Oggetto del Consiglio n. 1140 del 7 aprile 2010 - Resoconto
OGGETTO N. 1140/XIII - Comunicazione di provvedimenti amministrativi di variazione al bilancio.
Il Consiglio regionale
Premesso che l'articolo 29, sesto comma, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), stabilisce che le deliberazioni della Giunta regionale che dispongono le variazioni al bilancio sono trasmesse al Consiglio regionale entro quindici giorni dalla loro adozione.
Rilevato che la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012 ha autorizzato la Giunta regionale ad apportare, con proprie deliberazioni, variazioni al bilancio;
Richiamata la legge regionale n. 30/2009, nonché la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2010/2012;
Prende atto
della comunicazione delle seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
Oggetto n. 590 in data 12 marzo 2010: Variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012 per il prelievo dal fondo regionale per le politiche abitative ai sensi della l.r. 26 ottobre 2007 n. 28 - conseguente modifica al bilancio di gestione.
Oggetto n. 663 in data 19 marzo 2010: Prelievo dai fondi di riserva correnti e investimenti del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012 ad integrazione di stanziamenti di spese obbligatorie e conseguente modifica al bilancio di gestione.
Oggetto n. 664 in data 19 marzo 2010: Prelievo dai fondi di riserva correnti e investimenti del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012 ad integrazione di stanziamenti di spese impreviste e conseguente modifica al bilancio di gestione.
Oggetto n. 666 in data 19 marzo 2010: Variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012 e conseguente modifica al bilancio di gestione per l'iscrizione di assegnazioni statali.
Presidente - Se non vi sono osservazioni, il Consiglio prende atto.