Oggetto del Consiglio n. 68 del 5 aprile 1963 - Verbale

OGGETTO N. 68/63 - MANCATO RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE CONTRO LA LEGGE ISTITUTIVA DELL'ENEL. (Mozione dei Consiglieri regionali Signori Trèves Vincenzo e Lucat Giuseppe Luigi)

Il Presidente, FILLIETROZ, dichiara aperta la discussione sulla seguente mozione dei Consiglieri regionali Signori Trèves Vincenzo e Lucat Giuseppe Luigi, concernente l'oggetto: "Mancato ricorso alla Corte Costituzionale contro la legge istitutiva dell'ENEL", mozione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 5 aprile 1963:

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Ci dichiariamo insoddisfatti e domandiamo che la nostra interpellanza sia trasformata in mozione per essere discussa nella prossima riunione consiliare.

Domandiamo altresì che vengano portati a conoscenza del Consiglio i pareri di tutti i consulenti in merito alla legge istitutiva dell'ENEL, e che i Consiglieri siano edotti di tutti gli atti e corrispondenze intercorsi fra l'Amministrazione Regionale e gli organi centrali, sempre inerenti alla costituzione dell'ENEL in Valle d'Aosta.

F.ti: TREVES Vincenzo - Giuseppe Luigi LUCAT

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Il Presidente, FILLIETROZ, fa presente che l'interpellanza richiamata nella mozione presentata dai Consiglieri Trèves e Lucat è stata discussa nella seduta del 20 febbraio 1963 ed era del seguente tenore:

St.Vincent, 24.1.1963

Al Signor Presidente del Consiglio Reg.le

Avv. Giuseppe FILLIETROZ

Palazzo della Regione - Via Festaz

AOSTA

I sottoscritti Consiglieri regionali Vincenzo Trèves e Giuseppe Luigi Lucat pregano la S.V. di voler gentilmente inserire nell'ordine del giorno della prossima adunanza del Consiglio Regionale la seguente interpellanza:

"Interpelliamo il Signor Presidente della Giunta Regionale per sapere per quali motivi la Regione ha rinunciato ad esercitare un suo diritto ed ha lasciato scadere il termine utile per ricorrere alla Corte Costituzione contro la legge istitutiva dell'ENEL, gravemente lesiva dei diritti e prerogative sulle acque pubbliche assicuratici dalla legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 4".

Distinti saluti.

I Consiglieri regionali f.ti: V.Trèves - Giuseppe Lucat

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Il Consigliere TREVES, ad illustrazione della mozione soprariportata, riferisce quanto segue:

"Ho appreso dai giornali che la Regione Valle d'Aosta ha ricorso alla Corte Costituzionale contro il decreto presidenziale che stabilisce il trasferimento della Società S.I.P. all'E.N.E.L.

Noto che si è rinunciato prima a ricorrere contro la legge istitutiva dell'ENEL e che ora si è stabilito di ricorrere, senza mai interpellare il Consiglio Regionale.

Mi onoro di essere stato il primo ad agitare questo grave problema dei rapporti fra l'E.N.E.L. e la Valle d'Aosta, problema che venne discusso nella seduta consiliare del 9 ottobre 1962.

Non è necessario essere giuristi o esperti in materia per comprendere che la legge istitutiva dell'E.N.E.L. non è compatibile con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e che, applicandola alla Valle d'Aosta, vengono menomati i suoi diritti e le sue prerogative in materia di acque pubbliche.

Evidentemente a certi amministratori della Regione, più del bene della Valle, importava non intralciare l'iter della legge ed ecco i nostri Parlamentari, ossequienti, svolgere a Roma una inefficace azione indiretta attraverso i loro colleghi, anziché prendere una posizione chiara e definita nell'interesse comune.

Noi non abbiamo nulla da dire sulla nazionalizzazione dell'energia elettrica in Italia, ma vogliamo che questo esperimento non leda ingiustamente la Valle d'Aosta.

Una apposita Commissione di tre consulenti (Bondaz, Palmas, Torrione) aveva proposto che i nostri Parlamentari facessero inserire un "emendamento" veramente serio e che non poteva turbare l'iter della legge.

Ed ecco l'emendamento proposto:

""I criteri della presente legge si applicheranno alla Valle d'Aosta in quanto compatibili con il regime delle acque pubbliche stabilite dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4"".

ed il referto dei consulenti aggiungeva:

""In ogni caso, ove nonostante tutto si dovesse ravvisare nella legge sull'ENEL una menomazione dei diritti della Regione, quest'ultima potrà sempre promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione e dell'art. 32 della legge 11 marzo 1953 n.87"".

Qual'era dunque la via maestra da seguire? I Nostri Parlamentari avrebbero dovuto battersi in aula per far inserire questo emendamento e non limitarsi a parlottare nei corridoi ed a pregare dei colleghi di far inserire nella relazione un richiamo alla titolarità delle acque in Valle d'Aosta.

Era stato consigliato caldamente di ricorrere subito contro le lesioni che la legge E.N.E.L. apportava alle nostre prerogative, ai nostri interessi ed alla nostra dignità regionale.

La Giunta Regionale, con l'intervento dei due Parlamentari (che avevano lavorato sott'acqua - reparto sommozzatori) ha deciso, l'8 gennaio 1963, di non ricorrere contro la legge E.N.E.L. per i danni che essa arreca alla Valle d'Aosta e, cosa veramente penosa, il Presidente della Giunta suppliva al mancato ricorso con una lettera inviata al Ministero dell'Industria, lettera che definisco dannosa alla Valle d'Aosta e che fortunatamente non venne accolta dall'E.N.E.L.-

Per tutta risposta ad un atto di servilismo vennero pubblicati due Decreti Presidenziali sul trapasso degli impianti all'E.N.E.L., decreti che nemmeno menzionano i diritti della Valle d'Aosta né le richieste fatte con la famosa lettera del 29 gennaio 1963 della Presidenza della Giunta e tanto meno si fa cenno alle famose assicurazioni date ai nostri Parlamentari.

Ed ora a che punto siamo giunti?

A dover eseguire dei ricorsi a catena, ricorsi assai più difficili di quello che sarebbe stato il seguire la via maestra già accennata e per cui sorge la gravissima responsabilità della Giunta Regionale, che porta questo ponderoso problema all'esame del Consiglio Regionale senza un allegato e senza far conoscere il parere dei consulenti.

E già si profila il palleggio delle gravi responsabilità, poiché il Senatore Chabod afferma di aver fatto tutto il suo dovere. Secondo lui, il Consiglio Regionale gli aveva dato incarico di ottenere soltanto una dichiarazione di riserve nella relazione della legge ed egli perciò non aveva l'incarico di presentare un preciso emendamento sulla legge E.N.E.L.

I due Parlamentari, forse storditi dal vento demagogico che soffiava nella capitale, hanno perso di vista i veri interessi ed i precisi diritti della nostra Regione Autonoma.

Mi auguro che la Valle d'Aosta possa ancora correre ai ripari e non sono gli uomini capaci che ci mancano.

Rinnovo l'accusa alla Giunta Regionale di prendere delle gravissime decisioni senza mai interpellare il Consiglio Regionale e ribadisco che non à ammissibile che le Commissioni di studio debbano servire unicamente a mascherare decisioni politiche contrarie agli interessi della Regione e dove, se un Consigliere non è disposto né a tacere né ad acconsentire, viene messo alla porta, come è accaduto a me per aver avuto l'ardire di sollevare questi problemi alla Commissione per le acque".

Il Consigliere DUJANY rileva che, al termine della seduta del 9 ottobre 1962, il Consiglio Regionale,- convocato in adunanza straordinaria e urgente su richiesta fatta da 14 Consiglieri regionali -, approvava il seguente ordine del giorno:

"IL CONSIGLIO REGIONALE

dando atto che nella relazione alla legge sulla istituzione dell'ENEL, approvata dalla Camera dei Deputati nella seduta del 21 settembre 1962, è stato inserito, per interessamento del Deputato Caveri, un espresso richiamo alla titolarità della concessione delle acque assegnata dallo Statuto speciale della Valle d'Aosta,

fa voti

perché, anche in sede di relazione alla legge in corso di discussione davanti al Senato, sia inserito analogo richiamo

e invita

i due Parlamentari valdostani e la Giunta a seguire i lavori preparatori dell'emanando regolamento, di cui all'articolo 2 della legge, al fine di salvaguardare con le necessarie norme gli interessi della Valle d'Aosta nella fase di applicazione della legge".

Il Consigliere DUJANY fa presente che, successivamente, il Consiglio adottava altro provvedimento, dà quindi lettura della seguente parte del verbale del provvedimento consiliare n. 167 del 9.10.1962:

"Il Consigliere BONDAZ propone che il Consiglio dia mandato al Presidente del Consiglio di convocare la Commissione consiliare permanente dei Lavori Pubblici (Sezione Acque) perché esamini il problema di cui sopra e formuli proposte.

Il Presidente, FILLIETROZ, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione della proposta fatta dal Consigliere BONDAZ.

Procedutosi alla votazione,

IL CONSIGLIO

ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: trentuno);

DELIBERA

di dare mandato al Presidente del Consiglio di convocare la Commissione consiliare permanente dei Lavori Pubblici (Sezione Acque) perché esamini il problema e formuli proposte".

Premesso quanto sopra, il Consigliere DUJANY informa di aver avuto occasione di leggere un opuscolo, concernente il 5° rendiconto dei "Documents de vie valdôtaine", nel quale è riportato, ma non al completo, l'ordine del giorno approvato dal Consiglio nella citata seduta del 9 ottobre 1962.

Rileva che da tale opuscolo si desume che il suo compilatore desidera informare l'opinione pubblica di aver fatto tutto quanto era possibile per la tutela dei diritti della Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche e che, quindi, se non si è fatto di più la colpa è del Consiglio Regionale.

Afferma che il compilatore di tale opuscolo, limitandosi a pubblicare soltanto parzialmente il menzionato ordine del giorno e tacendo quello che non si sarebbe dovuto tacere, ha ingannato la popolazione valdostana.

Riferendosi al mandato, conferito al Presidente del Consiglio di convocare la Commissione consiliare permanente per i Lavori Pubblici (Sezione Acque) affinché esaminasse il problema e formulasse proposte, dichiara di essere a conoscenza che detta Commissione aveva formulato e proposto il seguente emendamento aggiuntivo alla legge istitutiva dell'ENEL, che allora era in discussione al Parlamento, emendamento che avrebbe dovuto essere inserito alla legge stessa quale articolo 7 bis: "I criteri della presente legge si applicheranno alla Regione Valle d'Aosta in quanto compatibile con il regime delle acque pubbliche stabilito dalla legge costituzionale 26.2.1948, n. 4".

Fa presente che, secondo quanto gli risulta, il Presidente della Commissione consiliare permanente per i Lavori Pubblici ha trasmesso detta proposta alla Presidenza del Consiglio Regionale che, a sua volta, l'ha inoltrata al Senatore.

Chiede come mai si è ritenuto di non riferire alla Commissione e al Consiglio sull'ulteriore corso e sull'esito di tale proposta.

Chiede, inoltre, al Presidente della Giunta di precisare le ragioni per le quali la Giunta non ha inoltrato tempestivamente ricorso contro la legge istitutiva dell'ENEL, ricorso che era stato già predisposto dall'Avv. Colonna per incarico della Giunta.

Lamenta il fatto che la Giunta abbia preso la decisione di non ricorrere alla Corte Costituzionale contro la legge istitutiva dell'ENEL senza aver sentito il parere del Consiglio Regionale su una questione così importante e delicata.

Il Presidente della Giunta, MARCOZ, in risposta alla mozione presentata dai Consiglieri Trèves e Lucat, riferisce quanto segue: "Non risponderò al linguaggio così acrimonioso e irrispettoso del Consigliere Trèves, il quale si atteggia a grande avvocato venendo qui a leggerci delle cose raffazzonate da qualche azzeccagarbugli, perché quanto ha letto non è evidentemente frutto della sua esperienza in materia legale e penso di poterlo affermare per cognizione di causa.

Mi atterrò semplicemente ai problemi e non farò la difesa di nessuno, perché i nostri Parlamentari sono degli avvocati essi stessi, per cui penseranno loro a difendersi.

Debbo prima fare notare che, se avessimo voluto, non avremmo lasciato discutere questa pseudo-mozione che, in effetti, non è altro che una interpellanza e, per la precisione, la quarta interpellanza sull'argomento ENEL.

Infatti i Consiglieri Trèves e Lucat chiedono, nella loro pseudo-mozione, che la interpellanza da loro presentata in data 24.1.1963 e discussa nella seduta del 20 febbraio successivo "sia trasformata in mozione per essere discussa nella prossima riunione".

Ora, come sapete, una mozione per essere tale deve contenere una proposta sulla quale il Consiglio possa votare.

Nella pseudo-mozione in discussione non vi è alcuna proposta e, quindi, non si può certo sostenere che si tratta di una mozione.

Ciò nonostante noi non ci opponiamo a che venga discussa dal Consiglio, affinché non vi sia il più lontano sospetto che vogliamo sottrarci alla discussione dell'argomento.

Incomincio con il far notare che il "Monitore" al quale, con un gesto di generosità, abbiamo rimesso la nota querela, continua a vilipenderci e, in un articolo dal titolo "Come volevasi dimostrare", afferma che si sarebbe dovuto inoltrare a suo tempo ricorso alla Corte Costituzionale contro la legge istitutiva dell'ENEL e tratta della questione come se fosse un giurista particolarmente esperto in questioni giuridiche.

Comunque, l'ultimo atto della Giunta in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica 14.3.1963 n. 217, che trasferisce all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica l'impresa della S.I.P. è il seguente provvedimento deliberativo in data 25.3.1963 n. 2688, con il quale la Giunta ha stabilito di ricorrere alla Corte Costituzionale contro il suddetto decreto, provvedimento di cui dò lettura:

"LA GIUNTA REGIONALE

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1963 n. 217, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 73 del 16 marzo 1963, concernente il trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della S.I.P. - Società Idroelettrica Piemonte, S.p.A., con sede in Torino; Decreto avente valore di legge ordinaria a' sensi del cpv. 10) dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

considerato che la predetta impresa S.I.P. è concessionaria e subconcessionaria di derivazioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico con impianti di derivazione e di produzione nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta;

ritenuto che l'applicazione in Valle d'Aosta del sopracitato Decreto presidenziale, in relazione alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, risulta in contrasto con le norme dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che regolano i diritti della Regione in materia di acque pubbliche e di sfruttamento industriale delle acque stesse;

ritenuto, pertanto, necessario promuovere nanti la Corte Costituzionale la questione della legittimità costituzionale del Decreto presidenziale 14 marzo 1963, n. 217, e, in quanto occorra, della legge 6 dicembre 1962 n. 1643;

dopo esauriente discussione;

visto l'articolo 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;

visto l'articolo 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi mediante votazione segreta per quanto concerne la designazione dei legali Avv. Arturo Colonna e Avv. Giancarlo Mattei Gentili;

DELIBERA

di autorizzare il Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, Avv. Oreste Marcoz, a promuovere nanti la Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale avverso il menzionato Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1963 n. 217, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 16 marzo 1963 n. 73 e, in quanto occorra, avverso la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e il trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche, nonché a designare quali rappresentanti legali della Regione l'Avvocato Arturo Colonna, di Torino (Corso Siccardi n. 11) e l'Avvocato Giancarlo Mattei Gentili, di Roma (Clivo di Cinna n. 196), con elezione di domicilio presso questo ultimo Avvocato, in Roma, e con facoltà ai due predetti Avvocati di compiere, sia congiuntamente che disgiuntamente, tutti gli atti necessari ed utili per fare valere nanti la Corte Costituzionale i diritti e gli interessi della Regione Valle d'Aosta in relazione alla sopraindicata questione di legittimità costituzionale".

Questa è la sostanza del problema che noi trattiamo, tutto il resto è polemica ed opinione personale, come quando, ad esempio, il Consigliere Trèves dice: "di essere stato il primo ad agitare questo grave problema".

Noi siamo gente obiettiva e serena e ad ogni Consigliere che ha fatto il suo dovere diciamo che non rifiutiamo affatto il suo apporto.

Già vi ho spiegato, in precedenti sedute, la ragione per cui non abbiamo ritenuto di inoltrare ricorso alla Corte Costituzionale contro la legge istitutiva dell'ENEL, ma ve la ripeterò di nuovo.

Non abbiamo, in allora, impugnato detta legge per una questione di impostazione politica e, cioè, perché non volevamo dare la sensazione che proprio la Regione Valle d'Aosta fosse contraria alla nazionalizzazione dell'energia elettrica.

Ci siamo preoccupati anche di un'altra questione, cioè di vedere quando fosse il momento più propizio e più opportuno per promuovere l'impugnativa e, in proposito, dobbiamo rifarci a tutto ciò che è avvenuto.

Oggi si solleva di nuovo la questione dell'emendamento; ma voi sapete benissimo, perché ve lo abbiamo già detto e ripetuto diverse volte, che quell'emendamento è stato presentato, ma sapete anche che in un consesso di 500 persone i nostri due Parlamentari non potevano certo agire da soli ed era, quindi, ovvio che si consultassero con i colleghi, come facciamo anche noi nel nostro piccolo Parlamento, per sapere se l'emendamento aveva probabilità di essere approvato.

Di fronte alla possibilità che l'emendamento venisse rigettato senza motivazione, il che voleva dire che di motivazione non ne sarebbe rimasta traccia alcuna, i nostri Parlamentari, confortati dal parere dei loro colleghi, hanno ripiegato su un'altra soluzione, che era quella di inserire nella relazione al disegno di legge ciò che voi già sapete è stato inserito, poiché stato ripetuto nelle lettere di cui è stata data lettura.

L'iter seguito dal Deputato Caveri alla Camera dei Deputati è stato pure seguito dal Senatore Chabod al Senato e si è, così, ottenuto che nella relazione al disegno di legge venisse inserita la dichiarazione del Senatore On. Amigoni che diceva che bisognava tener conto della specifica situazione della Valle d'Aosta ("conferma delle assicurazioni già date dal Governo per il rispetto dei diritti e degli interessi delle Regioni a Statuto speciale").

Questo è poco, voi direte, ma è quello che si è potuto ottenere.

Dovete ammettere che non era facile fare inserire in una legge generale, - quale è la legge istitutiva dell'ENEL che contempla tali e tanti problemi -, emendamenti tali da permettere ad ogni Regione di fare inserire una clausola a salvaguardia dei propri diritti.

Molti citano, ad esempio, la Sardegna che ha impugnato la legge istitutiva dell'ENEL, ma, notate bene, l'impugnativa è stata promossa per l'Ente Generale regionale di Elettricità e non già per la tutela dei diritti regionali in materia di acque pubbliche. Trattasi, quindi, di una situazione completamente diversa dalla nostra.

Già vi ho detto che la Regione Trentino-Alto Adige non ha impugnato la legge istitutiva dell'ENEL.

Vi era, è vero, un settore dello schieramento politico che era favorevole, ma la Democrazia Cristiana era decisamente contraria alla impugnativa e la legge non è stata impugnata.

Il ragionamento che abbiamo fatto noi è stato questo: la legge istitutiva dell'ENEL era ed è una legge quadro, una legge che prevedeva esplicitamente che sarebbero state emanate, come in effetti è avvenuto, le norme relative all'organizzazione dell'ENEL e al trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche mediante la emanazione di Decreti Presidenziali aventi valore di legge ordinaria e, per tanto, impugnabili presso la Corte Costituzionale.

Ora, noi avevamo avuto assicurazione dalle Autorità governative che tutti i nostri diritti in materia di acque pubbliche sarebbero stati salvi perché consacrati in uno Statuto che ha valore di legge costituzionale.

Questa non era soltanto una opinione nostra e, in effetti, ho già avuto occasione di accennarvi che i Deputati missini Nencioni e Franza (Nencioni è un avvocato che sa il fatto suo), rendendosi conto che la legge istitutiva dell'ENEL non si regge di fronte alla costituzionalità dello Statuto della Valle d'Aosta, ebbero a presentare al Governo un disegno di legge di loro iniziativa con il quale si chiedeva che venissero abrogate quelle prerogative regionali in materia di acque pubbliche sancite dallo Statuto della Valle d'Aosta, per sostituirle con altri interventi.

Fortunatamente il nostro Senatore, On. Chabod, era relatore della IX^ Commissione del Senato, che doveva esprimere il parere sul disegno di legge di iniziativa dei Senatori Nencioni e Franza e, così, l'iniziativa legislativa dei predetti due Senatori si è risolta in un nulla di fatto.

In effetti il Governo non poteva abrogare le norme dello Statuto speciale della Valle d'Aosta per renderle compatibile con la legge dell'ENEL.

Noi abbiamo scritto le lettere che voi sapete e, mentre da un lato ci viene rivolta l'accusa di essere dei protestatori, sempre in lotta contro la politica di Roma, dall'altro ci viene mosso il rilievo, come ad esempio dal giornale "La Voix du Pays" di scrivere al Governo di Roma delle lettere "servili, inopportune, intempestive".

A quanto pare, questi tre termini sono piaciuti anche ad altri poiché, anche sul giornale "La Région" si leggono le parole "... servili, inopportune e intempestive".

Io vi dirò che il nostro contegno e le nostre lettere sono state corrette, educate e ferme, non affatto servili, ma coerenti e conseguenti alle precedenti trattative che avevamo avuto con il Governo, dal quale avevamo avuto assicurazione che i nostri diritti sarebbero stati salvaguardati.

Abbiamo mandato, come voi sapete, al Ministero dell'Industria e del Commercio - e, per conoscenza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero del Bilancio -, la lettera che vi è stata letta nella precedente seduta del 20.2.1963 e che terminava facendo presente quanto segue:

"Che negli emanandi Decreti di trasferimento all'E.N.E.L. delle imprese idroelettriche soggette alle norme sulla nazionalizzazione (comprese nell'allegato elenco) è necessario sia precisato che all'ENEL sono trasferiti i rapporti, le autorizzazioni, i beni, i diritti e gli oneri previsti dai rispettivi provvedimenti statali di concessione e regionali di subconcessione e che, alle previste scadenze delle concessioni e sub-concessioni, la Regione concessionaria prorogherà le concessioni o subconcessioni all'ENEL mediante provvedimenti di subconcessione, salvo che si renda necessario, per lo sviluppo dell'economia locale, assentire le subconcessioni stesse ad imprese o a società non soggette alle norme sulla nazionalizzazione e sul trasferimento all'ENEL".

Quando è stato emanato il Decreto del Presidente della Repubblica 14.3.1963 n. 217, concernente il trasferimento all'ENEL dell'impresa della SIP ed abbiamo visto che non si era tenuto conto delle assicurazioni dateci circa il rispetto dei nostri diritti in materia di acque pubbliche e che il Ministro dell'Industria e Commercio non aveva risposto alla nostra lettera, ci siamo decisi, avendo percorso tutte le vie pacifiche, ad impugnare il Decreto di trasferimento all'ENEL della impresa della SIP.

Vi dirò, in proposito, quanto ci è stato detto dall'Avv. Arturo Colonna, di Torino, in una riunione di Giunta in cui è stata discussa la questione dell'impugnativa del suddetto Decreto.

L'Avv. Colonna, il quale conosceva molto bene tutto il problema e che aveva preparato il ricorso, disse che a suo avviso avevamo fatto molto bene a seguire l'iter che avevamo percorso.

Su mia richiesta, di voler chiarire il suo pensiero, egli precisò che, se avessimo inoltrato subito ricorso alla Costituzionale contro la legge istitutiva dell'ENEL, che è una legge quadro, ci avrebbero potuto muovere l'appunto di essere stati intempestivi, tanto più che la legge predetta prevedeva la emanazione di norme di attuazione con uno o più Decreti aventi valore di legge ordinaria.

Quando si è trattato di dargli il mandato per far valere nanti la Corte Costituzionale i diritti e gli interessi della Regione Valle d'Aosta, in relazione alla sopra indicata questione di legittimità costituzionale, l'Avv. Colonna ha chiesto che gli venisse dato un mandato ampio, aggiungendo che conosceva a fondo la questione e che avrebbe impugnato il già menzionato Decreto Presidenziali innanzi alla Corte Costituzionale in modo da salvaguardare i diritti statutari della Regione in materia di acque pubbliche.

Secondo la sua tesi, la Valle d'Aosta può continuare a concedere e a subconcedere le acque pubbliche ad uso idroelettrico. Queste sono le parole dell'Avv. Colonna che è il legale che sta tutelando i diritti della Regione in materia di acque pubbliche e non già da ora ma da tanto tempo.

Io penso che bisogna riflettere molto prima di ricorrere alla Corte Costituzionale; non si possono precipitare le cose soltanto perché i giornali ci dicono di ricorrere.

Il problema è stato studiato ed approfondito dalla Giunta in molte sedute; abbiamo avuto delle perplessità e ne avreste anche voi dovendo prendere la decisione che è stata adottata dalla Giunta.

Io credo che non avreste agito diversamente da quanto abbiamo fatto noi.

Il regolamento che disciplina il funzionamento della Corte Costituzionale demanda alla Giunta Regionale la competenza di fare questa impugnativa e noi ci siamo strettamente adeguati a tale norma.

Possiamo avere errato, perché humanum est errare; però non riteniamo di meritare tanta acredine, perché in fondo non abbiamo mai detto che non avevamo bisogno dei vostri lumi e tutte le volte che ci avete chiesto di discutere di questo problema l'abbiamo fatto e vi abbiamo sempre ascoltato con tanta pazienza.

Ovviamente, quindi, abbiamo il diritto di essere risentiti allorquando veniamo tacciati di essere degli incompetenti e di non sapere che cosa fare.

Dovete darci atto che non abbiamo lesinato tempo, che abbiamo indetto sedute speciali per lo studio di questo problema, sollecitati anche dalla opposizione.

Conoscendo ora come il nostro legale intende impostare la nostra tesi, io mi permetto di avere fiducia, anche perché molto responsi di altissimi Magistrati, quali il Tribunale Superiore delle Acque e la Corte di Cassazione, hanno riconosciuto che la concessione gratuita novantanovennale sancita dallo statuto non è una concessione ordinaria, ma è un vero diritto regionale che lo Stato ha costituito a favore della Regione Valle d'Aosta.

La nostra causa è nelle mani di un giurista che è veramente valente ed io mi auguro, - come anche voi, ne sono certo -, che tutto vada a buon fine.

Io penso che effettivamente si è agito con prudenza e non già con servilità, perché non vi è una sola parola, nelle nostre lettere, che suoni meno che fermezza, meno che educazione.

E' bene avere l'esatto senso del limite e ricordarsi che il Governo Regionale è un Governo Regionale e che il Governo Centrale è un Governo Centrale.

Io ho sempre ragionato così in questi quattro anni e credo che questa mia concezione sia anche servita ad avere il senso del limite.

La Corte Costituzionale non potrà ignorare il fatto che, prima di ricorrere alla Corte stessa, per la salvaguardia dei nostri diritti, abbiamo trattato in via amichevole con il Governo e che abbiamo avuto assicurazioni autorevoli circa il rispetto dei nostri diritti, assicurazioni che, purtroppo, non sono state tenute in considerazione all'atto dell'emanazione delle norme e dei Decreti di attuazione della legge istitutiva dell'ENEL.

In questa situazione è, quindi, quanto mai opportuna l'impugnativa che ha veramente, adesso, il senso di salvaguardare soltanto i nostri diritti statutari in materia di acque pubbliche e non già quello di intralciare una iniziativa in campo nazionale".

Il Consigliere VESAN dichiara di avere seguito ed attentamente studiato, sin dal sorgere, il problema delle acque pubbliche della Valle d'Aosta, cioè fin da quando la Costituente, approvando lo Statuto speciale regionale, ha stabilito che le acque pubbliche esistenti nella Regione erano date in concessione gratuita per 99 anni alla Regione stessa, fatta eccezione per le acque indicate nell'articolo 5 dello Statuto.

Precisa che la situazione della Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche è del tutto diversa da quella delle altre Regioni a Statuto speciale per varie ragioni che illustra, rilevando fra l'altro che, in forza delle disposizioni statutarie, la Regione Valle d'Aosta è venuta a trovarsi sullo stesso piano dello Stato per quanto riguarda la concessione e la subconcessione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico.

Fa presente che sembrò, in un primo momento, che la legge istitutiva dell'ENEL non dovesse ledere minimamente i nostri diritti statutari in materia di acque pubbliche, perché tali diritti sono sanciti dallo Statuto regionale approvato con la legge costituzionale 26.2.1948, n.4.

Osserva, però, che nella legge istitutiva dell'ENEL i nostri diritti sono stati totalmente ignorati e lamenta il fatto che la Giunta Regionale non abbia promosso ricorso contro tale legge alla Corte Costituzionale.

Rileva che la Giunta, con deliberazione in data 25 marzo 1963 n. 2688, ha stabilito di promuovere nanti la Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale avverso il Decreto del Presidente della Repubblica 14.3.1963 n. 217, concernente il trasferimento all'ENEL della Impresa elettrica S.I.P.

Auspica che l'esito di tale ricorso sia favorevole per la Regione, affinché possano essere salvaguardati i diritti statutari della Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche ad uso idroelettrico.

Ritiene, però, che il problema debba essere ugualmente approfondito dal Consiglio Regionale, in relazione alle acque pubbliche per la cui subconcessione ad uso idroelettrico vi sono domande ancora in fase di istruttoria e che, quindi, debbono ancora essere subconcesse ad uso idroelettrico.

Osserva che occorre sapere se le acque pubbliche ad uso idroelettrico dovranno essere subconcesse solo all'ENEL ed esprime, quindi, l'avviso che bisogna cercare di fare quanto è possibile per salvare il salvabile, prendendo una posizione netta e ferma nei confronti della legge istitutiva dell'ENEL.

Prospetta la possibilità per la Regione di sfruttare direttamente tali acque creando a tal uopo un apposito Ente, che potrebbe essere denominato "Ente regionale per la elettricità", del quale dovrebbero far parte, oltre che la Regione, Aziende industriali che siano in grado di sfruttare direttamente la maggior parte della produzione idroelettrica, orientandosi così verso gli autoconsumatori.

Rileva che, per la creazione di tale Ente, l'Amministrazione Regionale dovrebbe prendere ad esempio, come orientamento di massima, l'Azienda Elettrica Municipale di Torino (A.M.T.) oppure il Consorzio Elettrico del Buthier (C.E.B.).

Conclude raccomandando che la sua proposta venga presa in favorevole esame dalla Giunta nell'interesse della Valle d'Aosta.

Il Consigliere BORDON fa presente che il problema dei diritti statutari della Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche è già stato discusso lungamente dal Consiglio in precedenti sedute e ricorda che era emerso, da tali discussioni, che i diritti della Valle d'Aosta, essendo consacrati da una legge costituzionale, non potevano venire pregiudicati da una legge ordinaria, quale era la legge istitutiva dell'ENEL, che in allora non era ancora stata approvata.

Rammenta che il Consiglio aveva, peraltro, sottolineato l'opportunità che, a maggior garanzia dei nostri diritti sulla tutela delle acque, i nostri Parlamentari si adoperassero al fine di fare apportare alla legge istitutiva dell'ENEL un emendamento atto a salvaguardare la titolarità della concessione novantanovennale di acque alla Regione e dei diritti regionali sulle acque pubbliche assegnate dallo Statuto speciale alla Regione della Valle d'Aosta.

Rileva che, secondo quanto detto dal Presidente della Giunta, Marcoz, i nostri due Parlamentari, dopo essersi consultati con alcuni colleghi, hanno ritenuto di rinunciare all'emendamento di cui si tratta per ripiegare su una soluzione secondaria, che consisteva nell'inserire nella relazione al disegno di legge un espresso richiamo alla immutata titolarità della concessione delle acque assegnate dallo Statuto speciale alla Regione Valle d'Aosta.

Esprime il proprio rammarico per il fatto che i due Parlamentari valdostani non abbiano insistito per l'accoglimento della sopramenzionata proposta di emendamento alla legge istitutiva dell'ENEL, rilevando che soltanto un tale emendamento avrebbe dato ogni garanzia in merito alla tutela dei diritti regionali in materia di acque pubbliche.

Ricorda che nella seduta consiliare del 9 ottobre 1962 il Consiglio, dopo lunga discussione sulla questione dei diritti sanciti dallo Statuto regionale in relazione alla discutenda legge istitutiva dell'ENEL, stabilì che venisse convocata la Commissione consiliare permanente dei Lavori Pubblici (Sezione Acque) per l'esame del problema di cui si tratta e per proposte in merito, avvalendosi della consulenza degli Avvocati Palmas, Bondaz e Colonna.

Fa presente che, secondo quanto gli risulta, la Commissione suddetta ebbe ad esprimere parere favorevole per l'impugnativa della legge istitutiva dell'ENEL nanti la Corte Costituzionale, tanto è vero che l'Avvocato Colonna ha predisposto il ricorso.

Lamenta il fatto che la Giunta, dopo una riunione alla quale intervennero anche i due Parlamentari valdostani, abbia deciso di non impugnare la suddetta legge istitutiva dell'ENEL e che abbia assunto tale decisione senza aver preventivamente sentito il parere del Consiglio Regionale che, data l'importanza dell'argomento, avrebbe potuto essere convocato anche in via straordinaria ed urgente.

Ritiene che un tale modo di agire costituisca una mancanza di riguardo verso il Consiglio Regionale.

Rileva che la Giunta ha ora stabilito di ricorrere nanti la Corte Costituzionale contro il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1963 n. 217, concernente il trasferimento all'ENEL dell'Impresa della S.I.P. ed auspica che tale iniziativa abbia esito favorevole nell'interesse della Valle d'Aosta.

Il Presidente della Giunta, MARCOZ, dichiara che la Giunta non ha avuto la materiale possibilità, per mancanza di tempo, di sentire il parere del Consiglio in merito alla questione dell'impugnativa, o meno, della legge istitutiva dell'ENEL e ha dovuto assumere la decisione dopo una riunione alla quale sono intervenuti anche lo Avvocato Colonna ed i due Parlamentari valdostani, questi due ultimi per riferire sull'azione da essi svolta a Roma per la salvaguardia dei diritti statutari della Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche.

Comunica che l'Avv. Colonna, sapendo che il tempo stringeva, aveva predisposto di sua iniziativa una bozza di ricorso alla Corte Costituzionale contro la legge istitutiva dell'ENEL, per l'eventualità che l'Amministrazione Regionale si orientasse verso la soluzione del ricorso.

Questo dimostra - egli dice - che la Giunta ha agito effettivamente in condizioni di particolare urgenza.

Aggiunge che l'Avvocato Colonna conosce meglio di chiunque altro la questione e che nel ricorso con cui si impugna il Decreto del Presidente della Repubblica, concernente il trasferimento dell'Impresa SIP all'ENEL, sono chiaramente esposti tutti i motivi che possono essere addotti a sostegno della tesi della Regione.

Dichiara di non poter riferire sui lavori svolti dalla Commissione consiliare permanente per i Lavori Pubblici (Sezione Acque), in relazione al mandato conferitole dal Consiglio, non facendo parte di tale Commissione; osserva che al riguardo potrà, eventualmente, riferire l'Assessore Manganoni.

Precisa che la Giunta aveva soltanto pochi giorni per pronunciarsi in merito alla presentazione o meno del ricorso alla Corte Costituzionale contro la legge istitutiva dell'ENEL e che se vi fosse stato più tempo a disposizione, la Giunta non avrebbe mancato di sentire al riguardo il parere del Consiglio, anche se il regolamento sul funzionamento della Corte Costituzionale stabilisce che ogni decisione in merito è di competenza della Giunta Regionale e non già del Consiglio.

Il Consigliere DUJANY chiede che si riferisca al Consiglio in merito alle proposte formulate dalla Commissione consiliare permanente per i Lavori Pubblici (Sezione Acque) in relazione al mandato specifico affidatole dal Consiglio.

L'Assessore MANGANONI osserva che il compito della Commissione consiliare permanente per i Lavori Pubblici non era quello di esprimere parere in merito all'opportunità o meno dell'impugnativa innanzi alla Corte Costituzionale della legge istitutiva dell'ENEL, ma quello di esaminare il problema dei diritti statutari della Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche e formulare proposte in relazione al seguente ordine del giorno approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 9.10.1962:

"IL CONSIGLIO REGIONALE

dando atto che nella relazione alla legge sulla istituzione dell'ENEL approvata dalla Camera dei Deputati nella seduta del 21 settembre 1962 à stato inserito, per interessamento del Deputato Caveri, un espresso richiamo alla titolarità della concessione delle acque assegnata dallo Statuto speciale alla Valle d'Aosta,

fa voti

perché, anche in sede di relazione alla legge in corso di discussione davanti al Senato, sia inserito analogo richiamo

e invita

i due Parlamentari valdostani e la Giunta a seguire i lavori preparatori dell'emanando regolamento, di cui all'articolo 2 della legge, al fine di salvaguardare con le necessarie norme gli interessi della Valle d'Aosta nella fase di applicazione della legge".

Informa che la Commissione predetta, nella prima seduta in cui ha preso in esame tale problema, non aveva sotto mano l'ordine del giorno approvato dal Consiglio ed ha dato mandato ai legali Avvocati Bondaz e Palmas ed al tecnico Ing. Torrione di approfondire la questione e di formulare proposte che sarebbero state prese in esame dalla Commissione nella seduta successiva.

Comunica che, in relazione all'incarico loro affidato, gli Avvocati Bondaz e Palmas e lo Ing. Torrione hanno redatto per iscritto il loro parere sulle interferenze fra le norme del disegno di legge e le norme dello Statuto speciale della Regione in materia di acque pubbliche, parere che è stato trasmesso al Presidente del Consiglio Regionale con la seguente lettera in data 16 novembre 1962, prot. n. 16397/4:

"In relazione alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 167 in data 9.10.1962 si trasmette il parere della Commissione consiliare permanente per i Lavori Pubblici (redatto dai propri consulenti tecnici e legali, approvato dalla Commissione nella seduta del 15.11.1962), sulle interferenze fra le norme del disegno di legge per l'istituzione dell'ENEL e le norme dello Statuto speciale della Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche.

Si ritiene che il parere della Commissione debba essere immediatamente inviato ai Parlamentari valdostani dandone quindi notizia al Consiglio Regionale nella prossima seduta.

Nel trasmettere tale elaborato sarà bene informare i Parlamentari che il parere della Commissione viene inviato perché di esso ne venga fatto il miglior uso possibile in conformità all'ordine del giorno espresso dal Consiglio Regionale, compatibilmente e tenendo nel debito conto tutti i passi già intrapresi dai Parlamentari a seguito del citato ordine del giorno".

Precisa che la Commissione, dopo aver letto il parere espresso dai due legali e dal tecnico fece rilevare che il parere suddetto esulava dal mandato conferito alla Commissione dal Consiglio.

Rileva che, secondo tale mandato, la Commissione avrebbe dovuto formulare proposte per quanto riguarda l'inserimento nella relazione alla legge, in corso di discussione avanti al Senato, di un richiamo analogo a quello che era stato già inserito, per l'interessamento del Deputato Caveri, nella relazione alla legge in sede di esame del provvedimento legislativo da parte dell'apposita Commissione legislativa presso la Camera dei Deputati, nonché per quanto riguarda eventuali clausole da inserire nell'emanando regolamento di cui all'articolo 2 della legge, al fine di salvaguardare con le necessarie norme gli interessi della Valle d'Aosta nella fase di applicazione della legge.

Fa presente che, data l'urgenza, il parere è stato ugualmente trasmesso alla Presidenza del Consiglio per l'inoltro ai due Parlamentari valdostani, affinché ne facessero il miglior uso possibile, ferme restando le riserve anzidette.

Il Consigliere DUJANY precisa che la realtà è che l'emendamento proposto dai legali alla Commissione non ha avuto seguito, poiché i due Parlamentari valdostani non sono riusciti ad ottenere che fosse apportato alla legge istitutiva dell'ENEL un emendamento atto a salvaguardare i diritti statutari della Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche ad uso idroelettrico.

Rileva che, allorquando il Consiglio, nella seduta del 9 ottobre 1962, diede il mandato alla Commissione consiliare permanente dei Lavori Pubblici di studiare il problema e di formulare proposte, la legge istitutiva dell'ENEL non era ancora stata emanata e non si conosceva ancora la portata di tale provvedimento nei confronti della Valle d'Aosta, per cui il Consigliere Bondaz ebbe a proporre che i due Parlamentari valdostani e la Giunta seguissero la questione avvalendosi della collaborazione della predetta Commissione opportunamente integrata.

Fa presente che la legge in questione, dopo essere stata approvata dalla Camera dei Deputati, ha subito una remora prima di essere discussa ed approvata dal Senato; ritiene che il Senatore valdostano avrebbe quindi potuto benissimo proporre l'emendamento formulato dalla Commissione ed insistere affinché venisse votato dal Senato.

Il Presidente, FILLIETROZ, osserva che, secondo lo spirito dell'ordine del giorno approvato dal Consiglio, i due Parlamentari valdostani erano tenuti "unitamente alla Giunta, a seguire i lavori preparatori dell'emanando Regolamento di cui all'articolo 2 della legge", e non già a proporre emendamenti in ordine alla legge stessa.

Riferisce, in proposito, di aver scritto una lettera al Presidente della Commissione consiliare permanente dei Lavori Pubblici facendo presente che il mandato conferito dal Consiglio alla Commissione concerneva la formulazione di proposte, particolarmente in riferimento all'emanando regolamento per l'applicazione della legge istitutiva dell'ENEL.

Il Consigliere DUJANY richiama l'attenzione del Consiglio sul parere espresso dai legali alla suddetta Commissione consiliare, parere di cui dà lettura e che è del seguente tenore:

"Parere sulle interferenze fra le norme del disegno di legge: Istituzione dell'Ente Nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche, (approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 21 settembre 1962 ed ora in corso di discussione al Senato della Repubblica) e le norme dello Statuto speciale della Regione in materia di acque pubbliche.

La legge ordinaria istitutiva dell'ENEL non può in nessuna delle sue disposizioni superare e rendere inefficaci le norme costituzionali dello Statuto regionale.

I rapporti fra le due categorie di norme, legge ordinaria e legge costituzionale, dovrebbero, sul piano astratto dell'ordinamento, dare agli Amministratori regionali ogni tranquillità sulla conservazione dei diritti in materia di acque pubbliche attribuite alla Regione dallo Statuto Speciale.

In adesione a tale concetto, che peraltro appare ovvio, il Consiglio Regionale aveva preso atto nella sua seduta del 9 ottobre 1962, dell'avvenuto inserimento nella relazione alla legge davanti alla Camera dei Deputati, della seguente affermazione: "Rimane immutata anche la titolarità della concessione delle acque assegnata dallo Statuto speciale alla Regione della Valle d'Aosta".

Nonostante ciò, in sede di Commissione consiliare permanente per i Lavori Pubblici - Sezione Acque - è sorta qualche perplessità sulla disposizione n. 8 dell'art. 4 della legge che trasferisce in perpetuo all'ENEL le concessioni già assentite alle Imprese sottoposte alla espropriazione prevista dalla legge.

Si è ritenuto che tale perpetuità contrasti con il 3° comma dell'art.7 dello Statuto che prevede, invece, che al termine della concessione la Regione debba subentrare nella concessione ai precedenti concessionari.

Al fine di provocare la eliminazione di ogni dubbio sulla estensione della titolarità delle concessioni in capo alla Regione, anche per dette ultime concessioni che per effetto della legge in corso di approvazione non avranno termine, contrariamente a quanto previsto dagli artt. 21, 22, 23 e 24 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, i sottoscritti consulenti, a maggioranza, ritengono di dover proporre alla Commissione di promuovere nella sede che riterrà più opportuna, affinché sia inserito nella legge, il seguente emendamento aggiuntivo da collocarsi dopo il punto 7 dell'articolo 4:

"7 bis - I criteri della presente legge si applicheranno alla Regione Valle d'Aosta in quanto compatibili con il regime delle acque pubbliche stabilito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4".

Il consulente PALMAS fa presente tuttavia che, dato il carattere pleonastico dell'emendamento proposto, potrebbe sorgere il pericolo di un rigetto dello stesso sia da parte della Commissione che da parte delle Assemblee parlamentari.

Poiché il rigetto avviene di regola senza motivazione, esso sarebbe di grave pregiudizio per la interpretazione futura della portata dei criteri di cui al n.8 dell'art. 4 della legge sull'ENEL.

I consulenti Bondaz e Torrione ritengono, peraltro, che pure il caso denegato di rigetto sulla base di una affermazione di pleonasticità costituirebbe sempre un dato positivo, specie nel caso di discussione in aula della legge; che inoltre pare doveroso e opportuno predisporre adeguati mezzi di difesa per prevenire ogni possibile interpretazione contraria agli interessi della Regione, tanto più quando si ponga mente al tentativo, quale risulta dal disegno di legge costituzionale di iniziativa dei Senatori Nencioni e Franza, di abrogare gli articoli 7, 8 e 9 1° comma dello Statuto speciale.

In ogni caso, ove nonostante tutto si dovesse ravvisare nella legge sull'ENEL una menomazione dei diritti della Regione, quest'ultima potrà sempre promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione e art. 32 della legge 11.3.1953 n. 87.

Aosta, lì 10 novembre 1962

F.ti: Annibale Torrione - Fortunio Palmas Vittorino Bondaz".

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Il Consigliere DUJANY precisa che il parere di cui sopra è stato dal Presidente della Commissione trasmesso al Presidente del Consiglio Regionale con lettera in data 16.11.1962, che inizia facendo riferimento alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 167 in data 9.10.1962, con cui è stato approvato il più volte citato ordine del giorno.

Aggiunge che copia del parere in questione è stata trasmessa dal Presidente del Consiglio al Deputato Caveri e al Senatore Chabod, i quali non sono riusciti a fare apportare alcun emendamento alla legge istitutiva dell'ENEL, per la salvaguardia dei diritti statutari della Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche.

L'Assessore MANGANONI dà nuovamente lettura della lettera in data 16 novembre 1962 - prot. n. 16397/4, con cui il Presidente della Commissione consiliare permanente dei Lavori Pubblici ha trasmesso al Presidente del Consiglio Regionale copia del parere espresso dai consulenti tecnico-legali ed approvato dalla Commissione stessa, soffermandosi sull'ultima parte che dice: "nel trasmettere tale elaborato sarà bene informare i Parlamentari che il parere della Commissione viene inviato perché di esso venga fatto il migliore uso possibile in conformità all'ordine del giorno espresso dai Consiglieri regionali compatibilmente e tenendo nel debito conto tutti i passi già intrapresi dai Parlamentari a seguito del citato ordine del giorno".

Rileva che nell'ordine del giorno approvato dal Consiglio è stato dato atto che nella relazione alla legge sulla istituzione dell'ENEL, approvata dalla Commissione legislativa della Camera dei Deputati, era stato inserito, per interessamento del Deputato Caveri, un espresso richiamo alla immutata titolarità della concessione delle acque assegnate dallo Statuto speciale della Valle d'Aosta; rileva, altresì, che nel citato ordine del giorno sono stati formulati voti affinché anche in sede di relazione alla legge, in corso di discussione al Senato, fosse inserito analogo richiamo e si invitavano "i due Parlamentari valdostani e la Giunta a seguire i lavori preparatori dell'emanando regolamento....".

Dichiara, quindi, che la Commissione consiliare doveva attenersi, con in effetti si è attenuta, a quanto stabilito nel citato ordine del giorno del Consiglio, formulando proposte con riferimento all'emanando regolamento di esecuzione della legge istitutiva dell'ENEL e non già con riferimento ad un emendamento da fare apportare alla legge stessa.

L'Assessore FOSSON rileva che l'ordine del giorno più volte menzionato è stato concordato da un gruppo di Consiglieri ed approvato dal Consiglio al termine di una lunga discussione sull'oggetto: "I diritti sanciti dallo Statuto regionale in relazione alla discutenda legge istitutiva dell'ENEL" e rispecchiava, quindi pienamente la volontà del Consiglio.

Rammenta che lo stesso Consigliere Bondaz, pur sostenendo l'opportunità di fare apportare un emendamento alla legge istitutiva dell'ENEL per la salvaguardia dei diritti statutari della Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche, convenne con la maggioranza che era molto difficile ottenere una tale cosa ed ammise che si sarebbe già ottenuto un risultato concreto inserendo nella relazione parlamentare al disegno di legge un espresso richiamo alla immutata titolarità della concessione delle acque assegnata dallo Statuto speciale alla Regione Valle d'Aosta; ciò che in effetti era stato già ottenuto, per interessamento del Deputato On. Caveri, nella relazione della apposita Commissione legislativa della Camera dei Deputati.

Trattavasi - egli dice - di ottenere che un analogo richiamo fosse inserito anche nella relazione della Commissione legislativa del Senato, presso la quale la legge era in corso di discussione; osserva che per tale ragione sono stati formulati voti nel senso risultante nell'ordine del giorno approvato dal Consiglio.

Ricorda che, al termine della seduta, il Consigliere Bondaz propose che il Consiglio desse mandato al Presidente di convocare la Commissione consiliare permanente dei Lavori Pubblici (Sezione Acque) affinché esaminasse il problema e formulasse proposte in relazione all'ultimo comma dell'ordine del giorno, che era così formulato: "... e invita i due Parlamentari valdostani e la Giunta a seguire i lavori preparatori dell'emanando Regolamento, di cui all'articolo 2 della legge, al fine di salvaguardare con le necessarie norme gli interessi della Valle d'Aosta nella fase di applicazione della legge".

Rileva che la Commissione consiliare permanente dei Lavori Pubblici è andata al di là del mandato che le era stato affidato, poiché, anziché formulare proposte che potevano essere utili ai due Parlamentari ed alla Giunta per la salvaguardia degli interessi della Valle d'Aosta nella fase di applicazione della legge, ha formulato e proposto un emendamento aggiuntivo alla legge istitutiva dell'ENEL, emendamento da collocarsi dopo il punto 7 dell'articolo 4 della legge stessa.

Osserva che la questione dell'emendamento alla legge era stata già superata, poiché il Consiglio,- constatando la impossibilità, per varie ragioni, di fare accogliere dal Parlamento un emendamento aggiuntivo alla legge istitutiva dell'ENEL -, aveva concordato, unanime, sulla soluzione concernente l'inserimento di un espresso richiamo, nelle relazione parlamentari, alla immutata titolarità della concessione delle acque assegnate alla Regione dallo Statuto speciale della Valle d'Aosta.

Fa presente che la Giunta, allorquando decise di non promuovere ricorso alla Corte Costituzionale contro la legge istitutiva dell'ENEL, aveva già stabilito, quale orientamento di massima, di impugnare a suo tempo i Decreti Presidenziali - aventi valore di legge ordinaria - concernenti il trasferimento all'ENEL delle Imprese idroelettriche sub concessionarie di acque pubbliche in Valle d'Aosta qualora tali Decreti avessero ignorato i diritti statutari della Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche.

Il Consigliere DUJANY, riferendosi ai rilievi fatti dagli Assessori Manganoni e Fosson, osserva che nel parere redatto dai Consulenti tecnico-legali ed approvato dalla Commissione consiliare permanente per i Lavori Pubblici si parla di emendamento aggiuntivo da collocarsi dopo il punto 7 dell'articolo 4 della legge istitutiva dell'ENEL.

Segue discussione in merito Era l'Assessore MANGANONI, il Presidente, FILLIETROZ, ed i Consiglieri VALLINO, Presidente della Commissione consiliare permanente dei Lavori Pubblici, e DUJANY.

Il Consigliere TREVES ricorda di aver chiesto già dalla precedente seduta che venissero portati a conoscenza del Consiglio i pareri espressi da tutti i consulenti in merito alla legge istitutiva dell'ENEL e che i Consiglieri fossero edotti in tutti gli atti d'ufficio e delle corrispondenze intercorse fra l'Amministrazione Regionale e gli organi governativi centrali per quanto riguarda la questione dell'ENEL.

Lamenta che ciò non sia stato fatto. Rileva che il consiglio era stato convocato per il 9 ottobre 1962 in adunanza straordinaria ed urgente, a termine dell'articolo 20 del Regolamento interno del Consiglio Regionale, su richiesta fatta da quattordici Consiglieri, per la discussione dell'oggetto: "I diritti sanciti dallo statuto regionale in relazione alla discutenda legge istitutiva dell'ENEL"; ricorda di aver deplorato, in tale seduta, che la legge istitutiva dell'ENEL fosse stata discussa dalla Camera senza che la questione fosse stata tempestivamente discussa dal Consiglio Regionale, per i riflessi sfavorevoli che tale legge aveva nei riguardi della Valle d'Aosta.

Lamenta il fatto che la Giunta abbia lasciato trascorrere i termini senza promuovere ricorso alla Corte Costituzionale contro la legge istitutiva dell'ENEL.

Dichiara di non approvare l'operato della Giunta per quanto riguarda la questione dell'ENEL e lamenta che la Giunta non abbia ritenuto di sentire il parere del Consiglio prima di lasciare scadere i termini per l'impugnativa della legge istitutiva dell'ENEL.

Conclude, sottoponendo all'approvazione del Consiglio un ordine del giorno di deplorazione del comportamento della Giunta e di biasimo per i due Parlamentari valdostani per non aver tutelato al Parlamento gli interessi e le prerogative della Regione in materia di acque pubbliche, ordine del giorno di cui dà lettura.

Il Consigliere LUCAT dichiara di non aver nulla da aggiungere a quanto detto e proposto dal Consigliere Trèves, salvo ribadire che, a suo avviso, i due Parlamentari valdostani nulla hanno fatto per la difesa dei diritti statutari della Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche.

Il Presidente, FILLIETROZ, invita il Consiglio a votare, per alzata di mano, sulla proposta di approvazione del seguente ordine del giorno presentato dal Consigliere Trèves Vincenzo:

"Si deplora nel modo più severo il comportamento della Giunta Regionale che si è arbitrata, nella grave ed importante questione delle acque pubbliche, nella quale sono coinvolti e gli interessi e la dignità regionale, di prendere la decisione di rinunciare al ricorso contro la legge istitutiva dell'ENEL ed in seguito, invece di ricorrere contro il Decreto Presidenziale del 14 marzo 1963, n. 217, senza interpellare il Consiglio Regionale;

non avendo seguito la mia maestra di proporre un emendamento, da parte dei Parlamentari Chabod e Caveri ai due rami del Parlamento, e di impugnare in seguito, nel caso di mancato inserimento dell'emendamento, la legge per incostituzionalità nei riguardi della Valle d'Aosta, tutelata in tale materia dalla legge costituzionale 26.2.1948, la tardiva resipiscenza e le impugnazioni a catena dei decreti presidenziali risulteranno molto più onerosi e difficili, fatto questo grave, di cui si imputa tutta la responsabilità alla Giunta Regionale.

Biasima i due Parlamentari per non aver tutelato, sia alla Camera che al Senato, gli interessi e le prerogative della Regione Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche, come da proposta concreta espressa dal Collegio dei consulenti proposti dal Consiglio Regionale nel suo ordine del giorno del 9.10.1962".

Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente, FILLIETROZ, accerta e comunica che il Consiglio, con voti favorevoli sette (Aillon, Berthod, Dujany, Lucat, Petigat, Trèves, Vesan) e voti contrari quattordici (astenutosi dalla votazione il Consigliere Guglielminetti), ha respinto l'ordine del giorno soprariportato.

Il Consiglio prende atto.

Il Consigliere VESAN rileva di aver proposto l'istituzione di un Ente Regionale per l'elettricità e chiede che la Giunta faccia conoscere il suo parere al riguardo.

Il Presidente della Giunta, MARCOZ, premesso che a tale argomento già aveva accennato il Consigliere Vesan in una precedente seduta di Consiglio, ricorda che anche l'Ing. Fresia,- che fu Amministratore della Regione quale Assessore alle Finanze -, ebbe a parlargli una volta di una tale iniziativa; fa, quindi, presente che lo stesso ing. Fresia, dopo aver bene riflettuto sul problema, gli fece sapere che, essendo ormai già state subconcesse ad uso idroelettrico le acque più redditizie della Valle d'Aosta, l'attuazione di tale iniziativa non era più consigliabile.

Concorda che la questione potrebbe interessare le Imprese autoproduttrici, in ispecie se sarà riconosciuto che la Regione Valle d'Aosta può ancora disporre come meglio ritiene circa la subconcessione delle acque pubbliche non ancora subconcesse e sfruttate.

Pur ammettendo che la proposta del Consigliere Vesan merita di essere presa in esame, invita a non ignorare che la spesa per la costruzione di impianti idroelettrici assai rilevante.

Il Consigliere VESAN dichiara che oggi l'Amministrazione Regionale si trova di fronte ad un fatto nuovo, che una volta non era possibile prevedere, cioè l'avvenuta istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL) per la nazionalizzazione dell'industria elettrica.

Ritiene che l'unica ancora di salvezza consista nella creazione di un Ente regionale per l'elettricità,- per varie ragioni che illustra -; chiede quindi che questo problema sia preso in favorevole esame dalla Giunta e sia sottoposto allo studio della Commissione consiliare permanente per i Lavori Pubblici (Sezione Acque) ed, eventualmente, allo studio di altre Commissioni consiliari, con invito ad esaminare il problema stesso ed a formulare proposte concrete da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

Il Consiglio prende atto.

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