Oggetto del Consiglio n. 904 del 30 novembre 2009 - Resoconto
OGGETTO N. 904/XIII - Disegno di legge: "Disposizioni per la tutela e la conservazione della flora alpina. Abrogazione della legge regionale 31 marzo 1977, n. 17".
Articolo 1
(Oggetto)
1. In attuazione dell'articolo 2, comma primo, lettere d) e q), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste disciplina, con la presente legge, la tutela e la conservazione della flora alpina.
2. Nel territorio regionale sono soggette a tutela le specie di flora spontanea autoctona e le specie di felci, muschi e licheni, la cui riproduzione e diffusione avvengono per via naturale.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge gli interventi connessi con le pratiche colturali comportanti l'utilizzazione della copertura vegetale dei terreni agrari, le colture in giardini e in stabilimenti di floricoltura e il taglio per la manutenzione delle scarpate stradali.
Articolo 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intendono per:
a) flora spontanea: l'insieme delle specie vegetali autoctone presenti nel territorio regionale, ovvero angiosperme, gimnosperme, pteridofite, briofite e licheni;
b) specie vegetale autoctona o indigena: specie naturalmente presente nel territorio regionale o giunta senza l'intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell'uomo;
c) specie vegetale alloctona o aliena: specie non appartenente alla flora originariamente presente nel territorio regionale, ma che vi è giunta per l'intervento, intenzionale o accidentale, dell'uomo;
d) specie per uso officinale: specie medicinale, aromatica e da profumo che contiene principi attivi sfruttabili a scopo farmaceutico;
e) reintroduzione: azione, attuata sotto rigoroso controllo tecnico-scientifico, il cui unico scopo è favorire la ricolonizzazione di un determinato territorio da parte di una specie di cui:
1) si sia ragionevolmente certi della locale estinzione;
2) sia possibile documentarne la presenza storica nell'area considerata;
3) siano state rimosse le condizioni sfavorevoli che ne hanno portato all'estinzione locale;
f) introduzioni: immissione di specie vegetali alloctone o aliene e, parimenti, di specie vegetali autoctone, in un territorio posto al di fuori della loro area di documentata presenza naturale in tempi storici;
g) lista rossa regionale della flora vascolare: elenco delle specie vegetali rare o in pericolo di estinzione predisposto sulla base dei criteri fissati dall'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) per l'elaborazione delle liste rosse internazionali;
h) lista nera regionale della flora vascolare: elenco delle specie vegetali alloctone o aliene, oggetto di eventuale monitoraggio, contenimento o eradicazione.
Articolo 3
(Compiti della Regione)
1. La Regione, per il tramite della struttura regionale competente in materia di tutela della flora alpina, di seguito denominata struttura competente:
a) salvaguarda le specie di flora spontanea autoctona e ne protegge i relativi habitat;
b) promuove interventi volti al mantenimento della flora spontanea autoctona mediante specifici programmi di conservazione;
c) promuove la ricerca e le attività scientifiche necessarie ai fini della conoscenza e della salvaguardia della flora spontanea autoctona e del monitoraggio delle specie vegetali alloctone o aliene, anche avvalendosi della collaborazione di istituti universitari e di enti di ricerca;
d) assicura, sulla base dello stato delle conoscenze, della normativa internazionale, comunitaria e statale e degli elenchi predisposti dall'IUCN, l'aggiornamento, con periodicità quinquennale, della lista rossa regionale della flora vascolare, degli elenchi regionali delle specie di flora spontanea a protezione rigorosa e di quelle a raccolta regolamentata, nonché della lista nera regionale della flora vascolare;
e) promuove iniziative didattiche e divulgative finalizzate a diffondere la conoscenza e la tutela della flora alpina autoctona e la cultura della conservazione del patrimonio naturale, anche in collaborazione con gli enti gestori delle aree naturali protette, dei siti di importanza comunitaria (SIC), delle zone di protezione speciale (ZPS) e dei giardini botanici alpini, nonché con gli enti locali, il Museo regionale di scienze naturali e gli istituti scientifici e di ricerca legalmente riconosciuti.
Articolo 4
(Specie a protezione rigorosa)
1. Sono vietati la raccolta, il danneggiamento e l'eradicazione delle specie di flora spontanea autoctona e delle specie di felci, muschi e licheni incluse nell'allegato A.
2. È consentita la raccolta delle specie di cui al comma 1 esclusivamente per motivi scientifico-didattici, in quantitativi limitati da determinare di volta in volta e previa autorizzazione del dirigente della struttura competente.
3. È altresì vietato l'abbruciamento dei canneti e dei cariceti. Il loro sfalcio è consentito nel periodo compreso tra il 15 agosto e il 15 febbraio.
Articolo 5
(Specie a raccolta regolamentata)
1. È consentita la raccolta delle specie di flora spontanea autoctona e delle specie di felci incluse nell'allegato B, nel quantitativo giornaliero massimo di sei assi fiorali, ovvero steli fioriferi o fronde, a persona e per singola specie. Per gruppi composti da più di tre persone, il quantitativo globale massimo raccoglibile non può superare i ventiquattro assi fiorali per ogni specie.
2. È altresì consentita la raccolta delle specie di flora spontanea autoctona incluse nell'allegato C, nel quantitativo giornaliero massimo a persona ivi previsto.
3. La raccolta ad uso commerciale del mirtillo nero incluso nell'allegato C è subordinata a specifica autorizzazione personale rilasciata dal dirigente della struttura competente, sentita la stazione forestale competente per territorio, e non può superare il quantitativo giornaliero massimo di 4 chilogrammi.
4. La raccolta delle specie di flora spontanea autoctona incluse nell'allegato C è libera e non è soggetta al rispetto del quantitativo giornaliero massimo ivi previsto per i proprietari o i titolari di altro diritto reale o personale di godimento del fondo su cui sussistano tali specie.
Articolo 6
(Specie per uso officinale a raccolta regolamentata)
1. È consentita la raccolta ad uso familiare delle specie di flora spontanea autoctona e delle specie di licheni per uso officinale incluse nell'allegato D, nel quantitativo giornaliero massimo a persona ivi previsto.
2. È altresì consentita l'asportazione della parte ipogea di alcune specie, quando essa ne costituisca la parte più utile e ricercata, purché sia assicurata la sopravvivenza della popolazione locale.
3. La raccolta ad uso commerciale delle specie per uso officinale incluse nell'allegato D è subordinata a specifica autorizzazione personale rilasciata dal dirigente della struttura competente, sentita la stazione forestale competente per territorio. L'autorizzazione indica il luogo di raccolta, la quantità massima consentita ed eventuali ulteriori prescrizioni volte ad evitare il depauperamento della specie vegetale. Le quantità consentite possono essere ulteriormente ridotte, anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione, a seguito di particolari condizioni climatiche ed antropiche.
4. Chiunque effettui la raccolta deve essere munito dell'autorizzazione di cui al comma 3, da esibirsi, su richiesta, al personale preposto alla vigilanza e al controllo.
Articolo 7
(Specie non soggette a limitazioni di raccolta)
1. È consentita la raccolta ad uso familiare, commestibile od officinale delle specie di flora spontanea autoctona incluse nell'allegato E.
2. L'eventuale raccolta ad uso commerciale delle specie di cui al comma 1 è subordinata a specifica autorizzazione personale rilasciata dal dirigente della struttura competente, sentita la stazione forestale competente per territorio.
Articolo 8
(Modalità di raccolta e trasporto)
1. La raccolta delle specie di flora spontanea autoctona incluse negli allegati B, D ed E di cui si utilizzano le parti aeree deve essere fatta mediante falcetti, forbici o altri simili arnesi da taglio.
2. Per la raccolta delle specie di flora spontanea autoctona incluse nell'allegato C è vietato l'uso di rastrelli o uncini.
3. Il trasporto delle specie incluse negli allegati D ed E raccolte ad uso commerciale è subordinato a specifica autorizzazione personale rilasciata dalla stazione forestale competente per territorio, contenente l'indicazione delle singole specie, dei quantitativi, del luogo di provenienza e di destinazione, del giorno e delle ore nei quali è consentito effettuare il trasporto.
4. Chiunque trasporti quantità di flora spontanea autoctona di cui al presente articolo proveniente da acquisto deve essere in possesso di idonea documentazione giustificativa.
Articolo 9
(Introduzioni e reintroduzioni)
1. È vietata l'introduzione di specie vegetali alloctone o aliene negli ambienti naturali. In caso di operazioni di rimboschimento di particolare complessità, effettuate dalla struttura regionale competente in materia di foreste o da privati autorizzati, può essere ammessa l'introduzione di specie forestali alloctone o aliene.
2. La Giunta regionale può adottare eventuali misure incentivanti l'eradicazione delle specie vegetali alloctone o aliene incluse nell'allegato F.
3. Qualsiasi reintroduzione di specie vegetali autoctone nel territorio regionale, finalizzata alla conservazione della biodiversità, è subordinata a specifica autorizzazione rilasciata dal dirigente della struttura competente, sulla base di un progetto redatto e attuato da personale tecnico qualificato in materia, in conformità a quanto disposto da leggi, regolamenti o discipline di settore comunitarie, statali o regionali, ovvero a trattati internazionali in materia di conservazione.
Articolo 10
(Disposizioni generali)
1. È consentita la raccolta delle specie di flora spontanea autoctona non incluse negli allegati A, B, C, D, E e F, nel quantitativo giornaliero massimo di venti steli fioriferi a persona. Per gruppi composti da più di tre persone il quantitativo globale massimo raccoglibile non può superare gli ottanta steli fioriferi per ogni specie.
2. Le specie di flora spontanea autoctona incluse negli allegati B, C, D ed E possono essere raccolte previo consenso del proprietario o del titolare di altro diritto reale o personale di godimento del fondo.
3. Il divieto alla raccolta deve essere reso conoscibile a cura dell'interessato mediante l'apposizione sul proprio fondo di specifici cartelli.
4. È vietata la commercializzazione di tutte le specie di flora spontanea autoctona, fatta eccezione per quelle per le quali è consentita ai sensi della presente legge la raccolta ad uso commerciale.
Articolo 11
(Vigilanza e controllo)
1. Alla vigilanza e al controllo sull'applicazione della presente legge provvedono il Corpo forestale della Valle d'Aosta e gli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
Articolo 12
(Sanzioni)
1. Chiunque raccolga o danneggi le specie di flora spontanea autoctona e le specie di felci, muschi e licheni incluse nell'allegato A è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro pari a euro 20 per ogni stelo fiorifero, fino a un massimo di euro 120.
2. Chiunque estirpi specie di flora spontanea autoctona o specie di felci, muschi e licheni incluse nell'allegato A è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro pari a euro 30 per ogni pianta, fino a un massimo di euro 180.
3. Chiunque violi l'articolo 4, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 300 a euro 1.800, con obbligo di ripristino dell'habitat distrutto.
4. Chiunque violi l'articolo 5, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro pari a euro 10 per ogni stelo fiorifero eccedente il quantitativo consentito, fino a un massimo di euro 60.
5. Chiunque violi l'articolo 5, commi 2 e 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro pari a euro 50, fino a un massimo di euro 300 per ogni 100 grammi eccedenti il quantitativo consentito o una sua frazione non inferiore a 50 grammi.
6. Chiunque estirpi specie di flora spontanea autoctona nonché di felci incluse nell'allegato B è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro pari a euro 10 per ogni pianta, fino a un massimo di euro 60.
7. Chiunque violi l'articolo 6, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro pari a euro 50 per ogni 100 grammi eccedenti il quantitativo consentito per le specie per uso officinale e per ogni 10 grammi eccedenti per i licheni, fino a un massimo di euro 300.
8. Chiunque raccolga ad uso commerciale specie per uso officinale incluse nell'allegato D senza la prevista autorizzazione o con modalità difformi da quanto autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 200 a euro 1.200.
9. Chiunque violi l'articolo 8, commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 100 a euro 600.
10. Chiunque violi l'articolo 8, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 50 a euro 300.
11. La mancanza della documentazione giustificativa prevista dall'articolo 8, comma 4, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 50 a euro 300.
12. L'introduzione di specie vegetali alloctone o aliene in ambiente naturale, in violazione dell'articolo 9, comma 1, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 3.000, con obbligo di eradicazione della specie introdotta.
13. Chiunque violi l'articolo 10, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro pari a euro 10 per ogni stelo fiorifero eccedente il quantitativo consentito, fino a un massimo di euro 30.
14. Chiunque violi l'articolo 10, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 500, fino a un massimo di euro 3.000.
15. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge, si osserva quanto disposto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
Articolo 13
(Rinvio)
1. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, a modificare o aggiornare gli allegati A, B, C, D, E e F, con periodicità almeno quinquennale.
2. La Giunta regionale disciplina inoltre, con propria deliberazione, ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, necessario all'attuazione della presente legge.
Articolo 14
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 31 marzo 1977, n. 17;
b) 15 gennaio 1982, n. 2.
Articolo 15
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 144.500 a decorrere dall'anno 2010.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009/2011:
a) nell'obiettivo programmatico 2.2.1.08. (Parchi, riserve e beni ambientali) per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) ed e);
b) nell'obiettivo programmatico 2.1.6.01. (Consulenze, incarichi e studi) per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d);
c) nell'obiettivo programmatico 2.2.1.09. (Ambiente e sviluppo sostenibile) per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nei seguenti obiettivi programmatici:
a) 2.2.1.08. (Parchi, riserve e beni ambientali), al capitolo 39666 (Spese per interventi concernenti la tutela e la gestione della rete Natura 2000 e della rete ecologica regionale) per annui euro 10.000, al capitolo 39667 (Spese per attività di informazione e sensibilizzazione concernente la tutela e la gestione della rete Natura 2000 e della rete ecologica regionale) per annui euro 10.000, al capitolo 39500 (Spese per l'organizzazione e gestione delle riserve naturali) per annui euro 26.500 e al capitolo 39440 (Spese per interventi per la protezione delle risorse naturali e per la divulgazione della loro conoscenza) per annui euro 77.000;
b) 2.1.6.01. (Consulenze, incarichi e studi) al capitolo 21820 (Spese per incarichi di consulenza e studi) per annui euro 10.000;
c) 2.2.1.09. (Ambiente e sviluppo sostenibile) al capitolo 67390 (Spese per la tutela ed il recupero dell'ambiente, l'educazione, propaganda ed informazione del settore) per annui euro 11.000.
4. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 12 sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.
5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
Allegati A, B, C, D, E, F
(omissis)
Président - La parole au rapporteur, Conseiller Bieler.
Bieler (UV) - La Valle d'Aosta possiede un patrimonio naturale di notevole valore; l'ultimo decennio ha visto il progredire di ricerche sul patrimonio naturalistico, anche a seguito dell'emanazione delle normative internazionali relative alla tutela della biodiversità.
Nel 2007 il Consiglio regionale ha emanato la legge 21 maggio 2007, n. 8 che ha recepito nell'ordinamento regionale le due principali direttive europee in materia di salvaguardia della biodiversità, la direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e la 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Per la tutela della flora spontanea, la normativa ora in vigore è la legge 31 marzo 1977, n. 17 "Protezione della flora alpina". Questa legge ha rappresentato, senza dubbio, un valido strumento per la conservazione del patrimonio floristico della Valle d'Aosta; tuttavia, negli ultimi anni le conoscenze in questo settore sono progredite notevolmente, sono state informatizzate con la creazione di banche dati e sono state realizzate numerose pubblicazioni scientifiche e divulgative di pregio.
Sebbene l'estensione territoriale della Valle d'Aosta sia di poco superiore all'1 percento di quella nazionale, è qui presente quasi il 40 percento delle specie di piante superiori diffuse in Italia. Questa ricchezza è dovuta alle stesse caratteristiche della Valle d'Aosta, una regione che, per la posizione geografica e le caratteristiche morfologiche, rappresenta un singolare serbatoio di biodiversità; il territorio, montuoso al 90 percento, l'estensione dei ghiacciai, la varietà climatica e la composizione litologica, rendono la regione idonea ad ospitare specie vegetali caratteristiche della zona alpina e di quella boreale e, nei settori più aridi e soleggiati, specie di origine steppica e mediterranea. La legge regionale preposta alla tutela di questo patrimonio, la n. 17 del 1977, anche alla luce delle conoscenze acquisite nel corso degli anni, a distanza di oltre trent'anni dall'emanazione, risulta ora inadeguata, spesso ripetitiva e di difficile applicazione.
Il nuovo disegno di legge nasce quindi, in primo luogo, dall'esigenza di salvaguardare questo ricco patrimonio vegetale attraverso uno strumento giuridico che, sulla scorta dell'esperienza maturata in tutti questi anni di applicazione della normativa in vigore, favorisca anche la conoscenza, la consapevolezza del valore e la stessa partecipazione alla tutela. La materia può apparire oggettivamente piuttosto complessa, anche per la necessità del continuo riferimento alle normative internazionali; l'elaborazione del nuovo disegno di legge si è basata preliminarmente su una revisione critica della norma attuale, recuperando alcune parti utili dell'impianto originale, ma operando poi secondo una logica di semplificazione anche amministrativa, in particolare per tutti gli aspetti gestionali e autorizzativi, evitando le numerose ripetizioni ora presenti, ponendo particolare attenzione ad assicurare una tutela mirata e puntuale ed all'effettiva applicabilità delle disposizioni.
L'ambito d'applicazione riguarda unicamente la tutela della flora alpina spontanea e non interviene nelle pratiche colturali con utilizzazione della copertura vegetale dei terreni agrari, né nelle tematiche relative alle colture in giardini e stabilimenti di floricoltura. Così come nella norma in vigore, è stata mantenuta la classificazione delle specie vegetali in due categorie principali, le "Specie della flora spontanea a protezione rigorosa" (Allegato A) e le "Specie della flora spontanea a raccolta regolamentata" (Allegato B); accanto a queste sono presenti l'elenco dei "Frutti di bosco a raccolta regolamentata" (Allegato C), l'elenco delle "Specie per uso officinale a raccolta regolamentata" (Allegato D), l'elenco delle "Specie la cui raccolta, per uso commestibile o officinale, non è soggetta a limitazioni" (Allegato E) e l'elenco delle "Specie vegetali alloctone o aliene, oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione" (Allegato F).
Il primo elemento di novità è rappresentato dal numero di specie inserite rispettivamente negli allegati A e B; i nuovi elenchi individuano 146 specie a protezione rigorosa e 82 specie a raccolta regolamentata. L'incremento rispetto alla norma attuale è dovuto alle nuove conoscenze acquisite in questo settore negli ultimi anni ed alla necessità di recepire le normative internazionali di tutela. L'elaborazione degli elenchi è stata preceduta dalla stesura della nuova lista rossa regionale della flora vascolare rara o in pericolo di estinzione, predisposta sulla base dei criteri scientifici definiti dall'Unione internazionale per la conservazione della natura; le liste rosse non hanno valore normativo cogente, ma costituiscono l'elemento fondamentale per la redazione degli allegati alle leggi di protezione.
Altro elemento di novita è l'allegato C, relativo ai frutti di bosco, che è stato redatto considerando le specie più comunemente raccolte in Valle d'Aosta, escludendo specie a diffusione quasi infestante, quali ad esempio le more. Le quantità di raccolta previste sono tali da permetterne l'uso familiare, un eventuale uso commerciale è consentito previa autorizzazione. Anche in tema di specie vegetali per uso officinale sono state introdotte significative novità. La norma attuale fa riferimento al Regio Decreto n° 772 del 26 maggio 1932, ma molte delle specie contenute in questo elenco non sono considerate officinali dalla tradizione valdostana, alcune sono addirittura altamente tossiche, altre molto comuni e non necessitano di limitazioni alla raccolta per uso familiare, altre ancora non risultano essere presenti nel nostro territorio.
II nuovo allegato D, "Specie per uso officinale a raccolta regolamentata", è stato redatto consultando vari manuali di erboristeria e prendendo in considerazione le specie effettivamente presenti in Valle d'Aosta maggiormente utilizzate con scopi officinali secondo la tradizione e che necessitano di regolamentazione. Sono state eliminate le specie velenose e quelle ampiamente diffuse sul territorio e sono stati inseriti alcuni licheni impiegati nella medicina popolare per le loro proprietà officinali e, in alcuni casi, oggetto di raccolte per la commercializzazione essendo specie importanti per l'industria della cosmesi. Le procedure autorizzative sono state semplificate, la raccolta ad uso familiare è ora libera da autorizzazione, perché le quantità previste permettono l'utilizzo delle specie senza danno per le popolazioni, mentre è ancora soggetta ad autorizzazione l'eventuale raccolta ad uso commerciale, così come previsto attualmente. Inoltre si è passati dal prodotto secco della vecchia legge al prodotto fresco, espresso in grammi, che permette un controllo più facile per il personale preposto.
Per le specie comunemente oggetto di raccolta ad uso commestibile o officinale per tradizione popolare, ampiamente diffuse sul territorio e la cui raccolta non comporta rischio di scomparsa, è stato predisposto l'allegato E (si tratta di malva, tarassaco, luppolo, asparago, primula, eccetera), escludendole da limitazioni di raccolta, eccezion fatta per l'eventuale uso commerciale, sottoposto ad autorizzazione.
Infine l'allegato F riguarda quelle specie non appartenenti alla flora autoctona valdostana, ma introdotte spesso volontariamente dall'uomo, nei parchi o giardini, o inconsapevolmente, particolarmente invasive, che rappresentano un pericolo per l'ecosistema e, in alcuni casi, anche per l'uomo stesso. Si tratta delle cosiddette "specie esotiche" o "neofite", inserite nelle cosiddette "liste nere". L'allegato contiene solamente 3 specie, quelle cioè che possono effettivamente, al momento attuale, creare problemi e che necessitano di eventuali programmi di monitoraggio, eradicazione o contenimento.
Entrando più nel dettaglio, la nuova legge è composta da 15 articoli rispetto ai 29 della precedente.
L'articolo 1 precisa l'oggetto della legge, la tutela della flora spontanea autoctona, comprese le specie di felci, muschi e licheni e, al comma 3, individua gli ambiti di esclusione.
L'articolo 2 contiene le definizioni dei termini e delle classificazioni utilizzati e chiarisce i concetti di flora spontanea, specie vegetale autoctona, specie vegetale alloctona, specie per uso officinale, reintroduzione e introduzione, lista rossa regionale della flora e lista nera.
L'articolo 3 definisce i compiti della Regione per la tutela della flora spontanea autoctona, prevede l'aggiornamento quinquennale della lista rossa regionale, degli elenchi alla legge e la promozione di iniziative divulgative e didattiche.
L'articolo 4 disciplina le specie a protezione rigorosa, prevedendo la raccolta esclusivamente per scopi scientifici; mantiene inoltre il divieto di abbruciamento dei canneti già previsto nella norma in vigore.
L'articolo 5 disciplina le specie a raccolta regolamentata, mantenendo le stesse quantità attuali, pari a 6 steli fioriferi a persona, e i frutti di bosco, la cui raccolta attualmente non è sottoposta ad alcuna regolamentazione, prevedendo, altresì, la raccolta libera per i proprietari dei terreni.
L'articolo 6 è dedicato alle specie per uso officinale a raccolta regolamentata; per la raccolta ad uso commerciale è prevista apposita autorizzazione, così come avviene oggi.
L'articolo 7 rappresenta un'innovazione, in quanto individua specie la cui raccolta ad uso familiare commestibile o officinale non è soggetta a limitazioni.
L'articolo 8 disciplina le modalità di raccolta e trasporto delle specie per le quali, autorizzata la raccolta, viene introdotto il divieto di utilizzo di rastrelli per i frutti di bosco, in quanto danneggiano le piante.
L'articolo 9 prevede il divieto d'introduzione di specie vegetali alloctone negli ambienti naturali, proprio per evitare la propagazione delle specie esotiche invasive dannose per l'ecosistema e disciplina, altresì, le reintroduzioni quali azioni finalizzate alla conservazione della biodiversità.
L'articolo 10 detta disposizioni generali relative alla raccolta delle specie non comprese in alcun allegato; il comma 2 ricorda il consenso alla raccolta da parte del proprietario del terreno, mentre il comma successivo dispone che l'eventuale divieto sia reso conoscibile mediante apposizione di cartelli. Il comma 3 dispone il divieto di commercializzazione per tutte le specie, fatta eccezione per quelle per le quali è prevista la raccolta ad uso commerciale.
L'articolo 11 assegna le funzioni di vigilanza e controllo al Corpo forestale della Valle d'Aosta ed agli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria, mentre l'articolo 12 definisce le sanzioni amministrative da applicare in caso di inosservanza delle disposizioni. La sanzione minima per la raccolta delle specie oggetto di tutela è pari a 10 euro per effetto dell'entrata in vigore della legge 15 luglio 2009, n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", che individua appunto tale somma come importo minimo. Sono stati però previsti degli importi massimi contenuti (30 e 60 euro) che, tenuto conto delle norme sul pagamento in misura ridotta, consentono sanzioni, nel complesso, non eccessivamente onerose.
L'articolo 13 attribuisce alla Giunta regionale il compito di aggiornare con periodicità almeno quinquennale gli allegati alla legge ed il successivo articolo 14 abroga le norme in vigore.
L'articolo 15 reca infine le disposizioni finanziarie.
Grazie.
Président - La discussion générale est ouverte. Si personne ne demande d'intervenir, je ferme la discussion générale.
La parole à l'Assesseur à l'agriculture et aux ressources naturelles, Isabellon.
Isabellon (UV) - Visto l'ampio dibattito, questo dimostra che comunque il lavoro fatto è stato un lavoro unanimemente apprezzato e non posso che ringraziare il Consigliere Bieler che ha rappresentato nella relazione un po' quella che era, da un lato, la necessità di aggiornare una legge ormai datata di 30 anni e alla luce delle nuove normative, sia a livello nazionale che a livello comunitario, per cui è stato un passaggio importante questo.
Sono poi state riconosciute, come evidenziato in relazione, alcune attività che tradizionalmente sono state sempre sviluppate sul nostro territorio, quindi è stata data la possibilità di arrivare ad una semplificazione anche di carattere amministrativo, andando ad eliminare un'autorizzazione per un utilizzo che a livello familiare è sempre stato perpetrato nei tempi. Credo quindi che questo sia sicuramente un aspetto favorevole; lo stesso riconoscimento della possibilità di utilizzo da parte dei proprietari dei terreni per quel che riguarda i frutti di bosco, ad esempio, con una raccolta libera e regolamentata nel momento in cui questo lo desidera. Rimane l'autorizzazione per l'uso commerciale, questo ha delle motivazioni anch'esse facilmente identificabili.
Ringrazio quindi ancora il Consigliere Bieler, per la relazione, e la III Commissione che in quella sede ha esaminato e approvato il testo del disegno di legge. Con questo non ho altro da aggiungere. Grazie.
Président - On peut passer à l'examen article par article.
Je soumets au vote l'article 1er:
Conseillers présents et votants: 33
Pour: 33
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 2:
Conseillers présents et votants: 34
Pour: 34
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Article 3: même résultat. Article 4: même résultat. Article 5: même résultat. Article 6: même résultat. Article 7: même résultat. Article 8: même résultat. Article 9: même résultat. Article 10: même résultat. Article 11: même résultat.
A l'article 12 nous avons l'amendement n° 1 de la IIIe Commission, qui récite:
Emendamento
Al comma 8 dell'articolo 12, le parole: "per uso officinale incluse nell'allegato D" sono sostituite dalle seguenti: "incluse negli allegati D ed E".
Je soumets au vote l'article 12 dans le texte ainsi amendé:
Articolo 12
(Sanzioni)
1. Chiunque raccolga o danneggi le specie di flora spontanea autoctona e le specie di felci, muschi e licheni incluse nell'allegato A è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro pari a euro 20 per ogni stelo fiorifero, fino a un massimo di euro 120.
2. Chiunque estirpi specie di flora spontanea autoctona o specie di felci, muschi e licheni incluse nell'allegato A è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro pari a euro 30 per ogni pianta, fino a un massimo di euro 180.
3. Chiunque violi l'articolo 4, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 300 a euro 1.800, con obbligo di ripristino dell'habitat distrutto.
4. Chiunque violi l'articolo 5, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro pari a euro 10 per ogni stelo fiorifero eccedente il quantitativo consentito, fino a un massimo di euro 60.
5. Chiunque violi l'articolo 5, commi 2 e 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro pari a euro 50, fino a un massimo di euro 300 per ogni 100 grammi eccedenti il quantitativo consentito o una sua frazione non inferiore a 50 grammi.
6. Chiunque estirpi specie di flora spontanea autoctona nonché di felci incluse nell'allegato B è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro pari a euro 10 per ogni pianta, fino a un massimo di euro 60.
7. Chiunque violi l'articolo 6, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro pari a euro 50 per ogni 100 grammi eccedenti il quantitativo consentito per le specie per uso officinale e per ogni 10 grammi eccedenti per i licheni, fino a un massimo di euro 300.
8. Chiunque raccolga ad uso commerciale specie per uso officinale incluse negli allegati D ed E senza la prevista autorizzazione o con modalità difformi da quanto autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 200 a euro 1.200.
9. Chiunque violi l'articolo 8, commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 100 a euro 600.
10. Chiunque violi l'articolo 8, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 50 a euro 300.
11. La mancanza della documentazione giustificativa prevista dall'articolo 8, comma 4, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 50 a euro 300.
12. L'introduzione di specie vegetali alloctone o aliene in ambiente naturale, in violazione dell'articolo 9, comma 1, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 3.000, con obbligo di eradicazione della specie introdotta.
13. Chiunque violi l'articolo 10, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro pari a euro 10 per ogni stelo fiorifero eccedente il quantitativo consentito, fino a un massimo di euro 30.
14. Chiunque violi l'articolo 10, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 500, fino a un massimo di euro 3.000.
15. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge, si osserva quanto disposto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
Conseillers présents et votants: 34
Pour: 34
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Article 13: même résultat. Article 14: même résultat.
A l'article 15 nous avons l'amendement n° 2 de la IIe Commission, qui récite:
Emendamento
L'articolo 15 è sostituto dal seguente:
"Articolo 15
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 144.500 a decorrere dall'anno 2010.
2. Con riferimento al bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009/2011 l'onere di cui al comma 1 trova copertura negli obiettivi programmatici 2.2.1.08 (Parchi, riserve e beni ambientali), per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) ed e), 2.1.6.01 (Consulenze, incarichi e studi), per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), 2.2.1.09 (Ambiente e sviluppo sostenibile), per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), e al finanziamento dell'onere si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nei seguenti obiettivi programmatici:
a) 2.2.1.08 al capitolo 39666 (Spese per interventi concernenti la tutela e la gestione della rete Natura 2000 e della rete ecologica regionale) per annui euro 10.000, al capitolo 39667 (Spese per attività di informazione e sensibilizzazione concernente la tutela e la gestione della rete Natura 2000 e della rete ecologica regionale) per annui euro 10.000, al capitolo 39500 (Spese per l'organizzazione e gestione delle riserve naturali) per annui euro 26.500 e al capitolo 39440 (Spese per interventi per la protezione delle risorse naturali e per la divulgazione della loro conoscenza) per annui euro 77.000;
b) 2.1.6.01 al capitolo 21820 (Spese per incarichi di consulenza e studi) per annui euro 10.000;
c) 2.2.1.09 al capitolo 67390 (Spese per la tutela ed il recupero dell'ambiente, l'educazione, propaganda ed informazione del settore) per annui euro 11.000.
3. Con riferimento al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012 l'onere di cui al comma 1 trova copertura nell'Area omogenea 01.14.02 (Parchi e Riserve naturali), per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) ed e), e nelle Unità Previsionali 01.03.01.13 (Consulenze, studi e collaborazioni tecniche), per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), 01.14.01.10 (Interventi per la tutela, recupero, valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio), per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), e al finanziamento dell'onere si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti nelle seguenti unità previsionali di base:
a) 01.14.02.20 (Investimenti per i Parchi e le Riserve naturali) per annui euro 10.000;
b) 01.14.02.10 (Interventi per la tutela dei Parchi e delle Riserve naturali) per annui euro 113.500;
c) 01.03.01.13 per annui euro 10.000;
d) 01.14.01.10 per annui euro 11.000.
4. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 12 sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.
5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.".
Je soumets au vote l'article 15 comme substitué par l'amendement:
Conseillers présents et votants: 34
Pour: 34
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Annexe A: même résultat. Annexe B: même résultat. Annexe C: même résultat. Annexe D: même résultat. Annexe E: même résultat. Annexe F: même résultat.
La parole au Conseiller Giuseppe Cerise, pour déclaration de vote.
Cerise G. (VdAV-R) - Merci, M. le Président.
Credo che tutti conosciamo l'immenso valore del patrimonio floristico della nostra regione. Credo che questa conoscenza ci debba anche impegnare a tutelare questo patrimonio. Considerata dunque la datazione della legge, ci pareva normale arrivare ad una semplificazione di questo testo legislativo, anche in adeguamento ad una serie di normative in materia. Daremo dunque il nostro sostegno a questo provvedimento legislativo.
Président - Je soumets au vote la loi dans son ensemble:
Conseillers présents et votants: 34
Pour: 34
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Avant de passer au point n° 10 à l'ordre du jour, je vous annonce qu'une proposition de résolution a été déposée de la part du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau.
Est-ce qu'il y a des requêtes sur cette communication? S'il n'y a pas de requêtes, le Conseil prend acte.