Oggetto del Consiglio n. 45 del 5 aprile 1963 - Verbale
OGGETTO N. 45/63 - APPLICAZIONE NELLA REGIONE DELLA LEGGE 2 GIUGNO 1961 N. 454 - PIANO QUINQUENNALE DI SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA.
L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, FOSSON, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente proposte per l'applicazione nella Regione della legge 2 giugno 1961 n. 454, riguardante il piano quinquennale di sviluppo dell'agricoltura, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 5 aprile 1963:
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L'art. 40 della legge 2 giugno 1961 n. 454, sul piano quinquennale di sviluppo dell'agricoltura, stabilisce che le disposizioni della legge stessa sono applicabili anche nelle Regioni a Statuto speciale.
In relazione a questa norma, l'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste ha provveduto ai vari adempimenti prescritti dalla legge o richiesti dal Ministero dell'Agricoltura, con il quale ha preso gli opportuni accordi allo scopo di facilitare e sollecitare l'espletamento delle modalità preliminari indispensabili alla applicazione del provvedimento legislativo di cui si tratta nel territorio della Valle d'Aosta.
Sono stati così compilati i pareri, ai sensi del 5° comma dell'articolo 3, per le direttive annuali relative al 1° e al 2° anno di applicazione del provvedimento legislativo.
Dopo non pochi dubbi e perplessità sorti presso il Ministero dell'Agricoltura e gli organi di controllo, sono state superate varie difficoltà in merito alla scelta più corretta e alla più idonea procedura per l'attribuzione dei fondi alla Regione.
Si è provveduto a sollecitare le assegnazioni e gli accreditamenti dei fondi stanziati e ripartiti.
Sono stati presi gli opportuni contatti con gli Istituti esercenti il credito agrario nella Regione e sono state vagliate alcune loro proposte in relazione alla ripartizione delle somme destinate a mutui e a prestiti.
Alle non poche difficoltà e perplessità in sede ministeriale sommariamente accennate, che hanno ritardato notevolmente l'erogazione delle somme assegnate alle Regioni autonome, si sono aggiunte quelle derivanti dalla necessità di armonizzare, aggiornare e coordinare i provvedimenti regionali in materia di contributi e mutui a favore dell'agricoltura e foreste con quelli contenuti nel piano di sviluppo al fine di evitare disparità di trattamento fra gli agricoltori per la esecuzione di opere analoghe nonché al fine di assicurare la migliore utilizzazione dei fondi.
Di questa esigenza si è appunto tenuto conto in sede di emanazione delle leggi regionali sulla viabilità rurale, sulla meccanizzazione agricola e sulle produzioni pregiate. Inoltre, sempre nello stesso intento, è in corso l'aggiornamento di vari provvedimenti consiliari in materia di contributi per opere di irrigazione, edilizia rurale, ecc.
Altri provvedimenti si renderanno ancora necessari, in seguito, per completare questo fondamentale lavoro di armonizzazione fra le provvidenze del Piano quinquennale di sviluppo dell'agricoltura e quelle regionali già in atto in tale campo.
Si è intervenuti anche in ordine alla ripartizione dei fondi per le varie provvidenze previste da vari articoli della legge, segnalando le necessità specifiche dell'agricoltura valdostana e quei settori di attività più bisognevoli di intervento.
Tuttavia non è stato possibile eliminare completamente l'inconveniente di avere per varie provvidenze fondi decisamente scarsi, mentre si prevedono difficoltà per la completa utilizzazione dei fondi assegnati per altre provvidenze e iniziative di minore interesse locale.
In base all'esperienza che si acquisirà dopo il primo anno di applicazione della legge di cui si tratta, si spera di poter rimuovere l'inconveniente.
L'interessamento e il lavoro di cui sopra hanno portato alle seguenti conclusioni:
1°) E' stato riconosciuto che la Regione opera, in ordine alla applicazione del Piano quinquennale di sviluppo, dell'agricoltura, in modo del tutto autonomo in conformità al proprio Statuto speciale ed alla autonomia da esso derivante in materia di agricoltura.
2°) I fondi assegnati dallo Stato alla Regione entrano a far parte delle disponibilità finanziarie della Regione: tali fondi vanno destinati agli interventi nel settore dell'agricoltura e dell'economia montana in conformità delle norme della legge e delle direttive quinquennali ed annuali di applicazione (D.M. 5.8.1961 e D.M. 28.11.1961). In questo senso sono state fornite al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste le assicurazioni richieste.
3°) La Regione seguirà per la erogazione dei fondi, la propria normale prassi amministrativa, che prevede il visto di legittimità da parte della locale Commissione di Coordinamento sui provvedimenti deliberativi adottati per la concessione dei contributi.
4°) Per ragioni pratiche, saranno seguite per quanto possibile, nelle istruttorie delle pratiche, le modalità in vigore presso i l Ministero della Agricoltura e delle Foreste.
5°) L'assegnazione di fondi per gli esercizi finanziari 1960/61 e 1961/1962 è stata comunicata alla Regione con nota numero 24604 del 22.5.1962; l'emissione dei Decreti Ministeriali e le comunicazioni relative sono avvenute fra il 25.7.1962 ed il 19.11.1962; l'effettivo versamento di gran parte dei fondi assegnati è stato fatto al Cassiere-Tesoriere della Regione fra il 26.11.1962 ed il 22.1.1963. Assegnazioni e versamenti di fondi alla Regione risultano dal prospetto allegato. Le somme sono state introitate al capitolo 40 del bilancio preventivo regionale per il corrente esercizio finanziario 1962/1963.
6°) L'applicazione del provvedimento legislativo di cui si tratta, superata la fase preparatoria, ha avuto inizio con precedenza in quei settori in cui i provvedimenti regionali adottati sono già stati armonizzati con quelli del Piano quinquennale di sviluppo o in cui non vi sono discordanze e incompatibilità. Sono così in applicazione l'articolo 7, una parte dei miglioramenti fondiari previsti dall'articolo 8, gli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23 e 27 del provvedimento legislativo in questione.
Premesso quanto sopra, si propone che il Consiglio Regionale;
preso atto di quanto sopra comunicato in merito alla applicazione in Valle d'Aosta della legge 2 giugno 1961 n. 454,
Deliberi
di stabilire che i provvedimenti deliberativi regionali necessari per l'applicazione nel territorio della Valle d'Aosta delle provvidenze previste dalla legge 2 giugno 1961 n. 454 e per la concessione dei relativi contributi di cui in premessa, mediante utilizzazione dei fondi assegnati dallo Stato alla Regione, siano adottati dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore Regionale all'Agricoltura e Foreste, mediante finanziamento delle relative spese con gli appositi fondi di cui si tratta assegnati alla Regione e introitati ed erogati con imputa zione agli appositi stanziamenti della Parte ENTRATA e della Parte SPESA del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario 1962/1963 ed agli istituendi corrispondenti stanziamenti dei bilanci preventivi della Regione per i successivi esercizi finanziari.
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Il Presidente, FILLIETROZ, richiamando quanto in precedenza concordato dal Consiglio su proposta dell'Assessore Fosson (oggetto n. 43), dichiara aperta la discussione sulla seguente interrogazione del Consigliere Bordon, concernente l'oggetto: "Piano Verde", interrogazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza odierna:
Aosta, lì 18.3.1963
Sig. PRESIDENTE Consiglio Regionale
AOSTA
La prego voler cortesemente inserire nella prossima riunione del Consiglio Regionale la seguente interrogazione:
interpello
l'Assessore all'Agricoltura per conoscere l'entità delle somme messe a disposizione dal Ministero dell'Agricoltura a favore della Regione per il "Piano Verde" chiedo pure quali criteri intende adottare per armonizzare dette provvidenze con le disposizioni regionali già esistenti.
Ringrazia ed ossequia.
F.to M. Bordon
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L'Assessore FOSSON fornisce i chiarimenti richiesti con l'interrogazione di cui sopra e riferisce, - a commento ed illustrazione della relazione della Giunta -, sul sottoriportato prospetto della situazione, a tutto il 15 marzo 1963, delle assegnazioni e dei versamenti sulla legge 2 giugno 1961 n. 454:
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE
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SITUAZIONE A TUTTO IL 15 MARZO 1963 DELLE ASSEGNAZIONI E DEI VERSAMENTI SULLA LEGGE 2 GIUGNO 1961 N. 454
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DESCRIZIONE ARTICOLI |
Assegnazioni per l'esercizio finanz. 1960/61 |
Assegnazioni per l'esercizio finanz. 1961/62 |
Somme versate nel bilancio reg.le per gli eserc. finanz. 1960/61 e 1961/62 |
NOTE |
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Art. 5 |
Ricerche di mercato |
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Sarà possibile alla Regione formulare proposte da inserire nel programma nazionale da redigersi dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste |
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Art. 6 |
Ricerca applicata e sperimentazione pratica |
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Sarà possibile alla Regione formulare proposte da inserire nel programma nazionale da redigersi dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste |
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Art. 7 |
Contributi e spese per attività dimostrative e ass. tec. |
5.400.000 |
5.400.000 |
10.800.000 |
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Art. 8 |
Contributi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario |
90.000.000 |
90.000.000 |
180.000.000 |
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Art. 9 |
Quota concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui per opere di miglioramento fondiario |
1.500.000 |
1.500.000 |
3.000.000 |
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Art. 10 |
Contributi case coltivatori diretti |
30.000.000 |
30.000.000 |
60.000.000 |
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Art. 11 |
Contributi per la costruzione di laghetti artificiali e relativi impianti irrigui |
15.000.000 |
15.000.000 |
30.000.000 |
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Art. 12 |
Credito agrario |
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- |
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Contiene disposizioni normative in materia di Credito agrario |
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Art. 13 |
Contributi per opere di miglioramento fondiario in montagna |
60.000.000 |
60.000.000 |
120.000.000 |
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Art. 14 |
Contributi e spese per il miglioramento delle produzioni pregiate |
3.900.000 |
3.900.000 |
7.8000.000 |
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Art. 15 |
Contributi e spese per la difesa della piante |
30.000.000 |
30.000.000 |
60.000.000 |
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1° comma (spese dirette e contributi) |
10.000.000 |
10.000.000 |
20.000.000 |
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2° comma (contributi ad Enti e agricoltori associati)) |
1.500.000 |
1.500.000 |
3.000.000 |
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Art. 16 |
Lett. a) quota concorso statale nel pagamento degli interessi sui prestiti per lo sviluppo zootecnico |
4.000.000 |
4.000.000 |
8.000.000 |
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Lett. b) |
1.500.000 |
1.500.000 |
3.000.000 |
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Art. 17 |
Contributi per lo sviluppo zootecnico e per iniziative di cui alla legge 27.1.1956 n. 1367 |
12.200.000 |
12.200.000 |
24.400.000 |
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Art. 18 |
Contributi per la meccanizzazione |
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1° comma - Iniziative di coltivatori diretti e cooperative |
20.000.000 |
20.000.000 |
40.000.000 |
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2° comma - Iniziative di altri conduttori |
5.000.000 |
5.000.000 |
10.000.000 |
Mancano i decreti di accreditamento |
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Art. 19 |
Quota concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui prestiti di conduzione |
20.000.000 |
20.000.000 |
40.000.000 |
La somma è stata ripartita fra gli Istituti esercenti il credito agrario |
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Art. 20 |
Contributi per impianti collettivi di raccolta, conservazione e trasformazione di prodotti agricoli |
35.000.000 |
35.000.000 |
70.000.000 |
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Art. 21 |
Organizzazione e attrezzature di mercato |
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Come artt. 5 e 6 |
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Art. 22 |
Opere pubbliche di bonifica - irrigazione e bonifica |
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Trattasi di singole opere pubbliche da finanziarsi con decreto del Ministero dell'Agricoltura nei territori di bonifica,. |
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Art. 23 |
Opere pubbliche di bonifica montana |
25.000.000 |
25.000.000 |
50.000.000 |
Trattasi di opere pubbliche in applicazione degli artt. 19 e 20 della legge della Montagna 25.7.1952, n. 991. Mancano i decreti del Ministero. |
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Art. 24,25 e 26 |
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Sono di carattere normativo |
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Art. 27 |
Proprietà contadina |
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Quota concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina |
2.000.000 |
2.000.000 |
4.000.000 |
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Contributi per opere di miglioramento fondiario a servizio di proprietà contadina |
8.000.000 |
8.000.000 |
16.000.000 |
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TOTALI LIRE |
350.000.000 |
350.000.000 |
635.000.000 |
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L'Assessore FOSSON riferisce ancora, per quanto concerne il piano quinquennale di sviluppo dell'agricoltura, con particolare riferimento all'applicazione di tale piano nelle Regioni a Statuto speciale, sui contatti avuti con gli organi ministeriali competenti e dà, inoltre lettura del seguente estratto dalla relazione fatta al Parlamento dal Ministro per l'Agricoltura, On. Mariano Rumor, sul primo biennio di attuazione della legge 2 giugno 1961 n. 454:
L'APPLICAZIONE NELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE
Come è noto l'articolo 40 della legge sul Piano stabilisce che le disposizioni da questa recata siano applicabili anche nelle Regioni a Statuto speciale, cui il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste assegna annualmente una quota degli stanziamenti.
In adempimento di tale precetto legislativo, fin dal gennaio scorso furono disposte,-tenuto conto delle esistenti condizioni tecnico-economiche e sociali delle agricolture regionali, e previe consultazioni ed intese con gli organi direttivi regionali -, le assegnazioni dei fondi alle singole Regioni a Statuto speciale e ne fu data comunicazione alle rispettive Presidenze.
Tuttavia, gli adempimenti amministrativi, per la materiale erogazione delle somme assegnate, non hanno potuto svolgersi con uguale rapidità. Infatti, taluni dubbi e non lievi perplessità si sono manifestati per la scelta della più corretta e idonea procedura da seguire per l'attribuzione delle somme stanziate. Si è reso necessario chiarire, pregiudizialmente, la retta interpretazione dell'articolo 40 in correlazione agli Statuti speciali delle Regioni e cioè se, in applicazione della norma, gli Enti stessi dovessero operare per effetto di delega amministrativa nella materia specifica - derivando la potestà d'agire dalla preesistente potestà esecutiva del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste - ovvero in via del tutto autonoma, in conformità dei propri statuti speciali e della autonomia da essi derivante in materia di agricoltura.
Dopo ponderata valutazione ed opportune intese con gli organi di controllo si è ritenuto adottare tale ultima soluzione. E' stato così possibile emanare i provvedimenti formali di assegnazione dei fondi, il cui iter amministrativo si è potuto concludere, nello scorso mese di agosto, con la registrazione alla Corte dei Conti.
Le somme assegnate vengono poste a disposizione delle Regioni per mezzo di pagamento diretto (v. Tav. 2).
Pertanto i fondi assegnati entrano a far parte delle disponibilità finanziarie delle Regioni, da destinare agli interventi nel settore dell'agricoltura e dell'economia montana, in conformità delle norme della legge, nonché dei criteri quinquennali e delle direttive annuali di applicazione.
In tal senso, all'atto dell'assegnazione dei fondi, il Ministero ha ritenuto doveroso ed opportuno richiamare l'attenzione delle Presidenze regionali, le quali hanno dato assicurazione di aver emanato disposizioni ai propri organi esecutivi per vincolare l'azione amministrativa all'osservanza delle predette prescrizioni normative.
Ciò fa ritenere che la ripartizione degli stanziamenti del piano di sviluppo tra Amministrazione dello Stato e Regioni a Statuto speciale non comprometterà l'organicità di attuazione degli interventi in tutto il territorio nazionale, che è condizione essenziale per il successo dell'azione programmata.
Il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste si ripromette di promuovere una serie di incontri con i rappresentanti degli organi responsabili del settore agricolo delle singole Regioni a statuto speciale per gli opportuni scambi di conoscenze e di esperienza, in modo che l'esame dei risultati raggiunti nei primi cicli operativi possa costituire utile orientamento per la futura azione e garantirne l'auspicata organicità, anche nei cicli successivi.
Pertanto, limitandosi i compiti del Ministero dell'Agricoltura nei confronti delle Regioni autonome - ne l rispetto dell'autonomia esecutiva regionale - alla assegnazione dei fondi ed alla definizione delle direttive di applicazione, la presente relazione non contempla gli interventi e le iniziative in applicazione della legge sul piano di sviluppo in atto in quei territori.
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L'Assessore FOSSON conclude la sua lunga esposizione fornendo ulteriori dettagliati chiarimenti illustrativi sulle assegnazioni disposte dallo Stato per gli esercizi finanziari 1960/1961 e 1961/1962 e sulle somme versate nel bilancio regionale per tali esercizi finanziari.
Si dà atto che alle ore 12,45, su proposta del Presidente, approvata all'unanimità dal Consiglio, la discussione sull'argomento in esame viene sospesa e rinviata all'adunanza pomeridiana odierna.
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