Oggetto del Consiglio n. 27 del 21 febbraio 1963 - Verbale

OGGETTO N. 27/63 - LIMITE MASSIMO DI SPESA DI COMPETENZA DELLA GIUNTA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI E PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E SUSSIDI VARI.

L'Assessore FOSSON riferisce al Consiglio in merito alla proposta di aumento del limite massimo di spesa (Lire 1.500.000) di competenza della Giunta per l'esecuzione ai lavori pubblici e per concessione ai sussidi vari, proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 20/21 febbraio 1963:

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Il limite massimo di spesa di competenza della Giunta regionale in determinate materie secondo il vigente Regolamento delle attribuzioni degli organi regionali approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 28 luglio 1949 - oggetto n.89 - ed emendato nella seduta del 23 giugno 1955 - oggetto n. 120 - e con legge regionale n. 3 in data 28 luglio 1956 č attualmente di Lire 1.500.000.

Tale limite di spesa si č da tempo dimostrato troppo basso in relazione all'avvenuto notevole aumento dei prezzi dal 1955 ad oggi, per cui la Giunta si trova spesso nella necessitą di dover ricorrere all'adozione di deliberazioni d'urgenza per l'approvazione di spese indifferibili che superano di poco il milione e mezzo di lire.

Si ritiene sia norma di buona amministrazione limitare al minimo indispensabile le deliberazioni d'urgenza e si fa presente la necessitą che il limite di spesa di competenza della Giunta sia aumentato in misura adeguata, onde evitare di dover ricorrere a deliberazioni d'urgenza, che devono essere successivamente ratificate dal Consiglio.

Quanto sopra premesso, si propone che il Consiglio Regionale

Deliberi

di modificare come segue e per quanto concerne il limite massimo di spesa di competenza della Giunta i capoversi n. 5 e n. 13 delle attribuzioni demandate alla Giunta Regionale di cui al vigente "Regolamento delle attribuzioni e delle competenze del Consiglio, del Presidente del Consiglio, della Giunta e del Presidente della Giunta", approvato con provvedimento consiliare n. 89 del 28 luglio 1949 ed emendato con provvedimento consiliare n. 120 del 23 giugno 1955 e con legge regionale n. 3 in data 28 luglio 1956:

"n.5) - alla costruzione e alla sistemazione di strade, di opere idrauliche e di altri lavori pubblici di interesse regionale di importo non superiore a lire (...) di competenza della Giunta, e nei limiti degli stanziamenti di bilancio".

"n.13) - alla concessione di sussidi facoltativi e straordinari, di importo non superiore a lire (...) da erogarsi, nei limiti di bilancio, in materia di opere e di lavori di pubblica utilitą, di assistenza e beneficenza, di istruzione, di agricoltura e foreste, di artigianato locale, di commercio, di turismo ed, in genere, in materia di iniziative interessanti servizi di interesse pubblico locale"."

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Il Presidente, FILLIETROZ, dichiara aperta la discussione sull'argomento in esame.

L'Assessore FOSSON propone di stabilire in Lire tre milioni il limite massimo di spesa di competenza della Giunta per la costruzione, la sistemazione di strade, di opere idrauliche e di altri lavori pubblici di interesse regionale.

Il Consigliere DUJANY propone che ogni decisione in merito all'argomento in esame sia rinviata a dopo le elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale.

Sulle due proposte segue discussione alla quale prendono parte gli Assesssori FOSSON e MANGANONI ed i Consiglieri BORDON, DUJANY, GUGLIELMINETTI, LUCAT, MONTESANO, PAGE e TREVES.

Al termine della discussione l'Assessore FOSSON, su proposta del Presidente della Giunta, dichiara che la Giunta ritira la sua proposta in esame.

Il Consiglio prende atto.

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