanti e favorevoli: 28

Astenuti: 2 (Chatrian, Patrizia Morelli)

Il Consiglio approva.