Oggetto del Consiglio n. 31 del 6 aprile 1962 - Verbale

OGGETTO N. 31/62 - LEGGE REGIONALE RECANTE NORME PER IL RISANAMENTO DEL BESTIAME IN VALLE D'AOSTA, NEI RIGUARDI DELLA BRUCELLOSI, TUBERCOLOSI E MASTITI.

Il Presidente, FILLIETROZ, fa presente che, nella adunanza del mattino (oggetto n. 28), il Consiglio ha ultimato la discussione di carattere generale sul disegno di legge regionale recante norme per il risanamento del bestiame in Valle d'Aosta nei riguardi della brucellosi, tubercolosi e mastiti.

Invita quindi il Consiglio ad esaminare e ad approvare i singoli articoli del disegno di legge stesso.

Articolo 1 - Si dà atto che l'articolo 1 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: trentadue) e senza discussione.

Articolo 2 - Si dà atto che l'articolo 2 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: trentadue) con la modificazione proposta dal Consigliere Montesano, cioè che le parole del secondo ed unico comma dell'articolo 2: "di sicura efficacia" siano soppresse, perché non sono che una ripetizione delle parole "accurata disinfezione".

Articolo 3 - Si dà atto che l'articolo 3 è approvato dal Consiglio con voti favorevoli ventidue e voti contrari undici (Consiglieri presenti e votanti: trentatré) nel seguente nuovo testo proposto dall'Assessore Chantel e con la modifica proposta dall'Assessore Fosson:

"Art. 3 - Le modalità per l'attuazione delle operazioni di cui agli articoli 1 e 2 saranno stabilite con Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale, sentito il parere degli Assessori alla Sanità e all'Agricoltura per quanto di rispettiva competenza".

Articolo 4 - Si dà atto che l'articolo 4 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: trentatré) e senza discussione.

Articolo 5 - Si dà atto che l'articolo 5 viene approvato dal Consiglio con voti favorevoli ventidue e voti contrari dieci (Consiglieri presenti e votanti: trentadue).

Articolo 6 - Si dà atto che l'articolo 6 viene approvato dal Consiglio con trentuno voti favorevoli e un voto contrario (Consiglieri presenti e votanti: trentadue).

Articolo 7 - Si dà atto che l'articolo 7 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: trentuno) con l'emendamento aggiuntivo proposto dal Consigliere Maschio, dopo le parole "incaricati dal Presidente della Giunta Regionale", sono aggiunte le seguenti: "Su proposta dell'Assessore alla Sanità".

Articolo 8 - Si dà atto che l'articolo 8 viene approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti: ventinove; Consiglieri votanti: diciassette; Consiglieri astenutisi dalla votazione: dodici).

Articoli 9 e 10 - Si dà atto che gli articoli 9 e 10 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: trentuno) e senza discussione.

Articolo 11 - Si dà atto che l'articolo 11 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: trentadue) con il seguente emendamento sostitutivo dell'ultima parte dell'articolo stesso, proposto dal Presidente del Consiglio: "Le modalità e le misure degli interventi finanziari della Regione sulle spese di cui sopra saranno stabilite con apposito regolamento".

"La Giunta è autorizzata a deliberare le spese per la fase preliminare del piano di risanamento del bestiame fino ad un importo massimo di spesa complessiva di Lire cinquanta milioni".

Articolo 12 - Si dà atto che l'articolo 12 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: trentadue) e senza discussione.

Articolo 13 - Si dà atto che l'articolo 13 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: trentaquattro) nel seguente nuovo testo proposto dall'Assessore Fosson e dal Consigliere Palmas:

"Contro le decisioni della Commissione di cui all'articolo 4 è ammesso ricorso al Presidente della Giunta Regionale entro dieci giorni dalla notificazione.

Contro le ordinanze del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 4 è ammessa opposizione allo stesso Presidente della Giunta entro dieci giorni dalla notificazione".

Articoli 14 e 15 - (ex articoli 18 e 14)

Si dà atto che gli articoli 14 e 15 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: trentaquattro) e senza discussione.

Il Presidente, FILLIETROZ, - dopo aver accertato e dichiarato che i quindici articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio approvati con separate singole votazioni per alzata di mano -, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori BARONE Luigi, DUJANY Cesare e MACHET Mario, il Presidente, FILLIETROZ, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trentaquattro; - Voti favorevoli: ventidue;

- Voti contrari: dodici.

Il Presidente, FILLIETROZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio Regionale ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale recante norme per il risanamento del bestiame in Valle d'Aosta nei riguardi della brucellosi, tubercolosi e mastiti:

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE...........n°.....: Norme per il risanamento del bestiame in Valle d'Aosta nei riguardi della brucellosi, tubercolosi e mastiti.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il bestiame bovino, ovino e caprino esistente nel territorio della Valle d'Aosta deve essere sottoposto periodicamente alle prove allergiche, sierologiche e batteriologiche per la diagnosi della tubercolosi, brucellosi e mastiti.

Art. 2

Gli animali infetti dalle malattie suddette, dovranno essere sottoposti a trattamenti curativi, trattamenti profilattici o abbattimento obbligatorio.

I ricoveri nei quali hanno soggiornato animali infetti devono essere sottoposti ad accurate disinfezioni.

Art. 3

Le modalità per l'attuazione delle operazioni di cui agli articoli 1 e 2 saranno stabilite con Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale, sentito il parere degli Assessori alla Sanità e all'Agricoltura per quanto di rispettiva competenza.

Art. 4

Per la eventuale macellazione degli animali infetti l'Amministrazione Regionale corrisponde ai proprietari indennizzi in misure percentuali stabilite dall'Amministrazione Regionale con riferimento al valore stimato da una apposita Commissione nominata dal Presidente della Giunta Regionale e composta dal Veterinario regionale, in qualità di Presidente, da un tecnico dell'Assessorato Agricoltura e da un allevatore particolarmente esperto nella valutazione del bestiame.

I termini utili per la macellazione sono fissati con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale.

Art. 5

Per le diagnosi di laboratorio è istituito un Centro Diagnostico Veterinario, funzionante presso il Laboratorio Regionale di Igiene e Profilassi.

Per la diagnosi di laboratorio degli aspetti delle malattie del bestiame che interessano la salute pubblica e gli alimenti, l'Assessorato alla Sanità, tramite il Medico regionale ed il Veterinario regionale, coordinerà lo svolgimento delle indagini di intesa fra il Laboratorio di Igiene e Profilassi ed il Centro Diagnostico Veterinario.

Art. 6

L'Assessorato all'Agricoltura provvederà con proprio personale alla marcatura e schedatura di tutti gli animali sottoposti a prove diagnostiche.

Art. 7

Le prove diagnostiche alla stalla devono essere eseguite dai Veterinari comunali e, in caso di necessità, da altri Veterinari incaricati dal Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore alla Sanità. I Veterinari sono personalmente responsabili del buon andamento delle operazioni nelle zone loro assegnate.

Art. 8

Nelle zone oggetto di risanamento è vietato introdurre animali che non abbiano subito con esito negativo tutte le prove diagnostiche previste. Gli animali introdotti nella Regione, esclusi quelli destinati alla macellazione, debbono essere sottoposti ad immediato controllo sanitario: i soggetti riconosciuti infetti non possono essere trattenuti nelle zone di risanamento, sotto pena di abbattimento senza alcun indennizzo.

Art. 9

I soggetti sani devono essere raggruppati, durante il periodo dell'alpeggio estivo, in appositi pascoli isolati nei quali è vietato introdurre soggetti non sicuramente sani. Ai conduttori di tali alpeggi saranno corrisposti indennizzi per le cure prestate nell'evitare ogni causa di contagio per gli animali posti sotto la loro custodia.

Art. 10

I Comuni sono tenuti a prestare ai Veterinari e al personale tecnico ausiliario incaricato la massima collaborazione per il controllo del bestiame, per evitare evasioni e per favorire in ogni modo possibile la azione di risanamento del bestiame.

Art. 11

La Regione provvede, totalmente o in parte, alle spese per l'applicazione della presente legge (marcatura e schedatura degli animali, esecuzione delle prove diagnostiche, disinfezioni, indennizzi per gli animali abbattuti, cure di soggetti infetti, spese accessorie e generali). Le modalità e la misura degli interventi finanziari della Regione sulle spese di cui sopra saranno stabilite con apposito regolamento.

La Giunta è autorizzata a deliberare le spese per la fase preliminare del piano di risanamento del bestiame fino ad un importo massimo di spesa complessiva di Lire cinquanta milioni.

Art. 12

Per il finanziamento delle spese, previste in £. 380 milioni, per il primo biennio di attuazione dei provvedimenti per il risanamento del bestiame di cui alla presente legge è approvata ed impegnata all'apposito capitolo 150 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962 la complessiva spesa di Lire 380 milioni, già finanziata mediante l'assunzione di un mutuo passivo a lunga scadenza con l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, ai sensi della legge regionale 30 agosto 1961 n. 8.

Al finanziamento delle corrispondenti spese per i successivi anni di applicazione delle norme della presente legge, previste in annue Lire 125 milioni circa, si provvederà mediante istituzione di appositi stanziamenti di spesa nei bilanci di previsione della Regione per i successivi esercizi finanziari, mediante copertura delle spese stesse con il previsto incremento delle entrate annue proprie della Regione, con eventuali contributi statali previsti dalle vigenti leggi e, comunque, con eventuale riduzione delle spese straordinarie.

Art. 13

Contro le decisioni della Commissione di cui all'articolo 4 è ammesso ricorso al Presidente della Giunta Regionale entro dieci giorni dalla notificazione.

Contro le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale di cui all'articolo 4 è ammessa opposizione allo stesso Presidente della Giunta entro dieci giorni dalla notificazione.

Art. 14

Le infrazioni alle disposizioni della presente legge sono punite a norma delle leggi e dei regolamenti di Polizia Veterinaria vigenti.

Art. 15

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì

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