Oggetto del Consiglio n. 26 del 6 aprile 1962 - Verbale
OGGETTO N. 26/62 - REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO, DEMANIO E PATRIMONIO REGIONALE. APPROVAZIONE DI NUOVO TESTO.
L'Assessore alle Finanze, COLOMBO, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di modifica delle norme del regolamento per il funzionamento dei servizi di economato, demanio e patrimonio, già approvate con deliberazione consiliare n. 162, in data 2.12.1960, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri - con allegato nuovo testo di regolamento - unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 6 aprile 1962:
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Con deliberazione n. 162, in data 2 dicembre 1960, il Consiglio Regionale ha approvato un regolamento per il funzionamento dei servizi di Economato, Demanio e Patrimonio dell'Amministrazione Regionale.
Con nota in data 13 dicembre 1960, n. 3529 di protocollo, il Presidente della Commissione di Coordinamento della Valle d'Aosta, in merito al sopracitato provvedimento esecutivo, ha comunicato quanto segue:
"Art. 4 - Le attribuzioni conferite all'Economato Regionale dall'articolo in esame (pagamento di premi e spese per mostre e concorsi vari locali, per partecipazione della Regione a mostre, di carattere nazionale o interregionale, di indennità per danni e occupazioni di terreni per la costruzione o la sistemazione straordinaria di strade, di sussidi e premi deliberati e liquidati dalla Giunta) non rientrano nelle competenze del servizio di economato, patrimonio e demanio quali risultano stabilite dagli artt. 32 e 71 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n.3.
L'articolo, pertanto, dovrà essere eliminato.
Art. 6 - Il provvedimento del Presidente della Giunta Regionale relativo alla provvisoria sostituzione del Ragioniere economo, è da emanare su proposta dell'Assessore alle Finanze, dal quale dipende il servizio di Economato, e non del Ragioniere Capo.
Art. 7 - L'articolo in esame prevede alle lettere d), e), f), g) e h) che l'economo deve provvedere agli acquisti di mobili, oggetti ed altro e alla vendita di oggetti e materiali fuori uso, senza prescrivere però l'osservanza delle norme di contabilità generale dello Stato o di quelle similari della legge comunale e provinciale.
Si rileva infatti che, oltre alla mancanza di qualsiasi limite di spesa per i singoli atti negoziali, né all'art.6, né all'art. 8 del provvedimento in esame, vengono determinate le forme di aggiudicazione degli appalti e delle forniture inerenti ai servizi patrimoniali e di economato della Regione.
In mancanza di chiare disposizioni al riguardo, potrebbe quindi desumersi che nel regolamento in questione si sia voluto prevedere, in via generale, la forma della trattativa privata e ciò in evidente difformità non solo al disposto dell'art. 2 della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e dell'art. 37 del relativo regolamento, ma anche agli artt. 1 e 10 della legge 9.6.1947 n. 530 - sostitutivi rispettivamente degli articoli 87 e 140 della legge comunale e provinciale - i quali, anche per le province ed i comuni, ribadiscono che, in linea di principio, i contratti debbono essere preceduti dai pubblici incanti.
Questa Commissione di Coordinamento, pertanto, fa presente la necessità che il regolamento in esame, per le considerazioni di cui sopra, venga completato con l'indicazione delle forme di aggiudicazione consentite e dei relativi limiti di spesa, nonché rielaborato nella formulazione, che appare troppo generica per un testo regolamentare.
Per quanto attiene all'amministrazione ordinaria di beni mobili e immobili di proprietà dei demente ricoverati a carico della Regione che, con la lettera i) dell'articolo in esame verrebbe affidata al servizio di economato, si fa presente che tale amministrazione spetta alle persone indicate dalla Magistratura onde non può rendersene competente un servizio della Regione. Detta lettera dovrà quindi essere soppressa.
Art. 8 - Comma ultimo - Nel comma in esame è previsto che alle ordinazioni superiori a £. 100.000 - l'Economato provvederà all'acquistò di stampati, di materiale vario e di consumo necessario per il funzionamento dei servizi regionali, mediante rilascio di ordini di acquisto emessi su preventivi di spesa approvati dalla Giunta Regionale.
Al riguardo, si reputa opportuno che il comma venga modificato sostituendo alla dizione "a preventivi di spesa approvati dalla Giunta Regionale" quella "a contratti stipulati con l'osservanza delle norme della legge di contabilità generale dello Stato ed approvati dalla Giunta Regionale".
Art. 9 - nell'articolo in esame è stabilito che l'Economato custodisce e registra le somme e i titoli costituenti cauzioni provvisorie e depositati a garanzia dai partecipanti a gare di appalto indette dalla Regione.
Al riguardo si segnala che l'articolo dovrà più opportunamente stabilire una doppia disciplina, di cui la prima da valere per i depositi provvisori, il cui periodo di giacenza è relativamente breve e la seconda per i depositi a garanzia (cauzioni definitive) la cui giacenza è, in genere, subordinata al regolare adempimento di obblighi contrattuali.
In dipendenza di quanto sopra, si ravvisa l'opportunità che l'articolo venga modificato come segue:
"L'Economato regionale custodisce e registra le somme e i titoli costituenti cauzioni provvisorie depositate dalle Imprese e dai privati partecipanti a gare di appalto, indette dalla Regione.
"Chiuse le gare, i depositi costituiti dai concorrenti non risultanti vincitori delle stesse vengono restituiti, mentre quelli fatti dagli aggiudicatari sono trasferiti alla Tesoreria regionale in deposito vincolato infruttifero, ove trattasi di somme in denaro".
Art. 15 - Nella considerazione che in via normale, ai sensi dell'art. 73 della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, i funzionari statali che hanno gestione di pubblico denaro non sono tenuti a prestare cauzione, non si appalesa la necessità che tale onere venga imposto all'Economo regionale. L'articolo per tanto potrebbe essere soppresso.
Art. 16 - In dipendenza dei rischi e delle responsabilità derivanti dal maneggio del denaro, con l'articolo in esame si assegna all'economo regionale una indennità mensile.
Al riguardo si fa presente che l'attribuzione di detta indennità non può essere effettuata con norma regolamentare. Ove essa risultasse già fissata con un provvedimento legislativo regionale occorrerebbe che nell'articolo se ne facesse espresso riferimento.
Art. 17 - In detto articolo è previsto che il servizio economato dovrà compilare, alla fine di ogni esercizio finanziario, la situazione del patrimonio mobiliare e immobiliare della Regione da servire per la compilazione del conto patrimoniale dell'Amministrazione Regionale.
Considerato che in seno all'Assessorato alle Finanze compete all'Ufficio Assessorato, ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 28 luglio 1956 n. 3, la formazione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi annuali, nonché la compilazione delle relative relazioni illustrative, non sembra superfluo che l'articolo in esame preveda la trasmissione di detta situazione al citato Ufficio Assessorato.
L'articolo, pertanto, dovrà essere così formulato:
"Alla fine di ogni esercizio finanziario il servizio economato compila la situazione del patrimonio mobiliare, e immobiliare della Regione.
Detta situazione verrà trasmessa all'Ufficio Assessorato per la compilazione del conto patrimoniale dell'Amministrazione Regionale".
Art. 19 - Le parole "presso altri Uffici" che seguono alle altre "può eseguire" sembrano pleonastiche e pertanto vanno soppresse.
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Si propone di aderire ai suggerimenti e alle proposte della Presidenza della Commissione di Coordinamento approvando le seguenti modificazioni. alle norme di regolamento in questione:
1°) Modificazione dell'articolo 4 nel nuovo testo seguente:
"Con motivate deliberazioni della Giunta Regionale possono essere, di volta in volta, disposti speciali accreditamenti o anticipazioni di fondi, salvo rendiconti documentati, per il pagamento di spese previamente approvate e liquidate dalla Giunta concernenti sussidi e pagamenti vari in conformità delle leggi e dei regolamenti vigenti la materia".
2°) Sostituzione delle ultime due parole dell'articolo 6 "del Ragioniere Capo" con le seguenti: "dell'Assessore alle Finanze".
3°) Completamento del primo comma dell'articolo 7 con l'aggiunta delle seguenti parole:
"...e con l'osservanza delle norme di contabilità generale dello Stato o di quelle similari in vigore per gli Enti pubblici territoriali locali:"
4°) Stralcio del capoverso lettera i - dell'articolo 7 e conseguente variazione di ordine progressivo delle lettere dei capoversi successivi.
5°) Sostituzione delle parole finali "preventivi di spesa approvati dalla Giunta Regionale" dell'ultimo comma dell'articolo 8 delle seguenti parole:
"contratti stipulati con l'osservanza delle norme della legge di contabilità generale dello Stato ed approvati dalla Giunta Regionale".
6°) Completamento dell'articolo 9 con il seguente nuovo comma:
"chiuse le gare, i depositi costituiti dai concorrenti non risultanti vincitori delle stesse vengono restituiti, mentre quelli fatti dagli aggiudicatari sono trasferiti alla Tesoreria regionale in deposito vincolato infruttifero ove trattisi di somme in denaro".
7°) Stralcio degli articoli 15 e 16 e variazione della numerazione progressiva dei successivi articoli.
8°) Modificazione dell'articolo 17 come da seguente nuovo testo:
"Art. 15 - Alla fine di ogni esercizio finanziario il servizio Economato compila la situazione del patrimonio mobiliare e immobiliare della Regione.
Detta situazione verrà trasmessa all'Ufficio Assessorato per la compilazione del conto patrimoniale dell'Amministrazione Regionale".
9°) Stralcio delle parole "presso altri Uffici" alla terza linea dell'art. 19, che risulta quindi modificato come segue:
"Art. 17 - Il Ragioniere Economo, nella sfera delle sue attribuzioni e con il preventivo assenso del Segretario Generale e del Ragioniere Capo, può eseguire indagini, verifiche e rilievi di dati presso i vari Uffici e Servizi dell'Amministrazione Regionale".
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Si propone, pertanto, che il Consiglio Regionale
Deliberi
di approvare, nel nuovo testo sottoriportato, il Regolamento per il funzionamento dei Servizi di Economato, Demanio e Patrimonio dell'Amministrazione Regionale:
(Segue nuovo testo di Regolamento)
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L'Assessore alle Finanze, COLOMBO, comunica che il Regolamento per il funzionamento dei Servizi di Economato, Demanio e Patrimonio dell'Amministrazione regionale, approvato dal Consiglio con deliberazione n. 162 in data 2.12.1960, non è stato vistato dalla Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, la quale ha formulato rilievi ed osservazioni in merito a vari articoli del Regolamento stesso.
Fa presente che la Giunta sottopone pertanto all'esame e all'approvazione del Consiglio un nuovo testo di Regolamento riveduto e corretto in relazione alle predette osservazioni.
In particolare illustra le modifiche apportate agli articoli nn. 4, 6, 8 e 9 del Regolamento già approvato con la sopracitata deliberazione consiliare.
Fa presente che, in seguito alla soppressione degli articoli 15 e 16 di detto Regolamento, la numerazione dei successivi articoli deve essere di conseguenza modificata.
Illustra quindi le modificazioni apportate agli articoli 17 e 19 del testo del Regolamento già in precedenza approvato e che ora sono diventati articoli 15 e 17 del nuovo Regolamento in discussione.
Il Presidente FILLIETROZ, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende formulare osservazioni sull'argomento in discussione, invita il Consiglio a votare per alzata di mano per l'approvazione degli articoli del Regolamento di cui si tratta.
Si dà atto che i diciassette articoli del Regolamento sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: ventinove).
Il Presidente, FILLIETROZ, - dopo aver accertato e dichiarato che i diciassette articoli del Regolamento in esame sono stati dal Consiglio singolarmente approvati, con separate diciassette votazioni per alzata di mano -, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del Regolamento stesso nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori BARONE, DUJANY e MACHET, il Presidente, FILLIETROZ, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: ventinove;
- Voti favorevoli: ventinove.
Il Presidente, FILLIETROZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio Regionale ha approvato, ad unanimità di voti favorevoli, il sottoriportato nuovo testo di Regolamento per il funzionamento dei Servizi di Economato, Demanio e Patrimonio dell'Amministrazione Regionale:
REGOLAMENTO INTERNO PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO, DEMANIO E PATRIMONIO
Art. 1
Al servizio di economato spettano i compiti previsti dagli articoli 32 e 71 delle norme di cui alla legge regionale 28 luglio 1956 n.3 e dal presente Regolamento interno.
Al servizio di economato è addetto il seguente personale regionale il cui stato giuridico ed economico è disciplinato dalle norme sull'ordinamento dei servizi e sullo stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione Regionale, approvate con legge regionale 28 luglio 1956 n. 3 e successive norme modificative:
- Ragioniere economo - Ragioniere di 2a classe - Applicato di 1a classe - Applicato di 2a classe - Geometra di 2a classe (addetto al servizio manutenzione ed amministrazione dei beni immobili della Regione).
Art. 2
L'Economato regionale provvede al pagamento in contanti delle seguenti spese:
a) minute spese d'ufficio di importo singolo non superiore alle lire 10.000 (diecimila);
b) spese per la manutenzione ed il funzionamento degli automezzi, di carattere eccezionale;
c) spese per riparazione e manutenzione dei mobili e dei locali d'ufficio di importo non superiore alle lire 10.000 (diecimila);
d) competenze fisse al personale incaricato addetto alla pulizia dei locali e uffici;
e) spese per l'acquisto di carta bollata e di marche da bollo per uso degli uffici regionali;
f) spese per la bollatura dei mandati di pagamento e dei registri delle deliberazioni;
g) spese postali, telegrafiche e telefoniche;
h) salari agli operai giornalieri e saltuari;
i) sussidi urgenti di assistenza a persone bisognose, di importo non superiore alle 50.000 (cinquantamila) disposti dal Presidente della Giunta e dell'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale e sussidi a favore dell'infanzia illegittima;
l) anticipazione per indennità di missione ad amministratori regionali, a funzionari della Regione e di altri uffici e servizi di interesse regionale previa autorizzazione dell'Assessore competente.
Art. 3
Per provvedere al pagamento delle spese di cui al precedente articolo 2, salvo rendiconti documentati da presentarsi almeno ogni trimestre per l'approvazione delle spese da parte della Giunta, sono anticipati all'Economo fondi nella misura stabilita dalla Giunta Regionale sino ad un ammontare massimo di £. 6.000.000 (seimilioni).
Art. 4
Con motivate deliberazioni della Giunta Regionale possono essere, di volta in volta, disposti speciali accreditamenti o anticipazioni di fondi, salvo rendiconti documentati, per il pagamento di spese previamente approvate e liquidate dalla Giunta Regionale concernenti sussidi e pagamenti vari in conformità delle leggi e dei regolamenti vi genti in materia.
Art. 5
L'Economo non può dar corso a pagamenti di somme che risultino eccedenti gli importi degli accreditamenti disposti a suo favore, per le varie spese e deve entro tre mesi rendicontare e documentare i pagamenti di somme effettuati sui fondi economali, al fine di ottenere l'approvazione ed il reintegro dei fondi.
Art. 6
In caso di assenza o impedimento del Ragioniere Economo, il servizio di Economato è affidato provvisoriamente ad altro funzionario dell'Ufficio Ragioneria, con provvedimento del Presidente della Giunta e su proposta dell'Assessore alle Finanze.
Art. 7
Il servizio di Economato deve provvedere agli atti e proposte di sua competenza per l'espletamento dei seguenti compiti, in conformità alle disposizioni approvate dalla Giunta Regionale o dall'Assessore alle Finanze e con l'osservanza delle norme di contabilità generali dello Stato o di quelle similari in vigore per gli Enti pubblici territoriali locali:
a) compilazione e aggiornamento degli inventari dei beni mobili della Regione, provvedendo alle necessarie variazioni;
b) compilazione ed aggiornamento degli inventari dei beni immobili della Regione e degli Istituti dipendenti dalla Regione;
c) vigilanza sulla conservazione dei locali e dei mobili di proprietà della Regione;
d) acquisto, riparazione e trasporto dei mobili e dei materiali dell'Amministrazione Regionale;
e) rinnovazione delle divise e oggetti di vestiario da assegnare al personale salariato;
f) acquisto, rinnovazione e manutenzione del materiale occorrente per la manutenzione e la pulizia interna di locali e uffici;
g) vendita di oggetti e di materiali fuori uso;
h) acquisto di oggetti di cancelleria, di stampati e di pubblicazioni occorrenti ai vari uffici e servizi;
i) rinnovazione polizze e pagamento dei premi per le assicurazioni contro gli incendi degli stabili nonché per i danni ed i rischi relativi agli automezzi della Regione;
l) controllo e liquidazione delle spese postali, telegrafiche e telefoniche;
m) conservazione ed assegnazione ai vari uffici degli stampati, della carta, degli oggetti di cancelleria, dei mobili, delle uniformi per il personale salariato, delle macchine da scrivere e calcolatrici, dei duplicatori, degli apparecchi da riproduzione di copie di atti, di apparecchiature tecniche varie e di quanto altro possa occorrere per il funzionamento dei vari uffici;
n) vigilanza affinché il materiale mobile in dotazione ai vari uffici sia mantenuto in buono stato e non sia trasferito da un servizio ad un altro senza preventivo benestare dell'Economato regionale.
Art. 8
Alle piccole spese economali, per la fornitura di stampati e di materiale vario e di consumo, necessario per il normale funzionamento dei servizi regionali, provvede il servizio Economato, in base a preventive offerte di prezzi da richiedersi alle varie Ditte fornitrici e mediante rilascio di buoni o lettere di ordinazione vistati dall'Assessore alle Finanze.
Gli inviti a presentare offerte di forniture saranno fatti a Ditte e Società notoriamente idonee ed in grado di far fronte, con puntualità e precisione, agli impegni cui aspirano, nei modi e nei tempi e con le garanzie necessarie.
Per le spese relative ad ordinazioni di importo superiore alle lire centomila l'Economato provvederà a rilasciare gli ordini di acquisto in seguito a contratti stipulati con l'osservanza delle norme della legge di contabilità generale dello Stato e approvati dalla Giunta Regionale.
Art. 9
L'Economato regionale custodisce e registra le somme ed i titoli costituenti cauzioni provvisorie depositate a garanzia dalle Imprese e dai privati partecipanti a gare di appalto indette dalla Regione.
Chiuse le gare, i depositi costituiti dai concorrenti non risultanti vincitori delle stesse vengono restituiti, mentre quelli fatti dagli aggiudicatari sono trasferiti alla Tesoreria regionale in deposito vincolato infruttifero, ove trattisi di somme in denaro.
Art. 10
È vietato all'Economato regionale di ricevere in custodia od altro titolo, denaro, oggetto e valori di proprietà privata e nell'interesse esclusivo di privati senza la preventiva autorizzazione dell'Assessore alle Finanze.
L'Economato regionale non può tenere altre gestioni di fondi non previste espressamente dalle leggi e dai regolamenti in vigore.
Art. 11
Per ciascuna gestione di fondi affidatigli, l'Economato regionale deve tenere apposita scrittura contabile a' sensi di legge e sotto il controllo del Dirigente l'Assessorato delle Finanze, nonché secondo le speciali eventuali disposizioni scritte dell'Assessorato alle Finanze.
Art. 12
L'Ufficio gestione bilancio non può emettere mandati di pagamento concernenti spese per l'acquisto di materiale soggetto a iscrizioni in inventario se le relative fatture non sono corredate del prescritto visto dell'Economato regionale attestante la avvenuta registrazione e presa in carico di inventario del materiale acquistato.
Art. 13
Gli Uffici consegnatari debbono fare segnalazione dei beni mobili divenuti inservibili all'Economato regionale affinché provveda agli atti e proposte di sua competenza per la riparazione o per la vendita.
Art. 14
La gestione e la manutenzione ordinaria dei beni immobili e mobili della Regione è affidata all'Economato regionale che, a mezzo dell'ufficio Demanio e Patrimonio, provvede alla esecuzione dei piccoli lavori di manutenzione non comportanti appalti o forniture di importo superiore alle lire 40.000 (che rientrano nella competenza dell'Assessorato dei Lavori Pubblici).
Il Geometra di 2a classe addetto al servizio Demanio e Patrimonio regionale provvede alla esecuzione degli anzidetti piccoli lavori di manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili della Regione avvalendosi di personale salariato addetto alla manutenzione degli stabili.
Art. 15
Alla fine di ogni esercizio finanziario il servizio Economato compila la situazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare della Regione.
Detta situazione verrà trasmessa all'Ufficio Assessorato per la compilazione del conto patrimoniale dell'Amministrazione Regionale.
Art. 16
Il Dirigente l'Assessorato alle Finanze oltre alle verifiche periodiche normali, potrà disporre verifiche saltuarie alla Cassa dell'Ufficio Economato, redigendone appositi verbali vistati dall'Assessore alle Finanze.
Art. 17
Il Ragioniere Economo nella sfera delle sue attribuzioni e con il preventivo assenso del Segretario Generale e del Ragioniere-capo, può eseguire indagini, verifiche e rilievi di dati presso i vari Uffici e Servizi dell'Amministrazione Regionale.
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