Oggetto del Consiglio n. 14 del 10 gennaio 1980 - Verbale

OGGETTO N. 14/80 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "INQUADRAMENTO NEL RUOLO REGIONALE DEL PERSONALE GIÀ DIPENDENTE DALL'ENTE NAZIONALE PER L'ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI DEL COMMERCIO (E.N.A.L.C.)".

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Inquadramento nel ruolo regionale del personale già dipendente dall'Ente Nazionale per l'Addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.)", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:

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L'articolo 17 della legge 16 maggio 1978, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, prevede, tra l'altro, il trasferimento alla Regione del personale in servizio, alla data di entrata in vigore della legge stessa, presso la sede periferica dell'Ente nazionale addestramento lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.), sita in Valle d'Aosta, previa emissione di apposito decreto del Ministro del Tesoro.

Presso la sede E.N.A.L.C. di Aosta, alla data del 7 giugno 1978, prestavano, e prestano tutt'ora, servizio sei dipendenti con le seguenti qualifiche:

1 settore di centro;

1 insegnanti;

1 vice segretario;

1 istruttore;

1 inserviente.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1979 vennero disposti i trasferimenti del personale di cui si tratta alla Regione Valle d'Aosta con decorrenza dal 1 luglio 1978.

Allo scopo di rendere operanti i trasferimenti è necessaria una apposita legge regionale che istituisca i relativi posti di organico e disponga l'inquadramento del personale nei posti stessi.

Il disegno di legge che si sottopone all'approvazione del Consiglio regionale prevede l'istituzione di un ruolo speciale ad esaurimento per l'inquadramento, con decorrenza dal 1 luglio 1978, del personale in parola (artt. 1 e 2).

Il ruolo speciale consiste in sei posti, corrispondenti al numero dei dipendenti trasferiti.

In ottemperanza al disposto del terzo comma dell'articolo 17 della legge di attuazione dello Statuto speciale, al personale trasferito è riconosciuta per intero l'anzianità di servizio maturata presso l'ente di provenienza, con rapporto a tempo indeterminato, agli effetti giuridici ed economici. Il servizio reso con rapporto a tempo determinato (corrispondente al servizio non di ruolo) è riconosciuto nella misura dell'80%, esclusivamente ai fini economici.

Il computo dell'anzianità utile ai fini della corresponsione dell'indennità per cessazione servizio decorrerà dalla data di assunzione presso l'E.N.A.L.C. in quanto il commissario liquidatore dell'ente provvederà a versare alla Regione le somme già maturate dal personale per indennità di liquidazione.

L'anzianità utile ai fini dei premi straordinari di anzianità (due e tre mensilità di retribuzione da corrispondere al compimento del ventesimo e del trentesimo anno di servizio) decorrerà invece dal 1 luglio 1978, data di inquadramento degli interessati nel ruolo regionale (art. 3).

Al personale del ruolo speciale è esteso integralmente lo stato giuridico ed economico del rimanente personale regionale (art. 4).

Allo scopo di raggiungere il massimo grado di mobilità e di funzionalità del personale è prevista, infine, (art. 5 ) 1a possibilità di trasferire il personale di cui trattasi in posti vacanti dei ruoli ordinari.

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Disegno di legge n. 136

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ......n. ...... : Inquadramento nel ruolo regionale del personale già dipendente dall'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.).

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È istituito il ruolo speciale ad esaurimento per l'inquadramento del personale già dipendente dall'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.), trasferito alla Regione Valle d'Aosta ai sensi dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1978, n. 196.

Il ruolo speciale comprende i posti indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Art. 2

Il personale in servizio alla data del 7 giugno 1978 presso la sede di Aosta dell'E.N.A.L.C., trasferito alla Regione Valle d'Aosta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro in data 26 febbraio 1979, è inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento con decorrenza giuridica ed economica dal 1 luglio 1978, sulla base delle equiparazioni stabilite nella tabella allegata alla presente legge.

Art. 3

Al personale inquadrato nel ruolo speciale di cui al precedente articolo 1, è riconosciuta per intero, agli effetti giuridici ed economici, l'anzianità maturata presso l'Ente e nella qualifica di provenienza alla data del 30 giugno 1978 con rapporto a tempo indeterminato. Il servizio prestato con rapporto a tempo determinato è riconosciuto nella misura dell'80% agli effetti della progressione economica e degli aumenti periodici biennali.

L'anzianità utile per la corresponsione dell'indennità per cessazione servizio nonché dei premi straordinari di anzianità, di cui all'articolo 189 ed all'ultimo comma dell'articolo 184 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni, decorreranno rispettivamente dalla data di assunzione in servizio a tempo indeterminato presso l'E.N.A.L.C. e dalla data del 1 luglio 1978.

Art. 4

Al personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento sono estese, in quanto applicabili, le norme sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni. Al personale stesso sono attribuiti, altresì, gli stipendi previsti per il ruolo del personale amministrativo e per il gruppo regionale di appartenenza, dalle tabelle di cui all'allegato C alla legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1.

Art. 5

Il personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento può essere trasferito, sentito l'interessato e le organizzazioni sindacali rappresentate presso il personale regionale, in posti vacanti dei ruoli ordinari del personale regionale, relativi al gruppo regionale di appartenenza, purché sia in possesso dei titoli di studio richiesti per i nuovi posti.

Art. 6

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante a L. 60.000.000, graverà sugli istituendi capitolo 4680 (Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale già dipendente dall'E.N.A.L.C.) per L. 59.000.000, 4690 (Compensi per lavoro straordinario al personale già dipendente dall'E.N.A.L.C.) per L. 500.000, e 4700 (Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale già dipendente dall'E.N.A.L.C.) per L. 500.000, della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1979.

Alla copertura dell'onere di L. 60.000.000 di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 4635 ("Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Assessorato") della parte spesa del bilancio stesso.

Agli oneri derivanti dalla corresponsione delle somme arretrate dovute per conguaglio assegni per il periodo dal 1.7.1978 al 31.12.1978, previsti in lire 30.000.000, si fa fronte con gli stanziamenti di cui al capitolo 540 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1979, che presenta la necessaria disponibilità.

Per gli anni futuri gli oneri necessari, la cui copertura finanziaria sarà assicurata con i fondi attribuiti dallo Stato alla Regione, ai sensi dell'articolo 49 della legge 16 maggio 1978, n. 196, saranno iscritti agli stessi o corrispondenti capitoli di spesa con la legge approvativa dei bilanci di previsione.

Art. 7

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 4635

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Assessorato

L. 60.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 4680

(di nuova istituzione) Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale già dipendente dall'E.N.A.L.C.

L. 59.000.000

Cap. 4690

(di nuova istituzione) Compensi per lavoro straordinario al personale già dipendente dall'E.N.A.L.C.

L. 500.000

Cap. 4700

(di nuova istituzione) Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale già dipendente dall'E.N.A.L.C.

L. 500.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta

(Segue tabella riportata in calce al provvedimento)

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L'Assessore all'Industria, Commercio e Artigianato CHABOD illustra brevemente il disegno di legge e annuncia la presentazione di emendamenti agli articoli 2 e 7.

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato che nessun Consigliere intende prendere la parola, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Articolo 1.

Si dà atto che l'articolo 1, nel testo predisposto dalla Giunta, è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto).

Articolo 2.

Si dà atto che all'articolo 2 è stato presentato dalla Giunta regionale il seguente emendamento aggiuntivo: al termine del primo comma aggiungere il seguente nuovo comma:

"Il personale stesso è tenuto alla frequenza di un corso di aggiornamento di lingua francese organizzato dall'Amministrazione regionale, sentite le rappresentanze sindacali del personale della Regione".

Si dà atto che l'emendamento e l'articolo 2 emendato sono approvati con voti favorevoli ventisette (Consiglieri presenti: ventotto; votanti e favorevoli: ventisette; astenutosi dalla votazione il Consigliere Riccarand).

Articoli 3, 4, 5 e 6.

Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati, nel testo predisposto dalla Giunta, ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto).

Articolo 7 e allegata tabella.

Si dà atto che all'articolo 7 è stato presentato dalla Giunta regionale il seguente emendamento: dopo il primo comma è inserito il seguente nuovo comma:

"Sui precedenti stanziamenti di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Si dà atto che l'emendamento e l'articolo 7 emendato e l'allegata tabella sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto).

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i sette articoli e l'allegato del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Carral, Lanièce e Rolando, il Presidente DOLCHI accerta e comunica il seguente risultato della votazione:

Consiglieri presenti e votanti: ventinove;

Voti favorevoli: ventisette;

Voti contrari: due.

Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Inquadramento nel ruolo regionale del personale già dipendente dall'Ente Nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.NA.LC.)".

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Disegno di legge regionale n. 136

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale .......... n. ....: INQUADRAMENTO NEL RUOLO REGIONALE DEL PERSONALE GIA' DIPENDENTE DALL'ENTE NAZIONALE PER L'ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI DEL COMMERCIO (E.N.A.L.C.).

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Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È istituito il ruolo speciale ad esaurimento per l'inquadramento del personale già dipendente dall'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.), trasferito alla Regione Valle d'Aosta ai sensi dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1978, n. 196.

Il ruolo speciale comprende i posti indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Art. 2

Il personale in servizio alla data del 7 giugno 1978 presso la sede di Aosta dell'E.N.A.L.C., trasferito alla Regione Valle d'Aosta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro in data 26 febbraio 1979, è inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento con decorrenza giuridica ed economica dal 1° luglio 1978, sulla base delle equiparazioni stabilite nella tabella allegata alla presente legge.

Il personale stesso è tenuto alla frequenza di un corso di aggiornamento di lingua francese organizzato dall'Amministrazione regionale, sentite le rappresentanze sindacali del personale della Regione.

Art. 3

Al personale inquadrato nel ruolo speciale di cui al precedente articolo 1, è riconosciuta, per intero, agli effetti giuridici ed economici, l'anzianità maturata presso l'Ente e nella qualifica di provenienza alla data del 30 giugno 1978 con rapporto a tempo indeterminato. Il servizio prestato con rapporto a tempo determinato è riconosciuto nella misura dell'80% agli effetti della progressione economica e degli aumenti periodici biennali.

L'anzianità utile per la corresponsione dell'indennità per cessazione servizio nonché dei premi straordinari di anzianità, di cui all'articolo 189 ed all'ultimo comma dell'articolo 184 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni, decorreranno rispettivamente dalla data di assunzione in servizio a tempo indeterminato presso l'E.N.A.L.C. e dalla data del 1 luglio 1978.

Art. 4

Al personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento sono estese, in quanto applicabili, le norme sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni. Al personale stesso sono attribuiti, altresì, gli stipendi previsti per il ruolo del personale amministrativo e per il gruppo regionale di appartenenza, dalle tabelle di cui all'allegato C alla legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1.

Art. 5

Il personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento può essere trasferito, sentito l'interessato e le organizzazioni sindacali rappresentate presso il personale regionale, in posti vacanti dei ruoli ordinari del personale regionale, relativi al gruppo regionale di appartenenza, purché sia in possesso dei titoli di studio richiesti per i nuovi posti.

Art. 6

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante a L. 60.000.000, graverà sugli istituendi capitoli 4680 (Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale già dipendente dall'E.N.A.L.C.) per L. 59.000.000, 4690 (Compensi per lavoro straordinario al personale già dipendente dall'E.N.A.L.C.) per L. 500.000 e 4700 (Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale già dipendente dall'E.N.A.L.C.) per L. 500.000, della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1979.

Alla copertura dell'onere di L. 60.000.000 di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 4635 ("Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Assessorato") della parte spesa del bilancio stesso.

Agli oneri derivanti dalla corresponsione delle somme arretrate dovute per conguaglio assegni per il periodo dal 1.7.1978 al 31.12.1978, previsti in L. 30.000.000, si fa fronte con gli stanziamenti di cui al capitolo 540 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1979, che presenta la necessaria disponibilità.

Per gli anni futuri gli oneri necessari, la cui copertura finanziaria sarà assicurata con i fondi attribuiti dallo Stato alla Regione, ai sensi dell'articolo 49 della legge 16 maggio 1978, n. 196, saranno iscritti agli stessi o corrispondenti capitoli di spesa con la legge approvativa dei bilanci di previsione.

Art. 7

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 4635

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Assessorato

L. 60.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 4680

(di nuova istituzione) Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale già dipendente dall'E.N.A.L.C.

L. 59.000.000

Cap. 4690

(di nuova istituzione) Compensi per lavoro straordinario al personale già dipendente dall'E.N.A.L.C.

L. 500.000

Cap. 4700

(di nuova istituzione) Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale già dipendente dall'E.N.A.L.C.

L. 500.000

Sui precedenti stanziamenti di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

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Allegato alla legge regionale

Elenco dei posti del ruolo speciale ad esaurimento per l'inquadramento del personale già dipendente dall'Ente Nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.)

Qualifiche regionali

Carriere

Gruppi reg.

N. posti

Qualifiche E.N.A.L.C.

Direttore di centro formazione professionale

direttiva

A/3

1

Direttore di centro - A/2

Insegnante di centro formazione professionale

di concetto

B

2

Insegnante ? B/1

Segretario

di concetto

B

1

Vice Segretario

Istruttore di centro formazione professionale

esecutiva

C

1

Istruttore ? C

Inserviente

ausiliaria

S/2

1

Inserviente

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Si dà atto che l'adunanza è sospesa alle ore dodici e minuti ventotto e rinviata alle ore sedici.

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Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

(Giulio Dolchi)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL SEGRETARIO ROGANTE f.f.

DEL CONSIGLIO

(Sergio Péaquin) (Luigi Pasquino)