Oggetto del Consiglio n. 977 del 13 gennaio 2010 - Verbale

OGGETTO N. 977/XIII - APPROVAZIONE DEL PIANO DI DISMISSIONI PER L'ANNO 2010 E SEGUENTI DI BENI IMMOBILI REGIONALI INSERVIBILI PER USO PUBBLICO (ARTICOLO 13, LEGGE REGIONALE 10.4.1997, N. 12 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI).

Il Presidente Alberto CERISE dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 19 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

Illustra l'Assessore al bilancio, finanze e patrimonio, LAVOYER.

Intervengono i Consiglieri CHATRIAN e DONZEL e l'Assessore LAVOYER.

IL CONSIGLIO

Richiamato il 1° comma dell'articolo 13 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12, e successive modificazioni, recante regime dei beni della Regione Autonoma Valle d'Aosta, che impegna la Giunta regionale a sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale un elenco di beni immobili del patrimonio disponibile della Regione, per i quali non risulta concretamente perseguibile la destinazione ad un pubblico servizio o ad una pubblica funzione, da alienare ai sensi e secondo le modalità previste dalla legge stessa;

Ravvisata quindi la necessità di approvare il Piano di dismissioni per l'anno 2010 e seguenti;

Vista la relazione concernente il precedente Piano di dismissioni del patrimonio immobiliare e la presentazione del Piano di dismissioni per l'anno 2010 e seguenti, facente parte della proposta di Piano allegata al presente atto;

Dato atto che gli immobili del patrimonio della Regione, di cui all'allegato alla proposta sopra richiamata, possono essere dichiarati inservibili per uso pubblico e per pubblica funzione;

Atteso che per tali beni non sono state, al momento, avanzate richieste di cessione ai sensi della legge regionale 23 novembre 1994, n. 68, recante "Alienazione di beni immobili di proprietà regionale a favore dei Comuni", per le quali ad oggi vi sia la certezza dell'accoglimento dell'istanza;

Fatto presente che per gli immobili in questione l'Azienda regionale per l'edilizia residenziale (ARER) non ha sinora inoltrato richieste di cessione ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 21 agosto 2000, n. 27;

Rilevato che i beni immobili di cui all'allegato elenco devono essere alienati mediante le procedure stabilite dalla legge regionale n. 12/1997 e successive modificazioni;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3830 in data 30 dicembre 2008 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2009/2011, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, e di disposizioni applicative;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Direttore della Direzione espropriazioni e patrimonio, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e), e 59, comma 2, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, sulla legittimità della presente deliberazione;

Con le correzioni al testo apportate in sede di coordinamento formale ed annunciate dal Presidente Alberto CERISE;

Visto il parere della II Commissione consiliare permanente;

Con voti favorevoli: ventitre (presenti: trenta; votanti: ventitre; astenuti: sette, i Consiglieri BENIN, BERTIN, Giuseppe CERISE, CHATRIAN, LATTANZI, LOUVIN e Patrizia MORELLI);

DELIBERA

1) di approvare il "Piano di dismissioni per l'anno 2010 e seguenti di beni immobili di proprietà regionale per i quali non risulta concretamente perseguibile la destinazione ad un pubblico servizio o ad una pubblica funzione", che si compone della "Relazione concernente il precedente Piano di dismissioni del patrimonio immobiliare e la presentazione del Piano di dismissioni per l'anno 2010 e seguenti", nonché dell'allegato elenco degli immobili da alienare, che costituisce parte integrante della presente deliberazione e che sostituisce il precedente Piano di dismissioni approvato nell'anno 2007 (deliberazione del Consiglio regionale n. 2892/XII del 12 luglio 2007);

2) di approvare l'alienazione di beni immobili di cui all'allegato elenco, da effettuarsi secondo le procedure previste dalla legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 e successive modificazioni;

3) di stabilire che, qualora per i beni di cui all'allegato elenco, siano avanzate delle richieste di cessione ai sensi della legge regionale 23 novembre 1994, n. 68, con esito istruttorio favorevole, la Giunta regionale possa darvi corso nelle more dell'approvazione dei provvedimenti di indizione dell'asta ovvero della trattativa privata con evidenza pubblica;

4) di stabilire, altresì, che, qualora per gli immobili di cui all'allegato elenco, siano avanzate, in accordo con le competenti strutture regionali, delle richieste di cessione da parte dell'Azienda regionale per l'edilizia residenziale (ARER), ai sensi dell'articolo 8, della legge regionale 21 agosto 2000, n. 27, la Giunta regionale possa darvi corso nelle more dell'approvazione dei provvedimenti di indizione dell'asta ovvero della trattativa privata con evidenza pubblica;

5) di disporre che la Giunta regionale, anche specificamente delegando propri servizi, predisponga i lotti raggruppando o suddividendo i beni compresi negli elenchi secondo quanto sarà ritenuto conveniente per il buon esito della gara e rettifichi e/o precisi le indicazioni catastali riportate, nel caso in cui risultassero incomplete o inesatte.

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