Oggetto del Consiglio n. 192 del 20 dicembre 1962 - Verbale

OGGETTO N. 192/62 - LEGGE REGIONALE CONCERNENTE PROROGA DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE PER L'ANNO 1963, PRESSO L'ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO, PER LA CONCESSIONE DI UN FIDO BANCARIO A FAVORE DELLA COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE E FONTINA DELLA VALLE D'AOSTA.

L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, FOSSON, riferisce al Consiglio in merito al seguente disegno di legge regionale concernente proroga della garanzia fideiussoria della Regione per l'anno 1963, presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, per la concessione di un fido bancario a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con relativa relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 20/21 dicembre 1962:

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Con legge regionale 30 gennaio 1962 n. 3 è stata autorizzata la proroga della garanzia fideiussoria della Regione, per il periodo di un anno, dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1962, presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, con sede in Aosta, fino alla concorrenza massima di Lire 200 milioni, per la concessione alla predetta Cooperativa di un accreditamento-fido bancario utilizzabile, in via continuativa, con apertura di credito in conto corrente per le operazioni finanziarie relative alle spese di gestione della Cooperativa stessa.

L'Istituto Bancario San Paolo di Torino - Succursale di Aosta -, con lettera in data 10.10.1962, prot. n. 2631, ha comunicato quanto segue:

"Per opportuna conoscenza ci pregiamo rammentarVi che il giorno 31.12.1962 verrà a scadere la validità della garanzia fideiussoria di £. 200.000.000 prestata da codesta On.le Regione Autonoma della Valle d'Aosta a questo Istituto e nell'interesse della Cooperativa Produttori Latte e Fontina la quale fruisce di un affidamento in corso ammontante a Lire 200.000.000.

Vi preghiamo pertanto di volere cortesemente assumere gli opportuni provvedimenti legislativi ed amministrativi per la proroga dell'impegno in argomento, qualora intendiate concedere alla Cooperativa l'ulteriore utilizzo della concessione in essere.

Inoltre Vi preghiamo di volerci far pervenire le Vostre decisioni in merito al più presto possibile, e comunque, non oltre il 20 dicembre 1962.

Dal canto nostro, con la presente ci impegniamo, siccome previsto dal 2° comma dell'art. 2 della legge regionale 30.1.1962, n.3, a trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta.

Invitiamo nel contempo la spett. Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, che ci legge in copia, a prendere in tempo utile gli opportuni accordi con la On.le Amministrazione Regionale per quanto in argomento.

Con l'occasione ci è gradito porgere i nostri migliori e più distinti saluti."

In considerazione della necessità di assicurare la continuità degli accreditamenti bancari alla predetta Cooperativa, si propone che il Consiglio regionale

approvi

la seguente proposta di disegno di legge regionale:

(Segue disegno di legge)

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Il Presidente FILLIETROZ dichiara aperta la discussione generale sul disegno di legge sopracitato. Prendono parte alla discussione l'Assessore FOSSON ed i Consiglieri AILLON, BORDON, DUJANY, LUCAT, PALMAS, TREVES e VALLINO.

Dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola in merito, il Presidente FILLIETROZ dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e alla votazione, per alzata di mano, per l'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Si dà atto che i sette articoli del disegno di legge stesso sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza modificazioni (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto).

Il Presidente, FILLIETROZ, - dopo aver accertato e dichiarato che i sette articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio singolarmente approvati ad unanimità di voti favorevoli, con separate sette votazioni per alzata di mano -, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori BARONE, DUJANY e MACHET, il Presidente, FILLIETROZ, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: ventotto;

- Voti favorevoli: ventisette;

- Voti contrari: uno.

Il Presidente, FILLIETROZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio regionale ha approvato, ad unanimità di voti favorevoli, il sottoriportato disegno di legge regionale concernente proroga della garanzia fideiussoria della Regione per l'anno 1963 presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, per la concessione di un fido bancario a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta:

Disegno di legge regionale n. 26

REGIONE AUTONOLA DELLA VALLE DI AOSTA

Legge regionale n. ...: PROROGA DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE PER L'ANNO 1963 PRESSO L'ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO, PER LA CONCESSIONE DI UN FIDO BANCARIO A FAVORE DELLA COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE E FONTINA DELLA VALLE D'AOSTA.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È autorizzata la concessione della proroga della garanzia fideiussoria della Regione per il periodo di un anno, dal 1° gennaio 1963 al 31 dicembre 1963, presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino nell'interesse e a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, con sede in Aosta, fino alla concorrenza massima di complessive Lire duecentomilioni, per la concessione alla predetta Cooperativa di un fido bancario, utilizzabile in via continuativa per apertura di credito in conto corrente e per sconto di cambiali dirette, per le operazioni finanziarie relative alle spese di gestione della Cooperativa stessa.

Art. 2

La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale, già prevista dalle leggi regionali 22 gennaio 1960 n. 1, 16 maggio 1961 n. 3 e 30 gennaio 1962 n.3 e di cui al precedente articolo, è subordinata all'impegno, da parte della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, di sottoporre le proprie contabilità ed operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli, in ogni più ampia forma, disposti dalla Giunta regionale, nonché all'impegno di trasmettere alla Regione gli elenchi mensili nominativi delle operazioni effettuate a favore dei conferenti quantitativi di formaggio fontina.

La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale è, altresì, subordinata all'impegno, da parte dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta.

Art. 3

Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di assenza o impedimento, l'Assessore regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della proroga della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino previamente concordate ed approvate con deliberazione della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale è, altresì, autorizzato a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria, su conforme parere della Giunta regionale.

Art. 4

Al finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della proroga della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti ed ai conseguenti ricuperi di spese a debito ed a carico della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, si provvederà mediante introito di somme e imputazione di spese ai seguenti capitoli nella categoria dei movimenti di capitali della parte ENTRATE e della parte SPESE del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963 e ai corrispondenti capitoli da reiscriversi nel bilancio di previsione del prossimo esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964:

- capitolo 44 della parte ENTRATE: "Entrate per riscossione di crediti verso la Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti bancari;

- capitolo 211 della parte SPESE: "Spese per eventuali pagamenti di somme all'Istituto Bancario San Paolo di Torino, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamento bancario a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta".

Art. 5

La Giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, all'approvazione, al finanziamento e alla liquidazione delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle spese stesse al sopramenzionato capitolo 211 della parte SPESE del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963 ed al corrispondente istituendo capitolo di spesa del bilancio di previsione per il prossimo esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964.

Art. 6

La Giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, agli atti necessari per il ricupero, dalla Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione in relazione agli eventuali pagamenti di some per le spese di cui al precedente articolo 5, con introito al sopramenzionato capitolo 44 della parte ENTRATE del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963 ed al corrispondente istituendo capitolo di entrata del bilancio per il prossimo esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964.

Art. 7

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, li

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