Oggetto del Consiglio n. 119 del 15 giugno 1963 - Verbale

OGGETTO N. 119/63 - LEGGE REGIONALE RECANTE MODIFICA ALL'ARTICOLO 13 (CAPOVERSO C) DELLA LEGGE REGIONALE 10.5.1957 N. 2 SULLA DISCIPLINA DELLE IMPRESE ARTIGIANE.

L'Assessore all'Industria e Commercio, NICCO Giulio, riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge regionale recante modifica all'articolo 13 (capoverso c) della legge regionale 10.5.1957 n. 2, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 14/15 giugno 1963:

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La Commissione regionale per l'Artigianato, nella composizione prevista dall'articolo 13 - lettera c) della legge regionale 10 maggio 1957 n. 2, comprende anche un rappresentante del Comitato Valdostano per l'Artigianato.

Poiché ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 9/5/1963 n. 12, concernente l'istituzione dell'Ente Valdostano per l'Artigianato Tipico, il Comitato Valdostano per l'artigianato č stato soppresso e sostituito dal predetto Ente, si rende necessario di provvedere alla sostituzione del rappresentante del Comitato Valdostano per l'Artigianato con il rappresentante dell'Ente Valdostano per l'Artigianato Tipico.

Si sottopone quindi all'esame del Consiglio regionale, per l'approvazione, l'allegata proposta di disegno di legge regionale riguardante la modifica da apportare all'articolo 13 - capoverso lettera c) della legge regionale 10/5/1957 n. 2, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane.

(Segue disegno di legge regionale)

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Il Presidente FILLIETROZ, constatato che nessun Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in esame, invita il Consiglio a votare per l'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge di cui si tratta.

Si dą atto che i due articoli del disegno di legge in esame sono approvati dal Consiglio ad unanimitą di voti e senza discussione, con due separate votazioni per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei).

Il Presidente, FILLIETROZ, dopo aver accertato e dichiarato che i due articoli del disegno di legge sono stati dal Consiglio approvati con due separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori DUJANY, MĄCHET e MARTINET il Presidente, FILLIETROZ, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: ventisei;

- Voti favorevoli: ventisei.

Il Presidente, FILLIETROZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio regionale ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale recante modifica all'articolo 13 (capoverso c) della legge regionale 10.5.1957 n. 2, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane:

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE N. : MODIFICA DELL'ARTICOLO 13 (CAPOVERSO C) DELLA LEGGE REGIONALE 10 MAGGIO 1957 N. 2, SULLA DISCIPLINA GIURIDICA DELLE IMPRESE ARTIGIANE.-

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il capoverso c) dell'articolo 13 della legge regionale 10 maggio 1957 n. 2, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane, č modificato come segue:

c) da un rappresentante dell'Ente Valdostano per l'Artigianato Tipico, istituito con legge regionale 9 maggio 1963 n. 12.

Art. 2

La presente legge entrerą in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarą inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarą pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarą dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

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