Oggetto del Consiglio n. 599 del 10 giugno 2009 - Resoconto
OGGETTO N. 599/XIII - Disegno di legge: "Modificazioni alla legge regionale 17 aprile 2007, n. 6 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale)".
Articolo 1
(Modificazione all'articolo 1)
1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 17 aprile 2007, n. 6 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale), le parole: "ed in conformità a quanto stabilito dall'articolo 117, comma nono, della Costituzione, e alla relativa normativa statale di attuazione" sono soppresse.
Articolo 2
(Modificazioni all'articolo 2)
1. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 6/2007 è sostituito dal seguente:
"2. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, opera in conformità al protocollo di intesa del 18 dicembre 2008 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dello sviluppo economico, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di rapporti internazionali, attuando iniziative, progettate e realizzate anche in collaborazione con altri enti territoriali o con soggetti, statali e internazionali, nei seguenti ambiti di intervento:
a) cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione, nell'ambito delle aree geografiche e dei settori d'intervento individuati dal Ministero degli affari esteri con propri atti di indirizzo e programmazione;
b) educazione, formazione e studio.".
2. Il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 6/2007 è abrogato.
Articolo 3
(Sostituzione dell'articolo 3)
1. L'articolo 3 della l.r. 6/2007 è sostituito dal seguente:
"Articolo 3
(Forme di collaborazione per la cooperazione allo sviluppo e per la solidarietà internazionale)
1. Nel quadro dei principi di cui all'articolo 2, la Regione sostiene la partecipazione alle iniziative di cui alla presente legge di:
a) enti locali e loro forme associative;
b) organizzazioni non governative (ONG), organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), organizzazioni di volontariato, cooperative sociali e associazioni di promozione sociale che:
1) abbiano tra i propri fini statutari quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo o di solidarietà internazionale;
2) non perseguano finalità di lucro e abbiano l'obbligo di destinare i proventi delle loro attività, compresi quelli derivanti da attività commerciali accessorie ovvero da altre forme di autofinanziamento, alle finalità statutarie;
3) documentino almeno un biennio di esperienza diretta, nell'ambito del territorio regionale, in attività di cooperazione allo sviluppo o di solidarietà internazionale.
2. La Regione promuove, in particolare, le iniziative attuate con la partecipazione dei seguenti soggetti:
a) Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste, istituzioni scolastiche, istituti di formazione accreditati in conformità alla normativa regionale in materia, istituti di ricerca e fondazioni;
b) imprese, cooperative, enti bilaterali e istituti di credito operanti in Valle d'Aosta;
c) Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales-Camera valdostana delle imprese e delle professioni.".
Articolo 4
(Modificazione all'articolo 5)
1. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 6/2007, le parole: "lettera c)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera b)".
Articolo 5
(Sostituzione dell'articolo 7)
1. L'articolo 7 della l.r. 6/2007 è sostituito dal seguente:
"Articolo 7
(Programmazione)
1. In occasione della presentazione del bilancio di previsione, la Giunta regionale adotta e trasmette al Consiglio regionale, sentito il Comitato di cui all'articolo 8, una relazione sulle attività svolte ai sensi della presente legge.
2. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione, sentiti il Comitato di cui all'articolo 8 e la Commissione consiliare competente:
a) le priorità, i criteri e le modalità di sostegno alle iniziative attuate ai sensi dell'articolo 2, comma 2;
b) le modalità di presentazione delle iniziative;
c) le forme di valutazione e di monitoraggio delle iniziative.
3. La Regione provvede agli adempimenti previsti dal protocollo di intesa di cui all'articolo 2, comma 2.".
Articolo 6
(Modificazioni all'articolo 8)
1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 6/2007, le parole: "lettera c)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera b)".
2. La lettera a) del comma 7 dell'articolo 8 della l.r. 6/2007 è sostituita dalla seguente:
"a) esprime i pareri di cui all'articolo 7, commi 1 e 2;".
3. La lettera b) del comma 7 dell'articolo 8 della l.r. 6/2007 è abrogata.
Articolo 7
(Disposizione finale)
1. La Giunta regionale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 2, come sostituito dall'articolo 5, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Presidente - Il disegno di legge ha avuto parere favorevole all'unanimità della I Commissione e parere favorevole del Consiglio permanente degli enti locali. È stato presentato un emendamento dal Presidente della Regione.
La parola alla relatrice, la Consigliera Segretaria Emily Rini.
Rini (UV) - Merci, M. le Président. La cooperazione italiana con i Paesi in via di sviluppo è regolata a livello statale dalla legge n. 49/1987: "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo", che alla fine degli anni '80 ha portato al riordino complessivo della materia a seguito della crescita qualitativa e quantitativa delle iniziative italiane di aiuto allo sviluppo nelle diverse aree geografiche del mondo. In coerenza con la legge n. 49/1987, la Regione autonoma Valle d'Aosta si è dotata nel 1990 di una propria legge regionale in materia di cooperazione: la legge n. 44/1990, recante interventi regionali di cooperazione e solidarietà con i Paesi in via di sviluppo.
La riforma del titolo V della Costituzione con la legge costituzionale n. 3/2001 e il conseguente mutamento nel quadro istituzionale dei rapporti e delle competenze dello Stato e delle Regioni e, dall'altra, l'esigenza di migliorare l'operatività e l'efficacia delle attività di cooperazione allo sviluppo hanno aperto il dibattito sia in ambito statale, sia in ambito regionale in merito all'aggiornamento della legislazione di riferimento. A livello statale i diversi tentativi di riforma della legge n. 49/1987 non hanno per ora trovato esito positivo. L'ultima iniziativa in tal senso: il disegno di legge delega approvato nel 2007 con il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni, ha interrotto il suo iter parlamentare con la fine della XV legislatura.
A livello regionale la Valle d'Aosta e altre Regioni e Province autonome hanno cercato negli ultimi anni di aggiornare la propria legislazione in materia per migliorare l'efficacia e la portata delle iniziative di cooperazione allo sviluppo. A tal fine questo Consiglio regionale ha approvato il 17 aprile 2007 la legge regionale n. 6, recante: "Nuove disposizioni in materia di interventi regionali di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale", che, pur in assenza della riforma della legge statale di riferimento, intendeva riconoscere e regolamentare a livello regionale il modello della cooperazione decentrata e l'incentivazione di una più ampia partecipazione delle istituzioni locali e della società civile valdostana negli interventi di solidarietà internazionale. Come è noto, la legge regionale n. 6 è stata però oggetto di giudizio di legittimità costituzionale, promossa dal Governo, e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 285/2008, che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 2, comma 2, lettere a) e c), 4 e 6. È opportuno ricordare, in sintesi, che la Corte costituzionale confermando il proprio orientamento espresso nei confronti di analoghe leggi regionali della Regione Calabria e della Provincia autonomia di Trento, ha affermato che le iniziative di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c) della legge, vale a dire la cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione, nonché le emergenze straordinarie di carattere umanitario, entrando nella materia della cooperazione internazionale, autorizzano e disciplinano attività di politica estera di competenza statale e come tali sono ritenute illegittime. Di conseguenza il vasto ambito di iniziative di cooperazione internazionale, nonché quelle straordinarie di carattere umanitario, disciplinate dagli articoli 4 e 6 della legge regionale n. 6/2007 sono stati censurati dalla Corte, rimanendo quindi in vigore solo le attività di educazione, formazione e studio, da attuarsi sul territorio regionale, previsti dall'articolo 5 della legge. Al fine dunque di poter attivare di nuovo iniziative di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, di fatto bloccate dalla sentenza della Corte costituzionale del 2008, è stato presentato dalla Giunta regionale in data 28 aprile un disegno di legge all'attenzione di questo Consiglio, che interviene su alcune disposizioni della legge regionale n. 6/2007, al fine di apportare le modificazioni necessarie a seguito delle censure espresse dalla Corte costituzionale. L'obiettivo del disegno di legge è di ridefinire la disciplina degli interventi regionali in materia di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, tenendo conto dei margini di intervento possibili alla luce della normativa statale di riferimento e soprattutto dal pronunciamento della Corte costituzionale.
Il disegno di legge interviene con delle modifiche puntuali, che interessano principalmente l'articolo 1, in cui viene eliminato il riferimento all'articolo 117, comma 9, della Costituzione, al fine di evitare dubbi interpretativi rispetto all'effettiva portata dell'attività di cooperazione allo sviluppo da parte della Regione; l'articolo 2, in cui viene inserito il richiamo al protocollo di intesa del 18 dicembre 2008 fra il Governo e le Regioni e Province autonome in materia di rapporti internazionali che, con riferimento specifico al tema della cooperazione decentrata, ha fra le sue finalità quelle di evitare ulteriori contenziosi fra lo Stato e gli enti territoriali, fornendo delle linee di condotta condivise. In particolare, il protocollo di intesa prevede all'articolo 2 che il Ministero degli affari esteri definisca le finalità e gli indirizzi della politica di cooperazione allo sviluppo e stabilisce altresì che le Regioni e le Province autonome comunichino al Ministero degli affari esteri la programmazione dei loro interventi di cooperazione decentrata, di modo che lo Stato possa essere informato sulle iniziative delle Regioni in materia di cooperazione. L'articolo 3 è sostituito da un nuovo articolo, che evidenza, al fine dell'attuazione della legge, il sostegno della Regione alle iniziative promosse dagli enti locali, dalle organizzazioni non governative ONLUS e altre organizzazioni di volontariato e promozione sociale, con un'attenzione particolare alle iniziative che prevedono la partecipazione anche di altri soggetti della società valdostana, quali l'Università della Valle d'Aosta, le istituzioni scolastiche, le imprese valdostane e la Chambre des entreprises et des activités libérales. L'articolo 7, infine, relativo alla programmazione regionale, è anch'esso sostituito interamente con un nuovo articolo, la nuova formulazione tiene conto dell'accento particolare posto nella sentenza della Corte costituzionale sull'invasività nella competenza statale delle norme che prevedono in capo alla Regione il potere di determinazione degli obiettivi e dei destinatari degli interventi. L'articolo dispone quindi la presentazione al Consiglio regionale di una relazione annuale sulle attività svolte ai sensi della legge, prevede poi che la Giunta regionale provveda con propria deliberazione, sentiti il Comitato regionale per la cooperazione e la solidarietà internazionale e la Commissione competente, a definire le modalità di attuazione della legge, richiama infine gli adempimenti previsti dal protocollo di intesa del 18 dicembre 2008 per quanto riguarda i flussi di comunicazione fra la Regione e il Ministero degli affari esteri.
Presidente - Dichiaro aperta la discussione generale.
La parola al Consigliere Giuseppe Cerise.
Cerise G. (VdAV-R) - Merci, M. le Président. Noi al mese di febbraio avevamo presentato un'interpellanza riguardo a questa legge, perché credevamo opportuno andare a rimuovere quei vizi di legittimità che erano stati impugnati dal Governo. Oggi ci fa piacere che questo testo di modifica alla legge del 2007 sia portato all'esame del Consiglio; di conseguenza, non ho nessun dubbio che potrà avere il consenso unanime di questa Assemblea e questa legge potrà nuovamente operare. Non possiamo però non sottolineare il fatto che la legge del 2007 aveva delle potenzialità sicuramente diverse, queste vengono a mancare non per colpa della volontà né della Giunta che ha predisposto il testo di modifica, neppure di questo Consiglio. Non possiamo però esimerci da fare una considerazione: credo che il fatto che il Governo abbia impugnato questa legge, ravvisando che andava a ledere le sue competenze in politica estera, sia abbastanza ridicolo, perché non vedevo sicuramente nessuna volontà in questa legge di andare a violare o ad occupare le competenze dello Stato in materia di politica estera, anzi avrebbe dovuto prendere come esempio la Valle d'Aosta e sollecitare le altre Regioni ad agire in questo senso, perché credo che solamente un sistema di cooperazione ben organizzato possa dare delle risposte concrete ad una serie di problemi. Ritengo che la globalizzazione che si auspicava possa essere quello strumento di far partecipare ai benefici dell'integrazione economia a livello mondiale sia i Paesi poveri, sia i Paesi ricchi, si è al contrario rilevato un sistema perverso che ha prodotto dei vincenti e dei perdenti, è inutile sottolineare che anche in questo caso i perdenti sono stati i Paesi poveri. Inevitabilmente ci vedremo sempre più confrontati ad una pressione migratoria proveniente dai Paesi sottosviluppati, che credo sarà sicuramente in progressivo aumento in futuro. Credo che questo problema non possa essere risolto con il fatto di respingere qualche barcone della disperazione in campagna elettorale. Ritengo che basare la ricerca del consenso sulla disgrazia, sulla pelle dei disgraziati non sia una cosa edificante, fra l'altro provvedimenti che poi hanno raccolto giustamente lo sdegno della comunità internazionale.
Crediamo che qui ci debbano essere degli interventi che devono dare delle risposte concrete, di conseguenza sia necessario agire su due fronti: uno, quello di favorire l'integrazione per coloro che sono qua e non solo nel nostro Paese, ma nell'Europa in generale, di cui anche le attività produttive, le imprese ormai non possono farne a meno, c'è necessità di manodopera. Noi dobbiamo favorire in questo senso l'integrazione, ma attivare anche delle politiche per creare delle condizioni di vita accettabili affinché queste persone non siano costrette ad abbandonare il loro Paese per venire da noi. Se ci sarà la buona volontà... rivolgo un invito anche al Presidente all'interno della Conferenza dei Presidenti di sollecitare il Governo su questo contesto per riuscire ad incentivare anche altre Regioni, perché una presenza capillare di persone che possono essere sensibili al problema della cooperazione può aiutare a contenere questo fenomeno. Noi voteremo convinti tale proposta di legge. Grazie.
Presidente - La parola al Consigliere Rigo.
Rigo (PD) - Grazie, Presidente. Come sappiamo, come già è stato ricordato, la Regione Valle d'Aosta da molti anni si è dotata di una legge regionale: la n. 44 del luglio 1990, in materia di interventi di cooperazione e solidarietà con i Paesi in via di sviluppo, collegata alla legge 26 febbraio 1987 n. 49, che disciplina la cooperazione dell'Italia con questi Paesi, come ha correttamente ricordato la relatrice collega Rini. Nel corso della precedente legislatura la Regione ha provveduto a rivisitare in modo innovativo la legge n. 44, ma il Governo, come hanno ricordato tutti, l'ha impugnata innanzi alla Corte costituzionale ritenendo che la competenza in materia di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo sia demandata esclusivamente allo Stato. In questi anni di attesa l'assenza di riferimenti normativi certi a livello regionale ha creato notevoli problemi, incertezze, difficoltà, smarrimento anche per tutti quei soggetti, e non sono pochi in Valle d'Aosta, che operano a favore dei Paesi in via di sviluppo e che hanno comunque, lo voglio ricordare qui, continuato ad assicurare con il loro lavoro, con le loro risorse gli interventi di cooperazione. Questo disegno di legge cerca di superare le illegittimità costituzionali sancite dalla Corte e interviene in modo da riavviare quella positiva attività che nel corso degli anni si era sviluppata all'interno della Regione attraverso il costruttivo confronto fra i diversi rappresentanti del Comitato previsto dalla legge regionale 17 aprile 2007 n. 6: le nuove disposizioni - appunto - in materia di interventi regionali di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale. Ecco a noi sembra importante che dopo questa lunga inoperatività il provvedimento in discussione oggi, intervenendo a modificare l'impianto della legge vigente, si ponga l'obiettivo di ridefinire la materia confermando in modo forte l'impegno della Regione nel settore della cooperazione e lo sviluppo, senza sovrapporsi alle competenze dello Stato, e quindi un suggerimento: considerato il modo con cui è stato scritto il provvedimento, che ha dovuto giustamente tenere conto di tutte le osservazioni avanzate, sarebbe auspicabile la predisposizione di un unico testo coordinato.
Il nostro giudizio politico complessivo è legato al fatto che in un momento in cui gli aiuti alla cooperazione internazionale - anche qui lo voglio ricordare... -: quella per intenderci che viene sostenuta dallo Stato a favore delle ONG che operano nei cosiddetti "Paesi in via di sviluppo", sono stati ulteriormente tagliati ed è previsto per il 2009 un importo pari ad un misero 0,13 del PIL, contro l'impegno avanzato dal Governo di portare questi aiuti almeno allo 0,70, è importante questo provvedimento perché fa ripartire la cooperazione decentrata: quella che regolamenta la cooperazione internazionale che viene coordinata dalle Regioni, sbloccando così i finanziamenti pari a 250mila euro previsti dal bilancio regionale per l'anno in corso. Il disegno di legge prevede inoltre una maggiore presa in carico di questa importante funzione civile di aiuto sociale, come viene chiamata, verso le popolazioni del mondo più in difficoltà e l'allargamento anche dei soggetti coinvolti. Viene infatti prevista la possibilità di un coordinamento e di una concertazione degli interventi di cooperazione tra i soggetti istituzionali: Regione, Comuni, altri attori diversi quali la Camera valdostana delle imprese e delle professioni o anche l'Università della Valle d'Aosta e tutto il mondo delle ONG e delle ONLUS. In questo modo a noi pare venga valorizzata l'impostazione consolidata in questi ultimi decenni in due filoni di aiuti ai Paesi in via di sviluppo: il primo, tra i soggetti che hanno ruoli istituzionali e che possono intervenire direttamente secondo principi universalmente condivisi o indirettamente sostenendo le ONG e le ONLUS, che agiscono nell'ambito delle stesse istituzioni, portando avanti progetti a favore di altre istituzioni di questi Paesi; oppure il secondo, nella logica del modello di aiuti definito "People to people", consiste nel valorizzare in questo mondo globale gli aiuti direttamente realizzati fra le formazioni sociali appartenenti alle comunità dei Paesi ricchi con analoghe formazioni sociali presenti nei Paesi di sviluppo. Si tratta in particolare di micro-realizzazioni, che però hanno un impatto e un'efficacia risultata negli ultimi decenni fra le più virtuose.
Il giudizio quindi del gruppo Partito Democratico è positivo, anche per il confronto che la struttura della Presidenza ha sostenuto con le organizzazioni di volontariato, le ONG e i soggetti interessati in Valle d'Aosta alla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.
Presidente - La parola al Consigliere Caveri.
Caveri (UV) - Molto brevemente per dire che questo provvedimento è naturalmente indispensabile per adeguarsi a quanto prescritto dalla Corte costituzionale, pena la rinuncia a fare degli interventi in un settore assolutamente importante.
Vorrei cogliere l'occasione però per fare due osservazioni: la prima per ricordare un grande valdostano, il prof. Giuseppe Morosini, che molti di noi hanno conosciuto, che è stato professore di "Storia dell'Africa" e di "Sociologia dei Paesi in via di sviluppo" all'Università di Torino, che per molti anni predicò in molti posti, anche con azioni personali in diversi Paesi africani, la necessità di essere latori di un modo intelligente di fare cooperazione con i Paesi del Terzo mondo e di quello che oggi viene definito il Quarto mondo. Perché è indubbio, come ricordava un collega poco fa, che alcuni fenomeni migratori di massa possono essere limitati laddove devono essere limitati o regolamentati solo immaginando di riportare un minimo di benessere e anche un minimo di democrazia a Paesi che invece, specie in questo momento di crisi economica mondiale, rischiano di sprofondare ulteriormente, perché un intero continente come il continente africano sta soffrendo più di altre zone del mondo di una situazione in cui, "stringendo la cinghia" i Paesi occidentali per ovvia determinazione, si arriva anche ad una sorta di rinuncia nei confronti degli interventi nei Paesi che hanno bisogno, a questo punto innescando ovviamente uno spostamento che potrebbe essere anche epocale delle popolazioni dei Paesi più poveri e anche meno democratici, perché credo che le due cose si colleghino.
Vorrei aggiungere che gli esiti che discutiamo oggi, ossia un sostanziale restringimento delle competenze regionali in materia di cooperazione e sviluppo, malgrado una legge avanzatissima che fu votata da questo Consiglio, sono dovuti ad una cattiva interpretazione della Corte costituzionale, che, prendendo spunto dalla riforma costituzionale del 2001 in materia di politica estera, ha ritenuto... devo dire che la prima sentenza fu quella della Provincia di Trento e questo Consiglio decise all'epoca di insistere, ritenendo che vi potesse essere una speranza che la Corte costituzionale potesse, in un tema così delicato, se non mutare giurisprudenza, nuancer il proprio intervento, che invece era stato fatto con la scimitarra per quel che riguardava la legge della Provincia di Trento. In realtà, purtroppo, c'è stata una riproposizione esatta della sentenza di allora e questo è molto negativo e, a mio avviso, è foriero anche di una richiesta che le Regioni hanno più volte avanzato: che almeno con legge ordinaria si vadano ad aprire degli spazi, che altrimenti consentiranno a noi una cooperazione solo nel solco della cooperazione voluta dal Ministero degli affari esteri, il quale è stato in questo settore come in altri settori geloso conservatore di prerogative statali anche in materie come queste, che invece da moltissimo tempo sono percorse da una Regione come la nostra come un elemento di arricchimento. È una politica estera sui generis, perché è una politica estera basata su affinità, su approfondimento di tematiche, penso cosa abbia significato talvolta anche una cooperazione piccola... la costruzione di un caseificio in Tibet, è una cosa che detta così fa sorridere, è stato un intervento relativamente parco, però, laddove popolazioni come le popolazioni tibetane sono oggi sradicate da un tipo di allevamento tradizionale, che è basato sullo yak... che poi in realtà è il maschio che non mi ricordo più come si chiama... l'equivalente della mucca... dello yak... è chiaro che quello era un intervento che aveva una sua logica voluta fra l'altro dai veterinari della Valle d'Aosta. Oggi è possibile che un intervento di questo genere il Ministero lo possa mettere in discussione per questioni di real politik legate ai rapporti con la Cina. È chiaro che questa legge non si poteva che fare per evitare che queste somme importanti per le ONG valdostane, che veicolano mille speranze nei Paesi del terzo e del quarto mondo attraverso i loro interventi, finanziati in parte dalla Regione... quindi non si poteva fare altrimenti. In questa occasione però non si può non rimarcare un dispiacere: che in questo caso la Corte costituzionale abbia posto un confine fra quanto legittimo e quanto non legittimo sicuramente a sfavore della nostra autonomia speciale.
Presidente - Se non vi sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione generale.
La parola al Presidente della Regione, Rollandin.
Rollandin (UV) - Grazie, Presidente. Credo che, oltre a ringraziare la relatrice Rini per aver illustrato i contenuti del disegno di legge e i colleghi che hanno voluto evidenziare come questo testo... che sicuramente non è quello a suo tempo approvato, il quale era - lo condivido - molto innovativo... che questo sia un po' il risultato di una mediazione necessaria per venire incontro ad un'interpretazione con delle motivazioni che, se possono essere capite, sicuramente non sono condivisibili dal punto di vista dello spirito della legge regionale n. 44.
Fatto salvo il discorso che anche le altre Regioni a livello di Conferenza Stato-Regioni... nel solco di quello già precedentemente fatto, si andava a richiedere una modifica della n. 49, proprio per non dare lo spunto alla Corte di intervenire, anche se nelle competenze... però se vi fosse già una legge ordinaria che "modifica il tiro", sarebbe possibile intervenire a livello di norme con una possibilità operativa maggiore. È già stato ricordato l'iter, su cui non torno. Voglio solo dire che le sollecitazioni per arrivare ad una mediazione erano state diverse, proprio per evitare che a causa di questo contenzioso si fosse impossibilitati ad utilizzare anche i fondi esistenti nel bilancio. Ricordo che con il Ministero degli affari esteri oggi stesso era in corso una riunione, io ho giustificato la mia non partecipazione in quanto c'era all'attenzione del Consiglio un disegno di legge che andava nella direzione di intervenire nell'ambito di uno dei temi che era oggetto di questo incontro con le Regioni: proprio la collaborazione con i Paesi in via di sviluppo. Il tema sostanziale che è stato oggetto di interesse, di dibattito e di approfondimento con il Ministero è stato soprattutto la necesità di un coordinamento per evitare che vi fosse la possibilità di prevedere interventi in Paesi belligeranti, perché la preoccupazione di fondo è quella che purtroppo nel passato non tanto remoto molti dei fondi dati a livello nazionale e internazionale, invece di essere utilizzati per uscire dalla povertà, per andare nei settori agricoli e nei settori produttivi, sono finiti drammaticamente nell'acquisto di armi, nell'armamento di tribù che di volta in volta hanno creato le premesse per vedere lo scenario che ancora oggi è all'attenzione di tutti. Oggi stesso vediamo che scenari di guerra in Africa, per dire il continente più martoriato, sono all'attenzione, ormai la cronaca non è più nemmeno tale, perché non fa più nemmeno notizia in quanto purtroppo le morti solo ogni tanto si vedono riportate su "Le Monde", perché l'attenzione della Francia nei confronti di questi Paesi è più collegata per ragioni di politica estera. Sostanzialmente però la difficoltà era quella di far capire che il nostro interesse non era certo di andare con interventi massicce in zone belligeranti, il nostro intento era andare a sostenere azioni culturali, vuoi una scuola, vuoi un ospedale, vuoi un caseificio o attività che vadano nella direzione di sostenere quel minimo di attività che vanno a dare un segnale tangibile della possibilità di operare in questi Paesi, venendo incontro a quello che sollevava il collega Cerise: la possibile azione vera per evitare le immigrazioni. È un tassello, ma va nella direzione giusta: di dare la possibilità di rimanere nel proprio Paese e sviluppare le potenzialità esistenti nei vari Paesi, questo è un aspetto che sicuramente deve essere rimarcato e su cui vogliamo riportare l'attenzione anche oggi. Non credo di dover aggiungere molto a quanto molto meglio di me hanno fatto i colleghi, nel senso che questa legge era attesa proprio per evitare che si perdessero i fondi o non si potessero utilizzare i fondi che erano messi a disposizione del bilancio.
Voglio anche sottolineare che nel contempo, proprio per accorciare i tempi, anche su indicazione del collega Rigo, abbiamo messo in piedi le procedure per ricreare lo strumento di base per la valutazione, quindi le nomine del Comitato che poi dovrà dare gli indirizzi. Questo, per fortuna, sarà chiuso fra qualche giorno per cui avremo la contemporaneità della legge approvata e la possibilità di essere subito operativi e andare a dare delle indicazioni che possano rendere pratico lo strumento che oggi è alla vostra attenzione.
Ringrazio ancora i colleghi e spero che vi sia nel più breve tempo un cambiamento di indirizzo a livello nazionale, per evitare che vi siano delle "strozzature" nell'ambito degli interventi che possono essere fatti a livello regionale. Grazie.
Presidente - Passiamo all'esame dell'articolato.
Pongo in votazione l'articolo 1:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 4:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 5:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 6:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 7:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - L'articolo 8 viene introdotto con l'emendamento presentato dal Presidente della Regione, che recita:
Emendamento
Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:
"Articolo 8
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.".
Lo pongo in votazione:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità.
