Oggetto del Consiglio n. 19 del 20 febbraio 1963 - Verbale

OGGETTO N. 19/63 - APPROVAZIONE DI B0ZZA DI CONVENZIONE DA STIPULARE TRA LA REGIONE, LA SOCIETÀ IDROELETTRICA PIEMONTE - SIP - E I COMUNI RIVIERASCHI DI BRUSSON, DI CHALLANT ST. ANSELME E DI CHALLANT ST. VICTOR PER IL REGOLAMENTO DEI RECIPROCI RAPPORTI FINANZIARI IN MATERIA DI SOVRACANONI PER L'IMPIANTO IDROELETTRICO DETTO DI ISOLLAZ. - DELEGA ALLA GIUNTA.

Il Presidente, FILLIETROZ, dichiara aperta la discussione sulla seguente proposta di approvazione di bozza di convenzione da stipulare tra la regione, la Società Idroelettrica Piemonte - SIP - ed i Comuni rivieraschi di Brusson, Challant St. Anselme e di Challant St. Victor per il regolamento dei reciproci rapporti finanziari in materia di sovracanoni per l'impianto idroelettrico detto Isollaz, proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 20/21 febbraio 1963.

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Con deliberazione n. 127 e n. 128 in data 18.7.1962 il Consiglio regionale approvò le bozze delle convenzioni da stipulare fra la Regione, vari Comuni rivieraschi e la Società Idroelettrica Piemonte (SIP) per il regolamento dei reciproci rapporti finanziari in materia di sovracanoni per gli impianti idroelettrici di Sendren Zuino, Hône, Perrères, Avise, St. Clair, Quart, Champdepraz e per l'impianto idroelettrico di Pont St. Martin.

Con deliberazione n. 186 in data 20.12.1962 il Consiglio ha approvato la bozza di condizione da stipulare tra la Regione, i Comuni rivieraschi di Gaby e Issime e la Società ILSSA-Viola, di Pont St. Martin, per il regolamento dei reciproci rapporti Finanziari in materia di sovracanoni per l'impianto idroelettrico sul torrente Lys, detto di Gran Praz, in Comune di Issime.

Analogo provvedimento si propone ora per quanto concerne la convenzione per il regolamento dei reciproci rapporti da stipulare tra la Regione, i Comuni rivieraschi di Brusson - Challant St. Anselme e Challant St. Victor e la Società Idroelettrica Piemonte (SIP) in materia di sovracanoni per l'impianto idroelettrico sul torrente Evançon, detto di Isollaz, in Comune di Challant St. Victor.

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Ai sensi dell'art. 53 del T.U. di leggi 11.12.1933 n. 1775 il Ministero per le Finanze, con provvedimento 9.3.1934 n. 34583, aveva decretato, per l'impianto suddetto, un sovracanone annuo complessivo di £. 31.752.

A seguito del D.L.C.P.S. 7.1.1947 n. 27 e della legge 21.1.1949 N. 8, il sovracanone annuo venne corrisposto dal I° gennaio 1949 in poi nella misura di £. 5.080.820.

Con l'entrata in vigore della legge 21.12.1961 n. 1501, che prevede il raddoppio dei sovracanoni a decorrere dal 1° febbraio 1962, erano sorte contestazioni circa l'applicazione di tale legge, per cui tra la Regione, i Comuni rivieraschi e la SIP si è con cordato di addivenire alla sottoriportata transazione in merito all'entità del sovracanone annuo da corrispondere dal 1.2.1962.

Il sovracanone annuo convenuto sarebbe di £. 10.000.000 a decorrere dal 1.2.1962 in poi, ripartite come segue:

- alla Regione:

£. 2.500.000

- al Comune di Brusson:

£. 2.960.000

- al Comune di Challant St. Anselme:

£. 2.165.400

- al Comune di Challant St. Victor:

£. 2.374.200

Il Comune di Brusson ha già approvato l'accordo di cui sopra con deliberazione consiliare n. 158 in data 30.12.1962.

Il Comune di Challant St. Anselme ha già approvato l'accordo di cui sopra con deliberazione consiliare n. 90 in data 8 dicembre 1962 approvata dalla Giunta regionale nell'adunanza del 18.1.1963 (visto n. 8000/2).

Il Comune di Challant St. Victor ha già approvato l'accordo di cui sopra con deliberazione consiliare n. 56 in data 3.12.1962 approvata dalla Giunta regionale nell'adunanza del 18.1.1962 (visto n. 8005/2).

L'accordo deve ancora essere approvato dalla Regione, con deliberazione del Consiglio regionale.

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Si propone, pertanto, che il Consiglio regionale

DELIBERI

1°) di approvare e di autorizzare la stipulazione tra la Regione Autonoma della Valle d'Aosta rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale, Avv. Oreste Marcoz, i comuni di Brusson, Challant St. Anselme e Challant St. Victor rappresentati da ... e la Società Idroelettrica Piemonte (SIP), con sede a Torino (Via Bertola n. 40) in persona del suo legale rappresentante, di una convenzione, come da bozza sottoriportata, per il regolamento dei reciproci rapporti in materia di sovracanoni per lo impianto idroelettrico sul torrente Evançon, detto di Isollaz, in Comune di Challant St. Victor;

2°) di delegare alla Giunta regionale la adozione di ogni successivo provvedimento deliberativo necessario per addivenire alla stipulazione della convenzione, con eventuali modifiche non sostanziali alla bozza di convenzione sottoriportata, dando atto che la somma annua di £. 2.500.000, costituente lo ammontare annuo complessivo concordato per sovracanoni da versare alla Regione con effetto a decorrere dal 1.2.1962 per l'impianto idroelettrico di cui si tratta, dovrà essere, dalla Giunta regionale accertata ed introitata al capitolo 3 (sovracanoni per derivazione di acqua a scopo idroelettrico) della parte "Entrata" del bilancio preventivo della Regione per lo esercizio finanziario 1962/1963, nonché agli istituendi Capitoli di "ENTRATA" dei bilanci preventivi della Regione per i successivi esercizi finanziari corrispondenti al capitolo 3 del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario 1962/1963.

(Segue bozza di convenzione).

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Il Presidente FILLIETROZ, constatato che nessun Consigliere chiede la parola sul problema in esame, pone ai voti, l'approvazione della bozza di convenzione di cui si tratta.

IL CONSIGLIO

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: diciotto);

DELIBERA

1°) di approvare e di autorizzare la stipulazione tra la Regione Autonoma della Valle d'Aosta rappresentata dal Presidente della Giunta regionale, Avv. Oreste Marcoz, i Comuni di Brusson, Challant St. Anselme e Challant St. Victor rappresentati da ... e la Società Idroelettrica Piemonte (SIP), con sede a Torino - Via Bertola n. 40 - in persona del suo legale rappresentante, di una convenzione, come da bozza sottoriportata per il regolamento dei reciproci rapporti in materia di sovracanoni per l'impianto idroelettrico sul torrente Evançon, detto di Isollaz, in Comune di Challant St. Victor;

2°) di delegare alla Giunta regionale l'adozione di ogni successivo provvedimento deliberativo necessario per addivenire alla stipulazione della convenzione, con eventuali modifiche non sostanziali alla bozza di convenzione sottoriportata, dando atto che la somma di Lire 2.500.000, costituente l'ammontare annuo complessivo concordato per sovracanoni da versare alla Regione con effetto a decorrere dal 1.2.1962 per l'impianto idroelettrico di cui si tratta, dovrà essere accertata ed introitata al capitolo 3 (sovracanoni per derivazione di acqua a scopo idroelettrico) della parte "Entrata" del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1962/1963, nonché agli istituendi capitoli di "Entrata" dei bilanci preventivi della Regione per i successivi esercizi finanziari corrispondenti al capitolo 3 del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario 1962/1963.

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BOZZA DI CONVENZIONE

fra

La REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, in persona di ..., debitamente autorizzato alla firma del presente atto come da deliberazione ... ed i Comuni di BRUSSON, CHALLANT ST. ANSELME, CHALLANT ST. VICTOR, in persona dei rispettivi Sindaci, debitamente autorizzati alla firma del presente atto come da deliberazioni ..., da una parte

la SIP - SOCIETA' IDROELETTRICA PIEMONTE - S.p.A. con sede in Torino Via Bertola n. 40, in persona dei suoi legali rappresentanti, dall'altra parte

PREMESSO

- che il D.M. 4.7.1934 n. 7896 riconosce la SIP titolare della concessione idroelettrica oggetto del D.R. 9.6.1930 n. 4638 modificato con DD.MM. 21.11.1932 n. 11523 e 29.9.1942 n. 5150 secondo i quali la potenza nominale media di concessione per l'impianto detto di Isollaz è di HP 35.280, 35 pari a Kw 25.941,45,

- che in base all'art 53 del T.U. di leggi 11.12.1933 n. 17775 - modificato dalla legge 18.10.1942 n. 1426/art. 1, dal D.L.C.P.S. 7 gennaio 1947 n. 27, dalla L. 21.1.1949 n. 8, dalla L. 4.12.1956 n. 1377, infine dalla L. 21.12.1961 n. 1501 - il Ministro per le Finanze può stabilire con proprio decreto a favore dei Comuni e delle rispettive province, a carico del concessionario, un sovracanone sino all'importo massimo unitario previsto dalle disposizioni sopra richiamate;

- che, avvalendosi appunto di tale facoltà, il Ministro per le Finanze, con provvedimento 9 marzo 1934 n. 34583, ha decretato, per l'impianto suddetto, un sovracanone annuo complessivo di £. 31.752;

- che, come si rileva dalle premesse del provvedimento ministeriale, la potenza imponibile di sovracanone è stata determinata in HP 31.752 pari a Kw 23.347, valore corrispondente ai 9/10 della potenza nominale media di concessione, e pertanto prescindendo dall'energia effettivamente prodotta e trasportata oltre il raggio di 15 Km dal territorio dei Comuni rivieraschi;

- che dal 1° gennaio 1949 in poi il sovracanone annuo venne corrisposto nella misura di £. 5.080.320, pari a 160 volte quella originariamente fissata;

- che l'impianto di Isollaz rientra fra quelli il cui concessionario è obbligato a corrispondere, in applicazione della legge 27.12.1953 n. 959 e con decorrenza dal 15.1.- 1954, anche il sovracanone di lire 1.300 per ogni Kw di potenza nominale media;

- che, stabilendo la ricordata legge 1956 n. 1377, a modifica dell'articolo 53 T.U., la commisurazione del sovracanone liquidabile alla potenza nominale di concessione, i tre Comuni rivieraschi hanno chiesto, con istanza 18 maggio 1957, la revisione in aumento del sovracanone corrisposto;

- che la Regione Autonoma Valle d'Aosta ed i Comuni rivieraschi hanno sollecitato l'applicazione della legge 21.12.1961 n. 1 501 nei confronti della SIP;

- che, secondo la SIP, qualunque revisione in aumento per divenire operante deve essere previamente accettata in quanto alla base della liquidazione originaria vi è, come risulta dalle premesse del citato decreto ministeriale, una esplicita e formale dichiarazione di consenso della concessionaria, interpretazione, questa peraltro con testata dai Comuni rivieraschi;

- che le parti, considerate sia le varie argomentazioni rispettivamente addotte pro e contro la revisione in aumento od in diminuzione dell'importo di sovracanone attualmente corrisposto sia il reciproco desiderio di prevenire la possibile insorgenza di una controversia giudiziaria sull'entità del sovracanone da corrispondere anche in applicazione delle ultime due leggi sopra citate al secondo capoverso, preferiscono addivenire ad una intesa al riguardo e fissare, in equa misura, il nuovo sovracanone annuo complessivo;

SI CONVIENE

Art. 1 - La narrativa che precede vale patto;

Art. 2 - Le parti ritengono equo e quindi accettano per l'impianto di Isollaz il sovracanone annuo complessivo di £. 10.000.000 a decorrere dal 1 febbraio 1962 ripartendolo come segue: £. 2.500.000 alla Regione Autonoma Valle d'Aosta, £. 2.960.400 al Comune di Brusson, £. 2.165.400 al Comune di Challant St. Anselme e £. 2.374.200 a quello di Challant St. Victor;

Art. 3 - Considerato che per l'annualità in corso i quattro Enti beneficiari hanno già introitato le aliquote loro spettanti in base al sovracanone complessivo di £. 5.080.320 la SIP provvederà, entro il primo mese successivo alla stipulazione dei presenti accordi, a versare le differenze a conguaglio; per le annualità successive, la SIP verserà l'importo indicato al precedente art. 2 e secondo la ripartizione ivi stabilita, come di consueto, previo ricevimento dell'invito di pagamento e della reversale d'incasso.

Art. 4 - Le parti contraenti rimangono vincolate all'osservanza dei presenti accordi in ogni caso, meno quello in cui avvenisse l'abrogazione, tacita o espressa, delle vigenti disposizioni in materia di sovracanoni a favore degli Enti locali o ne fosse riconosciuta la illegittimità, nelle quali ipotesi la SIP si riterrà sciolta da ogni obbligo contratto. I presenti accordi non precludono variazioni, in aumento od in diminuzione, dell'importo indicato all'art. 2 in relazione a future disposizioni legislative in materia di sovracanoni.

Art. 5 - Alla stipulazione dell'atto relativo ai precedenti accordi le parti addiveranno entro 15 giorni dalla data di esecutività dell'ultima delle deliberazioni che saranno adottate dai quattro Enti locali interessati.

Le spese inerenti al presente atto e conseguenziali ivi compresi gli oneri fiscali - saranno sostenute dalla SIP.

Art. 6 - Nel caso di vertenza giudiziaria sull'interpretazione e sull'esecuzione del presente accordo è competente a decidere il Foro di Torino.

Letto, confermato e sottoscritto.

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