Oggetto del Consiglio n. 53 del 5 aprile 1963 - Verbale
OGGETTO N. 53/63 - LEGGE REGIONALE RECANTE MODIFICAZIONE-COMPLETAMENTO DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 10.1.1961 N. 2, CONCERNENTE PROVVIDENZE PER L'INCREMENTO DEL PATRIMONIO ALPINISTICO (RIFUGI ED ALTRE OPERE ALPINE) E PER L'ATTREZZATURA ED IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DEL CORPO DI SOCCORSO ALPINO.
L'Assessore al Turismo, SAVIOZ, riferisce al Consiglio in merito al sotto riportato disegno di legge regionale recante modificazione-completamento dell'articolo 2 della legge regionale 10.1.1961 n. 2, concernente provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine) e per l'attrezzatura ed il funzionamento dei servizi del Corpo di Soccorso Alpino, disegno di legge trasmesso in copia, con apposita relazione, ai Signori Consiglieri, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 5 aprile 1963:
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Con legge regionale 10.1.1961 n. 2, furono approvate provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico e per l'attrezzatura ed il funzionamento dei servizi del Corpo di Soccorso Alpino.
Gli articoli 1 e 2 della legge sopracitata prevedono quanto segue:
Art. 1
Al fine di promuovere e di incrementare il patrimonio alpinistico nel territorio della Regione è stanziato annualmente nel bilancio di previsione della Regione su apposito capitolo della parte ordinaria delle spese per l'Assessorato al Turismo, un fondo destinato alla concessione di contributi per:
a) costruzione ex novo di rifugi e di altre opere alpine;
b) ricostruzione, ampliamento, sistemazione, arredamento dei rifugi e di altre opere alpine esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;
c) potenziamento dell'attrezzatura della Delegazione regionale del Corpo di Soccorso Alpino e dell'attività della Delegazione stessa.
Art. 2
I contributi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo possono essere concessi alle Sezioni del C.A.I. aventi sede nel territorio della Regione e alla Delegazione regionale del Corpo di Soccorso Alpino.
I contributi di cui alla lettera b) dell'articolo precedente possono essere concessi anche alle Sezioni del C.A.I., aventi sede fuori della Regione, proprietarie di rifugi esistenti nel territorio della Regione.
Per promuovere il maggior possibile sviluppo e potenziamento dei rifugi e delle altre opere alpine si ritiene opportuno stabilire che i contributi regionali di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1 della sopracitata legge regionale possano essere concessi anche ad Enti ed Associazioni locali, nonché a privati residenti in Valle d'Aosta che provvedano alla costruzione ex novo, alla ricostruzione, ampliamento, sistemazione e arredamento di rifugi e di altre opere alpine nel territorio della Valle d'Aosta, con destinazione perpetua delle opere alpine in questione allo scopo per il quale sono concessi i contributi regionali.
Si propone, quindi, di approvare il seguente disegno di legge regionale recante norme dì completamento dell'articolo 2 della legge regionale 10.1.1961 n. 2.
(SEGUE: disegno di legge regionale)
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Il Presidente, FILLIETROZ, constatato che nessun Consigliere intende formulare osservazioni di carattere generale sul disegno di legge in esame, invita il Consiglio a procedere all'esame e alla votazione dei singoli articoli del disegno di legge.
Articolo 1 - Si dà atto che l'articolo 1 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, con l'aggiunta nella parte finale dell'articolo stesso delle parole "e secondo le prescrizioni dei rispettivi atti di concessione", su proposta dello Assessore Savioz (Consiglieri presenti e votanti: venti).
Articolo 2 - Si dà atto che l'articolo 2 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: venti).
Il Presidente, FILLIETROZ, - dopo aver accertato e dichiarato che i due articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio approvati ad unanimità di voti favorevoli, espressi con due separate votazioni per alzata di mano -, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Dujany, Machet e Nicco Anselmo, il Presidente FILLIETROZ accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: venti;
- Voti favorevoli: diciannove;
- Voti contrari: uno.
Il Presidente, FILLIETROZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio Regionale ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale recante modificazione-completamento dell'articolo 2 della legge regionale 10.1.1961 n. 2, concernente provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine) e per l'attrezzatura ed il funzionamento dei servizi del Corpo di Soccorso Alpino:
Disegno di legge regionale n.8
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ... n. ... : MODIFICAZIONE-COMPLETAMENTO DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 10.1.1961 N. 2, CONCERNENTE PROVVIDENZE PER L'INCREMENTO DEL PATRIMONIO ALPINISTICO (RIFUGI ED ALTRE OPERE ALPINE) E PER L'ATTREZZATURA E IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DEL CORPO DI SOCCORSO ALPINO.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'articolo 2 della legge regionale 10.1.1961 n. 2, recante provvidenze per lo incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine) e per l'attrezzatura e il funzionamento dei servizi del Corpo di Soccorso Alpino, è completato con l'aggiunta del seguente nuovo comma (3° comma):
"I Contributi di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo possono essere concessi anche ad Enti ed Associazioni locali, nonché a privati residenti in Valle di Aosta, che provvedano alla costruzione ex novo, alla ricostruzione, ampliamento, sistemazione e arredamento di rifugi e di altre opere alpine nel territorio della Valle d'Aosta, con destinazione in perpetuo delle opere alpine in questione allo scopo per il quale sono concessi i contributi regionali e secondo le prescrizioni dei rispettivi atti dì concessione".
Art. 2
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
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