Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 1077 del 10 marzo 2010 - Resoconto

OBJET N° 1077/XIII - Communications du Président de la Région.

Presidente - La parola al Presidente della Regione, Rollandin.

Rollandin (UV) - Grazie, Presidente. Volevo solo riferire in merito al contenzioso tra Gestione straordinaria in liquidazione e il gruppo Lefebvre. Con la sentenza depositata il 23 febbraio la Corte di Cassazione si è pronunciata in relazione alla sentenza n. 663/2007 della Corte di Appello di Torino relativa alla cosiddetta "causa madre" fra Gestione straordinaria del Casino de la Vallée, ora Gestione straordinaria in liquidazione, e la società del gruppo Lefebvre, respingendo il ricorso della Gestione straordinaria e dichiarandone l'inammissibilità. Con questa pronuncia si determina il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di Torino del 2007, che, ribaltando la sentenza del 2005 del Tribunale di Aosta, aveva condannato Gestione straordinaria al pagamento della somma di 3.615.000 euro più interessi e spese legali a favore del gruppo Lefebvre a fronte della richiesta iniziale di 200.000.000.000 di lire per le vicende connesse alla locazione da parte della Gestione straordinaria di beni materiali e immateriali di SITAV fra i quali i software e la banca dati. La sentenza della Cassazione, determinando la definitività della sentenza della Corte di Appello di Torino, chiude un contenzioso lungo 15 anni e che potrebbe avere conseguenze su altri contenziosi tuttora pendenti che contrappongono la Gestione straordinaria ad alcune società cessionarie di crediti SITAV e riconducibili al gruppo Lefebvre. Va ricordato in particolare che nel frattempo SITAV e le altre società del gruppo hanno instaurato successivi giudizi per vedersi riconoscere il pagamento di canoni e penali riferiti al contratto di locazione fra Gestione straordinaria e SITAV, già oggetto della cosiddetta "causa madre", di cui abbiamo la sentenza definitiva, per un ammontare complessivo di 300.000.000 di euro. Queste cause, insieme ad altre che hanno per oggetto sostanzialmente le stesse pretese, sono state sospese dal Tribunale di Aosta sino al giudizio della Corte di Cassazione di cui stiamo dicendo, quindi potranno ora riprendere il loro corso in un quadro definito dalla sentenza della Corte di Appello di Torino, sentenza che ha sì condannato la Gestione straordinaria, ma ha altresì ricompreso nell'importo dei 3.615.000 euro (naturalmente ben inferiori ai 200.000.000.000 di lire e 300.000.000 di euro) ogni pretesa fatta valere dalle controparti. Questo credo sia giusto sottolinearlo, tenendo conto che di tale problema abbiamo parlato in Consiglio diverse volte. Grazie.