Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 788 del 7 ottobre 2009 - Resoconto

OGGETTO N. 788/XIII - Disegno di legge: "Modificazioni alla legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 (Disciplina della professione di guida e di aspirante guida alpina in Valle d'Aosta)".

Articolo 1

(Sostituzione dell'articolo 2)

1. L'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 (Disciplina della professione di guida alpina e di aspirante guida alpina), è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

(Oggetto della professione di guida alpina)

1. È guida alpina chi esercita professionalmente, anche in maniera non continuativa ed esclusiva, le seguenti attività:

a) accompagnamento di persone in escursioni e in ascensioni in ambiente di montagna;

b) accompagnamento di persone in escursioni sciistiche, sci-alpinistiche e in itinerari eli-escursionistici;

c) insegnamento delle tecniche dell'alpinismo, dell'arrampicata su roccia, ghiaccio o struttura artificiale, dello sci-alpinismo e dello sci fuori pista, con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo;

d) allenamento alla pratica anche competitiva delle attività di cui alle lettere a), b) e c).

2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà e, per le escursioni sciistiche, fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere necessario l'uso di tecniche ed attrezzature alpinistiche, è riservato alle guide alpine iscritte all'albo professionale regionale di cui all'articolo 6, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2bis e dalla normativa regionale vigente in materia di esercizio della professione di maestro di sci e di guida escursionistica naturalistica.".

Articolo 2

(Inserimento dell'articolo 2bis)

1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 7/1997, come sostituito dall'articolo 1, è inserito il seguente:

"Articolo 2bis

(Gradi della professione)

1. La professione di guida alpina si articola in due gradi:

a) aspirante guida alpina;

b) guida alpina-maestro di alpinismo.

2. L'aspirante guida alpina deve conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo all'abilitazione tecnica all'esercizio della professione come aspirante guida alpina. In mancanza, decade di diritto dall'iscrizione all'albo professionale regionale di cui all'articolo 6.

3. L'aspirante guida alpina può svolgere le attività di cui all'articolo 2, comma 1, con esclusione di quelle di maggiore impegno, come definite con deliberazione dalla Giunta regionale su proposta dell'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna (UVGAM), che possono essere svolte dall'aspirante guida alpina solo nell'ambito di un gruppo organizzato e condotto da una guida alpina-maestro di alpinismo.".

Articolo 3

(Sostituzione dell'articolo 3)

1. L'articolo 3 della l.r. 7/1997 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

(Specializzazioni)

1. Le guide alpine possono conseguire, a seguito della frequenza di appositi corsi di formazione teorico-pratici e del superamento dei relativi esami organizzati dall'UVGAM o dal Collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida, le seguenti specializzazioni:

a) il torrentismo sportivo, consistente nell'accompagnamento di persone lungo itinerari interessati dalla presenza di torrenti, forre, orridi e simili, per affrontare i quali è necessario l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche, nonché l'insegnamento delle relative tecniche;

b) le altre specializzazioni, come definite dall'articolo 10 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina).

2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è riservato alle guide alpine che hanno conseguito la relativa specializzazione ai sensi del presente articolo.".

Articolo 4

(Inserimento dell'articolo 3bis)

1. Dopo l'articolo 3 della l.r. 7/1997, come sostituito dall'articolo 3, è inserito il seguente:

"Articolo 3bis

(Doveri della guida alpina)

1. Le guide alpine iscritte all'albo professionale regionale di cui all'articolo 6 sono tenute ad esercitare la professione con dignità e correttezza, conformemente alle norme della deontologia professionale. In caso di infortuni in montagna o, comunque, di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, esse sono tenute a prestare la loro opera individualmente o nell'ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.

2. Nello svolgimento della professione, le guide alpine devono tenere un comportamento improntato alla tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché al rispetto delle comunità che vivono e operano in montagna.

3. Le società locali di guide alpine e gli iscritti all'albo professionale regionale di cui all'articolo 6 sono tenuti a segnalare all'UVGAM eventuali situazioni di esercizio abusivo o irregolare della professione.".

Articolo 5

(Inserimento dell'articolo 3ter)

1. Dopo l'articolo 3bis della l.r. 7/1997, come introdotto dall'articolo 4, è inserito il seguente:

"Articolo 3ter

(Divisa professionale)

1. Le guide alpine iscritte all'albo professionale regionale di cui all'articolo 6 devono adottare, nello svolgimento della loro attività, la divisa professionale ufficiale individuata dall'UVGAM.".

Articolo 6

(Sostituzione dell'articolo 4)

1. L'articolo 4 della l.r. 7/1997 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

(Esercizio stabile della professione)

1. È considerato esercizio stabile della professione l'attività svolta dalla guida alpina che offre stabilmente le proprie prestazioni nel territorio regionale.

2. L'esercizio stabile della professione di guida alpina è subordinato all'iscrizione all'albo professionale regionale di cui all'articolo 6.

3. L'iscrizione all'albo professionale regionale di guide alpine in possesso di titoli professionali rilasciati da altri Stati membri dell'Unione europea è subordinata al riconoscimento della qualifica professionale, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del titolo III del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

4. L'esercizio stabile della professione può essere svolto:

a) in forma individuale;

b) nell'ambito di una società locale ai sensi dell'articolo 19;

c) nell'ambito di associazioni o enti costituiti ai sensi dell'articolo 19bis.".

Articolo 7

(Sostituzione dell'articolo 5)

1. L'articolo 5 della l.r. 7/1997 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

(Libera prestazione di servizi)

1. L'esercizio occasionale nel territorio regionale della professione di guida alpina in regime di libera prestazione di servizi da parte di soggetti stabiliti in altri Stati dell'Unione europea è effettuato nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del titolo II del d.lgs. 206/2007.".

Articolo 8

(Modificazioni all'articolo 6)

1. Il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 7/1997 è sostituito dal seguente:

"3. L'iscrizione all'albo ha efficacia triennale ed è rinnovata previa verifica, a cura dell'UVGAM, della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c), e), e h). Il rinnovo è altresì subordinato all'adempimento dell'obbligo di aggiornamento professionale di cui all'articolo 12.".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 7/1997, come sostituito dal comma 1, è aggiunto il seguente:

"3bis. È ammesso il trasferimento su domanda della guida alpina iscritta all'albo di un'altra Regione o Provincia autonoma all'albo professionale regionale, previa verifica, a cura dell'UVGAM, dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere g) e h).".

3. Dopo il comma 3bis dell'articolo 6 della l.r. 7/1997, inserito dal comma 2, è aggiunto il seguente:

"3ter. È ammessa, nel caso in cui la guida alpina intenda esercitare stabilmente la professione nel territorio di più regioni, l'iscrizione in più di un albo, previa verifica, a cura dell'UVGAM, dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere g) e h).".

Articolo 9

(Sostituzione dell'articolo 7)

1. L'articolo 7 della l.r. 7/1997 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

(Iscrizione all'albo professionale regionale)

1. Sono iscritti all'albo professionale regionale i soggetti che ne fanno richiesta all'UVGAM e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea oppure cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea, se soggetto regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato;

b) età minima di 18 anni;

c) non aver subito condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a tre anni per delitto non colposo, non aver subito condanne per delitto contro la moralità pubblica e il buon costume, non essere dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere sottoposto a misure di sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale e non aver subito condanne che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione, salvo che il reato sia estinto o sia intervenuta la riabilitazione;

d) possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado o titolo di studio equipollente conseguito all'estero e riconosciuto ai sensi di legge;

e) idoneità psicofisica all'esercizio della professione, certificata da un medico di sanità pubblica in data non anteriore a tre mesi dalla data della richiesta;

f) abilitazione tecnica conseguita ai sensi dell'articolo 11 o possesso di titolo di abilitazione tecnica riconosciuto dall'Union internationale des associations de guides de montagne (UIAGM) o ai sensi dell'articolo 4, comma 3;

g) conoscenza della lingua italiana e di una lingua di uno Stato membro dell'Unione europea, da accertarsi mediante specifica prova d'esame;

h) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile verso i terzi derivante dallo svolgimento dell'attività, stipulata per somme non inferiori a quelle stabilite dall'UVGAM.

2. Per i cittadini appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione europea, il possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere c) ed e), è comprovato da idonee certificazioni rilasciate dalle autorità competenti dello Stato di origine o di provenienza.".

Articolo 10

(Sostituzione dell'articolo 9)

1. L'articolo 9 della l.r. 7/1997 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

(Sospensione e cancellazione dall'albo professionale regionale)

1. Le guide alpine che hanno perduto uno dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c), e) e h), o che non siano in regola con l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale di cui all'articolo 12 sono sospese dall'albo professionale regionale, fino al riacquisto del requisito o dei requisiti mancanti. La durata della sospensione non può comunque eccedere i tre anni, trascorsi i quali l'UVGAM procede d'ufficio alla cancellazione dell'interessato dall'albo.

2. In caso di cessata attività per anzianità, le guide alpine possono essere iscritte, su richiesta, in una sezione separata dell'albo, fermo restando il divieto dell'esercizio della professione.".

Articolo 11

(Abrogazione dell'articolo 10)

1. L'articolo 10 della l.r. 7/1997 è abrogato.

Articolo 12

(Sostituzione dell'articolo 11)

1. L'articolo 11 della l.r. 7/1997 è sostituito dal seguente:

"Articolo 11

(Abilitazione tecnica all'esercizio della professione)

1. L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione si consegue mediante il superamento dei test tecnico-attitudinali, la frequenza degli appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami, organizzati dall'UVGAM.

2. L'ammissione ai test tecnico-attitudinali, ai corsi teorico-pratici e ai successivi esami è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e). Nel caso di corsi per guida alpina-maestro di alpinismo è altresì richiesto l'effettivo esercizio della professione nel grado di aspirante guida alpina per un periodo non inferiore a due anni.

3. Le attività di insegnamento pratico in occasione dei corsi sono svolte da istruttori tecnici qualificati ai sensi dell'articolo 18 o dell'articolo 7, comma 8, della l. 6/1989.".

Articolo 13

(Modificazioni all'articolo 12)

1. Il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 7/1997 è sostituito dal seguente:

"2. Nel caso di impossibilità di frequenza entro il termine del triennio per causa di forza maggiore, la guida alpina è tenuta a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo e la relativa iscrizione all'albo professionale regionale è prorogata per un periodo massimo di due anni.".

2. Al comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 7/1997, le parole: "di guida alpina" sono sostituite dalle seguenti: "nel grado di guida alpina-maestro di alpinismo".

Articolo 14

(Modificazioni all'articolo 13)

1. Al comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 7/1997, le parole: "autorizzate a norma dell'art. 19" sono soppresse.

2. Il comma 5 dell'articolo 13 della l.r. 7/1997 è abrogato.

Articolo 15

(Modificazioni all'articolo 14)

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 7/1997 è sostituito dal seguente:

"1. Le tariffe per le prestazioni professionali delle guide alpine sono stabilite dall'UVGAM e comunicate alla struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche che ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.".

2. Il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 7/1997 è abrogato.

Articolo 16

(Sostituzione dell'articolo 15)

1. L'articolo 15 della l.r. 7/1997 è sostituito dal seguente:

"Articolo 15

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'esercizio abusivo della professione di guida alpina è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 1.500. In caso di recidiva, la somma minima e quella massima sono raddoppiate.

2. L'irregolare esercizio della professione di guida alpina comporta:

a) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 2.000, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3 e 4;

b) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 100 a euro 1.000, per ogni altra violazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).".

Articolo 17

(Modificazioni all'articolo 17)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 7/1997 è sostituita dalla seguente:

"b) provvedere alla preparazione tecnica, culturale e professionale delle guide alpine organizzando, per conto e d'intesa con la Regione, anche in collaborazione con il Collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida o con altri collegi regionali di cui all'articolo 13 della l. 6/1989, i corsi e gli esami per l'accertamento dell'idoneità tecnica all'esercizio della professione, i corsi di aggiornamento professionale, i corsi per istruttori, nonché i corsi per il conseguimento delle specializzazioni;".

2. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 7/1997 è sostituita dalla seguente:

"g) formulare, su richiesta degli enti pubblici interessati, pareri su questioni riguardanti l'ordinamento della professione di guida alpina, nonché su aspetti concernenti interventi a rifugi alpini, sentieri e percorsi alpini e altre opere di pubblico interesse;".

3. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 7/1997, è aggiunta la seguente:

"ibis) provvedere ad individuare gli elementi base delle polizze di responsabilità civile verso i terzi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale;".

4. Dopo la lettera ibis) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 7/1997, introdotta dal comma 3, è aggiunta la seguente:

"iter) verificare l'adeguatezza delle polizze di responsabilità civile verso i terzi di cui agli articoli 19, comma 5, 19bis, comma 2, e 20, comma 2, lettera cbis), derivanti dallo svolgimento dell'attività.".

Articolo 18

(Sostituzione dell'articolo 18)

1. L'articolo 18 della l.r. 7/1997 è sostituito dal seguente:

"Articolo 18

(Corsi per istruttori)

1. L'UVGAM può organizzare, d'intesa con la struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche, i corsi teorico-pratici e i relativi esami per il rilascio della qualifica di istruttore tecnico, in conformità ai programmi stabiliti dal Collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida.

2. Ai corsi sono ammesse le sole guide alpine-maestri di alpinismo che hanno esercitato la professione per un periodo non inferiore a due anni.

3. Le attività di insegnamento pratico nei corsi sono svolte da istruttori tecnici.".

Articolo 19

(Sostituzione dell'articolo 19)

1. L'articolo 19 della l.r. 7/1997 è sostituito dal seguente:

"Articolo 19

(Società locali)

1. Le società locali organizzano e coordinano il lavoro delle guide alpine ad esse aderenti, in funzione delle esigenze della zona in cui operano.

2. Le società locali esistenti nel territorio regionale svolgono in particolare i seguenti compiti:

a) collaborare con l'UVGAM nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere c), d), e) e g), riguardanti la zona di competenza;

b) collaborare con gli enti turistici locali, con i Comuni e con la Regione per l'organizzazione di manifestazioni sportive e, in generale, di iniziative volte alla promozione della zona di competenza;

c) collaborare con l'UVGAM ai fini della classificazione delle ascensioni effettuabili nella zona di competenza;

d) collaborare con l'UVGAM ai fini della chiodatura e manutenzione delle falesie di mezza montagna nella zona di competenza.

3. Possono aderire ad una società locale le guide alpine esercenti stabilmente nella zona di competenza, iscritte all'albo professionale regionale e che ne accettino lo statuto e i regolamenti. Possono inoltre aderire anche le guide alpine invalide o le guide alpine che hanno cessato l'attività e risultano iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 9, comma 2, residenti in uno dei comuni compresi nella zona di competenza della società locale e che ne accettino lo statuto e i regolamenti.

4. Lo statuto delle società locali individua i comuni compresi nella zona di competenza.

5. Le società locali devono disporre di copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile verso i terzi derivante dallo svolgimento dell'attività, stipulata per somme non inferiori a quelle stabilite dall'UVGAM.".

Articolo 20

(Inserimento dell'articolo 19bis)

1. Dopo l'articolo 19 della l.r. 7/1997, come sostituito dall'articolo 19, è inserito il seguente:

"Articolo 19bis

(Esercizio stabile della professione in forma organizzata)

1. Le guide alpine iscritte all'albo professionale regionale che non fanno parte di una società locale possono esercitare la professione anche nell'ambito di associazioni o altri enti costituiti per organizzare e coordinare il lavoro degli aderenti, in funzione di una più efficiente offerta dei servizi alla clientela.

2. L'esercizio della professione nelle forme di cui al comma 1 è subordinato a copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile verso i terzi derivante dallo svolgimento dell'attività, stipulata per somme non inferiori a quelle stabilite dall'UVGAM.

3. È fatto divieto alle associazioni ed enti di cui al presente articolo di assumere la denominazione di società locale.".

Articolo 21

(Modificazioni all'articolo 20)

1. Alla rubrica e al comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 7/1997, dopo le parole: "scuole di alpinismo" sono inserite le seguenti: "e sci-alpinismo".

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 7/1997, le parole: "a quello delle guide alpine" sono sostituite dalle seguenti: "a quello delle guide alpine-maestri di alpinismo".

3. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 7/1997, le parole: "guida alpina" sono sostituite dalle seguenti: "guida alpina-maestro di alpinismo".

4. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 7/1997, come modificata dal comma 3, è aggiunta la seguente:

"cbis) la scuola dispone di copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile verso i terzi derivante dallo svolgimento dell'attività, stipulata per somme non inferiori a quelle stabilite dall'UVGAM.".

Articolo 22

(Modificazioni all'articolo 26)

1. All'ultimo periodo della lettera a) del comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 7/1997, le parole: "approvati dalla struttura regionale competente in materia di turismo" sono sostituite dalle seguenti: "verificati dalla struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche".

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 7/1997 è sostituita dalla seguente:

"b) concede all'UVGAM, sulla base di un preventivo di spesa verificato dalla struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche, un contributo per l'organizzazione ed attuazione dei corsi ed esami per istruttori, nonché per l'organizzazione dei relativi corsi di aggiornamento. Il contributo è liquidato ad attività conclusa e non può comunque essere superiore al disavanzo finanziario risultante dai rendiconti presentati alla struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche e dalla stessa verificati;".

3. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 7/1997, le parole: "approvato dalla struttura regionale competente in materia di turismo" sono sostituite dalle seguenti: "verificato dalla struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche".

4. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 7/1997, le parole: "approvate dalla struttura regionale competente in materia di turismo" sono sostituite dalle seguenti: "verificate dalla struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche".

5. Al comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 7/1997, le parole: "struttura regionale competente in materia di turismo" sono sostituite dalle seguenti: "struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche".

Articolo 23

(Disposizioni di coordinamento)

1. Alla l.r. 7/1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo della legge, le parole: "e di aspirante guida alpina" sono soppresse;

b) al comma 1 dell'articolo 1, le parole: "e aspirante guida alpina" sono soppresse;

c) al comma 1 dell'articolo 6, le parole: "e aspiranti guide alpine" sono soppresse;

d) al comma 1 dell'articolo 12, le parole: "ed aspiranti guide" sono soppresse;

e) all'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "ed aspiranti guide" sono soppresse;

2) al comma 3, le parole: "e le aspiranti guide" sono soppresse;

f) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera d) del comma 1, le parole: "e aspirante guida" sono soppresse;

2) alle lettere e), f) e i) del comma 1, le parole: "e aspiranti guide" sono soppresse;

g) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 20, le parole: "o aspiranti guide alpine" sono soppresse;

h) all'articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla rubrica, le parole: "e delle aspiranti guide" sono soppresse;

2) al comma 1, le parole: "ed alle aspiranti guide" sono soppresse;

i) al comma 1 dell'articolo 22, le parole: "ed aspiranti guide" sono soppresse;

j) ai commi 2 e 3 dell'articolo 23, le parole: "ed aspiranti guide" sono soppresse;

k) al comma 3 dell'articolo 25, le parole: "o aspirante guida" sono soppresse;

l) al comma 1 dell'articolo 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), le parole: "ed aspiranti guide" sono soppresse;

2) alla lettera f), le parole: "e aspiranti guide" sono soppresse.

Articolo 24

(Disposizioni transitorie)

1. Le guide alpine iscritte all'albo professionale regionale di cui all'articolo 6 della l.r. 7/1997 alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono a costituire o adeguare, entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della medesima, la polizza assicurativa prescritta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h), della l.r. 7/1997, come sostituito dall'articolo 9.

2. Le società locali e le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono a costituire o adeguare, entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della medesima, la polizza assicurativa prescritta, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della l.r. 7/1997, come sostituito dall'articolo 19, e dell'articolo 20, comma 2, lettera cbis), della l.r. 7/1997, inserita dal comma 4 dell'articolo 21.

3. Le associazioni o altri enti costituiti per organizzare e coordinare il lavoro degli aderenti provvedono a costituire o adeguare, entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, la polizza assicurativa prescritta ai sensi dell'articolo 19bis, comma 2, inserito dall'articolo 20.

Président - Je vous rappelle que sur ce projet de loi a été déposé un amendement de la part du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau et du groupe PD.

La parole au rapporteur, Conseiller Agostino.

Agostino (UV) - Merci, M. le Président. Vista l'ora tarda, cercherò di essere più conciso possibile, visto che la relazione è abbastanza lunga, cercherò di tagliare qualcosa. Gentili colleghi, a distanza di oltre dieci anni dall'approvazione della legge regionale 7 marzo 1997: "Disciplina della professione di guida alpina e aspirante guida alpina in Valle d' Aosta", emerge l'opportunità e in parte anche la necessità di introdurre alcune modificazioni alla disciplina regionale in materia. L'esigenza di parziale rinnovamento dell'impianto normativo della legge del 1997 è riconducibile sostanzialmente al soddisfacimento delle seguenti aspettative: rispondere alle istanze dell'organo di autogoverno regionale della professione, ovvero dell'Unione valdostana guide di alta montagna, tendenti ad aggiornare i contenuti della disciplina regionale alla luce dell'evoluzione della professione, delle esigenze di rinnovamento della stessa, dell'esperienza applicativa sinora maturata; adeguare la legge vigente ad alcuni principi e disposizioni derivanti dall'ordinamento comunitario, in particolare per quanto attiene il riconoscimento delle qualifiche professionali dei soggetti provenienti da altri Stati aderenti all'Unione europea ai fini dello svolgimento in forma stabile della professione in Italia, nonché ai fini dell'esercizio della professione in regime di libera prestazione dei servizi.

Le principali modificazioni apportate, in armonia con i criteri citati di adeguamento alle definizioni e disposizioni contenute nella legge quadro nazionale e nella normativa europea, sono state, in sintesi, le seguenti: rispetto all'oggetto della professione di guida alpina, sono stati declinati i contenuti in relazione alle attività che le guide alpine sono chiamate con sempre maggiore frequenza a svolgere per soddisfare le diversificate esigenze della clientela, rappresentate non solo più dalle ascensioni in montagna nel senso tradizionale, ma dal vivere emozioni, sentendosi parte dell'ambiente frequentato e praticando diverse attività sportive: dall'escursione all'arrampicata, allo sci in ambienti quasi per nulla frequentati.

Ancora è previsto il riconoscimento di un'unica professione di guida alpina articolata su due gradi: aspirante guida alpina, guida alpina-maestro di alpinismo, precisando che le aspiranti guide alpine possono esercitare tutte le attività riconducibili alla professione, fatta esclusione per le sole attività di accompagnamento nelle ascensioni di maggiore difficoltà, individuate dall'Unione valdostana guide di alta montagna, per le quali è richiesta comunque la presenza e la conduzione di una guida alpina-maestro di alpinismo.

Nell'ambito delle disposizioni di contenuto generale concernenti tutte le guide alpine sono stati inseriti due nuovi articoli riguardanti rispettivamente le norme generali di comportamento delle guide alpine, i loro doveri (sempre in armonia con la legge quadro nazionale) e l'adozione da parte delle stesse di una divisa professionale ufficiale, individuata dall'Unione valdostana guide di alta montagna, al fine di rendere immediatamente riconoscibile la guida alpina, affermando così un'immagine unitaria legata all'importante ruolo e professionalità che tale figura esprime e che è strettamente connessa all'immagine della Valle d'Aosta, anche ai fini della promozione e del marketing turistico.

Inoltre con riferimento al mutato quadro della disciplina comunitaria, è stato previsto un espresso richiamo alla recente disciplina statale in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, che ha recepito i contenuti della direttiva 2005/36/CE, alle cui disposizioni occorre ora fare rinvio per quanto concerne lo svolgimento in Italia, con carattere di stabilità, della professione da parte di guide alpine in possesso di titoli professionali rilasciati da altri Stati appartenenti all'Unione europea, nonché ai fini del rispetto dei principi comunitari regolanti la libera prestazione di servizi da parte di professionisti migranti.

In relazione all'esercizio stabile della professione, vengono specificate le modalità con le quali essa può essere svolta: forma individuale, nell'ambito di una società locale o, e questa è la novità introdotta dalle modifiche apportate, in forma organizzata, da parte delle guide alpine non facenti parte dell'organico di una società locale, nell'ambito di altre associazioni o enti costituiti per organizzare e coordinare il lavoro degli aderenti, in funzione di un'efficiente offerta dei servizi alla clientela. Viene così favorita la più ampia possibilità di organizzazione collettiva del lavoro, salvaguardando nel contempo la presenza e il ruolo delle società locali attualmente operanti sul territorio.

La direttiva, relativa ai servizi nel mercato interno, intende, infatti, promuovere la qualità dei servizi e stabilire una cooperazione amministrativa effettiva tra gli Stati membri, ponendosi l'obiettivo di semplificare le procedure amministrative preordinate allo svolgimento delle attività contemplate. Il tutto per eliminare ogni sorta di discriminazione e di ingiustificato appesantimento nei confronti dei soggetti che, provenendo da altri Paesi membri, intendano stabilirsi in un diverso Stato membro per esercitare la propria attività ovvero prestare la medesima attività in detto Stato a titolo temporaneo. Alla luce di ciò, il regime di autorizzazione previsto per lo svolgimento della professione di guida alpina non è discriminatorio nei confronti del prestatore proveniente da altri Stati membri, visto che l'iscrizione all'albo professionale regionale non può essere negata per motivi legati alla cittadinanza o alla residenza; mentre il possesso del requisito della capacità tecnica è accertato secondo quanto previsto dalla sopra richiamata direttiva 2005/36/CE, la cui applicazione è espressamente fatta salva; la necessità di iscrizione all'albo professionale regionale, oltre ad essere prevista a livello statale dalla legge 6/1989, è giustificata da un motivo imperativo di interesse generale, rinvenibile nell'esigenza, attraverso la verifica dell'idoneità tecnica dell'interessato, di assicurare la sicurezza dei destinatari dei servizi resi.

Da questo punto di vista, un'importante novità è l'introduzione, ai fini dell'iscrizione all'albo professionale regionale, del riconoscimento del titolo di abilitazione tecnica posseduto da una guida alpina a sua volta riconosciuto dall'Union internationale des associations de guide de montagne, associazione internazionale, fondata nel 1965 dalle guide di alta montagna di Francia, Austria, Svizzera e Valle d'Aosta - va precisato Valle d'Aosta, perché in Italia era la Valle d'Aosta che rappresentava l'Italia -, che raggruppa le associazioni di guide di oltre venti Paesi d'Europa, Asia, America e Oceania e che garantisce l'uniformità e il livello di formazione delle guide alpine abilitate nei Paesi aderenti, in quanto per diventare guida certificata è richiesto un alto livello di competenza, il più elevato esistente, in quattro diverse discipline: roccia, ghiaccio, alpinismo e sci d'alta montagna. Voglio ricordare che la presidenza di questa importante associazione è affidata a turno ogni quattro anni ai quattro Paesi fondatori e cioè Francia, Austria, Svizzera e Valle d'Aosta.

Nell'ottica della tutela del cliente, è stato introdotto l'obbligo a carico sia della singola guida alpina per essere iscritta all'albo professionale regionale, sia alle forme organizzate di esercizio dell'attività (società locali, altri enti o associazioni, scuole di alpinismo e sci-alpinismo) di essere dotati di adeguata copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile verso i terzi derivante dallo svolgimento dell'attività, stipulata coerentemente con gli elementi base e per somme non inferiori a quelle stabilite dall'Unione valdostana guide di alta montagna.

Altre modifiche di carattere più operativo riguardano: relativamente all'esercizio dell'attività di guida alpina da parte di coloro che hanno già acquisito il grado di guida alpina-maestro di alpinismo, in sede di vidimazione annuale del documento di riconoscimento, quindi successivamente alla prima iscrizione nell'albo professionale regionale, è stata introdotta la possibilità che l'idoneità psicofisica sia parziale, consentendo lo svolgimento di determinate attività nell'ambito di tutte quelle esercitabili da una guida alpina e non la totalità, in quanto presente qualche elemento, dal punto di vista sanitario, che riduce, temporaneamente o permanentemente, l'ambito di attività. Tale introduzione è motivata dal fatto che, in relazione all'allungamento della vita media delle persone, all'evoluzione del lavoro e della salute delle persone, nonché al fatto che l'essere guida alpina comporta sempre più, rispetto a quanto avveniva in passato, lo svolgimento di diversificate attività non consistenti unicamente in ascensioni in alta montagna, si amplia la possibilità di mantenere un'attività lavorativa che altrimenti verrebbe totalmente preclusa anche in caso di sopravvenute condizioni di salute che, debitamente certificate da un medico di sanità pubblica, il quale provvederà ad individuare le prescrizioni necessarie o le limitazioni cui la guida alpina-maestro di alpinismo sarà sottoposta... permettano comunque di esercitare delle attività derivanti dalla professione evidentemente consone al proprio stato di salute. Bene mi fermo qui, spero di essere stato esauriente in modo che tutti votino a favore di questa legge modificata ed adeguata al passo con i tempi. Grazie per l'attenzione.

Président - Je vous rappelle que sur ce projet de loi ont été déposés 4 amendements de la part de la IVe Commission et un amendement du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau et du PD.

La discussion générale est ouverte.

La parole au Vice-président Chatrian.

Chatrian (VdAV-R) - Grazie, Presidente. Due considerazioni. Abbiamo votato questo disegno di legge già in Commissione, abbiamo apprezzato la condivisione e il confronto, ma soprattutto lo stimolo che è arrivato dall'associazionismo, dall'Associazione guide di alta montagna. Abbiamo apprezzato soprattutto una delle novità: quella di apportare modifiche nella possibilità di dare forma organizzativa, quindi di creare le condizioni per favorire la più ampia occasione di organizzazione collettiva non solo legata alle società locali, ma dando la possibilità di organizzarsi. Forse potevamo creare le condizioni prima, ma interessante e importante è la condivisione dell'adozione di una divisa professionale come riconoscimento e dal punto di vista di sicurezza sulle nostre montagne e, dal punto di vista professionale, come figura di capacità, di qualità e di conoscenza del nostro territorio montano. Sono questi meccanismi e automatismi che danno carattere operativo, quindi una semplificazione interna e una chiarezza di fondo che va verso quella interessante semplificazione.

Vorrei in itinere a questo disegno di legge rilanciare l'iniziativa che avevamo portato nero su bianco lo scorso anno a dicembre proprio nell'esigenza che percepivamo e percepiamo di una maison de la montagne. A dicembre avevamo presentato una nostra piccola, ma intensa mozione, dove volevamo creare le condizioni o provare per creare le condizioni, sentita la necessità di una sede condivisa da tutte queste associazioni. Oggi quindi andiamo a discutere due rinnovamenti di disegno di legge, dove negli automatismi non sono delle novità; tale tema a noi caro e caro a questo Consiglio, perché era già stato dibattuto da diversi anni, lo rilanciamo con forza; secondo noi, è sempre attuale e cercheremo di portare il nostro apporto.

Président - La parole au Conseiller Lattanzi.

Lattanzi (PdL) - Mi scuso con i colleghi, anche se l'ora è tarda, ma credo che le osservazioni su questa professione siano doverose e dovute in quest'aula trattandosi di quelli che possiamo considerare senza ombra di dubbio gli ambasciatori del nostro turismo. Crediamo che il ruolo delle guide alpine in questa regione che vive e vuol vivere di montagna, che vuol vivere di un certo turismo ecocompatibile, ecologico, sia quello di far amare ai nostri utenti-turisti le nostre montagne, riteniamo che le guide alpine di alta montagna siano forse gli ambasciatori privilegiati a cui dobbiamo porre attenzione.

Diceva il collega Agostino nell'introdurre la relazione che è un atto di aggiornamento della legge, noi aggiungiamo dovuto e doveroso proprio perché le evoluzioni della professione sono state moltissime. Dobbiamo ringraziare l'associazionismo che ha contribuito in maniera importante ad indicare l'indirizzo che la politica doveva tracciare per rendere professionale questa attività sempre più complessa non solo per il multiculturalismo, il multilinguismo, ma per quel ruolo di ambasciatori del turismo valdostano nel mondo e per il mondo. Di questo disegno di legge apprezziamo l'estrema libertà che viene concessa all'associazionismo e all'individuo nell'espletamento della sua professione e all'interno di regole molto precise di iscrizione all'albo, della professionalità riconosciuta e dei criteri di professionalità che si devono dimostrare per poter accedere a questa professione, che è una professione delicata per la materia stessa della sua attività. Un'organizzazione della libertà che purtroppo non abbiamo visto in altri decreti o in altre organizzazioni come ad esempio quella dei maestri di sci su cui torneremo, perché questo sarebbe uno schema perfetto per regolamentare la professione del maestro di sci, che oggi è incatenata da mille lacci e laccioli. In questo caso dobbiamo apprezzare questa legge per l'opportunità che dà ai singoli, alle associazioni e alle organizzazioni locali di potersi esprimere nella loro attività sul territorio e sulle montagne valdostane.

Ci sono i dovuti passaggi per regolamentare l'integrazione delle professioni dei diversi Paesi della Comunità europea; sappiamo che questo è un tema complesso che anche con i maestri di sci abbiamo dovuto più di una volta affrontare. Credo che non siamo ancora riusciti a creare una condizione di oggettiva integrazione, mentre ritengo che con questa legge sulle guide alpine di alta montagna abbiamo trovato una visione e un'indicazione che possano contemplare, da una parte, la necessità di non mettere delle frontiere laddove non ci sono più, ma dall'altra parte di garantire che chi fa tale professione in queste vallate, in queste montagne, che sono le più alte d'Europa, abbia dei criteri di professionalità assolutamente... direbbe l'Assessore: livelli di assistenza minima sociale e assistenziale assolutamente di alto rilievo; questo è quello che apprezziamo in tale cosa che sin da tale legge viene affrontata.

Ci permetterete, dichiarando il nostro voto favorevole al disegno di legge, una battuta sull'assicurazione e sull'obbligo che questa legge dà ai professionisti della montagna di doversi assicurare professionalmente per lo svolgimento della loro attività sia dei danni causati a terzi, sia dei danni causati a sé stessi, quindi una corretta e giusta copertura assicurativa professionale ed extraprofessionale per lo svolgimento della loro attività che nel decreto precedente non abbiamo intravisto. Per la libertà di questo disegno di legge, per l'organizzazione, per la competenza e la professionalità che indica questo disegno di legge quindi daremo senz'altro - con una battuta d'ironia sulla copertura assicurativa - il nostro voto favorevole.

Président - La parole au Conseiller Donzel.

Donzel (PD) - Raccolgo volentieri l'invito del Consigliere Agostino a sostenere questa legge, condivido le considerazioni fatte dai colleghi, regione turistica, regione di montagna, questa è una legge assolutamente importante, ecco il motivo per cui ci esprimiamo con voto favorevole. Ritengo anche che il metodo, quindi una spinta dal basso dell'associazionismo che viene raccolta anche per consentire l'adeguamento normativo europeo, quindi mette insieme anche un percorso corretto di commissione, sia un elemento positivo che va rilevato.

Due ultime battute rapide. Una considerazione sulla questione di attenzione all'insieme di una grande professionalità, quindi per garantire massima sicurezza anche per chi espleta un lavoro in condizioni molto difficili. Anch'io una battuta sulle assicurazioni, per finire in tarda serata, soprattutto l'attenzione anche al turista: una garanzia chiediamo a chi viene in Valle d'Aosta e quindi questo è un obiettivo assolutamente condivisibile, per questo voteremo a favore.

Président - Pas d'autres? Je ferme la discussion générale. On passe à l'examen article par article.

Je soumets au vote l'article 1er:

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 32

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 2:

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 32

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 3:

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 32

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 4:

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 32

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 5:

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 32

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 6:

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 32

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 7:

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 32

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 8:

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 32

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - A l'article 9 nous avons le premier amendement de la IVe Commission et l'amendement de Vallée d'Aoste Vive-Renouveau et du PD et le deuxième amendement de la IVe Commission.

La parole à l'Assesseur au tourisme, aux sports, au commerce et aux transports, Marguerettaz.

Marguerettaz (UV) - Grazie, Presidente. Farò un intervento unico su tutti gli emendamenti senza voler anticipare la presentazione dell'emendamento del gruppo Vallée d'Aoste Vive-Renouveau, solo per dire che l'emendamento n. 1 è frutto del lavoro della commissione, che ringrazio per aver aiutato una definizione che abbiamo condiviso con il collega Lanièce rispetto ai professionisti che sono in grado di fare un certificato, anziché "di sanità pubblica", "della struttura sanitaria dell'Azienda USL territorialmente competente", quindi abbiamo ampliato il numero di soggetti che possono attestare il giusto profilo professionale.

L'emendamento n. 2 della Commissione è quello della vidimazione, quindi dell'appartenenza alla figura di guida anche in presenza di idoneità psicofisiche parziali, quindi, qualora vi siano dei problemi specifici parziali rispetto a questo, c'è la possibilità di mantenere... questa è un'attenzione che può essere vista in altre categorie ed è un'attenzione molto interessante.

Sull'emendamento proposto da Vallée d'Aoste Vive-Renouveau accelera un percorso che avevamo in animo, nel senso che c'era un'attività non disciplinata all'interno della legge, dove avevamo lasciato un margine meno stretto, dove avevamo la presenza dell'italiano, del francese e di una lingua straniera e parallelamente anche con l'Associazione delle guide un percorso dove si andavano a formare le guide, con l'introduzione di una terza lingua. Così come è stato inserito, ci troviamo d'accordo; voteremo questo emendamento e in sintonia con la filosofia di fondo facciamo un'accelerata, ma credo che possa essere condiviso, quindi annunciamo parere favorevole alla proposta.

Président - La parole au Conseiller Louvin.

Louvin (VdAV-R) - Nous ne sommes pas aussi rapides que l'Assesseur dans ses accélérations, mais nous souhaitons préciser que tous les collègues nous pardonnent de prendre deux ou trois minutes pour le faire... la nécessité de ce changement par rapport au texte originaire de la loi. Il n'est pas question ici d'être premiers de la classe et de lever un drapeau de priorité; ici nous sommes sur un terrain: celui des guides de montagne et des moniteurs de ski, dans lequel nous avons une compétence spéciale, qui nous est reconnue par notre Statut, que nous avons défendue - aujourd'hui la Cour constitutionnelle est à l'honneur pour d'autres raisons - à maintes reprises devant la Cour constitutionnelle dans des temps où la compétence régionale était fort contestée et nous sommes même allés devant la Cour constitutionnelle expliquer que pour des raisons de sécurité à l'intérieur de cette région le bilinguisme français-italien avait une nécessité extrême. Or il nous paraît assez surprenant qu'il y ait, par rapport à une discipline générale et par rapport à la catégorie des moniteurs de ski, qui a été rappelée tantôt, comme une sorte de recul, une situation dans laquelle le français soit considéré simplement comme une des langues d'un Etat membre de l'Union européenne et non pas comme la langue ayant parité.

Je n'introduis pas alors un élément de polémique, Assesseur Marguerettaz, mais il ne s'agit pas d'une accélération de parcours, ni d'une philosophie de fond: il s'agit d'un problème constitutionnelle là, d'une nécessité de maintenir sur un pied d'égalité les deux langues jusqu'à ce que nous considérerons les bases de notre Statut comme étant des bases partagées et reconnues. Alors sur cette considération nous avons proposé et nous réjouissons qu'il y ait une acceptation de la part du Gouvernement et de la majorité de venir à une formulation qui nous paraît rejoindre la situation qui est reconnue à l'article 11 de la loi n° 44/1999 pour les moniteurs de ski. Pour les moniteurs de ski il y a une parité totale, il y a l'obligation de vérifier la connaissance des deux langues, comme nous la demandons pour un tas d'autres catégories professionnelles même sur un niveau inférieur, il s'agit ici de maintenir un niveau de parité.

Il y a donc une question de principe qui se double dans le cas des guides de haute montagne et je ne réitérerai pas les appréciations qui sont dues à cette catégorie, mais qui se doublent d'une nécessité d'avoir ici des guides qui soient parfaitement à même de maîtriser les deux langues dans un contexte de proximité, qui le voit tout le temps être d'un côté et de l'autre de la frontière et avoir la nécessité de manier avec les autorités locales et les responsables des différents secours, et cetera, une parfaite aisance dans les deux langues, dans l'intérêt de leurs clients, de leur sécurité et également en tant que porte-parole, ambassadeur, comme vous préférez, d'une professionnalité dont la Vallée d'Aoste peut à juste titre être fière. Nous précisons donc cela par un souci de clarté et par la nécessité, M. le Président du Conseil aussi, d'éviter que l'on arrive à la dernière minute à trouver ce genre de problèmes qui ne sont pas de moindre nature sur notre chemin.

L'inscription en voie d'urgence a peut-être aussi contribué à faire de sorte qu'il n'y ait pas une attention suffisamment large de notre part aussi au moment de la discussion en Commission et nous le regrettons, mais il faut qu'il y ait sur tout le projet de loi un examen préalable de respect des dispositions statutaires notamment dans ce domaine. Je vous demande, et la question sera réitérée par la Ière Commission qui s'est déjà posée la question, qu'il y ait sur tout le projet de loi un filtre, une vérification préalable d'ensemble sur les problèmes majeurs qui peuvent se poser en la matière. En tout cas - et sur cette question merci d'avoir partagé notre souci et de rejoindre la nécessité d'une modification de la loi - nous voterons positivement également les autres amendements sur lesquels nous nous sommes déjà exprimés dans ce même sens en commission.

Président - Je donne lecture de l'amendement n° 1 de la IVe Commission:

Emendamento

Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 7/1997, come sostituito dall'articolo 9, le parole: "di sanità pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "della struttura sanitaria dell'Azienda USL territorialmente competente.".

Je donne lecture de l'amendement présenté par le groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau et par le groupe PD:

Emendamento

Sostituire la lett. g) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 7/1997, come sostituito dall'articolo 9 del d.l., con la seguente formulazione:

"conoscenza delle lingue italiana e francese e di un'altra lingua di uno Stato membro dell'Unione europea, da accertarsi mediante specifica prova d'esame".

Je soumets au vote l'article 9 dans le texte ainsi amendé:

Articolo 9

(Sostituzione dell'articolo 7)

1. L'articolo 7 della l.r. 7/1997 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

(Iscrizione all'albo professionale regionale)

1. Sono iscritti all'albo professionale regionale i soggetti che ne fanno richiesta all'UVGAM e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea oppure cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea, se soggetto regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato;

b) età minima di 18 anni;

c) non aver subito condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a tre anni per delitto non colposo, non aver subito condanne per delitto contro la moralità pubblica e il buon costume, non essere dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere sottoposto a misure di sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale e non aver subito condanne che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione, salvo che il reato sia estinto o sia intervenuta la riabilitazione;

d) possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado o titolo di studio equipollente conseguito all'estero e riconosciuto ai sensi di legge;

e) idoneità psicofisica all'esercizio della professione, certificata da un medico della struttura sanitaria dell'Azienda USL territorialmente competente in data non anteriore a tre mesi dalla data della richiesta;

f) abilitazione tecnica conseguita ai sensi dell'articolo 11 o possesso di titolo di abilitazione tecnica riconosciuto dall'Union internationale des associations de guides de montagne (UIAGM) o ai sensi dell'articolo 4, comma 3;

g) conoscenza delle lingue italiana e francese e di un'altra lingua di uno Stato membro dell'Unione europea, da accertarsi mediante specifica prova d'esame;

h) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile verso i terzi derivante dallo svolgimento dell'attività, stipulata per somme non inferiori a quelle stabilite dall'UVGAM.

2. Per i cittadini appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione europea, il possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere c) ed e), è comprovato da idonee certificazioni rilasciate dalle autorità competenti dello Stato di origine o di provenienza.".

Conseillers présents et votants: 31

Pour: 31

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote le deuxième amendement de la IVe Commission, qui récite:

Emendamento

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

"Articolo 9bis

(Modificazione all'articolo 8)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 7/1997 è aggiunto il seguente:

"2bis. L'UVGAM procede alla vidimazione annuale, relativamente alle guide alpine-maestri di alpinismo, anche in presenza di idoneità psicofisica parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, certificata da un medico della struttura sanitaria dell'Azienda USL territorialmente competente."."

Conseillers présents et votants: 31

Pour: 31

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - A l'article 10 il y a l'amendement n° 3 de la IVe Commission, qui récite:

Emendamento

Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 7/1997, come sostituito dall'articolo 10, dopo le parole: "In caso di" sono inserite le seguenti: "perdita del requisito di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e), o in caso di".

Je soumets au vote l'article 10 dans le texte ainsi amendé:

Articolo 10

(Sostituzione dell'articolo 9)

1. L'articolo 9 della l.r. 7/1997 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

(Sospensione e cancellazione dall'albo professionale regionale)

1. Le guide alpine che hanno perduto uno dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c), e) e h), o che non siano in regola con l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale di cui all'articolo 12 sono sospese dall'albo professionale regionale, fino al riacquisto del requisito o dei requisiti mancanti. La durata della sospensione non può comunque eccedere i tre anni, trascorsi i quali l'UVGAM procede d'ufficio alla cancellazione dell'interessato dall'albo.

2. In caso di perdita del requisito di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e), o in caso di cessata attività per anzianità, le guide alpine possono essere iscritte, su richiesta, in una sezione separata dell'albo, fermo restando il divieto dell'esercizio della professione.".

Conseillers présents et votants: 31

Pour: 31

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 11:

Conseillers présents et votants: 31

Pour: 31

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 12:

Conseillers présents et votants: 31

Pour: 31

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 13:

Conseillers présents et votants: 31

Pour: 31

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 14:

Conseillers présents et votants: 31

Pour: 31

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 15:

Conseillers présents et votants: 31

Pour: 31

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 16:

Conseillers présents et votants: 31

Pour: 31

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 17:

Conseillers présents et votants: 31

Pour: 31

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 18:

Conseillers présents et votants: 31

Pour: 31

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 19:

Conseillers présents et votants: 31

Pour: 31

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 20:

Conseillers présents et votants: 31

Pour: 31

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 21:

Conseillers présents et votants: 31

Pour: 31

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - A l'article 22 il y a l'amendement n° 4 de la IVe Commission, qui récite:

Emendamento

Dopo il comma 4 dell'articolo 22 è inserito il seguente:

"4bis. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 7/1997, le parole: "annue lire 3.000.000 lorde" sono sostituite dalle seguenti: "annui euro 1.549,37 lordi".".

Je soumets au vote l'article 22 dans le texte ainsi amendé:

Articolo 22

(Modificazioni all'articolo 26)

1. All'ultimo periodo della lettera a) del comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 7/1997, le parole: "approvati dalla struttura regionale competente in materia di turismo" sono sostituite dalle seguenti: "verificati dalla struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche".

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 7/1997 è sostituita dalla seguente:

"b) concede all'UVGAM, sulla base di un preventivo di spesa verificato dalla struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche, un contributo per l'organizzazione ed attuazione dei corsi ed esami per istruttori, nonché per l'organizzazione dei relativi corsi di aggiornamento. Il contributo è liquidato ad attività conclusa e non può comunque essere superiore al disavanzo finanziario risultante dai rendiconti presentati alla struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche e dalla stessa verificati;".

3. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 7/1997, le parole: "approvato dalla struttura regionale competente in materia di turismo" sono sostituite dalle seguenti: "verificato dalla struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche".

4. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 7/1997, le parole: "approvate dalla struttura regionale competente in materia di turismo" sono sostituite dalle seguenti: "verificate dalla struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche".

5. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 7/1997, le parole: "annue lire 3.000.000 lorde" sono sostituite dalle seguenti: "annui euro 1.549,37 lordi"."

6. Al comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 7/1997, le parole: "struttura regionale competente in materia di turismo" sono sostituite dalle seguenti: "struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche".

Conseillers présents et votants: 31

Pour: 31

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 23:

Conseillers présents et votants: 31

Pour: 31

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 24:

Conseillers présents et votants: 31

Pour: 31

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote la loi dans son ensemble:

Conseillers présents et votants: 31

Pour: 31

Le Conseil approuve à l'unanimité.